ricorso al cds cassa malati unica DEFINITIVO

Antoine Casabianca Via G. Lanz 12 6850 Mendrisio LSI Lodevole Consiglio di Stato Piazza Governo 6500 Bellinzona Lugano, 30.7.2014 RICORSO SULLA VOTAZIONE (DIRITTI POLITICI) che presenta il signor - Antoine Casabianca, Via G. Lanz 12, 6850 Mendrisio nei confronti di : - CSS Krankenversicherung AG, CP 2568, 6002 Lucerna (1) - Assura-­‐Basis SA, Avenue C.-­‐F. Ramuz 70, 1009 Pully (2) - Swica Krankenversicherung AG, Romerstrasse 38, 8401 Winterthur (3) - Helsana Versicherung AG, CP, 8081 Zurigo (4) - Concordia Schweiz.Kranken-­‐ und Unfallversicherung AG, Bundespl.15, 6002 Lucerna (5) - Visana AG, Weltpoststrasse 19/21, CP 253, 3000 Berna 15 (6) - Mutuel Assurance maladie SA, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny (7) e relativo all’informazione precedente la votazione federale del 28.9.2014 indetta a seguito del deposito dell’iniziativa popolare “Per una cassa malati pubblica”. A) IN ORDINE 1. L’art. 77 cpv. 1 lettera b della Legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1) prevede il ricorso al governo cantonale nel caso di irregolarità riguardanti le votazioni. Nel Canton Ticino l’autorità di ricorso è il Consiglio di Stato (art. 166 Legge del 7.10.1998 sull’esercizio dei diritti politici, qui di seguito LEDP). 2. L’art. 166 LEDP prevede che i ricorsi contro le operazioni concernenti una votazione o delle elezioni federali debbano essere inoltrati al Consiglio di Stato entro 3 giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione. La legittimazione attiva compete ad ogni cittadino svizzero di 18 anni compiuti con domicilio politico in un comune del Canton Ticino, che sia in possesso dei diritti politici e che non li eserciti in nessun altro cantone (art. 4 lettera a LEDP). Il sottoscritto, Antoine Casabianca, è domiciliato a Mendrisio ed è cittadino svizzero. La sua legittimazione attiva è pertanto data. 3. Il ricorrente si è imbattuto oggi sulle riviste edite dalla convenute nonché su di un invito, entrambi destinati ai clienti delle convenute. I periodici sono consultabili sui siti internet delle convenute. Il termine di tre giorni è pertanto ampiamente rispettato. L’invito ad una conferenza è invece stato recapitato su supporto cartaceo direttamente all’assicurato. Secondo il ricorrente, le informazioni desumibili dagli scritti di cui sopra nonché quelle che verranno elargite durante la conferenza prevista per settembre 2014 e relative alla votazione del 28.9.2014 e denominata “Per una cassa malati pubblica” non rispettano / rispetteranno il dovere di trasmissione di un’informazione il più possibile neutra ed equilibrata. B) NEL MERITO 1. Nei fatti Giusta l’art. 78 LDP, il ricorso deve essere motivato con una breve esposizione dei fatti. Il ricorrente invita pertanto questo lodevole Consiglio di Stato a ritenere quanto segue. Il prossimo 28.9.2014 avrà luogo la votazione federale a seguito dell’iniziativa per “Una cassa malati pubblica”. La lettura dei periodici delle convenute, sotto forma cartacea oppure on line, permette di constatare che le informazioni in merito all’oggetto in votazione sono presentate in modo parziale ed unilaterale con lo scopo di incitare i clienti delle convenute a votare contro la suddetta iniziativa. La gestione dell’assicurazione malattia di base da parte degli assicuratori riveste un carattere di interesse pubblico. Gli assicuratori devono pertanto, prima di una tale votazione, comportarsi, a livello politico, in maniera neutra ed equilibrata. 