22 resi dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana) ha più volte evidenziato nelle proprie circolari che l'indennità accessoria ex art 13 costituisce un "PREMIO DI RENDIMENTO", ha NATURA INCENTIVANTE e può- essere erogata al solo personale della Polizia Municipale che partecipi alla realizzazione del PMS e svolga TUTTE le funzioni di cui ali'art. 5 della L. n. 65/1986 (in tal senso, cfr. circolari assessoriàli 31.03.1998 n. 3 e 12.06.2003 n. 11). La natura e la finalità tipicamente "incentivanti" del compenso accessorio di cui trattasi sono anche confermate dalla modulistica (obbligatoria per tutti i comuni richiedenti il contributo regionale) allegata alla circolare assessoriale n. 17, nella quale è previsto che il Comandante del Corpo di P.M. attesti che il percettore dell'indennità ha partecipato al Piano e che lo stesso ha effettivamente svolto le funzioni di cui all'art. 5 cit. Da parte sua, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di evidenziare (cfr. TAH Palermo, n. 1270/2005 cit.) che, imponendosi necessariamente in subiecta materia il rispetto del corollario della corrispettività fra impegno profuso dal singolo dipendente ed emolumento accessorio (cfr. TAR. Sicilia, Palermo, Sez. Ili, 7 giugno 2005, n. 1270) - la cui caratteristica è quella della "discontinuità" ed "eventualità", essendo correlata sia al funzionamento del FMS sia all'effettiva partecipazione degli addetti di P.M. al 23 perseguimento degli obiettivi fissati dal Comune nel proprio PMS (v. anche in proposito parere C.G.A. n. 382/95 cit), ne discende de plano che non può ritenersi condizione sufficiente al riconoscimento dell'indennità ex art. 13 la "mera" presenza • in "partecipazione" dev'essere utilizzato inteso perseguimento servizio, come degli dal ma che Legislatore "... concreto obiettivi il termine regionale impegno individuati nel daWatto programmatorio". Può dunque concludersi che sia l'insieme delle disposizioni ^normative (primarie e secondarie) emanate per la regolamentazione degli istituti che qui interessano, sia la interpretazione in. giurisprudenza degli istituti medesimi (cfr. TAR Palermo, Sez. m, 19 luglio .2005, n. 1270; idem, Sez. n, 14 giugno 2001, n. 892; CGA; parere n. 382/1995 del 18 luglio 1995). fanno emergere un dato incontestabile: la corresponsione dell'indennità in favore degli addetti della P.M. è subordinata alla condizione che il personale abbia partecipato alla realizzazione del PMS ed abbia effettivamente svolto le funzioni di cui ali'art. 5 della L. n. 65/1986. Nessun SERVIZIO o COMPITO D'ISTITUTO quali: presenze festive domenicali ordinariamente disposte per turnazione, attività di vigilanza del traffico, attività connesse alla gestione della centrale operativa, vigilanza 24 fuori dai plessi scolatici, raccolta di informazioni e notizie, controllo del territorio comunale e del traffico automobilistico; servizi questi indebitamente tutti previsti dal Comune di Monreale fra1 gli obiettivi programmati nel PMS ai fini della corresponsione del compenso accessorio ex art. 13 - né tantomeno alcun servizio o prestazione a carattere straordinario, può legittimamente ritenersi compatibile con lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui alPart. 5 della I. n. 65/1986 che soli possono comprovare la partecipazione al PMS (dando cosrtitolo alla liquidazione dell'indennità ex art. 13). Con il che rimane dimostrata la infondatezza, erroneità ed illegittimità, anche sotto questo ulteriore profilo, degli assunti secondo cui (cfr. art. 2: FINALITÀ', pag. 2 deliberazione n. 80) "... Obiettivo primario del piano è Quello di consentire una più efficace e Qualificata presenza del Corpo di Polizia Municipale...ver garantire i servizi or dinari e straordinarf^ (SIC!). m VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO, DISPOSIZIONI DELLE SOPRACAJLENPATE NORMATIVE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 27 OTTOBRE 2009 N. 150 - ECCESSO PI POTERE SOTTO I PROFILI PEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, 25 CONTRADDITTORIETA' E PERPLESSITÀ' DELLA MOTIVAZIONE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO, NONCHÉ' SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO: Si leggono ancora testualmente nelle premesse dell'impugnata deliberazione n. 19/I.E. del 15 febbraio 2014 (cfr. in termini proposta del Dirigente ad interiwi] i seguenti testuali assunti: 1."