3c Risors e idriche e difesa del suolo l.r. 43/20 1 4 1 Legg e region al e 28 luglio 2014, n. 43 Mod i fi c h e alla le g g e re gi o n a l e 5 nov e m b r e 20 0 9 , n. 64 (Di s c i p l i n a dell e fun zi o n i am m i n i s t r a t i v e in mat e r i a di pro g e t t a z i o n e , cos t r u z i o n e ed es e r c i z i o de g l i sbarr a m e n t i di rite n u t a e dei rela ti vi baci n i di ac c u m u l o ) . (Bollettino Ufficiale n. 36, par t e prim a, del 04.08.2 0 1 4 ) PREAMBOLO ................................................................. 1 Art. 1 - Modifich e al pre a m b ol o della l.r. 64/20 0 9 ........................................................................... 2 Art. 2 - Inse ri m e n t o del CAPO I nella l.r. 64/20 0 9 ........................................................................... 2 Art. 3 - Modifich e all' articolo 1 della l.r. 64/20 0 9 ........................................................................... 2 Art. 4 - Modifich e all' articolo 2 della l.r. 64/20 0 9 ........................................................................... 2 Art. 5 - Inse ri m e n t o dell’ articolo 2 bis nella l.r. 64/20 0 9 .................................................................... 2 Art. 6 - Inse ri m e n t o dell’ articolo 2 ter nella l.r. 64/20 0 9 .................................................................... 3 Art. 7 - Inseri m e n t o del capo II nella l.r. 64/20 0 9 ........................................................................... 3 Art. 8 - Inse ri m e n t o del capo III nella l.r. 64/20 0 9 ........................................................................... 3 Art. 9 - Inse ri m e n t o dell’ articolo 10 bis nella l.r. 64/20 0 9 .................................................................... 3 Art. 10 - Inseri m e n t o dell’ articolo 10 ter nella l.r. 64/20 0 9 .................................................................... 3 Art. 11 - Sostit uzion e dell’ articolo 11 della l.r. 64/20 0 9 ........................................................................... 4 Art. 12 - Inseri m e n t o dell’ articolo 11 bis nella l.r. 64/20 0 9 .................................................................... 4 Art. 13 - Inseri m e n t o dell’ articolo 11 ter nella l.r. 64/20 0 9 .................................................................... 4 Art. 14 - Inseri m e n t o dell’ articolo 11 quat e r nella l.r. 64/20 0 9 .........................................................5 Art. 15 - Inseri m e n t o dell’ articolo 11 quinq ui e s nella l.r. 64/200 9 ....................................5 Art. 16 - Inseri m e n t o dell’ articolo 11 sexies nella l.r. 64/20 0 9 .........................................................5 Art. 17 - Inseri m e n t o del Capo IV nella l.r. 64/20 0 9 ........................................................................... 5 Art. 18 - Modifiche all' articolo 13 della l.r. 64/20 0 9 ........................................................................... 5 Art. 19 - Modifiche all' articolo 14 della l.r. 64/20 0 9 ........................................................................... 6 Art. 20 - Inseri m e n t o dell’ articolo 14 bis nella l.r. 64/20 0 9 .................................................................... 6 Art. 21 - Inseri m e n t o dell’ articolo 14 ter nella l.r. 64/20 0 9 .................................................................... 6 Art. 22 - Inseri m e n t o dell’ articolo 14 quat e r nella l.r. 64/20 0 9 .........................................................7 Art. 23 - Nor m a di att u a zion e ...............................7 Art. 24 - Ent r a t a in vigore ......................................7 Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a PREAM B OLO Il Consiglio region al e Visto l'articolo 117, com m a terzo, della Costit uzion e ; Visto l'articolo 4, com m a 1, lett e r a l), dello Stat u t o; Vista la legg e region al e 5 novem b r e 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni ammi ni st r a t iv e in mat e ri a di prog e t t a zio n e , cost r uzion e ed ese r cizio degli sba r r a m e n t i di rite n u t a e dei relativi bacini di accu m ul o); Consid e r a t o qua n t o segu e: 1. Dall’espe r i e n z a mat u r a t a nell’applic azion e della l.r. 64/20 0 9, è eme r s a la nece s si t à di riordi n a r e il quad r o nor m a tivo vigent e in mat e ri a di prog e t t a zio n e , cost r uzion e ed ese r cizio degli sba r r a m e n t i di rite n u t a e dei relativi bacini di accu