20140523_5122_567_deliberazione di g m n.140 p.b)

22
resi dall'Ufficio
Legislativo e Legale della Regione
Siciliana) ha più volte evidenziato nelle proprie circolari che
l'indennità accessoria ex art 13 costituisce un "PREMIO
DI RENDIMENTO", ha NATURA INCENTIVANTE e
può- essere erogata al solo personale della Polizia Municipale
che partecipi alla realizzazione del PMS e svolga TUTTE le
funzioni di cui ali'art. 5 della L. n. 65/1986 (in tal senso, cfr.
circolari assessoriàli 31.03.1998 n. 3 e 12.06.2003 n. 11).
La natura e la finalità tipicamente "incentivanti" del
compenso accessorio di cui trattasi sono anche confermate
dalla modulistica (obbligatoria per tutti i comuni richiedenti
il contributo regionale) allegata alla circolare assessoriale n.
17, nella quale è previsto che il Comandante del Corpo di
P.M. attesti che il percettore dell'indennità ha partecipato al
Piano e che lo stesso ha effettivamente svolto le funzioni di
cui all'art. 5 cit.
Da parte sua, la giurisprudenza amministrativa ha
avuto modo di evidenziare (cfr. TAH Palermo, n. 1270/2005
cit.) che, imponendosi necessariamente in subiecta materia il
rispetto del corollario della corrispettività fra impegno
profuso dal singolo dipendente ed emolumento accessorio
(cfr. TAR. Sicilia, Palermo, Sez. Ili, 7 giugno 2005, n. 1270)
- la cui caratteristica è quella della "discontinuità" ed
"eventualità", essendo correlata sia al funzionamento del
FMS sia all'effettiva partecipazione degli addetti di P.M. al
23
perseguimento degli obiettivi fissati dal Comune nel proprio
PMS (v. anche in proposito parere C.G.A. n. 382/95 cit), ne
discende de plano che non può ritenersi condizione
sufficiente al riconoscimento dell'indennità ex art. 13 la
"mera"
presenza • in
"partecipazione"
dev'essere
utilizzato
inteso
perseguimento
servizio,
come
degli
dal
ma
che
Legislatore
"... concreto
obiettivi
il
termine
regionale
impegno
individuati
nel
daWatto
programmatorio".
Può dunque concludersi che sia l'insieme delle
disposizioni ^normative (primarie e secondarie) emanate per
la regolamentazione degli istituti che qui interessano, sia la
interpretazione in. giurisprudenza degli istituti medesimi (cfr.
TAR Palermo, Sez. m, 19 luglio .2005, n. 1270; idem, Sez.
n, 14 giugno 2001, n. 892; CGA; parere n. 382/1995 del 18
luglio 1995). fanno emergere un dato incontestabile: la
corresponsione dell'indennità in favore degli addetti della
P.M. è subordinata alla condizione che il personale abbia
partecipato
alla
realizzazione
del
PMS
ed
abbia
effettivamente svolto le funzioni di cui ali'art. 5 della L. n.
65/1986.
Nessun SERVIZIO o COMPITO D'ISTITUTO quali: presenze festive domenicali ordinariamente disposte
per turnazione, attività di vigilanza del traffico, attività
connesse alla gestione della centrale operativa, vigilanza
24
fuori dai plessi scolatici, raccolta di informazioni e notizie,
controllo
del
territorio
comunale
e
del
traffico
automobilistico; servizi questi indebitamente tutti previsti
dal Comune di Monreale fra1 gli obiettivi programmati nel
PMS ai fini della corresponsione del compenso accessorio ex
art. 13 - né tantomeno alcun servizio o prestazione a
carattere straordinario, può legittimamente ritenersi
compatibile con lo svolgimento delle funzioni e dei
compiti di cui alPart. 5 della I. n. 65/1986 che soli possono
comprovare la partecipazione al PMS (dando cosrtitolo
alla liquidazione dell'indennità ex art. 13).
