Leggi - Sicurema Srl

Anno X
Numero 4
NEWSLETTER
27/05/2014
SICUREMA SRL
Costituita nel 1996
Accreditata dalla Regione Lombardia per la formazione al n.720
Certificata ISO 9001 dal 2003 per la consulenza e la formazione
1.-
Addestramento all’uso del defibrillatore
SOMMARIO
1. Addestramento
all’uso del
defibrillatore
2. Valutazione dei
Rischi:
collaborazione del
Medico Competente
3. La direttiva sulla
prevenzione da
ferita da taglio nel
settore sanitario
4. Nuovo codice ad
uso degli Ispettori
del Lavoro
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E ISCRIZIONI!!!
Più di una persona ogni mille, in particolare tra i 45 e i 65 anni, muore di morte improvvisa e
circa l'80% dei casi si manifesta in ambiente extra ospedaliero.
Il Basic Life Support (BLS) è una tecnica di primo soccorso che comprende la rianimazione
cardiopolmonare (RCP) e che, in alcune circostanze, risulta essere determinante per salvare la
vita di un soggetto vittima di arresto cardiaco.
Il Basic Life Support - Defibrillation (BLS/D) si riferisce invece alla tecnica BLS con l'aggiunta
della procedura di defibrillazione.
La cessazione improvvisa ed inaspettata della funzione cardiaca è un evento denominato
"morte cardiaca improvisa", che uccide ogni anno una persona su mille: ciò significa che in
Italia ha un'incidenza di 50 - 60 mila casi ogni anno. Per la maggior parte si tratta di
individui in età ancora giovane, spesso ignari dei problemi cui sono affetti. Spesso, in
questi casi, l'arresto cardiaco è la prima manifestazione di patologie che possono essere
curate efficacemente.
Tutti gli organi subiscono gravi conseguenze per la mancanza di ossigeno, ma quello che viene
danneggiato maggiormente e nel tempo più breve è il cervello.
Il riconoscimento tempestivo e pronta attivazione del BLS risultano molto meno efficaci se non è
poi possibile defibrillare al più presto il paziente. Il passo successivo alla rianimazione
cardiopolmonare è infatti la defibrillazione precoce che può essere attuata anche da
personale senza specifiche referenze se dotati di defibrillatore semiautomatico (DAE),
previa frequentazione di un corso con rilascio di un attestato.
Molti studi hanno confermato l'ampia affidabilità dei defibrillatori semiautomatici e l’utilità
della loro adozione.
La defibrillazione è perciò una manovra salvavita che deve essere effettuata al più presto e
può essere messa in atto anche da soccorritori non sanitari: i defibrillatori semiautomatici sono
strumenti "intelligenti" che rendono tale manovra facile perché analizzano automaticamente il
ritmo cardiaco e stabiliscono l’opportunità di una scarica, consentendo al cuore di riprendere
un ritmo cardiaco regolare.
La possibilità di utilizzare il defibrillatore è sancita dalla Legge n°120 del 3 Aprile 2001 che
consente "l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al
personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una
formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare". Grazie a questa legge
oggi chiunque può intervenire tempestivamente, in attesa dell’arrivo dei soccorsi: è
sufficiente conoscere poche semplici manovre e avere a disposizione un defibrillatore
semiautomatico.
Inoltre, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 13 settembre 2012 n.
158 conosciuto come "Decreto Balduzzi", obbliga tutte le società sportive, sia professionistiche
che dilettantistiche, a dotarsi di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi
salvavita.
Da qualche mese abbiamo iniziato a collaborare con un Organismo Umanitario di Milano
che ci consente di offrire a tutti i nostri clienti corsi accreditati di formazione all’uso del
defibrillatore.
Il corso di addestramento all’uso del defibrillatore ha una durata di 5 ore con un re
training biennale della durata di 3 ore.
I corsi si potranno svolgere sia presso le sedi dei clienti che presso le nostre sedi.
