LEGGE di STABILITA

II Patto di stabilità
cambiai parametri
e anticipale scadenze
per chiedere spazi
finanziari aggiuntivi
II blocco al personale
si estende anche
alle aziende speciali
e alle istituzioni
degli enti locali
LeGuide Normeetributi
Il Sole 24 Ore -Lu nedì 30 Dicembre 2013
I
SOMMARIO
Il............................................................................................................
patto aggiorna le basi di calcolo
51
.......................
Obiettivi di saldo in arrivo a gennaio
52
........................................................ ............
....................................................................
Le elezioni spostano
le gestioni associate
53
Uno slalom
fra regole
ed eccezioni
.
Sanzioni ai revisori
se l'ente non paga
Le perdite vincolano
le risorse degli enti
Sul personale vincoli estesi
54
55
56
a istituzioni e aziende
.....................................................................................................................................
«Eccedenze» da smaltire
57
anche nelle società
Le aziende possono
58
scambiarsi
il personale
.1_11-11-1,1 ........................_........................................................................._......................
Risorse bloccate
per stipendi e integrativi
L'indennità sostitutiva
«salta» cinque anni
" iscalitàimmobiliare aparte,
ancora in attesa di correttivi, la
legge di stabilità ha introdotto
una ricca serie di novità che
modificano, e in parte complicano, le
regole di finanza pubblica e di
personale per enti locali, Pa e società
partecipate. Nelle pagine che
seguono tutte le novità vengono
illustrate in chiave operativa.
59
6®
Riscossione congelata
61
ancora
per un anno
.......................................................................................................................................
Incassi impossibili
62
senza incroci di database
La cartella può partire
63
da quota 16,53 euro
................................................................................................................
.......................
La legge di Stabilità
spiegata nel dettaglio
dagli esperti del «Sole»
Sul Sole 24 Ore di venerdì 27: «Fisco e Imprese»;
sabato 28: «Fisco e Famiglie»; domenica 29: «Pensioni
e Lavoro». Domani sarà pubblicato l'inserto dedicato
a [le «Tasse sulla casa»
........................................................................................................................................
Sul sito del Sole 240re è possibile
consultare (gratuitamente per gli abbonati o
a 2,69 euro peri non abbonati)iltestodella
legge di stabilità e leggere i commenti degli
esperti che spiegano comma per comma
tutte le misure varate dal Governo in materia
di fisco, lavoro, imprese, giustizia, Pa.
...........................................................................................
INSERTO A CURA DI
Gianni Trovati
www.ilso[e24ore .com/dossier
Norme e tributi Le Guide
Lunedì 30 Dicembre 2013 - IISole24 ore
I
I
IL PATTO
AGGIORNA
LE BASI
DI CALCOLO
Patrizia Ruffini
Il quadro del Patto di stabilità interno
per il 2014-2017 si delinea attraverso una
serie di correttivi alla legge 183/2011.
Innanzitutto restano confermati i capisaldi della competenza mista e dell'assoggettamento al Patto di tutti i Comuni con
più di mille abitanti; al riguardo lapopolazione da prendere a riferimento è quella
anagrafica e non quella censuaria.
Sul calcolo dell'obiettivo - cioè il saldo
da raggiungere per centrare i vincoli di
finanza pubblica - interviene l'aggiornamento di due annualità della base di calcolo riferita alla spesa corrente media,
che passa al triennio 2009/2011 (in precedenza era il triennio 2007/2009). Ciò vorrebbe premiare gli enti che hanno ridotto gli impegni di spesa corrente negli
esercizi 2010 e 2011; mala nuova base co-
me aggregato totale è più alta del 5% rispetto a quella precedente, per cui ci saranno enti penalizzati. Le nuove percentuali da applicare sulla base di calcolo saranno: per i Comuni 15,07% per gli anni
2014-2015 e 15,62% per ilbiennio successivo; mentre le Province dovranno calcolare la percentuale del 20,25 negli anni
2014-2015 e 21,05 nel2ol6-2017. Le percentuali più alte negli anni 2016-2017 derivano dalla nuova spending review che chiede ulteriori 275 milioni di euro ai Comuni e 69 alle Province. Ovviamente i Comuni con popolazione maggiore di 5 mila abitanti continueranno a sterilizzare il
taglio dei trasferimenti operato dall'articolo 14 del DI 78/2010.
Per il solo 2014 è stata inserita una
clausola di salvaguardia per evitare che
il nuovo obiettivo programmatico comporti effetti peggiorativi superiori al
15% rispetto all'importo risultante dalla
normativa precedente. Il valore
dell'obiettivo da rispettare dovrà quindi essere definito con Dm dell'Economia entro il31 gennaio 2014.
Sul fronte delle novità utili ad allentare la morsa del patto arriva un bonus di
85o milioni per i Comuni (di cui 1o riservati ai Comuni della provincia di Olbia
colpiti dall'alluvione) e di 150 milioni
per le Province. L'allentamento è distribuito a ciascun ente in proporzione alla
dimensione dell'obiettivo, ed è utilizzabile solo per ipagamenti di investimenti da sostenere nel primo semestre del
2014 (i dati vanno trasmessi in sede di
monitoraggio semestrale).
Nel 2o14 resta cancellata la virtuosità;
in questo anno solo i Comuni che parteciperanno alla sperimentazione dell'armonizzazione contabile (articolo 36 del Dlgs
118/2ou) potranno confidare nel premio
della riduzione dell'obiettivo fino al suo
azzeramento.
Infine, la legge di stabilità alleggerisce
il tormentato limite della capacità di indebitamento (articolo 204 del Dlgs
267/2000), che dal 2014 tornerà all'8%
(era previsto il 6%).
Gli obiettivi di saldo
sono parametrati
alla spesa media
del triennio 2009-11
e una clausola salva
da peggioramenti
oltre il 15 per cento
RIP ROM l1ZIONE RISERVATA
Le novità
BASE DI CALCOLO
Aggiornamento base di calcolo al
2009/ 20:17. (in precedenza era
2007/2009) e inserimento chi una
clausola di salvaguardia per
confinare gli effetti peggiorativi
a115rispetto all'importo
determinato dalla normati. a
precedente
PERCENTUALI
La manovra si ottiene applicando
le percentuali: 15,07% per gli
anni 2014-2015 e 15,62% per il
biennio successi''o , rCom uuni) P.
20,25°/ per gli anni 2014-2015 e
21,05'', per il biennio successivo
(Province,l.
INVESTIMENTI
Esclusione zii 850 iiiilioni per
comuni e 150 perle province, per
p a g amenti investimenti 2,0114,1a
effettuare entro il primo
semestre.
NIENTE VIRTUOSITÀ
Confermata la cancellazione dei
premi peri virtuosi, c he sono stan
destinati a incentivare la
elìel imentazinne
dell'arinonizzazionecontabile
(articolo 36 ciel Dlgs 118/2011)
INDEBITAMENTO
Dal .1 gennaio 2014 il Iiiuire è
fissato all'8 % era pie-, isto che
scendesse al :í94,)
LeGuide Normeetributi
IlSole24Ore - Lunedì 30 Dicembre 2013
I
OBIETTIVI
DI SALDO
IN ARRIVO
A GENNAIO
Entro il 14 febbraio
gli enti dovranno
effettua re
la prima richiesta
di spazi finanziari
peri pagamenti
dei vecchi debiti
Dal Patto di stabilità targato 2014 spunta
un calendario totalmente rinnovato, dove le
scadenze sono più fitte e, in particolare quelle riferite aiPatti di solidarietà, sono anticipate alla prima parte dell'anno. Per i Comuni
sotto i mila abitanti poi i Patti di solidarietà
si spingono con nuove misure tese ad azzerarelamanovra.