2. Libera formazione dell’opinione dei cittadini e delle cittadine (art. 34 cpv. 2 Costituzione federale (Cst. fed; RS 101) Giusta l’art. 34 cpv. 2 Cst. fed., la garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l’espressione fedele del voto. La garanzia dei diritti politici pone un limite all’azione dell’autorità durante la campagna che precede la votazione. La Costituzione federale parte pertanto dal principio che i cittadini e le cittadine siano in grado di prendere delle decisioni ragionate. Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale, il diritto di voto previsto dalla Costituzione federale comprende anche il diritto di non riconoscere il risultato di una votazione che non esprime fedelmente ed autenticamente la libera volontà dei cittadini e delle cittadine (DTF 130 I 294 e segg.). Ogni cittadino/a deve poter prendere una decisione a seguito di un processo di formazione dell’opinione il più libero e completo possibile per poi in seguito tradurlo nel voto (DTF 131 I 442, consid. 3.1.). La garanzia dei diritti politici può venir violata attraverso delle influenze inammissibili da parte delle autorità. La libertà di voto presuppone un processo di formazione dell’opinione libero e completo. Ciò significa che il o la cittadino/a può esprimere la sua volontà sulla base di un tale processo. La libera formazione dell’opinione e la sua espressione possono essere limitate, nel caso di votazioni, nel caso in cui vengano presentati degli argomenti falsi, ingannevoli o evocatori (DTF 131 I 126, consid. 5.1.). 2
Le informazioni rilasciate dalle autorità prima delle votazioni devono pertanto essere oggettive e neutre, oltre che comprendere i punti essenziali della questione (DTF 132 I 104, consid. 4). Se così non è, il TF constata un’influenza illecita da parte delle autorità (DTF 130 I 294 e segg.). 3. Applicazione agli assicuratori malattia dei principi generali relativi alla libera formazione dell’opinione dei cittadini e delle cittadine e comunicazione, da parte delle autorità, delle informazioni prima della votazioni L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha pubblicato il 18.3.2008 una circolare n. 7.6. relativa alle informazioni precedenti le votazioni. La circolare si basa su di un parere giuridico dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) datato il 21.6.2007. Nella circolare, e meglio come presentato ai punti seguenti, appare rilevante per la presente fattispecie quanto segue (la traduzione è stata eseguita dal sottoscritto in quanto il documento esiste solo in francese e tedesco): • la Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal; RS 832.10) regola nel dettaglio i diritti e gli obblighi degli assicurati, le condizioni alla base della fornitura delle prestazioni ed il finanziamento dell’assicurazione malattia di base. Di conseguenza, la gestione di una tale assicurazione riveste carattere di interesse pubblico. • Gli assicuratori agiscono come delle autorità pubbliche nell’ambito di tale ripartizione delle competenze. Ciò significa che i principi che regolano l’informazione che precede le votazioni e che sono applicati alle autorità pubbliche in senso stretto si applicano anche agli assicuratori malattia. Essi devono pertanto, nell’ambito dell’esercizio della gestione delle assicurazioni malattia di base di interesse pubblico, adottare un comportamento neutro prima delle votazioni. • E’ proibito per gli assicuratori malattia eseguire propagande politiche. Solo un’informazione neutra ed oggettiva è permessa. • Il fatto di essere particolarmente coinvolto in una tematica posta in votazione può costituire un valido motivo per essere attivo durante la campagna in vista della votazione. Anche in questo caso, tuttavia, gli assicuratori malattia devono trattenersi e rispettare i principi di neutralità, trasparenza e proporzionalità. • Infine, nel caso in cui gli assicuratori malattia esercitino anche le assicurazioni complementari di diritto privato, essi non possono intervenire nelle campagne concernenti delle votazioni relative all’assicurazione sanitaria di base. •
