bando art. 10 bis 2014

BANDO ANNO 2014 L.R. 41/97 ART. 10 BIS - INDIRIZZI E MODALITA' DI COORDINAMENTO DELLE
FUNZIONI DELEGATE ALLE PROVINCE NEL SETTORE DEL COMMERCIO IN MATERIA DI
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI MEDIANTE L’UTILIZZO DEI RESIDUI E DELLE ECONOMIE
DERIVANTI DA CONTRIBUTI EROGATI DALLA REGIONE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 41/97 ART. 10 BIS PROGRAMMI DI INTERVENTO LOCALI PER LA PROMOZIONE E L’ATTIVAZIONE DI
“CENTRI COMMERCIALI NATURALI”
1
Disponibilità finanziaria
In attuazione all’art. 3, comma 3, lettera i bis), della L.R. 41/97 e successive modificazioni, sono
concessi contributi per la realizzazione di programmi di intervento locali relativi alla promozione e
all’attivazione di "Centri Commerciali Naturali" aventi la finalità di attivare processi di rigenerazione e
rinnovo commerciale, in un’ottica di unitarietà dell'area o dell’ambito territoriale oggetto di intervento.
Con determine del funzionario responsabile dell’Ufficio Attività Produttive n. 526 del 18/03/2014 e n.
1515 del 22.07.2014 è stata accantonata la somma pari ad € 357.642,40, che, come previsto dall’art. 38
della L.R. 20/2006, che può essere utilizzata in quanto economia a valere sulla L.R. 41/97 art. 10 bis
anno 2010, per le sole spese d’investimento, ai fini del Bando di cui all’oggetto. Si precisa che le spese a
copertura corrente non potranno essere finanziate.
1.1 Soggetti beneficiari
Sono soggetti beneficiari i Comuni e le Unioni di Comuni della provincia di Parma.
1.2 Soggetti che possono concorrere alla realizzazione del programma di intervento locale
Sono:
• forme associate di piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, di
imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché di piccole e medie
imprese dei servizi;
• le società, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, i centri operativi aderenti
alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti
esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione
non maggioritaria al capitale sociale di Enti locali;
• i centri di assistenza tecnica di cui all'art.23 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
1.3 Caratteristiche dei programmi di intervento locali
Obiettivo del programma è la promozione e la valorizzazione di uno spazio commerciale omogeneo, in
aree urbane centrali, aree periferiche, centri urbani minori e frazioni, che deve essere proposto al
consumatore in concorrenza ad altri spazi, dai centri commerciali periferici alle zone urbane di altre città
o paesi vicini, mediante iniziative, sviluppate in modo collettivo e coordinato, tese a promuovere
l'economia dell'area oggetto di intervento.
L'obiettivo del programma di intervento locale, preferibilmente pluriennale, deve essere la valorizzazione
delle attività economiche, con priorità alle forme di innovazione dei prodotti e dei servizi offerti.
Il programma, volto alla riqualificazione e alla rivitalizzazione commerciale dell'area o dell’ambito
territoriale oggetto di intervento, deve contenere una dettagliata descrizione degli interventi proposti,
degli obiettivi, degli aspetti innovativi e delle modalità di realizzazione e deve essere oggetto di una
convenzione fra il soggetto pubblico (o i soggetti pubblici) e una pluralità di soggetti privati in forma
associata, contenente i relativi impegni.
Qualora il programma preveda, per la fase di realizzazione per la quale è richiesto il finanziamento,
l'intervento esclusivo dell'Ente locale, la convenzione sarà sottoscritta fra l'Ente locale medesimo e le
Organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi .
Il Comune, qualora intenda inserire nel programma contenuti di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 8 della L.R.
14/99, deve attivare le procedure di cui al medesimo art. 8. In ogni caso il programma deve contenere
l'individuazione dell'area o dell’ambito di intervento (con eventuale delimitazione delle vie e numeri civici
se si tratta di un centro o di una zona omogenea).
1.4 Contenuti dei programmi di intervento locali – spese ammissibili e non ammissibili.
Come precisato al punto 1, il Bando di cui all’oggetto non prevede finanziamento di spese correnti, ma
solo di spese d’investimento.
