Legge Regionale n° 43 del 28-07-2014

3c Risors e idriche e difesa del suolo
l.r. 43/20 1 4
1
Legg e region al e 28 luglio 2014, n. 43
Mod i fi c h e alla le g g e re gi o n a l e 5
nov e m b r e 20 0 9 , n. 64 (Di s c i p l i n a dell e
fun zi o n i am m i n i s t r a t i v e in mat e r i a di
pro g e t t a z i o n e , cos t r u z i o n e ed es e r c i z i o
de g l i sbarr a m e n t i di rite n u t a e dei rela ti vi
baci n i di ac c u m u l o ) .
(Bollettino Ufficiale n. 36, par t e prim a, del
04.08.2 0 1 4 )
PREAMBOLO ................................................................. 1
Art. 1 - Modifich e al pre a m b ol o della l.r.
64/20 0 9 ........................................................................... 2
Art. 2 - Inse ri m e n t o del CAPO I nella l.r.
64/20 0 9 ........................................................................... 2
Art. 3 - Modifich e all' articolo 1 della l.r.
64/20 0 9 ........................................................................... 2
Art. 4 - Modifich e all' articolo 2 della l.r.
64/20 0 9 ........................................................................... 2
Art. 5 - Inse ri m e n t o dell’ articolo 2 bis nella
l.r. 64/20 0 9 .................................................................... 2
Art. 6 - Inse ri m e n t o dell’ articolo 2 ter nella
l.r. 64/20 0 9 .................................................................... 3
Art. 7 - Inseri m e n t o del capo II nella l.r.
64/20 0 9 ........................................................................... 3
Art. 8 - Inse ri m e n t o del capo III nella l.r.
64/20 0 9 ........................................................................... 3
Art. 9 - Inse ri m e n t o dell’ articolo 10 bis nella
l.r. 64/20 0 9 .................................................................... 3
Art. 10 - Inseri m e n t o dell’ articolo 10 ter nella
l.r. 64/20 0 9 .................................................................... 3
Art. 11 - Sostit uzion e dell’ articolo 11 della l.r.
64/20 0 9 ........................................................................... 4
Art. 12 - Inseri m e n t o dell’ articolo 11 bis nella
l.r. 64/20 0 9 .................................................................... 4
Art. 13 - Inseri m e n t o dell’ articolo 11 ter nella
l.r. 64/20 0 9 .................................................................... 4
Art. 14 - Inseri m e n t o dell’ articolo 11 quat e r
nella l.r. 64/20 0 9 .........................................................5
Art. 15 - Inseri m e n t o dell’ articolo 11
quinq ui e s nella l.r. 64/200 9 ....................................5
Art. 16 - Inseri m e n t o dell’ articolo 11 sexies
nella l.r. 64/20 0 9 .........................................................5
Art. 17 - Inseri m e n t o del Capo IV nella l.r.
64/20 0 9 ........................................................................... 5
Art. 18 - Modifiche all' articolo 13 della l.r.
64/20 0 9 ........................................................................... 5
Art. 19 - Modifiche all' articolo 14 della l.r.
64/20 0 9 ........................................................................... 6
Art. 20 - Inseri m e n t o dell’ articolo 14 bis nella
l.r. 64/20 0 9 .................................................................... 6
Art. 21 - Inseri m e n t o dell’ articolo 14 ter nella
l.r. 64/20 0 9 .................................................................... 6
Art. 22 - Inseri m e n t o dell’ articolo 14 quat e r
nella l.r. 64/20 0 9 .........................................................7
Art. 23 - Nor m a di att u a zion e ...............................7
Art. 24 - Ent r a t a in vigore ......................................7
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
PREAM B OLO
Il Consiglio region al e
Visto l'articolo 117, com m a terzo, della
Costit uzion e ;
Visto l'articolo 4, com m a 1, lett e r a l), dello
Stat u t o;
Vista la legg e region al e 5 novem b r e 2009, n.
