CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 35 DEL 19 SETTEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA Pagina 2 LE SCHEDE INFORMATIVE DAL DECRETO SBLOCCA - ITALIA NOVITÀ PER LE LOCAZIONI E NON SOLO E' in vigore dal 13 settembre il Decreto "sblocca-Italia", ovvero il D.L. n. 133/2014, che contiene misure volte a favorire l'edilizia, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica e la ripresa delle attività produttive. Il decreto contiene anche importanti agevolazioni fiscali per le locazioni. Pagina 4 LE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA RELATIVE AGLI STUDI DI SETTORE L'Agenzia delle Entrate sta inviando ai contribuenti le comunicazioni di anomalia relative agli studi di settore di annualità precedenti. E' importante prendere visione di tali comunicazioni, in vista della scadenza di presentazione del modello Unico 2014, per evitare di reiterare gli errori commessi in passato anche per l'annualità 2013. Pagina 8 L'OPZIONE IVA PER CASSA NEL MOD. IVA 2014 In considerazione dell'avvicinarsi del termine ultimo di presentazione di Unico 2014, e della platea di contribuenti che hanno aderito al nuovo regime Iva per cassa dal 2013, si ricorda che l'opzione al regime - adottato dal 2013 - va formalmente comunicata in sede di presentazione del modello IVA 2014, compilando il rigo VO15. Pagina 11 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE IL CONTRATTO PRELIMINARE Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizziamo il trattamento fiscale del contratto preliminare di compravendita di un immobile, ricordando che la stipula di un contratto preliminare comporta l'obbligo di registrazione ed il pagamento delle imposte di bollo e di registro. Pagina 13 TABELLE RIEPILOGATIVE Pagina 18 PRASSI DELLA SETTIMANA LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 19 SCADENZARIO SCADENZARIO DAL 19.09.2014 AL 03.10.2014 Pagina 20 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 di venerdì 12 settembre i l Decreto "sblocca-Italia", ovvero il D.L. n. 133/2014. Tra le misure fiscali del decreto, viene previsto che alle persone fisiche non esercenti attività commerciale che, negli anni 2014-2017, acquistano immobili abitativi, nuovi o ristrutturati, da imprese di costruzione o ristrutturazione, da cooperative edilizie o dalle ditte che hanno effettuato gli interventi edilizi, per poi darli in locazione entro sei mesi per almeno otto anni continuativi, è riconosciuta una deduzione Irpef dal reddito complessivo, pari al 20% del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo di spesa di 300mila euro (per una deduzione massima, quindi, di 60mila euro). La deduzione va ripartita in otto quote annuali di pari importo (quindi, al massimo 7.500 euro all’anno). Sempre sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre è stato pubblicato anche il D.L. n. 132/2014, relativo alla cosiddetta Riforma della Giustizia. Il decreto legge prevede una riduzione della sospensione feriale dei termini processuali. Dal 2015, infatti, la sospensione feriale dei termini processuali scatterà dal 6 al 31 agosto e non più dal 1° agosto al 15 settembre. Si è tenuta il 16 settembre l'informativa del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, sull'attuazione del cosiddetto programma dei "mille giorni". In particolare, il premier ha affermato che la prossima Legge di Stabilità 2015 potrebbe prevedere la revisione dell'imposta di successione, con l'aumento dal 4% al 5% dell'aliquota per gli eredi in linea retta e riduzione della franchigia da 1 milione di euro a 200.000 o 300.000 euro. Nel programma di Governo c'è anche u n piano per superare l'art. 18, con la destinazione di risorse per gli ammortizzatori sociali nella Legge di Stabilità 2015 e poi il Jobs Act, che dovrebbe prevedere un meccanismo di indennizzo rafforzato al posto della reintegrazione sul posto di lavoro, che ora tutela solo i lavoratori in aziende sopra i 15 dipendenti. E' pronto un decreto, che attende ora solo la firma del ministro dell'Economia, che stabilisce la proroga per la presentazione della dichiarazione Imu da parte degli enti non commerciali. Il decreto farebbe slittare il termine dal 30 settembre al 30 novembre, che slitta al 1° dicembre essendo il 30 novembre domenica. La proroga sarebbe stata decisa per risolvere i problemi del canale telematico e anche per venire incontro ai professionisti che assistono gli enti non commerciali, in quanto l'adempimento appare abbastanza complesso, specie nel caso di utilizzi misti per attività commerciali e istituzionali, per i quali occorre fare diversi calcoli. La dichiarazione può essere inviata all'amministrazione finanziaria solo per via telematica. Riproduzione riservata Pag. 2 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 Sono stati semplificati i modelli obbligatori previsti in materia di sicurezza sul lavoro nel settore dell'edilizia. E' stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 212 del 12 settembre scorso il decreto del 9 settembre dei ministri del Lavoro, delle Infrastrutture e della Sanità, che dà attuazione all'articolo 104-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro), introdotto dall'art. 32 del D.L. n. 69/2013 (cosiddetto Decreto del fare). Il decreto contiene, in allegato, quattro modelli: il modello semplificato del piano operativo di sicurezza (Pos); il modello del piano di sicurezza e coordinamento (Psc); il modello del piano di sicurezza sostitutivo (Pss); il