Sulla base di una analisi dello stato e delle caratteristiche dell'offerta nell'area, il programma può
sviluppare:
1
1. Piano di azioni coordinate ai fini dell'adeguamento dell'offerta e del miglioramento del servizio al
consumatore;
2. Interventi volti a riqualificare le attività presenti nella zona, anche attraverso:
• introduzione di innovazioni nelle tecniche di vendita e nel servizio alla clientela (orari, informazioni,
nuove tecnologie informatiche, ecc);
• adeguamento di vetrine, arredamenti, insegne, ecc;
• formazione del personale e degli imprenditori su temi comuni di servizio;
3. Interventi sulla mobilità nella zona (studi sui flussi di traffico, modifiche nell'accessibilità, nella
circolazione (anche ciclopedonale) e nella regolamentazione della sosta, interventi sul trasporto
pubblico e creazione di zone di scambio tra mezzo privato e mezzo pubblico, ecc..);
4. Servizi comuni per la logistica, per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti e per la creazione di
servizi comuni a più imprese per le consegne al domicilio dei clienti, ecc…;
5. Interventi significativi di arredo urbano;
6. Piano di marketing e comunicazione che può svilupparsi attraverso, fra le altre, le seguenti attività:
• realizzazione di una immagine coordinata;
• definizione di piano di iniziative di comunicazione e
animazione;
• creazione di carte fedeltà o sistemi di fidelizzazione avanzati;
• creazione di un sito internet dell'associazione;
• attuazione di servizi di accoglienza alla clientela.
Si precisa, come già ricordato al punto 1, che il Bando finanzia solo le spese di investimento.
7. Creazione di una struttura di supporto alla realizzazione del programma anche utilizzando i Centri di
Assistenza Tecnica;
8. Monitoraggio e valutazione dell’efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi del programma.
Il Programma può inoltre contenere, ai sensi dell’art. 8, della L.R. 14/99:
• provvedimenti sulla fiscalità locale,
• provvedimenti sulla normativa urbanistica e edilizia.
Nel programma può essere compresa l’acquisizione, da parte dell’Ente Pubblico proponente, di
fabbricati destinati o da destinare ad attività commerciali o di servizio di particolare rilevanza per la
qualificazione dell’area.
In tal caso, la concessione del contributo è condizionata all’impegno a mantenere la destinazione d’uso
per almeno 15 anni.
Sono ammissibili le seguenti attività:
• azioni funzionali alla identificazione dell’area del CCN e dei parcheggi;
• abbattimento barriere architettoniche e pedonalizzazione dell’area interessata;
• qualificazione dell’arredo urbano e del verde pubblico, potenziamento ed ammodernamento
dell’illuminazione pubblica dell’area oggetto dell’intervento;
• recupero di piazze e spazi pubblici insistenti nell’ambito territoriale del CCN da destinare anche alla
realizzazione di attività complementari (esposizioni, mostre ed attività culturali, spettacoli, fiere, ecc.);
• installazione di chioschi permanenti da utilizzare come punti informativi al servizio dei consumatori;
• opere di supporto alla distribuzione, alla logistica, alla movimentazione delle merci, realizzazione di
piazzole carico/scarico merci per gli operatori, realizzazione di aree di sosta temporanea per la
consegna/ritiro delle merci da parte dei clienti.
Le prestazioni di consulenza, che dovranno essere strategiche ai fini della realizzazione del progetto,
sono ammissibili solo se prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro
delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Parma, da Enti
Pubblici o privati aventi personalità giuridica, da professionisti iscritti ad albo professionale legalmente
riconosciuto, nonché da associazioni di categoria dei settori di competenza.
2
Le fatture o i preventivi di spesa relativi a consulenze devono illustrare, in maniera esaustiva, il
contenuto e le modalità di svolgimento delle prestazioni.
Non sono ammesse inoltre consulenze a carattere ordinario, sia continuative che periodiche (ad es.
quelle contabili, fiscali, giuridico-amministrative, relative alla costituzione di una società…). In ogni caso
le spese complessive di consulenza non potranno superare il 20% del totale delle spese ammesse a
contributo (le consulenze dovranno essere documentate con curriculum di chi le fornisce).