Con il che rimane dimostrata la infondatezza, erroneità
ed illegittimità, anche sotto questo ulteriore profilo, degli
assunti secondo cui (cfr. art. 2: FINALITÀ', pag. 2
deliberazione n. 80) "... Obiettivo primario del piano è
Quello di consentire una più efficace e Qualificata presenza
del Corpo di Polizia Municipale...ver garantire i servizi
or dinari e straordinarf^ (SIC!).
m
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO
ALTRO
PROFILO,
DISPOSIZIONI
DELLE
SOPRACAJLENPATE
NORMATIVE
- VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 27 OTTOBRE
2009 N. 150 - ECCESSO PI POTERE SOTTO I
PROFILI
PEL
TRAVISAMENTO
DEI
FATTI,
25
CONTRADDITTORIETA' E PERPLESSITÀ' DELLA
MOTIVAZIONE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO,
NONCHÉ'
SOTTO
IL
PROFILO
DELLO
SVIAMENTO:
Si leggono
ancora testualmente
nelle premesse
dell'impugnata deliberazione n. 19/I.E. del 15 febbraio 2014
(cfr. in termini proposta del Dirigente ad interiwi] i seguenti
testuali assunti:
1."... VISTO:
.... che
il
sistema
di
valutazione
dell'Ente è unico, approvato con deliberazione G.M. n..257
del
07.11.2011, per
dirigenziale
il personale del comparto non
e che ogni altra metodologia
proposta,
eventualmente intesa come sistema di valutazione, è da
considerare esclusivamente come un sistema oggettivo per
rendere più agevole il rsport e la verifica
dell'effettiva
partecipazione 'al Piano di ciascuno (degli operatori di P.M.
- n.d-rj, quale ulteriore prudenziale rimedio ad eventuali
soggettive
inter-prefazioni
ed
eventuali
disparità
di
trattamento";
2. ''...che la valutazione della performance attiene
alla competenza del Dirisente ancorché amministrativo e
ad interini, e costituisce il momento conclusivo e finale,
riguardante
appunto
le prestazioni
ed
i
risultati
complessivamente raggiunti dai dipendenti (se.: del Corpo
dì P.M.), che nel rispetto di criteri preordinati, aggettivi e
26
conosciuti, deve essere assicurato in conformità
e nel
rispetto della metodologia di valutazione in vigore nell'Ente
e
che costituisce il presupposto
ineludibile per
la
corresponsione del salario accessorio di produttività".
Gli assunti si riferiscono all'evidenza al sistema di
misurazione e valutazione della performance organizzativa
ed. individuale (introdotto dal Legislatore nazionale con il
sopra richiamato D. Lgs. n. 150/2009) approvato dalla
Giunta Municipale di Monreale con deliberazioni nn. 257 e
258 del 07.11.2011, al quale ha fatto seguito l'approvazione •
del Piano della performance del Comune di Monreale per il
triennio 2011-2013, (cfr. delibera di G.M. n. 298/I.E. del
29.12.2011, prodotta in atti); costituiscono parte integrante e
sostanziale di detto piano l'elenco di schede sugli obiettivi
strategici, nonché l'elenco degli obiettivi operativi delle
singole Aree ed Unità organizzative.
Orbene, può fondatamente affermarsi che entrambi i
superiori assunti, siccome recepiti in tato in seno alla
delibera n. 19/I.E., si appalesano
fondamento e manifestamente
sostanziano
nell'indebita
privi di giuridico
illegittimi, atteso che si
sottoposizione
degli
odierni
ricorrenti (tutti appartenenti al Corpo di P.M.) ad una sorta di..
inammissibile
fuorviante
performance lavorativa".
"doppia
valutazione
della
27
Se è vero infatti che tutto personale dipendente del
Comune è sottoposto ope legis al sistema di misurazione e
valutazione della performance ex D. Lgs. n. 150/2009
(recepito dal Comune resistente .sin dal 2011), non è men
vero che il personale di P.M. risulta ingiustamente soggetto
ad una duplice valutazione della propria prestazione di
lavoro: da una parte, la valutazione in ordine alla
partecipazione e raggiungimento degli obiettivi del Piano
Miglioramento Servizi di P.M. ex art. 13 L. reg. sic. n.
