Circolare Settimanale N°35 del 19.09.2014

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014
CIRCOLARE SETTIMANALE
NUMERO 35 DEL 19 SETTEMBRE 2014
LA SETTIMANA IN BREVE

LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
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LE SCHEDE INFORMATIVE
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DAL DECRETO SBLOCCA - ITALIA NOVITÀ PER LE LOCAZIONI E NON SOLO
E' in vigore dal 13 settembre il Decreto "sblocca-Italia", ovvero il D.L. n. 133/2014, che
contiene misure volte a favorire l'edilizia, la realizzazione di opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica e la ripresa delle attività
produttive. Il decreto contiene anche importanti agevolazioni fiscali per le locazioni.
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
LE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA RELATIVE AGLI STUDI DI SETTORE
L'Agenzia delle Entrate sta inviando ai contribuenti le comunicazioni di anomalia relative
agli studi di settore di annualità precedenti. E' importante prendere visione di tali
comunicazioni, in vista della scadenza di presentazione del modello Unico 2014, per
evitare di reiterare gli errori commessi in passato anche per l'annualità 2013.
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L'OPZIONE IVA PER CASSA NEL MOD. IVA 2014
In considerazione dell'avvicinarsi del termine ultimo di presentazione di Unico 2014, e della
platea di contribuenti che hanno aderito al nuovo regime Iva per cassa dal 2013, si
ricorda che l'opzione al regime - adottato dal 2013 - va formalmente comunicata in sede
di presentazione del modello IVA 2014, compilando il rigo VO15.
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AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

IL CONTRATTO PRELIMINARE
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizziamo il trattamento fiscale del
contratto preliminare di compravendita di un immobile, ricordando che la stipula di un
contratto preliminare comporta l'obbligo di registrazione ed il pagamento delle imposte di
bollo e di registro.
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TABELLE RIEPILOGATIVE
Pagina 18
PRASSI DELLA SETTIMANA

LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico
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SCADENZARIO
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SCADENZARIO DAL 19.09.2014 AL 03.10.2014
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014
LA SETTIMANA IN BREVE
Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 di venerdì 12 settembre i l Decreto
"sblocca-Italia", ovvero il D.L. n. 133/2014. Tra le misure fiscali del decreto, viene previsto che alle
persone fisiche non esercenti attività commerciale che, negli anni 2014-2017, acquistano
immobili abitativi, nuovi o ristrutturati, da imprese di costruzione o ristrutturazione, da cooperative
edilizie o dalle ditte che hanno effettuato gli interventi edilizi, per poi darli in locazione entro sei
mesi per almeno otto anni continuativi, è riconosciuta una deduzione Irpef dal reddito
complessivo, pari al 20% del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita, nel limite
massimo di spesa di 300mila euro (per una deduzione massima, quindi, di 60mila euro). La
deduzione va ripartita in otto quote annuali di pari importo (quindi, al massimo 7.500 euro
all’anno).
Sempre sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre è stato pubblicato anche il D.L. n. 132/2014,
relativo alla cosiddetta Riforma della Giustizia. Il decreto legge prevede una riduzione della
sospensione feriale dei termini processuali. Dal 2015, infatti, la sospensione feriale dei termini
processuali scatterà dal 6 al 31 agosto e non più dal 1° agosto al 15 settembre.
Si è tenuta il 16 settembre l'informativa del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi,
sull'attuazione del cosiddetto programma dei "mille giorni". In particolare, il premier ha affermato
che la prossima Legge di Stabilità 2015 potrebbe prevedere la revisione dell'imposta di
successione, con l'aumento dal 4% al 5% dell'aliquota per gli eredi in linea retta e riduzione della
franchigia da 1 milione di euro a 200.000 o 300.000 euro. Nel programma di Governo c'è anche
u n piano per superare l'art. 18, con la destinazione di risorse per gli ammortizzatori sociali nella
Legge di Stabilità 2015 e poi il Jobs Act, che dovrebbe prevedere un meccanismo di indennizzo
rafforzato al posto della reintegrazione sul posto di lavoro, che ora tutela solo i lavoratori in
aziende sopra i 15 dipendenti.
E' pronto un decreto, che attende ora solo la firma del ministro dell'Economia, che stabilisce
la proroga per la presentazione della dichiarazione Imu da parte degli enti non commerciali. Il
decreto farebbe slittare il termine dal 30 settembre al 30 novembre, che slitta al 1° dicembre
essendo il 30 novembre domenica. La proroga sarebbe stata decisa per risolvere i problemi del
canale telematico e anche per venire incontro ai professionisti che assistono gli enti non
commerciali, in quanto l'adempimento appare abbastanza complesso, specie nel caso di utilizzi
misti per attività commerciali e istituzionali, per i quali occorre fare diversi calcoli. La dichiarazione
può essere inviata all'amministrazione finanziaria solo per via telematica.
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Sono stati semplificati i modelli obbligatori previsti in materia di sicurezza sul lavoro nel
settore dell'edilizia. E' stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 212 del 12 settembre
scorso il decreto del 9 settembre dei ministri del Lavoro, delle Infrastrutture e della Sanità, che dà
attuazione all'articolo 104-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro),
introdotto dall'art. 32 del D.L. n. 69/2013 (cosiddetto Decreto del fare). Il decreto contiene, in
allegato, quattro modelli: il modello semplificato del piano operativo di sicurezza (Pos); il modello
del piano di sicurezza e coordinamento (Psc); il modello del piano di sicurezza sostitutivo (Pss); il
modello del fascicolo dell'opera. L'utilizzo di tali modelli semplificati non è obbligatorio, ma
costituisce per i committenti ed i datori di lavoro delle imprese esecutrici di opere pubbliche e
private un metodo standardizzato per la redazione dei documenti.
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Dal Decreto sblocca - Italia novità per le locazioni e non solo
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre scorso, il Decreto "sbloccaItalia", ovvero il D.L. n. 133/2014, che contiene misure volte a favorire l'edilizia, la realizzazione di
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica e la ripresa delle
attività produttive.
Il decreto è entrato in vigore da sabato 13 settembre.
Tra i più importanti interventi previsti dal provvedimento ci sono, in particolare:

