Regolamento per la disciplina delle incompatibilità ed esclusività

COMUNE DI ROVIGO
DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA’ E CRITERI PER LE
AUTORIZZAZIONI AI DIPENDENTI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI
EXTRA - UFFICIO.
(Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 21 gennaio 2014)
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ART. 1 – Principio generale: esclusività della prestazione
Il presente regolamento disciplina le modalità per l’autorizzazione all’esercizio di incarichi non
compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio dei dipendenti dell’amministrazione comunale ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”.
La disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi è principalmente regolamentata dal
citato art. 53 e dall’art 1 commi da 56 a 65 della legge n. 662 del 23/10/96; restano ferme le
successive specifiche disposizioni normative che hanno introdotto modifiche, integrazioni,
eccezioni, ulteriori limitazioni.
Sono esclusi dall’ambito applicativo del presente regolamento i rapporti di lavoro a tempo parziale
pari o inferiore al 50% della prestazione lavorativa, per i quali si applicano le disposizioni di cui
all’art. 1, comma 56 e ss, della legge 662/96 e del Regolamento comunale che disciplina il rapporto
part-time approvato con determinazione dirigenziale n. 2073/184 del 12.06.2003.
La Costituzione italiana (art. 98) ha posto tra i diversi principi a tutela dell’interesse pubblico quello
del dovere di esclusività delle prestazioni dei propri dipendenti, nel senso dell’inconciliabilità tra
impiego presso la pubblica amministrazione e il contestuale svolgimento di altre attività lavorative.
L’art. 60 del Testo Unico degli Impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957 n. 3
statuisce che il dipendente pubblico non può esercitare attività di tipo commerciale industriale o
professionale autonomo; instaurare altri rapporti d’impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che
alle dipendenze di enti privati e, comunque, svolgere attività di lavoro subordinato con soggetti
diversi dall’ente di appartenenza.
Il principio di esclusività della prestazione del dipendente a favore dell’amministrazione di
appartenenza implica il dovere di dedicare interamente all’Ufficio la propria attività lavorativa,
senza distrazione delle proprie energie lavorative in attività estranee a quelle attinenti al rapporto di
impiego, a garanzia del prestigio e della correttezza dell’operato dell’amministrazione.
ART. 2 – Incompatibilità assoluta con il rapporto di lavoro
Ai sensi dell’art. 60 e segg. del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, al dipendente
con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione superiore al 50% di quella
a tempo pieno, è fatto divieto assoluto di:
 Esercitare attività di tipo commerciale, industriale o professionale autonomo
 Instaurare altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze
di enti privati e, comunque, di svolgere attività di lavoro subordinato con soggetti diversi dal
Comune di Rovigo;
 Assumere cariche in società con fini di lucro, tranne si tratti di società cooperative ai sensi
del DPR n. 3/57 art. 61 e cariche in società, aziende od enti per le quali la nomina sia
riservata all’amministrazione comunale o per le quali, tramite convenzioni appositamente
stipulate, si preveda espressamente la partecipazione di dipendenti del Comune a cariche
sociali o per le quali il Comune valuti opportuna la partecipazione del dipendente;
 Ricevere incarichi da aziende, istituzioni, società a partecipazione pubblica, pubblici
consorzi che abbiano in atto interessi od utilità in decisioni o in attività dell’amministrazione
comunale:
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 Esercitare attività di artigiano, di imprenditore agricolo a titolo principale e di coltivatore
diretto.
I dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi non possono svolgere incarichi inerenti la
gestione dei Servizi Pubblici Locali affidati dall’ente; il divieto si applica anche nel caso in cui le
dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell’incarico inerente la
gestione dei servizi pubblici locali (art. 4 comma19, DL 138/2011 convertito il L. 148/2011).
I suddetti divieti valgono anche durante i periodi di aspettativa a qualsiasi titolo concessi al
dipendente.
Costituiscono eccezione alle cause di incompatibilità le fattispecie previste dall’art. 18 della legge
n. 183/4.11.2010 e dall’art 23 bis del D. Lgs. n. 165/30.3.2001.
Art 3 – Incompatibilità dopo la cessazione del rapporto di lavoro
Si richiamo le speciali disposizioni che vietano o limitano lo svolgimento di attività anche
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro:
1) art.25 L. n. 724/23.12.1994
2) art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012
3) art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 come integrato dall’art 21 del D.Lgs n. 39/2013.