17/1990 (effettuata mediante attestazione a firma del ViceComandante, la quale presenta anch'essa evidenti profili di
illegittimità per incompetenza, come si ' dirà appresso) e,
dall'altra parte, la valutazione circa il raggiungimento degli
obiettivi strategici ed operativi del Piano triennale della
performance (effettuata dal Dirigente amministrativo e ad
interini della P.M.).
In quest'ultimo caso, non è dato di comprendere se i
ricorrenti rimarrebbero comunque fed ingiustamente)
esclusi dalla partecipazione alla premialità "ordinaria"
dell'Ente (quello che il Dirigente definisce salario accessorio
di produttività, scaturente dal miglioramento dei servizi
generali del comune), essendo già destinatari dell'indennità
ex art. 13!
In buona sostanza, ciò che vuole sostenersi in questa
sede è non soltanto la illegittimità, rna anche la palese
28
incongruenza ed irragìonevolezza del meccanismo di
"doppia" varutazione indebitamente innescato dal Comune
resistente con gli atti deliberativi impugnati, secondo il quale
alla valutazione della performance già esistente per -legge si
"sovrappone" "un'ulteriore valutazione del Vice-Comandante
(organo tuttavia sprovvisto della necessaria competenza,
come qui di seguito si dirà) basata sulla verifica dell'effettiva
partecipazione di ciascun dipendente della-P .M. di Monreale
al Piano Miglioramento Servizi.
C2
Sembrerebbe quasi una inesplicabile contraddizione in
termini: se il sistema di valutazione in vigore nell'Ente è
unico, come può il Comune introdurre un processo di doppia
valutazione solo per il personale di P.M., surrettizianiente
ed
erroneamente
imperniato
su
un
meccanismo
di
incentivazione di prestazioni di lavoro che dovrebbero
risultare ultronee fé comunque eccedenti, se non
estranee) rispetto ai servizi ordinar! e straordinari della
Polizia Municipale?
Peraltro non va sottaciuto che, secondo il sistema
unico vigente nel Comune di Monreale. il processo di
valutazione della performance costituisce un vero e proprio
ciclo di gestione distinto in fasi, nel quale sono previsti fra
l'altro: il monitoraggio "almeno semestrale" degli obiettivi
conferiti,
il rilevamento e la verifica del grado di
avanzamento
degli
obiettivi
per
steps
successivi,
29
l'espletamento di interazioni e colloqui fra valutatore e
valutato, l'obbligo di trasparenza per laP.A. comunale intesa
come "accessibilità totale" delle informazioni concernenti
ogni aspetto e fase del ciclo di gestione della performance
(rese
disponibili
mediante
pubblicazione
sul
sito
istituzionale dell'ente).
Ed allora, delle due l'una: o il Comune ritiene cne il
personale del Corpo di P.M. (cui appartengono tutti gli
odierni ricorrenti) debba essere sottoposto al sistema unico
di valutazione della performance di tutto il personale
dipendente
(partecipando
quindi
a pieno titolo
alla
distribuzione delle premialità e fondi economici previsti per
tale scopo) ed allora'esso Comune non può sottoporre il
personale medesimo ad una seconda valutazione in ordine al
raggiungimento degli obiettivi del Piano ex art. 13 L. reg.
sic. n. 17/1990, a meno che il Piano triennale della
perfomance non sia opportunamente integrato con .la
previsione di tali ulteriori obiettivi di efficienza, strategici ed
Operativi, propri ed esclusivi del Corpo di P.M.; ovvero il
personale del Corpo di P.M: è sottoposto ad una valutazione
DIVERSA E SPECIFICA in ordine alle SPECIFICHE
ATTIVITÀ'
miglioramento
ed
agli
SPECIFICI
dell ' effìci enza
dei
OBIETTIVI
servizi
di
di
P .M.
programmati nel Piano ex art. 13 ai fini della corresponsione
della relativa indennità, ed allora risulta oggettivamente
30
inconferente, infondato ed inapplicabile nella specie - anche
per ciò che attiene alla concreta individuazione di obiettivi
afferenti
alle
SPECIFICHE
FUNZIONI
E
PROFESSIONALITÀ' presenti all'interno della P.M. - il
richiamo
al
"sistema
unico"
di
valutazione
della
performance.