l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo per la registrazione dell'atto con cui si decide la
riduzione del canone di locazione;

agevolazioni Irpef per chi acquista o costruisce un'abitazione da dare poi in locazione;

novità per i contratti di godimento di immobili con diritto di acquistarli successivamente entro un
termine determinato (c.d. contratti "rent to buy");

la disciplina dei cosiddetti "condhotel";

la modifica al contributo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni.
PRINCIPALI NOVITA' DECRETO "SBLOCCA - ITALIA"
CREDITO D'IMPOSTA PER
INVESTIMENTI IN BANDA
ULTRALARGA
(art. 6)
NOZIONE DI INTERVENTI
DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(art. 17)
ESENZIONE ATTO DI
RIDUZIONE DEL CANONE
DI LOCAZIONE
Il Decreto sblocca-Italia introduce in via sperimentale, fino al 31 dicembre
2015, un credito d’imposta da scalare ai fini Ires e Irap per le imprese che
realizzano investimenti nelle reti telematiche a banda ultra larga. Il bonus
spetta nel limite massimo del 50% del costo dell’investimento.
Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini Ires e IRAP ed è
utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP.
Successivi decreti stabiliranno le modalità attuative per fruire di tale
credito d'imposta.
Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria vengono ora
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento
delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la
variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, purché non sia
modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga
l'originaria destinazione d' uso.
L a registrazione dell'atto con il quale le parti (proprietario e inquilino) si
accordano per la riduzione del canone di un contratto di locazione
ancora in essere è ora esente dalle imposte di registro e di bollo.
(art. 19)
DEDUZIONE IRPEF PER
Alle persone fisiche non esercenti attività commerciale che, negli anni
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2014-2017, acquistano immobili abitativi, nuovi o ristrutturati, da imprese
di costruzione o ristrutturazione, da cooperative edilizie o dalle ditte che
hanno effettuato gli interventi edilizi, per poi darli in locazione, è
riconosciuta una deduzione Irpef dal reddito complessivo, pari al 20% del
prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita, nel limite
massimo di spesa di 300.000 euro (per una deduzione massima, quindi, di
60.000 euro).
La deduzione va ripartita in otto quote annuali di pari importo (quindi,
al massimo 7.500 euro all’anno).
La deduzione spetta a condizione che:

l'unità immobiliare sia destinata, entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine
dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno 8 anni consecutivi. Il
diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non
imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso
del suddetto periodo di 8 anni e ne viene stipulato un altro entro un anno
dalla data della risoluzione del precedente contratto;
ACQUISTO O
COSTRUZIONE DI
ABITAZIONE DA LOCARE

l'unità immobiliare sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o
classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai
sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (parti del territorio
(art. 21)
destinate ad usi agricoli);

l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe
A o B;

il canone di locazione non sia superiore a quello definito:

ex art. 2, comma 3, Legge n. 431/98, ossia dai c.d. contratti a “canone
concordato” tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei
conduttori maggiormente rappresentative;

dalla convenzione-tipo ex art. 18, DPR n. 380/2001, stipulata al fine del
rilascio della licenza a costruire relativamente agli interventi di edilizia
abitativa convenzionata;

ex art. 3, comma 114, Legge n. 350/2003, ossia dai contratti a “canone
speciale” previsto per le unità abitative site nei Comuni ad alta
tensione abitativa, per i quali lo stesso non deve superare il 5% del
valore convenzionale dell’alloggio locato.

