RAPPORTO DI LAVORO Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Formazione continua consulenti del lavoro: autocertificazione entro il 28 febbraio 2015 Rossella Quintavalle Consulente del lavoro in Roma È terminato il biennio 2013/2014 da pren dere a riferimento ai fini della verifica dei crediti conseguiti durante la formazione continua ob bligatoria della categoria dei consulenti del lavoro Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, preposto a coordinare e promuovere le atti vità dei Consigli provinciali ai fini dell’accrescimento della professionalità degli appartenenti all’Ordine, ha diramato un comunicato per ricordare a tutti gli iscritti il compimento di un altro biennio formativo e la successiva scadenza del 28.2.2015 per l’invio del l’autocertificazione dei crediti conseguiti. La verifica a scadenza biennale è stata decisa dal l’Ordine nazionale in sede di stesura del regolamen to sulla formazione continua obbligatoria della cate goria approvato il 24.7.2009 e delle successive nor me attuative, ove sono regolamentate le nuove di sposizioni in osservanza di quanto disposto dal codi ce deontologico dei consulenti del lavoro. Solo il costante aggiornamento consente a un pro fessionista di essere al passo con i tempi e le norme che mutano, risultando in grado di offrire un servizio sempre più efficiente a vantaggio dei clienti e in linea con quanto richiesto per l’eserci zio della professione. La formazione continua non è dunque solo un obbligo imposto dal proprio Ordine professionale ma un dovere di ogni serio e qualificato professionista che, anche attraverso il confronto con altri colleghi, aumenta le proprie conoscenze per far fronte ad ogni evenienza ed accrescere la propria esperienza. N. 39 - 10 ottobre 2014 12 Il numero dei crediti, le materie oggetto di formazione e gli esentati Trattandosi di una valutazione periodica, ogni consulente del lavoro deve conseguire nel biennio almeno cinquanta crediti di cui almeno sei nelle materie di ordinamento professionale e codice de ontologico, con una soglia minima di sedici crediti formativi in ciascuno dei due anni. Le materie oggetto di formazione sono quelle ine renti alla professione di consulente del lavoro spe cificatamente elencate all’articolo 2 del regola mento sulla formazione continua obbligatoria del 24.9.2009, ed in particolare: diritto costituziona le, diritto comunitario, diritto del lavoro e proces suale, diritto tributario e processuale tributario, legislazione sociale, diritto commerciale e delle crisi d’impresa, diritto sindacale e relazioni indu striali, diritto privato, diritto amministrativo e pro cessuale amministrativo, diritto penale, normativa sugli incentivi, garanzie e agevolazioni al sistema imprenditoriale, ragioneria generale, economia e gestione delle imprese, finanza aziendale, bilancio e controllo di gestione, organizzazione aziendale, conciliazione stragiudiziale e arbitrati, tutela e si curezza del lavoro, ricerca e selezione del perso nale, oltre alle norme che regolano l’ordinamento professionale, il codice deontologico e ogni altra materia attinente alla professione e alla sua conti nua evoluzione. Si tratta di materie fondamentali la cui conoscenza si rende necessaria per affron tare le problematiche fiscali e del lavoro che le aziende clienti si trovano ad affrontare quotidia namente e sono in grado di risolvere solo con l’assistenza di un consulente esperto e costante mente aggiornato sulle ultime novità. Sono esentati dall’obbligo di osservare il consegui mento totale o parziale dei crediti, i soggetti elen cati all’articolo 10 del regolamento, tra cui i pro fessionisti che hanno compiuto i settanta anni i quali possono fare esplicita richiesta di esenzione dall’obbligo di conseguire crediti, al Consiglio pro vinciale di appartenenza. Il consulente del lavoro può inoltre richiedere l’esonero anche in caso di temporaneo impedimento o ancora qualora non eserciti in nessun modo l’attività professionale o anche quando si trovi a dover assistere persone con handicap di cui alla legge n. 104/1992. Nel regolamento sono inoltre indicate alcune si tuazioni particolari che consentono all’iscritto al l’Ordine, dietro presentazione di apposita docu mentazione, di riproporzionare i crediti da conse guire. Ciò è consentito nei casi