... VISTO: .... che il sistema di valutazione dell'Ente è unico, approvato con deliberazione G.M. n..257 del 07.11.2011, per dirigenziale il personale del comparto non e che ogni altra metodologia proposta, eventualmente intesa come sistema di valutazione, è da considerare esclusivamente come un sistema oggettivo per rendere più agevole il rsport e la verifica dell'effettiva partecipazione 'al Piano di ciascuno (degli operatori di P.M. - n.d-rj, quale ulteriore prudenziale rimedio ad eventuali soggettive inter-prefazioni ed eventuali disparità di trattamento"; 2. ''...che la valutazione della performance attiene alla competenza del Dirisente ancorché amministrativo e ad interini, e costituisce il momento conclusivo e finale, riguardante appunto le prestazioni ed i risultati complessivamente raggiunti dai dipendenti (se.: del Corpo dì P.M.), che nel rispetto di criteri preordinati, aggettivi e 26 conosciuti, deve essere assicurato in conformità e nel rispetto della metodologia di valutazione in vigore nell'Ente e che costituisce il presupposto ineludibile per la corresponsione del salario accessorio di produttività". Gli assunti si riferiscono all'evidenza al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed. individuale (introdotto dal Legislatore nazionale con il sopra richiamato D. Lgs. n. 150/2009) approvato dalla Giunta Municipale di Monreale con deliberazioni nn. 257 e 258 del 07.11.2011, al quale ha fatto seguito l'approvazione • del Piano della performance del Comune di Monreale per il triennio 2011-2013, (cfr. delibera di G.M. n. 298/I.E. del 29.12.2011, prodotta in atti); costituiscono parte integrante e sostanziale di detto piano l'elenco di schede sugli obiettivi strategici, nonché l'elenco degli obiettivi operativi delle singole Aree ed Unità organizzative. Orbene, può fondatamente affermarsi che entrambi i superiori assunti, siccome recepiti in tato in seno alla delibera n. 19/I.E., si appalesano fondamento e manifestamente sostanziano nell'indebita privi di giuridico illegittimi, atteso che si sottoposizione degli odierni ricorrenti (tutti appartenenti al Corpo di P.M.) ad una sorta di.. inammissibile fuorviante performance lavorativa". "doppia valutazione della 27 Se è vero infatti che tutto personale dipendente del Comune è sottoposto ope legis al sistema di misurazione e valutazione della performance ex D. Lgs. n. 150/2009 (recepito dal Comune resistente .sin dal 2011), non è men vero che il personale di P.M. risulta ingiustamente soggetto ad una duplice valutazione della propria prestazione di lavoro: da una parte, la valutazione in ordine alla partecipazione e raggiungimento degli obiettivi del Piano Miglioramento Servizi di P.M. ex art. 13 L. reg. sic. n. 17/1990 (effettuata mediante attestazione a firma del ViceComandante, la quale presenta anch'essa evidenti profili di illegittimità per incompetenza, come si ' dirà appresso) e, dall'altra parte, la valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi del Piano triennale della performance (effettuata dal Dirigente amministrativo e ad interini della P.M.). In quest'ultimo caso, non è dato di comprendere se i ricorrenti rimarrebbero comunque fed ingiustamente) esclusi dalla partecipazione alla premialità "ordinaria" dell'Ente (quello che il Dirigente definisce salario accessorio di produttività, scaturente dal miglioramento dei servizi generali del comune), essendo già destinatari dell'indennità ex art. 13! In buona sostanza, ciò che vuole sostenersi in questa sede è non soltanto la illegittimità, rna anche la palese 28 incongruenza ed irragìonevolezza del meccanismo di "doppia" varutazione indebitamente innescato dal Comune resistente con gli atti deliberativi impugnati, secondo il quale alla valutazione della performance già esistente per -legge si "sovrappone" "un'ulteriore valutazione del Vice-Comandante (organo tuttavia sprovvisto della necessaria competenza, come