Sono escluse le spese relative a materiali di consumo, contratti di manutenzione, opere di
ristrutturazione edilizia, canoni per le utenze, trasporto, commissioni bancarie, spese sostenute per
lavori in economia diretta o comunque non supportate da regolare fattura, acquisto di beni usati, di
terreni e/o immobili, spese relative alla costruzione di immobili e fatturazioni d’imprese tra loro associate.
1.5 Criteri di valutazione
Costituiscono elementi di valutazione, ai fini della predisposizione delle graduatorie:
Priorità Regionali
• iniziative che prevedono sia interventi di investimento in capitale che interventi di promozione e
progettazione a copertura corrente, anche se quest’ultime non sono soggette a finanziamento
(Punti 1)
• iniziative che coinvolgono un ampio numero di soggetti privati, in forma associata:
- fino a 5 imprese
(Punti 1)
- da 5 a 10 imprese
(Punti 2)
- oltre 10 imprese
(Punti 3)
• iniziative che prevedono la gestione comune di servizi finalizzati anche al contenimento di costi di
gestione;
(Punti 1)
• interventi posti in essere da forme associative di cui alla L.R. 11/2001 (successivamente abrogata
dalla L.R. 21/2012, i cui contenuti, ai fini del presente Bando, risultano recepiti nella L.R. 21/2012 e
ss.mm.ii)
(Punti 1)
• iniziative ad alto contenuto di innovazione che prevedano una pluralità di obiettivi e azioni:
- 2 obiettivi
(Punti 1)
- 3 obiettivi
(Punti 1,5)
- oltre 3 obiettivi
(Punti 2)
• iniziative coordinate con ulteriori interventi relativi alla mobilità, riqualificazione urbana ecc.,
finanziati con altre leggi regionali o con altri fondi o iniziative che presentano caratteristiche di
continuità con progetti già ammessi a finanziamento pubblico
(Punti 1)
• localizzazione dell'intervento nell'ambito di un'area avente le caratteristiche indicate all'art.10 comma
1 lett. b) del D. Lgs. n. 114/98
(Punti 1)
• intervento comprendente l'attivazione o lo sviluppo di esercizi polifunzionali, di cui all'art.9 della L.R.
14/99
(Punti 1)
• iniziative che coinvolgono Botteghe e/o Mercati Storici aventi i requisiti previsti dalla L.R. 5/2008
(Punti 1)
Priorità Provinciali
• Comuni che presentano domanda di contributo per il 1° anno – 1° concessione
(Punti 1)
• Progetti che prevedono la riqualificazione di aree mercatali
(Punti 2)
• Comuni facenti parte delle due ex Comunità Montane Appennino Parma Est e Valli Taro e Ceno, che
vivono una situazione di particolare svantaggio, e, nello specifico: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto,
Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo,
Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, Lesignano de Bagni, Langhirano, Corniglio,
Calestano, Neviano Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma, Monchio delle Corti.
(Punti 2)
(Si precisa che, quanto alle Unioni di Comuni, i 2 punti saranno assegnati in caso di parità o di
maggioranza dei Comuni di cui al suddetto elenco rispetto al numero totale dei Comuni presenti
nell’Unione).
1.6 Misure dei contributi e cumulabilità
Ai soggetti pubblici di cui al paragrafo 1.1 è concesso un contributo in conto capitale (per spese
d’investimento in capitale) nella misura minima del 20% della relativa spesa ritenuta ammissibile e
comunque per un importo non superiore ad € 200.000,00.
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I soggetti pubblici beneficiari del suddetto contributo si impegnano a finanziare, nella misura massima
del 50%, le spese sostenute dai soggetti privati coinvolti nella realizzazione del programma, utilizzando
obbligatoriamente, pena la revoca del contributo stesso, risorse proprie pari ad almeno il 50%
dell'ammontare del contributo concessogli, purchè non si superi il suddetto limite massimo concedibile.
In fase di liquidazione, l’ammontare del contributo concesso ai soggetti pubblici di cui al paragrafo 1.1
dovrà essere, comunque, proporzionalmente ridotto, qualora la spesa effettiva rendicontata ammissibile
risulti inferiore alla spesa prevista ammessa a contributo.
