Formazione continua consulenti del lavoro

RAPPORTO DI LAVORO
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IL SOLE 24 ORE
Formazione continua consulenti del lavoro:
autocertificazione entro il 28 febbraio 2015
Rossella Quintavalle Consulente del lavoro in Roma
È terminato il biennio 2013/2014 da pren­
dere a riferimento ai fini della verifica dei
crediti conseguiti durante la formazione continua ob­
bligatoria della categoria dei consulenti del lavoro
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro, preposto a coordinare e promuovere le atti­
vità dei Consigli provinciali ai fini dell’accrescimento
della professionalità degli appartenenti all’Ordine, ha
diramato un comunicato per ricordare a tutti gli
iscritti il compimento di un altro biennio formativo e
la successiva scadenza del 28.2.2015 per l’invio del­
l’autocertificazione dei crediti conseguiti.
La verifica a scadenza biennale è stata decisa dal­
l’Ordine nazionale in sede di stesura del regolamen­
to sulla formazione continua obbligatoria della cate­
goria approvato il 24.7.2009 e delle successive nor­
me attuative, ove sono regolamentate le nuove di­
sposizioni in osservanza di quanto disposto dal codi­
ce deontologico dei consulenti del lavoro.
Solo il costante aggiornamento consente a un pro­
fessionista di essere al passo con i tempi e le
norme che mutano, risultando in grado di offrire
un servizio sempre più efficiente a vantaggio dei
clienti e in linea con quanto richiesto per l’eserci­
zio della professione. La formazione continua non
è dunque solo un obbligo imposto dal proprio
Ordine professionale ma un dovere di ogni serio e
qualificato professionista che, anche attraverso il
confronto con altri colleghi, aumenta le proprie
conoscenze per far fronte ad ogni evenienza ed
accrescere la propria esperienza.
N. 39 - 10 ottobre 2014
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Il numero dei crediti, le materie oggetto
di formazione e gli esentati
Trattandosi di una valutazione periodica, ogni
consulente del lavoro deve conseguire nel biennio
almeno cinquanta crediti di cui almeno sei nelle
materie di ordinamento professionale e codice de­
ontologico, con una soglia minima di sedici crediti
formativi in ciascuno dei due anni.
Le materie oggetto di formazione sono quelle ine­
renti alla professione di consulente del lavoro spe­
cificatamente elencate all’articolo 2 del regola­
mento sulla formazione continua obbligatoria del
24.9.2009, ed in particolare: diritto costituziona­
le, diritto comunitario, diritto del lavoro e proces­
suale, diritto tributario e processuale tributario,
legislazione sociale, diritto commerciale e delle
crisi d’impresa, diritto sindacale e relazioni indu­
striali, diritto privato, diritto amministrativo e pro­
cessuale amministrativo, diritto penale, normativa
sugli incentivi, garanzie e agevolazioni al sistema
imprenditoriale, ragioneria generale, economia e
gestione delle imprese, finanza aziendale, bilancio
e controllo di gestione, organizzazione aziendale,
conciliazione stragiudiziale e arbitrati, tutela e si­
curezza del lavoro, ricerca e selezione del perso­
nale, oltre alle norme che regolano l’ordinamento
professionale, il codice deontologico e ogni altra
materia attinente alla professione e alla sua conti­
nua evoluzione. Si tratta di materie fondamentali
la cui conoscenza si rende necessaria per affron­
tare le problematiche fiscali e del lavoro che le
aziende clienti si trovano ad affrontare quotidia­
namente e sono in grado di risolvere solo con
l’assistenza di un consulente esperto e costante­
mente aggiornato sulle ultime novità.
Sono esentati dall’obbligo di osservare il consegui­
mento totale o parziale dei crediti, i soggetti elen­
cati all’articolo 10 del regolamento, tra cui i pro­
fessionisti che hanno compiuto i settanta anni i
quali possono fare esplicita richiesta di esenzione
dall’obbligo di conseguire crediti, al Consiglio pro­
vinciale di appartenenza. Il consulente del lavoro
può inoltre richiedere l’esonero anche in caso di
temporaneo impedimento o ancora qualora non
eserciti in nessun modo l’attività professionale o
anche quando si trovi a dover assistere persone
con handicap di cui alla legge n. 104/1992.
