II Patto di stabilità cambiai parametri e anticipale scadenze per chiedere spazi finanziari aggiuntivi II blocco al personale si estende anche alle aziende speciali e alle istituzioni degli enti locali LeGuide Normeetributi Il Sole 24 Ore -Lu nedì 30 Dicembre 2013 I SOMMARIO Il............................................................................................................ patto aggiorna le basi di calcolo 51 ....................... Obiettivi di saldo in arrivo a gennaio 52 ........................................................ ............ .................................................................... Le elezioni spostano le gestioni associate 53 Uno slalom fra regole ed eccezioni . Sanzioni ai revisori se l'ente non paga Le perdite vincolano le risorse degli enti Sul personale vincoli estesi 54 55 56 a istituzioni e aziende ..................................................................................................................................... «Eccedenze» da smaltire 57 anche nelle società Le aziende possono 58 scambiarsi il personale .1_11-11-1,1 ........................_........................................................................._...................... Risorse bloccate per stipendi e integrativi L'indennità sostitutiva «salta» cinque anni " iscalitàimmobiliare aparte, ancora in attesa di correttivi, la legge di stabilità ha introdotto una ricca serie di novità che modificano, e in parte complicano, le regole di finanza pubblica e di personale per enti locali, Pa e società partecipate. Nelle pagine che seguono tutte le novità vengono illustrate in chiave operativa. 59 6® Riscossione congelata 61 ancora per un anno ....................................................................................................................................... Incassi impossibili 62 senza incroci di database La cartella può partire 63 da quota 16,53 euro ................................................................................................................ ....................... La legge di Stabilità spiegata nel dettaglio dagli esperti del «Sole» Sul Sole 24 Ore di venerdì 27: «Fisco e Imprese»; sabato 28: «Fisco e Famiglie»; domenica 29: «Pensioni e Lavoro». Domani sarà pubblicato l'inserto dedicato a [le «Tasse sulla casa» ........................................................................................................................................ Sul sito del Sole 240re è possibile consultare (gratuitamente per gli abbonati o a 2,69 euro peri non abbonati)iltestodella legge di stabilità e leggere i commenti degli esperti che spiegano comma per comma tutte le misure varate dal Governo in materia di fisco, lavoro, imprese, giustizia, Pa. ........................................................................................... INSERTO A CURA DI Gianni Trovati www.ilso[e24ore .com/dossier Norme e tributi Le Guide Lunedì 30 Dicembre 2013 - IISole24 ore I I IL PATTO AGGIORNA LE BASI DI CALCOLO Patrizia Ruffini Il quadro del Patto di stabilità interno per il 2014-2017 si delinea attraverso una serie di correttivi alla legge 183/2011. Innanzitutto restano confermati i capisaldi della competenza mista e dell'assoggettamento al Patto di tutti i Comuni con più di mille abitanti; al riguardo lapopolazione da prendere a riferimento è quella anagrafica e non quella censuaria. Sul calcolo dell'obiettivo - cioè il saldo da raggiungere per centrare i vincoli di finanza pubblica - interviene l'aggiornamento di due annualità della base di calcolo riferita alla spesa corrente media, che passa al triennio 2009/2011 (in precedenza era il triennio 2007/2009). Ciò vorrebbe premiare gli enti che hanno ridotto gli impegni di spesa corrente negli esercizi 2010 e 2011; mala nuova base co- me aggregato totale è più alta del 5% rispetto a quella precedente, per cui ci saranno enti penalizzati. Le nuove percentuali da applicare sulla base di calcolo saranno: per i Comuni 15,07% per gli anni 2014-2015 e 15,62% per ilbiennio successivo; mentre le Province dovranno calcolare la percentuale del 20,25 negli anni 2014-2015 e 21,05 nel2ol6-2017. Le percentuali più alte negli anni 2016-2017 derivano dalla nuova spending review che chiede ulteriori 275 milioni di euro ai Comuni e 69 alle Province. Ovviamente i Comuni con popolazione maggiore di 5 mila abitanti continueranno a sterilizzare il taglio dei trasferimenti operato dall'articolo 14 del DI 78/2010. Per il solo 2014 è stata inserita una clausola di salvaguardia per evitare che il nuovo obiettivo programmatico comporti effetti peggiorativi superiori al 15% rispetto all'importo risultante dalla normativa precedente. Il valore dell'obiettivo da rispettare dovrà quindi essere definito con Dm dell'Economia entro il31 gennaio 2014. Sul fronte delle novità utili ad allentare la morsa del patto arriva un bonus di 85o milioni per i Comuni (di cui 1o riservati ai Comuni della provincia di Olbia colpiti dall'alluvione) e di 150 milioni per le Province. L'allentamento è distribuito a ciascun ente in proporzione alla dimensione dell'obiettivo, ed è utilizzabile solo per ipagamenti di investimenti da sostenere nel primo semestre del 2014 (i dati vanno trasmessi in sede di monitoraggio semestrale). Nel 2o14 resta cancellata la virtuosità; in questo anno solo i Comuni che parteciperanno alla sperimentazione dell'armonizzazione contabile (articolo 36 del Dlgs 118/2ou) potranno confidare nel premio della riduzione dell'obiettivo fino al suo azzeramento. Infine, la legge di stabilità alleggerisce il tormentato limite della capacità di indebitamento (articolo 204 del Dlgs 267/2000), che dal 2014 tornerà all'8% (era previsto il 6%). Gli obiettivi di saldo sono parametrati alla spesa media del triennio 2009-11 e una clausola salva da peggioramenti oltre il 15 per cento RIP ROM l1ZIONE RISERVATA Le novità BASE DI CALCOLO Aggiornamento base di calcolo al 2009/ 20:17. (in precedenza era 2007/2009) e inserimento chi una clausola di salvaguardia per confinare gli effetti peggiorativi a115rispetto all'importo determinato dalla normati. a precedente PERCENTUALI La manovra si ottiene applicando le percentuali: 15,07% per gli anni 2014-2015 e 15,62% per il biennio successi''o , rCom uuni) P. 20,25°/ per gli anni 2014-2015 e 21,05'', per il biennio successivo (Province,l. INVESTIMENTI Esclusione zii 850 iiiilioni per comuni e 150 perle province, per p a g amenti investimenti 2,0114,1a effettuare entro il primo semestre. NIENTE VIRTUOSITÀ Confermata la cancellazione dei premi peri virtuosi, c he sono stan destinati a incentivare la elìel imentazinne dell'arinonizzazionecontabile (articolo 36 ciel Dlgs 118/2011) INDEBITAMENTO Dal .1 gennaio 2014 il Iiiuire è fissato all'8 % era pie-, isto che scendesse al :í94,) LeGuide Normeetributi IlSole24Ore - Lunedì 30 Dicembre 2013 I OBIETTIVI DI SALDO IN ARRIVO A GENNAIO Entro