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Questi concetti sono stati ribaditi dal Consiglio federale nella risposta del 6 giugno 2014 all’interpellanza “Propaganda delle casse malati. Contraria alla legge?” depositata dalla consigliera nazionale Jacqueline Fehr. Il Consiglio federale precisa che l’esercizio dell’assicurazione malattia è un compito pubblico e che “nell’assumere questo compito loro delegato, gli assicuratori agiscono in linea di principio come autorità statali, per cui sono soggetti agli stessi principi relativi all’informazione della autorità prima delle votazioni popolari. La propaganda politica degli assicuratori malattia deve perciò considerarsi inammissibile”. E ancora: “Le informazioni nelle riviste per i clienti degli assicuratori malattie devono corrispondere ai principi di oggettività. Imparzialità e trasparenza”. Prove: Parere giuridico dell’UFG del 21.6.2007 concernente le informazioni che precedono le votazioni (Allegato 1; versione francese); Circolare n. 7.6. dell’UFSP concernente le informazioni che precedono le votazioni (Allegato 2; versione francese). Risposta 06.06.2014 del Consiglio federale all’interpellanza 14.3166 di J. Fehr (Allegato 2 A) 3
4. Esempi di violazione della libertà di voto da parte delle convenute 4.1. Violazioni commesse dalla convenuta n. 1 (CSS) 4.1.1. Proporzionalità 1. CSS Magazine 2/2014, domanda 07: «Compensazione dei rischi o cassa malati unica?» L’economista sanitario Willy Oggier, apertamente contrario alla cassa malati pubblica, prende posizione in modo unilaterale contro la proposta in votazione. Si tratta di una violazione del principio di proporzionalità dell’informazione. Ciò non premette ai cittadini di formarsi un’opinione libera e autentica. 2. CSS Magazine 2/2014, domanda 09 : «Quando è sensata la concorrenza ?» Il paragone del professor Eichenberger fra assicurazione contro gli incendi e assicurazione malattia e le sue conclusioni secondo cui la cassa pubblica comporterebbe scarsi vantaggi e enormi svantaggi, non permette ai cittadini di formarsi un’opinione libera e autentica. In effetti l’informazione trasmessa oltrepassa il quadro definito dal principio di proporzionalità. 3. CSS Magazine 2/2014, immagine e didascalia sopra la domanda 10 La didascalia ha il seguente contenuto: « Grazie all’orientamento alla clientela, presso la CSS tutti gli assicurati ricevono un’offerta su misura e non un prodotto standardizzato ». Questo enunciato, legato all’immagine sulla quale figura una giovane donna vestita in modo accurato accanto a un uomo con abiti troppo grandi che lo fanno sembrare un pagliaccio, contravviene al principio di proporzionalità in quanto non permette la libera formazione di un’opinione. 4.1.2. Neutralità politica 1. CSS Magazine 2/2014, domanda 07 : «Compensazione dei rischi o cassa malati unica?» La pubblicazione della presa di posizione non equilibrata di W. Oggier rappresenta pure una violazione del principio di neutralità politica che deve essere rispettato nella fase precedente una consultazione popolare. La convenuta n. 1 esercita un compito di interesse pubblico e deve dunque dar prova di moderazione quando si parla di una votazione. 