modello del fascicolo dell'opera. L'utilizzo di tali modelli semplificati non è obbligatorio, ma costituisce per i committenti ed i datori di lavoro delle imprese esecutrici di opere pubbliche e private un metodo standardizzato per la redazione dei documenti. Riproduzione riservata Pag. 3 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: Dal Decreto sblocca - Italia novità per le locazioni e non solo E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre scorso, il Decreto "sbloccaItalia", ovvero il D.L. n. 133/2014, che contiene misure volte a favorire l'edilizia, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica e la ripresa delle attività produttive. Il decreto è entrato in vigore da sabato 13 settembre. Tra i più importanti interventi previsti dal provvedimento ci sono, in particolare: l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo per la registrazione dell'atto con cui si decide la riduzione del canone di locazione; agevolazioni Irpef per chi acquista o costruisce un'abitazione da dare poi in locazione; novità per i contratti di godimento di immobili con diritto di acquistarli successivamente entro un termine determinato (c.d. contratti "rent to buy"); la disciplina dei cosiddetti "condhotel"; la modifica al contributo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni. PRINCIPALI NOVITA' DECRETO "SBLOCCA - ITALIA" CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BANDA ULTRALARGA (art. 6) NOZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (art. 17) ESENZIONE ATTO DI RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE Il Decreto sblocca-Italia introduce in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, un credito d’imposta da scalare ai fini Ires e Irap per le imprese che realizzano investimenti nelle reti telematiche a banda ultra larga. Il bonus spetta nel limite massimo del 50% del costo dell’investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini Ires e IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP. Successivi decreti stabiliranno le modalità attuative per fruire di tale credito d'imposta. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria vengono ora ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso. L a registrazione dell'atto con il quale le parti (proprietario e inquilino) si accordano per la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è ora esente dalle imposte di registro e di bollo. (art. 19) DEDUZIONE IRPEF PER Alle persone fisiche non esercenti attività commerciale che, negli anni Riproduzione riservata Pag. 4 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 2014-2017, acquistano immobili abitativi, nuovi o ristrutturati, da imprese di costruzione o ristrutturazione, da cooperative edilizie o dalle ditte che hanno effettuato gli interventi edilizi, per poi darli in locazione, è riconosciuta una deduzione Irpef dal reddito complessivo, pari al 20% del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro (per una deduzione massima, quindi, di 60.000 euro). La deduzione va ripartita in otto quote annuali di pari importo (quindi, al massimo 7.500 euro all’anno). La deduzione spetta a condizione che: l'unità immobiliare sia destinata, entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno 8 anni consecutivi. Il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo di 8 anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto; ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONE DA LOCARE l'unità immobiliare sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (parti del territorio (art. 21) destinate ad usi agricoli); l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B; il canone di locazione non sia superiore a quello definito: ex art. 2, comma 3, Legge n. 431/98, ossia dai c.d. contratti a “canone concordato” tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative; dalla convenzione-tipo ex art. 18, DPR n. 380/2001, stipulata al fine del rilascio della licenza a costruire relativamente agli interventi di edilizia abitativa convenzionata; ex art. 3, comma 114, Legge n. 350/2003, ossia dai contratti a “canone speciale” previsto per le unità abitative site nei Comuni ad alta tensione abitativa, per i quali lo stesso non deve superare il 5% del valore convenzionale dell’alloggio locato. non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. TRASCRIZIONE CONTRATTI "RENT TO BUY" (art. 23) I contratti, diversi dai leasing, con cui il conduttore ottiene l'immediata concessione in godimento di un immobile con diritto poi di acquistarlo entro un termine determinato scomputando dal corrispettivo di vendita i canoni di locazione già versati (cosiddetti contratti "rent to buy") devono essere trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis codice civile ("Trascrizione dei contratti preliminari"). I contratti "rent to buy" vengono, quindi, ora espressamente regolati nel nostro ordinamento (assimilandoli ai contratti preliminari) e ciò permette, innanzitutto, la trascrivibilità nei Registri immobiliari (sempre che la stipula del contratto avvenga nella forma dell'atto pubblico o Riproduzione riservata Pag. 5 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 della scrittura privata autenticata, e non in forma libera), La trascrizione del contratto tutela il conduttore-futuro acquirente nei confronti nel locatore-futuro venditore. Dalla trascrivibilità deriva, poi, una serie di altri effetti. Si applica, infatti, anche quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 2645-bis del codice civile, che prevede, per i contratti preliminari, che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro 1 anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro 3 anni dalla trascrizione, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di a l t r o a t t o che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare. L'art. 21, comma 3, del Decreto sblocca-Italia, per i contratti "rent to buy", eleva il termine di 3 anni previsto dal comma 3 dell'articolo 2645-bis c. c . a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a 10 anni. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore a 1/20 del loro numero complessivo. I n c a s o d i risoluzione del contratto per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. I n c a s o d i risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non é stato diversamente convenuto nel contratto. I "CONDHOTEL" (art. 31) MODIFICA INCENTIVI ACQUISTI VEICOLI A BASSE EMISSIONI (art. 39) Per "diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti", viene prevista l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà definire le condizioni di esercizio dei c.d. "condhotel". Si tratta degli "esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina" la cui superficie non può superare il 40% della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati. Il decreto "sblocca-Italia" modifica la norma del D.L. n. 83/2012 che prevede il riconoscimento di un contributo ai soggetti che acquistano, dal 14.03.2013 e fino al 31.12.2015, in Italia, anche tramite leasing, un veicolo nuovo a basse emissioni (a trazione elettrica, trazione ibrida, GPL, metano, biometano, biocombustibile e idrogeno che produce emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti), o che consegnano, per la rottamazione, un Riproduzione riservata Pag. 6 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 veicolo, della medesima categoria di quello nuovo, di cui sono proprietari o utilizzatori (in caso di leasing). In particolare, per effetto delle modifiche operate, viene ora previsto che, in caso di acquisto, per fruire del contributo è necessaria anche l’immatricolazione del veicolo ed il riconoscimento del contributo avviene “a partire dalla data di operatività della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito www.bec.mise.gov.it , e fino al 31 dicembre 2015”. Nel caso di consegna di un veicolo usato per la rottamazione, invece, viene ora stabilito che non è più necessario che detto veicolo: sia intestato da almeno 12 mesi dalla data di acquisizione del nuovo veicolo; risulti immatricolato da almeno 10 anni prima della data d’acquisto del nuovo veicolo. Vengono anche modificate le misure del contributo concesso, prima pari al 15% o 20% del prezzo del veicolo e ora, invece, "fino al 15%" o "fino al 20%" del prezzo del veicolo. Resta immutato, invece, l'importo massimo del contributo concesso: CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI CHE PRODUCONO EMISSIONI DI ANIDRIDE ANNO DI ACQUISTO 2014 2015 CARBONICA NON SUPERIORI A 50 g/km 95 g/km 120 g/km fino al 20% del fino al 20% del fino al 20% del prezzo d’acquisto prezzo d’acquisto prezzo d’acquisto fino ad un fino ad un fino ad un massimo di 5.000 € massimo di 4.000 € massimo di 2.000 € fino al 15% del fino al 15% del fino al 15% del prezzo d’acquisto prezzo d’acquisto prezzo d’acquisto fino ad un fino ad un fino ad un massimo di 3.500 € massimo di 3.000 € massimo di 1.800 € Sono state, poi, modificate le categorie del Codice della strada di appartenenza dei veicoli agevolabili (automobili, veicoli commerciali leggeri, ciclomotori, motoveicoli e quadricicli).. Le previgenti categorie (L1, L2, L3, L4, L5, M1, N1, L6e, L7e) sono sostituite dalle seguenti: L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, M1, N1, L6e, L7e. Si ricorda che il contributo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni è riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore sotto forma di sconto sul prezzo d'acquisto ed è poi rimborsato al venditore dalle imprese produttrici o importatrici, le quali a loro volta lo recuperano come credito d’imposta utilizzabile in compensazione (decreto Mise 11.01.2013). Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Riproduzione riservata Pag. 7 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: Le comunicazioni di anomalia relative agli studi di settore Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate sta inviando ai contribuenti e agli intermediari le comunicazioni di anomalia relative agli studi di settore di precedenti periodi d’imposta. L’invio avviene a seguito di un mero riscontro informatico dei dati dichiarati negli studi di settore per il triennio 2010-2012. Rispetto all'anno scorso non saranno più spedite in forma cartacea, ma saranno inserite direttamente nel Cassetto fiscale del contribuente. Nel caso in cui si sia scelto l'invio all'intermediario, e quest'ultimo abbia accettato, le comunicazioni saranno trasmesse direttamente all'intermediario attraverso il servizio telematico Entratel. Con queste lettere l’Agenzia invita i contribuenti a valutare con attenzione l’anomalia segnalata, per evitare il ripetersi della stessa anche per il 202013. Se ciò dovesse accadere, infatti, il contribuente verrà inserito in apposite liste per la segnalazione dei soggetti da controllare. È già disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software con cui i contribuenti