non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e
locatario.
TRASCRIZIONE
CONTRATTI
"RENT TO BUY"
(art. 23)
I contratti, diversi dai leasing, con cui il conduttore ottiene l'immediata
concessione in godimento di un immobile con diritto poi di acquistarlo
entro un termine determinato scomputando dal corrispettivo di vendita i
canoni di locazione già versati (cosiddetti contratti "rent to buy") devono
essere trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis codice civile ("Trascrizione dei
contratti preliminari").
I contratti "rent to buy" vengono, quindi, ora espressamente regolati
nel nostro ordinamento (assimilandoli ai contratti preliminari) e ciò
permette, innanzitutto, la trascrivibilità nei Registri immobiliari (sempre
che la stipula del contratto avvenga nella forma dell'atto pubblico o
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della scrittura privata autenticata, e non in forma libera), La trascrizione
del contratto tutela il conduttore-futuro acquirente nei confronti nel
locatore-futuro venditore.
Dalla trascrivibilità deriva, poi, una serie di altri effetti. Si applica,
infatti, anche quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 2645-bis del codice
civile, che prevede, per i contratti preliminari, che gli effetti della
trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai
prodotti se entro 1 anno dalla data convenuta tra le parti per la
conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro 3 anni dalla
trascrizione, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di
a l t r o a t t o che costituisca comunque esecuzione del contratto
preliminare.
L'art. 21, comma 3, del Decreto sblocca-Italia, per i contratti "rent to
buy", eleva il termine di 3 anni previsto dal comma 3 dell'articolo 2645-bis
c. c . a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non
superiore a 10 anni.
Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non
consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non
inferiore a 1/20 del loro numero complessivo.
I n c a s o d i risoluzione del contratto per inadempimento del
concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al
corrispettivo, maggiorata degli interessi legali.
I n c a s o d i risoluzione del contratto per inadempimento del
conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed
acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non é stato
diversamente convenuto nel contratto.
I "CONDHOTEL"
(art. 31)
MODIFICA INCENTIVI
ACQUISTI VEICOLI A
BASSE EMISSIONI
(art. 39)
Per "diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla
riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti", viene prevista
l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri che dovrà definire le condizioni di esercizio dei c.d. "condhotel".
Si tratta degli "esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione
unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso
comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed
eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma
integrata e complementare, in unità abitative a destinazione
residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina" la cui superficie non
può superare il 40% della superficie complessiva dei compendi immobiliari
interessati.
Il decreto "sblocca-Italia" modifica la norma del D.L. n. 83/2012 che
prevede il riconoscimento di un contributo ai soggetti che acquistano,
dal 14.03.2013 e fino al 31.12.2015, in Italia, anche tramite leasing, un
veicolo nuovo a basse emissioni (a trazione elettrica, trazione ibrida, GPL,
metano, biometano, biocombustibile e idrogeno che produce emissioni
di anidride carbonica non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di
ulteriori sostanze inquinanti), o che consegnano, per la rottamazione, un
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veicolo, della medesima categoria di quello nuovo, di cui sono
proprietari o utilizzatori (in caso di leasing).
In particolare, per effetto delle modifiche operate, viene ora previsto
che, in caso di acquisto, per fruire del contributo è necessaria anche
l’immatricolazione del veicolo ed il riconoscimento del contributo
avviene “a partire dalla data di operatività della piattaforma di
prenotazione dei contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito
www.bec.mise.gov.it , e fino al 31 dicembre 2015”.
Nel caso di consegna di un veicolo usato per la rottamazione, invece,
viene ora stabilito che non è più necessario che detto veicolo:

sia intestato da almeno 12 mesi dalla data di acquisizione del nuovo
veicolo;

risulti immatricolato da almeno 10 anni prima della data d’acquisto del
nuovo veicolo.
Vengono anche modificate le misure del contributo concesso, prima
pari al 15% o 20% del prezzo del veicolo e ora, invece, "fino al 15%" o "fino
al 20%" del prezzo del veicolo. Resta immutato, invece, l'importo massimo
del contributo concesso:
CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI CHE PRODUCONO EMISSIONI DI ANIDRIDE
ANNO DI ACQUISTO
2014
2015
CARBONICA NON SUPERIORI A
50 g/km
95 g/km
120 g/km
fino al 20% del
fino al 20% del
fino al 20% del
prezzo d’acquisto
prezzo d’acquisto
prezzo d’acquisto
fino ad un
fino ad un
fino ad un
massimo di 5.000 €
massimo di 4.000 €
massimo di 2.000 €
fino al 15% del
fino al 15% del
fino al 15% del
prezzo d’acquisto
prezzo d’acquisto
prezzo d’acquisto
fino ad un
fino ad un
fino ad un
massimo di 3.500 €
massimo di 3.000 €
massimo di 1.800 €
Sono state, poi, modificate le categorie del Codice della strada di
appartenenza dei veicoli agevolabili (automobili, veicoli commerciali
leggeri, ciclomotori, motoveicoli e quadricicli).. Le previgenti categorie
(L1, L2, L3, L4, L5, M1, N1, L6e, L7e) sono sostituite dalle seguenti: L1e, L2e,
L3e, L4e, L5e, M1, N1, L6e, L7e.
Si ricorda che il contributo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni è
riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore sotto forma di sconto
sul prezzo d'acquisto ed è poi rimborsato al venditore dalle imprese
produttrici o importatrici, le quali a loro volta lo recuperano come credito
d’imposta utilizzabile in compensazione (decreto Mise 11.01.2013).
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Le comunicazioni di anomalia relative agli studi di settore
Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate sta inviando ai contribuenti e agli intermediari le
comunicazioni di anomalia relative agli studi di settore di precedenti periodi d’imposta. L’invio
avviene a seguito di un mero riscontro informatico dei dati dichiarati negli studi di settore per il
triennio 2010-2012.
Rispetto all'anno scorso non saranno più spedite in forma cartacea, ma saranno inserite
direttamente nel Cassetto fiscale del contribuente.
Nel caso in cui si sia scelto l'invio all'intermediario, e quest'ultimo abbia accettato, le
comunicazioni saranno trasmesse direttamente all'intermediario attraverso il servizio telematico
Entratel.
Con queste lettere l’Agenzia invita i contribuenti a valutare con attenzione l’anomalia
segnalata, per evitare il ripetersi della stessa anche per il 202013. Se ciò dovesse accadere,
infatti, il contribuente verrà inserito in apposite liste per la segnalazione dei soggetti da
controllare.
È già disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software con cui i contribuenti possono
fornire eventuali spiegazioni in merito alle anomali riscontrate.
L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Rispetto all'anno scorso sono cambiate le modalità di invio delle
comunicazioni di anomalia.
In precedenza venivano recapitate:

direttamente al contribuente, tramite raccomandata;