64 (Disciplina delle funzioni ammi ni st r a t iv e in
mat e ri a di prog e t t a zio n e , cost r uzion e ed
ese r cizio degli sba r r a m e n t i di rite n u t a e dei
relativi bacini di accu m ul o);
Consid e r a t o qua n t o segu e:
1. Dall’espe r i e n z a mat u r a t a nell’applic azion e
della l.r. 64/20 0 9, è eme r s a la nece s si t à di
riordi n a r e il quad r o nor m a tivo vigent e in
mat e ri a di prog e t t a zio n e , cost r uzion e ed
ese r cizio degli sba r r a m e n t i di rite n u t a e dei
relativi bacini di accu m ul o, per preve d e r e
stru m e n t i per il monito r a g g i o degli impian ti,
volti a cont ri b ui r e alla riduzion e del rischio
idra ulico e per introd u r r e misur e di
sem plificazion e e di sgr avio econo mi co per i
propri e t a r i e gesto ri degli impian ti esist e n t i;
2. L’istituzion e del cat a s t o region al e degli
invasi rispon d e all’esige n z a di dot ar si di un
qua d r o conosci tivo com pl e t o ed aggior n a t o
degli impia nti pres e n t i sul ter rit o rio region al e,
anc h e se non ricad e n t i nel cam p o di
applicazion e della l.r. 64/200 9;
3. Al fine di ridur r e gli oneri am mi ni st r a t ivi
posti a carico dei propri e t a r i e gesto ri degli
impia nti esist e n ti e al cont e m p o agevola r e
l’attività istr ut t o ri a delle provinc e, è
nece s s a r i o istituir e un orga ni s m o tecnico
inte ri sti t uzion al e cui affida r e com piti di
consul e nz a e suppo r t o tecnico alla provinci a ai
fini della classificazion e e della valut azion e del
rischio conn e s s o degli impia n ti esist e n ti;
4. Il mecc a ni s m o di valut azio n e delle denu n c e
di esist e n z a , effett u a t o dal nucleo di
valut azion e, cons e n t e alla provinci a di
autorizza r e la pros e c u zio n e dell’ese r cizio degli
impia nti, senza dover grava r e il propri e t a r i o e
il gest or e di alcun oner e, qualor a l’invaso
risulti già autorizza t o e collau d a t o; viceve r s a
sono mant e n u t i oneri am mi ni st r a t ivi, anco rc h é
gra d u a ti in relazion e alla valut azion e del
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 0 7 / 2 0 1 4
3c Risors e idrich e e difesa del suolo
rischio, nei casi in cui gli impian ti risultino
irre gol a ri o da san a r e ;
5 Dal riordino introdo t t o nasc e , infine,
l’esige nz a di interve ni r e per adeg u a r e il
siste m a sanzion a t o ri o alle nuove disposizioni
al fine di preve d e r e sanzioni propor zio n a t e al
rita r d o, per disciplina r e gli oneri istru t t o ri e
per prom u ov e r e accor di tra le Regione e gli
ordini professio n ali al fine di concor d a r e
tariffe agevolat e per la reda zion e degli
elabor a t i prog e t t u a li e tecnici nei casi previsti
dalla legge;
6. E’ previst a l’entr a t a in vigor e della pres e n t e
legg e il giorno della pubblic azion e sul
Bollettino ufficiale della Regione Tosca n a ;
Approva la pres e n t e legg e
Art. 1 - Modifich e al prea m b olo della l.r.
64/20 0 9
1. Dopo il punto 4 del pre a m b olo della legge
region al e 5 novem b r e 2009, n. 64 (Disciplina delle
funzioni amminist r a tiv e in mat e ri a di proge t t a zio n e,
costr uzio n e ed eser cizio degli sbar r a m e n t i di
riten u t a e dei relativi bacini di accu m ulo), è inserito
il segu e n t e :
“ 4 bis. L’istituzion e del catasto regionale degli
invasi rispon d e all’esigen z a di dotarsi di un quadro
conoscitivo comple t o ed aggiorna to degli impianti
prese n ti sul territorio regionale, anche se non
ricade n ti nel cam po di applicazion e della prese n t e
legge; ”.
2. Dopo il punto 4 bis del prea m b olo della l.r.
64/20 0 9 è inserito il segu e n t e :
“ 4 ter. L’istituzion e di un nucleo tecnico
provinciale,
quale
organis m o
interistit u zio nal e
rispon d e all'esig e n z a di fornire consule n z a e
support o tecnico alle provinc e per gli ade m pi m e n t i
derivanti dalla prese n t a z io n e delle denu n c e di
esiste n z a finalizzat e al rilascio del nulla osta alla
prosec u zio n e dell'es ercizio, del provve di m e n t o di
regolarizzazio n e e di autorizza zio n e in sanatoria
degli impian ti esiste n ti; ”.
Art. 2 - Inseri m e n t o del CAPO I nella l.r.
64/20 0 9
1. Prim a dell’articolo 1 della l.r. 64/200 9 è inserito
il segu e n t e capo: “ CAPO I - Disposizioni gen erali ”.
Art. 3 - Modifich e all' articolo 1 della l.r.
64/20 0 9
1. Il comm a 2 dell’articolo 1 della l.r. 64/20 0 9 è
sostituito dal segu e n t e :
“ 2. Le norm e di cui alla prese n t e legge si
applicano a tutti gli sbarra m e n t i che non supera n o i
quindici metri di altez za e che deter mi n a n o un
invaso non superiore ad un milione di metri cubi. ”
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 43/201 4
2
2. Al comm a 5 dell'ar ticolo 1 della l.r. 64/20 0 9,
prim a delle parole: “ Sono altresì esclusi ” sono
inserit e le segu e n ti: “ Fatto salvo l'obbligo di
com u nica zio n e di cui al com m a 5 bis, ”.
3. Dopo il com m a 5 dell’articolo 1 della l.r. 64/200 9
è aggiun t o il segu e n t e :
“ 5 bis.
Ai fini
dell’imple m e n t a z io n e
e
aggiorna m e n t o del catasto regionale degli invasi di
cui all’articolo 2 bis, i sogge t ti che inten do n o
realizzar e gli impianti e i manu fa t ti di cui al com m a
5, nonch é i proprietari o i sogge t ti che, a qualun q u e
titolo, esercisco n o i med e si mi
impianti ed i
man uf at ti esiste n ti, com u nica n o i relativi dati alla
provincia com p e t e n t e per territorio secon do le
modalità e nei ter mini previsti dal regola m e n t o di
cui all'articolo 14. ”.
