protocollo n. 22386/A-8-3/ Ai Comuni della Regione Trieste, 28 luglio 2014 Alle stazioni appaltanti regionali Agli ordini professionali Ai soggetti portatori di interessi diffusi LORO SEDI oggetto: Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 “Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi”. Prima nota informativa. Con la presente si desidera informare le Amministrazioni comunali e, più in generale, la globalità di soggetti ricompresi nella rete delle stazioni appaltanti operanti in Regione – nonché gli ulteriori soggetti portatori di interesse per l’argomento in questione - che sul Bollettino Ufficiale della regione n. 30 del 23 luglio 2014 è stata pubblicata la legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 recante “Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi”, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 1 luglio 2014. Tale impianto normativo fa propri gli spunti e le osservazioni provenienti dagli Enti locali (anche, ma non solo, nella veste rappresentativa del Consiglio delle Autonomie Locali e relativa sede tecnica), dagli Ordini professionali, dalle Parti sociali e, più in generale, dalla società civile, raccolti all’interno dei seminari intitolati “Costruire al tempo del patto di stabilità”, e si prefigge l’obiettivo di dare concreta ed immediata attuazione ai lavori preparatori che hanno visto impegnati vari operatori, pubblici e privati, nell’ottica di una gestione partecipata dell’iter legislativo e di una proficua collaborazione sinergica tra gli attori del procedimento. Il provvedimento normativo, che è entrato in vigore il 23 luglio 2014 (giorno successivo alla sua pubblicazione sul BUR), consta di 40 articoli suddivisi in IX Capi recanti disposizioni contenenti significative novità e misure di semplificazione rispettivamente in materia di: - edilizia (Capo II, articoli da 2 a 11), attraverso modifiche e integrazioni alla LR 19/2009 (Codice regionale dell’edilizia); - urbanistica e vigilanza sulle costruzioni in zona sismica (Capo III, articoli da 12 a 14), mediante modifiche alla LR 12/2008 (Integrazioni e modifiche alla LR 5/2007), alla LR 5/2007 (Riforma dell’urbanistica) ed alla LR16/2009 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio); - trasporti e viabilità (Capo IV, articoli da 15 a 19), incidendo sulla LR 23/2007 (Attuazione del DLgs. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità); - lavori pubblici e opere strategiche (Capo V, articoli 20 e 21), attraverso modifiche e integrazioni alla LR 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici); - telecomunicazioni (Capo VI, articoli 22 e 23), con modifiche alla legge regionale di settore 3/2011. Alle richiamate disposizioni si aggiungono gli articoli contenuti nel Capo VII recante “Misure urgenti per fronteggiare la crisi in materia di lavori pubblici”, all’interno del quale trovano posto, tra le altre, disposizioni volte a: - autorizzare l’Amministrazione regionale ad emanare direttive vincolanti in ordine a modalità e tempi di realizzazione dei lavori finanziati dall’A.R. da realizzarsi nel territorio regionale; - consentire la deroga al vincolo di destinazione dei beni immobili finanziati nel caso di opere realizzate attraverso lo strumento della locazione finanziaria o del contratto di disponibilità; - promuovere politiche di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato; - consentire (a determinate condizioni normativamente stabilite) la conferma o la conversione - talvolta anche mediante variazione delle destinazioni dei finanziamenti - di contributi concessi/erogati a soggetti privati o operatori pubblici; - istituire un Fondo regionale per la gestione dei pagamenti contributivi a favore delle autonomie locali; - disciplinare a livello regionale la categoria di interventi cd. di social-housing; - introdurre alcune modifiche alla LR 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica. Si segnala inoltre che nel Capo VIII “Misure per il sostegno all’edilizia scolastica” è stata disciplinata la programmazione regionale triennale di settore, nonché l’istituzione dell’anagrafe dell’edilizia scolastica regionale, volta all’aggiornamento costante dei dati relativi agli edifici scolastici da parte degli enti locali competenti. Premesso che l’intero articolato formerà oggetto di una circolare esplicativa volta ad illustrare l’impatto normativo di ciascuna disposizione - che verrà trasmessa a cura della Scrivente Direzione a tutti i Comuni e, più in generale, all’intera rete delle stazioni appaltanti operanti sul territorio regionale - si ritiene opportuno precisare che l’illustrazione della stessa formerà anche oggetto del VI Seminario programmato nell’ambito dell’iniziativa “Costruire al tempo del patto di stabilità”, già fissato per il giorno mercoledì 