all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, utilizzando il canale
Entratel.
NUOVE MODALITÀ DI
INVIO DELLE
COMUNICAZIONI DI
ANOMALIA
Da quest'anno invece, per raggiungere gli obiettivo di razionalizzazione
e contenimento della spesa pubblica, le comunicazioni non sono più
spedite tramite raccomandata al domicilio del contribuente, ma sono
“inserite” direttamente nel “Cassetto fiscale” del contribuente.
In alternativa il contribuente, già in sede di UNICO 2013, poteva
richiedere che l'invio fosse effettuato all' intermediario incaricato della
trasmissione della dichiarazione. Per questo bisognava barrare la casella
“Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore
all’intermediario” presente nel riquadro “firma della dichiarazione”
contenuto nel Frontespizio. Per accettare la scelta del contribuente,
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l’intermediario a sua volta doveva barrare la casella “Ricezione
comunicazione telematica anomalie dati studi di settore” inserita nel
riquadro “impegno alla presentazione telematica”.
Per i soggetti che in dichiarazione hanno barrato l’apposita casella, la
relativa comunicazione è stata anche inviata all’intermediario, a partire dal
4 giugno 2014, tramite il canale Entratel, con il seguente messaggio:
“Gentile intermediario, La informiamo che abbiamo predisposto un file in
formato autenticato con le comunicazioni di anomalia nei dati degli studi
di settore, per il triennio 2010-2012. Queste comunicazioni riguardano i
contribuenti per i quali Lei ha inviato il modello UNICO 2013 e si è
impegnato a ricevere eventuali segnalazioni. In particolare, i contribuenti
hanno espresso questa scelta all’atto della firma della dichiarazione e Lei
ha accettato con l’impegno alla presentazione telematica. Pur trattandosi
di anomalie che necessitano ulteriori approfondimenti, invitiamo i
contribuenti a valutare attentamente la situazione evidenziata, anche in
vista della presentazione del prossimo modello di dichiarazione relativo al
periodo d’imposta 2013. Per segnalare eventuali imprecisioni riscontrate
nella comunicazione o per indicare le motivazioni dell'anomalia può
utilizzare l'apposito software, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate”.
Ai soggetti abilitati ai servizi telematici che in sede di registrazione
hanno optato per la ricezione di “Avvisi”, è stato visualizzato un avviso
personalizzato nell’area autenticata e inviato un messaggio via e-mail o
sms, con il quale li si invita ad accedere al proprio cassetto fiscale, dove è
stata pubblicata una comunicazione di anomalia, al fine di prenderne
visione:

Messaggio via sms: “Gentile Contribuente, nel suo Cassetto Fiscale è
pubblicata una comunicazione di anomalia negli studi di settore. La
invitiamo a leggerla. Agenzia delle Entrate”;

Messaggio via e-mail: “Gentile Contribuente, abbiamo pubblicato una
comunicazione di anomalia nei dati degli studi di settore nella sezione
degli studi di settore del suo Cassetto Fiscale. La invitiamo a leggerla. Le
istruzioni per l’accesso al Cassetto Fiscale sono disponibili accedendo alla
pagina del sito internet dell’Agenzia delle Entrate: Home - Servizi online Servizi fiscali - Servizi fiscali con registrazione - Cassetto fiscale. Per l’invio di
eventuali risposte relative alla comunicazione di anomalia, potrà usare
l’apposito software disponibile nella sezione relativa agli studi di settore del
sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto non invii messaggi a
questa casella di posta elettronica. Cordiali saluti. Agenzia delle Entrate”.
COME RISPONDERE E
PERCHÉ
Le comunicazioni vengono inviate per richiamare l'attenzione del
contribuente sulla situazione evidenziata, e scoraggiare la reiterazione di
eventuali comportamenti non corretti in vista della presentazione del
prossimo modello di dichiarazione.
Nelle comunicazioni inviate, infatti, è la stessa Agenzia a ricordare che
se l’anomalia segnalata o altre dello stesso genere dovesse essere
riscontrata anche nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2013, la
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014
posizione del contribuente sarà inserita in apposite liste dalle quali
l’Amministrazione finanziaria selezionerà i soggetti da sottoporre a controllo.
Il contribuente o l’intermediario che riceve la comunicazione può inviare
telematicamente all’Agenzia delle Entrate i motivi che hanno determinato
l'anomalia o le imprecisioni/errori riscontranti nella comunicazione che
ritiene opportuni, utilizzando l’apposito software “Comunicazioni anomalie
2014".
Le comunicazioni di anomalia degli studi di settore inviate nel 2014
riguardano 6 macrocategorie (due in più rispetto a quelle inviate nel 2013):
LE MACRO
CATEGORIE
INTERESSATE

incoerenze relative alla gestione del magazzino;

mancata indicazione del valore dei beni strumentali;

incongruenze nei dati dichiarati nel modello studi di settore, ovvero tra
questi e i dati dichiarati nel modello UNICO;

indicatore “incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi/compensi”;
superiore al doppio della soglia massima;

imprese che hanno indicato utili spettanti agli associati in partecipazione
con apporto di solo lavoro e non hanno indicato il numero e/o la
percentuale di lavoro prestato dagli associati;

imprese che hanno indicato spese per la locazione di immobili e hanno
omesso di indicare le relative superfici delle unità locali utilizzate.
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014
INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: L'opzione Iva per cassa nel Mod. Iva 2014
In vista dell'avvicinarsi del termine ultimo di presentazione del mod. Unico 2014, si ricorda che i
soggetti che hanno aderito al regime Iva per cassa dal 2013, devono comunicare l'opzione nel
modello IVA 2014, barrando la casella VO15.
Si ritiene utile riepilogare le modalità di adesione in considerazione della platea dei soggetti
interessati, in quanto nonostante il regime fosse applicabile dal 1° dicembre 2012, per ragioni di
semplificazione, la maggior parte dei contribuenti interessati vi ha aderito dal 1° gennaio 2013.
OPZIONE REGIME IVA PER CASSA NEL MODELLO IVA 2014
Dall’1.12.2012 è in vigore il nuovo regime della liquidazione “IVA per cassa”
che consente il differimento dell'esigibilità dell'Iva a debito e della
detrazione dell'Iva a credito.
In altre parole questo regime consente:
REGIME IVA PER
CASSA

