dlg_00304_18-07-2014

Comune di Siena
Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale
del 18/07/2014 N° 304
OGGETTO: PROGRAMMA PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE
PRESENTATO DALLA AZIENDA AGRICOLA "LE CASACCE" DI MILANI MASSIMO - LOC. TERRENZANO BELCARO, SIENA. PRATICA 63630
Nome
VALENTINI BRUNO
Presente
X
X
MANCUSO FULVIO
FERRETTI ANNA
X
X
PALLAI SONIA
TARQUINI TIZIANA
X
BALANI MAURO
X
MAGGI STEFANO
X
X
MAZZINI PAOLO
TAFANI LEONARDO
VEDOVELLI MASSIMO
Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:
Assente
X
X
Sig. Valentini Bruno
Dott. Vincenzo Del Regno
OGGETTO: Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale presentato dalla
Azienda Agricola “Le Casacce” di Milani Massimo – Loc. Terrenzano- Belcaro, Siena - Pratica
63630.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 28/12/2012 prot. n. 55991 è pervenuta allo Sportello Unico Integrato
(S.U.I.) la richiesta di esame del Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale ai
sensi della L.R. 1/05 e s.m.i. presentata dall'Azienda Agricola Le Casacce di Milani Massimo
situata nel Comune di Siena, Loc. Terrenzano - Belcaro, per la realizzazione dei seguenti interventi:
 Demolizione di strutture agricole ad uso stalle e magazzini;
 Costruzione di stalla per cavalli ;
 Costruzione di rimessa macchine, attrezzi agricoli e fienile in tensostruttura;
 Costruzione di n. 4 box per cani ;
 Costruzione di tondino e giostra per allenamento cavalli ;
 Realizzazione di concimaia ;
DATO ATTO che il Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale è stato
trasmesso all’Amministrazione Provinciale di Siena - Servizio Sviluppo Rurale - in data 25/01/2013
per il parere di competenza e che, con nota dell'11/02/2013 prot. 25690 (in atti prot. 7447 del
14/02/2013), l’ Amministrazione Provinciale di Siena ha espresso il seguente parere:
“PARERE FAVOREVOLE con limitazioni e prescrizioni
Sulla base degli accertamenti effettuati da questo ufficio si ritiene che le produzioni
aziendali di foraggere previste si verifichino solo successivamente alla trasformazione dei
seminativi semplici in seminativi irrigui; tale variazione risulta fondamentale e dovrà essere
quindi oggetto di specifico impegno nell’atto d’obbligo o convenzione.
I capi equini programmati in allevamento sono 23 ( n. 9 adulti e 14 puledri) ed i box
previsti 24, inoltre, anche i box destinati a servizi accessori risultano esuberanti (es.
infermeria e sala visite) per quanto sopra n. 2 box dovranno essere eliminati dalla struttura
progettata per la stalla.
Per i fabbricati descritti ai punti 3 (tenso-struttura per maneggio e fienile) ed al
punto 4 (tondino con copertura in PVC) essendo volumi accessori in strutture leggere
specifici per l’addestramento e doma dei cavalli si ritiene che la permanenza degli stessi in
azienda sia vincolata alla permanenza degli allevamenti programmati. Per quanto sopra
l’atto d’obbligo o convenzione dovrà impegnare il richiedente alla rimozione di dette
strutture al termine dell’attività di allevamento di cavalli da trekking e competizione.
L’atto unilaterale d’obbligo o convenzione, di cui all’art. 42 comma 7 della L.R.
1/05 e s.m.i., dovrà contenere l’impegno a mantenere in produzione le superfici descritte nel
programma. Per gli annessi di nuova costruzione, la stessa convenzione o atto d’obbligo
dovrà prevedere, ai sensi dell’art. 43 comma 1 della L.R. 62/2008, l’impossibilità perenne di
variare la destinazione d’uso agricola....(omissis)”
TENUTO CONTO che gli interventi previsti nel PAPMAA sono stati ridefiniti a seguito delle
prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale e che sono stati conseguentemente adeguati i relativi
elaborati che risultano essere i seguenti:






PAPMAA – Elaborato in formato A4 ;
Relazione tecnica descrittiva ;
Dimostrazione calcolo superfici e volume ;
Planimetria generale visualizzazioni dai BSA ;
Relazione geologica ;
Schema di atto d'obbligo
CONSIDERATO che in data 23/04/2013 il Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo
Ambientale è stato sottoposto al parere della Conferenza dei servizi interna ai sensi dell'art. 3 del
Regolamento Edilizio che si è così espressa:
“PARERE FAVOREVOLE concordando con quanto espresso dell’Amministrazione
Provinciale di Siena Settore Sviluppo Rurale. Per quanto riguarda la localizzazione dei
manufatti ai sensi dell’art. 158 del Regolamento Urbanistico, si rinvia al parere della
Conferenza di Servizi Paesaggistica”;
RILEVATO che il PAPMAA è stato esaminato in sede di Conferenza dei Servizi per
l'autorizzazione paesaggistica con la partecipazione della competente Soprintendenza aii beni
paesaggistici e architettonici e che in data 09/07/2013, preso atto che il parere ex art. 36 del PIT
non è dovuto, ha ottenuto “parere favorevole in quanto l'intervento è compatibile con il
provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico dell’area interessata e con gli indirizzi di
tutela della pianificazione paesaggistica regionale”;
PRESO ATTO che, come previsto dalla normativa vigente, in data 09/07/2013 è stata rilasciata
l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo 42/04 in ordine al
PAPMAA;
VISTO lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, predisposto sul modello approvato con
determinazione dirigenziale SR n. 18 del 08/01/2014 ;
VISTA la relazione tecnica dell’Istruttore Tecnico Direttivo del Servizio Sportello Unico,
Responsabile del procedimento del PAPMAA, allegata alla presente deliberazione;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione G.C. n. 327 del 20.12.2013, con cui, con
riferimento alla demolizione delle strutture agricole contemplata espressamente dal PAPMAA di
cui trattasi, si subordinava la stessa alla sottoscrizione di un Accordo Procedimentale ai sensi
dell'art. 11 della L. 241/90, del quale si unisce alla presente lo schema completato ed aggiornato alla
luce degli atti in possesso del Servizio Sportello Unico;
VISTO il Titolo IV – Capo III “Il Territorio Rurale” della L.R.T. 1/05e s.m.i. ;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
RITENUTO altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 c.4 del D.lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
DELIBERA
1. di approvare il Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale presentato
dall’Azienda Agricola Le Casacce di Milani Massimo situata nel Comune di Siena, Loc.
Terrenzano – Belcaro;
2. di dare atto che il Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale di che
trattasi è costituito dai seguenti elaborati, depositati e conservati in atti:






PAPMAA– elaborato in formato A4 ;
Relazione tecnica descrittiva ;
Dimostrazione calcolo superfici e volume ;
Planimetria generale visualizzazioni dai B.S.A. ;
Relazione geologica ;
Schema di atto d'obbligo
3. di stabilire altresì che l'atto unilaterale d’obbligo, che verrà sottoscritto dalla proprietà
successivamente all'approvazione della seguente deliberazione anche relativamente
all’obbligo di mantenimento della destinazione d’uso così come prescritto dalla legge ed
all'ottemperanza delle prescrizioni indicate dall'Amministrazione Provinciale e dal Comune
di Siena con Determinazione Dirigenziale n. 1324 del 06/09/2013;
la presente non impegna l'Amministrazione Comunale fino alla presentazione della garanzia
fideiussoria prevista;
4. di precisare che tale provvedimento non costituisce atto abilitativo alla esecuzione degli
interventi;
5. di prendere atto della integrazione temporale- fasi di ripristino – dell'accordo procedimentale
già deliberato con atto della Giunta Comunale n. 327 del 20/12/2013.
DELIBERA
altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/00 al fine di consentire la prosecuzione dell’iter autorizzativo
degli interventi edilizi richiesti.
Fatto verbale e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Del Regno
IL SINDACO
Sig. Valentini Bruno