006-2014 imu - tasi - modelli f24

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO
CIRCOLARE 06-2014 DEL 31.05.2014
Gentile Cliente,
di seguito vengono riportate le novità concernenti la TASI, l’IMU e le nuove modalità di versamento
con modello F24 in vigore dal 1° ottobre 2014.
IMU - TASI
La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, commi 639 e seguenti) istituisce l’Imposta Unica Comunale
(IUC, ossia Tasi + Tari), e rende permanente l’IMU.
TASI
La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità), modificata dal Decreto-Legge del 6 marzo
2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02/05/2014 ha istituito il Tributo per i
Servizi Indivisibili (TASI) destinato al finanziamento dei servizi comunali rivolti all’intera collettività,
a carico sia del possessore, sia dell’utilizzatore dell’immobile.
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo,
di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e a di aree edificabili, come definiti
ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli.
Per il primo anno di applicazione, l’aliquota da applicare per il pagamento dell’acconto è l’aliquota
di base prevista dal comma 676 della sopracitata legge pari all’1 per mille, qualora il comune non
abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31/05/2014.
Le nuova aliquota massima per la TASI sull’abitazione principale potrà essere pari al 3,3 per mille.
Il pagamento della TASI deve essere eseguito in due rate semestrali, l’acconto entro il
16/06/2014 e il saldo entro il 16/12/2014. La prima rata – se il Comune non ha deliberato nei
termini – è spostata ad ottobre 2014.
Per l’abitazione principale il pagamento della TASI è eseguito in un’unica soluzione entro il
16/12/2014, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31/05/2014.
Lo Studio rimane a disposizione, previo specifico incarico, per effettuare il
conteggio della TASI e la predisposizione del modello F24.
Per l’eventuale dichiarazione TASI si dovranno seguire le regole dell’IMU.
Si segnala sin d’ora che è necessario indicare nella domanda di incarico anche i
dati relativi all’occupante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di
residente e codice fiscale).
L.ge Sammicheli n. 3 – 37129 VERONA
Tel. 045.800.82.03 – fax 045.59.32.66
mail: [email protected] – sito Web: http://www.studiogastaldello.it
STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO
TARI
Viene abrogato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), istituito a copertura dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché
dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Analogamente alla TARES, la TARI è dovuta da
chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
In via provvisoria, la base imponibile da assoggettare a tassazione è individuata nella superficie
calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano.
Conteggi e modalità di pagamento verranno inviate dai Comuni.
IMU
La legge di stabilità 2014 rende permanete la disciplina IMU. Dal 2014 non si applica l’imposta
all’abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate
ex lege. L’imposta rimane applicabile sugli immobili cd. “di lusso” adibiti ad abitazione principale
(aliquota ridotta e detrazione). L’IMU dovuta sugli immobili strumentali viene resa deducibile dalle
imposte sui redditi nella misura del 30 per cento per il 2014; successivamente, la quota deducibile
a regime sarà del 20 per cento. Rispetto alla previgente disciplina IMU, la nuova imposta
assoggetta a IRPEF per il 50% il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati. Sono esentati
da IMU, a decorrere dal 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentali.
MODELLO F24 – PERSONE FISICHE
Dal 1° ottobre 2014 solo via Entratel gli F24 a saldo zero
A seguito delle previsioni introdotte dal decreto Irpef (Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
art. 11), dal 1° ottobre 2014 i versamenti mediante modello F24, anche per i privati, potranno
essere eseguiti esclusivamente mediante i sevizi telematici messi a disposizione:
1. dall'Agenzia delle entrate (quindi Entratel o Fisconline), nel caso in cui, per effetto delle
compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
2. dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione
convenzionati con la stessa (servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o i
servizi di remote banking, Cbi, offerti dal sistema bancario), nel caso in cui siano effettuate
delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo oppure cui il saldo finale
sia di importo superiore a mille euro.
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F24 Saldo “zero”
F24 con
compensazione e
Saldo maggiore di
“zero”
Entratel (da parte del professionista incaricato) o Fisconline
Entratel (da parte del professionista incaricato) o Fisconline ed
intermediari della riscossione convenzionati (servizi di home banking
delle banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking, Cbi, offerti
dal sistema bancario)
F24 con saldo
maggiore di € 1.000
Entratel (da parte del professionista incaricato) o Fisconline ed
intermediari della riscossione convenzionati (servizi di home banking
delle banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking, Cbi, offerti
dal sistema bancario
Pertanto gli F24 a saldo “zero”, anche di privati, dovranno viaggiare
necessariamente tramite i servizi Entratel o Fisconline, mentre gli F24 con
compensazione e saldo positivo e quelli di importo superiore a 1.000 euro potranno
alternativamente essere trasmessi tramite i servizi dell’Agenzia delle entrate o quelli
degli intermediari convenzionati.
I privati potranno presentare allo sportello di banche e poste solo i pagamenti fino a
mille euro senza compensazione.
Quanto appena chiarito va naturalmente ad aggiungersi alle previgenti disposizioni, che
obbligavano i contribuenti titolari di partita ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità
telematiche di pagamento (Entratel, Fisconline, home banking o Cbi).
L’art.11 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 disciplina anche l’importante aspetto dell’
addebito sul conto corrente del consulente della delega di un soggetto terzo:
1. previa provvista di fondi da parte del cliente sul conto corrente del consulente,
questi potrà inviare la delega del cliente tramite servizi telematici messi a
disposizione dagli intermediari della riscossione (servizi di home banking delle
banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking, Cbi, offerti dal sistema
bancario), mentre sono esclusi i servizi telematici Entratel o Fisconline;
2. è
necessaria
un’apposita
autorizzazione,
anche
cumulativa,
del
cliente/contribuente, da inviare alla banca o alla posta che funge da intermediario;
Il cliente/contribuente rimarrà sempre responsabile del pagamento. Si consiglia pertanto la
redazione di un’apposita scrittura privata tra cliente e lo Studio per disciplinare il rapporto
in essere.
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.
Cordiali saluti.
dott. Giulio Gastaldello
L.ge Sammicheli n. 3 – 37129 VERONA
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