Guida nuovo regime 2015

STUDIO NOTARIO
Dott. Biagio Notario
Commercialista – Revisore Contabile
Mediatore civile e commerciale
Nuovo regime forfetario 2015
in corso di approvazione
Premessa
Come anticipato nel corso nell’ultimo seminario APOS a Tabiano Bagni, sono in arrivo
alcune novità fiscali. La Legge di Stabilità 2015, in corso di definizione ed
approvazione entro fine d’anno, prevede una serie di modifiche in tema di
regimi fiscali agevolati, variazioni che produrranno effetti a partire dal
01/01/2015.
Nonostante l’approvazione di un nuovo regime fiscale agevolato, in sostituzione degli
attuali, è possibile applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge,
l’attuale regime dei minimi per i periodi di imposta che residuano al suo
completamento.
Fino alla data di approvazione definitiva della legge è possibile che il testo venga
modificato attraverso una serie di emendamenti, pertanto, il contenuto di
questa guida ha solo un valore indicativo e non definitivo.
Inoltre, tutti i dettagli utili alla corretta applicazione del nuovo regime saranno
disponibili attraverso i decreti attuativi e provvedimenti direttoriali che
seguiranno dopo l’approvazione definitiva della legge.
Regimi abrogati
Dal 01/01/2015 vengono abrogati i seguenti regimi fiscali:



Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro
autonomo ex art. 13, Legge n. 388/2000;
Regime fiscale di vantaggio per
l'imprenditoria
giovanile
e
lavoratori in mobilità – meglio conosciuto come “nuovi minimi” - ex art. 27,
commi 1 e 2, DL n. 98/2011;
Regime fiscale ex minimi ex articolo 1, commi da 96 a 115 e comma 117,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Per i soggetti che attualmente utilizzano i regimi a) e b) è prevista una clausola di
salvaguardia che sarà illustrata nel seguito della presente guida.
Nuovo regime
fiscale
forfetario dal
01/01/2015
Il nuovo regime forfetario è un regime naturale, cioè si applica
automaticamente a tutti i soggetti che rientrano nei parametri indicati dal
legislatore. E’ quindi ininfluente aver utilizzato in passato un regime fiscale
agevolato, il nuovo regime forfetario può essere utilizzato anche da chi è fuoriuscito
dal regime dei minimi.
Questo regime non prevede alcun limite di durata.
25062 Concesio (Brescia) Via della Stella,44 - C.F. NTR BGI 63E24 A225Z - P.I. 01723710982
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia N. 894 – Revisori Contabili N. 79794
Telefono +39 030.2035195 Telefax +39 030.2035198 - e-mail : [email protected] Internet: www.notario.it
STUDIO NOTARIO
Dott. Biagio Notario
Requisiti per il
nuovo regime
Commercialista – Revisore Contabile
Mediatore civile e commerciale
Le condizioni previste per accedere al nuovo regime sono:



non aver superato il limite dei ricavi / compensi previsto per la propria
categoria di appartenenza (codice ATECO);
non aver superato spese per lavoratori (dipendenti, lavoro accessorio,
collaboratori, associati in partecipazione e prestazioni di famigliari) per un
importo annuo di euro 5.000;
non aver superato al 31/12 un costo complessivo di 20.000 euro per l’acquisto di
beni strumentali (acquisto, noleggio o affitto). Nel calcolo non vengono
conteggiate le spese per beni immobili e per beni con valore unitario non
superiore a 516,46 euro.
Indipendentemente da quanto sopra, rimangono esclusi dall’applicazione del
nuovo regime forfetario i soggetti che:




Modalità di
applicazione
Il nuovo regime è caratterizzato da:









Inizio attività
dal 2015
effettuano in via principale o prevalente cessioni di fabbricati o loro porzioni,
terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
detengono contemporaneamente partecipazioni in società di persone,
associazioni professionali o Srl trasparenti;
non sono residenti (esclusi i soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo
SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del loro reddito);
utilizzano regimi speciali IVA o altri regimi forfetari del reddito.
esonero completo dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili ad eccezione
della conservazione dei documenti contabili;
esonero dell’applicazione dell’IVA (salvo il caso in cui vi siano acquisti di beni
e servizi INTRA-UE per un importo superiore a 10.000 euro);
esonero dall’eventuale applicazione della ritenuta d’acconto su fatture
emesse o ricevute;
esclusione da studi di settore o parametri;
esonero dall’invio dello spesometro;
esonero dalla comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute;
esonero dalla comunicazione black-list;
determinazione del reddito su base forfetaria (una % da calcolarsi
sull’ammontare dei ricavi o compensi)
applicazione di un’imposta sostitutiva (IRPEF, relative addizionali e IRAP) nella
misura del 15%;
Per i soggetti che iniziano l’attività a partire dal 2015 è previsto un
abbattimento del reddito nella misura di 1/3 da applicarsi nel primo anno e nei
due successivi.
25062 Concesio (Brescia) Via della Stella,44 - C.F. NTR BGI 63E24 A225Z - P.I. 01723710982
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia N. 894 – Revisori Contabili N. 79794
Telefono +39 030.2035195 Telefax +39 030.2035198 - e-mail : [email protected] Internet: www.notario.it
STUDIO NOTARIO
Dott. Biagio Notario
Commercialista – Revisore Contabile
Mediatore civile e commerciale
Questa riduzione si applica a condizione che:



Contributi INPS
Contemporaneamente, per chi effettua trattamenti shiatsu in forma di attività
d’impresa, è previsto un regime contributivo agevolato, con le seguenti
caratteristiche:



Clausola di
salvaguardia
il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, un’attività artistica,
professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
l’attività intrapresa non sia una mera continuazione della precedente,
svolta come dipendente o lavoro autonomo (esclusa la pratica obbligatoria
prevista per alcune professioni);
non venga superato il limite dei ricavi per quella determinata attività se
questa è stata acquistata o affittata da terzi.
nessun versamento di contributi fissi periodici;
nessun versamento di contributi minimi;
versamento dei contributi dovuti in sede di dichiarazione dei redditi.
I soggetti che alla data del 31/12/2014 utilizzano il Regime fiscale agevolato per
le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ex art. 13, Legge n.
388/2000, potranno applicare la riduzione di 1/3 del reddito forfettariamente
determinato.
Mentre i soggetti che alla data del 31/12/2014 utilizzano il Regime fiscale di
vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – meglio conosciuto
come “nuovi minimi” - ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, potranno continuare
ad applicarlo anche dopo il 01/01/2015 per i periodi di imposta che residuano al
suo completamento (5 anni e comunque fino al compimento del 35° anno d’età).
Non si capisce il perché di questo diverso trattamento, non è escluso che in sede di
stesura definitiva del testo di legge si corregga tale situazione.
Scelta del
regime
Per chi utilizza gli attuali regimi agevolati è comunque consentito optare per il
regime ordinario (con obbligo di permanenza per almeno un triennio) perché in
alcune situazioni i regimi agevolati possono anche rivelarsi sconvenienti.
Un caso tipico è quello in cui il soggetto, non avendo altri redditi, dispone di
deduzioni o detrazioni d’imposta ai fini IRPEF (elevate spese mediche, ristrutturazioni
edilizie, interessi passivi per l’acquisto della prima casa, ecc.). Questi “benefici
fiscali”, in assenza di redditi imponibili ai fini IRPEF, non determinano una riduzione
d’imposta.
Chi effettua trattamenti shiatsu ai privati può trarre vantaggio da un regime fiscale
che prevede la non applicazione dell’IVA.
Per esempio:

potrebbe mantenere invariati i propri prezzi al cliente incassando di fatto un 22%
25062 Concesio (Brescia) Via della Stella,44 - C.F. NTR BGI 63E24 A225Z - P.I. 01723710982
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia N. 894 – Revisori Contabili N. 79794
Telefono +39 030.2035195 Telefax +39 030.2035198 - e-mail : [email protected] Internet: www.notario.it
STUDIO NOTARIO
Commercialista – Revisore Contabile
Mediatore civile e commerciale
Dott. Biagio Notario
in più (IVA non applicata) senza che questo si traduca in un aumento anche per
il cliente;
oppure

diminuire i prezzi praticati (sempre scorporando il 22% per l’IVA non applicata)
per risultare più competitivo e quindi attrarre più clienti.
Per questo motivo è bene confrontarsi con il proprio commercialista nella
scelta del regime fiscale perché la convenienza va verificata caso per caso
tenendo conto di tutti gli aspetti.
Fondamentale
differenza
Tabella ATECO
Una fondamentale differenza tra il nuovo regime forfetario e gli attuali regimi di
vantaggio sta proprio nella modalità di determinazione del reddito:

attuali regimi – il reddito viene calcolato come differenza tra i ricavi / compensi
incassati e le spese sostenute per la produzione del reddito. Nel caso in cui il
valore degli incassi sia pari alle spese sostenute avremmo un reddito pari a zero,
con la conseguenza che non vi è imposta sostitutiva da versare;

nuovo regime forfetario – il reddito viene calcolato applicando una
percentuale di redditività al totale degli incassi. Quindi, a meno che di non aver
incassato nulla, avremo sempre una quota di reddito sul quale dovremo versare
l’imposta sostitutiva.
Importante: durante il seminario per fare gli esempi si è utilizzato per errore il
coefficiente del 40% (tratto da una tabella che conteneva un errore di stampa). Il
coefficiente corretto per il codice ATECO 96.09.09 è il 67%.
Tipologia attività
Codice ATECO
Limite ricavi
/ compensi
Coefficiente
redditività
Industrie alimentari e delle
(10 – 11)
bevande
Commercio all’ingrosso e al 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da
dettaglio
47.1 a 47.7) – 47.9
Commercio ambulante e di
47.81
prodotti alimentari e
bevande
35.000
40%
40.000
40%
30.000
40%
Commercio ambulante di
altri prodotti
Costruzioni e attività
immobiliari
Intermediari del
commercio
47.82 – 47.89
20.000
54%
(41 – 42 – 43) – (68)
15.000
86%
46.1
15.000
62%
(55 – 56)
40.000
40%
Attività dei servizi di
alloggio e di ristorazione
25062 Concesio (Brescia) Via della Stella,44 - C.F. NTR BGI 63E24 A225Z - P.I. 01723710982
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia N. 894 – Revisori Contabili N. 79794
Telefono +39 030.2035195 Telefax +39 030.2035198 - e-mail : [email protected] Internet: www.notario.it
STUDIO NOTARIO
Commercialista – Revisore Contabile
Mediatore civile e commerciale
Dott. Biagio Notario
Attività professionali,
scientifiche, tecniche,
sanitarie, di istruzione,
servizi finanziari ed
assicurativi
Altre attività economiche
Esempio di
calcolo
(64 – 65 – 66) – (69 – 70
– 71 – 72 – 73 – 74 – 75)
– (85) – (86 – 87 – 88)
15.000
78%
(01 – 02 – 03) – (05 – 06
– 07 – 08 – 09) – (12 – 13
– 14 – 15 – 16 – 17 – 18 –
19 – 20 – 21 – 22 – 23 –
24 – 25 – 26 – 27 – 28 –
29 – 30 – 31 –32 – 33) –
(35) – (36 – 37 – 38 – 39)
– (49 – 50 – 51 – 52 – 53)
– (58 – 59 – 60 – 61 – 62
– 63) – (77 – 78 – 79 – 80
– 81 – 82) – (84) – (90 –
91 – 92 – 93) – (94 – 95 –
96) – (97 – 98) – (99)
20.000
67%
Facciamo un esempio dove immaginiamo di svolgere un’attività il codice ATECO
“96.09.09” Altri servizi alla persona n.c.a. con un totale di compensi incassati pari a
15.000 euro e spese sostenute per produrre il reddito pari a 7.000 euro.
Per semplicità non consideriamo nel calcolo la deduzione degli eventuali contributi
INPS pagati nell’anno.
In questo caso il reddito derivante dall’applicazione del nuovo regime forfetario si
ottiene utilizzando il coefficiente del 67% e di conseguenza, per differenza, vengono
riconosciute spese nella misura del 33% indipendentemente da quelle
effettivamente sostenute.
Spese = 15.000 x 33% = 4.950
Reddito = 15.000 x 67% = 10.050
Calcoliamo ora l’imposta sostitutiva per i tre differenti regimi.
Compensi
Spese sostenute o riconosciute
Reddito
% imposta sostitutiva
Imposta sostitutiva
Nuove
iniziative
Regime dei
minimi
15.000,00
-7.000,00
8.000,00
10%
800,00
15.000,00
-7.000,00
8.000,00
5%
400,00
Nuovo
regime
forfetario
15.000,00
-4.950,00
10.050,00
15%
1.507,50
Concesio (BS), 23 novembre 2014
Dott. Biagio Notario
25062 Concesio (Brescia) Via della Stella,44 - C.F. NTR BGI 63E24 A225Z - P.I. 01723710982
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia N. 894 – Revisori Contabili N. 79794
Telefono +39 030.2035195 Telefax +39 030.2035198 - e-mail : [email protected] Internet: www.notario.it