qui di seguito si dirà) basata sulla verifica dell'effettiva partecipazione di ciascun dipendente della-P .M. di Monreale al Piano Miglioramento Servizi. C2 Sembrerebbe quasi una inesplicabile contraddizione in termini: se il sistema di valutazione in vigore nell'Ente è unico, come può il Comune introdurre un processo di doppia valutazione solo per il personale di P.M., surrettizianiente ed erroneamente imperniato su un meccanismo di incentivazione di prestazioni di lavoro che dovrebbero risultare ultronee fé comunque eccedenti, se non estranee) rispetto ai servizi ordinar! e straordinari della Polizia Municipale? Peraltro non va sottaciuto che, secondo il sistema unico vigente nel Comune di Monreale. il processo di valutazione della performance costituisce un vero e proprio ciclo di gestione distinto in fasi, nel quale sono previsti fra l'altro: il monitoraggio "almeno semestrale" degli obiettivi conferiti, il rilevamento e la verifica del grado di avanzamento degli obiettivi per steps successivi, 29 l'espletamento di interazioni e colloqui fra valutatore e valutato, l'obbligo di trasparenza per laP.A. comunale intesa come "accessibilità totale" delle informazioni concernenti ogni aspetto e fase del ciclo di gestione della performance (rese disponibili mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente). Ed allora, delle due l'una: o il Comune ritiene cne il personale del Corpo di P.M. (cui appartengono tutti gli odierni ricorrenti) debba essere sottoposto al sistema unico di valutazione della performance di tutto il personale dipendente (partecipando quindi a pieno titolo alla distribuzione delle premialità e fondi economici previsti per tale scopo) ed allora'esso Comune non può sottoporre il personale medesimo ad una seconda valutazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi del Piano ex art. 13 L. reg. sic. n. 17/1990, a meno che il Piano triennale della perfomance non sia opportunamente integrato con .la previsione di tali ulteriori obiettivi di efficienza, strategici ed Operativi, propri ed esclusivi del Corpo di P.M.; ovvero il personale del Corpo di P.M: è sottoposto ad una valutazione DIVERSA E SPECIFICA in ordine alle SPECIFICHE ATTIVITÀ' miglioramento ed agli SPECIFICI dell ' effìci enza dei OBIETTIVI servizi di di P .M. programmati nel Piano ex art. 13 ai fini della corresponsione della relativa indennità, ed allora risulta oggettivamente 30 inconferente, infondato ed inapplicabile nella specie - anche per ciò che attiene alla concreta individuazione di obiettivi afferenti alle SPECIFICHE FUNZIONI E PROFESSIONALITÀ' presenti all'interno della P.M. - il richiamo al "sistema unico" di valutazione della performance. In buona sostanza, non v'è dubbio che lo svolgimento • delle funzioni di cui alTart. 5 della L. n. 65/1986 e la partecipazione al PMS dei singoli operatori di Polizia Municipale - intesa come partecipazione anche ad uno solo degli obiettivi e attività programmate dal Piano stesso da parte del singolo addetto, atteso che la realizzazione di tutti gli "obiettivi di efficienza'5 stabiliti nel Piano è ovviamente riferita all'attività dell'intero Corpo di P.M., considerato nel suo complesso come soggetto a sé stante - danno luogo per ciò . stesso al riconoscimento in favore dei ricorrenti dell'indennità ex art. 13; in tale corretto assetto, la partecipazione al Piano e l'espletamento delle funzioni ex art. 5 cit. sono correttamente e legittimamente "attestate" - e non "valutate" - dal Comandante del Corpo di P.M., organo responsabile in via esclusiva (come si vedrà appresso) dell'impiego operativo. Ne risulta la palese illogicità e contraddittorietà degli atti deliberativi impugnati con i quali'il Comune resistente ha indebitamente previsto non soltanto l'applicazione del 31 "sistema unico di valutazione" ai fini dell'assegnazione dell'indennità ex art. 13 in favore degli odierni ricorrenti (nonostante che essa indennità abbia una sua specifica motivazione e destinazione), ma anche, per questa via, l'ulteriore sottoposizione dei ricorrenti (non già alla attestazione del Comandante) alla "valutatone" degli ' obiettivi del PMS da parte del Dirigente