il 14 febbraio gli enti dovranno effettua re la prima richiesta di spazi finanziari peri pagamenti dei vecchi debiti Dal Patto di stabilità targato 2014 spunta un calendario totalmente rinnovato, dove le scadenze sono più fitte e, in particolare quelle riferite aiPatti di solidarietà, sono anticipate alla prima parte dell'anno. Per i Comuni sotto i mila abitanti poi i Patti di solidarietà si spingono con nuove misure tese ad azzerarelamanovra. La prima data da cerchiare sul calendario, riferita al Patto regionale verticale, è ili ° marzo (in precedenza era il 15 settembre): entro questo termine Comuni e Province comunicano all'Anci, all'Upi e alle Regioni e Province autonome l'entità dei pagamenti in conto capitale che possono effettuare. Le Regioni e le Province autonome comunicano al ministero dell'Economia e agli enti locali interessati dalla compensazione verticale gli spazi finanziari concessi entro il successivo i5 marzo (prima era il 31 ottobre). È anticipato, sempre al 15 marzo (invece del 31 maggio), il termine perentorio - ai fini del Patto regionale verticale incentivato - entro cui le Regioni devono comunicare alministero dell'Economia gli importi degli spazi finanziari ceduti. Perciò gli enti locali che intendono ricorrere al Patto regionale verticale incentivato dovranno comunicare all'Anci, all'Upi e alle Regioni e Province autonome l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano, per i pagamenti dei residui passivi in conto capitale, in tempi congrui al fine di permettere alle Regioni di rispettare il termine perentorio del 15 marzo. I piccoli Per l'anno 201¢ i Comuni con meno di 5mila abitanti potranno contare sul 5o per cento della "torta" del Patto regionale verticale incentivato, fino all'azzeramento dell'obiettivo programmatico. Gli eventuali spazi finanziari della quota riservata ai Comuni sotto i 5mila abitanti non assegnati in prima battuta sono comunicati da ogni regione al ministero dell'Economia entro il io aprile e sono utilizzati per ridurre, in modo proporzionale all'importo, l'eventuale obiettivo positivo, sempre dei comuni con meno di 5mila abitanti di tutte le altre regioni. Ciò avverrà con un decreto del ministero dell'Economia da emanare, sentitala Conferenza Unificata, entro il 3o aprile. In merito al Patto orizzontale nazionale, i Comuni che prevedono di conseguire, nel 2o14, un differenziale positivo/negativo, rispetto all'obiettivo del Patto di stabilità possono comunicare, entro il termine perentorio anticipato al 15 giugno (prima era il 15 luglio) al ministero dell'Economia l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere o di cui necessitano, per effettuare pagamenti diresiduipassivi di parte capitale. Lacomunicazione è da eseguire attraverso il sistema web e non è più necessario l'invio della raccomandata. Entro il successivo io luglio (era il io settembre) il ministero dell'Economia effettuerà l'assegnazione. La legge di stabilità posticipa poi di un anno, al2oi5, il Patto territoriale integrato. Il calendario Le prime scadenze in calendario per il 2014 iniziano a fine gennaio, quando il ministero dell'Economia dovrà rendere noto l'obiettivo programmatico del Patto per ogni ente, alla luce della clausola di salvaguardia e della distribuzione del miliardo per investimenti. Nel mese di febbraio la prima data da scrivere in rosso è il 14 febbraio, termine entro cui gli enti devono chiedere gli spazi finanziari per i pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili maturati a fine 2012. Il ministero dell"Economia entro il 28 febbraio distribuirà le somme in modo proporzionale. Da evidenziare sul calendario, infine, intema di sterilizzazione degli effetti negativi delle gestioni associate di funzioni e servizi sui Comuni capofila, la scadenza del 15 marzo per comunicare i dati all'Anci, che entro il successivo 30 marzo li trasmetterà al ministero dell'Economia. Va evidenziato, da ultimo, che il nuovo calendario più stretto aiuterà gli enti amigliorare lo sfruttamento degli spazi finanziari, ma imporrà anche ai responsabili finanziari di mettere immediatamente mano ai conteggi del saldo di competenza mista fin dai primi giorni dell'anno, anche se non dispongono ancora di un bilancio di previsione "quadrato". P.Ruf. RIPROD NZIONE RISERVATA Norme e tributi Le Guide Lunedì 30 Dicembre 2013- IlSole 24Ore LE ELEZIONI SPOSTANO LE GESTIONI ASSOCIATE Arturo Bianco Allungamento dei termini entro cui è obbligatorio avviare la gestione associata delle funzioni fondamentali, allentamento anche per il prossimo anno dei vincoli dettati dal Patto di stabilità per i municipi conpopolazione compresa tra mille e 5mila abitanti e nuove modalità di calcolo del Patto tra gli enti che danno corso a esperienze di gestione associata. Sono queste le principali novità dettate peri piccoli Comuni dalla legge di stabilità 201,4. Tutti i Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, soglia che scende a 3mila se fanno parte o hanno fatto parte di comunità montane, devono dare corso alla gestione associata delle funzioni fondamentali tramite Unioni o convenzioni. Tre funzioni fondamentali dovevano essere gestite in forma associata entro la fine del 2012. Sulla base delle nuove disposizioni altre tre vanno gestite in forma associata entro il prossimo mese di giugno e le restanti tre entro la fine del 2014. Si ricorda che in precedenza il vincolo per dar avvio alla gestione associata di 9 delle io funzioni fondamentali era fissato alla fine del 2013. Questo spostamento è spiegato con i ritardi fin qui accumulati. Ritardi che non si sono registrati, quanto meno in modo diffuso, per l'avvio della gestione associata di almeno tre funzioni fondamentali, in quanto il rispetto di tale primo passaggio era facilitato sia dallapossibilità di conteggiare esperienze già realizzate (come ad esempio la Polizia locale o i servizi sociali), sia dal poter dare corso a iniziative attualmente poco impegnative sul terreno organizzativo (come il Catasto o la Protezione civile). Le conseguenze di maggiore impatto sul terreno dell'organizzazione in- terna e su quello dello spostamento delle competenze si hanno nel momento in cui si dà corso alla gestione associata delle funzioni di amministrazione, di gestione dei servizi, dell'urbanistica, completando così il processo. Con le nuove regole si dà ai piccoli Comuni un tempo più lungo per poter decidere, spostando in molte realtàle scelte a dopo il turno di elezioni amministrative della prossima primavera e alimentando nel contempo la convinzione che la concreta applicazione di questa riforma possa essere differita. Per l'anno 2014 le Regioni possono cedere spazi finanziari ai Comuni per aiutarli a rispettare il Patto di stabilità. Il 5o% di tali risorse deve essere ceduto ai centri conpopolazione compresa tra mille e smila abitanti. Gli spazi eventualmente non utilizzati a questo fine vanno