La prima data da cerchiare sul calendario,
riferita al Patto regionale verticale, è ili ° marzo (in precedenza era il 15 settembre): entro
questo termine Comuni e Province comunicano all'Anci, all'Upi e alle Regioni e Province autonome l'entità dei pagamenti in conto
capitale che possono effettuare. Le Regioni e
le Province autonome comunicano al ministero dell'Economia e agli enti locali interessati dalla compensazione verticale gli spazi
finanziari concessi entro il successivo i5 marzo (prima era il 31 ottobre).
È anticipato, sempre al 15 marzo (invece
del 31 maggio), il termine perentorio - ai fini
del Patto regionale verticale incentivato - entro cui le Regioni devono comunicare alministero dell'Economia gli importi degli spazi finanziari ceduti. Perciò gli enti locali che intendono ricorrere al Patto regionale verticale incentivato dovranno comunicare all'Anci, all'Upi e alle Regioni e Province autonome l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano, per i pagamenti dei residui passivi in
conto capitale, in tempi congrui al fine di permettere alle Regioni di rispettare il termine
perentorio del 15 marzo.
I piccoli
Per l'anno 201¢ i Comuni con meno di 5mila
abitanti potranno contare sul 5o per cento
della "torta" del Patto regionale verticale incentivato, fino all'azzeramento dell'obiettivo programmatico. Gli eventuali spazi finanziari della quota riservata ai Comuni sotto i
5mila abitanti non assegnati in prima battuta
sono comunicati da ogni regione al ministero
dell'Economia entro il io aprile e sono utilizzati per ridurre, in modo proporzionale
all'importo, l'eventuale obiettivo positivo,
sempre dei comuni con meno di 5mila abitanti di tutte le altre regioni. Ciò avverrà con un
decreto del ministero dell'Economia da emanare, sentitala Conferenza Unificata, entro il
3o aprile.
In merito al Patto orizzontale nazionale, i
Comuni che prevedono di conseguire, nel
2o14, un differenziale positivo/negativo, rispetto all'obiettivo del Patto di stabilità possono comunicare, entro il termine perentorio anticipato al 15 giugno (prima era il 15 luglio) al ministero dell'Economia l'entità degli
spazi finanziari che sono disposti a cedere o
di cui necessitano, per effettuare pagamenti
diresiduipassivi di parte capitale. Lacomunicazione è da eseguire attraverso il sistema
web e non è più necessario l'invio della raccomandata. Entro il successivo io luglio (era il
io settembre) il ministero dell'Economia effettuerà l'assegnazione. La legge di stabilità
posticipa poi di un anno, al2oi5, il Patto territoriale integrato.
Il calendario
Le prime scadenze in calendario per il 2014
iniziano a fine gennaio, quando il ministero
dell'Economia dovrà rendere noto l'obiettivo programmatico del Patto per ogni ente, alla luce della clausola di salvaguardia e della
distribuzione del miliardo per investimenti.
Nel mese di febbraio la prima data da
scrivere in rosso è il 14 febbraio, termine
entro cui gli enti devono chiedere gli spazi
finanziari per i pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili maturati a fine 2012. Il ministero dell"Economia entro il 28 febbraio distribuirà le somme in
modo proporzionale.
Da evidenziare sul calendario, infine, intema di sterilizzazione degli effetti negativi delle gestioni associate di funzioni e servizi sui
Comuni capofila, la scadenza del 15 marzo
per comunicare i dati all'Anci, che entro il
successivo 30 marzo li trasmetterà al ministero dell'Economia.
Va evidenziato, da ultimo, che il nuovo calendario più stretto aiuterà gli enti amigliorare lo sfruttamento degli spazi finanziari, ma
imporrà anche ai responsabili finanziari di
mettere immediatamente mano ai conteggi
del saldo di competenza mista fin dai primi
giorni dell'anno, anche se non dispongono ancora di un bilancio di previsione "quadrato".
P.Ruf.
RIPROD NZIONE RISERVATA
Norme e tributi Le Guide
Lunedì 30 Dicembre 2013- IlSole 24Ore
LE ELEZIONI
SPOSTANO
LE GESTIONI
ASSOCIATE
Arturo Bianco
Allungamento dei termini entro cui è
obbligatorio avviare la gestione associata
delle funzioni fondamentali, allentamento anche per il prossimo anno dei vincoli
dettati dal Patto di stabilità per i municipi
conpopolazione compresa tra mille e 5mila abitanti e nuove modalità di calcolo del
Patto tra gli enti che danno corso a esperienze di gestione associata. Sono queste
le principali novità dettate peri piccoli Comuni dalla legge di stabilità 201,4.
Tutti i Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, soglia che scende a 3mila se fanno parte o hanno fatto parte di comunità montane, devono dare corso alla
gestione associata delle funzioni fondamentali tramite Unioni o convenzioni.
Tre funzioni fondamentali dovevano essere gestite in forma associata entro la fine
del 2012. Sulla base delle nuove disposizioni altre tre vanno gestite in forma associata entro il prossimo mese di giugno e le restanti tre entro la fine del 2014. Si ricorda
che in precedenza il vincolo per dar avvio
alla gestione associata di 9 delle io funzioni fondamentali era fissato alla fine del
2013. Questo spostamento è spiegato con i
ritardi fin qui accumulati. Ritardi che non
si sono registrati, quanto meno in modo
diffuso, per l'avvio della gestione associata di almeno tre funzioni fondamentali, in
quanto il rispetto di tale primo passaggio
era facilitato sia dallapossibilità di conteggiare esperienze già realizzate (come ad
esempio la Polizia locale o i servizi sociali), sia dal poter dare corso a iniziative attualmente poco impegnative sul terreno
organizzativo (come il Catasto o la Protezione civile). Le conseguenze di maggiore
impatto sul terreno dell'organizzazione in-
terna e su quello dello spostamento delle
competenze si hanno nel momento in cui
si dà corso alla gestione associata delle funzioni di amministrazione, di gestione dei
servizi, dell'urbanistica, completando così il processo.
Con le nuove regole si dà ai piccoli Comuni un tempo più lungo per poter decidere, spostando in molte realtàle scelte a dopo il turno di elezioni amministrative della prossima primavera e alimentando nel
contempo la convinzione che la concreta
applicazione di questa riforma possa essere differita.
Per l'anno 2014 le Regioni possono cedere spazi finanziari ai Comuni per aiutarli a
rispettare il Patto di stabilità. Il 5o% di tali
risorse deve essere ceduto ai centri conpopolazione compresa tra mille e smila abitanti. Gli spazi eventualmente non utilizzati a questo fine vanno comunicati entro il
lo aprile al ministero dell'Economia per essere ripartiti tra i Comuni compresi in tale
fascia demografica di tutte le regioni ordinarie in misura proporzionale.
