Novità per il DURC: in arrivo il SIRCE

JOBS ACT - 25 agosto 2014 ore 06:45
Novità per il DURC: in arrivo il SIRCE
di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro, Commercialista e Revisore legale in
Catanzaro
Si avvicinano i tempi di attuazione della semplificazione del DURC prevista dal D.L. n. 34/2014. Ad
anticipare i contenuti la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili con una
comunicazione inviata alle sedi ed alle associazioni nazionali della categoria ai primi di agosto.
La Commissione nazionale paritetica per le Casse edili annuncia l'avvio del Sistema Informativo
della Regolarità Contributiva Edile (sarà conosciuto con l'acronimo SIRCE), procedura prevista
dall'art. 4, D.L. n. 34/2014, con l'obiettivo di introdurre semplificazioni in materia di documento
unico di regolarità contributiva.
Prima di entrare nel dettaglio di una procedura che, per quanto attenda una successiva
deliberazione del Comitato di bilateralità, si annuncia estremamente innovativa rispetto alle
attuali procedure e sostituirà la BNI, facciamo un passo indietro e vediamo da dove prende le
mosse il documento.
Il citato art. 4 del provvedimento sul Jobs act ha previsto la semplificazione delle attuali regole
sul DURC contenute in particolare nell'art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006 e nel relativo
decreto attuativo 24 ottobre 2007, ma anche nelle disposizioni in materia di pubblici appalti,
puntando su due assi:
1) smaterializzazionedelle procedure;
2) modifica dei requisiti di regolarità.
L'effettiva operatività è tuttavia demandata ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di
competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l’INPS,
l’INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, che doveva essere emanato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 78/2014 e dunque il 19 luglio scorso.
Decreto che dovrà ispirarsi a criteri individuati dalla norma.
Pertanto, si inverte l'attuale impostazione basata sulla richiesta di regolarità, istruttoria entro 30
giorni, ottenimento del certificato di regolarità contributiva, per essere sostituita dalla verifica
telematica autoprodotta dal richiedente.
Nello specifico la verifica avviene tramite un’unica interrogazione presso gli archivi dell'INPS,
dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e
riconoscimento reciproco, ed è eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto
per il quale viene richiesta l'attestazione di regolarità.
Il certificato sarà quindi costituito dall’esito dell’interrogazionee avrà durata di 120 giorni dalla
data di acquisizione.
Rimane quindi la durata generalizzata della regolarità introdotta dal D.L. n. 69/2013 del 21 giugno
2013.
Ed è sulle nuove procedure semplificate che si colloca il sistema SIRCE.
Viene infatti annunciata da parte della CNCE la realizzazione di un proprio sistema informativo
nazionale per la verifica della regolarità contributiva edile (SIRCE) in grado di effettuare uno
scambio dei dati con i Portali che verranno approntati a tale scopo da parte degli Istituti
pubblici.
Attraverso un'autorizzazione, tutte le Casse edili ma anche gli interessati, potranno verificare la
posizione contributiva di ogni impresa presente nella banca dati.
Funzioni del SIRCE
In particolare, il sistema è in grado di svolgere le seguenti funzioni:
1. Ricevere dalle Casse i dati mensili relativi alla posizione contributiva delle imprese;
2. Rendere disponibili ad INPS e INAIL le informazioni relative alla regolarità contributiva
delle imprese nei confronti delle Casse Edili;
3. Acquisire da INPS e INAIL i dati relativi alle consultazioni di imprese non regolari;
4. Consultare gli archivi INPS per verificare, nei casi di impresa non iscritta, la Cassa Edile
competente a sollecitarne la regolarizzazione;
5. Trasmettere alle Casse competenti i dati di cui al punto 3 al fine di attivare la procedura di
invito alla regolarizzazione;
6. Comunicare ad INPS e INAIL le regolarizzazioni effettuate al fine del rilascio di un
documento di regolarità;
7. Rendere disponibili per la Cassa Edile e per l'impresa (limitatamente alla propria posizione) i
dati presenti sullo stesso sistema informativo nazionale.
Il SIRCE deve essere consultabile da ogni impresa limitatamente alla propria condizione di
regolarità contributiva con il sistema delle Casse Edili.
L'aggiornamento del SIRCE prevede che le Casse Edili procedano all'invio, entro il giorno 15 di
ciascun mese, dei seguenti dati:
- codice fiscale imprese iscritte
- codice fiscale imprese irregolari - importo debito contributivo
1. (dopo primo invio, solo CF imprese nuove e cessate)
2. (dopo primo invio, solo CF nuove imprese irregolari)
3. (aggiornato mensilmente).
I dati relativi invece alle regolarizzazioni andranno invece inviate lo stesso giorno di avvenuta
registrazione.
Ad assumere un ruolo centrale per il funzionamento del sistema sarà evidentemente lo scambio
dei dati con INPS e INAIL.