In quest’ultimo caso la norma sancisce la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi
conferiti con e da soggetti privati, in violazione del divieto. I soggetti privati che hanno
concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con
l’amministrazione di provenienza dell’ex dipendente o ex collaboratore per i successivi tre
anni ed hanno l’obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati
in esecuzione dell’affidamento illegittimo; pertanto la sanzione opera come requisito
soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente
illegittimità dell’affidamento stesso per il caso di violazione.
Art. 4 – Incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale
Si richiama quanto previsto dall’art. 53 comma 1 bis del D.Lgs 165/2001 e dalla relativa circolare
del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11/2010.
Per “strutture deputate alla gestione del personale” si intendono i soli uffici (settori, sezioni, unità
organizzative) cui istituzionalmente, in base alla vigente organizzazione dell’ente, è attribuita la
competenza sulla gestione del personale (competenti in materia di reclutamento, trattamento
giuridico ed economico, gestione e sviluppo del personale, relazioni sindacali, ecc).
Art 5 – Divieto di svolgimento di particolari attività
Valgono le incompatibilità alla svolgimento di determinate attività (componente Commissioni o
assegnazione a particolari uffici dell’ente) nei casi previsti dall’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001
introdotto dall’art. 1 comma 46 della legge n. 190/2012 (condanne anche non definitive per i reati di
cui al Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale).
Art. 6 – Attività che possono essere svolte previa autorizzazione.
Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs 165/2001 il dipendente con rapporto di lavoro
a tempo pieno o parziale con prestazione superiore al 50% di quella a tempo pieno, ferme le
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incompatibilità assolute di cui all’art. 2, non può svolgere prestazioni, collaborazioni o accettare
incarichi, a titolo oneroso, senza averne prima ottenuto formale autorizzazione.
L’autorizzazione all’esercizio di incarichi esterni disposta dall’art. 53 del D.Lgs 165/2001
rappresenta l’eccezione al principio generale di esclusività della prestazione dei dipendenti pubblici.
L’attività per essere autorizzata deve essere sporadica od occasionale. L’incompatibilità sussiste
quando l’attività collaterale e concomitante è caratterizzata da elementi qualificanti di natura
quantitativa quali la sua protrazione nel tempo, il suo grado di complessità, la non episodicità, la sua
stabilità, la sua ripetitività e la professionalità richiesta per il suo svolgimento.
L’attività è occasionale o sporadica quando è isolata, marginale, episodica, non ripetuta e protratta
nel tempo.
Si identificano quindi i seguenti criteri oggettivi e predeterminati:
- non può essere autorizzato più di un incarico occasionale inerente o meno la medesima
specifica professionalità nell’arco di 3 anni (nel senso che dall’inizio dell’incarico devono
trascorrere almeno 3 anni per poterne autorizzare un altro) e comunque l’incarico non può
avere una durata superiore a 6 mesi. Per ogni incarico vanno indicati, ai fini
dell’autorizzazione, l’oggetto dell’incarico e la professionalità richiesta per espletarlo, il
compenso lordo ove previsto, la decorrenza e la durata, gli eventuali riferimenti normativi,
le ragioni e la provenienza dell’incarico;
- l’attività concomitante, per essere ritenuta sporadica o connotata da occasionalità non deve
essere direttamente lucrativa e cioè non deve essere remunerata con un compenso superiore
ad euro 8.000 lordi (limite che si aggiunge al limite di durata e ripetizione indicato nel
precedente alinea);
In ogni caso deve essere accertato che, tenendo conto delle specifiche professionalità, si escludono
in assoluto casi di incompatibilità sia di diritto che di fatto o situazioni di conflitto anche potenziale
di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia; deve essere altresì accertato che i criteri di scelta del
dipendente autorizzato a svolgere l’incarico concomitante (ad esempio con riguardo alla
professionalità rivestita) rispondono ai principi di buon andamento dell’amministrazione.
L’autorizzazione deve essere sempre preventiva.
Il dipendente, anche se fuori ruolo, in aspettativa sindacale o per cariche elettive o a
tempo
determinato, deve aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione prima di iniziare l’incarico o di assumere
la carica.
Inoltre, nell’interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione, la prestazione
deve svolgersi totalmente al di fuori dell’orario di lavoro, non può comportare l’utilizzo di
strumentazioni o dotazioni d’ufficio e, in ogni caso, non può nuocere all’immagine
dell’Amministrazione.