di malattia, infortu nio o servizio militare e/o civile, mentre per l’evento della maternità il numero dei crediti vie ne riconsiderato tenendo in considerazione il peri odo che intercorre tra i tre mesi ante partum e il compimento di un anno di vita del bambino. An che in caso di affidamento e/o adozione i crediti Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE RAPPORTO DI LAVORO Articoli Attività accreditate ai fini Fco Numero crediti per attività Attività di relatore negli eventi formativi e attività di insegna- N. 2 crediti per ciascuna ora di docenza mento in corsi per praticanti, corsi universitari e corsi post universitari Partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da isti- N. 5 crediti e 10 se con funzioni di coordinamento e/o tuzioni universitarie o di ricerca riconosciute responsabilità Attività pubblicistica anche in via informatica o telematica di N. 2 crediti per ciascuna pubblicazione articoli e saggi su riviste specializzate a rilevanza nazionale Attività pubblicistica, anche in via informatica e telematica, di N. 10 crediti per ciascuna pubblicazione libri e monografie Partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di con- N. 10 crediti sulente del lavoro Superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l’ac- N. 6 crediti cesso alla professione Frequenza a masters universitari con conseguimento del re- N. 20 crediti lativo diploma Partecipazioni a commissioni e gruppi di studio, riconosciuti N. 1 credito per ciascuna ora di partecipazione e accreditati ai sensi del successivo art. 8, aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche afferenti alle materie previste nel regolamento N.B. Ai fini del raggiungimento dei crediti formativi richiesti nel biennio, non potranno essere computati più di trenta crediti nelle attività sopra elencate. da conseguire sono rideterminati per il periodo di Convegni, seminari e tavole rotonde, se non organiz un anno decorrente dal relativo provvedimento di zate direttamente dai Consigli provinciali, possono affidamento/adozione. Il riproporzionamento dei essere accreditati, dietro apposita richiesta che i Con crediti formativi è applicato anche ai neo iscritti, sigli provinciali deliberano entro 30 giorni, a soggetti formatori terzi per gli eventi dagli stessi organizzati sulla base della data di iscrizione all’Albo. L’unico caso in cui il professionista deve presenta in conformità ai criteri di valutazione espressi all’arti re richiesta di esonero al proprio Consiglio provin colo 8 del regolamento per ciò che concerne le materie trattate, le modalità e i tempi di ciale entro trenta giorni dal verificarsi svolgimento, tutti elementi necessari ad dell’evento, viene individuato nel assicurare il raggiungimento degli l’evenienza di dover assistere persone Illecito obiettivi formativi. La mancata corri disciplinare con disabilità di cui alla legge n. 104/ spondenza dell’evento ai requisiti ri in caso di 1992; in tutti gli altri casi la richiesta chiesti e dichiarati nella domanda di ac di rideterminazione del conseguimen inadempimento credito del soggetto terzo, potrà genera to dei crediti formativi con relativa re revoca o riduzione dei crediti forma documentazione probatoria, può esse tivi richiesti. La partecipazione ad altri eventi ritenuti re presentata entro la scadenza già prevista dal idonei alla propria formazione professionale, potrà l’articolo 11 del regolamento e cioè entro la fine essere accreditata dal Consiglio provinciale dopo va del secondo mese successivo al biennio, quando il lutazione della documentazione allegata alla richiesta professionista viene chiamato a dare conto dei presentata entro 30 giorni dalla partecipazione al crediti formativi conseguiti. l’evento e potrà essere ritenuta accolta qualora nei sessanta giorni successivi alla domanda non sia giun ta diversa comunicazione. La formazione professio nale può essere attuata anche attraverso lo svolgi mento di altre attività che, previa attestazione rila sciata dall’organismo presso il quale essa si è svolta o presentazione di documentazione a riprova del lavo ro effettuato, dà diritto al conseguimento di crediti a seconda del tipo di attività come espresso in tabella. Adempimento in scadenza il 28.2.2015 Entro il 28.2.2015 ogni consulente del lavoro dovrà presentare al Consiglio provinciale del pro N. 39 - 10 ottobre 2014 Gli eventi formativi accreditati I consulenti del lavoro possono conseguire i credi ti partecipando, a loro scelta, ad eventi formativi organizzati dai Consigli provinciali, anche di una provincia diversa da quella di appartenenza, sia attraverso lo svolgimento frontale o in videoconfe renza o ancora tramite la tecnologia elearning (modalità consentita solo ai fini del raggiungimen to del 30% dei crediti totali), e non solo. Ogni ora di partecipazione ad un evento formativo corri sponde alla attribuzione di un credito. 