I suddetti contributi sono cumulabili con altre provvidenze erogate da altri Enti Pubblici e soggetti privati,
fino al raggiungimento del limite percentuale dell’80%.
I progetti finanziati e realizzati in misura inferiore al 60% della spesa ammessa saranno esclusi dal diritto
al contributo.
I soggetti pubblici beneficiari del sopracitato contributo, nel sostenere i soggetti privati coinvolti nella
realizzazione del programma, devono agire nel rispetto delle norme che regolano gli aiuti in regime "de
minimis" (REGOLAMENTO U.E. n. 1407 del 18 dicembre 2013).
1.7 Termine e modalità di presentazione delle domande
I soggetti richiedenti devono presentare le domande di contributo in bollo da € 16,00, redatte
esclusivamente secondo l'apposita modulistica reperibile sul sito internet all'indirizzo
www.provincia.parma.it o presso l’Ufficio Attività Produttive della Provincia di Parma, entro e non oltre il
31.10.2014.
La domanda può essere presentata mediante una delle seguenti modalità:
•
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Responsabile Ufficio Attività
Produttive, c/o Ufficio Protocollo in Viale Martiri della Libertà 15, 43123 Parma. Sulla busta, dovrà
essere apposta la dicitura: “Domanda ai sensi della Legge Regionale 41/97 – Bando 2014”.
All’istanza deve essere allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (art. 38 del
D.P.R. 445/2000);
oppure
•
consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo, in Viale Martiri della Libertà 15, Parma, negli
orari di apertura al pubblico, perentoriamente entro le ore 12 del giorno 31.10.2014, a pena di
esclusione. La sottoscrizione della domanda deve essere resa alla presenza di un dipendente
incaricato a riceverla, con un documento d’identità in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000);
oppure
• con modalità telematica, con firma digitale del legale rappresentante, dalla PEC (posta elettronica
certificata)
dell’Ente
richiedente
all’indirizzo
PEC
della
Provincia
di
Parma:
[email protected]
Per le suddette domande farà fede la data del timbro postale (per raccomandata), quella apposta da
parte degli Uffici provinciali (per consegna a mano) oppure la data d’invio all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) della Provincia.
La Provincia di Parma non assume responsabilità per la dispersione delle domande, o per disguidi
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito oppure per mancata o tardiva comunicazione né per
eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, o a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, responsabile dell’attuazione
e della realizzazione del progetto, dovrà essere corredata da:
1. relazione tecnica contenente:
a)
dettagliata descrizione degli interventi proposti, degli obiettivi, degli aspetti innovativi e
delle modalità di realizzazione del progetto, volti alla riqualificazione e alla rivitalizzazione
commerciale dell’area o dell’ambito territoriale oggetto d’intervento;
b)
indicazione delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dell'iniziativa e della
ripartizione degli oneri fra i soggetti partecipanti;
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2. convenzione stipulata fra il soggetto pubblico e una pluralità di soggetti privati, in forma associata,
partecipanti al progetto, contenente l'individuazione dell'area interessata dall'intervento nonché i
relativi impegni in modo da coordinare i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi
comuni.
1.8 Decorrenza delle iniziative e tempi di attuazione
Possono essere finanziati esclusivamente i progetti la cui realizzazione abbia avuto inizio dopo il 1°
novembre 2013.
I progetti dovranno essere realizzati e rendicontati entro 24 mesi dalla data di comunicazione della
concessione del contributo medesimo, pena la revoca dello stesso.
L’eventuale richiesta di proroga deve pervenire alla Provincia/Ente istituzionale di cui al punto 1.17 da
parte del soggetto beneficiario entro la scadenza prevista e deve avere durata massima di mesi 6. Verrà
concessa solo in presenza di cause di forza maggiore e di oggettive e motivate difficoltà non dipendenti
dalla volontà dei soggetti interessati, giustificabili con idonea documentazione a chiarimento.
Le opere strutturali e/o i beni oggetto dell’agevolazione non potranno essere ceduti, alienati o distolti
dall’uso previsto, prima che siano trascorsi 36 mesi dalla data di erogazione del contributo.