possono fornire eventuali spiegazioni in merito alle anomali riscontrate. L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Rispetto all'anno scorso sono cambiate le modalità di invio delle comunicazioni di anomalia. In precedenza venivano recapitate: direttamente al contribuente, tramite raccomandata; all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, utilizzando il canale Entratel. NUOVE MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA Da quest'anno invece, per raggiungere gli obiettivo di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, le comunicazioni non sono più spedite tramite raccomandata al domicilio del contribuente, ma sono “inserite” direttamente nel “Cassetto fiscale” del contribuente. In alternativa il contribuente, già in sede di UNICO 2013, poteva richiedere che l'invio fosse effettuato all' intermediario incaricato della trasmissione della dichiarazione. Per questo bisognava barrare la casella “Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all’intermediario” presente nel riquadro “firma della dichiarazione” contenuto nel Frontespizio. Per accettare la scelta del contribuente, Riproduzione riservata Pag. 8 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 l’intermediario a sua volta doveva barrare la casella “Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore” inserita nel riquadro “impegno alla presentazione telematica”. Per i soggetti che in dichiarazione hanno barrato l’apposita casella, la relativa comunicazione è stata anche inviata all’intermediario, a partire dal 4 giugno 2014, tramite il canale Entratel, con il seguente messaggio: “Gentile intermediario, La informiamo che abbiamo predisposto un file in formato autenticato con le comunicazioni di anomalia nei dati degli studi di settore, per il triennio 2010-2012. Queste comunicazioni riguardano i contribuenti per i quali Lei ha inviato il modello UNICO 2013 e si è impegnato a ricevere eventuali segnalazioni. In particolare, i contribuenti hanno espresso questa scelta all’atto della firma della dichiarazione e Lei ha accettato con l’impegno alla presentazione telematica. Pur trattandosi di anomalie che necessitano ulteriori approfondimenti, invitiamo i contribuenti a valutare attentamente la situazione evidenziata, anche in vista della presentazione del prossimo modello di dichiarazione relativo al periodo d’imposta 2013. Per segnalare eventuali imprecisioni riscontrate nella comunicazione o per indicare le motivazioni dell'anomalia può utilizzare l'apposito software, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate”. Ai soggetti abilitati ai servizi telematici che in sede di registrazione hanno optato per la ricezione di “Avvisi”, è stato visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato un messaggio via e-mail o sms, con il quale li si invita ad accedere al proprio cassetto fiscale, dove è stata pubblicata una comunicazione di anomalia, al fine di prenderne visione: Messaggio via sms: “Gentile Contribuente, nel suo Cassetto Fiscale è pubblicata una comunicazione di anomalia negli studi di settore. La invitiamo a leggerla. Agenzia delle Entrate”; Messaggio via e-mail: “Gentile Contribuente, abbiamo pubblicato una comunicazione di anomalia nei dati degli studi di settore nella sezione degli studi di settore del suo Cassetto Fiscale. La invitiamo a leggerla. Le istruzioni per l’accesso al Cassetto Fiscale sono disponibili accedendo alla pagina del sito internet dell’Agenzia delle Entrate: Home - Servizi online Servizi fiscali - Servizi fiscali con registrazione - Cassetto fiscale. Per l’invio di eventuali risposte relative alla comunicazione di anomalia, potrà usare l’apposito software disponibile nella sezione relativa agli studi di settore del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto non invii messaggi a questa casella di posta elettronica. Cordiali saluti. Agenzia delle Entrate”. COME RISPONDERE E PERCHÉ Le comunicazioni vengono inviate per richiamare l'attenzione del contribuente sulla situazione evidenziata, e scoraggiare la reiterazione di eventuali comportamenti non corretti in vista della presentazione del prossimo modello di dichiarazione. Nelle comunicazioni inviate, infatti, è la stessa Agenzia a ricordare che se l’anomalia segnalata o altre dello stesso genere dovesse essere riscontrata anche nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2013, la Riproduzione riservata Pag. 9 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 posizione del contribuente sarà inserita in apposite liste dalle quali l’Amministrazione finanziaria selezionerà i soggetti da sottoporre a controllo. Il contribuente o l’intermediario che riceve la comunicazione può inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i motivi che hanno determinato l'anomalia o le imprecisioni/errori riscontranti nella comunicazione che ritiene opportuni, utilizzando l’apposito software “Comunicazioni anomalie 2014". Le comunicazioni di anomalia degli studi di settore inviate nel 2014 riguardano 6 macrocategorie (due in più rispetto a quelle inviate nel 2013): LE MACRO CATEGORIE INTERESSATE incoerenze relative alla gestione del magazzino; mancata indicazione del valore dei beni strumentali; incongruenze nei dati dichiarati nel modello studi di settore, ovvero tra questi e i dati dichiarati nel modello UNICO; indicatore “incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi/compensi”; superiore al doppio della soglia massima; imprese che hanno indicato utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non hanno indicato il numero e/o la percentuale di lavoro prestato dagli associati; imprese che hanno indicato spese per la locazione di immobili e hanno omesso di indicare le relative superfici delle unità locali utilizzate. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Riproduzione riservata Pag. 10 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: L'opzione Iva per cassa nel Mod. Iva 2014 In vista dell'avvicinarsi del termine ultimo di presentazione del mod. Unico 2014, si ricorda che i soggetti che hanno aderito al regime Iva per cassa dal 2013, devono comunicare l'opzione nel modello IVA 2014, barrando la casella VO15. Si ritiene utile riepilogare le modalità di adesione in considerazione della platea dei soggetti interessati, in quanto nonostante il regime fosse applicabile dal 1° dicembre 2012, per ragioni di semplificazione, la maggior parte dei contribuenti interessati vi ha aderito dal 1° gennaio 2013. OPZIONE REGIME IVA PER CASSA NEL MODELLO IVA 2014 Dall’1.12.2012 è in vigore il nuovo regime della liquidazione “IVA per cassa” che consente il differimento dell'esigibilità dell'Iva a debito e della detrazione dell'Iva a credito. In altre parole questo regime consente: REGIME IVA PER CASSA di versare l'Iva a debito solo quando è stato incassato il corrispettivo, di detrarre l'Iva a credito quando è stato pagato il fornitore. Il differimento è limitato nel tempo in quanto l’imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile dopo il decorso di 1 anno dal momento di effettuazione dell’operazione ex art. 6, DPR n. 633/72. Le condizioni per usufruire del regime sono: aver realizzato nell'anno precedente (o prevedere di realizzare nel caso di inizio attività) un volume d'affari non superiore a 2 milioni di Euro; non vendere solo a privati, ma anche a soggetti titolari di partita Iva, quindi a soggetti che agiscono nell’esercizio d’impresa/arte professione, ossia nei rapporti impresa-impresa, impresa-lavoratore autonomo, lavoratore autonomo-impresa, ecc.. OPZIONE REGIME IVA PER CASSA Per aderire al regime non occorre alcuna comunicazione preventiva. La scelta, infatti, si deduce dal comportamento concludente del contribuente, quindi quello adottato nella liquidazione periodica Iva. Pertanto, se in sede di liquidazione si sono seguite le regole del nuovo regime, allora l'adesione si intende esercitata. Occorre tuttavia comunicare l'opzione formalmente con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui è stata effettuato la scelta. L’opzione vale dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata esercitata (o dalla data di inizio attività) e vincola a rimanere nel regime almeno per tre anni Dopo questo periodo, la scelta resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca. Riproduzione riservata Pag. 11 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 COMPILAZIONE QUADRO VO IN IVA 2014 I contribuenti che hanno adottato il regime Iva per cassa dal 2013, devono comunicare l’opzione nel mod. IVA 2014 da presentare entro il prossimo 30.9.2014, barrando la casella VO15. L’opzione esercitata vincolerà il contribuente fino al 31.12.2015. Si evidenzia che nel mod. IVA 2014 non è presente la casella destinata alla revoca in quanto, avendo il regime durata minima triennale ed essendo lo stesso applicabile dal 2012, non può essere ancora revocato. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Riproduzione riservata Pag. 12 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 SAPERE PER FARE IL CONTRATTO PRELIMINARE INTRODUZIONE Accade spesso che, prima di effettuare l'acquisto di un immobile mediante rogito notarile, venga stipulato un contratto preliminare. Si tratta di un accordo tra venditore e compratore con il quale essi si obbligano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita. Il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile si avrà solo con la firma di quest’ultimo. La stipula di un contratto preliminare comporta l'obbligo di registrazione ed il pagamento delle imposte di bollo e di registro. INDICE DELLE DOMANDE 1. Quando viene stipulato un contratto preliminare? 2. Il contratto preliminare è soggetto a registrazione? 3. Sono dovute imposte per la registrazione del contratto preliminare? 4. Il contratto preliminare va trascritto nei Registri immobiliari? 5. Come avviene la trascrizione nel Registro immobiliare? 6. Se la stipula del contratto preliminare è stata effettuata tramite un'agenzia immobiliare, chi ha l'obbligo di registrare il preliminare? 7. Il contratto preliminare è soggetto a Iva? 8. Prima di stipulare un contratto preliminare o un contratto di compravendita, come è possibile avere informazioni utili sull'immobile che si intende acquistare? Riproduzione riservata Pag. 13 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 DOMANDE E RISPOSTE D.1 QUANDO VIENE STIPULATO UN CONTRATTO PRELIMINARE? R.1 In genere, il contratto preliminare (o "compromesso") viene stipulato quando non è possibile la vendita immediata, ad esempio perché l’acquirente è in attesa di un finanziamento (un mutuo) oppure il venditore è in attesa che gli venga consegnata una nuova casa. Stipulando il contratto preliminare, quindi, le parti si impegnano giuridicamente durante il tempo necessario a risolvere questi problemi per poi procedere con la stipula del contratto di compravendita vero e proprio. Il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile si avrà solo con la firma di quest’ultimo. D.2 IL CONTRATTO PRELIMINARE È SOGGETTO A REGISTRAZIONE? R.2 Sì. Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Se il preliminare è stipulato con atto notarile, la registrazione viene eseguita dal notaio entro 30 giorni. D.3 SONO DOVUTE IMPOSTE PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE? R.3 Per la registrazione del contratto preliminare sono dovute: l'imposta di registro di € 200, indipendentemente dal prezzo della compravendita; l’imposta di bollo, pari a € 16 per ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe. Quando il contratto prevede un pagamento, è dovuta in aggiunta anche un'imposta proporzionale di registro pari a: 0,50% sulle somme previste a titolo di caparra confirmatoria; 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita, salvo che si tratti di operazione imponibile IVA: in quest'ultimo caso, infatti, si applica solo l'Iva prevista dalla legge e l'imposta di registro in misura fissa pari a € 200. In questi casi, dall’imposta di registro proporzionale dovuta per la registrazione del contratto definitivo sarà poi detratta quella pagata in misura proporzionale sul preliminare. In caso di assenza di un'espressa qualificazione della natura delle somme versate in occasione della stipula del contratto preliminare, tali somme vanno conside rate come acconti sul prezzo di vendita. Riproduzione riservata Pag. 14 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 D.4 IL CONTRATTO PRELIMINARE VA TRASCRITTO NEI REGISTRI IMMOBILIARI? R.4 Per il contratto preliminare, non è obbligatoria la trascrizione nei Registri immobiliari, ma è sicuramente consigliabile. Infatti, la stipula del contratto preliminare fa sorgere solo un obbligo giuridico tra venditore e acquirente, senza determinare il trasferimento della proprietà. Pertanto, potrebbe accadere che, nonostante l'accordo raggiunto col preliminare, il venditore venda lo stesso immobile ad altra persona, costituisca sullo stesso diritti reali di godimento (per esempio un usufrutto) o iscriva ipoteca. In questi casi, il compratore potrà chiedere al giudice solo il risarcimento dei danni, non anche l’annullamento della vendita o dell’iscrizione dell’ipoteca. Per evitare di trovarsi in una situazione del genere, la legge mette a disposizione lo strumento della trascrizione del preliminare nei registri immobiliari. In tal modo, eventuali vendite dello stesso immobile o la costituzione di altri diritti a favore di terze persone non pregiudicheranno i diritti del compratore. D.5 COME AVVIENE LA TRASCRIZIONE NEL REGISTRO IMMOBILIARE? R.5 Per la trascrizione del contratto preliminare nel Registro immobiliare è necessario l’intervento del notaio. Nel caso di trascrizione, occorre versare: l’imposta di registro nella misura fissa di € 155; l’imposta di bollo nella misura fissa di € 155; l’imposta ipotecaria di € 200 e la tassa di trascrizione di € 35. D.6 SE LA STIPULA DEL CONTRATTO PRELIMINARE L'OBBLIGO DI REGISTRARE IL PRELIMINARE? È STATA EFFETTUATA TRAMITE UN'AGENZIA IMMOBILIARE, CHI HA R.6 Se la stipula del contratto preliminare è stata effettuata non direttamente tra venditore e acquirente, ma tramite un'agenzia immobiliare, l'obbligo di registrare il contratto preliminare ricade in capo all'agenzia immobiliare. I mediatori immobiliari, infatti, hanno l’obbligo di richiedere la registrazione dei contratti preliminari di compravendita stipulati a seguito della loro attività, così come dell'accettazione della proposta quando le clausole inserite nello schema di proposta sono di per sé sufficienti e necessarie a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita. Non sono, invece, soggetti a registrazione: gli incarichi di vendita conferiti al mediatore; la proposta di acquisto; Riproduzione riservata Pag. 15 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 l’accettazione della proposta che non sia di per sé sufficiente a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita. D.7 IL CONTRATTO PRELIMINARE È SOGGETTO A IVA? R.7 Se il venditore dell'immobile è un privato, la cessione è sempre esente da Iva. Se il venditore dell'immobile è un’impresa, la cessione è sempre esente da Iva, ad eccezione dei seguenti casi: vendite effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento, oppure anche dopo i 5 anni se il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (la scelta va espressa nell’atto di vendita); vendite di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita). Quando la vendita dell'immobile è soggetta ad Iva, il trattamento fiscale del preliminare sarà differente a seconda che preveda il versamento di una somma a titolo di acconto o di caparra confirmatoria. Il versamento di un acconto, rappresentando l’anticipazione del corrispettivo pattuito, va fatturato con addebito dell’imposta. In questo caso, l’imposta di registro sarà dovuta nella misura fissa di € 200. L a caparra confirmatoria, anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale, non costituisce, invece, il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni. La stessa non è, quindi, soggetta a Iva e andrà pagata l’imposta di registro proporzionale. D.8 PRIMA DI STIPULARE UN CONTRATTO PRELIMINARE O UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, COME È POSSIBILE AVERE INFORMAZIONI UTILI SULL'IMMOBILE CHE SI INTENDE ACQUISTARE? R.8 Prima di acquistare un immobile è possibile e fortemente consigliato avere più informazioni possibili sullo stesso e, soprattutto, accertarsi di effettuare l’acquisto dal legittimo proprietario. E' compito del notaio che redige l’atto di vendita, nella sua pubblica funzione di garanzia, effettuare verifiche di questo tipo. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di ogni cittadino alcuni strumenti pratici per conoscere la situazione di un immobile. Per esempio, è possibile effettuare un’ispezione ipotecaria per visionare i dati riguardanti le tipologie di “formalità” , ovvero trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, presenti nei Registri immobiliari. Si precisa che: le trascrizioni vengono effettuate quando si trasferisce (per esempio, una vendita) o si costituisce un diritto (per esempio, l’usufrutto) su un bene immobile; Riproduzione riservata Pag. 16 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 un’iscrizione viene effettuata alla costituzione di ipoteche su immobili derivanti, per esempio, da contratti di finanziamento (mutui); l’annotazione viene fatta in caso di modifica di precedenti trascrizioni, iscrizioni o annotazioni (per esempio, le cancellazioni di ipoteche e di pignoramenti). Pertanto, grazie all’ispezione ipotecaria è possibile verificare il legittimo proprietario dell’immobile e la presenza sullo stesso di ipoteche o pendenze, anche giudiziarie. Le ispezioni ipotecarie possono essere richieste presso gli sportelli degli uffici provinciali – Territorio, oppure online sul sito internet dell’Agenzia. Riproduzione riservata Pag. 17 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 TABELLE RIEPILOGATIVE TAB. 1 REGISTRAZIONE CONTRATTO PRELIMINARE (obbligatoria) Entro 20 gg dalla sottoscrizione TERMINE Entro 30 gg dalla sottoscrizione se il preliminare è stato stipulato ricorrendo ad un notaio Se il contratto non prevede € 200 un pagamento € 200 + 3% dell'acconto sul prezzo (salvo che si tratti di operazione i m p o n i b i l e I VA , c a s o i n c u i IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTE Se il contratto prevede sull'acconto si applica solo l'Iva); (come avviene in genere) il 0,50% della caparra confirmatoria. pagamento di un acconto sul prezzo di acquisto o di una N.B. L'imposta di registro pagata in caparra confirmatoria misura proporzionale sul preliminare andrà poi detratta da quella dovuta sul contratto definitivo di compravendita. IMPOSTA DI BOLLO € 16 per ogni 4 pagg e comunque ogni 100 righe TAB. 2 TRASCRIZIONE CONTRATTO PRELIMINARE NEI REGISTRI IMMOBILIARI (facoltativa) MODALITA' E' necessario l'intervento del notaio IMPOSTA DI REGISTRO € 155 IMPOSTA DI BOLLO € 155 IMPOSTA IPOTECARIA € 200 TASSA DI TRASCRIZIONE € 35 IMPOSTE Riproduzione riservata Pag. 18 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima settimana. LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione n. 83/E del 15 Settembre 2014 L'Agenzia istituisce la causale contributo "EBI1" per il v e r s a m e n t o d e l contributo d o v u t o all’Ente bilaterale piccole imprese e cooperative (Ebipic) dagli iscritti. Il contributo è, infatti, incassato mediante servizio di riscossione affidato all’Inps, per effetto della convenzione del 18 giugno 2008 tra Agenzia delle Entrate e Istituto nazionale di previdenza, che regola la riscossione tramite F24 dei contributi diretti all’Inps e di quelli previsti dalla legge, n. 311/1973, e della convenzione dello scorso 7 luglio stipulata tra lo stesso Istituto e l'Ebipic. Risoluzione n. 84/E del 16 Settembre 2014 L'Agenzia ha precisato che la rendicontazione inviata dalla banca al Comune in relazione ai rapporti di conto corrente e deposito titoli intestati all’ente stesso, strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 27 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972. I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Non sono stati pubblicati Comunicati stampa da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima settimana. Riproduzione riservata Pag. 19 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 SCADENZARIO LO SCADENZARIO DAL 19.09.2014 AL 03.10.2014 Venerdì 19 Settembre 2014 Ultimo gior no utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 20 agosto 2014 (ravvedimento operoso breve) Venerdì 19 Settembre 2014 Presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno 2013 – Modello 770/2014 Semplificato (come da proroga stabilita dal D.P.C.M. 31.07.2014) da parte dei sostituti d'imposta che nel 2013 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte o contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS, all'INPS Gestione exINPDAP e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL. Venerdì 19 Settembre 2014 Presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2012 – Modello 770/2014 Ordinario (come da proroga stabilita dal D.P.C.M. 31.07.2014) da parte dei sostituti d'imposta, intermediari e altri soggetti che nel 2013 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi. Giovedì 25 Settembre 2014 Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente da parte degli operatori con obbligo mensile Lunedì 29 Settembre 2014 Per le persone fisiche NON obbligate all’invio telematico di UNICO, che NON hanno presentato il modello UNICO PF 2014 in forma cartacea entro il 30 giugno 2014, scade l'ultimo giorno utile per sanare la mancata presentazione in forma cartacea di UNICO PF 2014 e della scelta per la destinazione dell’8 e del 5 per mille, oltre che del 2 per mille Riproduzione riservata Pag. 20 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 