Modalità applicazione bonus 80 Euro

FLC CGIL di Bergamo
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Bergamo, 21/05/2014
ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)
MODALITA’ DI APPLICAZIONE BONUS 80 EURO – PRIME INFORMAZIONI
Il cosiddetto BONUS è un “credito di imposta” il cui importo verrà determinato
definitivamente a fine d’anno perché è calcolato in base al reddito effettivo dell’anno 2014
e ai giorni lavorati quindi anche nell’ipotesi che lo stesso non venga applicato nello
stipendio di maggio o nei successivi sarà possibile ottenerlo a fine d’anno oppure
durante la compilazione del modello 730 o UNICO dei redditi 2014 ovviamente
se sussistono i requisiti.
Il MEF con messaggio n.53/14 ha fornito le prime indicazioni relative all’applicazione del
BONUS (DL 66 24/4/14), utilizzando i seguenti parametri per definire il reddito presunto
del 2014:
1) Calcolando l’imponibile del dipendente che si ottiene sommando tutti gli imponibili
degli stipendi percepiti e quelli che si prevede il dipendente prenda fino a fine anno.
Chi volesse verificare
l’eventuale diritto può prendere la voce dello stipendio
indicata nel cedolino nello spazio RITENUTE – IMPONIBILE IRPEF moltiplicandola
per 13 se l’importo è maggiore di 26.000 non ha nessun diritto al BONUS
2) Calcolando l’imponibile verificando quello dell’anno precedente quindi quello del
2013
3) Calcolandolo l’imponibile in base alla dichiarazione che ha fatto il dipendente agli
uffici Responsabili
Ciascun dipendente riceverà apposita segnalazione sull’avvenute erogazione del
BONUS nella busta paga di maggio, su stipendi PA nell’area riservata alla voce
“le mie notifiche” e sull’ammontare del reddito presunto calcolato, inoltre il
BONUS verrà indicato in busta paga con la voce Credito art.1 DL 66/14.
E’ evidente che in fase di prima applicazione potranno essere esclusi alcuni aventi diritto
ma poiché non è necessario fare nessuna richiesta di avere il BONUS ma lo stesso sarà
COMUNQUE APPLICATO IN SEDE DI CONGUAGLIO A FINE ANNO non è necessario
presentare domande specifiche anzi potrebbe essere più opportuno (allo scopo di evitare
debiti di imposta successivamente) aspettare a fine anno soprattutto per coloro che
hanno più redditi di lavoro o hanno reddito di pensione unito a quello di lavoro
dipendente.
Saranno sicuramente esclusi dal BONUS:
1) Coloro che superano il reddito imponibile
IRFEF 2014 di 26.000 euro (NON IL
NETTO in busta paga)
2) Coloro che avranno un reddito 2014fino a 8.145,32
3) Coloro che hanno un reddito “incapiente” cioè che utilizzano completamente tutte le
attuali detrazioni di importa previste e quindi non pagano nessuna ritenuta IRPEF
Potranno avere diritto al BONUS:
1) Coloro che hanno un reddito annuo 2014 da 8.145,32 euro a 24.000 con un bonus
totale (ovviamente se hanno lavorato per TUTTO l’anno altrimenti sarà in
proporzione ai gg lavorati) pari a 80 euro mensili o 640 annui
2) Coloro che hanno un reddito annuo 2014 tra 24.000 e 26.000 avranno un bonus
proporzionato al reddito e ai gg lavorati che potrà variare da 60 euro mensili a 20.
Per altre informazioni vi rimandiamo ai materiali diffusi dalla CGIL e inviati via mail agli
iscritti in caso di ulteriori novità seguiranno nuovi notiziari specifici.
FERIE AI SUPPLENTI TEMPORANEI
Si ricorda a tutti i docenti supplenti che le ferie maturate durante l’a.s. 2013/14
saranno d’ufficio collocate durante i periodo di sospensione dell’attività didattica secondo
la Legge di stabilità 2013 per cui NON è necessario presentare domanda specifica di
richiesta ferie.
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Le eventuali ferie residue che non sia stato possibile collocare in detti periodi saranno
retribuite; questo sarà possibile soprattutto per i supplenti brevi o per coloro che erano in
malattia/maternità o altro motivo durante la sospensione dell’attività didattica.
Per il personale ATA supplente le ferie maturate devono essere richieste per scritto entro
il termine del contratto, solo in caso di diniego dell’ Amministrazione di concessione per
esigenze di servizio le stesse potranno essere retribuite.
Ricordiamo che le ferie sono fruibili ai sensi del CCNL per giorni interi per cui la
richiesta avanzata dalla scuola di effettuarle in ore, soprattutto richiesta al
personale ATA in scadenza di contratto NON è legittima
Invitiamo tutti a segnalare eventuali richieste non conformi al CCNL.
MOBILITÀ SCUOLA 2014/2015: PROROGA DATA DI PUBBLICAZIONE DEI
TRASFERIMENTI PER PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L’esito dei movimenti del personale docente della scuola primaria e secondaria di primo
grado si conoscerà rispettivamente il 6 e 27 giugno 2014.
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le note 4827 e 4828, entrambe del 19 maggio
2014, con le quali comunica la proroga di alcune scadenze relative alla mobilità del
personale docente della scuola già fissate dall’Ordinanza Ministeriale 32/14.
In particolare:

per i docenti di scuola primaria, la data di pubblicazione dei movimenti è
prorogata al 6 giugno 2014;

per i docenti di scuola secondaria di primo grado la data di pubblicazione dei
movimenti è prorogata al 27 giugno 2014.
PUBBLICATO IL DECRETO CHE RICONOSCE L’ABILITAZIONE
AI MAESTRI DIPLOMATI
Il Ministero recepisce il parere favorevole del Consiglio di Stato.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2014 il Decreto del Presidente
della Repubblica del 25 marzo 2014 con il quale si recepisce il parere 4929/2012
del Consiglio di Stato (allegato al DPR) relativamente al valore abilitante dei diplomi di
scuola e istituto magistrale (e relative sperimentazioni) conseguiti entro l’anno scolastico
2001/2002.
Il parere è stato espresso in conseguenza dell’istruttoria relativa ad un ricorso
straordinario al Capo dello Stato.
Il Consiglio di Stato, sul valore abilitante dei titoli in oggetto, si esprime in questi
termini: “prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio
attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di
scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto
magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali
sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi
abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art.
197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.”
In sostanza il Consiglio di Stato sancisce che:
 i maestri in possesso del diploma di scuola magistrale (e relative sperimentazioni
purché corrispondenti) conseguito entro l’a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati
per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia.
 i maestri in possesso del diploma di istituto magistrale (e relative sperimentazioni
purché corrispondenti) conseguito entro l’a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati
sia per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia che per l’insegnamento nella
scuola primaria.
Nel parere, che viene accolto nella sua interezza dal DPR, di conseguenza si riconosce il
diritto dei maestri diplomati all’inserimento nella II^ fascia delle graduatorie
d’istituto (per la scuola dell’infanzia e/o primaria a seconda del titolo conseguito) mentre
si esclude, con ulteriori motivazioni, la possibilità di accogliere l’analoga richiesta di
inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento.
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