Nel regolamento sono inoltre indicate alcune si­
tuazioni particolari che consentono all’iscritto al­
l’Ordine, dietro presentazione di apposita docu­
mentazione, di riproporzionare i crediti da conse­
guire. Ciò è consentito nei casi di malattia, infortu­
nio o servizio militare e/o civile, mentre per
l’evento della maternità il numero dei crediti vie­
ne riconsiderato tenendo in considerazione il peri­
odo che intercorre tra i tre mesi ante partum e il
compimento di un anno di vita del bambino. An­
che in caso di affidamento e/o adozione i crediti
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Attività accreditate ai fini Fco
Numero crediti per attività
Attività di relatore negli eventi formativi e attività di insegna- N. 2 crediti per ciascuna ora di docenza
mento in corsi per praticanti, corsi universitari e corsi post
universitari
Partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da isti- N. 5 crediti e 10 se con funzioni di coordinamento e/o
tuzioni universitarie o di ricerca riconosciute
responsabilità
Attività pubblicistica anche in via informatica o telematica di N. 2 crediti per ciascuna pubblicazione
articoli e saggi su riviste specializzate a rilevanza nazionale
Attività pubblicistica, anche in via informatica e telematica, di N. 10 crediti per ciascuna pubblicazione
libri e monografie
Partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di con- N. 10 crediti
sulente del lavoro
Superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l’ac- N. 6 crediti
cesso alla professione
Frequenza a masters universitari con conseguimento del re- N. 20 crediti
lativo diploma
Partecipazioni a commissioni e gruppi di studio, riconosciuti N. 1 credito per ciascuna ora di partecipazione
e accreditati ai sensi del successivo art. 8, aventi lo scopo di
esaminare ed approfondire problematiche afferenti alle materie previste nel regolamento
N.B. Ai fini del raggiungimento dei crediti formativi richiesti nel biennio, non potranno essere computati più di
trenta crediti nelle attività sopra elencate.
da conseguire sono rideterminati per il periodo di Convegni, seminari e tavole rotonde, se non organiz­
un anno decorrente dal relativo provvedimento di zate direttamente dai Consigli provinciali, possono
affidamento/adozione. Il riproporzionamento dei essere accreditati, dietro apposita richiesta che i Con­
crediti formativi è applicato anche ai neo iscritti, sigli provinciali deliberano entro 30 giorni, a soggetti
formatori terzi per gli eventi dagli stessi organizzati
sulla base della data di iscrizione all’Albo.
L’unico caso in cui il professionista deve presenta­ in conformità ai criteri di valutazione espressi all’arti­
re richiesta di esonero al proprio Consiglio provin­ colo 8 del regolamento per ciò che concerne le
materie trattate, le modalità e i tempi di
ciale entro trenta giorni dal verificarsi
svolgimento, tutti elementi necessari ad
dell’evento, viene individuato nel­
assicurare il raggiungimento degli
l’evenienza di dover assistere persone Illecito
obiettivi formativi. La mancata corri­
disciplinare
con disabilità di cui alla legge n. 104/
spondenza dell’evento ai requisiti ri­
in
caso
di
1992; in tutti gli altri casi la richiesta
chiesti e dichiarati nella domanda di ac­
di rideterminazione del conseguimen­ inadempimento
credito del soggetto terzo, potrà genera­
to dei crediti formativi con relativa
re revoca o riduzione dei crediti forma­
documentazione probatoria, può esse­
tivi
richiesti.
La
partecipazione ad altri eventi ritenuti
re presentata entro la scadenza già prevista dal­
idonei alla propria formazione professionale, potrà
l’articolo 11 del regolamento e cioè entro la fine
essere accreditata dal Consiglio provinciale dopo va­
del secondo mese successivo al biennio, quando il
lutazione della documentazione allegata alla richiesta
professionista viene chiamato a dare conto dei presentata entro 30 giorni dalla partecipazione al­
crediti formativi conseguiti.
l’evento e potrà essere ritenuta accolta qualora nei
sessanta giorni successivi alla domanda non sia giun­
ta diversa comunicazione. La formazione professio­
nale può essere attuata anche attraverso lo svolgi­
mento di altre attività che, previa attestazione rila­
sciata dall’organismo presso il quale essa si è svolta o
presentazione di documentazione a riprova del lavo­
ro effettuato, dà diritto al conseguimento di crediti a
seconda del tipo di attività come espresso in tabella.
