(Microsoft PowerPoint - convegno bil \(perdite su crediti\) 28 02 2014

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Il bilancio 2013 : novità e criticità
Le perdite su crediti
dott. Paolo Farinella
Commissione Principi Contabili ODCEC Milano
Milano 28 febbraio 2014 sede corso Europa 11
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SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
0. Introduzione
Sintesi argomenti trattati:
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I crediti nella legislazione civilistica
La classificazione dei crediti
La valutazione dei crediti
I chiarimenti forniti dal principio OIC n. 15
La cancellazione dei crediti
secondo il documento integrativo del principio OIC n. 15
Le svalutazioni e le perdite su crediti
secondo la normativa tributaria T.U.I.R. (cenni)
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1. I crediti nella legislazione civilistica
1.1. La classificazione dei crediti
Nello Stato Patrimoniale (articolo 2424 Codice Civile)
A. Crediti verso soci
B. III. 2. Crediti (immobilizzazioni finanziarie)
a) b) c) verso imprese controllate, collegate e controllanti
d) verso altri
C.II. Crediti (attivo circolante)
1) verso clienti
2) 3) 4) verso imprese controllate, collegate e controllanti
4bis ) tributari
5) verso altri
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1. I crediti nella legislazione civilistica
1.1. La classificazione dei crediti
Nel Conto Economico (articolo 2425 Codice Civile):
A) 5) altri ricavi e proventi
B) 10) d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante
B) 14) oneri diversi di gestione
D) 18)b) rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni
D) 19)b) svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni
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1. l crediti nella legislazione civilistica
1.1. La classificazione dei crediti.
Note sulla classificazione dei crediti (OIC n. 15):
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possibile classificazione
secondo la natura del debitore
secondo la scadenza
esposizione crediti al netto delle eventuali svalutazioni
eccetto credito non esistente a fronte di fondo rettifica ancora esistente
eccetto fondo rettifica che comporta il pagamento di un debito
divieto di compensazione partite a credito / debito
eccetto per le posizioni compensabili legalmente
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1. I crediti nella legislazione civilstica.
1.2. La valutazione dei crediti.
La valutazione dei crediti (articolo 2426 Codice Civile n. 8):
al presunto valore di realizzo
quindi al valore nominale rettificato per tenere conto di
. perdite per inesigibilità
. resi e rettifiche di fatturazione
. sconti ed abbuoni
. interessi non maturati
. altre cause di minor realizzo
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1. I crediti nella legislazione civilistica
1.2. La valutazione dei crediti
Le perdite per inesigibilità dei crediti
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devono gravare sul Conto Economico
dell’esercizio in cui possono essere ragionevolmente previste
-
non devono gravare sul Conto Economico
degli esercizi futuri in cui si manifesteranno con certezza
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1. I crediti nella legislazione civilistica.
1.2. La valutazione dei crediti
Il fondo svalutazione dei crediti
-
può essere determinato
metodo analitico
metodo sintetico o forfettario
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da tenere quale conto separato in contabilità
da non evidenziare separatamente nello Stato Patrimoniale
da evidenziare separatamente nella Nota Integrativa
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1. I crediti nella legislazione civilistica
1.2. La valutazione dei crediti
Altre note sulla valutazione dei crediti (OIC n. 15):
-
attualizzazione dei crediti con termini lunghi d’incasso
cioè scorporo dell’interesse implicito
-
crediti da incassarsi con attività diverse dai fondi liquidi
-
crediti concessi a garanzia di prestiti (debiti)
-
cessione di crediti
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1. I crediti nella legislazione civilistica
1.2. La valutazione dei crediti
La cessione dei crediti (pro soluto)
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i crediti ceduti senza azione di regresso (pro soluto)
il rischio d’insolvenza è trasferito dal cedente al cessionario
i crediti sono cancellati dallo Stato Patrimoniale del cedente
la perdita o l’utile da cessione sono rilevati a Conto Economico
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1. I crediti nella legislazione civilistica
1.2. La valutazione dei crediti
La cessione dei crediti (pro solvendo)
-
1° trattamento
i crediti ceduti sono cancellati dallo Stato Patrimoniale del cedente
la perdita o l’utile da cessione sono rilevati a Conto Economico alla cessione
-
2° trattamento
i crediti ceduti non sono cancellati dallo Stato Patrimoniale del cedente
gli interessi passivi sono rilevati a Conto Economico
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1. I crediti nella legislazione civilistica
1.3. I chiarimenti forniti dal principio OIC n. 15
