Comune di Siena Verbale di deliberazione della Giunta Comunale del 18/07/2014 N° 304 OGGETTO: PROGRAMMA PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE PRESENTATO DALLA AZIENDA AGRICOLA "LE CASACCE" DI MILANI MASSIMO - LOC. TERRENZANO BELCARO, SIENA. PRATICA 63630 Nome VALENTINI BRUNO Presente X X MANCUSO FULVIO FERRETTI ANNA X X PALLAI SONIA TARQUINI TIZIANA X BALANI MAURO X MAGGI STEFANO X X MAZZINI PAOLO TAFANI LEONARDO VEDOVELLI MASSIMO Presidente della seduta: Partecipa Il Segretario Generale: Assente X X Sig. Valentini Bruno Dott. Vincenzo Del Regno OGGETTO: Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale presentato dalla Azienda Agricola “Le Casacce” di Milani Massimo – Loc. Terrenzano- Belcaro, Siena - Pratica 63630. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che in data 28/12/2012 prot. n. 55991 è pervenuta allo Sportello Unico Integrato (S.U.I.) la richiesta di esame del Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale ai sensi della L.R. 1/05 e s.m.i. presentata dall'Azienda Agricola Le Casacce di Milani Massimo situata nel Comune di Siena, Loc. Terrenzano - Belcaro, per la realizzazione dei seguenti interventi: Demolizione di strutture agricole ad uso stalle e magazzini; Costruzione di stalla per cavalli ; Costruzione di rimessa macchine, attrezzi agricoli e fienile in tensostruttura; Costruzione di n. 4 box per cani ; Costruzione di tondino e giostra per allenamento cavalli ; Realizzazione di concimaia ; DATO ATTO che il Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale è stato trasmesso all’Amministrazione Provinciale di Siena - Servizio Sviluppo Rurale - in data 25/01/2013 per il parere di competenza e che, con nota dell'11/02/2013 prot. 25690 (in atti prot. 7447 del 14/02/2013), l’ Amministrazione Provinciale di Siena ha espresso il seguente parere: “PARERE FAVOREVOLE con limitazioni e prescrizioni Sulla base degli accertamenti effettuati da questo ufficio si ritiene che le produzioni aziendali di foraggere previste si verifichino solo successivamente alla trasformazione dei seminativi semplici in seminativi irrigui; tale variazione risulta fondamentale e dovrà essere quindi oggetto di specifico impegno nell’atto d’obbligo o convenzione. I capi equini programmati in allevamento sono 23 ( n. 9 adulti e 14 puledri) ed i box previsti 24, inoltre, anche i box destinati a servizi accessori risultano esuberanti (es. infermeria e sala visite) per quanto sopra n. 2 box dovranno essere eliminati dalla struttura progettata per la stalla. Per i fabbricati descritti ai punti 3 (tenso-struttura per maneggio e fienile) ed al punto 4 (tondino con copertura in PVC) essendo volumi accessori in strutture leggere specifici per l’addestramento e doma dei cavalli si ritiene che la permanenza degli stessi in azienda sia vincolata alla permanenza degli allevamenti programmati. Per quanto sopra l’atto d’obbligo o convenzione dovrà impegnare il richiedente alla rimozione di dette strutture al termine dell’attività di allevamento di cavalli da trekking e competizione. L’atto unilaterale d’obbligo o convenzione, di cui all’art. 42 comma 7 della L.R. 1/05 e s.m.i., dovrà contenere l’impegno a mantenere in produzione le superfici descritte nel programma. Per gli annessi di nuova costruzione, la stessa convenzione o atto d’obbligo dovrà prevedere, ai sensi dell’art. 43 comma 1 della L.R. 62/2008, l’impossibilità perenne di variare la destinazione d’uso agricola....