di versare l'Iva a debito solo quando è stato incassato il corrispettivo,

di detrarre l'Iva a credito quando è stato pagato il fornitore.
Il differimento è limitato nel tempo in quanto l’imposta diviene,
comunque, esigibile e detraibile dopo il decorso di 1 anno dal momento di
effettuazione dell’operazione ex art. 6, DPR n. 633/72.
Le condizioni per usufruire del regime sono:

aver realizzato nell'anno precedente (o prevedere di realizzare nel caso di
inizio attività) un volume d'affari non superiore a 2 milioni di Euro;

non vendere solo a privati, ma anche a soggetti titolari di partita Iva, quindi
a soggetti che agiscono nell’esercizio d’impresa/arte professione, ossia nei
rapporti impresa-impresa, impresa-lavoratore autonomo, lavoratore
autonomo-impresa, ecc..
OPZIONE REGIME IVA
PER CASSA
Per aderire al regime non occorre alcuna comunicazione preventiva. La
scelta, infatti, si deduce dal comportamento concludente del contribuente,
quindi quello adottato nella liquidazione periodica Iva.
Pertanto, se in sede di liquidazione si sono seguite le regole del nuovo
regime, allora l'adesione si intende esercitata. Occorre tuttavia comunicare
l'opzione formalmente con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in
cui è stata effettuato la scelta.
L’opzione vale dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata esercitata (o
dalla data di inizio attività) e vincola a rimanere nel regime almeno per tre
anni
Dopo questo periodo, la scelta resta valida per ciascun anno
successivo, salva la possibilità di revoca.
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COMPILAZIONE
QUADRO VO IN IVA
2014
I contribuenti che hanno adottato il regime Iva per cassa dal 2013, devono
comunicare l’opzione nel mod. IVA 2014 da presentare entro il prossimo
30.9.2014, barrando la casella VO15.
L’opzione esercitata vincolerà il contribuente fino al 31.12.2015.
Si evidenzia che nel mod. IVA 2014 non è presente la casella destinata
alla revoca in quanto, avendo il regime durata minima triennale ed
essendo lo stesso applicabile dal 2012, non può essere ancora revocato.
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SAPERE PER FARE
IL CONTRATTO PRELIMINARE
INTRODUZIONE
Accade spesso che, prima di effettuare l'acquisto di un immobile mediante rogito notarile, venga
stipulato un contratto preliminare. Si tratta di un accordo tra venditore e compratore con il quale
essi si obbligano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di
compravendita.
Il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile si avrà solo con la firma di quest’ultimo.
La stipula di un contratto preliminare comporta l'obbligo di registrazione ed il pagamento
delle imposte di bollo e di registro.
INDICE DELLE DOMANDE
1.
Quando viene stipulato un contratto preliminare?
2.
Il contratto preliminare è soggetto a registrazione?
3.
Sono dovute imposte per la registrazione del contratto preliminare?
4.
Il contratto preliminare va trascritto nei Registri immobiliari?
5.
Come avviene la trascrizione nel Registro immobiliare?
6.
Se la stipula del contratto preliminare è stata effettuata tramite un'agenzia immobiliare,
chi ha l'obbligo di registrare il preliminare?
7.
Il contratto preliminare è soggetto a Iva?
8.
Prima di stipulare un contratto preliminare o un contratto di compravendita, come è
possibile avere informazioni utili sull'immobile che si intende acquistare?
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014
DOMANDE E RISPOSTE
D.1 QUANDO VIENE STIPULATO UN CONTRATTO PRELIMINARE?
R.1 In genere, il contratto preliminare (o "compromesso") viene stipulato quando non è possibile
la vendita immediata, ad esempio perché l’acquirente è in attesa di un finanziamento (un
mutuo) oppure il venditore è in attesa che gli venga consegnata una nuova casa.
Stipulando il contratto preliminare, quindi, le parti si impegnano giuridicamente durante il
tempo necessario a risolvere questi problemi per poi procedere con la stipula del contratto di
compravendita vero e proprio. Il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile si avrà solo
con la firma di quest’ultimo.
D.2 IL CONTRATTO PRELIMINARE È SOGGETTO A REGISTRAZIONE?
R.2 Sì. Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro 20 giorni dalla
sottoscrizione.
Se il preliminare è stipulato con atto notarile, la registrazione viene eseguita dal notaio entro
30 giorni.
D.3 SONO DOVUTE IMPOSTE PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE?
R.3 Per la registrazione del contratto preliminare sono dovute:

l'imposta di registro di € 200, indipendentemente dal prezzo della compravendita;

l’imposta di bollo, pari a € 16 per ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe.
Quando il contratto prevede un pagamento, è dovuta in aggiunta anche un'imposta
proporzionale di registro pari a:


0,50% sulle somme previste a titolo di caparra confirmatoria;
3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita, salvo che si tratti di
operazione imponibile IVA: in quest'ultimo caso, infatti, si applica solo l'Iva prevista dalla legge e
l'imposta di registro in misura fissa pari a € 200.
In questi casi, dall’imposta di registro proporzionale dovuta per la registrazione del contratto
definitivo sarà poi detratta quella pagata in misura proporzionale sul preliminare.
In caso di assenza di un'espressa qualificazione della natura delle somme versate in
occasione della stipula del contratto preliminare, tali somme vanno conside rate come
acconti sul prezzo di vendita.
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D.4 IL CONTRATTO PRELIMINARE VA TRASCRITTO NEI REGISTRI IMMOBILIARI?
R.4 Per il contratto preliminare, non è obbligatoria la trascrizione nei Registri immobiliari, ma è
sicuramente consigliabile. Infatti, la stipula del contratto preliminare fa sorgere solo un
obbligo giuridico tra venditore e acquirente, senza determinare il trasferimento della
proprietà.
Pertanto, potrebbe accadere che, nonostante l'accordo raggiunto col preliminare, il
venditore venda lo stesso immobile ad altra persona, costituisca sullo stesso diritti reali di
godimento (per esempio un usufrutto) o iscriva ipoteca.
In questi casi, il compratore potrà chiedere al giudice solo il risarcimento dei danni, non
anche l’annullamento della vendita o dell’iscrizione dell’ipoteca.
Per evitare di trovarsi in una situazione del genere, la legge mette a disposizione lo strumento
della trascrizione del preliminare nei registri immobiliari. In tal modo, eventuali vendite dello
stesso immobile o la costituzione di altri diritti a favore di terze persone non pregiudicheranno
i diritti del compratore.
D.5 COME AVVIENE LA TRASCRIZIONE NEL REGISTRO IMMOBILIARE?
R.5 Per la trascrizione del contratto preliminare nel Registro immobiliare è necessario l’intervento
del notaio. Nel caso di trascrizione, occorre versare:

l’imposta di registro nella misura fissa di € 155;

l’imposta di bollo nella misura fissa di € 155;

l’imposta ipotecaria di € 200 e la tassa di trascrizione di € 35.
D.6 SE LA STIPULA DEL CONTRATTO PRELIMINARE
L'OBBLIGO DI REGISTRARE IL PRELIMINARE?
È STATA EFFETTUATA TRAMITE UN'AGENZIA IMMOBILIARE, CHI HA
R.6 Se la stipula del contratto preliminare è stata effettuata non direttamente tra venditore e
acquirente, ma tramite un'agenzia immobiliare, l'obbligo di registrare il contratto preliminare
ricade in capo all'agenzia immobiliare. I mediatori immobiliari, infatti, hanno l’obbligo di
richiedere la registrazione dei contratti preliminari di compravendita stipulati a seguito della
loro attività, così come dell'accettazione della proposta quando le clausole inserite nello
schema di proposta sono di per sé sufficienti e necessarie a determinare la conclusione di un
contratto preliminare di compravendita.
Non sono, invece, soggetti a registrazione:
 gli incarichi di vendita conferiti al mediatore;
 la proposta di acquisto;
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 l’accettazione della proposta che non sia di per sé sufficiente a determinare la conclusione di un
contratto preliminare di compravendita.
D.7 IL CONTRATTO PRELIMINARE È SOGGETTO A IVA?
R.7 Se il venditore dell'immobile è un privato, la cessione è sempre esente da Iva.
Se il venditore dell'immobile è un’impresa, la cessione è sempre esente da Iva, ad eccezione
dei seguenti casi:

vendite effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione
della costruzione o dell’intervento, oppure anche dopo i 5 anni se il venditore sceglie di sottoporre
la cessione a Iva (la scelta va espressa nell’atto di vendita);