2. CSS Magazine 2/2014, domanda 13 : «Qual è la sua opinione, signor Cassis?» Ignazio Cassis è il presidente di Curafutura. Questa associazione raggruppa quattro assicuratori malattia e si impegna per un sistema sanitario “organizzato in modo concorrenziale”. La creazione di una cassa malati pubblica andrebbe quindi contro gli interessi di Curafutura. Sulla homepage del sito internet di Curafutura, il visitatore può leggere quanto segue : « La cassa malati unica impedisce gli sconti sui premi e le franchigie opzionali – Una perizia giuridica sul testo dell’iniziativa conferma tutti i timori». Visto che la convenuta n. 1 esercita un compito di interesse pubblico, pubblicando questo articolo contravviene al suo obbligo di neutralità politica. 4.1.3. Imparzialità e trasparenza 1. CSS Magazine 2/2014, domanda 09 : «Quando è sensata la concorrenza?» Il professore friborghese Reiner Eichenberger, da tempo noto come contrario all’iniziativa, paragona assicurazione malattia e assicurazione contro gli incendi, concludendo che nel settore sanitario «i vantaggi di una cassa unica sono scarsi, ma in compenso gli svantaggi sono enormi». Questa affermazione dimostra un approccio completamente parziale. 2. CSS Magazine 2/2014, immagine e didascalia sopra la domanda 10 La didascalia e l’immagine non rispettano il principio di imparzialità. Si rinvia alle considerazioni espresse al punto 4.1.1. par. 3 sul principio di proporzionalità. 4
3. CSS Magazine 2/2014, domanda 16 «C’è del marcio in Inghilterra?» Il paragone fra la possibile introduzione di una cassa malati pubblica e il sistema sanitario inglese è inaccettabile in quanto la modifica costituzionale proposta non prevede assolutamente l’introduzione di un sistema sanitario statale come suggerito dall’articolo. Nella misura in cui l’iniziativa riguarda unicamente il sistema assicurativo, e non altri elementi del sistema sanitario svizzero, queste affermazioni violano l’obbligo di imparzialità e trasparenza. 4. CSS Magazine 2/2014, domanda 17 : «Perché improvvisamente è contro la cassa unica?» Le motivazioni fornite dalla Consigliera nazionale Maja Ingold per spiegare il suo passaggio al campo dei contrari alla cassa pubblica non sono una novità e erano già presenti quando si era impegnata per l’introduzione della cassa malati pubblica. L’articolo manca della necessaria imparzialità. 5. Manifestazione informativa CSS La convenuta ha invitato i suoi assicurati a una “manifestazione informativa sull’iniziativa popolare per una cassa malati pubblica”. Fra i relatori unicamente la segretaria generale della CSS Philomena Colatrella e il presidente di Curafutura Ignazio Cassis, nessuno è stato chiamato a difendere l’iniziativa. Questo modo di agire viola il principio dell’imparzialità. 4.1.4. Propaganda politica 1. CSS Magazine 2/2014, domanda 12 : «Perché l’idea della cassa unica è già più volte fallita? » Questo articolo non è affatto imparziale e oggettivo. Si tratta di propaganda politica degli assicuratori malattia, ciò che è formalmente vietato dalla circolare n. 7.6 del 18 marzo 2008 emanata dall’Ufficio federale della sanità pubblica. 2. CSS Magazine 2/2014, domanda 13 : « Qual è la sua opinione, signor Cassis ? » Nella homepage del suo sito Curafutura afferma che l’associazione riunisce gli assicuratori malattia CSS, Helsana, Sanitas e KPT. Curafutura si impegna “per un sistema sanitario fondato sulla solidarietà e organizzato in modo concorrenziale”. In qualità di presidente di questa associazione Ignazio Cassis fa della propaganda politica vietata in questo contesto, indipendentemente dalle altre sue funzioni. Prove: • CSS Magazine 2/2014 (allegato 3) • Invito alla Manifestazione informativa CSS (allegato 3a) • Copia della homepage del sito di Curafutura (allegato 4) 4.2. Violazioni commesse dalla convenuta n. 2 (Assura) 4.2.1. Neutralità politica 1. Assura mag’ n. 2 / giugno 2014, p. 2 : «Gli argomenti dei due campi» La presentazione degli argomenti dei favorevoli e dei contrari alla cassa pubblica dovrebbe essere equilibrata, ciò che non è il caso. Ciò sarebbe tuttavia necessario visto che gli assicuratori malattia esercitano un compito di interesse pubblico. Siamo quindi in presenza di una violazione dell’obbligo di neutralità politica. 4.2.2. Imparzialità 5
