Anno X Numero 4 NEWSLETTER 27/05/2014 SICUREMA SRL Costituita nel 1996 Accreditata dalla Regione Lombardia per la formazione al n.720 Certificata ISO 9001 dal 2003 per la consulenza e la formazione 1.- Addestramento all’uso del defibrillatore SOMMARIO 1. Addestramento all’uso del defibrillatore 2. Valutazione dei Rischi: collaborazione del Medico Competente 3. La direttiva sulla prevenzione da ferita da taglio nel settore sanitario 4. Nuovo codice ad uso degli Ispettori del Lavoro CONTATTACI PER INFO E ISCRIZIONI!!! Più di una persona ogni mille, in particolare tra i 45 e i 65 anni, muore di morte improvvisa e circa l'80% dei casi si manifesta in ambiente extra ospedaliero. Il Basic Life Support (BLS) è una tecnica di primo soccorso che comprende la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e che, in alcune circostanze, risulta essere determinante per salvare la vita di un soggetto vittima di arresto cardiaco. Il Basic Life Support - Defibrillation (BLS/D) si riferisce invece alla tecnica BLS con l'aggiunta della procedura di defibrillazione. La cessazione improvvisa ed inaspettata della funzione cardiaca è un evento denominato "morte cardiaca improvisa", che uccide ogni anno una persona su mille: ciò significa che in Italia ha un'incidenza di 50 - 60 mila casi ogni anno. Per la maggior parte si tratta di individui in età ancora giovane, spesso ignari dei problemi cui sono affetti. Spesso, in questi casi, l'arresto cardiaco è la prima manifestazione di patologie che possono essere curate efficacemente. Tutti gli organi subiscono gravi conseguenze per la mancanza di ossigeno, ma quello che viene danneggiato maggiormente e nel tempo più breve è il cervello. Il riconoscimento tempestivo e pronta attivazione del BLS risultano molto meno efficaci se non è poi possibile defibrillare al più presto il paziente. Il passo successivo alla rianimazione cardiopolmonare è infatti la defibrillazione precoce che può essere attuata anche da personale senza specifiche referenze se dotati di defibrillatore semiautomatico (DAE), previa frequentazione di un corso con rilascio di un attestato. Molti studi hanno confermato l'ampia affidabilità dei defibrillatori semiautomatici e l’utilità della loro adozione. La defibrillazione è perciò una manovra salvavita che deve essere effettuata al più presto e può essere messa in atto anche da soccorritori non sanitari: i defibrillatori semiautomatici sono strumenti "intelligenti" che rendono tale manovra facile perché analizzano automaticamente il ritmo cardiaco e stabiliscono l’opportunità di una scarica, consentendo al cuore di riprendere un ritmo cardiaco regolare. La possibilità di utilizzare il defibrillatore è sancita dalla Legge n°120 del 3 Aprile 2001 che consente "l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare". Grazie a questa legge oggi chiunque può intervenire tempestivamente, in attesa dell’arrivo dei soccorsi: è sufficiente conoscere poche semplici manovre e avere a disposizione un defibrillatore semiautomatico. Inoltre, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 13 settembre 2012 n. 158 conosciuto come "Decreto Balduzzi", obbliga tutte le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, a dotarsi di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. Da qualche mese abbiamo iniziato a collaborare con un Organismo Umanitario di Milano che ci consente di offrire a tutti i nostri clienti corsi accreditati di formazione all’uso del defibrillatore. Il corso di addestramento all’uso del defibrillatore ha una durata di 5 ore con un re training biennale della durata di 3 ore. I corsi si potranno svolgere sia presso le sedi dei clienti che presso le nostre sedi. Al momento le Regioni dove siamo in grado di offrire il servizio sono: • • • • Campania Lazio Lombardia Piemonte (rif.1404aem) SICUREMA S.r.l. - Via G. Pascoli, 10 - 20021 BOLLATE (MI) tel. 02383482.1 fax 02383482.30 - e-mail: [email protected] Newsletter 04/14 Pag. 2 di 4 2.- Valutazione dei rischi: collaborazione del Medico Competente Il ruolo del medico competente in un’azienda La Commissione rammenta che il datore di lavoro “deve richiedere la collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi sin dall'inizio del processo valutativo, a partire dalla scelta dei metodi da adottare per la valutazione dei vari rischi” non è solo quello di effettuare la sorveglianza sanitaria o fornire il giudizio di idoneità dei lavoratori, ma anche di collaborare all’elaborazione del documento di valutazione dei rischi, colonna portante della programmazione e gestione della sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro (come previsto dal D.Lgs. 81/2008 - art. 2, c. 1, lett. h) e sottolineata anche dalle varie condanne di medici competenti per il reato di omessa collaborazione alla valutazione dei rischi). La Commissione Interpelli ricorda che tale obbligo di "collaborazione" deve essere inteso in “maniera attiva”. L'art. 25, comma 1, lett. a). del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il medico competente collabori “con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso [...]". Inoltre nello stesso articolo (lettera m) si prevede che il medico competente partecipi "alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria". Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. L'attività di “collaborazione” del medico competente era già prevista dall'ormai abrogato art. 17 del D.Lgs.626/1994, ma era limitata “sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori”. La collaborazione é stata “ampliata dal D.Lgs.81/2008 che, nell'art. 25, la estende anche alla programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione dei lavoratori (per la parte di competenza) e alla organizzazione del servizio di primo soccorso”. Inoltre “l'art. 35, comma 1, del D.Lgs.106/2009 di modifica dell'art. 58 del D.Lgs.81/2008, introduce sanzioni penali per la violazione degli obblighi di collaborazione alla valutazione dei rischi”. La Commissione ritiene dunque che “il legislatore abbia voluto far assumere un ruolo di maggiore rilevanza, nell’organizzazione della prevenzione aziendale, al medico competente. Inoltre, la Cassazione, con la sentenza n. 1856 del 15/01/2013, precisa che al medico competente "non è affatto richiesto l'adempimento di un obbligo altrui quanto lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze in materia sanitaria. Viene così delimitato l'ambito degli obblighi imposti dalla norma al ‘medico competente’, adempiuti i quali, l'eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale (art. 55, comma 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008)". Pertanto “anche se la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17, del D.Lgs.81/2008), il medico competente è obbligato a collaborare, all'effettuazione della valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dallo stesso datore di lavoro. Il medico competente riceve le informazuioni, non solo dal datore di lavoro, come previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs.81/2008, ma le acquisisce anche di sua iniziativa, con l'adempimento degli obblighi riportati all'art. 25. In particolare il medico competente può recuperare le informazioni attraverso le seguenti attività: - visita degli ambienti di lavoro: nel corso del sopralluogo, il medico competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, interagisce con il datore di lavoro e/o con l'RSPP, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti; - sorveglianza sanitaria: elementi utili allo scopo sono forniti dalla cartella sanitaria, i cui contenuti minimi sono indicati nell'allegato 3A del D.Lgs.81/2008”. Quindi la Commissione ritiene che l'obbligo di "collaborazione" vada inteso in maniera attiva. Il medico competente, prima di redigere il protocollo sanitario deve avere una conoscenza dei rischi presenti e quindi deve collaborare alla valutazione dei rischi. E qualora il medico competente sib nominato, dopo la redazione della valutazione dei rischi, subentrando ad un altro medico competente, “deve provvedere ad un aggiornamento della valutazione. L'eventuale mancata collaborazione del medico competente può essere oggetto di accertamento da parte dell'organo di vigilanza”. (rif.1404bem) SICUREMA S.r.l. - Via G. Pascoli, 10 - 20021 BOLLATE (MI) tel. 02383482.1 fax 02383482.30 - e-mail: [email protected] Newsletter 04/14 Pag. 3 di 4 3.- La direttiva sulla prevenzione da ferita da taglio nel settore sanitario Gli addetti del settore sanitario sono tra i lavoratori a rischio di punture di ago e di ferite da taglio. Tali infortuni sono potenzialmente pericolosi perché la persona può essere infettata da agenti patogeni presenti nel sangue (ossia virus, batteri, micosi e altri microrganismi). Secondo le stime, in Europa si verificano ogni anno 1 milione di ferite da puntura di ago e gli operatori sanitari non sono gli unici a rischio. Benchè le infermiere nei reparti di degenza acuta siano ritenute la categoria più soggetta a questo tipo di lesioni, molti altri lavoratori, fra cui personale ausiliario come addetti alle pulizie e alla lavanderia, sottostanno ad un rischio altrettanto importante. Con il DLgs 19 Febbraio 2014 n. 19, in vigore dal 25 marzo 2014., viene inserito nel testo unico sicurezza D.lgs. 81/2008 un nuovo Titolo X-bis “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario” Le disposizioni si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori. Si intende per luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro. Sono considerati dispositivi medici taglienti oggetti o strumenti necessari all'esercizio di attività specifiche nel quadro