In buona sostanza, non v'è dubbio che lo svolgimento •
delle funzioni di cui alTart. 5 della L. n. 65/1986 e la
partecipazione al PMS dei singoli operatori di Polizia
Municipale - intesa come partecipazione anche ad uno solo
degli obiettivi e attività programmate dal Piano stesso da
parte del singolo addetto, atteso che la realizzazione di tutti
gli "obiettivi di efficienza'5 stabiliti nel Piano è ovviamente
riferita all'attività dell'intero Corpo di P.M., considerato nel
suo complesso come soggetto a sé stante - danno luogo per
ciò . stesso al
riconoscimento
in favore dei
ricorrenti
dell'indennità ex art. 13; in tale corretto assetto, la
partecipazione al Piano e l'espletamento delle funzioni ex
art. 5 cit. sono correttamente e legittimamente "attestate" - e
non "valutate" - dal Comandante del Corpo di P.M., organo
responsabile in via esclusiva (come si vedrà appresso)
dell'impiego operativo.
Ne risulta la palese illogicità e contraddittorietà degli
atti deliberativi impugnati con i quali'il Comune resistente ha
indebitamente previsto non soltanto l'applicazione
del
31
"sistema unico di valutazione" ai fini dell'assegnazione
dell'indennità ex art. 13 in favore degli odierni ricorrenti
(nonostante che essa indennità abbia una sua specifica
motivazione e destinazione), ma anche, per questa via,
l'ulteriore
sottoposizione dei ricorrenti (non già alla
attestazione del Comandante) alla "valutatone" degli '
obiettivi del PMS da parte del Dirigente amministrativo del
Corpo di P.M., organo radicalmente incompetente anche solo
ad "attestare" (a fortiori a valutare) il concreto svolgimento
di funzioni tecniche-operative quali quelle cui è adibito il
personale di P.M. (come si vedrà appresso).
Sotto questo ulteriore profilo, rimane dimostrata la
contraddittorietà e perplessità delle motivazioni circa la
"valutazione della performance" apoditticamente addotte dal
Dirigente amministrativo ad interìm della P.M. e recepite
negli atti deliberativi impugnati, non foss'altro che per
risultare completamente avulse dalla fattispecie regolata ed
in
contrasto sia con il
dettato normativo
sia con
l'applicazione concreta degli istituti richiamati.
IV
VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE 6 DICEMBRE
2013 N. 17 DELL'ASSESSORE REGIONALE DELLE
AUTONOMIE
LOCALI
PUBBLICA
-
E
DELLA
VIOLAZIONE
FUNZIONE
E
FALSA
APPLICAZIONE DEL D. LGS. 27 OTTOBRE 2009 N.
32
150
-
INCOMPETENZA
DEL
DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO E DEL VICE-COMANDANTE ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL
DIFETTO
DEI
PRESUPPOSTI.
DISPARITA'
DI
TRATTAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE:
Senza recesso dalle superiori doglianze e per mera
completezza espositiva, va evidenziato che le impugnate
deliberazioni consiliari nn. 80/I.E. e 19/I.E., nella parte in cui
introducono da un lato a) la valutazione della performance
dei ricorrenti da parte dei Dirigente amministrativo ad
interim della P.M., e, dall'altro lato, b) la valutazione da
parte del Vice-Comandante del Corpo di P.M. sia della
partecipazione
alle
attività
programmate
nel
Piano
miglioramento servizi sia del raggiungimento da parte di
ciascun dipendente degli obiettivi del Piano, si pongono in
. manifesto dispregio delle disposizioni normative citate in
epigrafe, e soprattutto di quelle contenute nella circolare
assessoriale n. 17 cit.
Ed invero, giova in proposito rilevare quanto segue:
Sub a) è ben noto e consolidato nella migliore
giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui la
Polizia Municipale, una volta eretta in Corpo (come nel
Comune
di
Monreale),
NON
PUO;
ESSERE
CONSIDERATA UNA STRUTTURA INTERMEDIA
INSERITA IN UNA STRUTTURA
BUROCRATICA
PII?