Al momento le Regioni dove siamo in grado di offrire il servizio sono:
•
•
•
•
Campania
Lazio
Lombardia
Piemonte
(rif.1404aem)
SICUREMA S.r.l. - Via G. Pascoli, 10 - 20021 BOLLATE (MI)
tel. 02383482.1 fax 02383482.30 - e-mail: [email protected]
Newsletter 04/14
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2.-
Valutazione dei rischi: collaborazione del Medico Competente
Il ruolo del medico competente in un’azienda
La
Commissione
rammenta che il datore
di
lavoro
“deve
richiedere
la
collaborazione
del
medico
competente
alla valutazione dei
rischi sin dall'inizio del
processo valutativo, a
partire dalla scelta dei
metodi da adottare
per la valutazione dei
vari rischi”
non è solo quello di effettuare la
sorveglianza sanitaria o fornire il giudizio di
idoneità dei lavoratori, ma anche di
collaborare all’elaborazione del documento
di valutazione dei rischi, colonna portante
della programmazione e gestione della
sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro (come
previsto dal D.Lgs. 81/2008 - art. 2, c. 1, lett.
h) e sottolineata anche dalle varie condanne di
medici competenti per il reato di omessa
collaborazione alla valutazione dei rischi).
La Commissione Interpelli ricorda che tale
obbligo di "collaborazione" deve essere inteso
in “maniera attiva”.
L'art. 25, comma 1, lett. a). del D.Lgs. n.
81/2008 stabilisce che il medico competente
collabori “con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione alla
valutazione dei rischi, anche ai fini della
programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute
e della integrità psicofisica dei lavoratori,
all'attività di formazione e informazione nei
confronti dei lavoratori, per la parte di
competenza, e alla organizzazione del servizio
di primo soccorso [...]".
Inoltre nello stesso articolo (lettera m) si
prevede che il medico competente partecipi
"alla
programmazione
del
controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli
sono forniti con tempestività ai fini della
valutazione del rischio e della sorveglianza
sanitaria".
Ciò premesso la Commissione fornisce le
seguenti indicazioni.
L'attività di “collaborazione” del medico
competente era già prevista dall'ormai
abrogato art. 17 del D.Lgs.626/1994, ma era
limitata “sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione
dell'azienda
ovvero
dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio,
alla predisposizione dell'attuazione delle misure
per la tutela della salute e dell'integrità
psicofisica dei lavoratori”.
La collaborazione é stata “ampliata dal
D.Lgs.81/2008 che, nell'art. 25, la estende
anche alla programmazione, ove necessario,
della sorveglianza sanitaria, all'attività di
formazione e informazione dei lavoratori (per
la parte di competenza) e alla organizzazione
del servizio di primo soccorso”.
Inoltre
“l'art.
35,
comma
1,
del
D.Lgs.106/2009 di modifica dell'art. 58 del
D.Lgs.81/2008, introduce sanzioni penali per
la violazione degli obblighi di collaborazione
alla valutazione dei rischi”.
La Commissione ritiene dunque che “il
legislatore abbia voluto far assumere un
ruolo
di
maggiore
rilevanza,
nell’organizzazione
della
prevenzione
aziendale, al medico competente. Inoltre, la
Cassazione, con la sentenza n. 1856 del
15/01/2013, precisa che al medico
competente
"non
è
affatto
richiesto
l'adempimento di un obbligo altrui quanto lo
svolgimento
del
proprio
obbligo
di
collaborazione, espletabile anche mediante
l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro
dei rilievi e delle proposte in materia di
valutazione dei rischi che coinvolgono le sue
competenze in materia sanitaria. Viene così
delimitato l'ambito degli obblighi imposti dalla
norma al ‘medico competente’, adempiuti i quali,
l'eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro
resterebbe
imputata
a
sua
esclusiva
responsabilità penale (art. 55, comma 1, lett. a)
D.Lgs. 81/2008)".
Pertanto “anche se la valutazione dei rischi è un
obbligo non delegabile del datore di lavoro (art.