1.9 Istruttoria e valutazione
L’istruttoria delle domande avverrà dapprima sotto il profilo dell'ammissibilità formale, finalizzata cioè alla
verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità, e sarà espletata dal Nucleo di Valutazione nominato
con specifico atto. Esso procederà all’esame della completezza della documentazione, della sussistenza
dei requisiti specificati nell’articolato del presente Bando, nonché dei titoli di priorità.
Eventuali integrazioni e chiarimenti sui progetti dovranno essere forniti alla Provincia entro e non oltre 10
giorni dalla richiesta, a pena di esclusione.
Le domande per le quali l'istruttoria formale avrà avuto esito positivo saranno esaminate sotto il profilo
del merito, sulla base dei criteri di valutazione di cui al punto 1.5, e la graduatoria sarà predisposta
attribuendo la sommatoria dei punteggi indicati a fianco di ciascun criterio.
Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto ammesso a contributo, se non preventivamente
richieste e approvate dall’Ente di cui al punto 1.17.
La richiesta di variante dovrà essere corredata da una relazione tecnica, sottoscritta dal legale
rappresentante, in cui saranno evidenziate e motivate le differenze rispetto al progetto originario.
Eventuali importi superiori, a seguito della variazione per la realizzazione del progetto, non potranno
comunque comportare l’aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo erogabile.
A parità di punteggio verrà considerato prioritario il progetto con la spesa ammessa più elevata.
1.10 Concessione del contributo
Terminata la fase istruttoria, la Provincia di Parma approverà il piano degli interventi contenente le
graduatorie dei progetti ammissibili e gli elenchi delle domande non ammesse, che poi trasmetterà alla
Regione stessa.
A seguito dell’approvazione dei piani degli interventi e dell’autorizzazione all’utilizzo delle economie da
parte della Regione, l’Ufficio Attività Produttive comunicherà agli interessati l’esito dell’istruttoria, ossia:
- la concessione del contributo, indicando le spese ammesse e la documentazione da produrre ai fini
della rendicontazione finale di spesa;
- l’ammissibilità della domanda ma la sua non finanziabilità per mancanza di risorse;
- la non ammissibilità, indicandone la motivazione di esclusione.
Successivamente, si provvederà alla concessione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse,
stabilendo le percentuali in considerazione del limite previsto al paragrafo 1.6 del presente bando.
Qualora si rendessero disponibili ulteriori fondi per revoche, rinunce o economie, si procederà ad
un’ulteriore ridistribuzione dei fondi secondo l’ordine della graduatoria dei progetti ammessi, fino ad
esaurimento degli stessi.
Dell’esito dell’istanza presentata verrà data comunicazione a tutti i soggetti richiedenti.
1.11 Liquidazione del contributo
La liquidazione del contributo avverrà in un'unica soluzione dietro presentazione della documentazione
finale di spesa comprendente le fatture in originale e in copia con relativa quietanza a seguito dell’invio
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alla Provincia di Parma/Ente istituzionale di cui al punto 1.17, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento o consegnata a mano direttamente all’Ufficio Attività Produttive (piazza della Pace, 1 –
Parma) con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro i termini di cui al punto 1.8, di quanto segue
(“Richiesta di liquidazione” di cui alla allegata modulistica):
a) relazione tecnica illustrativa, a firma del legale rappresentante, che illustri le modalità di attuazione
dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi originariamente previsti, il riepilogo delle spese
dettagliate;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante, attestante l’effettiva
realizzazione dell’intervento e contenente l’elenco delle voci di spese sostenute. Tale rendiconto
consiste nell’elenco delle fatture pagate con numero progressivo, data di emissione, causale, ragione
sociale del fornitore, importo (IVA inclusa), data della quietanza di ciascuna fattura e totale delle
spese sostenute;
c) fatture originali (verranno vidimate dalla Provincia/Ente istituzionale di cui al punto 1.17 e restituite al
soggetto beneficiario), copie o altri regolari documenti di spesa (intestati al soggetto attuatore e riferiti
all'iniziativa oggetto del contributo) regolarmente quietanzate/i. Per quietanza s’intende che alla
fattura venga allegata la ricevuta del bonifico bancario (anche bonifico elettronico), ricevuta bancaria,
copia dell’assegno riscosso dalla banca, il tutto corredato da relativo estratto conto che attesti il
pagamento e mandati di pagamento quietanzati dal Tesoriere dell’Ente.
