17 SABATO 11 OTTOBRE 2014 S Il 16 ottobre è il termine ultimo per il pagamento dell’acconto Tasi i avvicina il 16 ottobre, termine ultimo per il pagamento dell’acconto Tasi, la tassa comunale sui servizi indivisibili introdotta dalla legge 147/2013, la finanziaria 2014. E’ la seconda ondata di acconti, dopo quella del 16 giugno e riguarda quei comuni “ritardatari” che hanno deliberato aliquote e detrazioni di quest’imposta dopo l’estate, entro il 10 settembre che, in provincia di Bologna, sono: Anzola, Camugnano, Castel d’Aiano, Dozza, Galliera, Granaglione, Lizzano in Belvedere, Malalbergo, Marzabotto, Molinella, Monghidoro, Monterenzio, Pieve di Cento, Porretta Terme, Valsamoggia e Vergato. La Tasi si affianca all’Imu (ossia la vecchia Ici) e alla Tari (la nuova imposta sui rifiuti), all’interno del nuovo pacchetto impositivo sulla casa denominato Iuc, imposta unica comunale. Secondo le stime di bilancio, per la sola città di Bologna, dove i residenti interessati sono 146.600, dovrebbe fruttare, circa 40 milioni di euro che serviranno a pagare una parte dei cosiddetti “servizi indivisibili” ossia interamente dedicato alla Tasi. Una ordine pubblico e siguida, tutt’altro che curezza (per il 29,3%), esaustiva, non solo per trasporti e diritto alla chi oggi è alle prese con mobilità (21,6%), tutela il calcolo dell’imposta dell’ambiente (10,8%) ma anche per chi ha ricee servizi istituzionali vuto il bollettino pre(6,9%). Per circa compilato e vuole verifi117mila bolognesi, care la correttezza l’importo è stato calcodell’importo. lato dal comune che ha L’obiettivo è stato quelgià mandato il bollettilo di individuare alcune no precompilato in vista linee guida generali per della scadenza del 16 Dott. Roberto Batacchi orientare i cittadini nella giugno. Nei comuni “ri- Segretario della Fondazione lettura e nell’interpretardatari”, invece, i cal- dei Dottori Commercialisti tazione della normativa coli bisogna farli adesso e degli Esperti Contabili di Bologna nel suo complesso proe – come è apparso sin da subito – ponendo, a titolo esemplificativo, alnon sono facili, specie per i non ad- cuni modelli di calcolo tarati sulla base detti ai lavori, anche perché la nor- della tipologia dell’immobile. mativa è piuttosto farraginosa e Un sentito ringraziamento va a Roberframmentata e le delibere comunali to Baboro, Francesca Mandanici, non sempre sono di facile lettura e Gabriele Marani e Ruggero Ruggieri, applicazione. quattro giovani professionisti che, sotPer agevolare i contribuenti, la Fon- to l’egida della Fondazione dei Dottori dazione dei Dottori Commercialisti e Commercialisti e degli Esperti Condegli Esperti Contabili di Bologna ha tabili di Bologna, hanno contribuito alcompilato questo piccolo vademecum la realizzazione di questo speciale. Chi deve pagare? Proprietari e inquilini U na delle novità più importanti della Tasi, disciplinata dai commi 639 e seguenti dell’art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, è che va pagata sia dai proprietari che dagli inquilini. Per entrambi il consiglio è di leggere attentamente non solo il testo di legge ma anche la delibera del Comune di residenza. OBBLIGATI La regola generale è che, ferma restando l’esenzione Imu per la prima casa in vigore da quest’anno, sono tenuti a pagare la Tasi, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati – compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze – e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli. In pratica sia i soggetti proprietari o titolari degli altri diritti reali sui beni immobili (usufrutto, uso, abitazione e superficie), sia i meri detentori come, per capirci, il locatario, il comodatario o l’occupante a qualsiasi altro titolo. Le delibere comunali determinano l’aliquota e possono prevedere anche riduzioni ed esenzioni riguardanti, ad esempio, le abitazioni con unico occupante o, ancora, le abitazioni destinate ad uso stagionale. Verso la manifestazione nazionale del 25 ottobre 2014 