m ul o, per preve d e r e stru m e n t i per il monito r a g g i o degli impian ti, volti a cont ri b ui r e alla riduzion e del rischio idra ulico e per introd u r r e misur e di sem plificazion e e di sgr avio econo mi co per i propri e t a r i e gesto ri degli impian ti esist e n t i; 2. L’istituzion e del cat a s t o region al e degli invasi rispon d e all’esige n z a di dot ar si di un qua d r o conosci tivo com pl e t o ed aggior n a t o degli impia nti pres e n t i sul ter rit o rio region al e, anc h e se non ricad e n t i nel cam p o di applicazion e della l.r. 64/200 9; 3. Al fine di ridur r e gli oneri am mi ni st r a t ivi posti a carico dei propri e t a r i e gesto ri degli impia nti esist e n ti e al cont e m p o agevola r e l’attività istr ut t o ri a delle provinc e, è nece s s a r i o istituir e un orga ni s m o tecnico inte ri sti t uzion al e cui affida r e com piti di consul e nz a e suppo r t o tecnico alla provinci a ai fini della classificazion e e della valut azion e del rischio conn e s s o degli impia n ti esist e n ti; 4. Il mecc a ni s m o di valut azio n e delle denu n c e di esist e n z a , effett u a t o dal nucleo di valut azion e, cons e n t e alla provinci a di autorizza r e la pros e c u zio n e dell’ese r cizio degli impia nti, senza dover grava r e il propri e t a r i o e il gest or e di alcun oner e, qualor a l’invaso risulti già autorizza t o e collau d a t o; viceve r s a sono mant e n u t i oneri am mi ni st r a t ivi, anco rc h é gra d u a ti in relazion e alla valut azion e del Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 0 7 / 2 0 1 4 3c Risors e idrich e e difesa del suolo rischio, nei casi in cui gli impian ti risultino irre gol a ri o da san a r e ; 5 Dal riordino introdo t t o nasc e , infine, l’esige nz a di interve ni r e per adeg u a r e il siste m a sanzion a t o ri o alle nuove disposizioni al fine di preve d e r e sanzioni propor zio n a t e al rita r d o, per disciplina r e gli oneri istru t t o ri e per prom u ov e r e accor di tra le Regione e gli ordini professio n ali al fine di concor d a r e tariffe agevolat e per la reda zion e degli elabor a t i prog e t t u a li e tecnici nei casi previsti dalla legge; 6. E’ previst a l’entr a t a in vigor e della pres e n t e legg e il giorno della pubblic azion e sul Bollettino ufficiale della Regione Tosca n a ; Approva la pres e n t e legg e Art. 1 - Modifich e al prea m b olo della l.r. 64/20 0 9 1. Dopo il punto 4 del pre a m b olo della legge region al e 5 novem b r e 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amminist r a tiv e in mat e ri a di proge t t a zio n e, costr uzio n e ed eser cizio degli sbar r a m e n t i di riten u t a e dei relativi bacini di accu m ulo), è inserito il segu e n t e : “ 4 bis. L’istituzion e del catasto regionale degli invasi rispon d e all’esigen z a di dotarsi di un quadro conoscitivo comple t o ed aggiorna to degli impianti prese n ti sul territorio regionale, anche se non ricade n ti nel cam po di applicazion e della prese n t e legge; ”. 2. Dopo il punto 4 bis del prea m b olo della l.r. 64/20 0 9 è inserito il segu e n t e : “ 4 ter. L’istituzion e di un nucleo tecnico provinciale, quale organis m o interistit u zio nal e rispon d e all'esig e n z a di fornire consule n z a e support o tecnico alle provinc e per gli ade m pi m e n t i derivanti dalla prese n t a z io n e delle denu n c e di esiste n z a finalizzat e al rilascio del nulla osta alla prosec u zio n e dell'es ercizio, del provve di m e n t o di regolarizzazio n e e di autorizza zio n e in sanatoria degli impian ti esiste n ti; ”. Art. 2 - Inseri m e n t o del CAPO I nella l.r. 64/20 0 9 1. Prim a dell’articolo 1 della l.r. 64/200 9 è inserito il segu e n t e capo: “ CAPO I - Disposizioni gen erali ”. Art. 3 - Modifich e all' articolo 1 della l.r. 64/20 0 9 1. Il comm a 2 dell’articolo 1 della l.r. 64/20 0 9 è sostituito dal segu e n t e : “ 2. Le norm e di cui alla prese n t e legge si applicano a tutti gli sbarra m e n t i che non supera n o i quindici metri di altez za e che deter mi n a n o un invaso non superiore ad un milione di metri cubi. ” Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 43/201 4 2 2. Al comm a 5 dell'ar ticolo 1 della l.r. 64/20 0 9, prim a delle parole: “ Sono altresì esclusi ” sono inserit e le segu e n ti: “ Fatto salvo l'obbligo di com u nica zio n e di cui al com m a 5 bis, ”. 