L'Ente Locale inoltre dovrà presentare:
a) approvazione dello stato finale dei lavori;
b) certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione dei lavori secondo le modalità previste dalla
legge.
Eventuali variazioni societarie e/o subentro di beneficiario, a partire dalla data di inoltro della domanda e
fino a tre anni successivi al saldo del contributo, dovranno essere comunicate tempestivamente alla
Provincia/Ente istituzionale di cui al punto 1.17 mediante posta elettronica certificata (PEC) o lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante. La Provincia/Ente
istituzionale di cui al punto 1.17 provvederà alla formalizzazione degli atti necessari per apportare le
modifiche sopraindicate.
La liquidazione del contributo avverrà, nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della
documentazione di spesa e della conformità del progetto realizzato a quello approvato. L’entità del
contributo sarà proporzionalmente ridotta, qualora la spesa effettiva risultante dalla documentazione
consuntiva presentata risulti inferiore alla spesa preventiva ammessa.
I progetti che in fase di liquidazione dovessero comportare una riduzione della spesa potranno
continuare a beneficiare del contributo purché venga raggiunto almeno il 60% della spesa ammessa.
La Provincia di Parma/Ente istituzionale di cui al punto 1.17, può disporre propri accertamenti e chiedere
ogni eventuale integrazione documentale e di dati conoscitivi.
1.12 Revoche
Il contributo concesso potrà essere revocato nei seguenti casi:
- qualora il beneficiario non provveda alla rendicontazione finale di spesa entro i termini stabiliti dal
presente bando;
- qualora il progetto realizzato risulti inferiore al 60% dell’investimento ammesso a contributo;
- se, in seguito ad accertamento, si rileva la mancanza o la perdita dei requisiti sulla base dei quali il
contributo è stato concesso;
- qualora i beni materiali oggetto di agevolazione vengano ceduti, alienati o distolti dall’uso previsto,
prima dei tre anni dalla conclusione del progetto – rendicontazione;
- se la realizzazione del progetto non è conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, a quanto
presentato nella domanda, o se allo stesso sono state apportate variazioni non approvate dall’Ente
istituzionale di cui al punto 1.17.
1.13 Cause di improcedibilità e motivi di esclusione
Sono motivo di improcedibilità della domanda di agevolazione:
a) la trasmissione della domanda al di fuori dei termini previsti o mediante mezzi diversi da quelli
stabiliti;
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b) la mancata utilizzazione dei fac-simili Allegati di cui al presente bando;
c) la mancata sottoscrizione dell’istanza e/o mancata autenticazione della stessa e/o mancata
presentazione della fotocopia del documento di identità del firmatario;
d) la mancata presentazione della relazione tecnica descrittiva del progetto di cui al punto 1.7 del
presente Bando.
Costituiscono motivo di esclusione:
a) la mancanza dei requisiti di cui ai punti 1.1 e 1.2 del presente bando;
b) l’incompleta o mancata integrazione della domanda, ove richiesta, entro i termini di cui al punto 1.9
del presente Bando.
1.14 Controlli e verifiche
La Provincia/Ente istituzionale di cui al punto 1.17 potrà effettuare ispezioni e controlli, anche a
campione, al fine di verificare l’effettiva realizzazione del progetto, il possesso dei requisiti richiesti per la
concessione del contributo e la corretta destinazione dei beni, anche nei tre anni successivi alla
concessione del contributo.
1.15 Tutela della privacy e indicazione del soggetto responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.vo n. 196/2003 i dati personali sono raccolti, per le sole finalità di gestione,
presso la Provincia di Parma o presso l’Ente istituzionale che ne erediterà le competenze di al punto
1.17.
Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.vo n. 196/2003 gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti nei
confronti della Provincia di Parma-Ente istituzionale di cui al punto 1.17, titolare del trattamento dei dati
personali, con richiesta al Responsabile dell’Ufficio Attività Produttive.
Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i, il Responsabile del procedimento è la d.ssa Simona Morini,
Responsabile Ufficio Attività Produttive della Provincia di Parma.