10 settembre p.v., secondo il programma che verrà comunicato unitamente alla richiamata circolare illustrativa. Si ritiene utile altresì anticipare brevemente alcuni contenuti di particolare novità e rilevanza inseriti nella legge in argomento, rinviando l’analisi specifica punto per punto in sede di circolare illustrativa e di incontro seminariale alla stessa dedicato. pag 2/4 Le finalità del provvedimento declinate all’articolo 1 (contenuto nel Capo I, ad hoc rubricato) consistono: - da un lato, nell’introduzione di adeguate misure di semplificazione necessarie a conformare l’ordinamento regionale ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché agli ulteriori livelli di tutela per i cittadini e le imprese, integrando le norme di settore al fine di rendere efficaci le misure di semplificazione procedurale anche in termini di celerità e speditezza del procedimento amministrativo; - dall’altro, in considerazione della grave situazione di crisi congiunturale e nell’osservanza dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e crescita, nella disciplina delle misure contributive conferite agli enti e alle autonomie locali per la realizzazione o ultimazione di opere pubbliche. In materia urbanistico-edilizia, giova anticipare che con la LR 13/2014: - viene prevista la facoltà di mantenere le distanze preesistenti anche nelle ZTO B0 o nelle altre aree ad esse equiparate dai Comuni; - si introduce la possibilità di aumento delle unità immobiliari mediante frazionamento anche in sede di restauro e risanamento conservativo (e non unicamente con interventi di ristrutturazione o ampliamento), purché ciò non comporti modifiche alla sagoma; - vengono consentiti ai Comuni la riduzione o l’esonero totale degli oneri ex Bucalossi per la realizzazione di impianti sportivi, qualora tali opere siano accompagnate da apposita convenzione con l’ente pubblico per la disciplina dell’uso pubblico in funzione dell’interesse pubblico prevalente; - si introduce la riduzione delle sanzioni dall’80% al 40% in caso di immobili vetusti realizzati rispettivamente prima degli anni 1967, 1985 e 1991; - il silenzio-assenso sul permesso di costruire opera automaticamente, decorsi 75 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio; - viene facoltizzata la realizzazione in SCIA di tutte le varianti entro il 15% delle superfici e volumi di progetto, anche qualora incidano sulla sagoma; - viene disposto il rilascio dell’agibilità sulla base della normativa vigente al momento dell’esecuzione effettiva dell’intervento; - in materia di Piani attuativi di iniziativa privata, viene disposto che entro novembre i Comuni si dotino di un regolamento che stabilisca tempi certi, precisando che in caso di mancata regolamentazione comunale il procedimento debba comunque concludersi entro 150 giorni dalla presentazione della relativa istanza. Con riferimento all’ambito dei lavori pubblici, si evidenzia che con la LR 13/2014: - viene differito al 1 gennaio 2015 il termine già fissato al 1 luglio 2014 per l’affidamento dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante le Centrali di committenza; viene estesa la facoltà di riutilizzo delle economie contributive, previa richiesta del soggetto beneficiario, anche per ulteriori opere affini a quelle finanziate; - viene data attuazione a livello regionale al DL 66/2014 mediante l’istituzione di una rete di stazioni appaltanti operanti nell’ambito di opere pubbliche locali e regionali. pag 3/4 Nel rimanere a più completa disposizione e richiedere ampia collaborazione al fine di garantire la più ampia diffusione possibile alle novelle di natura sia sostanziale che procedurale contenute nella LR 13/2014, si invitano gli enti ed i soggetti in indirizzo a manifestare alla Scrivente eventuali dubbi o perplessità interpretative e applicative in tempi utili per consentirne adeguata trattazione nell’ambito del ricordato seminario già calendarizzato. In via collaborativa, si trasmette altresì in allegato il testo della LR 19/2009 coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate dalla LR 13/2014, che anticipa quello ufficiale che verrà redatto a cura degli Uffici del Consiglio regionale e che sarà consultabile – non appena disponibile -- nella pagina web del portale regionale dedicata alla banca dati dei provvedimenti legislativi. Si coglie l’occasione per porgere i più distinti saluti. FTO Il Direttore centrale Dott.ssa Magda Uliana (firmato digitalmente) MR/ Responsabile del procedimento: dott.ssa Magda Uliana telefono: 040377 4721 e-mail: [email protected] Responsabile dell’istruttoria: avv. Fabrizio Luches dott. Matteo Rustia telefono: 040377 4134 telefono: 040377 4522 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] pag 4/4
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