1. Assura mag’ n. 2 / giugno 2014, p. 1 : «Una cassa pubblica per sostituire il sistema attuale?» Con le affermazioni seguenti il direttore generale Bruno Ehrler contravviene al suo obbligo di imparzialità e moderazione: «i difensori dell’assicurazione malattia con la sua attuale organizzazione rilevano che sarebbe azzardato abbandonare un sistema valido a favore di un’organizzazione statale dai contorni indefiniti ». 2. Assura mag’ n. 2 / giugno 2014, p. 2 : « Gli argomenti dei due campi » Il contenuto di questo articolo non è assolutamente imparziale. Prove: • Assura mag’ n. 2 / giugno 2014 (allegato 5) 4.3. Violazioni commesse dalla convenuta n. 3 (Swica) 4.3.1. Neutralità politica 1. Attualità, la rivista per gli affiliati Swica, febbraio 2014, p. 12 e 13 Le due pagine dedicate alla cassa malati pubblica riportano domande e risposte che presentano unicamente la posizione dei contrari all’iniziativa. Il tenore delle risposte è tendenzioso e unilaterale, se non addirittura completamente falso, come ad esempio la risposta 2 dove si accusano gli iniziativisti di esagerazione. La risposta crea confusione fra le spese per la pubblicità (86 milioni secondo gli assicuratori) e la cifra di 200 -­‐ 400 milioni dei franchi (cifra di cui parlano le autorità e a cui si riferiscono gli iniziativisti) che comprende costi pubblicitari, costi di acquisizione di nuovi clienti, costi amministrativi per il cambiamento di cassa malati. Prove: • Attualità, la rivista per gli affiliati Swica, febbraio 2014 (allegato 6) 4.4. Violazioni commesse dalla convenuta n. 4 (Helsana) 4.4.1. Neutralità politica 1. Senso, la rivista della salute di Helsana, n. 1 / marzo 2014, p. 11 Simon Wieser, docente all’istituto di economia sanitaria ZHAW di Winterthur, noto oppositore alla cassa pubblica, presenta i suoi argomenti accanto a Anna Sax, sostenitrice dell’iniziativa. Sulla stessa pagina della signora Sax e in evidenza , grazie al colore rosso, il presidente del consiglio d’amministrazione della convenuta si esprime contro l’iniziativa. Si tratta di una violazione dell’obbligo di neutralità politica poiché la sostenitrice della cassa pubblica non riceve lo stesso spazio dei contrari. 4.4.2. Imparzialità 1. Senso, la rivista della salute di Helsana, n. 1 / marzo 2014, p. 10 et 11 Simon Wieser, docente all’istituto di economia sanitaria ZHAW di Winterthur, noto oppositore alla cassa pubblica, presenta i suoi argomenti accanto a Anna Sax, sostenitrice dell’iniziativa. Sulla stessa pagina della signora Sax e in evidenza , grazia al colore rosso, il presidente del consiglio d’amministrazione della convenuta tuona contro la medicina di stato. Nel suo commento possiamo tra l’altro leggere : "I sistemi sanitari con una cassa unica portano inevitabilmente a una medicina di stato, favorendo una medicina a 2 velocità”. Questa affermazione è decisamente di parte e contravviene all’obbligo di imparzialità. 6