A tal fine, il SIRCE deve rispondere alle interrogazioni effettuate dai Portali degli Istituti con due
possibili esiti:
- "impresa regolare"
quando l'impresa è presente nella banca dati e non ha segnalazioni di irregolarità da parte di
Casse Edili;
- "impresa in istruttoria"
nei casi in cui l'impresa non sia presente nella banca dati - cioè non sia iscritta a nessuna Cassa o sia stata segnalata come irregolare da una o più Casse Edili.
La regolarizzazione
L'aspetto al quale viene dedicato ampio spazio nel documento della CNCE è quello relativo alle
regolarizzazioni.
È evidente a tal fine che l'interrogazione telematica deve consentire la possibilità di
regolarizzare le posizioni che risultassero ostative al rilascio del DURC.
Infatti, anche dopo le modifiche contenute nel D.L. n. 34/2014, tale principio viene mantenuto,
come oggi previsto dal D.M. 24 ottobre 2007.
Anzi, ne viene estesa l'applicabilità anche ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva
relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 163/2006 e in tutti i casi in cui in
luogo del DURC è prevista l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva.
Viene infatti previsto che non rileva la data alla quale l'interessato ha dichiarato di essere in regola
ai fini contributivi e assicurativi ovvero la data in cui la dichiarazione è stata resa dall'interessato.
Oggi la data è fissa e cioè quella dichiarata in sede di partecipazione alla gara d'appalto e
non si applica la procedura di sospensione e regolarizzazione entro i 15 giorni, ma esclusivamente
la possibilità di essere dichiarato in regola esclusivamente se l'irregolarità non risulta grave ai
sensi dell'art. 8, comma 3, D.M. 24 ottobre 2007 secondo il quale non è tale uno scostamento tra
le somme dovute e quelle non versate, con ciascun istituto previdenziale ed a ciascuna cassa
edile, in misura pari o inferiore al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a
ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore a 100 euro. In
tal caso, peraltro, il versamento della somma dovrà avvenire entro 30 giorni dal rilascio del DURC.
La procedura SIRCEprevede la registrazione di tutte le interrogazioni effettuate nei confronti
di imprese che non risultino regolari con le Casse Edili.
Nei casi in cui l'impresa non risulti iscritta, dovrà accedere agli archivi INPS per verificare la
sede territoriale INPS di iscrizione dell'impresa o, in presenza di più sedi di iscrizione, la sede
legale dell'impresa.
I dati delle interrogazioni vengono trasmessi alle Casse Edili che hanno segnalato una irregolarità
contributiva dell'impresa o a quelle competenti per territorio relativo alla sede legale o operativa
dell’impresa non iscritta.
Si tratta comunque di una procedura in fase di definizione.
Si legge infatti nel documento che rimane la necessità di attivare al più presto la procedura di
invito alla regolarizzazione, anche se in attesa la trasmissione dei dati alle Casse deve avvenire
con modalità tali che consentano una completa automazione del processo anche da parte
degli enti con minore dotazione informatica e organizzativa.
Infine, è previsto che il SIRCEdeve registrare i codici fiscali delle imprese per le quali è stata
attivata la citata procedura prevista al punto 5 del documento CNCE.
In caso di regolarizzazione entro i 30 giorni dalla data di interrogazione, deve comunicare in tempo
reale l'avvenuta regolarizzazione al Portale INPS o INAIL competente.
Viene puntualizzato che rimane da chiarire con INPS e INAIL come, nei casi di assenza di
comunicazioni di avvenuta regolarizzazione, la posizione di irregolarità dell’impresa, con
relativo importo del debito, sia acquisita automaticamente dai Portali degli Istituti allo scadere del
trentesimo giorno e come tale irregolarità debba essere comunicata ai soli soggetti che, in tale
periodo, abbiano effettuato un’interrogazione relativa all’impresa stessa.
Si è visto in precedenza che la procedura SIRCEconsente di effettuare le interrogazioni anche
alle imprese presenti nella banca dati.
Ciò consentirà alle imprese - si legge nella comunicazione - dal giorno 16 all’ultimo giorno del
mese, dì intervenire per regolarizzarsi o per chiedere chiarimenti in merito alla propria posizione
contributiva nei confronti delle Casse Edili interessate.
Viene rinviata invece la gestione delle cd. situazioni particolari.
Il Comitato di bilateralità avrà la possibilità di stabilire le nuove regole per le Casse Edili ai fini della
definizione di regolarità nei casi di mancata presentazione della denuncia, di mancata
comunicazione di sospensione di attività, di imprese sospese, di imprese senza operai, di
responsabilità in solido, ecc.).
Nuovi requisiti di regolarità
Va infine ricordato che l'art. 4 del D.L. n. 34/2014 modifica anche i requisiti ai fini della verifica
della regolarità.
Le procedure, che dovranno essere contenute nel decreto, dovranno prevedere che rilevano i
pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica
è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce
retributive, e comprendere anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto, che operano nell'impresa.
Copyright © - Riproduzione riservata
Copyright © - Riproduzione riservata - Anonymous