dell'assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare. Gli oggetti taglienti o acuminati sono considerati, ai sensi del presente decreto, attrezzature di lavoro. Il nuovo decreto prevede l’obbligo per il datore di lavoro di adottare misure di prevenzione sia generali che specifiche, di fornire adeguate informazione e formazione ai lavoratori interessati, nonchè di effettuare la valutazione dei rischi garantendo che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell'importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi deve altresì individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l'influenza dei fattori connessi con l'ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati. (rif.1404csf) SICUREMA S.r.l. - Via G. Pascoli, 10 - 20021 BOLLATE (MI) tel. 02383482.1 fax 02383482.30 - e-mail: [email protected] Newsletter 04/14 Pag. 4 di 4 4.- Nuovo Codice ad uso degli Ispettori del Lavoro l Ministro Giovannini ha firmato il decreto di approvazione del nuovo Codice ad uso degli ispettori del lavoro (pubblicato lo scorso 21 gennaio 2014 sul sito istituzionale ministeriale). Allo scopo di intervenire immediatamente nel settore della Vigilanza del Ministero nel quale il rischio di comportamenti di corruzione è stato valutato particolarmente elevato, l'Amministrazione ha ritenuto prioritario emanare un codice settoriale, specificamente rivolto al personale ispettivo, rispondendo all'esigenza di revisione del quadro regolatorio già esistente ed, in parte, consolidato. Il documento, traccia, definisce e puntualizza regole di condotta, deontologiche e procedimentali riferite all'attività di vigilanza e al personale in essa impiegato, opportunamente aggiornate con le modifiche legislative intervenute negli ultimi anni.. E' stata inoltre resa informativa alle Organizzazioni sindacali presenti all'interno dell'Amministrazione e alle Organizzazioni sindacali e datoriali di livello nazionale maggiormente rappresentative. Il nuovo Codice “costituisce non soltanto un indirizzo deontologico per il personale ispettivo ma un vero e proprio vademecum, un punto di riferimento per il corretto svolgimento dell’attività di vigilanza, che tiene conto delle novità legislative introdotte nel corso degli ultimi anni ed in particolare di quelle introdotte dalla Legge 183/2010. Il Codice è suddiviso in 4 capi: Capo I Definizioni e finalità: la necessità di garantire un corretto e uniforme comportamento del personale ispettivo, rispondendo così all’esigenza presente nel c.d. progetto “trasparenza ed uniformità dell’azione ispettiva con cui si è voluto garantire uno strumento per fare emergere eventuali comportamenti assolutamente “distonici” del personale ispettivo rispetto ad esplicite indicazioni ministeriali. Capo II Attività propedeutica agli accertamenti: sono individuate le attività propedeutiche all’accesso ispettivo, dall’acquisizione delle richieste di intervento fino alla preparazione della specifica attività di vigilanza, come stabilita nella programmazione. Capo III Accesso ispettivo e modalità di accertamento: regole di condotta che il personale ispettivo è tenuto ad osservare in occasione degli accessi nei luoghi di lavoro (obbligo di qualificarsi, principio di collaborazione, etc.); funzione dell’ispettore del lavoro che “non consiste solo nell’accertamento di fatti costituenti violazioni in materia di lavoro e nella conseguente contestazione degli illeciti, con irrogazione delle relative sanzioni previste dell’ordinamento”, perché “l’ispettore del lavoro, in quanto organo di vigilanza, è anche istituzionalmente incaricato di fornire “indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della normativa, con particolare riferimento alle questioni di maggiore rilevanza sociale, nonché alle novità legislative e interpretative. In particolare il personale ispettivo, sia di propria iniziativa, sia su specifica richiesta dell’interessato (lavoratore, datore di lavoro o professionista che assiste quest’ultimo) fornisce ogni chiarimento utile qualora, in occasione dell’attività di vigilanza, riscontri inosservanze o profili di non corretta applicazione di norme lavoristiche e previdenziali da cui non derivi l’adozione di sanzioni penali o amministrative”. “Le informazioni rilasciate dagli ispettori devono rivestire i caratteri della massima chiarezza, completezza ed accuratezza possibile, in quanto provenienti da un organo dello Stato e devono rispettare le indicazioni ufficiali espresse da questo Ministero”. Capo IV Verbalizzazione e rapporto: contiene specifiche disposizioni nello sviluppo dell’accertamento all’atto della redazione dei verbali. (rif.1404dlb) SICUREMA S.r.l. - Via G. Pascoli, 10 - 20021 BOLLATE (MI) tel. 02383482.1 fax 02383482.30 - e-mail: [email protected]
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