STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO CIRCOLARE 06-2014 DEL 31.05.2014 Gentile Cliente, di seguito vengono riportate le novità concernenti la TASI, l’IMU e le nuove modalità di versamento con modello F24 in vigore dal 1° ottobre 2014. IMU - TASI La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, commi 639 e seguenti) istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC, ossia Tasi + Tari), e rende permanente l’IMU. TASI La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità), modificata dal Decreto-Legge del 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02/05/2014 ha istituito il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) destinato al finanziamento dei servizi comunali rivolti all’intera collettività, a carico sia del possessore, sia dell’utilizzatore dell’immobile. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e a di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Per il primo anno di applicazione, l’aliquota da applicare per il pagamento dell’acconto è l’aliquota di base prevista dal comma 676 della sopracitata legge pari all’1 per mille, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31/05/2014. Le nuova aliquota massima per la TASI sull’abitazione principale potrà essere pari al 3,3 per mille. Il pagamento della TASI deve essere eseguito in due rate semestrali, l’acconto entro il 16/06/2014 e il saldo entro il 16/12/2014. La prima rata – se il Comune non ha deliberato nei termini – è spostata ad ottobre 2014. Per l’abitazione principale il pagamento della TASI è eseguito in un’unica soluzione entro il 16/12/2014, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31/05/2014. Lo Studio rimane a disposizione, previo specifico incarico, per effettuare il conteggio della TASI e la predisposizione del modello F24. Per l’eventuale dichiarazione TASI si dovranno seguire le regole dell’IMU. Si segnala sin d’ora che è necessario indicare nella domanda di incarico anche i dati relativi all’occupante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residente e codice fiscale). L.ge Sammicheli n. 3 – 37129 VERONA Tel. 045.800.82.03 – fax 045.59.32.66 mail: [email protected] – sito Web: http://www.studiogastaldello.it STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO TARI Viene abrogato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), istituito a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Analogamente alla TARES, la TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In via provvisoria, la base imponibile da assoggettare a tassazione è individuata nella superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano. Conteggi e modalità di pagamento verranno inviate dai Comuni. IMU La legge di stabilità 2014 rende permanete la disciplina IMU. Dal 2014 non si applica l’imposta all’abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate ex lege. L’imposta rimane applicabile sugli immobili cd. “di lusso” adibiti ad abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione). L’IMU dovuta sugli immobili strumentali viene resa deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30 per cento per il 2014; successivamente, la quota deducibile a regime sarà del 20 per cento. Rispetto alla previgente disciplina IMU, la nuova imposta assoggetta a IRPEF per il 50% il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati. Sono esentati da IMU, a decorrere dal 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentali. MODELLO F24 – PERSONE FISICHE Dal 1° ottobre 2014 solo via Entratel gli F24 a saldo zero A seguito delle previsioni introdotte dal decreto Irpef (Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 art. 11), dal 1° ottobre 2014 i versamenti mediante modello F24, anche per i privati, potranno essere eseguiti esclusivamente mediante i sevizi telematici messi a disposizione: 1. dall'Agenzia delle entrate (quindi Entratel o Fisconline), nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; 2. dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking, Cbi, offerti dal sistema bancario), nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo oppure cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. L.ge Sammicheli n. 3 – 37129 VERONA Tel. 045.800.82.03 – fax 045.59.32.66 mail: [email protected] – sito Web: http://www.studiogastaldello.it STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO F24 Saldo “zero” F24 con compensazione e Saldo maggiore di “zero” Entratel (da parte del professionista incaricato) o Fisconline Entratel (da parte del professionista incaricato) o Fisconline ed intermediari della riscossione convenzionati (servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking, Cbi, offerti dal sistema bancario) F24 con saldo maggiore di € 1.000 Entratel (da parte del professionista incaricato) o Fisconline ed intermediari della riscossione convenzionati (servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking, Cbi, offerti dal sistema bancario Pertanto gli F24 a saldo “zero”, anche di privati, dovranno viaggiare necessariamente tramite i servizi Entratel o Fisconline, mentre gli F24 con compensazione e saldo positivo e quelli di importo superiore a 1.000 euro potranno alternativamente essere trasmessi tramite i servizi dell’Agenzia delle entrate o quelli degli intermediari convenzionati. I privati potranno presentare allo sportello di banche e poste solo i pagamenti fino a mille euro senza compensazione. Quanto appena chiarito va naturalmente ad aggiungersi alle previgenti disposizioni, che obbligavano i contribuenti titolari di partita ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità telematiche di pagamento (Entratel, Fisconline, home banking o Cbi). L’art.11 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 disciplina anche l’importante aspetto dell’ addebito sul conto corrente del consulente della delega di un soggetto terzo: 1. previa provvista di fondi da parte del cliente sul conto corrente del consulente, questi potrà inviare la delega del cliente tramite servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione (servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking, Cbi, offerti dal sistema bancario), mentre sono esclusi i servizi telematici Entratel o Fisconline; 2. è necessaria un’apposita autorizzazione, anche cumulativa, del cliente/contribuente, da inviare alla banca o alla posta che funge da intermediario; Il cliente/contribuente rimarrà sempre responsabile del pagamento. Si consiglia pertanto la redazione di un’apposita scrittura privata tra cliente e lo Studio per disciplinare il rapporto in essere. Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento. Cordiali saluti. dott. Giulio Gastaldello L.ge Sammicheli n. 3 – 37129 VERONA Tel. 045.800.82.03 – fax 045.59.32.66 mail: [email protected] – sito Web: http://www.studiogastaldello.it
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