Tra gli incarichi autorizzabili vanno annoverati quelli enunciati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con circolari 19.02.1997 n. 3 e 18.07.1997 n. 6:
a) attività societarie, limitatamente alla partecipazione a titolo di semplice socio;
b) società agricole a conduzione familiare, se l’impegno richiesto è modesto, non abituale, né
continuativo durante l’anno, così da non interferire sull’attività ordinaria;
c) partecipazioni a cariche sociali in società cooperative, purché il richiedente non rivesta
cariche amministrative retribuite, previa verifica che le competenze e le prestazioni
lavorative del dipendente non interferiscano con la carica e lo scopo sociale della
cooperativa, specie nel caso di società cooperative del settore bancario (casse rurali);
d) partecipazione a cariche sociali in società ed associazioni sportive, ricreative e culturali, il
cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti per il perseguimento
esclusivo dell’oggetto sociale;
e) amministratore di condominio (solo quando l’impegno riguarda la cura dei propri interessi);
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f)
collaborazioni o incarichi di consulenza presso altre amministrazioni pubbliche, previa
verifica della non interferenza con l’attività ordinaria (come previsto anche dall’art. 1 c. 557
L. 311/2004 che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di servirsi
dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali sia
mediante incarichi co.co.co. o lavoro autonomo che mediante contratti di lavoro
subordinato ma necessariamente a tempo parziale per non più di 12 ore settimanali);
Ad ulteriore supporto, si precisa che la disciplina delle incompatibilità non riguarda gli
incarichi, anche se compensati, elencati nel comma 6 del D.Lgs 165/2001 e così:
a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di
invenzioni industriali;
c) partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore (non docente);
d) incarichi per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate (cioè esclusi
rimborsi forfettari);
e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di
comando o di fuori ruolo;
f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di
docenza e di ricerca scientifica.
Detti incarichi e attività di cui al precedente comma non sono soggetti ad alcun obbligo di
autorizzazione o comunicazione.
Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione di
incarichi gratuiti; in questi casi l’amministrazione, pur non essendo necessario il rilascio di una
formale autorizzazione, deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla
comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l’eventuale assenza di situazioni di conflitto di
interessi anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento
dell’incarico.
Non tutti gli incarichi a titolo gratuito vanno comunicati, ma solo quelli che il dipendente è
chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all’interno
dell’amministrazione di appartenenza.
Tra le attività gratuite vanno ricordate le attività collegate alla libertà di associazione o alle
manifestazioni del pensiero (partecipazioni ad associazioni, comitati scientifici, pubblicistica,
relazioni per convegni, collaborazioni giornalistiche, ecc.).
I dipendenti possono prestare la propria attività, nell’ambito delle società e associazioni sportive
dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di
servizio, previa comunicazione all’amministrazione; ai medesimi soggetti possono essere
riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all’art 81, comma 1, lettera m) del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22/12/86 n. 917.
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Gli incarichi di consulenza tecnica (CTU) conferiti dall’autorità giudiziaria (che non richiedano
l’iscrizione ad albi di per sé vietata per i dipendenti con rapporto di lavoro superiore al 50%, salve
le eccezioni di legge) vanno comunicati all’amministrazione unitamente agli estremi identificativi
dei procedimenti per i quali sono stati conferiti.
Art. 7 - Incompatibilità
Sono incompatibili gli incarichi o le cariche che:
 generano conflitto anche potenziale di interessi con le funzioni svolte dal dipendente o dal
servizio di assegnazione o dall’Amministrazione in genere;
 vengono effettuati a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di
assegnazione svolgono funzioni di controllo o vigilanza;
 per l’impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentono un tempestivo e
puntuale svolgimento dei compiti d’ufficio in relazione alle esigenze del servizio.
A titolo di mera esemplificazione sono da considerarsi incompatibili:
a.
gli incarichi o le collaborazioni che vengono effettuati a favore di soggetti privati nei
confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolgono funzioni relative al rilascio
di concessioni, autorizzazioni, abilitazioni o licenze e in generale tutti quegli atti o concessioni
ampliativi o restrittivi della sfera giuridica del destinatario; gli incarichi di collaborazione con
soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico
significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza, secondo le modalità
individuate nel DPR n. 62/2013 e nel codice di comportamento aziendale;
b.
gli incarichi o le collaborazioni che avvengono a favore dei soggetti che sono fornitori di
beni o servizi per l’Amministrazione, relativamente a quei dipendenti che hanno partecipato, a
qualunque titolo, al procedimento amministrativo di individuazione del fornitore;
c.
gli incarichi di collaudo, di progettazione, di direzione lavori, o componente di commissioni
preposte alla aggiudicazione di appalti concorso, che il dipendente chieda di svolgere a favore di
soggetti privati, qualora non rimangano nei limiti di autorizzabilità di cui all’art. 6 e comunque
fermo restando il rispetto di quanto previsto nel comma 1 del presente articolo e nelle lettere a) e b)
del presente comma.
d.
l’appartenenza a società commerciali o agricole, se alla titolarità di quote di patrimonio sono
connessi di diritto compiti di gestione per la realizzazione dell’oggetto sociale. E’ incompatibile
l’assunzione di cariche in società di persone e in società di capitali con ruoli di natura gestionale
(società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, in accomandita semplice
con il ruolo di socio accomandatario, in nome collettivo).