(omissis)” TENUTO CONTO che gli interventi previsti nel PAPMAA sono stati ridefiniti a seguito delle prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale e che sono stati conseguentemente adeguati i relativi elaborati che risultano essere i seguenti: PAPMAA – Elaborato in formato A4 ; Relazione tecnica descrittiva ; Dimostrazione calcolo superfici e volume ; Planimetria generale visualizzazioni dai BSA ; Relazione geologica ; Schema di atto d'obbligo CONSIDERATO che in data 23/04/2013 il Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale è stato sottoposto al parere della Conferenza dei servizi interna ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Edilizio che si è così espressa: “PARERE FAVOREVOLE concordando con quanto espresso dell’Amministrazione Provinciale di Siena Settore Sviluppo Rurale. Per quanto riguarda la localizzazione dei manufatti ai sensi dell’art. 158 del Regolamento Urbanistico, si rinvia al parere della Conferenza di Servizi Paesaggistica”; RILEVATO che il PAPMAA è stato esaminato in sede di Conferenza dei Servizi per l'autorizzazione paesaggistica con la partecipazione della competente Soprintendenza aii beni paesaggistici e architettonici e che in data 09/07/2013, preso atto che il parere ex art. 36 del PIT non è dovuto, ha ottenuto “parere favorevole in quanto l'intervento è compatibile con il provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico dell’area interessata e con gli indirizzi di tutela della pianificazione paesaggistica regionale”; PRESO ATTO che, come previsto dalla normativa vigente, in data 09/07/2013 è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo 42/04 in ordine al PAPMAA; VISTO lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, predisposto sul modello approvato con determinazione dirigenziale SR n. 18 del 08/01/2014 ; VISTA la relazione tecnica dell’Istruttore Tecnico Direttivo del Servizio Sportello Unico, Responsabile del procedimento del PAPMAA, allegata alla presente deliberazione; RICHIAMATA la propria precedente deliberazione G.C. n. 327 del 20.12.2013, con cui, con riferimento alla demolizione delle strutture agricole contemplata espressamente dal PAPMAA di cui trattasi, si subordinava la stessa alla sottoscrizione di un Accordo Procedimentale ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90, del quale si unisce alla presente lo schema completato ed aggiornato alla luce degli atti in possesso del Servizio Sportello Unico; VISTO il Titolo IV – Capo III “Il Territorio Rurale” della L.R.T. 1/05e s.m.i. ; ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; VISTO il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; RITENUTO altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” DELIBERA 1. di approvare il Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale presentato dall’Azienda Agricola Le Casacce di Milani Massimo situata nel Comune di Siena, Loc. Terrenzano – Belcaro; 2. di dare atto che il Programma Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale di che trattasi è costituito dai seguenti elaborati, depositati e conservati in atti: PAPMAA– elaborato in formato A4 ; Relazione tecnica descrittiva ; Dimostrazione calcolo superfici e volume ; Planimetria generale visualizzazioni dai B.S.A. ; Relazione geologica ; Schema di atto d'obbligo 3. di stabilire altresì che l'atto unilaterale d’obbligo, che verrà sottoscritto dalla proprietà successivamente all'approvazione della seguente deliberazione anche relativamente all’obbligo di mantenimento della destinazione d’uso così come prescritto dalla legge ed all'ottemperanza delle prescrizioni indicate dall'Amministrazione Provinciale e dal Comune di Siena con Determinazione Dirigenziale n. 1324 del 06/09/2013; la presente non impegna l'Amministrazione Comunale fino alla presentazione della garanzia fideiussoria prevista; 4. di precisare che tale provvedimento non costituisce atto abilitativo alla esecuzione degli interventi; 5. di prendere atto della integrazione temporale- fasi di ripristino – dell'accordo procedimentale già deliberato con atto della Giunta Comunale n. 327 del 20/12/2013. DELIBERA altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/00 al fine di consentire la prosecuzione dell’iter autorizzativo degli interventi edilizi richiesti. Fatto verbale e sottoscritto. IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Vincenzo Del Regno IL SINDACO Sig. Valentini Bruno
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