13 RAPPORTO DI LAVORO Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE prio Ordine di appartenenza, una dichiarazione cor redata da un elenco specifico attestante la partecipa zione ad eventi o attività che abbiano concorso all’ac crescimento della propria formazione professionale. Non sarà obbligatorio attestare la frequenza degli eventi formativi in cui la registrazione della presenza sia avvenuta tramite Dui. La documentazione com provante la formazione conseguita, dovrà essere con servata dal consulente del lavoro per i sei mesi suc cessivi alla presentazione dell’autocertificazione, ai fi ni della verifica a campione, da parte del Consiglio provinciale stesso, del rispetto del numero di crediti formativi conseguiti nel biennio 2013/2014. Lavoro & Territorio DGR 16.9.2014, n. 1106 (BUR 1.10.2014, n. 37) Oggetto: Avviso pubblico «Interventi per la creazione di occupazione stabile in Basilicata» Sanzioni disciplinari Il mancato conseguimento del numero dei crediti necessari alla formazione del consulente del lavo ro determina la sanzione della censura secondo quanto disciplinato dalle norme per l’ordinamen to della professione di consulente del lavoro con tenute nella legge n. 12/1979. In caso di mancata comunicazione entro la data stabilita, il Consiglio provinciale diffida il consulente del lavoro ad adempiere nel termi ne perentorio di sessanta giorni; oltre tale ter mine si applica comunque la sanzione della censura. Regione Basilicata: interventi per la creazione di lavoro stabile N. 39 - 10 ottobre 2014 La Regione Basilicata intende promuovere l’occupazione stabile sul territorio regionale attraverso la concessione di un incentivo fino a 10.000,00 euro all’anno per un massimo di due annualità, per ogni nuovo lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato. Il contributo può essere erogato anche per la trasformazione dei contratti atipici e/o a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato. Requisiti dei beneficiari Possono presentare richiesta di assegnazione del contributo le imprese attive con un’unità locale nel territorio della regione Basilicata. Sono escluse le imprese che, nei dodici mesi precedenti la data della nuova assunzione, abbiano effettuato licenziamenti di lavoratori impiegati nella medesima mansione per la quale si attiva la nuova assunzione oppure abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui la nuova assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi, oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva. Destinatari Sono destinatari dell’avviso pubblico i lavoratori che alla data di assunzione o della trasformazione, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) per le nuove assunzioni: siano residenti in Basilicata e siano disoccupati e/o inoccupati da almeno 24 mesi; b) per le trasformazioni dei contratti: siano residenti in Basilicata e abbiano in essere un contratto atipico e/o a termine tra quelli di seguito indicati: - tempo determinato; - somministrazione a termine; - collaborazione a progetto; - collaborazione coordinata e continuativa; - lavoro intermittente; - inserimento lavorativo; - apprendistato (qualora la trasformazione intervenga prima del termine del periodo di formazione). Modalità e termine di presentazione della domanda Le domande di contributo possono essere presentate esclusivamente on line compilando il «formulario di domanda» disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata http://www.regione.basilicata.it/ sez. Pubblicità legale Avvisi e bandi. Il termine ultimo per la presentazione del dossier di candidatura è fissato al 31 dicembre 2015. Deborah Coveri - Pragma Service Sas Pistoia 14
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