1.16 Allegati
La documentazione prevista dal presente Bando e ad esso allegata, scaricabile dal sito
www.provincia.parma.it , costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
1.17 Precisazioni sul ruolo della Provincia
Si precisa che nella attuale fase di cambiamenti istituzionali, i cui esiti non sono al momento prevedibili,
resta inteso che la Provincia di Parma attuerà il presente intervento limitatamente alla durata della
propria esistenza, fatto salvo la prosecuzione delle prescrizioni di cui al presente Bando (con particolare
riferimento alla tempistica prevista per le rendicontazioni e per la successiva liquidazione dei contributi)
in capo ai Soggetti Istituzionali che ne erediteranno le competenze in tema di sviluppo economico.
Pertanto ogni qualvolta nel presente Bando viene citata la Provincia di Parma, si intende l’Ente come
configurato alla data di emissione del Bando nonché il soggetto che, una volta ultimata la riforma in
corso, subentrerà nella gestione delle materie economiche.
2 RAPPORTI REGIONE-PROVINCE
2.1 Piani Provinciali degli interventi e accertamento economie
Ciascuna Provincia trasmette alla Regione un piano degli interventi contente l’elenco delle domande
ricevute e ritenute ammissibili e gli elenchi delle domande non ammesse, nonché l’accertamento, con
riferimento a gestioni già concluse, delle relative economie derivanti da contributi in conto capitale
erogati dalla Regione, al fine del loro utilizzo ai sensi dell’art. 38 della L.R. 20/2006.
Le Province, devono dare atto di aver acquisito dai soggetti richiedenti le dichiarazioni ai sensi dell’art. 3,
comma 18, lett. g) della L. 350/2003.
2.2 Autorizzazione all’utilizzo delle economie e approvazione dei piani provinciali degli interventi
La Regione con atto della Giunta procede all’autorizzazione, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 20/2006,
all’utilizzo delle economie derivanti da contributi in conto capitale erogati dalla Regione in attuazione
della L.R. 41/97 e contestualmente all'approvazione dei succitati piani provinciali degli interventi.
2.3 Approvazione graduatorie provinciali
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Ciascuna Provincia, a seguito dell'approvazione ed autorizzazione da parte della Regione, approverà le
graduatorie definitive delle domande ammissibili e gli elenchi delle domande non ammesse e provvederà
alla concessione dei contributi, stabilendo le percentuali di contributo in considerazione del limite
previsto al precedente punto 1.6.
2.4 Graduatorie di riserva
Le Province, relativamente agli interventi ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi possono
costituire graduatoria di riserva. Qualora risultassero disponibili economie a seguito minori liquidazioni,
revoche, rinunce o altre ragioni, nel rispetto della normativa contabile vigente, si potrà procedere, entro 2
anni successivi alla sua formazione, all’ammissione a contributo di altre domande, secondo l’ordine
della graduatoria stabilita. Le Province stabiliranno i tempi della rendicontazione per la liquidazione
tenuto conto del termine previsto al paragrafo 2.5 per provvedere alla rendicontazione finale della
gestione dei relativi interventi.
2.5 Rendicontazione finale di gestione
Le Province, entro 3 anni dalla data di approvazione dei piani provinciali da parte della Regione o dalla
data dell'eventuale autorizzazione all'utilizzo di economie di cui al successivo paragrafo 2.6, provvedono
all'inoltro della rendicontazione finale relativa alla chiusura della gestione degli interventi dell'annualità di
riferimento, procedendo alla eventuale richiesta di utilizzo delle economie ai sensi dell'art. 38 della L.R.
20/2006, di cui al paragrafo che segue.
Tale termine è prorogabile per un periodo di tempo pari ad eventuali proroghe accordate dalla Provincia,
da comunicarsi preventivamente alla Regione.
2.6 Utilizzo economie
La richiesta di utilizzo di economie relative a contributi in conto capitale, ai sensi dell’art. 38 della L.R.
20/2006, con riferimento ad uno o più anni, per i quali la gestione degli interventi di tutti i relativi capitoli
di spesa sia conclusa, deve essere accompagnata da atto di accertamento delle stesse contenente la
loro destinazione circa gli interventi e l’annualità con riferimento a graduatorie ancora aperte.
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