Art. 30-bis. (Interventi urgenti per la regolazione

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91
“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”
(G.U. 24 giugno 2014, n. 144)
Convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
(Supplemento Ordinario n. 72 relativo alla G.U. 20 agosto 2014 n. 192)
Art. 30-bis.
(Interventi urgenti per la regolazione delle gare d’ambito gas naturale)
1. All’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, modificato con
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, dopo le parole “calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei
contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti” aggiungere le seguenti: “,
purché stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226,”.
2. I termini di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, sono prorogati di
otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all’Allegato 1 dello stesso regolamento,
di sei mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto raggruppamento e di quattro mesi per gli
ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all’articolo 1, comma
16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9.
3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano agli ambiti di cui all’articolo 4, comma 3-bis,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98.
4. La previsione di cui all’articolo 4 comma 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, si applica al superamento dei nuovi termini previsti dal
comma 2.
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NORME RICHIAMATE
Decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9
Art. 1, comma 16
16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "con i criteri
di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578" sono sostituite
dalle seguenti: "nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in
base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i
contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione
tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle
immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi
pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale
concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di
gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel
bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati
di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel
terzo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonché i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del
medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi”.
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Decreto legge legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Art. 4, comma 3 bis
3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi
delle proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15 per
cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive
modificazioni.
Art. 4, comma 5
5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, come modificati ai sensi
del comma 3 del presente articolo, il venti per cento delle somme di cui all'articolo 8, comma 4,
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, ad essi spettanti a
seguito della gara, è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore
elettrico per essere destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito
corrispondente.