Viene infine stabilito che ai fini del rispetto del Patto di stabilità i Comuni capofila gestione associata tramite convenzioni sottraggano le spese sostenute a
questo titolo, che sono invece poste a carico degli altri Comuni che partecipano
a queste esperienze. L'applicazione concreta di questo vincolo richiede la presentazione di una domanda da parte dei
singoli enti entro il 15 marzo, la loro raccolta ed istruzione da parte dell'Anci entro il 30 marzo e la comunicazione al ministero dell'Economia.
La scadenza
per le nuove
tre funzioni
è stata posticipata
alla fine di giugno,
subito dopo il turno
amministrativo
© RI' RODOZION E RISERVATA
Le misure
NUOVO CALENDARIO
Oggi i piccolini devano
e tire in ferina a ociata ali"nero
tre funzioni fe,ndanieritali, li
passaggio alfa gestione associata
di alr: serio sei funzioni
fondamentali dovrà avvenire
entro giugno 2014, mentre entro
la fine delle, stesso 2014 e
prevista l'avvio della gestione
associata per tutti le novp
funzioni fondamentali
RIFLESSI FINANZIARI
Previsto il trasferimento ai fini dei
Patto delle s pese per la gcst ione
associata dal Cornop.p Capofila
agli altri Comuni
L'AIUTO
a metà degli spazi finanziari che
le Regioni lasciane, ai Comuni
sono riservate ai ceni ri con
popolazione compresa tra rnille e
5nnila abitanti
LeGuide Norme e tributi
IlSole 24Ore - Lunedì 30 Dicembre 2013
I
SANZIONI
Al REVISORI
SE NON C'È
PAGAMENTO
Sforbiciata pari
a due mensilità
se non sono chiesti
spazi finanziari
o non sono usati
per liquidare
le fatture
Esclusione di 500 milioni di curo dai
vincoli del Patto per i pagamenti effettuati
dagli enti locali e, sulle risorse residue, da
parte delle Regioni per crediti per spese in
conto capitale maturati entro la data del 31
dicembre 2012. Obbligo di segnalazione alla Corte dei Conti da parte dei revisori della mancata attivazione o utilizzazione di
questa opportunità. Possono essere così
riassunte le disposizioni dettate dalla legge di stabilità per sbloccare entro i primi
mesi del 2014 una parte dei pagamenti delle amministrazioni territoriali.
Le scadenze
Entro il prossimo 14 febbraio i Comuni, le
Province e le Regioni dovranno richiedere in forma telematica alla Ragioneria Generale dello Stato la messa a disposizione
degli spazi finanziari necessari per pagare
i debiti accumulati. Le richieste devono essere limitate ai debiti in conto capitale che
devono soddisfare uno dei seguenti tre requisiti: essere «certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012», oppure essere accompagnati da una «fattura o richiesta equivalente di pagamento» emessa entro tale data oppure essere, sempre alla data del 31 dicembre 2012, «debiti in conto capitale riconosciuti o che presentavano irequisiti per il riconoscimento di legittimità».Il termine del14 febbraio per lapresentazione delle istanze è perentorio: per
esplicito vincolo legislativo solo le richieste presentate entro tale scadenza potranno infatti essere prese in esame. Il provvedimento include tra le spese comprese per
le quali possono essere richiesti gli spazi
di esenzione dal blocco i pagamenti disposti dalle Regioni in favore degli enti locali.
La ripartizione degli spazi finanziari sarà disposta con un decreto del ministro
dell'Economia che deve essere adottato
entro il 28 febbraio. Essa sarà effettuata, in
modo proporzionale alle richieste ricevute, tra i Comuni e le Province. Solamente
sulle somme eventualmente residue concorreranno le Regioni.
Per impegnare le amministrazioni a dare rapida e concreta attuazione all'opportunità offerta dalla disposizione vengono
coinvolti direttamente i revisori dei conti
cui sono affidati compiti di controllo. Essi
hanno infatti l'obbligo di segnalare alla
procura regionale della Corte dei Conti, i
dirigenti e responsabili, in primo luogo ovviamente quelli di ragioneria, nei casi in
cui le amministrazioni non richiedono tali
spazi finanziari o non li avranno richiesti
nel rispetto delle modalità previste dalla
disposizione o non avranno rispettato il
termine imperativo. La disposizione detta
questo vincolo nel caso di mancanza di
«giustificati motivi». La stessa segnalazione deve essere effettuata nel caso in cui le
amministrazioni entro l'intero anno 2014
non effettueranno pagamenti per almeno
il 9o% degli spazi finanziari loro concessi.
Quest'obbligo di segnalazione riguarda anche i soggetti corresponsabili, quali ad
esempio i dirigenti dei singoli servizi che
non segnalano la presenza di debiti.
Le penalità
La legge di stabilità dispone direttamente
la misura della sanzione da irrogare nel caso di accertamento della responsabilità:
due mensilità di «trattamento retributivo
al netto degli oneri fiscali e previdenziali».
Questa formula comprende non solo il
trattamento economico fondamentale,
ma anche quello accessorio. La sanzione è
acquisita al bilancio dell'ente e, fino alla
esecuzione, deve esserne data notizia sul
sito dell'ente, comunque in modo da garantire il rispetto delle regole dettate perla tutela della privacy, per cui occorre pubblicare solamente gli estremi e l'importo,
omettendo il nominativo. Per dare effettività all'obbligo di segnalazione da parte
dei revisori dei conti sono previste delle
sanzioni a carico degli inadempienti. Tale
sanzione è pari, anche in questo caso, a 2
mensilità del trattamento economico ed il
provento viene incamerato dall'ente. Anche della irrogazione di tale sanzione occorre dare notizia sul sito internet dell'ente locale, sempre rispettando il vincolo del
rispetto della privacy.
Ar.Bi.
©RI PRO D 0=10 NE RISERVATA
Norme e tributi Le Guide
Lunedì 30 Dicembre 2013- IlSole 24Ore
LE PERDITE
VINCOLANO
LE RISORSE
DEGLI ENTI
Stefano Pozzoli
Il tanto atteso patto di stabilità delle società non è arrivato, o forse sì. È certo rimasto deluso chi si immaginava norme che "traducessero" le regole del Patto in un formato
idoneo al modulo societario. Però, in sostanza, la legge di stabilità produce l'effetto di
rendere gli enti locali (ed anche Regioni, le
camere di commercio, le università e tutte
le Pa locali dell'elenco Istat) responsabili
dei risultati delle partecipate. La novità è
estesa ad aziende speciali e istituzioni. Restano escluse, almeno per ora, le fondazioni,
ultima oasi libera da vincoli pubblicistici,
con un effetto che è facile da immaginare.
Il principio applicato nei commi 550 e seguenti della legge di stabilità, è condivisibile, perché mira a evitare che gli enti lascino
le società in perdita, disinteressandosi della
loro gestione o sottovalutando il valore dei
contratti di servizio, perché questo, nell'immediato, non comporta effetti negativi sul
bilancio dell'ente, bensì ne contiene artificialmente il livello delle spese.
Per evitarlo, oggi si vuole costringere gli
enti ad accantonare a bilancio, con effetti anche ai fini del Patto, una somma proporzionale alle perdite delle aziende partecipate.