AMPIA;
NE;
ATTRAVERSO
UN SIMILE
INCARDINAMELO PUÒ' ESSERE POSTA ALLE
DIPENDENZE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
CHE DIRIGE TANCHE AD INTERIM]
TALE PKP
AMPIA STRUTTURA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 maggio
2013, n. 2607; idem, n. 4605/2012; n. 616/2006; n. 466/2000
cit, TAR Catania, Sez. I, 13 aprile 2006, n. 598, TAR
Puglia, Bari, Sez. II, 12 marzo 2004, n. 1288).
E! proprio a seguito dell'elezione della Polizia
Municipale
a
"CORPO"
che
si
determina
L'IMPOSSIBILITA' DI ESSERE POSTA, SIA PURE
AD
INTERIM,
ALLE
DIPENDENZE
DI
UN
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO CHE DIRIGE UNA
PIÙ5 AMPIA STRUTTURA, non foss'altro che per il
riconoscimento ex lege, in capo a detto Corpo, di un preciso
maggiore significato e rilievo, rappresentando esso una
struttura organizzativa unitaria ed autonoma rispetto ad
altre strutture organizzative del Comune.
Orbene, le deliberazioni impugnate, nella parte in cui
demandano la valutazione della performance del personale di
P.M. al Dirigente ad ìnterim della P.M., dott.ssa Curdo - la
quale nella specie è anche Dirigente dell'Area Risorse
Umane - organo del tutto carente di competenza a tal fine,
si appalesano in conflitto con tali principi e con la ratto
stessa sottesa all'esistenza di un Corpo autonomo di Polizia
34
Municipale, non foss'altro perché in tal modo non soltanto il
Comune resistente finirebbe con avallare "tacitamente"
l'anomala ed inammissibile assenza (che perdura da oltre
otto anni!) di un Comandante del Corpo, ma anche perché la
Polizia
Municipale,
anziché
essere valorizzata
come
ordinamento settoriale sé stante, con specifiche competenza
e professionalità tecnico-operative misuràbili solo da una
figura
ALTAMENTE
SPECIFICAMENTE
COMPETENTE
delegata
per
ed
legge
a
quale
ciò
il
Comandante dei Corpo, verrebbe così degradata al rango
di mera struttura organizzativa-amministrativa del Comune
ed i suoi operatori degradati. a semplici dipendenti
comunali, senza alcun riconoscimento della specialità e
specificità della propria posizione lavorativa.
Il che risulta decisamente inaccettabile
sotto ogni
profilo (SIC!).
Sub b) Si legge in seno alla delibera n. 19 cit. che il
Vice-Comandante
sarebbe
"responsabile
dell 'impiego
tecnico-operativo degli addetti del Corpo di P.M." e avrebbe
il compito "di attestare/valutare l'effettiva partecipazione al
Piano di ciascuno". A tal fine la delibera prevede la
sottoscrizione da parte del Vice-Comandante di un modello
di
"ATTESTAZIONE
DI
PARTECIPAZIONE
AL
PIANO", con il quale si dovrebbe attestare che i percettori
dell'indennità ex art. 13 "... partecipano
al piano
35
miglioramento dei servizi della polizia municipale e
svolgono tutte le funzioni previste dalla'art. 5 della legge
n.65/1986".
Orbene,
anche
sotto tale
profilo
la delibera
impugnata si appalesa illegittima, in quanto trattasi di organo
del tutto
incompetente in
ordine sia all'attività di
"attestazione" sia - anche e soprattutto - alle attività
asseritarnente valutative, del tutto estranee peraltro alle
previsioni della circolare assessoriale n. 17 cit, la quale ha
per converso previsto - E NON A CASO - che le
"attestazioni" (E NON VALUTAZIQNIH di partecipazione
al
PMS
in
questione
devono
ESCLUSIVAMENTE DAL
essere
sottoscritte
COMANDANTE (o dal
Responsabile del Servizio, limitatamente tuttavia a quei
Comuni in cui la P.M. non è eretta in Corpo e non è
certamente il caso del Comune di MonrealeQ.