amministrativo del Corpo di P.M., organo radicalmente incompetente anche solo ad "attestare" (a fortiori a valutare) il concreto svolgimento di funzioni tecniche-operative quali quelle cui è adibito il personale di P.M. (come si vedrà appresso). Sotto questo ulteriore profilo, rimane dimostrata la contraddittorietà e perplessità delle motivazioni circa la "valutazione della performance" apoditticamente addotte dal Dirigente amministrativo ad interìm della P.M. e recepite negli atti deliberativi impugnati, non foss'altro che per risultare completamente avulse dalla fattispecie regolata ed in contrasto sia con il dettato normativo sia con l'applicazione concreta degli istituti richiamati. IV VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE 6 DICEMBRE 2013 N. 17 DELL'ASSESSORE REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI PUBBLICA - E DELLA VIOLAZIONE FUNZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 27 OTTOBRE 2009 N. 32 150 - INCOMPETENZA DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO E DEL VICE-COMANDANTE ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. DISPARITA' DI TRATTAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE: Senza recesso dalle superiori doglianze e per mera completezza espositiva, va evidenziato che le impugnate deliberazioni consiliari nn. 80/I.E. e 19/I.E., nella parte in cui introducono da un lato a) la valutazione della performance dei ricorrenti da parte dei Dirigente amministrativo ad interim della P.M., e, dall'altro lato, b) la valutazione da parte del Vice-Comandante del Corpo di P.M. sia della partecipazione alle attività programmate nel Piano miglioramento servizi sia del raggiungimento da parte di ciascun dipendente degli obiettivi del Piano, si pongono in . manifesto dispregio delle disposizioni normative citate in epigrafe, e soprattutto di quelle contenute nella circolare assessoriale n. 17 cit. Ed invero, giova in proposito rilevare quanto segue: Sub a) è ben noto e consolidato nella migliore giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui la Polizia Municipale, una volta eretta in Corpo (come nel Comune di Monreale), NON PUO; ESSERE CONSIDERATA UNA STRUTTURA INTERMEDIA INSERITA IN UNA STRUTTURA BUROCRATICA PII? AMPIA; NE; ATTRAVERSO UN SIMILE INCARDINAMELO PUÒ' ESSERE POSTA ALLE DIPENDENZE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO CHE DIRIGE TANCHE AD INTERIM] TALE PKP AMPIA STRUTTURA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 maggio 2013, n. 2607; idem, n. 4605/2012; n. 616/2006; n. 466/2000 cit, TAR Catania, Sez. I, 13 aprile 2006, n. 598, TAR Puglia, Bari, Sez. II, 12 marzo 2004, n. 1288). E! proprio a seguito dell'elezione della Polizia Municipale a "CORPO" che si determina L'IMPOSSIBILITA' DI ESSERE POSTA, SIA PURE AD INTERIM, ALLE DIPENDENZE DI UN DIRIGENTE AMMINISTRATIVO CHE DIRIGE UNA PIÙ5 AMPIA STRUTTURA, non foss'altro che per il riconoscimento ex lege, in capo a detto Corpo, di un preciso maggiore significato e rilievo, rappresentando esso una struttura organizzativa unitaria ed autonoma rispetto ad altre strutture organizzative del Comune. Orbene, le deliberazioni impugnate, nella parte in cui demandano la valutazione della performance del personale di P.M. al Dirigente ad ìnterim della P.M., dott.ssa Curdo - la quale nella specie è anche Dirigente dell'Area Risorse Umane - organo del tutto carente di competenza a tal fine, si appalesano in conflitto con tali principi e con la ratto stessa sottesa all'esistenza di un Corpo autonomo di Polizia 34 Municipale, non foss'altro perché in tal modo non soltanto il Comune resistente finirebbe con avallare "tacitamente" l'anomala ed inammissibile assenza (che perdura da oltre otto anni!) di un Comandante del Corpo, ma anche perché la Polizia Municipale, anziché essere valorizzata come ordinamento settoriale sé stante, con specifiche competenza e professionalità tecnico-operative misuràbili solo da una figura ALTAMENTE SPECIFICAMENTE COMPETENTE delegata per ed legge a quale ciò il Comandante dei Corpo, verrebbe così degradata al rango di mera struttura organizzativa-amministrativa del Comune ed i suoi operatori degradati. a