Art. 4 - Modifich e all' articolo 2 della l.r.
64/200 9
1. Il com m a 2 dell’articolo 2 della l.r. 64/20 0 9 è
sostituito dal segu e n t e :
“ 2. La Region e esercita altresì le funzioni
am mi nis trativ e
in
ordine
al
monitorag gio
idrogeologico e idraulico, ai sensi dell’articolo 12,
com m a 1, lettera f), della l.r. 91/19 9 8. ”
2. Dopo il com m a 2 dell’articolo 2 della l.r. n.
64/200 9 è aggiu n to il segu e n t e :
" 2 bis. La Region e, anch e ai fini del com m a 2,
assicura il costant e aggiorna m e n t o del quadro
conoscitivo
me dian t e
l'istituzion e
del catasto
regionale degli invasi di cui all'articolo 2 bis. ".
Art. 5 - Inseri m e n t o dell’ articolo 2 bis nella
l.r. 64/200 9
1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 64/200 9 è inserito il
segu e n t e :
" Art. 2 bis - Catasto regionale degli invasi
1. Nell’ambito del siste m a infor m a tivo regionale di
cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
(Istituzion e del siste m a infor ma tivo e del siste m a
statistico regionale. Misur e per il coordina m e n t o
delle infrastru t t u r e e dei servizi per lo svilupp o
della società dell’infor m a zi o n e e della conosc e n z a),
quale sua parte integra n t e, è istituito il catasto
regionale degli invasi attribuiti alla com p e t e n z a
regionale ai sensi dell'articolo 89, com m a 1, lettera
b), del d.lgs. 112/19 9 8, nonch é ai sensi dell'articolo
61, com m a 3, del d.lgs. 152/20 0 6 . Il catasto
regionale degli invasi è confor m e alle disposizioni,
alle regole e agli standard di cui alla norm ativa
nazionale e regionale, in particolare alla legge
regionale 5 ottobr e 2009, n. 54 (Istituzion e del
siste m a
infor m a tivo
e del siste m a
statistico
regionale. Misure per il coordina m e n t o delle
infrastru t t u r e e dei servizi per lo svilup po della
società dell’infor m a zio n e e della conosc e n z a);
2. Il catast o contien e tutti i dati, a qualun q u e titolo
dete n u ti da Region e, provinc e e com u ni, relativi
agli invasi di cui al com m a 1.
3. Ai fini del com m a 2, le provinc e, nell'es ercizio
delle funzioni conf erite ai sensi dell'articolo 14,
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 0 7 / 2 0 1 4
3c Risors e idriche e difesa del suolo
com m a
1,
lettera
f),
della
l.r.
91/19 9 8,
garantisco n o, con le modalità tele m a tic h e indicate
dal
regola m e n t o
di
cui
all'articolo
14,
l'imple m e n t a z io n e e l'aggiorna m e n t o dei dati del
catasto avvalen d o si, ove possibile, di siste mi di
interop era bilità e cooperazio n e applicativa con
particolare riferi m e n t o:
a) alle caratteristich e esse n ziali degli invasi
pres e n ti sul territorio di com p e t e n z a ed all’uso cui
sono destina ti;
b) alle autorizza zioni alla costru zion e di cui
all’articolo 4;
c) alle denu n c e
di esiste n z a
degli invasi
regolar m e n t e
autorizza ti
e collaudati di cui
all'articolo 11 bis, com m a 2, e ai conse g u e n t i atti
provve di m e n t ali;
d) ai procedi m e n t i
di regolarizza zion e
e
autorizza zio n e in sanatoria di cui agli articoli 11 ter
e 11 quater e conse g u e n t i atti provve di m e n t ali;
e) ai provve di m e n t i che dispon g o n o la chiusura
degli invasi, di cui all’articolo 11 quater, com m a 6,
e le dem olizioni di cui all’articolo 11 quat er, com m a
7, nonch é i relativi interv e n ti di ripristino dei luoghi
e di mess a in sicure z z a;
f) alle com u nica zioni degli invasi esiste n ti e da
realizzar e, non
sogge t ti alla disciplina della
pres e n t e legge, ai sensi dell’articolo 1, com m a 5.
4. I criteri e le modalità per la gestion e del catasto
regionale
degli
invasi
sono
stabiliti
con
deliberazio n e della Giunta regionale adottata entro
novan ta
giorni
dall’entrata
in
vigore
del
regola m e n t o di cui all’articolo 14, nel rispett o di
quanto previst o dalla l.r. 54/200 9.