Il risultato preso in considerazione è la differenza tra valore e costi della produzione per
le società di servizi pubblici locali a rete,
mentre è l'ultima riga del conto economico
per le altre aziende.
Un esempio può aiutare la comprensione
del meccanismo. A regime, per una società
in perdita di imo, il Comune dovrà accantonare nell'esercizio successivo una somma
pari a Zoo. Questa cifra potrà essere utilizzata solo per aumentare il capitale eroso dalle
perdite, e resta altrimenti vincolata a tale
scopo a meno che la società non sia ceduta o
messa in liquidazione, oppure gli utili successivi riescano a compensare le perdite
precedenti. Pertanto, se nell'anno xila società farà un utile di 30, nell'anno xa l'accantonamento potrà essere ridotto a 7o; se nel xi
c'è invece una perdita di 40, l'accantonamento dovrà essere aumentato di pari importo.
L'applicazione di queste regole è graduale. Nel 2015, in sede di prima applicazione, si
dovrà confrontare il risultato medio del triennio 2011-2013, se negativo, con quello del
bilancio 2014. Se quest'ultimo è migliore della media precedente, si accantona la differenza accresciuta del 25% nel 2015, del 50%
nel 2016 e del 75% nel 2017 (in sostanza se la
media 2011-2013 è Zoo e nel 2014 si è perso 6o
si accantona 40 + il 25°0, ovvero 50. L'effetto
può essere curioso, con una perdita di 1o dovremmo accantonare go + il25°o, ovvero più
della perdita stessa). Se la perdita invece è
aumentata e se nel triennio 2011-2013 si era in
utile, si procede ad accantonare il 25% nel
2015, il 5O% nel 2o16 ed il 75% nel 2017.
Ancora, a partire dal 2014, si prevede di
individuare degli standard di efficienza e di
produttività su tutti i servizi pubblici locali,
da costruirsi nell'ambito della «banca dati
delle amministrazioni pubbliche». Vedremo in concreto cosa sarà fatto.
Invece, per i servizi strumentali i «parametri di riferimento» sono i prezzi di mercato. Ma chi li dovrà individuare? Siamo
dell'opinione che non guasterebbe un po' di
coraggio in più: visto che le società strumentali sono oggettivamente inessenziali, non
si vede perché non debbano dimostrare la
loro capacità competitiva direttamente sul
mercato, attraverso il superamento di una
gara. Basta surrogati.
Comuni e Province
che controllano
società in rosso
saranno tenute
ad accantonare
somme crescenti
per la copertura
0F1PP.ODOZIONEAIsEUVAiA
Così i calcoli
LA REGOLA
li vincolo debutterà rei 2015. in
sede di prima appIiccaziorie, si
dovrà confrontare il risultato
nledio del trier?r?io2r 11-20 1 , se
negativo. con ci r.iPI lo del hila nei o
2014.
! IN MIGLIORAMENTO
Se il rìsr,iltal o 20]..; è i1 igliore
della nleciìa 20.i].-20] , ïi
accaritaria la íiìßlere_nî:a
accresciuta del 25% ne.12015. del
50°,, ne1 2016 e de l 75°i, ne120li
(i11
sm ianî:a se, la media
201.1-2013 e.1.00 e ne12014
perse 60 si accantona 40 + il
2`- °G, ovvero 50.
IN PEGGIORAMENTO
Se la perdita 2014 invece e
cimentata e se nel triennio
2011-201.35i era in utile, si
procede ad accantonare il 25%
ne12015,il50% ne12016edil
75% nel 2017.
LeGuide Norme e tributi
IlSole 24Ore - Lunedì 30 Dicembre 2013
I
SUL PERSONALE
VINCOLI ESTESI
A ISTITUZIONI
E AZIENDE
Le spese sostenute
per gli stipendi
entrano nel calcolo
del limite del 50%
rapportato
alle uscite totali
di parte corrente
Alberto Barbiero
Le aziende speciali devono depositare i
propribilanci presso la Camera di commercio e le loro spese di personale entrano nel
computo del limite per le assunzioni.
La legge di stabilità contiene molte norme che risolvono le incertezze sulla natura delle aziende speciali, sottoponendole
con le istituzioni allo stesso regime previsto perle partecipate (comma 55o dell'articolo unico).
Le aziende speciali devono depositare il
bilancio in sede camerale entro il 31 maggio di ogni anno, secondo l'articolo 114 del
Tuel riformulato dal comma 560 della legge di stabilità.
Se il bilancio evidenzia un risultato di
I compiti dei diversi soggetti
LE AZIENDE SPECIALI
Le azien.le devono:
del_:'ostare i bilanci presso la
Camera di Commercio
perseguire la sana gestione dei
servizi pubblici affidati
evitare risultati ecn onici
negativi per quatt!o bilanci
reo diunquinquennio
ridurre del 3,01% i con peli sì agii
anni r;istratori che a bbi a n o
.onseguitot;ebilanci
s so
Consec tisi
rispettare i vincoli ass . nzionali
per gli enti leali di riferimento
a ccnter;erelaspesa per il
personale, per le i etri buzior; i e
ne:lecoinsuleinze
GLI ENTI LOCALI
Gli enti locali:
devono porre in liquidazione le
aziende speciali che abbiano
riportato risultati economici
negativi per quattro bilanci
nell'arco di ur; quinquernio
a possono levoca: e 121 giusta
usa gli amniinstratori che
abbiano conseguito cine bilanci
in rosso consecutivi
m devono stabilire gli indirper
il cor;tenimer;todegli cuori
retrib;.;tivi del personale delle
aziende speciali
devono con potare nel calcolo del
i apporto tra spesa di per sonale e
spesa corrente i corrispondenti
valori delleazieindespeciali
esercizio o saldo finanziario negativo, anche per le aziende speciali e le istituzioni
gli enti locali di riferimento devono accantonare (dal 2015) nell'anno successivo in
un fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di
partecipazione.
La sana gestione è il principio che deve
caratterizzare l'attività di tutti i soggetti partecipati dagli enti locali che gestiscono servizi pubblici (comma 553), ma per le aziende
speciali assume rilevanza anche in prospettive di breve termine, poiché a decorrere
dall'esercizio 2017, le amministrazioni locali devono porle in liquidazione in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Dal 2015 possono invece essere applicate altre sanzioni: in caso di risultato negativo nei tre esercizi precedenti, le
aziende devono tagliare del 30% il compenso dei componenti degli organi di amministrazione, mentre due bilanci negativi consecutivi permettono la revoca degli amministratori per giusta causa. Le sanzioni non si
applicano però se il risultato negativo è coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
I limiti assunzionali derivanti dal Patto
per l'ente locale di riferimento si applicano
anche alle aziende speciali e alle istituzioni
(comma 557), così come le norme che stabiliscono obblighi di contenimento degli oneri
contrattuali, di altre voci di natura retributiva o indennitaria, e quelle che prevedono limiti alle consulenze. Al personale di tali organismi sono estesi i vincoli alla retribuzione individuale e a quella accessoria, con atti
di indirizzo dell'ente controllante e fermo
restando il contratto nazionale vigente al1°
gennaio 2014. Il personale di aziende speciali e istituzioni entra inoltre nel calcolo per
determinare il rapporto tra la spesa per risorse umane e la spesa corrente, con riferimento al limite del 50 per cento.