E non si tratta di una mera questione terminologica o
semplicemente formale ai fini della concreta tutela degli
interessi degli odierni ricorrenti, dato che esìste una BEN
PROFONDA E SOSTANZIALE DIFFERENZA fra
l'attestazione
proveniente
dalla
figura
apicale
del
Comandante del Corpo di P.M., che è "responsabile
dell1 addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnicooperativo degli appartenenti al Corpo" (cfr. in termini art 9
L. n. 65/1986, art. 6 L. reg. sic. n. 17/1990) - figura apicale e
36
guida
di
riferimento
dell'intero
Corpo.
altamente
professionale, specialistica e competente - e l'attestazione
e/o valutazione di servizio redatta a cura di un ViceComandante, tanto più che il soggetto in questione non è .
stato
nemmeno scelto
dal Comandante, ma in via
"sostitutiva" e assolutamente fiduciaria - cioè senza un
preventiva
valutazione comparativa
dei meriti fra il
personale di categoria D - dall'autorità sindacale fra il SOLO
personale di categoria D che ricopre posizioni organizzative;
onde, si perviene alla paradossale conseguenza che tale
funzione "vicaria" - -di per sé estremamente
delicata sul
piano dell'assetto operativo della P.M. di Morrreale - rimane
svuotata di contenuto, essendo "fiduciariamente" affidata
sempre
ai medesimi
soggetti privi
della necessaria
legittimazione, competenza ed autorevolezza.
Ciò' con buona pace dell'obiettivo (che dovrebbe
essere prioritario nell'azione della P.A.) di una razionale
organizzazione del personale di P.M., obiettivo palesemente
e
logicamente
raggiungimento
prodromico
delle
rispetto
finalità
di
al
concreto
miglioramento
dell'efficienza della P.M. cui è correlato il piano ex ari 13 L.
reg. sic. n. 17/1990.
I punti nodali sui quali in questa sede occorre
fecalizzare l'attenzione ai fini di una compiuta ricostruzione
della fattispecie che ci occupa sono costituiti da un lato, dal
quadro generale di gravissima difficoltà
operativa e
lavorativa - che rasenta a volte l'impossibilità - in cui versa
ormai da tempo il Corpo di P.M. (e tutti gli odierni ricorrenti
che
ne
fanno
parte),
per
la
ragione
che
risulta
inspiegabilmente vacante a tutt'oggi e da BEN 8 ANNI il
posto apicale di Comandante del Corpo di P.M. (SIC!),
unico
soggetto
disciplina
e
normativamente
dell'impiego
Responsabile
della
tecnico-operativo
degli
appartenenti al Corpo..." (art 8 vigente Regolamento di
P.M.) e, dall'altro lato, dalla inerzia che l'Amministrazione
comunale resistente incredibilmente oppone a tale situazione
di estrema difficoltà: essa P.A. comunale, nonostante risulti
destinataria in tal senso di una diffida notificata da parte di
alcuni degli odierni ricorrenti sin dal novembre 2009 e
nonostante debba quotidianamente gestire uno dei tenitori
più
vasti
dell'intera
Regione
siciliana,
continua
immotivatamente a differire l'avvio di procedure selettive
finalizzate
alla urgente
copertura di detto posto di
Comandante ed a sopperire a tale situazione di anomalia
organizzativa del Corpo di P.M. mediante conferimento di
incarichi
fiduciari
e/o ad interini a figure previste
normativamente qualio "sostituti" solo "in caso dì assenza
temporanea"
oggettivamente
del
Comandante
ritenersi
l'assenza
(quale
ormai
non
può
QUASI
DECENNALE del Comandante di P.M. aMonrealel).
38
D'altra
parte,
la
situazione
di
inefficienza
organizzativa e gestionale imputabile alla mancanza di una
figura apicale-dirigenziale "forte" nell'ambito della P.M. di
Monreale, diventa tanto più rischiosa per gli interessi dei
ricorrenti ove si consideri che i provvedimenti impugnati
introducono un "generico" meccanismo di verifica e/o
valutazione
del
risultato
(id
est:
attestazione
di
partecipazione al Piano e raggiungimento degli obiettivi
comunque illegittimamente indicati e programmati - cfr.