5. I dati inseriti nel catasto regionale degli invasi
sono resi imm e dia ta m e n t e disponibili ai com u ni e
alle provinc e e, in attua zion e del principio di
traspar e n z a previst o dall'articolo 1 del decret o
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della
disciplina riguarda n t e gli obblighi di pubblicità,
traspar e n z a e diffusion e di infor m a zio ni da parte
delle pubblich e am mi nistra zio ni), sono pubblicati
sul sito istituzio nale della Region e nell’am bito di
apposita sezion e. I docu m e n t i, le infor m a zio ni e i
dati ogge tt o di pubblicazion e obbligatoria ai sensi
della nor ma tiva vigen t e sono pubblicati nella
sezion e “Ammi nis tra zion e traspar e n t e” del sito
istitu zionale della Region e, secon d o quanto previsto
dal d.lgs. 33/20 1 3. ”
Art. 6 - Inseri m e n t o dell’ articolo 2 ter nella
l.r. 64/20 0 9
1. Dopo l’articolo 2 bis della legge region ale della
l.r. 64/20 0 9 è inserito il segu e n t e :
“ Art 2 ter - Ade m pi m e n t i dei com u ni
1. Al fine di concorr er e al monitorag gio e alla
riduzion e del rischio indotto conne s s o ad invasi
esist en ti e da realizzar e, i com u ni:
a) nell'am bi to dei proce di m e n t i di rilascio dei titoli
abilitativi di loro com p e t e n z a per la realizza zion e di
nuovi invasi, ne verificano la comp a ti bilità rispet to
agli insedia m e n t i esiste n ti;
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
l.r. 43/20 1 4
3
b)
nell’am bito
dei
propri
stru m e n ti
di
pianificazion e e di govern o del territorio, ed in
relazion e alle divers e tipologie di invaso, preve d o n o
limitazioni e prescrizioni in prevision e di nuovi
insedia m e n t i in prossi mità degli invasi esiste n ti. ”
Art. 7 - Inseri m e n t o del capo II nella l.r.
64/20 0 9
1. Dopo l’articolo 2 ter è inserito il segu e n t e capo:
“ CAPO II - Disposizioni
concer n e n t i
la
proget t a zio n e, costr uzio n e, esercizio e vigilanza di
nuovi impianti ”.
Art. 8 - Inseri m e n t o del capo III nella l.r.
64/20 0 9
1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 64/20 0 9 è inserito il
segu e n t e capo:
“ CAPO III - Disposizioni per gli impianti esiste n ti ”
Art. 9 - Inseri m e n t o dell’ articolo 10 bis nella
l.r. 64/20 0 9
1. Dopo il capo III della l.r. 64/200 9 è inserito il
segu e n t e :
“ Art. 10 bis - Impianti esiste n ti
1. Il pres e n t e capo detta disposizioni per la verifica
del rischio, per il nulla osta alla prosec u zio n e
dell’esercizio,
per la regolarizza zio n e
e per
l'autorizza zion e in sanatoria delle opere e degli
invasi sogg et ti alla prese n t e
legge ai sensi
dell’articolo 1, esiste n ti o in corso di realizzazio n e
alla data di entrata in vigore del regola m e n t o di cui
all’articolo 14 e di seguito indicati con il ter mi n e
“impianti esiste n ti”.
2. Per le opere di cui al prese n t e capo restano
fer m e tutt e le disposizioni in mat eria urbanistica ed
edilizia per quanto riguarda gli event u ali titoli
abilitativi prescritti anch e in sanatoria. ”.
Art. 10 - Inseri m e n t o dell’ articolo 10 ter nella
l.r. 64/20 0 9
1. Dopo l’articolo 10 bis della l.r. 64/200 9 è
inserito il segu e n t e :
“ Art. 10 ter - Nucleo tecnico provinciale per gli
impianti esiste n ti
1. Presso ciascu na provincia è istituito un nucleo
tecnico provinciale per gli impian ti esiste n ti, di
seguito deno mi n a t o
Nucleo, quale organis m o
tecnico interistit u zio n ale di consule n z a e support o
tecnico
alla provincia
stessa
ai fini
della
classificazion e e della valutazio n e del rischio
conn e s s o degli impianti esist en ti.
2. Il Nucl eo di cui al com m a 1 è comp o s t o da un
dirigen t e regionale e da un dirige n t e provinciale,
entra m b i in posses s o di adegu a t a profes sio nalità in
mat eria di costru zion e degli invasi.
3. Il Nucleo di cui al com m a 1 è integra to da un
dirigen t e del com u n e in cui è ubicato l'invaso
ogget t o di valutazio n e, in posse s s o di adegu a ta
profes sio nalità in materia urbanistico ambie n t al e.
4. Il Nucleo è nominat o dalla provincia su
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 0 7 / 2 0 1 4
3c Risors e idrich e e difesa del suolo
desig na zio n e delle am mi nistra zioni di apparte n e n z a
dei suoi me m b ri.
5. Per ciascu n me m b r o del Nucleo è nomina to un
supple n t e , desig nat o dalle am mi nist razio ni di cui ai
com mi 2 e 3 tra i propri dipen d e n ti ed in posse s s o
della med e si m a profession alità del titolare.
6. La parte ci pazion e al Nucleo di cui al pres e n t e
articolo è a titolo gratuito.
7. Le modalità di funziona m e n t o del Nucleo sono
definite nel regola m e n t o di cui all'articolo 14. ”
Art. 11 - Sostit u zio n e dell’ articolo 11 della
l.r. 64/200 9
1. L’articolo 11 della l.r. 64/200 9 è sostituito dal
segu e n t e :
“ Art. 11 - Denu n cia di esiste n z a ai fini della
verifica dello stato di rischio degli impianti
1. Il proprietario o il sogge t t o che, a qualun q u e
titolo, esercisc e uno o più impianti esist en ti di cui al
com m a 1 dell’articolo 10 bis, inoltra alla provincia
com p e t e n t e per territorio denu n cia di esiste n z a, nei
ter mini indicati dal regola m e n t o di cui all’articolo
14, ai fini della verifica dello stato di rischio degli
impianti med e si mi da parte del Nucleo.