vendite di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre
la cessione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita).
Quando la vendita dell'immobile è soggetta ad Iva, il trattamento fiscale del preliminare sarà
differente a seconda che preveda il versamento di una somma a titolo di acconto o di
caparra confirmatoria.
Il versamento di un acconto, rappresentando l’anticipazione del corrispettivo pattuito, va
fatturato con addebito dell’imposta. In questo caso, l’imposta di registro sarà dovuta nella
misura fissa di € 200.
L a caparra confirmatoria, anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale, non
costituisce, invece, il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni. La
stessa non è, quindi, soggetta a Iva e andrà pagata l’imposta di registro proporzionale.
D.8 PRIMA
DI STIPULARE UN CONTRATTO PRELIMINARE O UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, COME È POSSIBILE AVERE
INFORMAZIONI UTILI SULL'IMMOBILE CHE SI INTENDE ACQUISTARE?
R.8 Prima di acquistare un immobile è possibile e fortemente consigliato avere più informazioni
possibili sullo stesso e, soprattutto, accertarsi di effettuare l’acquisto dal legittimo
proprietario.
E' compito del notaio che redige l’atto di vendita, nella sua pubblica funzione di garanzia,
effettuare verifiche di questo tipo.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di ogni cittadino alcuni strumenti pratici
per conoscere la situazione di un immobile.
Per esempio, è possibile effettuare un’ispezione ipotecaria per visionare i dati riguardanti le
tipologie di “formalità” , ovvero trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, presenti nei Registri
immobiliari. Si precisa che:
 le trascrizioni vengono effettuate quando si trasferisce (per esempio, una vendita) o si costituisce un
diritto (per esempio, l’usufrutto) su un bene immobile;
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 un’iscrizione viene effettuata alla costituzione di ipoteche su immobili derivanti, per esempio, da
contratti di finanziamento (mutui);
 l’annotazione viene fatta in caso di modifica di precedenti trascrizioni, iscrizioni o annotazioni (per
esempio, le cancellazioni di ipoteche e di pignoramenti).
Pertanto, grazie all’ispezione ipotecaria è possibile verificare il legittimo proprietario
dell’immobile e la presenza sullo stesso di ipoteche o pendenze, anche giudiziarie.
Le ispezioni ipotecarie possono essere richieste presso gli sportelli degli uffici provinciali –
Territorio, oppure online sul sito internet dell’Agenzia.
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TABELLE RIEPILOGATIVE
TAB. 1
REGISTRAZIONE CONTRATTO PRELIMINARE (obbligatoria)
Entro 20 gg dalla sottoscrizione
TERMINE
Entro 30 gg dalla sottoscrizione se il
preliminare è stato stipulato
ricorrendo ad un notaio
Se il contratto non prevede
€ 200
un pagamento
€ 200 +
 3% dell'acconto sul prezzo (salvo
che si tratti di operazione
i m p o n i b i l e I VA , c a s o i n c u i
IMPOSTA DI
REGISTRO
IMPOSTE
Se il contratto prevede
sull'acconto si applica solo l'Iva);
(come avviene in genere) il
 0,50% della caparra confirmatoria.
pagamento di un acconto sul
prezzo di acquisto o di una
N.B. L'imposta di registro pagata in
caparra confirmatoria
misura proporzionale sul preliminare
andrà poi detratta da quella dovuta
sul contratto definitivo di
compravendita.
IMPOSTA DI BOLLO
€ 16 per ogni 4 pagg
e comunque ogni 100 righe
TAB. 2
TRASCRIZIONE CONTRATTO PRELIMINARE NEI REGISTRI IMMOBILIARI (facoltativa)
MODALITA'
E' necessario l'intervento del notaio
IMPOSTA DI REGISTRO
€ 155
IMPOSTA DI BOLLO
€ 155
IMPOSTA IPOTECARIA
€ 200
TASSA DI TRASCRIZIONE
€ 35
IMPOSTE
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PRASSI DELLA SETTIMANA
LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima settimana.
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione n. 83/E del 15 Settembre 2014
L'Agenzia istituisce la causale contributo "EBI1" per il
v e r s a m e n t o d e l contributo d o v u t o all’Ente
bilaterale piccole imprese e cooperative (Ebipic)
dagli iscritti. Il contributo è, infatti, incassato
mediante servizio di riscossione affidato all’Inps, per
effetto della convenzione del 18 giugno 2008 tra
Agenzia delle Entrate e Istituto nazionale di
previdenza, che regola la riscossione tramite F24
dei contributi diretti all’Inps e di quelli previsti dalla
legge, n. 311/1973, e della convenzione dello
scorso 7 luglio stipulata tra lo stesso Istituto e
l'Ebipic.
Risoluzione n. 84/E del 16 Settembre 2014
L'Agenzia ha precisato che la rendicontazione
inviata dalla banca al Comune in relazione ai
rapporti di conto corrente e deposito titoli intestati
all’ente stesso, strumentali allo svolgimento del
servizio di tesoreria, è esente dall’imposta di bollo,
ai sensi dell’art. 27 della Tabella allegata al D.P.R. n.
642/1972.
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Non sono stati pubblicati Comunicati stampa da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima
settimana.
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SCADENZARIO
LO SCADENZARIO DAL 19.09.2014 AL 03.10.2014
Venerdì 19 Settembre 2014
Ultimo gior no utile per la regolarizzazione dei
versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o
effettuati in misura insufficiente) entro il 20 agosto
2014 (ravvedimento operoso breve)
Venerdì 19 Settembre 2014
Presentazione della dichiarazione dei sostituti
d’imposta relativa all’anno 2013 – Modello 770/2014
Semplificato (come da proroga stabilita dal D.P.C.M.
31.07.2014) da parte dei sostituti d'imposta che nel
2013 hanno corrisposto somme o valori soggetti a
ritenuta alla fonte o contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti all’INPS, all'INPS Gestione exINPDAP e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL.
Venerdì 19 Settembre 2014
Presentazione della dichiarazione dei sostituti
d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2012 –
Modello 770/2014 Ordinario (come da proroga
stabilita dal D.P.C.M. 31.07.2014) da parte dei sostituti
d'imposta, intermediari e altri soggetti che nel 2013
hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta
alla fonte su redditi di capitale, compensi per
avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici
e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla
vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi
compresi quelli derivanti da partecipazioni ad
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
di diritto estero, utili e altri proventi equiparati
derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli
atipici, indennità di esproprio e redditi diversi.
Giovedì 25 Settembre 2014
Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o
acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari
effettuati nel mese precedente da parte degli
operatori con obbligo mensile
Lunedì 29 Settembre 2014
Per le persone fisiche NON obbligate all’invio
telematico di UNICO, che NON hanno presentato il
modello UNICO PF 2014 in forma cartacea entro il 30
giugno 2014, scade l'ultimo giorno utile per sanare la
mancata presentazione in forma cartacea di UNICO
PF 2014 e della scelta per la destinazione dell’8 e del
5 per mille, oltre che del 2 per mille
