CC-2014-29 approvazione regolamento imu e successive

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CITTA’ Di CIAIVIPINO
PROVINCIA DI ROMA
iii di (
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Approvazione del Regolamento dell’Imposta Municipale unica (IUC) relativa
alla componente dell’ Imposta Municipale Propria LM.P denominata IIVIU
v 29
Del 09.04.2014
consiliari,
L’anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di aprile, alle ore 10.02, nella sala delle adunanze
convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito in seduta
ordinaria
X urgente
X straordinaria
pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comuna1e
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
Presenti
Presenti Assenti
si
,\D1)ESSI Elio
Consigliere
DE PACE Paolo A. P.
HALMAS Massimo
Consigliere
DI FABIO Gian Massimo
Consigliere
BLRARD[ Stefano
Consigliere
FERRETI’I Alfredo
Consigliere
BOCCALI [van
Consigliere
FIORINI Graziella
Consigliere
C\NNAVJCCE Bruno
Consigliere
FUIANO Benedetta
Consigliere ....si....
CARENZA Ranieri
Consigliere
GIGLIO Federica
Consigliere ,,..si..,.
COLELLA Roberto
Consigliere ...si
LANZIIIOTI’A Marco
Consigliere ....si....
COLUCCE Giuseppe
Consigliere
MUZI Marcello
Consigliere
COMELLA Alberto
Consigliere
PAZNZA Marco
Consigliere
CONTESTABILE Anna Rita
Consigliere
PERANDINI Andrea
Consigliere ....si.,,.
CORRIAS Antonio
Consigliere
si
PICCARI Franco
Consigliere ....si....
COSTANZO Paola
Consigliere
si
SUDANO Sandro
Consigliere
si
si
si
.
.si
onsigliere
Si
i....
c
Presenti N. 13
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Marcello Muzi invita a procedere alla trattazione
dell’oggetto sopra indicato,
4,
Partecipa il Vice Segretario generale Doti. Roberto Antoneili con le funzioni previste daLl’art. 97, comina
lcÉt. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: ?iccari, Berardi, Cannav icci.
Assenti
.Si
Proposta di deliberazione n° CC-TR[-14-0001 del 20/3/2014
del Regolamento deWlmposta &ieipaleunicaIUjrelativaaiia
poente dell Imposta Municipale Pi opmIMP denommata IMU
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO I’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle tattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempirnenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti»;
DAfO AlTO che il termine per approare le modifiche regolamentari con effetto tetroattivo al 1°
gennaio dell’anno di nferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52,
comma 2 Digs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, L. 23
dicembre 2000 n. 388, e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 ti. 348, il quale
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di
cui sopra, hal3no effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO Part, 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
i gennaio dell’anno di ritèrimento, In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il
differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali per l’anno 2014;
VISTO l’art, 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del
Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
su due presupposti impositivi (il possesso di
basata
(IUC),
comunale
l’istituzione dell’imposta unica
immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARL), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. I e 2
D.L 28 febbraio 2014 n, 16. attualmente in fase di conversione;
CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo DL 16/2014 abbia
mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU, appare necessario procedere alla
ridelinizione del regolamento di detto tributo, in conformità con le nuove disposizioni normative
Hsndotte dalla Legge di stabilità;
RiTENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione del singolo
regolamento di disciplina deIPIMU, costituente parte integrante al pari della TASI e della TARI
UcH’imposta unica comunale (1UC), per evitare che Leventuale contestazione sollevata nei confronti
caolamento di un singolo tributo nossa incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti
cd, infine, per rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;
U i FNL TO che l’aporovaziore li tale regol menft possa interx en’re con apposda deliberazione
ue onano comunaie eompecnte:
-
TENUTO CONTO che in sede di Commissione consiliare è stato approvato l’allegato schema di
regolamento IUC, per la componente relativa all’IMU, così come definita dalla legge 27 dicembre
2013, n. 147, che è parte integrante della presente deliberazione;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n 4033 del 28/2/2014, in tema
trasmissione telematica dei provvedimenti relativi a tariffe e regolamenti cx art. I commi da 638 a
731 della legge 147/2013;
‘q IS i I i paren faoreoh di regolaiita
tecma attestante la icgolarita e la correttezza dell azione
amministrativa e di regolarita contabile, espressi rispettivaimnte dal Dirigente del Servizio Tributi e
dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, del
T.U. sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.L.vo 188.2000, n. 267
Al termine del dibattito, come da tra trascrizione in atti, il Presidente pone in votazione il punto cosi
come emendato
Con voto espresso in forma palese
—
—
Favorevoli
10
Contrari
zero
Astenuti
(l3almas, Costanzo, Cannavicci)
DELIBERA
1. Di approvare l’allegato Regolamento dell’imposta Municipale unica (IUC) relativa alla
componente dell’Imposta Municipale Propria l.MP. denominata IMU, che è parte integrante della
presente deliberazione;
DA ATTO che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa per la sua pubblicazione ai sensi
dell’art.13, comma 13bis e 15, del Di. n. 201/2011, ai Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze
Portale del federalismo fiscale, con modalità esclusivamente
telematiche. e dalla stessa data di pubblicazione acquisirà efficacia.