2. Il regola m e n t o di cui all’articolo 14 definisce i
conte n u ti esse n ziali di cui alla denu n cia di
esiste n z a comp r e n d e n t i alme no i
dati tecnici
relativi all’ubicazion e, al dim e n sio n a m e n t o e alle
caratt eristich e costrut tiv e dell’impian to.
3. I dati tecnici di cui al com m a 2 sono dichiarati
con le modalità di cui all’articolo 47 del decre to del
Preside n t e della Repu b blica 28 dice m b r e 2000, n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regola m e n t a ri
in mat eria
di docu m e n t a z io n e
am mi ni stra tiva) in scheda redatta sulla base del
mod ello approvato con il regola m e n t o di cui
all'articolo 14. ”.
Art. 12 - Inseri m e n t o dell’ articolo 11 bis nella
l.r. 64/200 9
1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 64/20 0 9 è inserito il
segu e n t e :
“ Art. 11 bis - Valutazio n e delle den u n c e di
esiste n z a
1. Il Nucleo esa mi na le denu n c e di esiste n z a di cui
all’articolo 11 ed espri m e parere obbligatorio e
vincolant e in ordine alla classificazion e dell’invaso
e alla valutazion e del rischio conne s s o.
2. Nel caso di impianti che, in esito all'istrut t oria
com pi u ta,
risultano
regolar m e n t e
autorizza ti,
collaudati
e in uno stato
di man u t e n zi o n e
soddisfac e n t e , il Nucleo tras m e t t e alla provincia il
parere di cui al com m a 1. La provincia provv e d e
secon d o quanto previsto all’articolo 11 ter, com m a
1.
3. Nel caso di impian ti da regolarizzar e o da
autorizzar e in sanatoria il Nucleo:
a) se dalla denu n cia di esiste n z a
risultano
ele m e n ti idonei ad attes tar e, sulla base delle
caratt eristich e
tecnico- costru t tiv e,
della
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 43/201 4
4
georef er e n zia zio n e e dello stato di manu t e n z io n e
dichiarato, un basso livello di rischio, anche
indotto, com e definito sulla base dei criteri previsti
nel regola m e n t o di cui all' articolo 14, indica nel
parere l’esito della verifica, e lo tras m e t t e alla
provincia ai fini del nulla osta alla prosec u zio n e
all’esercizio secon do quanto previsto all’articolo 11
ter;
b) se dalla denu n cia di esiste n z a non risultano
ele m e n t i idonei per espri m e r e il parere di cui alla
lettera a), tras m e t t e l’esito della verifica alla
provincia che provve d e secon d o quanto previsto
all’articolo 11 quater. ”
Art. 13 - Inseri m e n t o dell’ articolo 11 ter nella
l.r. 64/200 9
1. Dopo l’articolo 11 bis della l.r. 64/20 0 9 è
inserito il segu e n t e :
“ Art 11 ter - Nulla osta alla prosec u zio n e
dell’esercizio degli impian ti esist en ti regolar m e n t e
autorizza ti
e
collaudati.
Regolariz za zion e
e
autorizza zio n e in sanatoria degli impianti esiste n ti
con basso livello di rischio
1. La provincia, acquisito il parere del Nucleo per
gli impianti di cui all’articolo 11 bis, com m a 2,
dichiara la regolarità dell’impiant o e provve d e alla
classificazion e
dell’invaso,
all’attribu zion e
del
rischio e dà il nulla osta alla prosec u zio n e
dell'eser cizio previa sottoscrizion e del foglio di
condizioni per la manu t e n z i o n e
e l’esercizio
dell’impian t o da parte del propriet ario o gestore
dello stesso.
2. La provincia, acquisito il parere del Nucleo per
gli impian ti di cui all'articolo 11 bis, com m a 3,
lettera a), prescriv e gli event u ali interv e n ti di
adeg ua m e n t o neces s ari ai fini del rilascio del
provve di m e n t o
di
regolarizza zio n e
o
di
autorizza zio n e in sanatoria, indican do le modalità e
i tem pi
di pres e n t a zio n e e realizzazio n e
del
relativo proget t o. In tal caso, nelle more della
realizza zion e
degli interv e n ti di adegu a m e n t o
dell'im pia n to,
la
provincia
ne
autorizza
la
prosec u zio n e all'esercizio, specifican d o le even t u ali
prescrizioni e condizioni.
3. La provincia, verificata la regolare esec u zio n e
degli interve n ti di cui al com m a 2, rilascia il
provve di m e n t o
di
regolarizza zio n e
o
di
autorizza zio n e in sanatoria previa sottoscrizion e
del foglio
di condizioni per la manu t e n z io n e e
l'esercizio dell'i mpian t o da parte del proprietario o
gestor e dello stesso.