comunicati entro il lo aprile al ministero dell'Economia per essere ripartiti tra i Comuni compresi in tale fascia demografica di tutte le regioni ordinarie in misura proporzionale. Viene infine stabilito che ai fini del rispetto del Patto di stabilità i Comuni capofila gestione associata tramite convenzioni sottraggano le spese sostenute a questo titolo, che sono invece poste a carico degli altri Comuni che partecipano a queste esperienze. L'applicazione concreta di questo vincolo richiede la presentazione di una domanda da parte dei singoli enti entro il 15 marzo, la loro raccolta ed istruzione da parte dell'Anci entro il 30 marzo e la comunicazione al ministero dell'Economia. La scadenza per le nuove tre funzioni è stata posticipata alla fine di giugno, subito dopo il turno amministrativo © RI' RODOZION E RISERVATA Le misure NUOVO CALENDARIO Oggi i piccolini devano e tire in ferina a ociata ali"nero tre funzioni fe,ndanieritali, li passaggio alfa gestione associata di alr: serio sei funzioni fondamentali dovrà avvenire entro giugno 2014, mentre entro la fine delle, stesso 2014 e prevista l'avvio della gestione associata per tutti le novp funzioni fondamentali RIFLESSI FINANZIARI Previsto il trasferimento ai fini dei Patto delle s pese per la gcst ione associata dal Cornop.p Capofila agli altri Comuni L'AIUTO a metà degli spazi finanziari che le Regioni lasciane, ai Comuni sono riservate ai ceni ri con popolazione compresa tra rnille e 5nnila abitanti LeGuide Norme e tributi IlSole 24Ore - Lunedì 30 Dicembre 2013 I SANZIONI Al REVISORI SE NON C'È PAGAMENTO Sforbiciata pari a due mensilità se non sono chiesti spazi finanziari o non sono usati per liquidare le fatture Esclusione di 500 milioni di curo dai vincoli del Patto per i pagamenti effettuati dagli enti locali e, sulle risorse residue, da parte delle Regioni per crediti per spese in conto capitale maturati entro la data del 31 dicembre 2012. Obbligo di segnalazione alla Corte dei Conti da parte dei revisori della mancata attivazione o utilizzazione di questa opportunità. Possono essere così riassunte le disposizioni dettate dalla legge di stabilità per sbloccare entro i primi mesi del 2014 una parte dei pagamenti delle amministrazioni territoriali. Le scadenze Entro il prossimo 14 febbraio i Comuni, le Province e le Regioni dovranno richiedere in forma telematica alla Ragioneria Generale dello Stato la messa a disposizione degli spazi finanziari necessari per pagare i debiti accumulati. Le richieste devono essere limitate ai debiti in conto capitale che devono soddisfare uno dei seguenti tre requisiti: essere «certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012», oppure essere accompagnati da una «fattura o richiesta equivalente di pagamento» emessa entro tale data oppure essere, sempre alla data del 31 dicembre 2012, «debiti in conto capitale riconosciuti o che presentavano irequisiti per il riconoscimento di legittimità».Il termine del14 febbraio per lapresentazione delle istanze è perentorio: per esplicito vincolo legislativo solo le richieste presentate entro tale scadenza potranno infatti essere prese in esame. Il provvedimento include tra le spese comprese per le quali possono essere richiesti gli spazi di esenzione dal blocco i pagamenti disposti dalle Regioni in favore degli enti locali. La ripartizione degli spazi finanziari sarà disposta con un decreto del ministro dell'Economia che deve essere adottato entro il 28 febbraio. Essa sarà effettuata, in modo proporzionale alle richieste ricevute, tra i Comuni e le Province. Solamente sulle somme eventualmente residue concorreranno le Regioni. Per impegnare le amministrazioni a dare rapida e concreta attuazione all'opportunità offerta dalla disposizione vengono coinvolti direttamente i revisori dei conti cui sono affidati compiti di controllo. Essi hanno infatti l'obbligo di segnalare alla procura regionale della Corte dei Conti, i dirigenti e responsabili, in primo luogo ovviamente quelli di ragioneria, nei casi in cui le amministrazioni non richiedono tali spazi finanziari o non li avranno richiesti nel rispetto delle modalità previste dalla disposizione o non avranno rispettato il termine imperativo. La disposizione detta questo vincolo nel caso di mancanza di «giustificati motivi». La stessa segnalazione deve essere effettuata nel caso in cui le amministrazioni entro l'intero anno 2014 non effettueranno pagamenti per almeno il 9o% degli spazi finanziari loro concessi. Quest'obbligo di segnalazione riguarda anche i soggetti corresponsabili, quali ad esempio i dirigenti dei singoli servizi che non segnalano la presenza di debiti. Le penalità La legge di stabilità dispone direttamente la misura della sanzione da irrogare nel caso di accertamento della responsabilità: due mensilità di «trattamento retributivo al netto degli oneri fiscali e previdenziali». Questa formula comprende non solo il trattamento economico fondamentale, ma anche quello accessorio. La sanzione è acquisita al bilancio dell'ente e, fino alla esecuzione, deve esserne data notizia sul sito dell'ente, comunque in modo da garantire il rispetto delle regole dettate perla tutela della privacy, per cui occorre pubblicare solamente gli estremi e l'importo, omettendo il nominativo. Per dare effettività all'obbligo di segnalazione da parte dei revisori dei conti sono previste delle sanzioni a carico degli inadempienti. Tale sanzione è pari, anche in questo caso, a 2 mensilità del trattamento economico ed il provento viene incamerato dall'ente. Anche della irrogazione di tale sanzione occorre dare notizia sul sito internet dell'ente locale, sempre rispettando il vincolo del rispetto della privacy. Ar.Bi. ©RI PRO D 0=10 NE RISERVATA Norme e tributi Le Guide Lunedì 30 Dicembre 2013- IlSole 24Ore LE PERDITE VINCOLANO LE RISORSE DEGLI ENTI Stefano Pozzoli Il tanto atteso patto di stabilità delle società non è arrivato, o forse sì. È certo rimasto deluso chi si immaginava norme che "traducessero" le regole del Patto in un formato idoneo al modulo societario. Però, in sostanza, la legge di stabilità produce l'effetto di rendere gli enti locali (ed anche Regioni, le camere di commercio, le università e tutte le Pa locali dell'elenco Istat) responsabili dei risultati delle partecipate. La novità è estesa ad aziende speciali e istituzioni. Restano escluse, almeno per ora, le fondazioni, ultima oasi libera da vincoli pubblicistici, con un effetto che è facile da immaginare. Il principio applicato nei commi 550 e seguenti della legge di stabilità, è condivisibile, perché mira a evitare che gli enti lascino le società in perdita, disinteressandosi della loro gestione o sottovalutando il valore dei contratti di servizio, perché questo, nell'immediato, non comporta effetti negativi sul bilancio dell'ente, bensì ne contiene artificialmente il livello delle spese. Per evitarlo, oggi si vuole