MOD. 2 allegato alla delibera n. 19, già previsto nella
delibera n. 80), senza alcuna preventiva fissazione di criterì
uniformi
di verìfica
dei
risultati
relativamente
alla
partecipazione al piano dei singoli appartenenti alla Polizia
Municipale; di talché risultano aleatori ed incerti i criteri con
i quali i soggetti previsti negli atti deliberativi impugnati
(che poi dovrebbero disporre in concreto l'impiego operativo
del personale di P.M., con possibile conflitto di interessi)
prowederanno all'attestazione della partecipazione di
ciascuno degli addetti al PMS (tanto più che come accennato
sopra, le attività cui si riferiscono gli obiettivi e Le attività
del PMS rientrano fra i servizi d'istituto (vedi per tutti, a
titolo esemplificativo, le presenze festive e domenicali,
l'attività di vigilanza in occasione di eventi ludi ci. festività,
iniziative ed attività sportive organizzate dal Comune);
Siffatto distorto meccanismo di attestazione/valutazione
deve per ciò stesso ritenersi conù-a legem contrario agli
inderogabili i principi di trasparenza della P.A. (oltre che
verosimile fonte di disparità di trattamento fra i dipendenti
della P.M. di Monreale); a meno che il Comune (fermo
restando il concreto personale impegno degli odierni
ricorrenti nella partecipazione al PMS, siccome comprovato,
fra l'altro, dalla presenza in servizio e dallo svolgimento
delle funzioni di cui all'ari 5 della L. n. 65/1986) abbia
inteso riferirsi, come sopra esposto, in modo "imparziale" e
generalizzato all'operato riconducibile all'intero Corpo di
P.M., il quale, nel. suo complesso, raggiunge gli obiettivi di
efficienza annualmente programmati.
Alla luce dei motivi che precedono, si chiede
VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE AMM.VO
Annullare i provvedimenti impugnati perché radicalmente
illegittimi alla luce dei motivi dedotti con il presente ricorso,
con ogni eventuale conseguenziale statuizione in ordine alla
successiva attività conformativa della P.A. comunale
resistente.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Ai fini dell'art. 9 della L. 23 dicembre 1999 n. 488, si
dichiara che verrà pagato un contributo unificato di €
650,00.
Palermo, 19 marzo 2014.
Studio Legale Associato Bonanno - Aldi
Aw. Aatonella Bonanno
Via Torquato Tasso, 34 - Palermo
MANDATO: Deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel
presente giudizio, sia uniti che divisi, gli Aw.ti Antonella
Bonanno e Girolamo Calandra, con ogni facoltà di legge,
eleggendo domicilio presso lo studio degli stessi, in Palermo,
Piazza V. E. Orlando n. 33. Presa visione dell'informativa di cui
alPart. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, prestiamo il nostro consenso
al trattamento dei dati personali per le finalità connesse
all'adempimento dell'incarico professionale conferito con il
presente mandato.
Studio Legale Associato Bonanno - Aldi
Aw. AntoneUa Bonanno
Vìa Torquato Tasso, 34 - Palermo
Vere ed autentiche le superiori firme.
Aw.
•~*
Aw..
RELATA DI NOTIFICA: Ad istanza come sopra, io
sottoscritto A.U.G. della Corte di Appello di Palermo, ho
notificato e consegnato copia del suesteso atto a:
1)
SINDACO
DEL
COMUNE
DI
MONREALE,
domiciliato per la carica in Moirreale, Piazza Vittorio
Emanuele, presso la Casa Comunale, avvalendomi all'uopo
del servizio postale
2) CONSIGLIO COMUNALE DI MONREALE, in
persona del Presidente prò tempore, domiciliato per la carica
in Monreale, Piazza Vittorio Emanuele, avvalendomi
all'uopo del servizio postale
3) DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE DEL
COMUNE DI MONREALE, domiciliato per la carica in
Monreale, Piazza Vittorio Emanuele, avvalendomi all'uopo
del servizio postale
4) SEGRETARIO GENERALE PRESSO IL COMUNE
DI MONREALE, domiciliato per la carica in Monreale,
Piazza Vittorio Emanuele, avvalendomi all'uopo del servizio
postale
"x.
'
J
PROPOSTA PARCELLA
Competenza: T.A.R.