Pur dovendo rispettare questo limite, gli
enti locali di riferimento possono escludere
dal regime restrittivo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia,
culturali e alla persona (comprese le ex
Ipab) e le farmacie, adottando una deliberazione che deve essere adeguatamente motivata e dovendo considerare comunque l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di
personale.
"I RIPAOOUZIONEA6ERVATA
Normeetributi LeGuide
Lunedì 30 Dicembre 2013- IlSole 24Ore
«ECCEDENZE»
DA SMALTIRE
ANCHE
NELLE SOCIETÀ
Gli enti locali devono definire specifici
piani industriali per le proprie partecipate
per riorganizzare le attività esternalizzate e
per favorire il risanamento, e inbase a questi le società devono verificare gli eventuali
esuberi di personale.
Il nuovo quadro di riferimento definito
dalla legge di stabilità responsabilizza le
amministrazioni e gli organismi da essi controllati ad operare secondo logiche di sistema aggregato, ponendo il parametro del
5ovio del rapporto tra spesa del personale e
spesa corrente come presupposto ineludibile per le scelte macro-organizzative.
Il calcolo del valore che determina per
gli enti locali e per le società l'impossibilità
ad assumere deve ora essere elaborato tenendo conto anche dei dati di spesa delle
aziende speciali e delle istituzioni, in attesa
della possibile rideterminazione mediante
Dpcm entro il 30 giugno 2014 (articolo unico, comma 558).
L'approccio deve tuttavia essere prudenziale, a fronte delle sollecitazioni allo sviluppo di processi di razionalizzazione funzionale e organizzativa determinate da varie disposizioni della legge finanziaria sul
personale delle società partecipate, controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni (con unica
eccezione per le quotate e per le loro controllate).
La procedura
Gli enti che controllano tali organismi sono chi amati a definire appositi piani in dustriali in relazione alle esigenze diriorganizzazione delle funzioni e dei servizi
esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario.
Sullabase di questi presupposti di riorganizzazione, gli enti locali soci devono adot-
tare degli atti di indirizzo volti a favorire,
prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle partecipate, l'acquisizione di personale mediante le nuove procedure di mobilità tra società (stabilite dal comma 563).
Qualora le società controllate direttamente o indirettamente rilevino eccedenze
di personale, in relazione alle esigenze funzionali o a fronte dei piani di razionalizzazione, ma anch e nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 5o per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale
dalla stessa applicato (comma565) un'informativa preventiva in cui sono individuati il
numero, la collocazione aziendale e i profili
professionali del personale in eccedenza.
Le posizioni dichiarate eccedentarie non
possono essere ripristinate nella dotazione
di personale neanche mediante nuove assunzioni e le posizioni cessanti per mobilitànon possono essere riportate al computo
per l'eventuale turn-over.
La disposizione ha un impatto notevole
nelle società in cui vi sia unrilevante impiego di operatori nei servizi, come ad esempio quelle che gestiscono il trasporto pubblico locale e il ciclo integrato dei rifiuti,
mentre non incide sugli organismi con un
significativo livello di subaffidamenti o gestori di servizi a limitato livello di impiego
di risorse umane (es. società patrimoniali).
I nodi
Il nuovo dato normativo non risolve i problemi causati in passato dall'impossibile riproposizione del concetto di spesa corrente per organismi con struttura economicofinanziaria di tipo civilistico, determinando il rinvio obbligatorio all'interpretazione a suo tempo assunta dalla Corte dei
Conti, sezione autonomie, con la deliberazione n. 14/2011.
Spetta poi all'ente locale controllante, entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa, procedere (comma 566) alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenzanell'anlbito dellastessasocietàmediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre
società da esso controllate (mediante la
nuova disciplina della mobilità tra società),
ma anche (previo accordo con i sindacati)
presso società di altre regioni.
At.Ba.
1 RIPRODUZIONE RISERVATA
Gli enti devono
avviare piani
di riorganizzazione
quando il peso
degli stipendi
supera la metà
delle uscite totali
LeGuide Norme e tributi
IlSole 24Ore - Lunedì 30 Dicembre 2013
I
LEAZIENDE
POSSONO
SCAMBIARSI
IL PERSONALE
La mobilità
può essere avviata
informando
i sindacati locali
e le organizzazioni
che hanno firmato
le intese di settore
Gianluca Bertagna
a La legge di stabilità rimette in moto la
mobilità del personale tra società partecipate. L'intento del legislatore era già contenuto nel DI 101/2013, ma la legge di conversione aveva cassato tutti gli articoli di riferimento. Ora la legge di stabilità 2014 ripristina l'istituto individuandone soggetti,
procedure e tempistiche.
Si parte, innanzitutto, ribadendo un
principio: non può mai avvenire mobilità tra una società partecipate e una Pa. Il
concetto era già stato chiarito dalla Sentenza 167/2013 della Corte Costituzionale, precisando che nulla conta se il personale della società era stato reclutato in
modo rispettoso dei principi di pubblicità, di trasparenza, pari opportunità e decentramento previsti dall'articolo 35,
comma 3 del Dlgs 165/2001.
In questo contesto, il legislatore introdu-
Come funziona
ILEREALTAíl'JTERESSATE
L e regole s u Ila mobilità
riguardano tutte le aziende
coni rollo te dalle Pubbliche
an-ir iinistrazioni locali
LA PROCEDURA
Gli enti controllanti devoto
adottare atti di indirizzo per
gestire le iniziative di o Mobilità. Le
decisioni sulla mobilità devono
essere a,dotlaleinformando i
sindacati aziendali e. le sigle che
hannofirmatoilcontratto
nazionale
L'AIUTO
Le società che cedono personale
si possono fare carico per tre anni
del 30"L della spesa relativa al
personale interessato dalle
procedure di mobilità, a parto che
la spesa complessiva non
aumeriti, Que,te somme rio ì-,
aumentano l'irnporiibileai fini
Ires e hap
ce la possibilità di realizzare, anche senza
il consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale già in servizio alla data
di entrata in vigore della legge di stabilità.
La procedura può essere avviata, previa informativa alle rappresentanze sindacali
operanti presso la società e ai sindacati firmatari del contratto collettivo.
Sono destinatarie della norma le società
controllate direttamente o indirettamente dalle Pa indicate all'articolo i, comma 2
delDlgsi65/20010 dailoro enti strumentali. Gli enti controllanti devono adottare atti di indirizzo per facilitare le procedure di
mobilità tra le società, al fine di evitare il
più possibile nuove assunzioni. È un po'
quello che accade nella Pa dove, prima di
avviare i concorsi, è necessario rendere
pubbliche le disponibilità dei posti daricoprire con la mobilità tra enti.
Viene anche previstala possibilità che le
società si facciano carico, per un periodo
massimo di tre anni, di una quota non superiore al 3o% del trattamento economico
del personale interessato dalle procedure.
Tali somme, che non devono comunque
costituire un aggravio di spesa per la Pa,
non concorrono alla formazione dell'imponibile Ires e Irap. Come le Pa, anche le societàpossono avviare processi perrilevare eccedenze di personale. I casi indicati sono
tre: a) esigenze funzionali; b) atto di indirizzo da parte dell'ente controllante in merito
a razionalizzazioni di spesa e risanamento
economico-finanziario; c) rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore
al 50% (calcolo da effettuarsi in misura consolidata da parte dell'ente controllante).