costringere gli enti ad accantonare a bilancio, con effetti anche ai fini del Patto, una somma proporzionale alle perdite delle aziende partecipate. Il risultato preso in considerazione è la differenza tra valore e costi della produzione per le società di servizi pubblici locali a rete, mentre è l'ultima riga del conto economico per le altre aziende. Un esempio può aiutare la comprensione del meccanismo. A regime, per una società in perdita di imo, il Comune dovrà accantonare nell'esercizio successivo una somma pari a Zoo. Questa cifra potrà essere utilizzata solo per aumentare il capitale eroso dalle perdite, e resta altrimenti vincolata a tale scopo a meno che la società non sia ceduta o messa in liquidazione, oppure gli utili successivi riescano a compensare le perdite precedenti. Pertanto, se nell'anno xila società farà un utile di 30, nell'anno xa l'accantonamento potrà essere ridotto a 7o; se nel xi c'è invece una perdita di 40, l'accantonamento dovrà essere aumentato di pari importo. L'applicazione di queste regole è graduale. Nel 2015, in sede di prima applicazione, si dovrà confrontare il risultato medio del triennio 2011-2013, se negativo, con quello del bilancio 2014. Se quest'ultimo è migliore della media precedente, si accantona la differenza accresciuta del 25% nel 2015, del 50% nel 2016 e del 75% nel 2017 (in sostanza se la media 2011-2013 è Zoo e nel 2014 si è perso 6o si accantona 40 + il 25°0, ovvero 50. L'effetto può essere curioso, con una perdita di 1o dovremmo accantonare go + il25°o, ovvero più della perdita stessa). Se la perdita invece è aumentata e se nel triennio 2011-2013 si era in utile, si procede ad accantonare il 25% nel 2015, il 5O% nel 2o16 ed il 75% nel 2017. Ancora, a partire dal 2014, si prevede di individuare degli standard di efficienza e di produttività su tutti i servizi pubblici locali, da costruirsi nell'ambito della «banca dati delle amministrazioni pubbliche». Vedremo in concreto cosa sarà fatto. Invece, per i servizi strumentali i «parametri di riferimento» sono i prezzi di mercato. Ma chi li dovrà individuare? Siamo dell'opinione che non guasterebbe un po' di coraggio in più: visto che le società strumentali sono oggettivamente inessenziali, non si vede perché non debbano dimostrare la loro capacità competitiva direttamente sul mercato, attraverso il superamento di una gara. Basta surrogati. Comuni e Province che controllano società in rosso saranno tenute ad accantonare somme crescenti per la copertura 0F1PP.ODOZIONEAIsEUVAiA Così i calcoli LA REGOLA li vincolo debutterà rei 2015. in sede di prima appIiccaziorie, si dovrà confrontare il risultato nledio del trier?r?io2r 11-20 1 , se negativo. con ci r.iPI lo del hila nei o 2014. ! IN MIGLIORAMENTO Se il rìsr,iltal o 20]..; è i1 igliore della nleciìa 20.i].-20] , ïi accaritaria la íiìßlere_nî:a accresciuta del 25% ne.12015. del 50°,, ne1 2016 e de l 75°i, ne120li (i11 sm ianî:a se, la media 201.1-2013 e.1.00 e ne12014 perse 60 si accantona 40 + il 2`- °G, ovvero 50. IN PEGGIORAMENTO Se la perdita 2014 invece e cimentata e se nel triennio 2011-201.35i era in utile, si procede ad accantonare il 25% ne12015,il50% ne12016edil 75% nel 2017. LeGuide Norme e tributi IlSole 24Ore - Lunedì 30 Dicembre 2013 I SUL PERSONALE VINCOLI ESTESI A ISTITUZIONI E AZIENDE Le spese sostenute per gli stipendi entrano nel calcolo del limite del 50% rapportato alle uscite totali di parte corrente Alberto Barbiero Le aziende speciali devono depositare i propribilanci presso la Camera di commercio e le loro spese di personale entrano nel computo del limite per le assunzioni. La legge di stabilità contiene molte norme che risolvono le incertezze sulla natura delle aziende speciali, sottoponendole con le istituzioni allo stesso regime previsto perle partecipate (comma 55o dell'articolo unico). Le aziende speciali devono depositare il bilancio in sede camerale entro il 31 maggio di ogni anno, secondo l'articolo 114 del Tuel riformulato dal comma 560 della legge di stabilità. Se il bilancio evidenzia un risultato di I compiti dei diversi soggetti LE AZIENDE SPECIALI Le azien.le devono: del_:'ostare i bilanci presso la Camera di Commercio perseguire la sana gestione dei servizi pubblici affidati evitare risultati ecn onici negativi per quatt!o bilanci reo diunquinquennio ridurre del 3,01% i con peli sì agii anni r;istratori che a bbi a n o .onseguitot;ebilanci s so Consec tisi rispettare i vincoli ass . nzionali per gli enti leali di riferimento a ccnter;erelaspesa per il personale, per le i etri buzior; i e ne:lecoinsuleinze GLI ENTI LOCALI Gli enti locali: devono porre in liquidazione le aziende speciali che abbiano riportato risultati economici negativi per quattro bilanci nell'arco di ur; quinquernio a possono levoca: e 121 giusta usa gli amniinstratori che abbiano conseguito cine bilanci in rosso consecutivi m devono stabilire gli indirper il cor;tenimer;todegli cuori retrib;.;tivi del personale delle aziende speciali devono con potare nel calcolo del i apporto tra spesa di per sonale e spesa corrente i corrispondenti valori delleazieindespeciali esercizio o saldo finanziario negativo, anche per le aziende speciali e le istituzioni gli enti locali di riferimento devono accantonare (dal 2015) nell'anno successivo in un fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. La sana gestione è il principio che deve caratterizzare l'attività di tutti i soggetti partecipati dagli enti locali che gestiscono servizi pubblici (comma 553), ma per le aziende speciali assume rilevanza anche in prospettive di breve termine, poiché a decorrere dall'esercizio 2017, le amministrazioni locali devono porle in liquidazione in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Dal 2015 possono invece essere applicate altre sanzioni: in caso di risultato negativo nei tre esercizi precedenti, le aziende devono tagliare del 30% il compenso dei componenti degli organi di amministrazione, mentre due bilanci negativi consecutivi permettono la revoca degli amministratori per giusta causa. Le sanzioni non si applicano però se il risultato negativo è coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante. I limiti assunzionali derivanti dal Patto per l'ente locale di riferimento si applicano anche alle aziende speciali e alle istituzioni (comma 557), così come le norme che stabiliscono obblighi di contenimento degli oneri contrattuali, di altre voci di natura retributiva o indennitaria, e quelle che prevedono limiti alle consulenze. Al personale di tali organismi sono estesi i vincoli alla retribuzione individuale e a quella accessoria, con atti di indirizzo dell'ente controllante e fermo restando il contratto nazionale vigente al1° gennaio 2014. Il personale di aziende speciali e istituzioni entra inoltre nel calcolo per determinare il rapporto tra la spesa per risorse umane e la spesa corrente, con riferimento al