17, del D.Lgs.81/2008), il medico competente è
obbligato a collaborare, all'effettuazione della
valutazione dei rischi, sulla base delle
informazioni ricevute dallo stesso datore di
lavoro. Il medico competente riceve le
informazuioni, non solo dal datore di lavoro, come
previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs.81/2008,
ma le acquisisce anche di sua iniziativa, con
l'adempimento degli obblighi riportati all'art. 25. In
particolare il medico competente può recuperare
le informazioni attraverso le seguenti attività:
- visita degli ambienti di lavoro: nel corso del
sopralluogo, il medico competente prende
visione del ciclo produttivo, verifica le
condizioni correlate ai possibili rischi per la
salute presenti nelle specifiche aree, interagisce
con il datore di lavoro e/o con l'RSPP, dialoga
con i lavoratori e i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, laddove presenti;
- sorveglianza sanitaria: elementi utili allo
scopo sono forniti dalla cartella sanitaria, i cui
contenuti minimi sono indicati nell'allegato 3A
del D.Lgs.81/2008”.
Quindi la Commissione ritiene che l'obbligo di
"collaborazione" vada inteso in maniera attiva.
Il medico competente, prima di redigere il
protocollo sanitario deve avere una conoscenza
dei rischi presenti e quindi deve collaborare alla
valutazione dei rischi.
E qualora il medico competente sib nominato,
dopo la redazione della valutazione dei rischi,
subentrando ad un altro medico competente,
“deve provvedere ad un aggiornamento della
valutazione. L'eventuale mancata collaborazione
del medico competente può essere oggetto di
accertamento da parte dell'organo di
vigilanza”.
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3.-
La direttiva sulla prevenzione da ferita da taglio nel settore
sanitario
Gli addetti del settore sanitario sono tra
i lavoratori a rischio di punture di ago e
di ferite da taglio. Tali infortuni sono
potenzialmente pericolosi perché la
persona può essere infettata da agenti
patogeni presenti nel sangue (ossia virus,
batteri, micosi e altri microrganismi).
Secondo le stime, in Europa si verificano
ogni anno 1 milione di ferite da puntura
di ago e gli operatori sanitari non sono
gli unici a rischio. Benchè le infermiere
nei reparti di degenza acuta siano
ritenute la categoria più soggetta a
questo tipo di lesioni, molti altri
lavoratori, fra cui personale ausiliario
come addetti alle pulizie e alla
lavanderia, sottostanno ad un rischio
altrettanto importante.
Con il DLgs 19 Febbraio 2014 n. 19, in
vigore dal 25 marzo 2014., viene
inserito nel testo unico sicurezza D.lgs.
81/2008
un
nuovo
Titolo
X-bis
“Protezione dalle ferite da taglio e da
punta nel settore ospedaliero e sanitario”
Le disposizioni si applicano a tutti i
lavoratori che operano, nei luoghi di
lavoro interessati da attività sanitarie,
alle dipendenze di un datore di lavoro,
indipendentemente
dalla
tipologia
contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli
apprendisti, i lavoratori a tempo
determinato, i lavoratori somministrati,
gli studenti che seguono corsi di
formazione sanitaria e i sub-fornitori. Si
intende per luoghi di lavoro interessati:
strutture o servizi sanitari del settore
pubblico e privato in cui si svolgono
attività e servizi sanitari sottoposti alla
responsabilità
organizzativa
e
decisionale del datore di lavoro.
Sono considerati dispositivi medici
taglienti oggetti o strumenti necessari
all'esercizio di attività specifiche nel
quadro dell'assistenza sanitaria, che
possono tagliare, pungere o infettare.
Gli oggetti taglienti o acuminati sono
considerati, ai sensi del presente
decreto, attrezzature di lavoro.
Il nuovo decreto prevede l’obbligo per il
datore di lavoro di adottare misure di
prevenzione sia generali che specifiche,
di fornire adeguate informazione e
formazione ai lavoratori interessati,
nonchè di effettuare la valutazione dei
rischi garantendo che la stessa includa la
determinazione del livello di rischio
espositivo a malattie che possono essere
contratte in relazione alle modalità
lavorative, in maniera da coprire tutte le
situazioni di rischio che comportano
ferite e contatto con sangue o altro
potenziale veicolo di infezione, nella
consapevolezza dell'importanza di un
ambiente di lavoro ben organizzato e
dotato delle necessarie risorse. Il datore
di lavoro, nella valutazione dei rischi
deve altresì individuare le necessarie
misure
tecniche,
organizzative
e
procedurali riguardanti le condizioni
lavorative, il livello delle qualificazioni
professionali, i fattori psicosociali legati
al lavoro e l'influenza dei fattori
connessi con l'ambiente di lavoro, per
eliminare
o
diminuire
i
rischi
professionali valutati.
