Determina n. 126 del 20-05-2014 - Provincia Regionale di Catania

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014
D2 - DIPARTIMENTO GESTIONE TECNICA
5 - SERVIZIO APPALTI
DETERMINAZIONE N. 126 DEL 20.05.2014
OGGETTO:
Lavori di sistemazione e riqualificazione del piano viabile S.B. 1
Presa d'atto ordinanza CGA n. 220/2014 e autorizzazione stipula contratto.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- Con verbale di gara dell'UREGA di Catania del 7.06.2013 la gara relativa ai lavori in oggetto è
stata provvisoriamente aggiudicata alla ditta DSP Costruzioni Generali srl con il ribasso del
29,5807%.
- Con determinazione n.142 del 17.06.2013 si è dichiarato l'aggiudicazione definitiva nei confronti
della ditta DSP Costruzioni Generali srl.
- Con note nn. 38602 e 38605 del 17.06.2013 si è proceduto alle comunicazioni previste dall'art.79
del decreto legislativo n.163/2006 come modificato dal decreto n.53/2010 nei confronti della ditta
dichiarata aggiudicataria definitiva e delle ditte ammesse.
- Con nota assunta al protocollo al n.45596 del 16.07.2013 la ditta Sicil Tecno Plus srl
rappresentata dallo Studio Legale Associato Caruso -Caudullo in data 15.07.2013 ha proposto
reclamo avverso l'aggiudicazione in argomento in considerazione della illegittima ammissione di
n.3 ditte partecipanti.
- Con nota n.46123 del 18.07.2013 il RUP ha trasmesso all'UREGA i plichi interessati al suddetto
reclamo.
- Con verbale di riscontro reclami del 22.07.2013 l'UREGA ha parzialmente accolto il predetto
reclamo per i motivi di cui al verbale medesimo.
- Con nota del 23.07.2013 prot. n.46846 è stato richiesto all'UREGA di volere avviare le
procedure necessarie per la riaggiudicazione dei lavori in oggetto.
- Con nota prot. n.48274 del 30.07.2013, lo Studio Legale Caruso -Caudullo ha trasmesso ulteriori
deduzioni circa il mancato accoglimento del reclamo in capo a una ditta partecipante.
- Con verbale del 29.08.2013 la Commissione di gara, confermando gli esiti di cui al verbale di
riscontro reclami del 22.07.2013, ha proceduto a rideterminare la soglia di anomalia dei ribassi
percentuali di tutte le ditte ammesse confermando l'aggiudicazione in favore della ditta DSP
Costruzioni Generali srl con il ribasso del 29,5807%.
- Con determinazione n.205 del 04.09.2013 si è dichiarata l'aggiudicazione definitiva nei confronti
della ditta DSP Costruzioni Generali srl.
- Con note nn. 53431 e 53434 del 4.09.2013 si è proceduto alle comunicazioni previste dall#art.79
del decreto legislativo n.163/2006 come modificato dal decreto n.53/2010 nei confronti della ditta
dichiarata aggiudicataria definitiva e delle ditte ammesse.
- Con nota assunta al protocollo al n.56918 del 19.09.2013 - a seguito di ulteriore accesso agli atti
mediante estrazione di copia- la ditta Sicil Tecno Plus srl rappresentata dallo Studio Legale
Associato Caruso -Caudullo in data 16.09.2013 ha proposto reclamo avverso l'aggiudicazione
della gara in argomento in considerazione della illegittima ammissione della ditta Beton Mix srl.
- Con nota n.57803 del 24.09.2013 il RUP ha trasmesso all'UREGA il plico interessato al suddetto
reclamo.
- Con verbale del 7.10.2013 la Commissione di gara si è riunita determinando di avviare l'iter
amministrativo al fine di poter verificare gli assunti del reclamo posto.
- Con verbale del 15.10.2013 la Commissione ha preso atto del mancato riscontro al suddetto
avvio da parte delle ditte interessate e ha determinato di dar corso al procedimento in capo alla
ditta Beton Mix srl fissando al 22.10.2013 la seduta pubblica per la determinazione consequenziali.
-Con nota assunta al protocollo al n.63991 del 16.10.2013 la ditta Sicil Tecno Plus srl
rappresentata dallo Studio Legale Associato Caruso - Caudullo in data 15.10.2013 ha reso noto
che a titolo meramente cautelativo è stato notificato ricorso giurisdizionale avverso il verbale di
gara del 22.05.2013 nella parte in cui ammette la Beton Mix srl alla gara indetta per l'affidamento
dei lavori di sistemazione e riqualificazione del piano viabile S.B.1; il verbale di gara del 7.06.2013
con cui la gara de qua è stata aggiudicata all'impresa DSP Costruzioni Generali srl.