Inoltre, nella materia dei lavori pubblici, i dipendenti pubblici a tempo pieno o con rapporto di
lavoro superiore al 50% non possono assumere incarichi di progettazione o direzione lavori e
svolgere le attività previste dall’art. 90 del D.Lgs n. 163/12.04.2006 a favore di soggetti terzi
rispetto all’ente di appartenenza (Atto n. 6/99 Regolazione degli incarichi di progettazione e
direzione lavori ex art. 17, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche).
Al personale neoassunto a tempo determinato o indeterminato può essere concesso un termine non
superiore alla durata del periodo di prova per rimuovere qualsiasi situazioni di incompatibilità
richiamata dal presente articolo.
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Art. 8 – Iscrizione ad albi professionali
E’ incompatibile con la qualità di dipendente comunale con rapporto orario superiore al 50%
dell’orario di lavoro a tempo pieno l’iscrizione ad albi professionali qualora le specifiche leggi
richiedano come presupposto per l’iscrizione stessa, l’esercizio dell’attività libero professionale.
Qualora la legge professionale consenta comunque al pubblico dipendente l’iscrizione a specifici
elenchi (es. avvocati impiegati presso servizi legali) o in albi professionali (es. ingegneri e
architetti) o qualora l’iscrizione rientri in un interesse specifico dell’Amministrazione, resta fermo il
divieto di esercitare attività libero-professionale, pur essendo consentita tale iscrizione.
Art. 9 – Modalità di autorizzazione
L’autorizzazione a svolgere l’attività è rilasciata dal Dirigente del Settore di appartenenza o dal
Segretario Generale per i dirigenti, sentito preliminarmente il parere tecnico del Settore Risorse
Umane. La commissione di illecito disciplinare o comunque l’esistenza di un procedimento
disciplinare pendente viene considerata, anche in relazione alla tipologia di illecito, ai fini dello
svolgimento di incarichi extra istituzionali. Il dirigente non può autorizzare incarichi di
collaborazione presso soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un
interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza del
dipendente, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del codice di comportamento generale (DPR n. 62/2013) e
del codice di comportamento aziendale;
Il dirigente interessato deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di
autorizzazione. Decorso detto termine, l’autorizzazione si intende accordata se richiesta per
incarichi da conferirsi da altra Amministrazioni Pubbliche; in ogni altro caso, si intende negata.
I dipendenti in posizione di comando devono richiedere l’autorizzazione all’ente di appartenenza, il
quale provvederà in conformità ai propri regolamenti e previo parere dell’ente presso cui il
dipendente presta servizio in merito al regime di compatibilità con la funzione svolta.
I dipendenti nel richiedere l’autorizzazione (30 giorni prima dell’inizio dell’incarico) devono
indicare chiaramente la natura dell’incarico, il compenso lordo ove previsto, la data di inizio e la
data di fine incarico, il soggetto conferente indicando il codice fiscale o la partita IVA dello stesso.
Al fine di agevolare l’attività autorizzativa, il Settore Risorse Umane predisporrà apposita
modulistica tipo, anche al fine di omogeneizzare la fase istruttoria delle varie pratiche.
Presso il Settore Risorse Umane è istituita una anagrafe contenente l’elenco degli incarichi
autorizzati nell’anno ai dipendenti, con l’indicazione degli enti o dei soggetti privati a favore dei
quali sono stai resi, del compenso ricevuto e degli estremi del provvedimento autorizzativo.
L’elenco è utilizzato anche ai fini dell’adempimento annuale dell’Anagrafe delle Prestazioni di cui
all’art. 53 comma 12 del D.Lgs 165/2001.
Art. 10 - Revoca
Qualora, in corso di incarico, sopraggiungano cause di incompatibilità è facoltà del dirigente del
Settore di appartenenza, con provvedimento motivato, disporre la revoca dall’autorizzazione e
determinare la conseguente cessazione dell’incarico. Per il personale con qualifica dirigenziale la
revoca è disposta dal Segretario Generale.