3. Dopo il com m a 5 dell’articolo 1 della l.r. 64/200 9 è aggiun t o il segu e n t e : “ 5 bis. Ai fini dell’imple m e n t a z io n e e aggiorna m e n t o del catasto regionale degli invasi di cui all’articolo 2 bis, i sogge t ti che inten do n o realizzar e gli impianti e i manu fa t ti di cui al com m a 5, nonch é i proprietari o i sogge t ti che, a qualun q u e titolo, esercisco n o i med e si mi impianti ed i man uf at ti esiste n ti, com u nica n o i relativi dati alla provincia com p e t e n t e per territorio secon do le modalità e nei ter mini previsti dal regola m e n t o di cui all'articolo 14. ”. Art. 4 - Modifich e all' articolo 2 della l.r. 64/200 9 1. Il com m a 2 dell’articolo 2 della l.r. 64/20 0 9 è sostituito dal segu e n t e : “ 2. La Region e esercita altresì le funzioni am mi nis trativ e in ordine al monitorag gio idrogeologico e idraulico, ai sensi dell’articolo 12, com m a 1, lettera f), della l.r. 91/19 9 8. ” 2. Dopo il com m a 2 dell’articolo 2 della l.r. n. 64/200 9 è aggiu n to il segu e n t e : " 2 bis. La Region e, anch e ai fini del com m a 2, assicura il costant e aggiorna m e n t o del quadro conoscitivo me dian t e l'istituzion e del catasto regionale degli invasi di cui all'articolo 2 bis. ". Art. 5 - Inseri m e n t o dell’ articolo 2 bis nella l.r. 64/200 9 1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 64/200 9 è inserito il segu e n t e : " Art. 2 bis - Catasto regionale degli invasi 1. Nell’ambito del siste m a infor m a tivo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzion e del siste m a infor ma tivo e del siste m a statistico regionale. Misur e per il coordina m e n t o delle infrastru t t u r e e dei servizi per lo svilupp o della società dell’infor m a zi o n e e della conosc e n z a), quale sua parte integra n t e, è istituito il catasto regionale degli invasi attribuiti alla com p e t e n z a regionale ai sensi dell'articolo 89, com m a 1, lettera b), del d.lgs. 112/19 9 8, nonch é ai sensi dell'articolo 61, com m a 3, del d.lgs. 152/20 0 6 . Il catasto regionale degli invasi è confor m e alle disposizioni, alle regole e agli standard di cui alla norm ativa nazionale e regionale, in particolare alla legge regionale 5 ottobr e 2009, n. 54 (Istituzion e del siste m a infor m a tivo e del siste m a statistico regionale. Misure per il coordina m e n t o delle infrastru t t u r e e dei servizi per lo svilup po della società dell’infor m a zio n e e della conosc e n z a); 2. Il catast o contien e tutti i dati, a qualun q u e titolo dete n u ti da Region e, provinc e e com u ni, relativi agli invasi di cui al com m a 1. 3. Ai fini del com m a 2, le provinc e, nell'es ercizio delle funzioni conf erite ai sensi dell'articolo 14, Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 0 7 / 2 0 1 4 3c Risors e idriche e difesa del suolo com m a 1, lettera f), della l.r. 91/19 9 8, garantisco n o, con le modalità tele m a tic h e indicate dal regola m e n t o di cui all'articolo 14, l'imple m e n t a z io n e e l'aggiorna m e n t o dei dati del catasto avvalen d o si, ove possibile, di siste mi di interop era bilità e cooperazio n e applicativa con particolare riferi m e n t o: a) alle caratteristich e esse n ziali degli invasi pres e n ti sul territorio di com p e t e n z a ed all’uso cui sono destina ti; b) alle autorizza zioni alla costru zion e di cui all’articolo 4; c) alle denu n c e di esiste n z a degli invasi regolar m e n t e autorizza ti e collaudati di cui all'articolo 11 bis, com m a 2, e ai conse g u e n t i atti provve di m e n t ali; d) ai procedi m e n t i di regolarizza zion e e autorizza zio n e in sanatoria di cui agli articoli 11 ter e 11 quater e conse g u e n t i atti provve di m e n t ali; e) ai provve di m e n t i che dispon g o n o la chiusura degli invasi, di cui all’articolo 11 quater, com m a 6, e le dem olizioni di cui all’articolo 11 quat er, com m a 7, nonch é i relativi interv e n ti di ripristino dei luoghi e di mess a in sicure z z a; f) alle com u nica zioni degli invasi esiste n ti e da realizzar e, non sogge t ti alla disciplina della pres e n t e legge, ai sensi dell’articolo 1, com m a 5. 4. I criteri e le modalità per la gestion e del catasto regionale degli invasi sono stabiliti con deliberazio n e della Giunta regionale adottata entro novan ta giorni dall’entrata in vigore del regola m e n t o di cui all’articolo 14, nel rispett o di quanto previst o dalla l.r. 54/200 9. 