semplici dipendenti comunali, senza alcun riconoscimento della specialità e specificità della propria posizione lavorativa. Il che risulta decisamente inaccettabile sotto ogni profilo (SIC!). Sub b) Si legge in seno alla delibera n. 19 cit. che il Vice-Comandante sarebbe "responsabile dell 'impiego tecnico-operativo degli addetti del Corpo di P.M." e avrebbe il compito "di attestare/valutare l'effettiva partecipazione al Piano di ciascuno". A tal fine la delibera prevede la sottoscrizione da parte del Vice-Comandante di un modello di "ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL PIANO", con il quale si dovrebbe attestare che i percettori dell'indennità ex art. 13 "... partecipano al piano 35 miglioramento dei servizi della polizia municipale e svolgono tutte le funzioni previste dalla'art. 5 della legge n.65/1986". Orbene, anche sotto tale profilo la delibera impugnata si appalesa illegittima, in quanto trattasi di organo del tutto incompetente in ordine sia all'attività di "attestazione" sia - anche e soprattutto - alle attività asseritarnente valutative, del tutto estranee peraltro alle previsioni della circolare assessoriale n. 17 cit, la quale ha per converso previsto - E NON A CASO - che le "attestazioni" (E NON VALUTAZIQNIH di partecipazione al PMS in questione devono ESCLUSIVAMENTE DAL essere sottoscritte COMANDANTE (o dal Responsabile del Servizio, limitatamente tuttavia a quei Comuni in cui la P.M. non è eretta in Corpo e non è certamente il caso del Comune di MonrealeQ. E non si tratta di una mera questione terminologica o semplicemente formale ai fini della concreta tutela degli interessi degli odierni ricorrenti, dato che esìste una BEN PROFONDA E SOSTANZIALE DIFFERENZA fra l'attestazione proveniente dalla figura apicale del Comandante del Corpo di P.M., che è "responsabile dell1 addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnicooperativo degli appartenenti al Corpo" (cfr. in termini art 9 L. n. 65/1986, art. 6 L. reg. sic. n. 17/1990) - figura apicale e 36 guida di riferimento dell'intero Corpo. altamente professionale, specialistica e competente - e l'attestazione e/o valutazione di servizio redatta a cura di un ViceComandante, tanto più che il soggetto in questione non è . stato nemmeno scelto dal Comandante, ma in via "sostitutiva" e assolutamente fiduciaria - cioè senza un preventiva valutazione comparativa dei meriti fra il personale di categoria D - dall'autorità sindacale fra il SOLO personale di categoria D che ricopre posizioni organizzative; onde, si perviene alla paradossale conseguenza che tale funzione "vicaria" - -di per sé estremamente delicata sul piano dell'assetto operativo della P.M. di Morrreale - rimane svuotata di contenuto, essendo "fiduciariamente" affidata sempre ai medesimi soggetti privi della necessaria legittimazione, competenza ed autorevolezza. Ciò' con buona pace dell'obiettivo (che dovrebbe essere prioritario nell'azione della P.A.) di una razionale organizzazione del personale di P.M., obiettivo palesemente e logicamente raggiungimento prodromico delle rispetto finalità di al concreto miglioramento dell'efficienza della P.M. cui è correlato il piano ex ari 13 L. reg. sic. n. 17/1990. I punti nodali sui quali in questa sede occorre fecalizzare l'attenzione ai fini di una compiuta ricostruzione della fattispecie che ci occupa sono costituiti da un lato, dal quadro generale di gravissima difficoltà operativa e lavorativa - che rasenta a volte l'impossibilità - in cui versa ormai da tempo il Corpo di P.M. (e tutti gli odierni ricorrenti che ne fanno parte), per la ragione che risulta inspiegabilmente vacante a tutt'oggi e da BEN 8 ANNI il posto apicale di Comandante del Corpo di P.M. (SIC!), unico soggetto disciplina e normativamente dell'impiego Responsabile della tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo..." (art 8 vigente Regolamento di P.M.) e, dall'altro lato, dalla inerzia che l'Amministrazione comunale resistente incredibilmente oppone a tale situazione di estrema difficoltà: essa P.A. comunale, nonostante risulti destinataria in tal senso di una diffida notificata da parte di alcuni degli odierni ricorrenti sin dal novembre 2009 e nonostante debba quotidianamente gestire uno dei tenitori più vasti dell'intera Regione siciliana, continua immotivatamente a differire l'avvio di procedure selettive finalizzate alla urgente copertura di detto posto di Comandante ed a sopperire a tale situazione di anomalia organizzativa del Corpo di P.M. mediante conferimento di incarichi fiduciari e/o ad interini a figure previste normativamente qualio "sostituti" solo "in caso dì assenza temporanea" oggettivamente del Comandante ritenersi l'assenza (quale ormai non può QUASI DECENNALE del Comandante di P.M. aMonrealel). 