Martedì 30 Settembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 16 giugno, scade il termine per il versamento della 5a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dell'1,15%. Martedì 30 Settembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 4a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,82%. Martedì 30 Settembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 7 luglio, scade il termine per il versamento della 4a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,92%. Martedì 30 Settembre 2014 Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 3a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44%. Martedì 30 Settembre 2014 Ultimo gior no u tile per la presentazione della dichiarazione IMU relativa agli anni 2012 e 2013 da parte degli enti non commerciali. (ATTENZIONE: la scadenza dovrebbe essere prorogata al 1° dicembre 2014 con un decreto MEF attualmente alla firma del Ministero) Riproduzione riservata Pag. 21 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 Martedì 30 Settembre 2014 Presentazione telematica delle dichiarazioni UNICO 2014, IVA 2014 e IRAP 2014 da parte dei contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare Martedì 30 Settembre 2014 Versamento, da parte delle imprese di assicurazione, dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel m ese di Agosto 2014, nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di Luglio 2014 Martedì 30 Settembre 2014 Presentazione della denuncia mensile relativa ai premi ed accessori incassati nel mese di Luglio 2014 da parte delle imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Martedì 30 Settembre 2014 Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo > € 500 rese e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black list" Martedì 30 Settembre 2014 Comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri IVA nel mese di Agosto 2014. Martedì 30 Settembre 2014 Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di agosto, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) Martedì 30 Settembre 2014 Liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari r e g i s t r a t i n e l m e s e precedente da parte degli enti non commerciali Martedì 30 Settembre 2014 Comunicazione al sostituto d’imposta d i non voler effettuare il 2° o unico acconto 2014 dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel mod. 730-3/2014, da parte dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale del datore di lavoro o del CAF. Martedì 30 Settembre 2014 Per gli enti del volontariato, le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti senza scopo di lucro della ricerca scientifica e dell’università e della ricerca sanitaria, che sono interessati a partecipare al riparto Riproduzione riservata Pag. 22 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 del 5 per mille per l’esercizio 2014 e che non abbiano posto in essere gli adempimenti necessari entro il termine di legge, scade il termine per regolarizzare la propria posizione ponendo in essere gli adempimenti necessari e pagando una sanzione di € 258. Martedì 30 Settembre 2014 Ter mine per effettuare la remissione in bonis dell'omessa presentazione del modello per l'opzione per la trasparenza fiscale per il triennio 2013 - 2015, inviando il modello per l'opzione e pagando una sanzione di € 258. Martedì 30 Settembre 2014 Ter mine per effettuare la remissione in bonis dell'omessa presentazione del modello per l'opzione per il consolidato fiscale per il triennio 2014 - 2016, inviando il modello per l'opzione e pagando una sanzione di € 258. Martedì 30 Settembre 2014 Ter mine per effettuare la remissione in bonis dell'omessa presentazione del modello per l'opzione per il regime della liquidazione IVA di gruppo, inviando il modello per l'opzione e pagando una sanzione di € 258. Martedì 30 Settembre 2014 Termine, per persone fisiche, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, per e f f e t t u a r e l a remissione in bonis d ell'omessa presentazione del modello per l'opzione, per il periodo d'imposta 2014, per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole delle società di capitali, inviando il modello per l'opzione e pagando una sanzione di € 258. Martedì 30 Settembre 2014 Termine, per le imprese marittime, per effettuare la remissione in bonis d el l 'omessa presentazione dell'opzione per il regime della "tonnage tax" per il 2014, inviando il modello per l'opzione e pagando una sanzione di € 258. Martedì 30 Settembre 2014 Ter mine per effettuare la remissione in bonis dell'omessa presentazione del modello EAS da parte degli enti associativi tenuti all'adempimento per il periodo d'imposta 2014, inviando il modello per l'opzione e pagando una sanzione di € 258. Riproduzione riservata Pag. 23 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014 Martedì 30 Settembre 2014 Scade il termine ultimo per chiedere il rimborso dell’Iva versata dagli operatori nazionali nel corso del 2013 in un altro Stato Ue Martedì 30 Settembre 2014 Per i soggetti IVA stabiliti in altri Stati membri UE, scade il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta in Italia. Mercoledì 1° Ottobre 2014 Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.09.2014 o rinnovati tacitamente a decorrere dall’01.09.2014 per i soggetti che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” Riproduzione riservata Pag. 24
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