5. I dati inseriti nel catasto regionale degli invasi sono resi imm e dia ta m e n t e disponibili ai com u ni e alle provinc e e, in attua zion e del principio di traspar e n z a previst o dall'articolo 1 del decret o legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguarda n t e gli obblighi di pubblicità, traspar e n z a e diffusion e di infor m a zio ni da parte delle pubblich e am mi nistra zio ni), sono pubblicati sul sito istituzio nale della Region e nell’am bito di apposita sezion e. I docu m e n t i, le infor m a zio ni e i dati ogge tt o di pubblicazion e obbligatoria ai sensi della nor ma tiva vigen t e sono pubblicati nella sezion e “Ammi nis tra zion e traspar e n t e” del sito istitu zionale della Region e, secon d o quanto previsto dal d.lgs. 33/20 1 3. ” Art. 6 - Inseri m e n t o dell’ articolo 2 ter nella l.r. 64/20 0 9 1. Dopo l’articolo 2 bis della legge region ale della l.r. 64/20 0 9 è inserito il segu e n t e : “ Art 2 ter - Ade m pi m e n t i dei com u ni 1. Al fine di concorr er e al monitorag gio e alla riduzion e del rischio indotto conne s s o ad invasi esist en ti e da realizzar e, i com u ni: a) nell'am bi to dei proce di m e n t i di rilascio dei titoli abilitativi di loro com p e t e n z a per la realizza zion e di nuovi invasi, ne verificano la comp a ti bilità rispet to agli insedia m e n t i esiste n ti; Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 43/20 1 4 3 b) nell’am bito dei propri stru m e n ti di pianificazion e e di govern o del territorio, ed in relazion e alle divers e tipologie di invaso, preve d o n o limitazioni e prescrizioni in prevision e di nuovi insedia m e n t i in prossi mità degli invasi esiste n ti. ” Art. 7 - Inseri m e n t o del capo II nella l.r. 64/20 0 9 1. Dopo l’articolo 2 ter è inserito il segu e n t e capo: “ CAPO II - Disposizioni concer n e n t i la proget t a zio n e, costr uzio n e, esercizio e vigilanza di nuovi impianti ”. Art. 8 - Inseri m e n t o del capo III nella l.r. 64/20 0 9 1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 64/20 0 9 è inserito il segu e n t e capo: “ CAPO III - Disposizioni per gli impianti esiste n ti ” Art. 9 - Inseri m e n t o dell’ articolo 10 bis nella l.r. 64/20 0 9 1. Dopo il capo III della l.r. 64/200 9 è inserito il segu e n t e : “ Art. 10 bis - Impianti esiste n ti 1. Il pres e n t e capo detta disposizioni per la verifica del rischio, per il nulla osta alla prosec u zio n e dell’esercizio, per la regolarizza zio n e e per l'autorizza zion e in sanatoria delle opere e degli invasi sogg et ti alla prese n t e legge ai sensi dell’articolo 1, esiste n ti o in corso di realizzazio n e alla data di entrata in vigore del regola m e n t o di cui all’articolo 14 e di seguito indicati con il ter mi n e “impianti esiste n ti”. 2. Per le opere di cui al prese n t e capo restano fer m e tutt e le disposizioni in mat eria urbanistica ed edilizia per quanto riguarda gli event u ali titoli abilitativi prescritti anch e in sanatoria. ”. Art. 10 - Inseri m e n t o dell’ articolo 10 ter nella l.r. 64/20 0 9 1. Dopo l’articolo 10 bis della l.r. 64/200 9 è inserito il segu e n t e : “ Art. 10 ter - Nucleo tecnico provinciale per gli impianti esiste n ti 1. Presso ciascu na provincia è istituito un nucleo tecnico provinciale per gli impian ti esiste n ti, di seguito deno mi n a t o Nucleo, quale organis m o tecnico interistit u zio n ale di consule n z a e support o tecnico alla provincia stessa ai fini della classificazion e e della valutazio n e del rischio conn e s s o degli impianti esist en ti. 2. Il Nucl eo di cui al com m a 1 è comp o s t o da un dirigen t e regionale e da un dirige n t e provinciale, entra m b i in posses s o di adegu a t a profes sio nalità in mat eria di costru zion e degli invasi. 3. Il Nucleo di cui al com m a 1 è integra to da un dirigen t e del com u n e in cui è ubicato l'invaso ogget t o di valutazio n e, in posse s s o di adegu a ta profes sio nalità in materia urbanistico ambie n t al e. 4. Il Nucleo è nominat o dalla provincia su Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 0 7 / 2 0 1 4 3c Risors e idrich e e difesa del suolo desig na zio n e delle am mi nistra zioni di apparte n e n z a dei suoi me m b ri. 5. Per ciascu n me m b r o del Nucleo è nomina to un supple n t e , desig nat o dalle am mi nist razio ni di cui ai com mi 2 e 3 tra i propri dipen d e n ti ed in posse s s o della med e si m a profession alità del titolare. 6. La parte ci pazion e al Nucleo di cui al pres e n t e articolo è a titolo gratuito. 