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Art. 11 – Risoluzione del rapporto e responsabilità disciplinari
Ai sensi dell’art. 1 comma 61 L. 662/1996, l’esercizio di incarichi non autorizzati in base al
presente regolamento ovvero incompatibili con lo status di dipendente pubblico può costituire
giusta causa di recesso dell’amministrazione dal contratto individuale di lavoro.
La procedura deve svolgersi in contradditorio tra le parti e se l’attività esterna è ancora in essere,
l’adozione del provvedimento risolutivo del rapporto deve essere preceduta da regolare diffida,
intimata al dipendente, a cessare dalla situazione di incompatibilità.
In ogni caso si applica la sanzione di cui all’art. 12.
Sono fatte salve le azioni di responsabilità disciplinare previste dall’ordinamento, ai sensi dell’art
53, commi 7 e 8 del D.Lgs 165/2001, dei codici disciplinari e di comportamento vigenti.
Art. 12 – Sanzioni ai sensi dell’art. 53 commi 7, 7 bis e 8 D.Lgs. 165/2001
Qualora il dipendente pubblico svolga un incarico retribuito senza aver ottenuto la prescritta
autorizzazione preventiva, il compenso dovuto per le prestazioni espletate è versato, a cura
dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata di bilancio del Comune di Rovigo
per essere destinato ad incremento del fondo produttività o di fondi equivalenti. L’omissione del
versamento del compenso da parte del dipendente indebito percettore costituisce ipotesi di
responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Art 13 - Regime del part time pari o inferiore al 50%
Si richiamano l’art. 1 commi 56 e seguenti della legge n. 662/96 e l’art. 53 commi 1 e 6 del D.Lgs
165/2001.
L’esercizio delle attività concomitanti è escluso in caso di lavoro subordinato presso altra pubblica
amministrazione con le eccezioni previste dall’art. 92 comma 1 D.Lgs 267/2000 e dall’art. 1
comma 58 bis della legge n. 662/96 (attività lavorativa a favore di altri enti locali).
In ogni caso resta fermo l’obbligo per il dipendente di comunicare all’amministrazione, sia all’atto
della richiesta di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part time sia nel caso di successivo
inizio o variazione dell’attività lavorativa extra ufficio, il preciso contenuto delle attività extra che
andrà a svolgere; l’amministrazione dovrà quindi valutare preventivamente detto contenuto sotto il
profilo della sussistenza o meno di un conflitto anche potenziale di interessi e così autorizzare o
negare la possibilità di svolgimento di tale seconda attività.
Art. 14 – Integrazione automatica di norme e rinvio a norme di legge
Il presente regolamento si considera automaticamente integrato con le norme di legge che
prevedono ipotesi e fattispecie di incompatibilità, previo adeguamento del regolamento stesso, se
necessario o richiesto dalle predette norme legislative.
Sarà quindi integrato in relazione alle nuove ipotesi di incarichi vietati ai dipendenti ex art. 53
comma 3 bis, con le modalità e nei termini previsti dall’intesa in Conferenza Unificata del
24/7/2013, stipulata ai sensi dell’art. 1 comma 60 della Legge 190/2012.
Si richiamano le particolari ipotesi di incompatibilità disciplinate dal D.Lgs n. 39/8.4.2013 e dal
DPR n. 62 del 16/4/2013 nonché dal codice di comportamento dell’ente.
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Art. 15 – Conferimento di incarichi da parte dell’ente ai propri dipendenti
Le procedure, le condizioni, i limiti e i presupposti del presente regolamento valgono anche nel caso
di conferimento di incarichi non ricompresi nei compiti e nei doveri d’ufficio che dovessero essere
attribuiti dal Comune ai propri dipendenti in quanto espressamente previsti dalla legge o altre fonti
normative o all’esito delle procedure vigenti in materia di incarichi di collaborazione esterna (art. 7
commi 6 e seguenti del D.Lgs 165/2001 e relativo regolamento dell’ente).
Art. 16 – Abrogazione di norme
E’ abrogato il regolamento sulla disciplina delle incompatibilità adottato dall’ente con le delibere di
Giunta n. 3 dell’8 gennaio 2008 e n.241 del 22/12/2008.
E’ abrogato il regolamento per il conferimento di incarichi a propri dipendenti approvato con
delibera di Giunta n. 135 del 14.8.2003.
Art. 17 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di esecutività della delibera di
approvazione.
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