limite del 50 per cento. Pur dovendo rispettare questo limite, gli enti locali di riferimento possono escludere dal regime restrittivo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (comprese le ex Ipab) e le farmacie, adottando una deliberazione che deve essere adeguatamente motivata e dovendo considerare comunque l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale. "I RIPAOOUZIONEA6ERVATA Normeetributi LeGuide Lunedì 30 Dicembre 2013- IlSole 24Ore «ECCEDENZE» DA SMALTIRE ANCHE NELLE SOCIETÀ Gli enti locali devono definire specifici piani industriali per le proprie partecipate per riorganizzare le attività esternalizzate e per favorire il risanamento, e inbase a questi le società devono verificare gli eventuali esuberi di personale. Il nuovo quadro di riferimento definito dalla legge di stabilità responsabilizza le amministrazioni e gli organismi da essi controllati ad operare secondo logiche di sistema aggregato, ponendo il parametro del 5ovio del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente come presupposto ineludibile per le scelte macro-organizzative. Il calcolo del valore che determina per gli enti locali e per le società l'impossibilità ad assumere deve ora essere elaborato tenendo conto anche dei dati di spesa delle aziende speciali e delle istituzioni, in attesa della possibile rideterminazione mediante Dpcm entro il 30 giugno 2014 (articolo unico, comma 558). L'approccio deve tuttavia essere prudenziale, a fronte delle sollecitazioni allo sviluppo di processi di razionalizzazione funzionale e organizzativa determinate da varie disposizioni della legge finanziaria sul personale delle società partecipate, controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni (con unica eccezione per le quotate e per le loro controllate). La procedura Gli enti che controllano tali organismi sono chi amati a definire appositi piani in dustriali in relazione alle esigenze diriorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario. Sullabase di questi presupposti di riorganizzazione, gli enti locali soci devono adot- tare degli atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle partecipate, l'acquisizione di personale mediante le nuove procedure di mobilità tra società (stabilite dal comma 563). Qualora le società controllate direttamente o indirettamente rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o a fronte dei piani di razionalizzazione, ma anch e nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 5o per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale dalla stessa applicato (comma565) un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni e le posizioni cessanti per mobilitànon possono essere riportate al computo per l'eventuale turn-over. La disposizione ha un impatto notevole nelle società in cui vi sia unrilevante impiego di operatori nei servizi, come ad esempio quelle che gestiscono il trasporto pubblico locale e il ciclo integrato dei rifiuti, mentre non incide sugli organismi con un significativo livello di subaffidamenti o gestori di servizi a limitato livello di impiego di risorse umane (es. società patrimoniali). I nodi Il nuovo dato normativo non risolve i problemi causati in passato dall'impossibile riproposizione del concetto di spesa corrente per organismi con struttura economicofinanziaria di tipo civilistico, determinando il rinvio obbligatorio all'interpretazione a suo tempo assunta dalla Corte dei Conti, sezione autonomie, con la deliberazione n. 14/2011. Spetta poi all'ente locale controllante, entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa, procedere (comma 566) alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenzanell'anlbito dellastessasocietàmediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società da esso controllate (mediante la nuova disciplina della mobilità tra società), ma anche (previo accordo con i sindacati) presso società di altre regioni. At.Ba. 1 RIPRODUZIONE RISERVATA Gli enti devono avviare piani di riorganizzazione quando il peso degli stipendi supera la metà delle uscite totali LeGuide Norme e tributi IlSole 24Ore - Lunedì 30 Dicembre 2013 I LEAZIENDE POSSONO SCAMBIARSI IL PERSONALE La mobilità può essere avviata informando i sindacati locali e le organizzazioni che hanno firmato le intese di settore Gianluca Bertagna a La legge di stabilità rimette in moto la mobilità del personale tra società partecipate. L'intento del legislatore era già contenuto nel DI 101/2013, ma la legge di conversione aveva cassato tutti gli articoli di riferimento. Ora la legge di stabilità 2014 ripristina l'istituto individuandone soggetti, procedure e tempistiche. Si parte, innanzitutto, ribadendo un principio: non può mai avvenire mobilità tra una società partecipate e una Pa. Il concetto era già stato chiarito dalla Sentenza 167/2013 della Corte Costituzionale, precisando che nulla conta se il personale della società era stato reclutato in modo rispettoso dei principi di pubblicità, di trasparenza, pari opportunità e decentramento previsti dall'articolo 35, comma 3 del Dlgs 165/2001. In questo contesto, il legislatore introdu- Come funziona ILEREALTAíl'JTERESSATE L e regole s u Ila mobilità riguardano tutte le aziende coni rollo te dalle Pubbliche an-ir iinistrazioni locali LA PROCEDURA Gli enti controllanti devoto adottare atti di indirizzo per gestire le iniziative di o Mobilità. Le decisioni sulla mobilità devono essere a,dotlaleinformando i sindacati aziendali e. le sigle che hannofirmatoilcontratto nazionale L'AIUTO Le società che cedono personale si possono fare carico per tre anni del 30"L della spesa relativa al personale interessato dalle procedure di mobilità, a parto che la spesa complessiva non aumeriti, Que,te somme rio ì-, aumentano l'irnporiibileai fini Ires e hap ce la possibilità di realizzare, anche senza il consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge di stabilità. La procedura può essere avviata, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e ai sindacati firmatari del contratto collettivo. Sono destinatarie della norma le società controllate direttamente o indirettamente dalle Pa indicate all'articolo i, comma 2 delDlgsi65/20010 dailoro enti strumentali. Gli enti controllanti devono adottare atti di indirizzo per facilitare le procedure di mobilità tra le società, al fine di evitare il più possibile nuove assunzioni. È un po' quello che accade nella Pa dove, prima di avviare i concorsi, è necessario rendere pubbliche le disponibilità dei posti daricoprire con la mobilità tra enti. Viene anche previstala possibilità che le società si facciano carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota non superiore al 3o% del trattamento economico del personale interessato dalle procedure. Tali somme, che non devono comunque costituire un aggravio di spesa per la Pa, non concorrono alla formazione dell'imponibile Ires e