2. Senso, la rivista della salute di Helsana, n. 2 / giugno 2014, p. 20 e 21 Un contributo simile figura anche su questa edizione della pubblicazione Senso, dove il Consigliere di Stato Pierre-­‐Yves Maillard si confronta con Babette Sigg Frank, membra d’Alliance Santé. Anche qui Michael Willer, responsabile Prestazioni della convenuta n. 4, prende posizione, in un riquadro messo in evidenza, in modo unilaterale contro l’idea di una cassa malati pubblica. Prove: • Senso, la rivista della salute di Helsana, n. 1 / marzo 2014, p. 10 e 11 (allegato 7) • Senso, la rivista della salute di Helsana, n. 2 / giugno 2014, p. 20 e 21 (allegato 8) 4.5. Violazioni commesse dalla convenuta n. 5 (Concordia) 4.5.1. Neutralità politica 1. Care 1/2014, marzo 2014, p. 4 -­‐ 7 L’intervista di 4 pagine al Consigliere agli Stati Urs Schwaller, che combatte la cassa malati pubblica non dà prova di moderazione, equilibrio e neutralità. Principi che devono rispettare gli assicuratori malattia in caso di votazioni. 4.5.2. Propaganda politica 1. Care 2/2014, giugno 2014, p. 8 e 9, p. 10 Il contributo del medico di famiglia Heini Zürcher, si distingue per il suo carattere unilaterale. Anche il confronto fra gli argomenti pro e contro l’iniziativa di pagina 10 è presentato in modo totalmente squilibrato. Si tratta di propaganda politica illecita. Prove: • Care 1/2014, marzo 2014 (allegato 9) • Care 2/2014, giugno 2014, p. 8, 9 e 10 (allegato 10) 4.6. Violazioni commesse dalla convenuta n. 6 (Visana) 4.6.1. Neutralità politica 1. Visana Forum 1/2014 A pagina 4 viene dato spazio in modo equilibrato a un sostenitore e a un contrario all’iniziativa, ma le pagine 2, 3 e 23 (con l’introduzione all’intervista e le risposte unilaterali della signora Kessler sulla cassa pubblica) creano uno squilibrio evidente nell’informazione data ai lettori. 2. Visana Forum 2/2014 Le violazioni evocate per l’edizione 1/2014 si ripetono nell’edizione 2/2014 con l’aggravante che non si trova traccia degli argomenti degli iniziativisti e vengono riportate unicamente le tesi degli avversari, in maniera unilaterale e tendenziosa, in particolare alle pagine 2, 4 e 5. L'intervista pubblicata a pagina 23, che a prima vista tratta altri temi, contiene anch’essa affermazioni unilaterali, menzognere (statalizzazione del sistema sanitario) e polemiche contro la cassa pubblica. Prove: • Visana Forum 1/2014 (allegato 11) 7
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Visana Forum 2/2014 (allegato 12) Violazioni commesse dalla convenuta n. 7 (Mutuel) 4.7. 4.7.1. Neutralità politica 1. LOGIN n. 2, aprile 2014, p. 10 : «Cassa unica: un progetto rischioso, oneroso e pericoloso per il lavoro» Si tratta di un titolo chiaramente di parte, che non rispetta il principio di neutralità politica che la convenuta è tenuta a rispettare. 2. LOGIN no 3, giugno 2014, p. 4-­‐7, Dossier votazione sulla cassa malati pubblica Questo lungo articolo costituisce une vera e propria campagna contraria alla cassa malati unica nel quadro della pubblicazione inviata agli assicurati. Nel dossier di 4 pagine la posizione dei fautori dell’iniziativa è presentato in un riquadro di 9 righe. Si tratta di una grossolana violazione dell’obbligo di neutralità. 4.7.2. Imparzialità e proporzionalità 1. LOGIN n. 1, gennaio 2014, p. 10 e 11 «La cassa unica: un aumento dei costi programmato» Questo titolo è contrario all’obbligo di imparzialità e proporzionalità. 4.7.3 Propaganda politica 1. LOGIN n. 1, gennaio 2014, p. 10 e 11 «La cassa unica: un aumento dei costi programmato» In un’intervista intitolata « La cassa unica: un aumento dei costi programmato » il consigliere agli stati Urs Schwaller prende posizione in modo unilaterale contro la cassa pubblica. In questa edizione di LOGIN non viene dato alcuno spazio ai sostenitori dell’iniziativa. Si tratta di propaganda politica illecita. Mezzi di prova : • LOGIN n. 1, gennaio 2014 (allegato 13) • LOGIN n. 2, aprile 2014 (allegato 14) • LOGIN n. 3, giugno 2014 (allegato 15) 5. Riassunto La circolare n. 7.6. dell’UFSP esige da parte degli assicuratori malattia, alla stregua delle autorità amministrative e quando esercitano la funzione pubblica giusta