Adempimento in scadenza il 28.2.2015
Entro il 28.2.2015 ogni consulente del lavoro
dovrà presentare al Consiglio provinciale del pro­
N. 39 - 10 ottobre 2014
Gli eventi formativi accreditati
I consulenti del lavoro possono conseguire i credi­
ti partecipando, a loro scelta, ad eventi formativi
organizzati dai Consigli provinciali, anche di una
provincia diversa da quella di appartenenza, sia
attraverso lo svolgimento frontale o in videoconfe­
renza o ancora tramite la tecnologia e­learning
(modalità consentita solo ai fini del raggiungimen­
to del 30% dei crediti totali), e non solo. Ogni ora
di partecipazione ad un evento formativo corri­
sponde alla attribuzione di un credito.
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prio Ordine di appartenenza, una dichiarazione cor­
redata da un elenco specifico attestante la partecipa­
zione ad eventi o attività che abbiano concorso all’ac­
crescimento della propria formazione professionale.
Non sarà obbligatorio attestare la frequenza degli
eventi formativi in cui la registrazione della presenza
sia avvenuta tramite Dui. La documentazione com­
provante la formazione conseguita, dovrà essere con­
servata dal consulente del lavoro per i sei mesi suc­
cessivi alla presentazione dell’autocertificazione, ai fi­
ni della verifica a campione, da parte del Consiglio
provinciale stesso, del rispetto del numero di crediti
formativi conseguiti nel biennio 2013/2014.
Lavoro & Territorio
DGR 16.9.2014, n. 1106
(BUR 1.10.2014, n. 37)
Oggetto: Avviso pubblico «Interventi per la creazione di occupazione stabile in Basilicata»
Sanzioni disciplinari
Il mancato conseguimento del numero dei crediti
necessari alla formazione del consulente del lavo­
ro determina la sanzione della censura secondo
quanto disciplinato dalle norme per l’ordinamen­
to della professione di consulente del lavoro con­
tenute nella legge n. 12/1979.
In caso di mancata comunicazione entro la
data stabilita, il Consiglio provinciale diffida il
consulente del lavoro ad adempiere nel termi­
ne perentorio di sessanta giorni; oltre tale ter­
mine si applica comunque la sanzione della
censura.
Regione Basilicata: interventi
per la creazione di lavoro stabile
N. 39 - 10 ottobre 2014
La Regione Basilicata intende promuovere l’occupazione stabile
sul territorio regionale attraverso la concessione di un incentivo fino
a 10.000,00 euro all’anno per un massimo di due annualità, per
ogni nuovo lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato. Il contributo può essere erogato anche per la trasformazione dei
contratti atipici e/o a tempo determinato in contratti di lavoro a
tempo indeterminato.
Requisiti dei beneficiari
Possono presentare richiesta di assegnazione del contributo le imprese attive con un’unità locale nel territorio della regione Basilicata. Sono
escluse le imprese che, nei dodici mesi precedenti la data della nuova
assunzione, abbiano effettuato licenziamenti di lavoratori impiegati nella medesima mansione per la quale si attiva la nuova assunzione
oppure abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali e/o in deroga,
fatti salvi i casi in cui la nuova assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori
sospesi, oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva.
Destinatari
Sono destinatari dell’avviso pubblico i lavoratori che alla data di
assunzione o della trasformazione, a pena di inammissibilità della
domanda di contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) per le nuove assunzioni: siano residenti in Basilicata e siano
disoccupati e/o inoccupati da almeno 24 mesi;
b) per le trasformazioni dei contratti: siano residenti in Basilicata e
abbiano in essere un contratto atipico e/o a termine tra quelli di
seguito indicati:
- tempo determinato;
- somministrazione a termine;
- collaborazione a progetto;
- collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoro intermittente;
- inserimento lavorativo;
- apprendistato (qualora la trasformazione intervenga prima del
termine del periodo di formazione).
Modalità e termine di presentazione della domanda
Le domande di contributo possono essere presentate esclusivamente on line compilando il «formulario di domanda» disponibile
sul portale istituzionale della Regione Basilicata http://www.regione.basilicata.it/ sez. Pubblicità legale Avvisi e bandi.
Il termine ultimo per la presentazione del dossier di candidatura è
fissato al 31 dicembre 2015.
Deborah Coveri - Pragma Service Sas Pistoia
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