7. Le modalità di funziona m e n t o del Nucleo sono definite nel regola m e n t o di cui all'articolo 14. ” Art. 11 - Sostit u zio n e dell’ articolo 11 della l.r. 64/200 9 1. L’articolo 11 della l.r. 64/200 9 è sostituito dal segu e n t e : “ Art. 11 - Denu n cia di esiste n z a ai fini della verifica dello stato di rischio degli impianti 1. Il proprietario o il sogge t t o che, a qualun q u e titolo, esercisc e uno o più impianti esist en ti di cui al com m a 1 dell’articolo 10 bis, inoltra alla provincia com p e t e n t e per territorio denu n cia di esiste n z a, nei ter mini indicati dal regola m e n t o di cui all’articolo 14, ai fini della verifica dello stato di rischio degli impianti med e si mi da parte del Nucleo. 2. Il regola m e n t o di cui all’articolo 14 definisce i conte n u ti esse n ziali di cui alla denu n cia di esiste n z a comp r e n d e n t i alme no i dati tecnici relativi all’ubicazion e, al dim e n sio n a m e n t o e alle caratt eristich e costrut tiv e dell’impian to. 3. I dati tecnici di cui al com m a 2 sono dichiarati con le modalità di cui all’articolo 47 del decre to del Preside n t e della Repu b blica 28 dice m b r e 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regola m e n t a ri in mat eria di docu m e n t a z io n e am mi ni stra tiva) in scheda redatta sulla base del mod ello approvato con il regola m e n t o di cui all'articolo 14. ”. Art. 12 - Inseri m e n t o dell’ articolo 11 bis nella l.r. 64/200 9 1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 64/20 0 9 è inserito il segu e n t e : “ Art. 11 bis - Valutazio n e delle den u n c e di esiste n z a 1. Il Nucleo esa mi na le denu n c e di esiste n z a di cui all’articolo 11 ed espri m e parere obbligatorio e vincolant e in ordine alla classificazion e dell’invaso e alla valutazion e del rischio conne s s o. 2. Nel caso di impianti che, in esito all'istrut t oria com pi u ta, risultano regolar m e n t e autorizza ti, collaudati e in uno stato di man u t e n zi o n e soddisfac e n t e , il Nucleo tras m e t t e alla provincia il parere di cui al com m a 1. La provincia provv e d e secon d o quanto previsto all’articolo 11 ter, com m a 1. 3. Nel caso di impian ti da regolarizzar e o da autorizzar e in sanatoria il Nucleo: a) se dalla denu n cia di esiste n z a risultano ele m e n ti idonei ad attes tar e, sulla base delle caratt eristich e tecnico- costru t tiv e, della Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 43/201 4 4 georef er e n zia zio n e e dello stato di manu t e n z io n e dichiarato, un basso livello di rischio, anche indotto, com e definito sulla base dei criteri previsti nel regola m e n t o di cui all' articolo 14, indica nel parere l’esito della verifica, e lo tras m e t t e alla provincia ai fini del nulla osta alla prosec u zio n e all’esercizio secon do quanto previsto all’articolo 11 ter; b) se dalla denu n cia di esiste n z a non risultano ele m e n t i idonei per espri m e r e il parere di cui alla lettera a), tras m e t t e l’esito della verifica alla provincia che provve d e secon d o quanto previsto all’articolo 11 quater. ” Art. 13 - Inseri m e n t o dell’ articolo 11 ter nella l.r. 64/200 9 1. Dopo l’articolo 11 bis della l.r. 64/20 0 9 è inserito il segu e n t e : “ Art 11 ter - Nulla osta alla prosec u zio n e dell’esercizio degli impian ti esist en ti regolar m e n t e autorizza ti e collaudati. Regolariz za zion e e autorizza zio n e in sanatoria degli impianti esiste n ti con basso livello di rischio 1. La provincia, acquisito il parere del Nucleo per gli impianti di cui all’articolo 11 bis, com m a 2, dichiara la regolarità dell’impiant o e provve d e alla classificazion e dell’invaso, all’attribu zion e del rischio e dà il nulla osta alla prosec u zio n e dell'eser cizio previa sottoscrizion e del foglio di condizioni per la manu t e n z i o n e e l’esercizio dell’impian t o da parte del propriet ario o gestore dello stesso. 2. La provincia, acquisito il parere del Nucleo per gli impian ti di cui all'articolo 11 bis, com m a 3, lettera a), prescriv e gli event u ali interv e n ti di adeg ua m e n t o neces s ari ai fini del rilascio del provve di m e n t o di regolarizza zio n e o di autorizza zio n e in sanatoria, indican do le modalità e i tem pi di pres e n t a zio n e e realizzazio n e del relativo proget t o. In tal caso, nelle more della realizza zion e degli interv e n ti di adegu a m e n t o dell'im pia n to, la provincia ne autorizza la prosec u zio n e all'esercizio, specifican d o le even t u ali prescrizioni e condizioni. 3. La provincia, verificata la regolare esec u zio n e degli interve n ti di cui al com m a 2, rilascia il provve di m e n t o di regolarizza zio n e o di autorizza zio n e in sanatoria previa sottoscrizion e del foglio di condizioni per la manu t e n z io n e e l'esercizio dell'i mpian t o da parte del proprietario o gestor e dello stesso. 