FLC CGIL di Bergamo Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO Tel. 0353594140 - Fax 035.3594149 - Sms 3351852813 www.cgil.bergamo.it/FLC - MAIL: [email protected] Bergamo, 21/05/2014 ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) MODALITA’ DI APPLICAZIONE BONUS 80 EURO – PRIME INFORMAZIONI Il cosiddetto BONUS è un “credito di imposta” il cui importo verrà determinato definitivamente a fine d’anno perché è calcolato in base al reddito effettivo dell’anno 2014 e ai giorni lavorati quindi anche nell’ipotesi che lo stesso non venga applicato nello stipendio di maggio o nei successivi sarà possibile ottenerlo a fine d’anno oppure durante la compilazione del modello 730 o UNICO dei redditi 2014 ovviamente se sussistono i requisiti. Il MEF con messaggio n.53/14 ha fornito le prime indicazioni relative all’applicazione del BONUS (DL 66 24/4/14), utilizzando i seguenti parametri per definire il reddito presunto del 2014: 1) Calcolando l’imponibile del dipendente che si ottiene sommando tutti gli imponibili degli stipendi percepiti e quelli che si prevede il dipendente prenda fino a fine anno. Chi volesse verificare l’eventuale diritto può prendere la voce dello stipendio indicata nel cedolino nello spazio RITENUTE – IMPONIBILE IRPEF moltiplicandola per 13 se l’importo è maggiore di 26.000 non ha nessun diritto al BONUS 2) Calcolando l’imponibile verificando quello dell’anno precedente quindi quello del 2013 3) Calcolandolo l’imponibile in base alla dichiarazione che ha fatto il dipendente agli uffici Responsabili Ciascun dipendente riceverà apposita segnalazione sull’avvenute erogazione del BONUS nella busta paga di maggio, su stipendi PA nell’area riservata alla voce “le mie notifiche” e sull’ammontare del reddito presunto calcolato, inoltre il BONUS verrà indicato in busta paga con la voce Credito art.1 DL 66/14. E’ evidente che in fase di prima applicazione potranno essere esclusi alcuni aventi diritto ma poiché non è necessario fare nessuna richiesta di avere il BONUS ma lo stesso sarà COMUNQUE APPLICATO IN SEDE DI CONGUAGLIO A FINE ANNO non è necessario presentare domande specifiche anzi potrebbe essere più opportuno (allo scopo di evitare debiti di imposta successivamente) aspettare a fine anno soprattutto per coloro che hanno più redditi di lavoro o hanno reddito di pensione unito a quello di lavoro dipendente. Saranno sicuramente esclusi dal BONUS: 1) Coloro che superano il reddito imponibile IRFEF 2014 di 26.000 euro (NON IL NETTO in busta paga) 2) Coloro che avranno un reddito 2014fino a 8.145,32 3) Coloro che hanno un reddito “incapiente” cioè che utilizzano completamente tutte le attuali detrazioni di importa previste e quindi non pagano nessuna ritenuta IRPEF Potranno avere diritto al BONUS: 1) Coloro che hanno un reddito annuo 2014 da 8.145,32 euro a 24.000 con un bonus totale (ovviamente se hanno lavorato per TUTTO l’anno altrimenti sarà in proporzione ai gg lavorati) pari a 80 euro mensili o 640 annui 2) Coloro che hanno un reddito annuo 2014 tra 24.000 e 26.000 avranno un bonus proporzionato al reddito e ai gg lavorati che potrà variare da 60 euro mensili a 20. Per altre informazioni vi rimandiamo ai materiali diffusi dalla CGIL e inviati via mail agli iscritti in caso di ulteriori novità seguiranno nuovi notiziari specifici. FERIE AI SUPPLENTI TEMPORANEI Si ricorda a tutti i docenti supplenti che le ferie maturate durante l’a.s. 2013/14 saranno d’ufficio collocate durante i periodo di sospensione dell’attività didattica secondo la Legge di stabilità 2013 per cui NON è necessario presentare domanda specifica di richiesta ferie. 1 segue % Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/) Le eventuali ferie residue che non sia stato possibile collocare in detti periodi saranno retribuite; questo sarà possibile soprattutto per i supplenti brevi o per coloro che erano in malattia/maternità o altro motivo durante la sospensione dell’attività didattica. Per il personale ATA supplente le ferie maturate devono essere richieste per scritto entro il termine del contratto, solo in caso di diniego dell’ Amministrazione di concessione per esigenze di servizio le stesse potranno essere retribuite. Ricordiamo che le ferie sono fruibili ai sensi del CCNL per giorni interi per cui la richiesta avanzata dalla scuola di effettuarle in ore, soprattutto richiesta al personale ATA in scadenza di contratto NON è legittima Invitiamo tutti a segnalare eventuali richieste non conformi al CCNL. MOBILITÀ SCUOLA 2014/2015: PROROGA DATA DI PUBBLICAZIONE DEI TRASFERIMENTI PER PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO L’esito dei movimenti del personale docente della scuola primaria e secondaria di primo grado si conoscerà rispettivamente il 6 e 27 giugno 2014. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le note 4827 e 4828, entrambe del 19 maggio 2014, con le quali comunica la proroga di alcune scadenze relative alla mobilità del personale docente della scuola già fissate dall’Ordinanza Ministeriale 32/14. In particolare: per i docenti di scuola primaria, la data di pubblicazione dei movimenti è prorogata al 6 giugno 2014; per i docenti di scuola secondaria di primo grado la data di pubblicazione dei movimenti è prorogata al 27 giugno 2014. PUBBLICATO IL DECRETO CHE RICONOSCE L’ABILITAZIONE AI MAESTRI DIPLOMATI Il Ministero recepisce il parere favorevole del Consiglio di Stato. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2014 il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 con il quale si recepisce il parere 4929/2012 del Consiglio di Stato (allegato al DPR) relativamente al valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto magistrale (e relative sperimentazioni) conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002. Il parere è stato espresso in conseguenza dell’istruttoria relativa ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il Consiglio di Stato, sul valore abilitante dei titoli in oggetto, si esprime in questi termini: “prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.” In sostanza il Consiglio di Stato sancisce che: i maestri in possesso del diploma di scuola magistrale (e relative sperimentazioni purché corrispondenti) conseguito entro l’a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia. i maestri in possesso del diploma di istituto magistrale (e relative sperimentazioni purché corrispondenti) conseguito entro l’a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati sia per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia che per l’insegnamento nella scuola primaria. Nel parere, che viene accolto nella sua interezza dal DPR, di conseguenza si riconosce il diritto dei maestri diplomati all’inserimento nella II^ fascia delle graduatorie d’istituto (per la scuola dell’infanzia e/o primaria a seconda del titolo conseguito) mentre si esclude, con ulteriori motivazioni, la possibilità di accogliere l’analoga richiesta di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento. 2 Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
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