4. In caso di mancat o rispett o degli obblighi e
condizioni di cui ai com m i 2 e 3, la provincia
proce d e
alla
revoca
dell'autorizz a zio n e
alla
prosec u zio n e dell'eser cizio dell'impian t o rilasciata
ai sensi del me d e si m o com m a 2. ”
Art. 14 - Inseri m e n t o dell’ articolo 11 quat er
nella l.r. 64/200 9
1. Dopo l’articolo 11 ter
inserito il segu e n t e :
“
Art
11
quater
-
della
l.r. 64/200 9
Regolarizza zio n e
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 0 7 / 2 0 1 4
è
e
3c Risors e idriche e difesa del suolo
autorizza zio n e in sanatoria di impianti esiste n ti
1. La provincia, per gli impianti di cui all’articolo
11 bis, com m a 3, lettera b), entro trenta giorni
dalla tras mi s sio n e dell’esito del parere del Nucleo,
richied e la pres e n t a zio n e di idonea docu m e n t a zi o n e
ai
fini
del
rilascio
del
provve di m e n t o
di
regolarizza zion e o di autorizza zion e in sanatoria.
2. Ai fini del rilascio del provv e di m e n t o di
regolarizza zion e o di autorizza zio n e in sanatoria la
provincia prescriv e gli interve n ti di adeg ua m e n t o
nece s sari indicand o le modalità e i tem pi di
pres e n t a zio n e e realizza zion e dei relativi proget ti.
La provincia, verificata
la regolar e esecu zio n e
delle opere prescritt e, tras m e t t e la docu m e n t a zi o n e
degli impian ti di cui al pres e n t e articolo al Nucleo
per l’espre s sio n e del parere di cui all’articolo 11
bis, com m a 1.
3. Il regola m e n t o di cui all’articolo 14 definisce la
docu m e n t a z io n e
di
cui
al
com m a
1
del
proce di m e n t o
di
regolarizza zion e
o
di
autorizza zio n e in sanatoria, com pr e n d e n t e alme no:
a) in caso di impianti da regolarizzar e, il proget t o
definitivo degli interv e n ti di adegu a m e n t o per le
opere diffor mi;
b) in caso di impianto da autorizzar e in sanatoria,
il proget t o
esecu tivo
dell’impian to
esiste n t e
nonch é il proget t o definitivo degli interv e n ti di
adeg ua m e n t o prescritti dalla provincia.
4. Acquisito il parere di cui al com m a 2, entro il
ter mi n e previsto dal regola m e n t o di cui all’articolo
14, la provincia rilascia il provve di m e n t o di
regolarizza zion e o di autorizza zio n e in sanatoria
previa sottoscri zion e del foglio di condizioni per la
man u t e n zi o n e e l’esercizio dell’impiant o da parte
del propriet ario o gestore dello stesso.
5. Nelle more dei procedi m e n t i di regolarizza zion e
e di approvazion e in sanatoria e senza pregiu dizio
per le deter mi n a zio ni delle autorità com p e t e n ti, gli
interes s a ti posso no proseg uir e l’esercizio dell’opera
di ritenu t a e del relativo invaso, fer ma restan d o la
loro respon s a bilità per event u ali sinistri, se alla
doma n d a hanno allegato anche una perizia giurata
attes ta n t e l’assen z a di pericoli per la popolazion e,
con riguar do allo stato delle opere, comp r e s e le
apparecc hiat u r e , alla man u t e n zi o n e e all’efficien za.
La perizia giurata è rilasciata da profes sio nisti
abilitati secon d o quanto previsto dai rispet tivi
ordina m e n ti profession ali.
6. La provincia dispon e la chius ura definitiva
dell’esercizio degli impian ti per i quali non è stata
prodot ta la docu m e n t a z io n e di cui al com m a 1, o la
docu m e n t a z io n e attes ta n t e la regolare esec u zio n e
dei lavori di cui al com m a 2, entro il ter min e
previsto dal regola m e n t o di cui all’articolo 14.
7. In ogni caso, per motivi di pubblico interes s e , la
provincia può ordinare
la de m olizion e
degli
impian ti per i quali non sia stata dichiarata la
regolarizza zion e o autorizzat a la sanatoria. A tal
fine la provincia asseg n a al titolare dell’impia nt o un
ter mi n e pere n t orio, trascorso inutilm e n t e il quale
dispon e l’esecu zio n e d’ufficio con spes e a carico
dell’inter e s s a t o. ”
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
l.r. 43/20 1 4
5
Art. 15 - Inseri m e n t o dell’ articolo 11
quinq ui e s nella l.r. 64/200 9
1. Dopo l’articolo 11 quat e r della l.r. 64/200 9 è
inserito il segu e n t e :
“ Art. 11 quinq uie s - Ulteriori disposizioni per gli
impianti esiste n ti
1. La provincia eseg u e i controlli previsti dal d.p.r.
445/20 0 0, anche media nt e
sopralluog hi, sulle
dichiarazioni rese nell’am bito delle denu n c e di
esiste n z a nonc h é della
docu m e n t a zi o n e relativa
alla regolarizza zion e ed alla autorizza zion e in
sanatoria, di cui all’articolo 11 quater.
2. Nell’ambito dell’attività di controllo di cui al
com m a 1, in confor mit à a quanto dispos to dagli
articoli 7 e 8, resta fer ma la facoltà della provincia
di dare prescrizioni nonch é disporre interve n ti, da
eseg uirsi a cura e spes e del proprietario o gestor e,
finalizzat e a migliorare le condizioni di sicurez z a
degli impian ti di cui al pres e n t e capo.