38 D'altra parte, la situazione di inefficienza organizzativa e gestionale imputabile alla mancanza di una figura apicale-dirigenziale "forte" nell'ambito della P.M. di Monreale, diventa tanto più rischiosa per gli interessi dei ricorrenti ove si consideri che i provvedimenti impugnati introducono un "generico" meccanismo di verifica e/o valutazione del risultato (id est: attestazione di partecipazione al Piano e raggiungimento degli obiettivi comunque illegittimamente indicati e programmati - cfr. MOD. 2 allegato alla delibera n. 19, già previsto nella delibera n. 80), senza alcuna preventiva fissazione di criterì uniformi di verìfica dei risultati relativamente alla partecipazione al piano dei singoli appartenenti alla Polizia Municipale; di talché risultano aleatori ed incerti i criteri con i quali i soggetti previsti negli atti deliberativi impugnati (che poi dovrebbero disporre in concreto l'impiego operativo del personale di P.M., con possibile conflitto di interessi) prowederanno all'attestazione della partecipazione di ciascuno degli addetti al PMS (tanto più che come accennato sopra, le attività cui si riferiscono gli obiettivi e Le attività del PMS rientrano fra i servizi d'istituto (vedi per tutti, a titolo esemplificativo, le presenze festive e domenicali, l'attività di vigilanza in occasione di eventi ludi ci. festività, iniziative ed attività sportive organizzate dal Comune); Siffatto distorto meccanismo di attestazione/valutazione deve per ciò stesso ritenersi conù-a legem contrario agli inderogabili i principi di trasparenza della P.A. (oltre che verosimile fonte di disparità di trattamento fra i dipendenti della P.M. di Monreale); a meno che il Comune (fermo restando il concreto personale impegno degli odierni ricorrenti nella partecipazione al PMS, siccome comprovato, fra l'altro, dalla presenza in servizio e dallo svolgimento delle funzioni di cui all'ari 5 della L. n. 65/1986) abbia inteso riferirsi, come sopra esposto, in modo "imparziale" e generalizzato all'operato riconducibile all'intero Corpo di P.M., il quale, nel. suo complesso, raggiunge gli obiettivi di efficienza annualmente programmati. Alla luce dei motivi che precedono, si chiede VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE AMM.VO Annullare i provvedimenti impugnati perché radicalmente illegittimi alla luce dei motivi dedotti con il presente ricorso, con ogni eventuale conseguenziale statuizione in ordine alla successiva attività conformativa della P.A. comunale resistente. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. Ai fini dell'art. 9 della L. 23 dicembre 1999 n. 488, si dichiara che verrà pagato un contributo unificato di € 650,00. Palermo, 19 marzo 2014. Studio Legale Associato Bonanno - Aldi Aw. Aatonella Bonanno Via Torquato Tasso, 34 - Palermo MANDATO: Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, sia uniti che divisi, gli Aw.ti Antonella Bonanno e Girolamo Calandra, con ogni facoltà di legge, eleggendo domicilio presso lo studio degli stessi, in Palermo, Piazza V. E. Orlando n. 33. Presa visione dell'informativa di cui alPart. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, prestiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito con il presente mandato. Studio Legale Associato Bonanno - Aldi Aw. AntoneUa Bonanno Vìa Torquato Tasso, 34 - Palermo Vere ed autentiche le superiori firme. Aw. •~* Aw.. RELATA DI NOTIFICA: Ad istanza come sopra, io sottoscritto A.U.G. della Corte di Appello di Palermo, ho notificato e consegnato copia del suesteso atto a: 1) SINDACO DEL COMUNE DI MONREALE, domiciliato per la carica in Moirreale, Piazza Vittorio Emanuele, presso la Casa Comunale, avvalendomi all'uopo del servizio postale 2) CONSIGLIO COMUNALE DI MONREALE, in persona del Presidente prò tempore, domiciliato per la carica in Monreale, Piazza Vittorio Emanuele, avvalendomi all'uopo del servizio postale 3) DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE DEL COMUNE DI MONREALE, domiciliato per la carica in Monreale, Piazza Vittorio Emanuele, avvalendomi all'uopo del servizio postale 4) SEGRETARIO GENERALE PRESSO IL COMUNE DI MONREALE, domiciliato per la carica in Monreale, Piazza Vittorio Emanuele, avvalendomi all'uopo del servizio postale "x. ' J PROPOSTA PARCELLA Competenza: T.A.R. Causa: La Mantia Salvatore +19 /Comune di Monreale Valore della Causa: Indeterminabile - complessità media Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 i Fase Fase di studio della controversia Fase Introduttiva del giudizio Fase istruttoria e/o di trattazione Fase decisionale • ; Compenso 6 2.598,00 € 1.585,00 £ 1.855,00 £ 4.048,00 Compenso tabellare ex Ari. 4, comma 5: € 10.086,00 (in % sul compenso ) Riduzione del 30% secondo regolamento comunale € -3.025,80 Compenso al netto delle riduzioni € 7^060,20 PROSPETTO Compenso tabellare ex Art 4, comma 5 € 10.086,00 Totale variazioni in diminuzione - € 3.025,80 Compenso totale €7. 060,20 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 1.059,03 Cassa Avvocati ( 4% ) € 324,77 Totale Imponibile € 8.444,00 IVA 22% su Imponibile € 1.857,68 IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE (s.e.o.) . € 10.301,68 A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili) € 1.623,85 Totale documento (s.e.o.) € 8.677,83 Monreale 24.04.2014 Aw. Carmen Milazzo g lanca rio. ih/e echi" <[email protected]> "ma ncuso gip va [email protected]'' <man-cuso giova nnil972< ìgmatt.com:> mercoledì 9 aprite 2014'- 08:45 Capienza cap. 1O5S Da : "giancarioJivecchi" gisncarioJrv&cchi^nonr-ssie.gov.it A ; [email protected] Co : gestì[email protected] Data : Mon, 7 ^r 2014 13:28:43-HJ2QG Oggg&o : Capienza cap.1058 Per opportuna conoscenza, si comunica che, a causa degli impegni dì spesa ad.oggi effettuati, si sono esaurite le somme preMste nel cap. 1058 del bilancio 2014 che, con riferimento al bilancio 2013, prevedeva ima somma iniziate ci € 180,000,00. Ne consegue che non potranno essere più presi impegni di spesa per i seguenti atti: 1) Scarichi ai iegafi per rappresentare MEnte m giudìzio (in atto n. 6 atti di coazione) ; 2) Liquidazione dì sentenze già notìficate fin atto circa €40.000,00 };3) Transazioni inerenti a procedimenti vari. S] resta, pertanto, -ìn .attesa di eventuali comunicazioni in merito. Grazie. DottG.U Vecchi i'g lanca rio Jivecch i "* <g-isnca rio.lrvecch-i@ monreale.gov.it>1 "[email protected]" <ettore.SLmseri@rnon re ale.gov/rt> ì&^f..; ^V''IÌ^/ "-gestione.finanzia ria monre3l-e.gov.lt1" <:gesb"one.finanzia ria@monreale,gov.it> aia lunedì 7 aprile 2014 - 13:23 ^i- Capienza cap.1058 Per opportuna conoscenza, sì comunica che, a causa degli impegni di spesa ad oggi effettuati, si sono esaurute ie somme previste nel cap. 1058 del. bilancio 2014 che, con nferimento al. bilancio 2013, prevedeva una som-ma iniziate di € 180.000,00. Ne consegue che non potranno essere più presi impegni di spesa per i seguenti atti: 1) • Incarichi ai legali per rappresentare l'Ente in giudizio (fo atto n. 6 atti di citazione) ; 2) Liquidazione di sentenze già notifcate (Ih atto circa € 40.000.CX3 );3) Transazioni Inerenti a procedimenti vari. Si resta, pertanto, -in attesa di eventuali comunicazioni in merito. -Grazie. -DottG.LJ Vecchi • Letto e sottoscritto II Sindaco - F.to; Avv. F. Di Matteo L/Ass. Anziano — F.to: Dott. S. Scalici II Vice Segr. Gen.le - F.to: Dr. G. Li Vecchi Pubblicata all'Albo Comunale dal - 6 GIÙ. al 2 3 HAG. 2014 Monreale, lì 2 3 MAG. 2014 sso Comunale uto Maurizio Ai sensi degli artt. 12/2 e 16 Immediatamente Esecutiva. della L.R. n. 44/91, la presente deliberazione è Monreale, lì 09.05.2014 II Vice Segr. Gen.le - F.to: Dr. G. Li Vecchi
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