La procedura prende il via da un'informativa preventiva ai sindacati in cui sono indicati il numero, la collocazione aziendale e i
profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate
anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica. Entro dieci giorni dal ricevimento
dell'informativa, l'ente controllante, procede alla riallocazione del personale all'interno della società stessa, anche mediante
l'utilizzo di forme flessibili di lavoro oppure presso altre società, sempre controllate
dal medesimo ente. Vale la regola che una
cessazione dovuta a seguito di dichiarazione di eccedenza di personale, non può mai
essere considerata quale base di calcolo
per il turn-over assunzionale.
©RI PRO D 0=10 NE RISERVATA
Norme e tributi Le Guide
Lunedì 30 Dicembre 2013 -IlSole 24Ore
RISORSE
BLOCCATE
PER STIPENDI
E INTEGRATIVI
Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan
Addio agli aumenti contrattuali nelle
Pubbliche amministrazioni fino a tutto il
2017. Il rischio emerge chiaramente dalla
lettura della legge di stabilità 2014. In realtà il quadro normativo è più complesso e
parte dall'articolo 9, comma 17, del Dl
78/2010 che aveva bloccato, senza possibilità di recupero, i contratti collettivi per il
triennio 2010-2012 (riconoscendo solo l'indennità di vacanza contrattuale). L'anno
successivo (articolo 16, Dl. 98/2011), il Governo prevedeva la possibilità di prorogare il blocco di un ulteriore anno; possibilità attuata prima con l'articolo 14 del Dl
91,.2012 e poi con il Dpr 122/2013. Nella legge di stabilità 2014 (comma 453) viene confermato quanto già anticipato nel Dpr.:
per il biennio 2013-2014 non si dà luogo,
senza possibilità di recupero, ad alcun aumento contrattuale.
Le prospettive
Lalegge di stabilità (comma 452), nel precisare che anche nel triennio 2015-2017 l'indennità di vacanza contrattuale sarà sterilizzata, lascia però intravedere quali potrebbero essere gli scenari futuri. Anche
se nulla viene detto in merito alla possibilità di sottoscrivere contratti collettivi, la
storia insegna che il blocco dell'Ivc e l'assenza di risorse sono indicatori chiari.
La stretta sugli stipendi si estende anche al blocco dei fondi per il trattamento
accessorio (connna456). Lanorma era stata introdotta dall'articolo 9, comma 2-bis,
del Dl 78/2010, il quale prevedeva che, per
il 2011-2013, il fondo non potesse superare
quello del 2010, ridotto in proporzione al
personale cessato. Il vincolo viene esteso
anche al 2014, stabilendo inoltre che ilmeccanismo entri a regime dal 2015.
In conclusione, in sede di bilancio di previsione, gli enti non dovranno prevedere
alcun tipo di incremento, né per rinnovo
del contratto né per Ivc e neppure per la
contrattazione decentrata. Per lo stesso
motivo, nel conto consuntivo non potranno essere lasciati residui passivi.
Un ulteriore taglio è previsto per i diritti
di toga riconosciuti agli avvocati delle Pa a
seguito di sentenza favorevole (comma
457)- In questo caso, i compensi verranno
liquidati nella misura del 75%, con la sola
esclusione del 5o% di quelli a carico della
controparte.
Lalegge di stabilità (comma471) specifica che nessun soggetto può percepire dalla Pa, né come dipendente né come lavoratore autonomo, retribuzioni o emolumenti superiori a quelli previsti per il primo
presidente di Cassazione (circa 3oomila
curo).
Revisioni « normative»
Pur confermando l'austerity, il comma453
apre alla possibilità di sottoscrivere contratti collettivi «per la sola parte normativa». Si tratterà di affrontare alcune norme
che non risultano più in linea con il quadro
normativo. In particolare, il sistema delle
relazioni sindacali risale agli inizi del
2000, mentre il quadro normativo è stato
riscritto dal 2009 in poi. Stesse considerazioni possono valere per il procedimento
disciplinare. La mancata armonizzazione
sta generando non poco contenzioso.
In tema di assunzioni, solo il comma
464 prevede una norma applicabile già dal
2014. Infatti, in considerazione della specificità dei settori, ai comparti sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico viene
concesso, per tale anno, un turn over non
superiore a155 % e un fondo pari a 51,5 milioni di curo, che diventa di 126 milioni di euro a decorrere dal2015. Le restanti disposizioni (commi46o e462) riguardano gli anni 2015 e seguenti. Per il 2015, l'amministrazione dello stato può assumere nel limite
del 40% della spesa relativa al personale
cessato nell'anno precedente e, nella stessa percentuale, delle unità cessate, sempre riferite al 2014. Negli anni successivi la
progressione delle facoltà assunzionali
per arrivare a coprire in modo pieno il personale cessato viene così stabilita, sia per
le amministrazioni dello stato che per le
università e gli enti di ricerca: per il 2o16 il
6o%, per il 2017 l'8o% e dal 2018 il 1ooo.
Nessuna novità per gli enti locali.
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
La conferma
dello stop
ai contratti
impone
di non prevedere
incrementi
né residui passivi
LeGuide Norme e tributi
IlSole 24Ore - Lunedì 30 Dicembre 2013
I
L'INDENNITÀ
SOSTITUTIVA
«SALTA»
CINQUEANNI
La somma erogata
quando le intese
non si rinnovano
è confermata
negli importi 2013
che sono uguali
a quelli del 2010
Anche per il triennio 2015-2017,l'indennità di vacanza contrattuale (Ivc)
rimane ferma nell'importo in godimento alla fine del 2013. Quest'ultima, a sua
volta, corrisponde a quella attribuita
con decorrenza)°luglio 2010. In sostanza viene saltato un quinquennio. È
quanto dispone il comma 452 della legge di stabilità 2014.
La vicenda nasce qualche anno fa, con
la Finanziaria 2009, che regolavale modalità di attribuzione dell'indennità per il biennio 2008-2009. Successivamente l'Ivc
è stata riproposta dal DI 78/2010 per il triennio 2010-2012, e infine è stata confermata, come norma a regime, dalla riforma
L'esempio
Indennità di buonuscita/Tfs di importo lordo di 160mila euro
per dipendente che accede alla pensione anticipata nel 2014
------------------------- ------------------
i
Tranche'
importi da'
corrispondere
Durata
(mesi)
Prima rata
50.000
27
Seconda rata
50.000
39
Tasso interesse
non corrisposto
Ipotesi A
(3%)
Ipotesi ß
(4%)
4.6 (2,87
---------------------37,39
--------------------Terza rata
Perdita
Percentuale
60.000
51
I.-1l
10.883,11
---------------------1 t. b &
22.2')3A0
----------------------
13,93
Brunetta che ha modificato, in via definitiva, l'articolo 47-bis del Dlgs 165/2001.
Se la mano sinistra pensava a disegnare il quadro normativo dell'indennità, la
mano destra ne rinviava l'applicazione.
