Ref. Ares(2014)381532 - 17/02/2014 COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE PER LE IMPRESE E L'INDUSTRIA Mercato unico delle merci Prevenzione degli ostacoli tecnici „ R Bruxelles, H FEV. ZOU ENTR/C/3/BP/bml - (2014) 360897 Sig. Marco Pagani Direttore Area Legislazione Federdistribuzione Sig.ra Paola Cavallo Responsabile Ufficio Legale ANCC-Coop Sig. Piero Cardile Responsabile Ufficio Legislativo ANCD Conad [email protected] ancc @ ancc.coop.it [email protected] Oggetto: Vostra posizione in merito alla notifica 2013/152Я Gentile sig.ra Cavallo, egregi sig. Pagani e Cardile, grazie della vostra lettera del 30 gennaio 2014 che esprime la posizione di Federdistribuzione, ANCC-Coop e ANCD Conad in merito al decreto interministeriale concernente l'individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per asporto merci notificato a termini della direttiva 98/34/CE con il riferimento 2013/152/1. Si comunica che il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani è intervenuto il 17 settembre 2013, con una nota inviata al ministro italiano dello Sviluppo economico Flavio Zanonato, a proposito della prassi legislativa italiana di inserire una disposizione transitoria che subordina l'entrata in vigore di una legge adottata all'esito favorevole della procedura esperita in conformità alla direttiva citata. La nota del vicepresidente informava le autorità italiane che la suddetta prassi legislativa dell'Italia viola l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE, in base al quale gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la notifica. Le autorità italiane venivano altresì invitate a ripristinare la propria prassi precedente e legalmente corretta di notificare i progetti di regola tecnica in conformità alla direttiva 98/34/CE allorché essi sono ancora allo stato di progetto, prima dell'adozione e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e senza la disposizione transitoria di cui sopra. In merito alla legge italiana che ha disposto il divieto dei sacchi in plastica non biodegradabile in Italia, si informa che la Commissione ha aperto il procedimento Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIO - Tel. +32 22991111 Ufficio: N105 04/63 - Linea diretta; +32 229-94482 - Fax: +32 229-98043 [email protected] d'infrazione 2011/4030 e inviato una lettera di messa in mora alle autorità italiane. Comunichiamo il riferimento della pagina web del Segretariato generale della Commissione europea sulla quale si può seguire l'iter del procedimento d'infrazione in questione (link: http;//ec.europa.eu/eu_law/eulaw/decisions/dec_20110406.htm). Allo stesso tempo la Commissione ha pubblicato il 4 novembre 2013 una proposta di modifica della direttiva sugli imballaggi1 secondo la quale gli Stati membri dovrebbero ridurre l'uso delle borse in plastica in materiale leggero. La proposta mira a soddisfare la legittima esigenza di consentire agli Stati membri sufficiente libertà nel contrastare i seri impatti negativi sull'ambiente delle borse in plastica, segnatamente in termini di rifiuti, assicurando al contempo il rispetto dei principi del mercato interno. Sebbene la modifica sia ancora al vaglio dei colegislatori, la prospettiva della sua adozione va tenuta presente in quanto la Commissione è tenuta ad assicurare la coerenza delle proprie politiche. Il procedimento d'infrazione 2011/4030 è ancora in corso e la Commissione continua a monitorare la situazione in Italia al fine di decidere le azioni più opportune da intraprendere nelle nuove condizioni e in considerazione, come spiegato, del contesto politico complessivo. Si osserva da ultimo che quando uno Stato membro non notifica una regola tecnica, o adotta durante il periodo sospensivo un progetto già notificato, non si può ritenere che la procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE sia stata chiusa con esito favorevole. A questo proposito si comunica che in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea i singoli possono adire il giudice nazionale per contestare la mancata notifica delle regole tecniche o la successiva adozione prima della fine del periodo sospensivo delle regole notificate. Come stabilito dalla sentenza della causa "CIA Security" (Causa C-194/94), i singoli possono invocare gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE davanti al giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata in conformità alla direttiva. Inoltre la sentenza Unilever (Causa C-443/98) stabilisce che perfino una misura notificata, ma successivamente adottata durante il periodo di sospensione di cui all'articolo 9 della direttiva 98/34/CE, non può essere fatta valere contro i singoli. La mia unità resta a disposizione per qualsiasi ulteriore domanda in merito alla notifica in questione. Distinti saluti. Giuseppe Casella ľapo unità 1 http://europa.eu/rapid/press-release IP-13-1017 it.htm 2
© Copyright 2024 ExpyDoc