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4.- Nuovo Codice ad uso degli Ispettori del Lavoro
l Ministro Giovannini ha firmato il decreto
di approvazione del nuovo Codice ad uso
degli ispettori del lavoro (pubblicato lo
scorso 21 gennaio 2014 sul sito
istituzionale ministeriale).
Allo scopo di intervenire immediatamente
nel settore della Vigilanza del Ministero
nel quale il rischio di comportamenti di
corruzione
è
stato
valutato
particolarmente elevato, l'Amministrazione
ha ritenuto prioritario emanare un codice
settoriale, specificamente rivolto al
personale
ispettivo,
rispondendo
all'esigenza di revisione del quadro
regolatorio già esistente ed, in parte,
consolidato.
Il documento, traccia, definisce e
puntualizza
regole
di
condotta,
deontologiche e procedimentali riferite
all'attività di vigilanza e al personale in
essa
impiegato,
opportunamente
aggiornate con le modifiche legislative
intervenute negli ultimi anni..
E' stata inoltre resa informativa alle
Organizzazioni
sindacali
presenti
all'interno dell'Amministrazione e alle
Organizzazioni sindacali e datoriali di
livello
nazionale
maggiormente
rappresentative.
Il nuovo Codice “costituisce non soltanto
un indirizzo deontologico per il
personale ispettivo ma un vero e proprio
vademecum, un punto di riferimento per
il corretto svolgimento dell’attività di
vigilanza, che tiene conto delle novità
legislative introdotte nel corso degli ultimi
anni ed in particolare di quelle introdotte
dalla Legge 183/2010.
Il Codice è suddiviso in 4 capi:
Capo I Definizioni e finalità: la necessità
di garantire un corretto e uniforme
comportamento del personale ispettivo,
rispondendo così all’esigenza presente nel
c.d. progetto “trasparenza ed uniformità
dell’azione ispettiva con cui si è voluto
garantire uno strumento per fare
emergere
eventuali
comportamenti
assolutamente “distonici” del personale
ispettivo rispetto ad esplicite indicazioni
ministeriali.
Capo II Attività propedeutica agli
accertamenti: sono individuate le attività
propedeutiche
all’accesso
ispettivo,
dall’acquisizione delle richieste di
intervento fino alla preparazione della
specifica attività di vigilanza, come
stabilita nella programmazione.
Capo III Accesso ispettivo e modalità di
accertamento: regole di condotta che il
personale ispettivo è tenuto ad
osservare in occasione degli accessi nei
luoghi di lavoro (obbligo di qualificarsi,
principio
di collaborazione, etc.);
funzione dell’ispettore del lavoro che
“non consiste solo nell’accertamento di
fatti costituenti violazioni in materia di
lavoro
e
nella
conseguente
contestazione
degli
illeciti,
con
irrogazione delle relative sanzioni
previste
dell’ordinamento”,
perché
“l’ispettore del lavoro, in quanto organo
di vigilanza, è anche istituzionalmente
incaricato
di
fornire
“indicazioni
operative sulle modalità per la corretta
attuazione
della
normativa,
con
particolare riferimento alle questioni di
maggiore rilevanza sociale, nonché alle
novità legislative e interpretative. In
particolare il personale ispettivo, sia di
propria iniziativa, sia su specifica
richiesta dell’interessato (lavoratore,
datore di lavoro o professionista che
assiste
quest’ultimo)
fornisce
ogni
chiarimento utile qualora, in occasione
dell’attività di vigilanza, riscontri
inosservanze o profili di non corretta
applicazione di norme lavoristiche e
previdenziali
da
cui
non
derivi
l’adozione
di sanzioni
penali o
amministrative”.
“Le
informazioni
rilasciate
dagli
ispettori
devono
rivestire i caratteri della massima
chiarezza, completezza ed accuratezza
possibile, in quanto provenienti da un
organo dello Stato e devono rispettare
le indicazioni ufficiali espresse da
questo Ministero”.
Capo IV Verbalizzazione e rapporto:
contiene specifiche disposizioni nello
sviluppo dell’accertamento all’atto della
redazione dei verbali.
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