3. Gli impianti autorizza ti alla prosec u zio n e
all’esercizio, quelli regolarizzati o autorizza ti in
sanatoria ai sensi del pres e n t e capo, nonc h é quelli
succe s siva m e n t e
modificati sono sogg e t ti alle
disposizioni di cui al capo II per quanto applicabili.
4. Nelle more dell’istrut t oria dei proce di m e n t i di
cui al prese n t e capo il proprietario o gestore
dell’invaso che ha pres e n t a t o la denu n cia di
esiste n z a garantisc e la sicure z z a dell’impian to ai
fini della pubblica incolu mit à, anch e me dian t e
opere di mess a in sicure z z a nonc h é la te m p o ra n e a
sospe n si o n e dell’esercizio dell’impiant o. ”
Art. 16 - Inseri m e n t o dell’ articolo 11 sexie s
nella l.r. 64/20 0 9
1. Dopo l’articolo 11 quinq ui e s della l.r. 64/20 0 9 è
inserito il segu e n t e :
“ Art. 11sexies - Disciplina dei proce di m e n t i
1. Il regola m e n t o di cui all’articolo 14 prev e d e la
disciplina di detta glio relativa ai proce di m e n t i di
cui al prese n t e capo. ”
Art. 17 - Inseri m e n t o del Capo IV nella l.r.
64/20 0 9
1. Dopo l’articolo 11 sexies della l.r. 64/20 0 9 è
inserito il segu e n t e capo:
“ CAPO IV “Disposizioni sanzionat orie e finali. ”.
Art. 18 - Modifich e all' articolo 13 della l.r.
64/20 0 9
1. Il comm a 1 dell'ar ticolo 13 della l.r. 64/200 9 è
sostituito dal segu e n t e :
“ 1. Chiun q u e ritarda, per un periodo non
superiore a 180 giorni a decorrer e dal ter min e
stabilito dal regola m e n t o di cui all’articolo 14, la
prese n t a zio n e della denu n cia di esiste n z a
degli
impianti di cui all’articolo 11, è sogg e t t o alla
sanzion e am mi nis trativa del paga m e n t o di una
som m a da euro 400,00 a euro 2.400, 0 0. ”
2. Dopo il com m a 1 dell’articolo 13 della l.r.
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 0 7 / 2 0 1 4
3c Risors e idrich e e difesa del suolo
64/20 0 9 è inserito il segu e n t e :
“ 1 bis. Chiunq u e ritarda di oltre 180 giorni, a
decorrer e dal ter mi n e stabilito dal regola m e n t o di
cui all’articolo 14, la pres e n t a zio n e della denu n cia
di esiste n z a degli impianti di cui all’articolo 11, è
sogg et t o
alla
sanzion e
am mi nis trativa
del
paga m e n t o di una som m a da euro 3.000,0 0 a euro
18.000, 0 0. La med e si m a sanzion e si applica a chi,
pur avend o inoltrato la denu n cia di esist en z a ,
proseg u e l’esercizio di impian ti in violazion e delle
prescrizioni e degli obblighi di cui al Capo III. ”
3. Al comm a 6 dell'articolo 13 le parole: "
all'articolo 11, com m a 11, " sono sostituit e dalle
segu e n ti " ed all'articolo 11 quater, com m a 7 , ".
Art. 19 - Modifich e all' articolo 14 della l.r.
64/20 0 9
1. La lette r a g) del com m a 2 dell'a rticolo 14 della
l.r. 64/200 9 è sostituit a dalla segu e n t e :
“ g) ter mini per la prese n t a zio n e e conte n u ti
esse n ziali delle denu n c e di esiste n z a degli impianti
esiste n ti median t e l’approvazion e di modello di
dichiarazion e di cui all’articolo 47 del d.p.r.
445/20 0 0,
nonch é
individua zio n e
della
docu m e n t a zi o n e
da
esibire
da
parte
del
den u n zia n t e
su richies ta
della provincia, in
attuazion e di quanto disposto dall’articolo 11; ”
2. Dopo la lette r a g) del com m a 2 dell'a rticolo 14
della l.r. 64/20 0 9 è aggiun t a la segu e n t e :
“ g bis) individua zion e della docu m e n t a zi o n e da
tras m e t t e r e alla provincia per gli impianti da
regolarizzar e e da autorizzar e in sanatoria, in
attuazion e di quanto dispos to dall’articolo 11 bis,
com m a 3; ”
3. Dopo la lette r a g bis) del com m a 2 dell'ar ticolo
14 della l.r. 64/20 0 9 è aggiun t a la segu e n t e :
“ g ter) ter mini e conte n u ti esse n ziali delle
com u nica zioni degli impianti e man ufa t ti di cui
all’articolo
1,
com m a
5
bis,
me dian t e
l’approva zio n e di mod ello di com u nica zion e; ”
4. Dopo la lette r a d) del com m a 3 dell'a rticolo 14
della l.r. 64/20 0 9 è inserit a la segu e n t e :
" d bis) le modalità di funziona m e n t o del Nucleo
tecnico provinciale per gli impian ti esiste n ti, di cui
all’articolo 10 ter; ".