Irap. Come le Pa, anche le societàpossono avviare processi perrilevare eccedenze di personale. I casi indicati sono tre: a) esigenze funzionali; b) atto di indirizzo da parte dell'ente controllante in merito a razionalizzazioni di spesa e risanamento economico-finanziario; c) rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 50% (calcolo da effettuarsi in misura consolidata da parte dell'ente controllante). La procedura prende il via da un'informativa preventiva ai sindacati in cui sono indicati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa, l'ente controllante, procede alla riallocazione del personale all'interno della società stessa, anche mediante l'utilizzo di forme flessibili di lavoro oppure presso altre società, sempre controllate dal medesimo ente. Vale la regola che una cessazione dovuta a seguito di dichiarazione di eccedenza di personale, non può mai essere considerata quale base di calcolo per il turn-over assunzionale. ©RI PRO D 0=10 NE RISERVATA Norme e tributi Le Guide Lunedì 30 Dicembre 2013 -IlSole 24Ore RISORSE BLOCCATE PER STIPENDI E INTEGRATIVI Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan Addio agli aumenti contrattuali nelle Pubbliche amministrazioni fino a tutto il 2017. Il rischio emerge chiaramente dalla lettura della legge di stabilità 2014. In realtà il quadro normativo è più complesso e parte dall'articolo 9, comma 17, del Dl 78/2010 che aveva bloccato, senza possibilità di recupero, i contratti collettivi per il triennio 2010-2012 (riconoscendo solo l'indennità di vacanza contrattuale). L'anno successivo (articolo 16, Dl. 98/2011), il Governo prevedeva la possibilità di prorogare il blocco di un ulteriore anno; possibilità attuata prima con l'articolo 14 del Dl 91,.2012 e poi con il Dpr 122/2013. Nella legge di stabilità 2014 (comma 453) viene confermato quanto già anticipato nel Dpr.: per il biennio 2013-2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, ad alcun aumento contrattuale. Le prospettive Lalegge di stabilità (comma 452), nel precisare che anche nel triennio 2015-2017 l'indennità di vacanza contrattuale sarà sterilizzata, lascia però intravedere quali potrebbero essere gli scenari futuri. Anche se nulla viene detto in merito alla possibilità di sottoscrivere contratti collettivi, la storia insegna che il blocco dell'Ivc e l'assenza di risorse sono indicatori chiari. La stretta sugli stipendi si estende anche al blocco dei fondi per il trattamento accessorio (connna456). Lanorma era stata introdotta dall'articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2010, il quale prevedeva che, per il 2011-2013, il fondo non potesse superare quello del 2010, ridotto in proporzione al personale cessato. Il vincolo viene esteso anche al 2014, stabilendo inoltre che ilmeccanismo entri a regime dal 2015. In conclusione, in sede di bilancio di previsione, gli enti non dovranno prevedere alcun tipo di incremento, né per rinnovo del contratto né per Ivc e neppure per la contrattazione decentrata. Per lo stesso motivo, nel conto consuntivo non potranno essere lasciati residui passivi. Un ulteriore taglio è previsto per i diritti di toga riconosciuti agli avvocati delle Pa a seguito di sentenza favorevole (comma 457)- In questo caso, i compensi verranno liquidati nella misura del 75%, con la sola esclusione del 5o% di quelli a carico della controparte. Lalegge di stabilità (comma471) specifica che nessun soggetto può percepire dalla Pa, né come dipendente né come lavoratore autonomo, retribuzioni o emolumenti superiori a quelli previsti per il primo presidente di Cassazione (circa 3oomila curo). Revisioni « normative» Pur confermando l'austerity, il comma453 apre alla possibilità di sottoscrivere contratti collettivi «per la sola parte normativa». Si tratterà di affrontare alcune norme che non risultano più in linea con il quadro normativo. In particolare, il sistema delle relazioni sindacali risale agli inizi del 2000, mentre il quadro normativo è stato riscritto dal 2009 in poi. Stesse considerazioni possono valere per il procedimento disciplinare. La mancata armonizzazione sta generando non poco contenzioso. In tema di assunzioni, solo il comma 464 prevede una norma applicabile già dal 2014. Infatti, in considerazione della specificità dei settori, ai comparti sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico viene concesso, per tale anno, un turn over non superiore a155 % e un fondo pari a 51,5 milioni di curo, che diventa di 126 milioni di euro a decorrere dal2015. Le restanti disposizioni (commi46o e462) riguardano gli anni 2015 e seguenti. Per il 2015, l'amministrazione dello stato può assumere nel limite del 40% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente e, nella stessa percentuale, delle unità cessate, sempre riferite al 2014. Negli anni successivi la progressione delle facoltà assunzionali per arrivare a coprire in modo pieno il personale cessato viene così stabilita, sia per le amministrazioni dello stato che per le università e gli enti di ricerca: per il 2o16 il 6o%, per il 2017 l'8o% e dal 2018 il 1ooo. Nessuna novità per gli enti locali. 0 RIPRODUZIONE RISERVATA La conferma dello stop ai contratti impone di non prevedere incrementi né residui passivi LeGuide Norme e tributi IlSole 24Ore - Lunedì 30 Dicembre 2013 I L'INDENNITÀ SOSTITUTIVA «SALTA» CINQUEANNI La somma erogata quando le intese non si rinnovano è confermata negli importi 2013 che sono uguali a quelli del 2010 Anche per il triennio 2015-2017,l'indennità di vacanza contrattuale (Ivc) rimane ferma nell'importo in godimento alla fine del 2013. Quest'ultima, a sua volta, corrisponde a quella attribuita con decorrenza)°luglio 2010. In sostanza viene saltato un quinquennio. È quanto dispone il comma 452 della legge di stabilità 2014. La vicenda nasce qualche anno fa, con la Finanziaria 2009, che regolavale modalità di attribuzione dell'indennità per il biennio 2008-2009. Successivamente l'Ivc è stata riproposta dal DI 78/2010 per il triennio 2010-2012, e infine è stata confermata, come norma a regime, dalla riforma L'esempio Indennità di buonuscita/Tfs di importo lordo di 160mila euro per dipendente che accede alla pensione anticipata nel 2014 ------------------------- ------------------ i Tranche' importi da' corrispondere Durata (mesi) Prima rata 50.000 27 Seconda rata 50.000 39 Tasso interesse non corrisposto Ipotesi A (3%) Ipotesi ß (4%) 4.6 (2,87 ---------------------37,39 --------------------Terza rata Perdita Percentuale 60.000 51 I.