4. In caso di mancat o rispett o degli obblighi e condizioni di cui ai com m i 2 e 3, la provincia proce d e alla revoca dell'autorizz a zio n e alla prosec u zio n e dell'eser cizio dell'impian t o rilasciata ai sensi del me d e si m o com m a 2. ” Art. 14 - Inseri m e n t o dell’ articolo 11 quat er nella l.r. 64/200 9 1. Dopo l’articolo 11 ter inserito il segu e n t e : “ Art 11 quater - della l.r. 64/200 9 Regolarizza zio n e Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 0 7 / 2 0 1 4 è e 3c Risors e idriche e difesa del suolo autorizza zio n e in sanatoria di impianti esiste n ti 1. La provincia, per gli impianti di cui all’articolo 11 bis, com m a 3, lettera b), entro trenta giorni dalla tras mi s sio n e dell’esito del parere del Nucleo, richied e la pres e n t a zio n e di idonea docu m e n t a zi o n e ai fini del rilascio del provve di m e n t o di regolarizza zion e o di autorizza zion e in sanatoria. 2. Ai fini del rilascio del provv e di m e n t o di regolarizza zion e o di autorizza zio n e in sanatoria la provincia prescriv e gli interve n ti di adeg ua m e n t o nece s sari indicand o le modalità e i tem pi di pres e n t a zio n e e realizza zion e dei relativi proget ti. La provincia, verificata la regolar e esecu zio n e delle opere prescritt e, tras m e t t e la docu m e n t a zi o n e degli impian ti di cui al pres e n t e articolo al Nucleo per l’espre s sio n e del parere di cui all’articolo 11 bis, com m a 1. 3. Il regola m e n t o di cui all’articolo 14 definisce la docu m e n t a z io n e di cui al com m a 1 del proce di m e n t o di regolarizza zion e o di autorizza zio n e in sanatoria, com pr e n d e n t e alme no: a) in caso di impianti da regolarizzar e, il proget t o definitivo degli interv e n ti di adegu a m e n t o per le opere diffor mi; b) in caso di impianto da autorizzar e in sanatoria, il proget t o esecu tivo dell’impian to esiste n t e nonch é il proget t o definitivo degli interv e n ti di adeg ua m e n t o prescritti dalla provincia. 4. Acquisito il parere di cui al com m a 2, entro il ter mi n e previsto dal regola m e n t o di cui all’articolo 14, la provincia rilascia il provve di m e n t o di regolarizza zion e o di autorizza zio n e in sanatoria previa sottoscri zion e del foglio di condizioni per la man u t e n zi o n e e l’esercizio dell’impiant o da parte del propriet ario o gestore dello stesso. 5. Nelle more dei procedi m e n t i di regolarizza zion e e di approvazion e in sanatoria e senza pregiu dizio per le deter mi n a zio ni delle autorità com p e t e n ti, gli interes s a ti posso no proseg uir e l’esercizio dell’opera di ritenu t a e del relativo invaso, fer ma restan d o la loro respon s a bilità per event u ali sinistri, se alla doma n d a hanno allegato anche una perizia giurata attes ta n t e l’assen z a di pericoli per la popolazion e, con riguar do allo stato delle opere, comp r e s e le apparecc hiat u r e , alla man u t e n zi o n e e all’efficien za. La perizia giurata è rilasciata da profes sio nisti abilitati secon d o quanto previsto dai rispet tivi ordina m e n ti profession ali. 6. La provincia dispon e la chius ura definitiva dell’esercizio degli impian ti per i quali non è stata prodot ta la docu m e n t a z io n e di cui al com m a 1, o la docu m e n t a z io n e attes ta n t e la regolare esec u zio n e dei lavori di cui al com m a 2, entro il ter min e previsto dal regola m e n t o di cui all’articolo 14. 7. In ogni caso, per motivi di pubblico interes s e , la provincia può ordinare la de m olizion e degli impian ti per i quali non sia stata dichiarata la regolarizza zion e o autorizzat a la sanatoria. A tal fine la provincia asseg n a al titolare dell’impia nt o un ter mi n e pere n t orio, trascorso inutilm e n t e il quale dispon e l’esecu zio n e d’ufficio con spes e a carico dell’inter e s s a t o. ” Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 43/20 1 4 5 Art. 15 - Inseri m e n t o dell’ articolo 11 quinq ui e s nella l.r. 64/200 9 1. Dopo l’articolo 11 quat e r della l.r. 64/200 9 è inserito il segu e n t e : “ Art. 11 quinq uie s - Ulteriori disposizioni per gli impianti esiste n ti 1. La provincia eseg u e i controlli previsti dal d.p.r. 445/20 0 0, anche media nt e sopralluog hi, sulle dichiarazioni rese nell’am bito delle denu n c e di esiste n z a nonc h é della docu m e n t a zi o n e relativa alla regolarizza zion e ed alla autorizza zion e in sanatoria, di cui all’articolo 11 quater. 