Così, con l'articolo 16 del Dl 98/2011, si
prevedeva la possibilità di adottare un atto regolamentare che bloccasse qualsiasi incremento del trattamento economico, senza possibilità di recupero, derogando anche dall'articolo 47-bis. Con H
Dpr 122/2013 questo atto assume la sua veste giuridica e la disposizione è puntualmente attuata. L'articolo 1, alla lettera d),
ha disposto il divieto, per il biennio
2013-2014, di riconoscere l'indennità di
vacanza contrattuale. Ora la legge di stabilità 2014 proroga il blocco al 2017.
Ma quale è il costo reale di queste operazioni nelle tasche dei dipendenti pubblici? Facendo delle considerazioni basate sull'indice Ipca (su cui si calcolano gli
aumenti contrattuali), l'erosione del potere di acquisto è pari al 10,5% fino a12o14,
e aumenta al 14,6% nel caso in cui si consideri il congelamento degli aumenti fino
al 2017. Di fatto i dipendenti pubblici hanno contribuito alla spending review cedendo 1,7 mensilità su 12.
Relativamente alle modalità di gestione dell'Ivc, si ricorda che l'indennità fa parte dell'imponibile previdenziale e fiscale, in quanto equiparato al trattamento stipendiale.' Tale equiparazione non viene condivisa dalla Ragioneria Generale dello Stato, la quale, nella
circolare 12 del 15 aprile 2011, al punto 6,
in merito all'applicazione dell'articolo
9 del Dl 78/2010, ha affermato che si
tratta «di componente retributiva distinta e autonoma rispetto allo stipendio tabellare e, come tale, non conglobabile nello stesso». Per questo motivo, la
Ragioneria esclude l'Ivc dalla base di
calcolo del compenso per lavoro straordinario. E se l'esclusione vale per lo
straordinario, logica vuole che si possa
estendere a tutti i casi in cui si parte,
per la quantificazione dell'emolumento, dallo stipendio tabellare, quale, ad
esempio, l'indennità di turno.
T.Grand.
M.Zamb.
ORI PRO Dl1Z]ON E RliEAA TA
Norme e tributi Le Guide
Lunedì 30 Dicembre 2013 - IlSole24Ore
I
I
RISCOSSIONE
CONGELATA
ANCORA
PER UN ANNO
Giuseppe Debenedetto
Un altro anno di proroga per Equitalia
e concessionari privati, al fine di favorire il
riordino della disciplina sulla riscossione
delle entrate locali. Lo prevede il comma
61o della legge di stabilità 2014, che rinvia
per la quarta volta il termine fissato per
l'uscita di scena di Equitalia. La proroga è
comunque facoltativa, quindi i Comuni possono anche decidere di cambiare registro.
In ogni caso occorrefare i conti con unaproduzione normativa convulsa e caotica, che
di fatto rende difficoltosa qualsiasi programmazione abreve o medio termine.
Senza regole transitorie
La proroga fa sopravvivere per un altro anno il ruolo, strumento utilizzato esclusivamente da Equitalia per 5mila Comuni, anche se in molti casi il servizio è limitato alla
riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada, solitamente gestite dalla Polizia locale e non dall'ufficio tributi. Manca
comunque un regime transitorio che disciplini il passaggio delle posizioni pendenti.
Infatti dall'articolo 7 comma 2, lettera ggter) della legge 106/20n, rivisto dalla legge
di stabilità, si evince che dali'gennaio 2015
Equitalianon potrà più svolgere alcuna attività, quindi dovrà restituirei ruoli ai Comuni mettendo arischio lariscossione disomme già iscritte inbilancio: un buco che si avvicina al miliardo di euro. Anche per Equitala la situazione non è delle più facili, poiché
il Dl 69/2013 ha messo diversi paletti alle
azioni esecutive e anticipato l'eliminazione
dell'aggio, la cui misura è quest'anno calata
dal9 all'8"i". Tuttavia il passaggio dall'aggio
al sistema del rimborso dei costi fissi è risultato impraticabile perché dai dati recentemente forniti è emerso che un'ulteriore riduzi one della remunerazione non consenti-
rebbe ad Equitalia di coprirei costi del servizio. C'è poi il grosso problema delle quote
inesigibili, il cui discarico è stato continuamente posticipato e impedisce l'incasso di
1,4 miliardi di rimborsi spese.
Non vanno meglio le cose sul fronte della
gestione diretta o esternalizzata. Comuni e
concessionari privati iscritti all'albo continueranno nel 2014 a utilizzare l'ingiunzione
"rinforzata", applicando cioè le norme del
Dpr 602/73 «in quanto compatibili». Occorrerebbe tuttavia eliminare i dubbi sulla
compatibilità, lasciata alla discrezionalità
degli operatori e più volte interpretata in
senso restrittivo. Prima dall'agenzia del
Territorio (circolare 4/2oo8) per negare
l'iscrizione dell'ipoteca legale (tesi smentita dalla giurisprudenza di merito). Poi dal
ministero di Giustizia (nota 5 giugno 2012)
che afferma la perdita di efficacia dell'ingiunzione se l'esecuzione non viene avviata entro 9o giorni. Conclusione in evidente
contrasto con la norma che impone, invece,
di attendere 120 giorni per attivare le procedure esecutive sotto i mille euro, disposizione peraltro molto discutibile perché intercetta il 90% degli importi da recuperare e
rischia di creare un corto circuito per le casse degli enti locali.
Gli strumenti
In ogni caso è necessario rivedere le procedure per l'abilitazione da ufficiale della riscossione, figura indispensabile per attivare le azioni esecutive (pignoramenti, vendite, eccetera), ma non presente nei Comuni
e difficilmente reclutabile. Si potrebbe abilitare il personale già in organico con appositi corsi di qualificazione, fissando per legge
i requisiti morali e professionali in analogia
a quanto previsto dalla finanziaria 2007 per
gli agenti accertatori.
Insomma restano ancora diversi nodi
da sciogliere, che non riguardano solo le
modalità da utilizzare per la riscossione
coattiva, ma anche il soggetto che dovrà
effettuare l'attività dal 2015. Si dovrebbe
comunque privilegiare una gestione a "filiera corta", cioè vicina al territorio di riferimento, percorrendo eventualmente la
strada della gara unica su base regionale,
sulla falsariga dell'Emilia Romagna. Al limite si potrebbe pensare ad Equitalia come presidio di ultima istanza, in tutti i casi
in cui il mercato non può funzionare e le
dimensioni dell'ente non consentano una
efficace gestione diretta.
0 RIPRODULONE RISE RVAiA
Va aggiornata
la disciplina
dell'ingiunzione
e bisogna riaprire
le procedure
per reclutare
gli «ufficiali»
LeGuide Normeetributi
Il Sole 24 Ore -Lu nedì 30 Dicembre 2013
I
INCASSI
IMPOSSIBILI
SENZA INCROCI
DI DATABASE
I Comuni devono
integrare
gli archivi
di Imu e Tarsu/Tari
ma quest'ultima
e spesso affidata
a soggetti esterni
Pasquale Mirto
A prescindere dalle modifiche sulle
aliquote che saranno introdotte con il decreto correttivo promesso dal Governo, la
nuova Tasi difficilmente potrà essere riscossatutta nel corso del 2014, almeno con
riferimento agli occupanti, anche se il suo
gettito dovrebbe servire a compensare, almeno in parte, i mancati introiti da Imu
sull'abitazione principale, e quindi dovrebbe arrivare nelle casse comunali a giugno.
