INFORMAZIONI GENERALI SUL MODELLO 730

 Dott. Rag.
Carmelo Lo Bello
Rag. Suraj Lo Bello
Rag. Rajiv Lo Bello
INFORMAZIONI GENERALI SUL MODELLO 730
I Modelli 730 sono disponibili nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate o presso gli Uffici
Comunali.
Il Modello 730 può essere presentato unitamente alla relativa documentazione ai Centri di
Assistenza Fiscale entro il 31 maggio 2014.
I coniugi possono presentare la dichiarazione in modo congiunto qualora almeno uno di
essi abbia un Sostituto d’Imposta in grado di effettuare le operazioni di conguaglio.
Il Contribuente può presentare la dichiarazione già compilata oppure richiedere assistenza
al CAF. Nel caso di dichiarazione completamente e correttamente compilata dal
Contribuente non è dovuto alcun compenso al CAF.
Il CAF ha l’obbligo di verificare che i dati indicati nel Modello 730 siano conformi ai
documenti esibiti dal Contribuente e rilascia un visto di conformità. Anche il Contribuente
che presenta un Modello 730 precompilato deve sempre esibire al CAF copia della
documentazione.
Il Contribuente è libero di effettuare o meno le scelte per la destinazione dell’8 e del 5 per
mille dell’IRPEF, ma è comunque tenuto a consegnare la scheda Modello 730-1.
Le eventuali scelte effettuate non determinano un aumento delle imposte da pagare.
Il CAF consegna al Contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all’esito
dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione (Modello 730-3) entro il 15
giugno 2014.
Il Contribuente deve conservare la copia del Modello 730 rilasciato dal CAF e la relativa
documentazione fino al 31.12.2018.
Le operazioni di conguaglio sono effettuate a partire dalla retribuzione di competenza
del mese di luglio. Per i pensionati le operazioni di conguaglio sono effettuate a partire
dal mese di agosto/settembre.
L’eventuale importo dovuto può essere rateizzato.
La richiesta deve essere effettuata almomento della compilazione del Modello 730.
Un’apposita polizza assicurativa stipulata dal CAF garantisce al Contribuente il
risarcimento dei danni a seguito di eventuali errori derivanti dall’attività di assistenza
fiscale.
Presso ogni Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate è istituito un ufficio per i
rapporti con i Centri di Assistenza Fiscale e per la relativa Vigilanza.