2. Nell’ambito dell’attività di controllo di cui al com m a 1, in confor mit à a quanto dispos to dagli articoli 7 e 8, resta fer ma la facoltà della provincia di dare prescrizioni nonch é disporre interve n ti, da eseg uirsi a cura e spes e del proprietario o gestor e, finalizzat e a migliorare le condizioni di sicurez z a degli impian ti di cui al pres e n t e capo. 3. Gli impianti autorizza ti alla prosec u zio n e all’esercizio, quelli regolarizzati o autorizza ti in sanatoria ai sensi del pres e n t e capo, nonc h é quelli succe s siva m e n t e modificati sono sogg e t ti alle disposizioni di cui al capo II per quanto applicabili. 4. Nelle more dell’istrut t oria dei proce di m e n t i di cui al prese n t e capo il proprietario o gestore dell’invaso che ha pres e n t a t o la denu n cia di esiste n z a garantisc e la sicure z z a dell’impian to ai fini della pubblica incolu mit à, anch e me dian t e opere di mess a in sicure z z a nonc h é la te m p o ra n e a sospe n si o n e dell’esercizio dell’impiant o. ” Art. 16 - Inseri m e n t o dell’ articolo 11 sexie s nella l.r. 64/20 0 9 1. Dopo l’articolo 11 quinq ui e s della l.r. 64/20 0 9 è inserito il segu e n t e : “ Art. 11sexies - Disciplina dei proce di m e n t i 1. Il regola m e n t o di cui all’articolo 14 prev e d e la disciplina di detta glio relativa ai proce di m e n t i di cui al prese n t e capo. ” Art. 17 - Inseri m e n t o del Capo IV nella l.r. 64/20 0 9 1. Dopo l’articolo 11 sexies della l.r. 64/20 0 9 è inserito il segu e n t e capo: “ CAPO IV “Disposizioni sanzionat orie e finali. ”. Art. 18 - Modifich e all' articolo 13 della l.r. 64/20 0 9 1. Il comm a 1 dell'ar ticolo 13 della l.r. 64/200 9 è sostituito dal segu e n t e : “ 1. Chiun q u e ritarda, per un periodo non superiore a 180 giorni a decorrer e dal ter min e stabilito dal regola m e n t o di cui all’articolo 14, la prese n t a zio n e della denu n cia di esiste n z a degli impianti di cui all’articolo 11, è sogg e t t o alla sanzion e am mi nis trativa del paga m e n t o di una som m a da euro 400,00 a euro 2.400, 0 0. ” 2. Dopo il com m a 1 dell’articolo 13 della l.r. Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 0 7 / 2 0 1 4 3c Risors e idrich e e difesa del suolo 64/20 0 9 è inserito il segu e n t e : “ 1 bis. Chiunq u e ritarda di oltre 180 giorni, a decorrer e dal ter mi n e stabilito dal regola m e n t o di cui all’articolo 14, la pres e n t a zio n e della denu n cia di esiste n z a degli impianti di cui all’articolo 11, è sogg et t o alla sanzion e am mi nis trativa del paga m e n t o di una som m a da euro 3.000,0 0 a euro 18.000, 0 0. La med e si m a sanzion e si applica a chi, pur avend o inoltrato la denu n cia di esist en z a , proseg u e l’esercizio di impian ti in violazion e delle prescrizioni e degli obblighi di cui al Capo III. ” 3. Al comm a 6 dell'articolo 13 le parole: " all'articolo 11, com m a 11, " sono sostituit e dalle segu e n ti " ed all'articolo 11 quater, com m a 7 , ". Art. 19 - Modifich e all' articolo 14 della l.r. 64/20 0 9 1. La lette r a g) del com m a 2 dell'a rticolo 14 della l.r. 64/200 9 è sostituit a dalla segu e n t e : “ g) ter mini per la prese n t a zio n e e conte n u ti esse n ziali delle denu n c e di esiste n z a degli impianti esiste n ti median t e l’approvazion e di modello di dichiarazion e di cui all’articolo 47 del d.p.r. 445/20 0 0, nonch é individua zio n e della docu m e n t a zi o n e da esibire da parte del den u n zia n t e su richies ta della provincia, in attuazion e di quanto disposto dall’articolo 11; ” 2. Dopo la lette r a g) del com m a 2 dell'a rticolo 14 della l.r. 64/20 0 9 è aggiun t a la segu e n t e : “ g bis) individua zion e della docu m e n t a zi o n e da tras m e t t e r e alla provincia per gli impianti da regolarizzar e e da autorizzar e in sanatoria, in attuazion e di quanto dispos to dall’articolo 11 bis, com m a 3; ” 3. Dopo la lette r a g bis) del com m a 2 dell'ar ticolo 14 della l.r. 64/20 0 9 è aggiun t a la segu e n t e : “ g ter) ter mini e conte n u ti esse n ziali delle com u nica zioni degli impianti e man ufa t ti di cui all’articolo 1, com m a 5 bis, me dian t e l’approva zio n e di mod ello di com u nica zion e; ” 4. Dopo la lette r a d) del com m a 3 dell'a rticolo 14 della l.r. 64/20 0 9 è inserit a la segu e n t e : " d bis) le modalità di funziona m e n t o del Nucleo tecnico provinciale per gli impian ti esiste n ti, di cui all’articolo 10 ter; ". 