-1l 10.883,11 ---------------------1 t. b & 22.2')3A0 ---------------------- 13,93 Brunetta che ha modificato, in via definitiva, l'articolo 47-bis del Dlgs 165/2001. Se la mano sinistra pensava a disegnare il quadro normativo dell'indennità, la mano destra ne rinviava l'applicazione. Così, con l'articolo 16 del Dl 98/2011, si prevedeva la possibilità di adottare un atto regolamentare che bloccasse qualsiasi incremento del trattamento economico, senza possibilità di recupero, derogando anche dall'articolo 47-bis. Con H Dpr 122/2013 questo atto assume la sua veste giuridica e la disposizione è puntualmente attuata. L'articolo 1, alla lettera d), ha disposto il divieto, per il biennio 2013-2014, di riconoscere l'indennità di vacanza contrattuale. Ora la legge di stabilità 2014 proroga il blocco al 2017. Ma quale è il costo reale di queste operazioni nelle tasche dei dipendenti pubblici? Facendo delle considerazioni basate sull'indice Ipca (su cui si calcolano gli aumenti contrattuali), l'erosione del potere di acquisto è pari al 10,5% fino a12o14, e aumenta al 14,6% nel caso in cui si consideri il congelamento degli aumenti fino al 2017. Di fatto i dipendenti pubblici hanno contribuito alla spending review cedendo 1,7 mensilità su 12. Relativamente alle modalità di gestione dell'Ivc, si ricorda che l'indennità fa parte dell'imponibile previdenziale e fiscale, in quanto equiparato al trattamento stipendiale.' Tale equiparazione non viene condivisa dalla Ragioneria Generale dello Stato, la quale, nella circolare 12 del 15 aprile 2011, al punto 6, in merito all'applicazione dell'articolo 9 del Dl 78/2010, ha affermato che si tratta «di componente retributiva distinta e autonoma rispetto allo stipendio tabellare e, come tale, non conglobabile nello stesso». Per questo motivo, la Ragioneria esclude l'Ivc dalla base di calcolo del compenso per lavoro straordinario. E se l'esclusione vale per lo straordinario, logica vuole che si possa estendere a tutti i casi in cui si parte, per la quantificazione dell'emolumento, dallo stipendio tabellare, quale, ad esempio, l'indennità di turno. T.Grand. M.Zamb. ORI PRO Dl1Z]ON E RliEAA TA Norme e tributi Le Guide Lunedì 30 Dicembre 2013 - IlSole24Ore I I RISCOSSIONE CONGELATA ANCORA PER UN ANNO Giuseppe Debenedetto Un altro anno di proroga per Equitalia e concessionari privati, al fine di favorire il riordino della disciplina sulla riscossione delle entrate locali. Lo prevede il comma 61o della legge di stabilità 2014, che rinvia per la quarta volta il termine fissato per l'uscita di scena di Equitalia. La proroga è comunque facoltativa, quindi i Comuni possono anche decidere di cambiare registro. In ogni caso occorrefare i conti con unaproduzione normativa convulsa e caotica, che di fatto rende difficoltosa qualsiasi programmazione abreve o medio termine. Senza regole transitorie La proroga fa sopravvivere per un altro anno il ruolo, strumento utilizzato esclusivamente da Equitalia per 5mila Comuni, anche se in molti casi il servizio è limitato alla riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada, solitamente gestite dalla Polizia locale e non dall'ufficio tributi. Manca comunque un regime transitorio che disciplini il passaggio delle posizioni pendenti. Infatti dall'articolo 7 comma 2, lettera ggter) della legge 106/20n, rivisto dalla legge di stabilità, si evince che dali'gennaio 2015 Equitalianon potrà più svolgere alcuna attività, quindi dovrà restituirei ruoli ai Comuni mettendo arischio lariscossione disomme già iscritte inbilancio: un buco che si avvicina al miliardo di euro. Anche per Equitala la situazione non è delle più facili, poiché il Dl 69/2013 ha messo diversi paletti alle azioni esecutive e anticipato l'eliminazione dell'aggio, la cui misura è quest'anno calata dal9 all'8"i". Tuttavia il passaggio dall'aggio al sistema del rimborso dei costi fissi è risultato impraticabile perché dai dati recentemente forniti è emerso che un'ulteriore riduzi one della remunerazione non consenti- rebbe ad Equitalia di coprirei costi del servizio. C'è poi il grosso problema delle quote inesigibili, il cui discarico è stato continuamente posticipato e impedisce l'incasso di 1,4 miliardi di rimborsi spese. Non vanno meglio le cose sul fronte della gestione diretta o esternalizzata. Comuni e concessionari privati iscritti all'albo continueranno nel 2014 a utilizzare l'ingiunzione "rinforzata", applicando cioè le norme del Dpr 602/73 «in quanto compatibili». Occorrerebbe tuttavia eliminare i dubbi sulla compatibilità, lasciata alla discrezionalità degli operatori e più volte interpretata in senso restrittivo. Prima dall'agenzia del Territorio (circolare 4/2oo8) per negare l'iscrizione dell'ipoteca legale (tesi smentita dalla giurisprudenza di merito). Poi dal ministero di Giustizia (nota 5 giugno 2012) che afferma la perdita di efficacia dell'ingiunzione se l'esecuzione non viene avviata entro 9o giorni. Conclusione in evidente contrasto con la norma che impone, invece, di attendere 120 giorni per attivare le procedure esecutive sotto i mille euro, disposizione peraltro molto discutibile perché intercetta il 90% degli importi da recuperare e rischia di creare un corto circuito per le casse degli enti locali. Gli strumenti In ogni caso è necessario rivedere le procedure per l'abilitazione da ufficiale della riscossione, figura indispensabile per attivare le azioni esecutive (pignoramenti, vendite, eccetera), ma non presente nei Comuni e difficilmente reclutabile. Si potrebbe abilitare il personale già in organico con appositi corsi di qualificazione, fissando per legge i requisiti morali e professionali in analogia a quanto previsto dalla finanziaria 2007 per gli agenti accertatori. Insomma restano ancora diversi nodi da sciogliere, che non riguardano solo le modalità da utilizzare per la riscossione coattiva, ma anche il soggetto che dovrà effettuare l'attività dal 2015. Si dovrebbe comunque privilegiare una gestione a "filiera corta", cioè vicina al territorio di riferimento, percorrendo eventualmente la strada della gara unica su base regionale, sulla falsariga dell'Emilia Romagna. Al limite si potrebbe pensare ad Equitalia come presidio di ultima istanza, in tutti i casi in cui il mercato non può funzionare e le dimensioni dell'ente non consentano una efficace gestione diretta. 