5. La lette r a g) del com m a 3 dell'a rticolo 14 della
l.r. 64/200 9 è sostituit a dalla segu e n t e :
“ g) le modalità
di imple m e n t a z io n e
e
aggiorna m e n t o
dei dati del catasto
di cui
all’articolo 2 bis; ”
6. Dopo il com m a 3 dell’articolo 14 della l.r.
64/20 0 9 è inserito il segu e n t e :
“ 3 bis. Il regola m e n t o stabilisce altresì ulteriori
disposizioni di dettaglio per la disciplina dei
procedi m e n t i relativi agli impianti esiste n ti di cui al
capo
III, in attuazio n e
di quanto
dispos to
dall’articolo 11 sexies ”.
7. Il com m a 4 dell’articolo 14 della l.r. 64/20 0 9 è
sostituito dal segu e n t e :
Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a
l.r. 43/201 4
6
“ 4. Le disposizioni del regola m e n t o tengo n o conto
e si confor m a n o a quanto previsto dalla norma tiva
nazionale e regionale in mat eria di am mi nist ra zion e
digitale e sem plificazio n e. ”
Art. 20 - Inseri m e n t o dell’ articolo 14 bis nella
l.r. 64/200 9
1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 64/200 9 è inserito il
segu e n t e :
“ Art. 14 bis - Accordi con gli ordini profession ali
1. La Region e pro m u o v e accordi o conve n zio ni con
gli ordini profes sio nali interes s a ti, al fine di
concordar e tariffe agevolate per la redazion e degli
elaborati proge t t u ali e tecnici nece ss ari per
l’ade m pi m e n t o
degli
obblighi
previsti
dalla
pres e n t e legge a carico dei proprietari o dei
sogge t ti che, a qualun q u e titolo, esercisco n o gli
invasi.
2. Gli accordi e le conve n zio ni di cui al com m a 1
non
comp ort a n o
oneri
a
carico
delle
am mi nis tra zioni pubblich e interes s a t e . ”
Art. 21 - Inseri m e n t o dell’ articolo 14 ter nella
l.r. 64/200 9
1. Dopo l’articolo 14 bis della l.r. 64/20 0 9 è
inserito il segu e n t e :
“ Art.14 ter - Oneri istruttori
1. Per l’espleta m e n t o delle proce d u r e istrut torie di
cui alla pres e n t e legge sono stabiliti gli oneri
istrut tori nelle segu e n ti misur e:
a) per istruttorie a seguito di istanza di costru zio n e
di nuovi invasi di cui all’articolo 3: euro 250,00;
b) per istruttorie a seguito di istanza di interv e n ti
di adeg ua m e n t o su invasi di cui all’articolo 3: euro
200,0 0;
c) per istrutt orie a seguito di istanza di dismissio n e
di invasi di cui all’articolo 9, com m a 2: euro 200,0 0.
2. Per gli impian ti esiste n ti di cui agli articoli 11
bis, 11 ter e 11 quat er, ove non siano già in uso
specifich e tariffe delle am mi nistra zio ni com p e t e n ti,
si applicano gli oneri istrut tori nelle
segu e n ti
misur e:
a) per istrutt orie a seguito di denu n cia di esiste n z a
di cui all’articolo 11 bis, com m a 2 e all’articolo 11
ter, com m a 1: euro 50,00;
b) per istruttorie a seguito di denu n cia di esiste n z a
di cui all’articolo 11 bis, com m a 3, lettera a), e
all’articolo 11 ter, com m a 2: euro 200,00;
c) per istruttorie a seguito di den u n cia di
esist en z a di cui all’articolo 11 bis, com m a 3, lettera
b), e all’articolo 11 quater: euro 300,00.
3. Per gli impian ti aventi finalità d’uso irriguo si
applica una riduzion e delle tariffe di cui al pres e n t e
articolo pari al 30 per cento. ”
Art. 22 - Inseri m e n t o dell’ articolo 14 quat er
nella l.r. 64/200 9
1. Dopo l’articolo
inserito il segu e n t e :
14 ter
della
l.r. 64/200 9
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 0 7 / 2 0 1 4
è
3c Risors e idriche e difesa del suolo
l.r. 43/20 1 4
7
“ Art.14 quater - Nor m a finanziaria
1. Agli oneri di cui all’articolo 2 bis, stima ti in euro
50.00 0, 0 0 per l’anno 2015 ed in euro 10.00 0, 0 0 per
l’anno 2016, si fa fronte con gli stanzia m e n ti
stabiliti dall’unità previsionale di base (UPB) 343
“Siste mi infor m a tivi, attività conoscitiv e e di
infor m a zio n e in campo territoriale – spes e corre nti”
del bilancio di prevision e 2014 e del bilancio
plurien n al e a legislazion e vigen t e .
2. Agli oneri per gli esercizi succes sivi si fa fronte
con legge di bilancio. “
Art. 23 - Nor m a di attua zion e
1. Il regola m e n t o di cui all’articolo 14 della l.r.
64/200 9
è
aggior n a t o
in
attu azio n e
delle
disposizioni della pres e n t e legge entro cento tt a n t a
giorni dalla data di entr a t a in vigore della stess a.
Art. 24 - Entrata in vigore
1. La pres e n t e legge entr a in vigore il giorno della
pubblicazion e sul Bollettino ufficiale della Region e
Tosca n a .
Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a
Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 0 7 / 2 0 1 4