LAVORO, DIGNITÀ, UGUAGLIANZA, DEMOCRAZIA PER CAMBIARE L’ITALIA giovedì 16 ottobre 2014 SCIOPERO GENERALE REGIONALE DI 8 ORE (dell’intera giornata lavorativa o turno di lavoro) DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI di Industria, Terziario, Cooperazione, Agricoltura, Artigianato (ad esclusione dei settori soggetti alla legge 146) MANIFESTAZIONE REGIONALE CON CORTEI A BOLOGNA ore 9-13 Concentramento cortei: Porta San Felice e Piazza XX Settembre - Comizio in Piazza Maggiore #tutogliioincludo •• segue •• 18 continua dalla pagina precedente Importante ricordare che, nel caso in cui proprietario ed inquilino siano due persone diverse, il proprietario non ha l’obbligo di comunicare all’occupante la quota dovuta o, peggio, versarla per suo conto dal momento che i due versamenti sono separati e seguono due strade diverse. INQUILINI Ciascun Comune può decidere, a sua discrezione, la quota a carico degli occupanti, che è, comunque, compresa tra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo ma l’occupante è tenuto al versamento solo nel caso in cui il contratto abbia una durata superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare. In caso di più proprietari (e lo stesso discorso va fatto anche nel caso di più inquilini) essi sono tenuti in solido al pagamento ossia rispondono tutti per l’intero importo in caso di mancato pagamento. Sicché se i diversi possessori si sono accordati per dividere equamente l’importo dovuto e uno degli inquilini non paga, tutti insieme possono essere ingiunti per il mancato versamento della quota. LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) In tal caso la tassa grava sull’inquilino, ossia il locatario, a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. ESENZIONI Oltre alle esenzioni previste nelle delibere comunali, alcune esenzioni sono indicate nella legge nazionale stessa. Non sono tenuti al pagamento, ad esempio, i possessori di immobili posseduti dallo Stato, dagli enti locali, dalle comunità montane e dai consorzi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, dagli Stati esteri e dalle organizzazioni internazionali nonché i fabbricati destinati all’esercizio del culto, della cultura e alle attività assistenziali degli enti non commerciali. SABATO 11 OTTOBRE 2014 Guida alla lettura della legge Calcolo e versamento della Tasi Per acconto si intende il pagamento della metà del tributo dovuto per l’anno in corso. La base imponibile è determinata con le stesse regole dell’Imu con aliquote differenziate in base agli immobili interessati. Le delibere comunali di interesse sono disponibili sul portale internet messo a disposizione dal Ministero dell’Economia al seguente link: http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm. IMPORTANTE: Sono valide solo le aliquote e i regolamenti comunali che gli enti locali hanno deliberato entro il 10 settembre e comunicato al Mef entro il 18 settembre 2014. LA BASE IMPONIBILE la base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale dell’immobile (rivalutata del 5%) per i moltiplicatori Imu. A questo valore si applicano le aliquote comunali per ottenere l’imposta lorda su cui calcolare le eventuali detrazioni. Moltiplicatori Imu. - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici); - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; - 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5); - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Riduzioni. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati segue Esempio Calcolo TASI fabbricato adibito ad abitazione principale ubicato nel Comune di Porretta Terme, Categoria catastale A/2, rendita 485,47 rivalutazione del 5% (485,47 x 1,05) applicazione del moltiplicatore per categoria catastale (509,7435 x 160) applicazione aliquota TASI 3,0 per mille (81.558,96 x 0,0030) detrazione per rendite catastali (tre 450 e 500) TASI complessiva* Acconto TASI (50%) 509,7435 81.558,96 244,68 -45 199,68 99,84 Si ricorda che il versamento va effettuato con arrotondamento all’unità di euro (vedi a seguire modalità di versamento) 19 SABATO 11 OTTOBRE 2014 Le opzioni dei comuni continua dalla pagina precedente dichiarati inagibili o inabitabili e non utilizzati, per il solo periodo in cui sussistono entrambe le condizioni. Aree edificabili. Il valore è quello considerato ai fini IMU. DETRAZIONI Diciamo subito che il problema delle detrazioni non si pone dappertutto. Si consiglia a tutti i proprietari di prime case sottoposte alla Tasi di verificare se la delibera del proprio comune contiene degli sconti (ad esempio, sulla prima casa) che vanno calcolati, caso per caso, secondo le regole locali. A grandi linee, possiamo individuare almeno sette tipi diver- •• si di agevolazione: - Detrazione in somma fissa; - Detrazione legata alla rendita catastale. - Detrazione legata al reddito del proprietario. - Aliquote a scaglioni. - Detrazione legata alle caratteristiche del proprietario. - Maggiorazioni per i figli. - Agevolazioni legate a compresenza più requisiti (in tal caso il calcolo è un po’ più complesso). Casi Particolari. Immobile in affitto Si ricorda che l’inquilino è il proprietario sono titolari di un’obbligazione tributaria autonoma. In alcuni comuni gli inquilini possono essere esentati dal pagamento. Prima casa. Alcuni comuni, come Bologna, applicano l’imposta solo alle prime case già esenti da Imu per evitare una duplicazione sulle seconde case su cui altrimenti graverebbero sia tasi che Imu. Immobile abitativo concesso in uso gratuito a parenti e/o affini di 1° grado Per gli sconti sulla Tasi, le abitazioni date in comodato d’uso gratuito a parenti (ed affini) di primo grado in linea retta La normativa stabilisce che l’aliquota di base della TASI è pari all’1‰ e che la massima non può eccedere nel 2014 il 2,5‰. Il comune può ridurla fino all’azzeramento, nonché differenziare le aliquote in relazione alla tipologia e alla destinazione degli immobili. La somma delle aliquote di Tasi e Imu non deve essere superiore al 10,6 per mille. Il Comune può sforare il tetto del 10,6 per mille di 0,8 punti per mille (fino, quindi, all’11,4 per mille) se l’incremento serve a finanziare detrazioni o altre misure a favore dei proprietari legate, ad esempio, al reddito, alla numerosità dei figli, ai metri quadri dell’immobile, senza alcun limite alle possibili ipotesi. I cittadini potranno essere tenuti a presentare una dichiarazione Tasi con la quale comunicare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, ciò in conformità alle medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’Imu. Essa va presentata, se dovuta, su modelli che potranno essere predisposti da ogni Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio oppure a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. In linea di massima le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’Imu, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla Tasi. Esempio Calcolo TASI fabbricato adibito ad abitazione principale ubicato nel Comune di Anzola dell’Emilia, Categoria catastale A/7, rendita 921,88 rivalutazione del 5% (921,88 x 1,05) applicazione del moltiplicatore per categoria catastale (967,974 x 160) applicazione aliquota TASI 3,3 per mille (154.875,84 x 0,0033) applicazione detrazione per fascia di rendita catastale (tra 900 e 1.000) TASI complessiva Acconto TASI (50%) 967,974 154.875,84 511.09 -82 429,09 214,55 Si ricorda che il versamento va effettuato con arrotondamento all’unità di euro (vedi a seguire modalità di versamento) sono assimilate all’abitazione principale se utilizzate come prima casa. Dunque, il proprietario di una casa data in comodato d’uso gratuito ai figli o ai genitori (o al coniuge) ha diritto alle stesse agevolazioni legate all’Imu. Questo perché la Tasi è sostituiva dell’Imu prima casa ed integrativa per altri tipi di immobili. Casa coniugale e relative pertinenze assegnate all’ex coniuge in caso di separazione e/o divorzio