0 RIPRODULONE RISE RVAiA Va aggiornata la disciplina dell'ingiunzione e bisogna riaprire le procedure per reclutare gli «ufficiali» LeGuide Normeetributi Il Sole 24 Ore -Lu nedì 30 Dicembre 2013 I INCASSI IMPOSSIBILI SENZA INCROCI DI DATABASE I Comuni devono integrare gli archivi di Imu e Tarsu/Tari ma quest'ultima e spesso affidata a soggetti esterni Pasquale Mirto A prescindere dalle modifiche sulle aliquote che saranno introdotte con il decreto correttivo promesso dal Governo, la nuova Tasi difficilmente potrà essere riscossatutta nel corso del 2014, almeno con riferimento agli occupanti, anche se il suo gettito dovrebbe servire a compensare, almeno in parte, i mancati introiti da Imu sull'abitazione principale, e quindi dovrebbe arrivare nelle casse comunali a giugno. La difficoltà principale sta nell'obbligo per i Comuni di inviare modelli di pagamento precompilati. L'invio presuppone l'esatta conoscenza dei soggetti passivi e delle basi imponibili, entrambe, però non perfettamente definite e conosciute. I soggetti passivi sono sia i soggetti Imu, per la quota di competenza dei «possessori», sia quelli ex Tares, ora Tari, perla quota di competenza degli «occupanti». Finché possessore e occupante coincidono, come nell'abitazione principale in proprietà, non ci sono problemi, perché c'è coincidenza tra soggetto passivo Imu e Tari. Il nodo irrisolta Iproblemi riguardano gli «occupanti ». Innanzitutto, occorre un nuovo gestionale che riesca a integrare le due banche dati, non sempre in possesso del Comune, come nel caso in cui la riscossione della Tares/Tari sia affidata all'esterno. Ma se anche si attiva l'integrazione delle due banche dati i problemi non sono del tutto risolti, perché l'integrazione presuppone che nella banca dati Tares/Tari tutti gli immobilisiano stati inseriti con gli identificativi catastali, e ciò è irrealistico: lo stesso legi- slatore ha previsto anche per la Tari l'assoggettamento in base ai metri quadrati, almeno finché non vi sarà l'allineamento con la banca dati catastale. Ma iproblemi di individuazione dei soggetti passivi non sono finiti. Le norme prevedono che la dichiarazione Tasi sia presentata entro ilio giugno dell'anno successivo. Quindi, ad esempio, in caso di abitazione data in comodato, il Comune viene a conoscenza del nominativo dell'occupante entro il 30 giugno del 2015, ma nel 2014 deve inviare i bollettini precompilati. Altri problemi riguardano la base imponibile. A parte alcuni riferimenti alle aree scoperte, alle aree condominiali e altro ancora, che sembrano più tagliati per una Tasi in base ai metri quadrati e non alla rendi ta, non è ancora definito in modo preciso il perimetro di imposizione. Tra le aree scoperte rientrano i terreni agricoli? Per le aree fabbricabili il Comune deve inviare bollettini precompilati in base a un valore predeterminato, anche se il contribuente può dichiarare il suo valore l'anno dopo? Che senso ha affermare che le aree scoperte pertinenziali o accessorie sono escluse dalla Tasi? Se l'area è accatastata con il fabbricato, il Comune, o il contribuente, deve scomputare dalla rendita unitaria il valore relativo alle aree scoperte? E perché nel regolamento Tasi il Comune deve tener conto di «superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiutie superficie stessa» (comma478)? Gli immobili pubblici Dulcis in fundo, il presupposto dellaTasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati «a qualsiasi uso adibiti», quindi non è prevista alcuna esenzione di legge. Tutti gli oggetti esclusi dall'imposizione Imu, come gli immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, ospedali, enti non commerciali, enti religiosi e tosi via, sono soggetti a Tasi. L'unico oggetto che potrebbe ritenersi comunque escluso è il fabbricato di categoria E, per il quale la disciplina Imu non detta alcun criterio per la quantificazione della base imponibile. Insomma, un bel pasticcio normativo ben lontano da una seria disciplina tributaria. RIPRODUZIONE RISERVATA Norme e tributi Le Guide Lunedì 30 Dicembre 2013 - IISole24Ore I I LA CARTELLA PUÒ PARTIRE DA QUOTA 16,53 EURO Il comma 736 della legge di stabilità riscrive l'importo minimo degli accertamenti comunali, non più vincolati alla soglia di 30 euro. L'articolo 3, comma io del Dl16/2012 prevede che a decorrere dal i`luglio 2012 non si proceda all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai «tributi erariali, regionali e locali», qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro, con riferimento a ogni periodo d'imposta. Il comma 736 ha espunto dal testo richiamato il termine «locali», precisando anche che tale modifica si applica a decorrere dal 1 ° gennaio 2014. Va comunque evidenziato che l'importo di 30 euro non era un limite invalicabile; l'articolo 3, comma il del Dl 16/2012 prevedeva che l'importo minimo fosse derogabile al ribasso nel caso in cui il credito del Comune derivasse da ripetute violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. I riferimenti La legge di stabilità 2014 non si preoccupa di individuare espressamente un nuovo limite all'accertamento, il quale però è comunque desumibile dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del Dl 16, normativa che allora non fu espressamente abrogata. Si tratta dell'articolo i del Dpr129/1999 che prevede il limite di 32mila lire, corrispondenti a 16,53 euro, per l'accertamento, l'iscrizione a ruolo e la riscossione dei crediti relativi ai tributi locali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, con riferimento ad ogni singolo periodo di imposta. Anche questa disciplina prevede una deroga all'importo minimo stabilendo che il limite non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno unbiennio, degli obblighi diversamento concernenti un medesimo tributo. L'importo minimo per l'emissione di un accertamento non è da confondere con l'importo minimo stabilito in caso di versamento ordinario. L'articolo i, comma 168 della legge n. 296/2006 prevede che i Comuni stabiliscano autonomamente per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. Se il Comune non ha regolamentato un proprio importo si applica automaticamente il minino fissato dall'articolo 25 della legge n. 289/2002, ovvero 12 euro. L'obiettivo Ritornando alla legge di stabilità per il 2014, sembra che la modifica agli importi minimi sia mossa non tanto da ragioni di convenienza economica e dibuona amministrazione, in base al quale l'ente non può sostenere costi superiori all'entrata da accertare, quanto più come deterrente per evitare che versamenti superiori all'importo minimo di 12 euro, o al diverso importo regolamentato dal Comune, non siano comunque eseguiti, stante l'impossibilità per il Comune di notificare atti di accertamento per importi inferiori a 30 euro. Ed è inevitabile pensare che la modifica sia stata pensata in vista proprio del versamento della mini-Imu che il comma 68o a spostato dal 16 al 24 gennaio 2014, importi che rischiano di essere mediamente molto bassi, soprattutto quando il differenziale tra aliquota deliberata e aliquota base non è superiore allo o,1 per cento. Alla stessa data, peraltro, dovrà essere versata la maggiorazione standard della Tares, se non eseguita entro la data del 16 dicembre scorso, con onere a carico dei Comuni di invio del modello di pagamento precompilato, ovviamente in tempo utile per il versamento. C'è solo infine da ricordare che il comma 705 prevede che l'attività di accertamento relativa alla maggiorazione è svolta dai Comuni, cui spettano le maggiori somme, a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni. P.Mir. RI PRO DUZION E RISERVATA Abrogato dal 2014 per le entrate locali il limite di 30 euro per gli accertamenti Il vincolo non scatta se le violazioni sono ripetute
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