Scorporo degli interessi attivi impliciti
-
Crediti commerciali a scadenza oltre 12 mesi (media lunga scadenza)
non produttivi d’interessi espliciti
rilevati nello Stato Patrimoniale al valore nominale
risconto passivo sui ricavi di vendita
interessi attivi ripartiti sulla dilazione di pagamento
-
Crediti finanziari a scadenza oltre 12 mesi (media lunga scadenza)
non produttivi d’interessi espliciti
rilevati nello Stato Patrimoniale al valore nominale
interessi attivi impliciti segnalati nella nota integrativa
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1. I crediti nella legislazione civilistica
1.3. I chiarimenti forniti dal principio OIC n. 15
Altri aspetti chiariti dal nuovo OIC n. 15
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valutazione dei crediti raggruppati in classi omogenee
-
valutazione dei crediti assistiti da garanzie
-
valutazione dei crediti coperti dall’assicurazione
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1. I crediti nella legislazione civilistica
1.3. I chiarimenti forniti dal principio OIC n. 15
Crediti da vendita a rate con riserva di proprietà
la proprietà del bene è trasferita al pagamento dell’ultima rata di prezzo
il compratore assume i rischi alla consegna del bene
il credito e il ricavo vendita sono da rilevare alla consegna del bene
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1. I crediti nella legislazione civilistica
1.4. Il documento integrativo del principio OIC n. 15
La cancellazione dei crediti dal bilancio è da effettuare quando
-
i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
-
la titolarità del credito è trasferita ad altro soggetto
quindi sono trasferiti i rischi inerenti il credito
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1. I crediti nella legislazione civilistica
1.4. Il documento integrativo del principio OIC n. 15
Per valutare se i rischi sono trasferiti, devono essere considerati
-
le garanzie fornite
gli obblighi contrattuali
le commissioni e le penali in caso di mancato pagamento
le eventuali franchigie da pagare ai garanti
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1. I crediti nella legislazione civilistica
1.4. Il documento integrativo del principio OIC n. 15
Se il credito è cancellato dal bilancio,
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la perdita è rilevata a Conto Economico negli oneri diversi B.14
perdita = differenza tra corrispettivo della cessione
e valore contabile del credito ( valore nominale – svalutazioni fondo )
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1. I crediti nella legislazione civilistica
1.4. Il documento integrativo del principio OIC n. 15
Casi che comportano la cancellazione del credito dal bilancio
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forfaiting
datio in solutum
conferimento del credito
cessione del credito, compreso il factoring
con cessione pro soluto e trasferimento sostanziale di tutti i rischi
cartolarizzazione
con trasferimento sostanziale di tutti i rischi
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1. I crediti nella legislazione civilistica
1.4. Il documento integrativo del principio OIC n. 15
Casi che non comportano la cancellazione del credito dal bilancio
cioè che comportano il mantenimento del credito in bilancio
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mandato all’incasso, compreso ricevute bancarie
e factoring comprendente solo mandato all’incasso
cambiali girate all’incasso
pegno di crediti
cessione a scopo di garanzia
sconto, cessioni pro solvendo
cessioni pro soluto che non trasferiscono tutti i rischi
cartolarizzazioni che non trasferiscono tutti i rischi
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2. Le perdite e le svalutazioni su crediti
secondo la normativa tributaria (cenni)
Articolo 106 T.U.I.R.
Le svalutazioni dei crediti sono deducibili
- ogni esercizio nel limite dello 0,5% dei crediti
(al valore nominale o di acquisizione)
Le perdite su crediti sono deducibili
- limitatamente all’eccedenza rispetto al fondo svalutazioni e accantonamenti
dedotti nei precedenti esercizi
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2. Le perdite e le svalutazioni su crediti
secondo la normativa tributaria (cenni)
Articolo 101 T.U.I.R.
Le perdite su crediti sono deducibili
- se risultano da elementi certi e precisi
- in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali
o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art 182 bis L.F.
- in ogni caso se il credito è di modesta entità e scaduto da oltre 6 mesi
- in caso di cancellazione dei crediti
operata in applicazione dei principi contabili
- in caso di prescrizione del diritto di riscossione del credito
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2. Le perdite e le svalutazioni su crediti
secondo la normativa tributaria (cenni)
Articolo 101 T.U.I.R.
Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali
- fallimento (sentenza dichiarativa)
- liquidazione coatta amministrativa (provvedimento ordinante)
- amministrazione straordinaria grandi imprese in crisi
- concordato preventivo (decreto di ammissione)
- accordo di ristrutturazione dei debiti (decreto di omologazione)