E’ un punto controverso e ancora non chiarito dalla legge ma in linea di massima l’unico soggetto tenuto al pagamento della Tasi è il coniuge assegnatario, mentre l’altro non deve pagare nulla. Via Marconi 6/2 - Bologna - Tel 051/ 270 444 - www.confabitare.it L’associazione dei proprietari immobiliari •• 20 SABATO 11 OTTOBRE 2014 Termini e modalita’ di versamento Per quanto concerne i termini di conda battuta, il 16 dicembre DELIBERA TASI NO ARROTONDAMENTO. Sul totale pagamento della TASI, si ricor- rappresenta il termine ultimo del 16 Dicembre – Versamento in dovuto, all’euro per difetto se la da che una parte di contribuenti pagamento dell’imposta in unica soluzione aliquota base frazione è uguale o inferiore a ha già pagato il primo acconto un’unica soluzione applicando dell’ 1 per mille e senza detra- 49 centesimi, ovvero all’euro entro il 16 giugno scorso. Ci rife- l’aliquota base dell’1 per mille. zioni per eccesso se uguale o superioriamo in particolare ai possessori E’ sempre consentito, per chi vo- I comuni, nell’esercizio della re a 50 centesimi. di immobili collocati nei Comu- lesse pagare subito la Tasi in propria autonomia regolamenta- L’imposta non è dovuta se il toni in cui le delibere sono state un’unica rata, di versare comun- re, possono modificare i termini tale annuo è inferiore a 12,00 pubblicate entro la data del 31 que l’intero importo relativo al- di pagamento previsti dalla norMaggio 2014. l’intero anno, già dal 16 ottobre mativa statale. CODICI TRIBUTO PER Per i comuni che hanno delibera- prossimo. L’F24: to “in ritardo” (entro il 10 settemMODALITA’ DI VERSA- Codice catastale del comune bre 2014), il legislatore ha previ- SCADENZE MENTO TASI - abitazione principale e sto uno slittamento della DELIBERA TASI SI relative pertinenze 3958 scadenza per il pagamento del- 16 giugno – 16 ottobre Acconto COME SI PAGA. Presso gli spor- TASI - fabbricati rurali ad uso telli bancari o postali utilizzando strumentale 3959 l’acconto Tasi al 16 ottobre 2014. pari alla metà dell’importo il modello F24 IMPORTANTE. Per quanto det- 16 dicembre – Saldo TASI -aree fabbricabili 3960 to, la scadenza del 16 ottobre 2014 interessa i soli conEsempio Calcolo TASI fabbricato locato ubicato nel Comune di Calderara di Reno, tribuenti che non abbiano Categoria catastale A/3, rendita 654,61 già provveduto al versamento dell’acconto TASI rivalutazione del 5% (654,61 x 1,05) 687,3405 entro il 16 giugno 2014. SALDO. Coloro che avranno versato l’acconto TASI entro il 16 giugno 2014, oppure entro il 16 ottobre 2014, sono tenuti al pagamento del saldo entro il 16 dicembre. Per chi è residente in quei comuni che non hanno approvato il regolamento Tasi neanche in se- TASI - altri fabbricati 3961 SANZIONI Chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti é soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. IMPORTANTE. Le sanzioni e gli interessi di mora per insufficiente o mancato versamento non sono applicabili al versamento del 16 giugno scorso (risoluzione n. 1/DF del 23 giugno 2014). RAVVEDIMENTO Nel caso in cui il contribuente non perfezioni il versamento degli importi dovuti, è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso che prevede l’applicazione di applicazione del moltiplicatore per categoria catastale (687,3405 x 160) 109.974,48 una sanzione all’imposta olapplicazione aliquota TASI 1,3 per mille (109,974,48 x 0,0013) 142,97 tre agli interessi legali dell’1% TASI complessiva 142,97 Le sanzioni variano a seconTASI a carico proprietario (80%TASI totale) 114,38 da del “ritardo” del pagaTASI a carico inquilino (20% TASI totale) 28,59 mento e possono variare da Acconto TASI proprietario (50%) 57,19 un minimo dello 0,2% (dovuAcconto TASI inquilino (50%) 14,30 to per un giorno di ritardo) ad un massimo del 3,75% del toSi ricorda che il versamento va effettuato con arrotondamento all’unità di euro (vedi a seguire modalità di versamento) tale.
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