Causa: La Mantia Salvatore +19 /Comune di Monreale
Valore della Causa: Indeterminabile - complessità media
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
i
Fase
Fase di studio della controversia
Fase Introduttiva del giudizio
Fase istruttoria e/o di trattazione
Fase decisionale
•
;
Compenso
6 2.598,00
€ 1.585,00
£ 1.855,00
£ 4.048,00
Compenso tabellare ex Ari. 4, comma 5:
€ 10.086,00
(in % sul compenso )
Riduzione del 30% secondo regolamento comunale
€ -3.025,80
Compenso al netto delle riduzioni
€ 7^060,20
PROSPETTO
Compenso tabellare ex Art 4, comma 5
€ 10.086,00
Totale variazioni in diminuzione
- € 3.025,80
Compenso totale
€7. 060,20
Spese generali ( 15% sul compenso totale )
€ 1.059,03
Cassa Avvocati ( 4% )
€ 324,77
Totale Imponibile
€ 8.444,00
IVA 22% su Imponibile
€ 1.857,68
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE (s.e.o.)
.
€ 10.301,68
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese
imponibili)
€ 1.623,85
Totale documento (s.e.o.)
€ 8.677,83
Monreale 24.04.2014
Aw. Carmen Milazzo
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mercoledì 9 aprite 2014'- 08:45
Capienza cap. 1O5S
Da : "giancarioJivecchi" gisncarioJrv&cchi^nonr-ssie.gov.it
A ; [email protected]
Co : gestì[email protected]
Data : Mon, 7 ^r 2014 13:28:43-HJ2QG
Oggg&o : Capienza cap.1058
Per opportuna conoscenza, si comunica che, a causa degli impegni dì spesa ad.oggi effettuati, si sono esaurite
le somme preMste nel cap. 1058 del bilancio 2014 che, con riferimento al bilancio 2013, prevedeva ima somma
iniziate ci € 180,000,00. Ne consegue che non potranno essere più presi impegni di spesa per i seguenti atti: 1)
Scarichi ai iegafi per rappresentare MEnte m giudìzio (in atto n. 6 atti di coazione) ; 2) Liquidazione dì sentenze già
notìficate fin atto circa €40.000,00 };3) Transazioni inerenti a procedimenti vari. S] resta, pertanto, -ìn .attesa di
eventuali comunicazioni in merito. Grazie. DottG.U Vecchi
i'g lanca rio Jivecch i "* <g-isnca rio.lrvecch-i@ monreale.gov.it>1
"[email protected]" <ettore.SLmseri@rnon re ale.gov/rt>
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aia lunedì 7 aprile 2014 - 13:23
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Capienza cap.1058
Per opportuna conoscenza, sì comunica che, a causa degli impegni di spesa ad oggi effettuati, si sono esaurute
ie somme previste nel cap. 1058 del. bilancio 2014 che, con nferimento al. bilancio 2013, prevedeva una som-ma
iniziate di € 180.000,00. Ne consegue che non potranno essere più presi impegni di spesa per i seguenti atti: 1) •
Incarichi ai legali per rappresentare l'Ente in giudizio (fo atto n. 6 atti di citazione) ; 2) Liquidazione di sentenze già
notifcate (Ih atto circa € 40.000.CX3 );3) Transazioni Inerenti a procedimenti vari. Si resta, pertanto, -in attesa di
eventuali comunicazioni in merito. -Grazie. -DottG.LJ Vecchi •
Letto e sottoscritto
II Sindaco - F.to; Avv. F. Di Matteo
L/Ass. Anziano — F.to: Dott. S. Scalici
II Vice Segr. Gen.le - F.to: Dr. G. Li Vecchi
Pubblicata all'Albo Comunale dal
- 6 GIÙ.
al
2 3 HAG. 2014
Monreale, lì 2 3 MAG. 2014
sso Comunale
uto Maurizio
Ai sensi degli artt. 12/2 e 16
Immediatamente Esecutiva.
della L.R. n. 44/91,
la presente deliberazione è
Monreale, lì 09.05.2014
II Vice Segr. Gen.le
- F.to: Dr. G. Li Vecchi