-Con nota assunta al protocollo al n.64999 del 22.10.2013 la ditta DSP Costruzioni Generali srl
rappresentata dallo Studio Legale Caldarera ha contestato la fondatezza delle censure mosse
all'impresa Beton Mix srl con il reclamo di cui sopra invitando questa Stazione Appaltante e
l'UREGA di Catania ad archiviare il procedimento di riapertura delle operazioni di gara e di
riesame dell'ammissione al pubblico incanto de quo della ditta Beton Mix srl ed a procedere
all'immediata stipula del contratto a favore dell'impresa DSP Costruzioni Generali srl.
-Con verbale del 22.10.2013 la Commissione di gara, considerato che nella medesima data era
pervenuta specifica nota da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che comunicava la
presentazione di ricorso al TAR Sicilia proposto dalla ditta Sicil Tecno Plus srl, ha ritenuto di adire
preliminarmente l'Avvocatura medesima affinché si pronunciasse circa i modi e i tempi della
chiusura del procedimento in argomento.
- Con nota n. 72493 del 22.11.2013 l'Avvocatura Provinciale ha comunicato l'opportunità di
sospendere l'efficacia della D.D. n.205 del 4.09.2013 fino a quando non fosse intervenuta la
decisione dell'UREGA, ovvero fino alla prossima pronuncia del TAR Catania;
-- Con determinazione n. 255 del 26.11.2013 è stata sospesa, fino all'intervento della decisione
dell'UREGA, ovvero fino alla prossima pronuncia del TAR Catania, l'efficacia della D.D. n. 205 del
4.09.2013 con la quale questa S.A. ha preso atto, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Decreto
Presidente della Regione Siciliana N. 1 del 14 gennaio 2005 dei verbali di gara trasmessi
dall'UREGA di Catania e dell'aggiudicazione dichiarata nei confronti della ditta DSP Costruzioni
Generali srl.
-Con nota prot. n. 15191 dell'11.03.2014 l'avvocatura Provinciale ha comunicato che il TAR
Catania con ordinanza n. 166 del 27/2-3/3 2014 ha disposto la sospensione del verbale di
aggiudicazione dei lavori in argomento rinviando la trattazione nel merito al prossimo 9 Ottobre
2014.
-Con nota n. 29642 del 15.05.2014 l'Avvocatura Provinciale ha comunicato che con ordinanza n.
220 del 9.05.2014 il CGA, accogliendo l'appello cautelare proposto dalla ditta DSP Costruzioni
Generali srl, ha riformato l'ordinanza del TAR Catania e, per l'effetto, ha respinto l'istanza
cautelare proposta in primo grado.
Con la medesima nota l'Avvocatura ha fatto presente che ,ricorrendone i presupposti e i motivi
d#urgenza connessi al finanziamento, il contratto poteva essere stipulato ed ha suggerito, nel
contempo, a garanzia dell'Amministrazione, di inserire nel contratto d'appalto apposita clausola di
salvaguardia in relazione alla definizione del giudizio di merito.
Considerato che occorre prendere atto della suddetta sentenza e per l'effetto confermare il
contenuto della determinazione n.205/2013.
Sentita l'UREGA di Catania.
In relazione a tutto quanto sopra esposto,
DETERMINA
Per tutto quanto nella parte motiva esposto e che qui si intende richiamato per relazione:
- Prendere atto della sentenza n.220 del 9.05.2014 con la quale il CGA ha respinto l'istanza
cautelare proposta in primo grado;
- Confermare il contenuto della D.D. n. 205 del 4.09.2013 con la quale questa S.A. ha preso atto,
ai sensi dell'art. 10 comma 2 del Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 1 del 14 gennaio
2005 dei verbali di gara trasmessi dall'UREGA di Catania e dell'aggiudicazione dichiarata nei
confronti dell'impresa DSP Costruzioni Generali srl;
- Disporre la stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria DSP Costruzioni Generali srl
previo accertamento della regolarità della documentazione contrattuale nel rispetto delle norme e
delle condizioni previste nel Capitolato Speciale d'appalto e nel bando di gara disponendo la
registrazione fiscale a cura e spese del contraente.
-Dare atto che il contratto sarà stipulato nei termini dell'art. 11 comma 9) del decreto legislativo
n. 163/06 e s.m.i..
-Notificare il presente atto al RUP, all'U.R.E.G.A. di Catania nonché all'aggiudicatario.
Si dà atto che la presente determinazione è soggetta all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 23
del D.Lgs. n°33/2013.
DARE ATTO che la presente determinazione non comporta rilevazioni contabili e pertanto è
esclusa dagli atti di cui all'art. 35 del vigente Regolamento di contabilità per i quali è previsto il
parere di regolarità contabile.
Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n.2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità
tecnico amministrativa favorevole.
Resp. istruttore del proc. MARIA FAZIO
F.TO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Salvatore Roberti
N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente