ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL GIORNO 8/02/2014
COMUNE DI BOLSENA - (Provincia di Viterbo)
REPUBBLICA ITALIANA
Repertorio n.
CONVENZIONE URBANISTICA
L’anno duemilaquattordici (2014), il giorno ___ (_____) del mese di ____, presso la Sede Municipale del
Comune di Bolsena (VT), avanti a me Dott. Fabio Fabene, Segretario Comunale del Comune di Bolsena, a
questo atto autorizzato, ai sensi dell’art.97, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo n. 267/2000, si sono
personalmente presentati e costituiti i signori:
Sillioni Luigi, nato a Bolsena (VT) il 04 febbraio 1954, domiciliato presso la Residenza municipale, il quale
interviene nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune (C.F. 00119080562) in qualità di
Capo Settore Edilizia e Urbanistica, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, in esecuzione della
deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del ____2014, esecutiva ai sensi di legge;
Torzilli Mauro, nato a Viterbo il 20 marzo 1959, domiciliato per la carica ove infra, il quale dichiara di
intervenire al presente atto in qualità di procuratore in nome e per conto della società I.M.T. S.r.l., con sede
in Roma, Via dei Due Macelli n. 9, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato,
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 08606191008, e al n.
1106061 del R.E.A., munito di tutti i poteri necessari per il presente atto come da statuto;
Battaglini Giuseppe, nato a Monterotondo il 4 luglio 1948, residente a Roma, Via G. L. Squarcialupo n. 20,
codice fiscale BTT GPP 48L04 F611E, il quale dichiara di intervenire al presente atto, oltre che in proprio,
anche nella sua qualità di tutore della propria sorella, interdetta giudiziale, signora Battaglini Paola, nata a
Bolsena il 6 gennaio 1944, residente a Roma, Via Imperia n. 6, codice fiscale BTTPLA 44A46 A949B, in virtù
di decreto di nomina di tutore del Giudice Tutelare presso la Pretura Circondariale di Roma in data 14
gennaio 1994.
Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, previa rinuncia con il mio
consenso all’assistenza dei testimoni, con questo atto convengono quanto segue.
PREMESSO CHE
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 23/09/2004 è stato adottato il Piano Particolareggiato
del Comprensorio K3 in variante al PRG ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 36/87, ad iniziativa della
società I.M.T. s.r.l., di seguito definita “lottizzante”, comprendente i seguenti terreni, ricadenti nel vigente
Piano Regolatore Generale in parte in zona C (espansione residenziale), sottozona C5, comprensorio K3 e
in parte in zona F (attrezzature ed impianti di interesse generale), evidenziati in giallo nella planimetria che,
sottoscritta dai comparenti e da me Segretario rogante, si allega al presente atto sotto la lettera A per farne
parte integrante e sostanziale:
- appezzamento di terreno distinto in catasto al foglio 19, particella 61, are 87.40 (are ottantasette e centiare
quaranta), reddito dominicale euro 72,22 e reddito agrario euro 20,31, di proprietà della società I.M.T. s.r.l.;
- appezzamenti di terreni distinti al catasto al foglio 19, con le seguenti particelle: 1191, di are 2.55 (are due
centiare cinquantacinque), ente urbano senza redditi, 1192, di are 22.45 (are ventidue centiare
quarantacinque), ente urbano senza redditi, 1193, di are 2.90 (are due centiare novanta), ente urbano senza
redditi, di proprietà dei signori Battaglini Giuseppe e Battaglini Paola;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2006 è stato deliberato di dare atto
dell’approvazione del suddetto Piano Particolareggiato da parte della Giunta Regionale con deliberazione n.
5 del 10/01/2006, accettandone le prescrizioni impartite e di dare attuazione al Comprensorio K3, mediante
lottizzazione convenzionata, approvandone il relativo schema;
- con determinazione n. A6033 del giorno 11/11/2010 la Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale del
Territorio, ha approvato, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, la realizzazione di n. 7 fabbricati interni
al Piano Attuativo Comprensorio K3 e opere di urbanizzazione in Via della Chiusa;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25/05/2011 è stata adeguata la convenzione
urbanistica;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22/07/2013 è stato approvato il computo metrico
estimativo e modificati gli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 della convenzione urbanistica approvata con deliberazione n.
25/2011, sopra citata;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 4/12/2013 è stato approvato il computo metrico
estimativo delle opere di urbanizzazione primaria, aggiornato alla tariffa dei prezzi 2012 della Regione Lazio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del ____2014, dichiarata immediatamente esecutiva, è
stata approvata una variante distributiva consistente in una diversa dislocazione degli standard urbanistici ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1 – bis della l.r. n. 36/1987 e con il medesimo atto deliberativo è stato adeguato
il testo della convenzione di attuazione del Piano Particolareggiato;
- con atto a rogito del Notaio MATTIELLI di Tivoli, rep. n. 10456, racc. n. 1281 del 26 novembre 2007,
registrato all’Ufficio delle Entrate di Tivoli il 12/12/2007 al n. 5470, serie 1T, i signori Battaglini Giuseppe e
Battaglini Paola hanno ceduto l’intera cubatura realizzabile sui terreni di loro proprietà sopra descritti alla
società IMT s.r.l., di seguito nel presente atto definita “lottizzante”;
tutto ciò premesso e da valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula
quanto segue
Art. 1
La società I.M.T. s.r.l., in qualità di lottizzante, si obbliga a dare attuazione al progetto di lottizzazione sui
terreni citati in premessa in conformità alle norme di cui alla presente convenzione ed al piano
particolareggiato che, seppur non materialmente allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente
atto, progetto che le parti dichiarano di ben conoscere.
Art. 2
Il lottizzante, in relazione al disposto del paragrafo 19, quinto comma art.8 L.765/1967, si obbliga a cedere a
titolo gratuito al Comune di Bolsena, libere da ogni vincolo, gravame o servitù, le aree necessarie per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo il piano attuativo, per una
superficie di mq 1.120 di cui mq. 600 per parcheggi e mq. 520 per verde pubblico. Tali superfici saranno
individuate catastalmente a seguito di frazionamento.
Art. 3
Il lottizzante, in relazione al disposto del paragrafo 2, quinto comma dell’art.8 L.765/1967, si obbliga ad
assumere gli oneri relativi all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, consistenti in rete idrica,
elettrica, telefonica, gas, fognature, strade, marciapiedi e parcheggi per un importo complessivo di €
143.695,53 (centoquarantatremila seicentonovantacinque/53), così come risultante dal computo metrico
estimativo prot. n. 9501 del 29/11/2013.
Il Comune provvederà a rilasciare il permesso di costruire per le opere di urbanizzazione primaria e
successivamente per i n. 7 fabbricati interni al Comprensorio K3, una volta ottenuta la necessaria
autorizzazione paesaggistica sul progetto di variante approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
___ del ___2014.
Art. 4
Il lottizzante si obbliga a realizzare le opere di urbanizzazione nel periodo di vigenza del permesso di
costruire in modo che esse risultino complete e collaudabili prima dell’ultimazione dei lavori riguardanti i
singoli fabbricati previsti all’interno del Comprensorio o comunque prima che essi vengano utilizzati o
dichiarati agibili.
Art. 5
Il lottizzante si obbliga a cedere a titolo gratuito al Comune di Bolsena tutte le opere di cui al precedente
art.3, complete e giudicate idonee a seguito del collaudo da parte di un tecnico incaricato dal Comune,
secondo quanto disposto dal precedente art.4. Gli oneri relativi alla predisposizione degli atti tecnici
necessari a tale trasferimento, nonché quelli legali e fiscali sono a carico del lottizzante. Il lottizzante si
impegna, a richiesta del Comune, alla cessione gratuita delle aree eccedenti gli standard di legge che
dovessero essere necessarie per realizzare gli impianti pubblici.
Art. 6
Il lottizzante a garanzia delle obbligazioni assunte con i precedenti articoli ha costituito la cauzione di €
143.695,53 (centoquarantatremila seicentonovantacinque/53), mediante polizza fideiussoria della Cattolica
Assicurazioni soc. coop. n. 000089.91.000066 del 9 dicembre 2013, depositata agli atti del Comune. Tale
polizza fideiussoria verrà poi svincolata nei trenta giorni successivi al collaudo e comunque non appena
saranno trasferite le opere di urbanizzazione previste.
Art. 7
Il lottizzante si impegna entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori a
richiedere il collaudo delle opere realizzate . L’Amministrazione Comunale, entro e non oltre 30 giorni dalla
ricezione della suddetta comunicazione, incaricherà il collaudatore, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.
n. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione, per l’espletamento della procedura di collaudo con
indicazione della data per l’inizio effettivo delle operazioni. Il collaudo delle opere deve concludersi entro
novanta giorni successivi alla data di inizio, salvo cause di forza maggiore che impediscono l’effettivo
svolgimento. Qualora in sede di collaudo dovessero emergere imperfezioni, incompletezze o vizi sulle opere
oggetto di collaudo, il lottizzante si obbliga entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione del collaudatore
riguardante i rilievi effettuati, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. Entrambe le parti si obbligano a
definire ogni controversia derivante dal collaudo ad un collegio arbitrale composto da un presidente, la cui
scelta in caso di disaccordo verrà indicata dal Presidente del Tribunale di Viterbo e da due membri nominati
uno dal lottizzante e l’altro dall’Amministrazione Comunale.
Art. 8
Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione delle opere di cui al precedente
art.3 in sostituzione del lottizzante ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dei
regolamenti in vigore, quando lo stesso non vi abbia provveduto nei termini concordati, ed il Comune lo
abbia messo in mora con preavviso non inferiore a 30 giorni.
Art. 9
Si dà atto che le opere di cui all’art. 3 del presente atto, direttamente eseguite dal lottizzante, sono quelle
previste dall’elaborato grafico approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2006
modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 4 dicembre 2013 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione con relativo computo metrico estimati.
Art. 10
Il lottizzante si impegna a tracciare a sua cura e spese le strade, le delimitazioni degli isolati e quant’altro
attiene al piano stesso riferendosi alle opere di urbanizzazione primaria.
Art. 11
Il lottizzante assume tutti gli oneri di manutenzione nonché ogni responsabilità civile e penale inerente
l’attuazione e l’uso dell’area durante tutto il periodo di esecuzione di cui all’art.3 fino al momento della
consegna della stessa, consegna che si obbliga ad effettuare entro e non oltre 30 giorni dal collaudo.
Art. 12
Il lottizzante in caso di trasferimento a terzi degli oneri di urbanizzazione primaria, prima del collaudo,
dichiara di restare direttamente responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Art. 13
Le parti si danno reciprocamente atto che tutti gli oneri e le obbligazioni dipendenti dalla presente
convenzione sono a carico della società lottizzante I.M.T. s.r.l., restando espressamente esonerati i signori
Battaglini Giuseppe e Battaglini Paola da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 14
Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, nessuna esclusa o eccettuata, saranno a
totale carico della società lottizzante.
I comparenti mi esonerano dalla lettura dell’allegato dichiarando di avene esatta conoscenza.
Questo atto scritto con mezzi elettronici, da persona di mia fiducia sotto la mia personale direzione e
sorveglianza, su sei facciate e sin qui della settima, viene da me Segretario Comunale letto ai comparenti
che lo approvano e con me lo sottoscrivono in segno di completa e piena accettazione.