la LAMal, un comportamento neutro. Gli esempi citati al punto 4 del presente ricorso dimostrano al contrario come essi abbiano violato il loro obbligo di neutralità politica. Sebbene la propaganda politica sia illegale, le affermazioni provenienti dalle convenute non sono atte a fornire al cittadino ed alla cittadina un’informazione oggettiva e neutra ma, al contrario, devono essere considerate propaganda politica. Conformemente alla giurisprudenza del TF si tratta pertanto di un’influenza illecita nel processo di formazione dell’opinione dei cittadini e delle cittadine. In molti casi, i principi di imparzialità, di trasparenza e di proporzionalità, prescritti nella Circolare n. 7.6., non sono stati rispettati. Le violazioni commesse dalle convenute dei principi applicabili all’informazione che precede una votazione e garantiti dalla Costituzione federale, non permettono di garantire la libera formazione dell’opinione pubblica. Ne consegue che la natura, l’importanza e l’ampiezza delle irregolarità 8
constatate (le convenute hanno evidentemente molta più forza economica del comitato iniziativista e possono contare, per diffondere la loro propaganda, sulle rispettive liste dei clienti che praticamente concernono tutta la popolazione svizzera) sono evidentemente atte ad influenzare in maniera determinante il dibattito politico. E’ pertanto necessario mettere in atto tutte quelle misure e prendere tutte quelle decisioni atte a ripristinare un equilibrio corretto nel dibattito pubblico politico attualmente in corso e precedente la votazione del 28.9.2014. Visto quanto precede, riservato un più ampio sviluppo dei fatti e del diritto in proseguo di causa, si chiede al Consiglio di Stato quanto segue: 1. Constatare la violazione della garanzia ad una libera formazione della volontà e di espressione fedele del voto dei cittadini e delle cittadine a seguito delle informazioni soggettive e parziali rilasciate dalle convenute prima della votazione prevista il 28.9.2014 per decidere sull’iniziativa federale denominata per “Una cassa malati pubblica”. 2. Ordinare alle convenute di cancellare le pagine Internet indicate a titolo di prova nel presente ricorso. 3. Ordinare alle convenute di permettere al Comitato dell’iniziativa popolare per “Una cassa malati pubblica” di esercitare entro brevissimo tempo il diritto di rispondere con una propria esposizione dei fatti in modo da raggiungere la stessa cerchia di persone cui era diretta l’informazione contestata. 4. Prendere ogni ed altra misura atta e necessaria a riparare le violazioni constatate nell’ambito della presente procedura. Con ossequio. Antoine Casabianca Si producono: Allegato 1: Allegato 2: Allegato 2 A: Allegato 3: Allegato 3 A: Allegato 4: Allegato 5: Allegato 6: Parere giuridico dell’UFG del 21.6.2007 concernente le informazioni che precedono le votazioni (versione francese); Circolare n. 7.6. dell’UFSP concernente le informazioni che precedono le votazioni (versione francese). Risposta 06.06.2014 del Consiglio federale all’interpellanza 14.3166 di J. Fehr CSS Magazine 2/2014 Invito alla Manifestazione informativa CSS Copia della homepage del sito di Curafutura Assura mag’ n. 2 / giugno 2014 Attualità, la rivista per gli affiliati Swica, febbraio 2014 9
Allegato 7: Allegato 8: Allegato 9: Allegato 10: Allegato 11: Allegato 12: Allegato 13: Allegato 14: Allegato 15: Senso, la rivista della salute di Helsana, n. 1 / marzo 2014, p. 10 e 11 Senso, la rivista della salute di Helsana, n. 2 / giugno 2014, p. 20 e 21 Care 1/2014, marzo 2014 Care 2/2014, giugno 2014, p. 8 Visana Forum 1/2014 Visana Forum 2/2014 LOGIN n. 1, gennaio 2014 LOGIN n. 2, aprile 2014 LOGIN n. 3, giugno 2014 10