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Martedì 30 Settembre 2014
Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute
ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5,
115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese
soggette agli studi di settore e che hanno scelto il
pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata
entro il 16 giugno, scade il termine per il versamento
della 5a rata delle imposte derivanti da UNICO, con
applicazione degli interessi nella misura dell'1,15%.
Martedì 30 Settembre 2014
Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute
ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5,
115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese
soggette agli studi di settore e che hanno scelto il
pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata
entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%,
scade il termine per il versamento della 4a rata delle
imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli
interessi nella misura dello 0,82%.
Martedì 30 Settembre 2014
Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute
ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e
116 del TUIR, a società, associazioni e imprese
soggette agli studi di settore e che hanno scelto il
pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata
entro il 7 luglio, scade il termine per il versamento
della 4a rata delle imposte derivanti da UNICO, con
applicazione degli interessi nella misura dello 0,92%.
Martedì 30 Settembre 2014
Per le persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute
ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e
116 del TUIR, a società, associazioni e imprese
soggette agli studi di settore e che hanno scelto il
pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata
entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%,
scade il termine per il versamento della 3a rata delle
imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli
interessi nella misura dello 0,44%.
Martedì 30 Settembre 2014
Ultimo gior no u tile per la presentazione della
dichiarazione IMU relativa agli anni 2012 e 2013 da
parte degli enti non commerciali.
(ATTENZIONE: la scadenza dovrebbe
essere prorogata al 1° dicembre 2014
con un decreto MEF attualmente alla
firma del Ministero)
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Martedì 30 Settembre 2014
Presentazione telematica delle dichiarazioni UNICO
2014, IVA 2014 e IRAP 2014 da parte dei contribuenti
con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
Martedì 30 Settembre 2014
Versamento, da parte delle imprese di assicurazione,
dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati
nel m ese di Agosto 2014, nonché gli eventuali
conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori
incassati nel mese di Luglio 2014
Martedì 30 Settembre 2014
Presentazione della denuncia mensile relativa ai
premi ed accessori incassati nel mese di Luglio 2014
da parte delle imprese di assicurazione estere che
operano in Italia in regime di libera prestazione di
servizi.
Martedì 30 Settembre 2014
Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di
importo > € 500 rese e ricevute nei confronti di
operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in Paesi c.d. "black list"
Martedì 30 Settembre 2014
Comunicazione delle operazioni di acquisto da
operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nella Repubblica di San Marino annotate
nei registri IVA nel mese di Agosto 2014.
Martedì 30 Settembre 2014
Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti
intracomunitari di beni registrati nel mese di agosto,
dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi
del relativo versamento (Modello INTRA 12)
Martedì 30 Settembre 2014
Liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli
acquisti intracomunitari r e g i s t r a t i n e l m e s e
precedente da parte degli enti non commerciali
Martedì 30 Settembre 2014
Comunicazione al sostituto d’imposta d i non voler
effettuare il 2° o unico acconto 2014 dell’Irpef o di
volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello
indicato nel mod. 730-3/2014, da parte dei
contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale
del datore di lavoro o del CAF.
Martedì 30 Settembre 2014
Per gli enti del volontariato, le associazioni sportive
dilettantistiche, gli enti senza scopo di lucro della
ricerca scientifica e dell’università e della ricerca
sanitaria, che sono interessati a partecipare al riparto
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014
del 5 per mille per l’esercizio 2014 e che non abbiano
posto in essere gli adempimenti necessari entro il
termine di legge, scade il termine per regolarizzare la
propria posizione ponendo in essere gli adempimenti
necessari e pagando una sanzione di € 258.
Martedì 30 Settembre 2014
Ter mine per effettuare la remissione in bonis
dell'omessa presentazione del modello per l'opzione
per la trasparenza fiscale per il triennio 2013 - 2015,
inviando il modello per l'opzione e pagando una
sanzione di € 258.
Martedì 30 Settembre 2014
Ter mine per effettuare la remissione in bonis
dell'omessa presentazione del modello per l'opzione
per il consolidato fiscale per il triennio 2014 - 2016,
inviando il modello per l'opzione e pagando una
sanzione di € 258.
Martedì 30 Settembre 2014
Ter mine per effettuare la remissione in bonis
dell'omessa presentazione del modello per l'opzione
per il regime della liquidazione IVA di gruppo,
inviando il modello per l'opzione e pagando una
sanzione di € 258.
Martedì 30 Settembre 2014
Termine, per persone fisiche, società in nome
collettivo e società in accomandita semplice, per
e f f e t t u a r e l a remissione in bonis d ell'omessa
presentazione del modello per l'opzione, per il
periodo d'imposta 2014, per la determinazione della
base imponibile IRAP secondo le regole delle società
di capitali, inviando il modello per l'opzione e
pagando una sanzione di € 258.
Martedì 30 Settembre 2014
Termine, per le imprese marittime, per effettuare la
remissione in bonis d el l 'omessa presentazione
dell'opzione per il regime della "tonnage tax" per il
2014, inviando il modello per l'opzione e pagando
una sanzione di € 258.
Martedì 30 Settembre 2014
Ter mine per effettuare la remissione in bonis
dell'omessa presentazione del modello EAS da parte
degli enti associativi tenuti all'adempimento per il
periodo d'imposta 2014, inviando il modello per
l'opzione e pagando una sanzione di € 258.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 19 SETTEMBRE 2014
Martedì 30 Settembre 2014
Scade il termine ultimo per chiedere il rimborso
dell’Iva versata dagli operatori nazionali nel corso del
2013 in un altro Stato Ue
Martedì 30 Settembre 2014
Per i soggetti IVA stabiliti in altri Stati membri UE,
scade il termine per la presentazione dell'istanza di
rimborso dell'IVA assolta in Italia.
Mercoledì 1° Ottobre 2014
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di
locazione e affitto stipulati in data 01.09.2014 o
rinnovati tacitamente a decorrere dall’01.09.2014 per
i soggetti che non abbiano optato per il regime della
“cedolare secca”
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