5. La lette r a g) del com m a 3 dell'a rticolo 14 della l.r. 64/200 9 è sostituit a dalla segu e n t e : “ g) le modalità di imple m e n t a z io n e e aggiorna m e n t o dei dati del catasto di cui all’articolo 2 bis; ” 6. Dopo il com m a 3 dell’articolo 14 della l.r. 64/20 0 9 è inserito il segu e n t e : “ 3 bis. Il regola m e n t o stabilisce altresì ulteriori disposizioni di dettaglio per la disciplina dei procedi m e n t i relativi agli impianti esiste n ti di cui al capo III, in attuazio n e di quanto dispos to dall’articolo 11 sexies ”. 7. Il com m a 4 dell’articolo 14 della l.r. 64/20 0 9 è sostituito dal segu e n t e : Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a l.r. 43/201 4 6 “ 4. Le disposizioni del regola m e n t o tengo n o conto e si confor m a n o a quanto previsto dalla norma tiva nazionale e regionale in mat eria di am mi nist ra zion e digitale e sem plificazio n e. ” Art. 20 - Inseri m e n t o dell’ articolo 14 bis nella l.r. 64/200 9 1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 64/200 9 è inserito il segu e n t e : “ Art. 14 bis - Accordi con gli ordini profession ali 1. La Region e pro m u o v e accordi o conve n zio ni con gli ordini profes sio nali interes s a ti, al fine di concordar e tariffe agevolate per la redazion e degli elaborati proge t t u ali e tecnici nece ss ari per l’ade m pi m e n t o degli obblighi previsti dalla pres e n t e legge a carico dei proprietari o dei sogge t ti che, a qualun q u e titolo, esercisco n o gli invasi. 2. Gli accordi e le conve n zio ni di cui al com m a 1 non comp ort a n o oneri a carico delle am mi nis tra zioni pubblich e interes s a t e . ” Art. 21 - Inseri m e n t o dell’ articolo 14 ter nella l.r. 64/200 9 1. Dopo l’articolo 14 bis della l.r. 64/20 0 9 è inserito il segu e n t e : “ Art.14 ter - Oneri istruttori 1. Per l’espleta m e n t o delle proce d u r e istrut torie di cui alla pres e n t e legge sono stabiliti gli oneri istrut tori nelle segu e n ti misur e: a) per istruttorie a seguito di istanza di costru zio n e di nuovi invasi di cui all’articolo 3: euro 250,00; b) per istruttorie a seguito di istanza di interv e n ti di adeg ua m e n t o su invasi di cui all’articolo 3: euro 200,0 0; c) per istrutt orie a seguito di istanza di dismissio n e di invasi di cui all’articolo 9, com m a 2: euro 200,0 0. 2. Per gli impian ti esiste n ti di cui agli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quat er, ove non siano già in uso specifich e tariffe delle am mi nistra zio ni com p e t e n ti, si applicano gli oneri istrut tori nelle segu e n ti misur e: a) per istrutt orie a seguito di denu n cia di esiste n z a di cui all’articolo 11 bis, com m a 2 e all’articolo 11 ter, com m a 1: euro 50,00; b) per istruttorie a seguito di denu n cia di esiste n z a di cui all’articolo 11 bis, com m a 3, lettera a), e all’articolo 11 ter, com m a 2: euro 200,00; c) per istruttorie a seguito di den u n cia di esist en z a di cui all’articolo 11 bis, com m a 3, lettera b), e all’articolo 11 quater: euro 300,00. 3. Per gli impian ti aventi finalità d’uso irriguo si applica una riduzion e delle tariffe di cui al pres e n t e articolo pari al 30 per cento. ” Art. 22 - Inseri m e n t o dell’ articolo 14 quat er nella l.r. 64/200 9 1. Dopo l’articolo inserito il segu e n t e : 14 ter della l.r. 64/200 9 Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 0 7 / 2 0 1 4 è 3c Risors e idriche e difesa del suolo l.r. 43/20 1 4 7 “ Art.14 quater - Nor m a finanziaria 1. Agli oneri di cui all’articolo 2 bis, stima ti in euro 50.00 0, 0 0 per l’anno 2015 ed in euro 10.00 0, 0 0 per l’anno 2016, si fa fronte con gli stanzia m e n ti stabiliti dall’unità previsionale di base (UPB) 343 “Siste mi infor m a tivi, attività conoscitiv e e di infor m a zio n e in campo territoriale – spes e corre nti” del bilancio di prevision e 2014 e del bilancio plurien n al e a legislazion e vigen t e . 2. Agli oneri per gli esercizi succes sivi si fa fronte con legge di bilancio. “ Art. 23 - Nor m a di attua zion e 1. Il regola m e n t o di cui all’articolo 14 della l.r. 64/200 9 è aggior n a t o in attu azio n e delle disposizioni della pres e n t e legge entro cento tt a n t a giorni dalla data di entr a t a in vigore della stess a. Art. 24 - Entrata in vigore 1. La pres e n t e legge entr a in vigore il giorno della pubblicazion e sul Bollettino ufficiale della Region e Tosca n a . Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 28/ 0 7 / 2 0 1 4
© Copyright 2024 ExpyDoc