La difficoltà principale sta nell'obbligo
per i Comuni di inviare modelli di pagamento precompilati. L'invio presuppone
l'esatta conoscenza dei soggetti passivi e
delle basi imponibili, entrambe, però non
perfettamente definite e conosciute.
I soggetti passivi sono sia i soggetti Imu,
per la quota di competenza dei «possessori», sia quelli ex Tares, ora Tari, perla quota di competenza degli «occupanti». Finché possessore e occupante coincidono,
come nell'abitazione principale in proprietà, non ci sono problemi, perché c'è coincidenza tra soggetto passivo Imu e Tari.
Il nodo irrisolta
Iproblemi riguardano gli «occupanti ». Innanzitutto, occorre un nuovo gestionale
che riesca a integrare le due banche dati,
non sempre in possesso del Comune, come nel caso in cui la riscossione della Tares/Tari sia affidata all'esterno. Ma se anche si attiva l'integrazione delle due banche dati i problemi non sono del tutto risolti, perché l'integrazione presuppone che
nella banca dati Tares/Tari tutti gli immobilisiano stati inseriti con gli identificativi
catastali, e ciò è irrealistico: lo stesso legi-
slatore ha previsto anche per la Tari l'assoggettamento in base ai metri quadrati, almeno finché non vi sarà l'allineamento
con la banca dati catastale.
Ma iproblemi di individuazione dei soggetti passivi non sono finiti. Le norme prevedono che la dichiarazione Tasi sia presentata entro ilio giugno dell'anno successivo. Quindi, ad esempio, in caso di abitazione data in comodato, il Comune viene a
conoscenza del nominativo dell'occupante entro il 30 giugno del 2015, ma nel 2014
deve inviare i bollettini precompilati.
Altri problemi riguardano la base imponibile. A parte alcuni riferimenti alle aree
scoperte, alle aree condominiali e altro ancora, che sembrano più tagliati per una Tasi in base ai metri quadrati e non alla rendi
ta, non è ancora definito in modo preciso il
perimetro di imposizione. Tra le aree scoperte rientrano i terreni agricoli? Per le
aree fabbricabili il Comune deve inviare
bollettini precompilati in base a un valore
predeterminato, anche se il contribuente
può dichiarare il suo valore l'anno dopo?
Che senso ha affermare che le aree scoperte pertinenziali o accessorie sono escluse
dalla Tasi? Se l'area è accatastata con il fabbricato, il Comune, o il contribuente, deve
scomputare dalla rendita unitaria il valore
relativo alle aree scoperte?
E perché nel regolamento Tasi il Comune deve tener conto di «superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiutie superficie stessa» (comma478)?
Gli immobili pubblici
Dulcis in fundo, il presupposto dellaTasi è
il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati «a qualsiasi uso adibiti»,
quindi non è prevista alcuna esenzione di
legge. Tutti gli oggetti esclusi dall'imposizione Imu, come gli immobili posseduti
dallo Stato, Regioni, Province, ospedali,
enti non commerciali, enti religiosi e tosi
via, sono soggetti a Tasi. L'unico oggetto
che potrebbe ritenersi comunque escluso
è il fabbricato di categoria E, per il quale la
disciplina Imu non detta alcun criterio per
la quantificazione della base imponibile.
Insomma, un bel pasticcio normativo ben lontano da una seria disciplina
tributaria.
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Norme e tributi Le Guide
Lunedì 30 Dicembre 2013 - IISole24Ore
I
I
LA CARTELLA
PUÒ PARTIRE
DA QUOTA
16,53 EURO
Il comma 736 della legge di stabilità
riscrive l'importo minimo degli accertamenti comunali, non più vincolati alla soglia di 30 euro.
L'articolo 3, comma io del Dl16/2012 prevede che a decorrere dal i`luglio 2012 non
si proceda all'accertamento, all'iscrizione
a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai «tributi erariali, regionali e locali»,
qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi,
non superi, per ciascun credito, l'importo
di 30 euro, con riferimento a ogni periodo
d'imposta. Il comma 736 ha espunto dal testo richiamato il termine «locali», precisando anche che tale modifica si applica a
decorrere dal 1 ° gennaio 2014.
Va comunque evidenziato che l'importo di 30 euro non era un limite invalicabile;
l'articolo 3, comma il del Dl 16/2012 prevedeva che l'importo minimo fosse derogabile al ribasso nel caso in cui il credito del
Comune derivasse da ripetute violazione
degli obblighi di versamento relativi ad un
medesimo tributo.
I riferimenti
La legge di stabilità 2014 non si preoccupa
di individuare espressamente un nuovo limite all'accertamento, il quale però è comunque desumibile dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del Dl
16, normativa che allora non fu espressamente abrogata. Si tratta dell'articolo i del
Dpr129/1999 che prevede il limite di 32mila lire, corrispondenti a 16,53 euro, per l'accertamento, l'iscrizione a ruolo e la riscossione dei crediti relativi ai tributi locali di
ogni specie, comprensivi o costituiti solo
da sanzioni amministrative o interessi,
con riferimento ad ogni singolo periodo di
imposta.
Anche questa disciplina prevede una deroga all'importo minimo stabilendo che il
limite non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per
almeno unbiennio, degli obblighi diversamento concernenti un medesimo tributo.
L'importo minimo per l'emissione di
un accertamento non è da confondere
con l'importo minimo stabilito in caso di
versamento ordinario. L'articolo i, comma 168 della legge n. 296/2006 prevede
che i Comuni stabiliscano autonomamente per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei
quali i versamenti non sono dovuti o non
sono effettuati i rimborsi. Se il Comune
non ha regolamentato un proprio importo si applica automaticamente il minino
fissato dall'articolo 25 della legge n.
289/2002, ovvero 12 euro.
L'obiettivo
Ritornando alla legge di stabilità per il
2014, sembra che la modifica agli importi
minimi sia mossa non tanto da ragioni di
convenienza economica e dibuona amministrazione, in base al quale l'ente non può
sostenere costi superiori all'entrata da accertare, quanto più come deterrente per
evitare che versamenti superiori all'importo minimo di 12 euro, o al diverso importo
regolamentato dal Comune, non siano comunque eseguiti, stante l'impossibilità
per il Comune di notificare atti di accertamento per importi inferiori a 30 euro. Ed è
inevitabile pensare che la modifica sia stata pensata in vista proprio del versamento
della mini-Imu che il comma 68o a spostato dal 16 al 24 gennaio 2014, importi che rischiano di essere mediamente molto bassi, soprattutto quando il differenziale tra
aliquota deliberata e aliquota base non è
superiore allo o,1 per cento.
Alla stessa data, peraltro, dovrà essere
versata la maggiorazione standard della
Tares, se non eseguita entro la data del 16
dicembre scorso, con onere a carico dei
Comuni di invio del modello di pagamento precompilato, ovviamente in tempo utile per il versamento.
C'è solo infine da ricordare che il comma 705 prevede che l'attività di accertamento relativa alla maggiorazione è svolta dai Comuni, cui spettano le maggiori
somme, a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.
P.Mir.
RI PRO DUZION E RISERVATA
Abrogato dal 2014
per le entrate locali
il limite di 30 euro
per gli accertamenti
Il vincolo non scatta
se le violazioni
sono ripetute