-
Successivamente stante l’urgenza di provvedere, con votazione espressa in forma palese:
Con voto espresso in forma palese
—
—
Favorevoli
10
Contrari
zero
Astenuti
(Balmas, Costanzo, Cannavicci)
IL CONSIGLIO CON’IUNALE
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art, 134 del LUO.Ei.
267/2000.
del
Allegato alla I)eiibcra (lei Consiglio Comunale n.
IMPOSTA UNICA COMUNALE
Il
(LU.C)
REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE IMMOBILIARE l.M.P.
DENOMINATA LMJJ.
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO 1)1
APPLICAZIONE
Articolo 2 FUNZIONARIO RFSPONSABILE
PRESUPPOSTo I MPOSITIV()
Articolo 3
DF FINIZIONI 1)1 ABITAZIONE PRINCIPALF I &BBRI( A [I, FFRRENI
Articolo 4
AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI
Articolo 5 SOGGETTi PASSIVI
Articolo 6 SOGG ETTO ATTIVo
BASE IMPONIBILE.
Articolo 7
RIDUZIONI PI R I TFRRFNI GRI( OLI
rticoio 8
[)FTERMINALIONE DELL’ LIQUOTA I DELL ‘IMPOSi
9
Articolo
Articolo 10 I)EI’RAZI()NI PI R L’ABI [AZIONE PRIN( IPALE
Articolo li ASSIMILAZIONI
Articolo 12 ESENZIONI
Articolo 13- QUOTA RISERVATA ALLO STATO
Articolo 14 VERSAMENTI
Articolo 15 RAVVEDI N’I ENT()
Articolo 16 DICIIIA RAZIONE
Articolo 17- ACCERTAME TO SANZIONI
Articolo 18 RATEIZZAZIONE DILAZIONE
Articolo 19 RISCOSSIONE COATTIVA
Articolo 20 COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE Al)DETTO
Articolo 21 CALCOLO i)ECLI INTERESSI
Articolo 22 RIMBORSI
Articolo 23 CONTENZIOSO
Articolo 24- ABROGAZIONI NORMF 1)1 RINVIO EFFICACIA
Articolo 25- CLAUSOLA Dl ADEGUAMENTO
Articolo i
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Articolo i
OGGETTO I)EL REGOLAMEN1O, HN4LITA’ FI) AMBII’O IM APPLICZIONE
I Il prescntc rcgolamcnto adottato nLll ambito dclia potLsta regolamentare preista dall artiLolo 52
del Decreto Legislativo 15 diccmbrc 1997 n 446 disciplina 1 applicazione ud (omunc C itta di
(iampino doia in aanti dcnominato (omune dcli imposta municipaic propria speiirnentalc
(1MP), d’ora in avanti denominata IMU, istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre
2011 n 201 oncrtito con modificazioni dalla I cgge 22 diccmhre 2011 n 214 e discaphnata
dal citato articolo 13, e successive modificazioni, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto
I egislativo 14 mario 2011 n 23 dall articolo 2 del Dccrcto I egge 31 agosto 2013 n 102
conxertito dalla I cggc 28 ottohrc 2013 n 124 qualc compondnte di natura patrimoniale
deWlmposta Unica Comunale (1UC) così come definita dall’articolo 1, comma 639, della Legge
27dicembre2013 n. 147.
2. li presente regolamento è emanato a.i. fine di disciplinare 1’ ap•phcaziohe dell’ 1M.U nei Comune.
(itta di Ciampino assicuiandonc la gcstlone sccondo i cntcn di efficienza economicita
funzionalità e trasparenza.
3 Per quanto non pie.isto dal prcscntc rcgoLimcnto si applicano lc disposizioni di lcgge vigenti
Artawlo 2
FUNZIONARIO RESPONSABI LE DEL TRiBUTO
1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per fesercizio di
ogni attiita organ1zzatia e gestionale complcso qucllo di sottoscrieic i piovvcdimenti afterenti a
tali attività.
2. Ai fini della verifica dei corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile
può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di
gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre Paccesso ai locali ed aree
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette
giorni.
Articolo 3
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi
uso destinati e di qualunque natura, salvo le esclusioni previste dalla normativa vigente.
Articolo 4
I)EFINIZIONE DI ABITAZIONF PRINCIPALE, FABBRICATI, TERRFNI AGRICOLI ED
AREE FABBRICABILI
1. Ai tini dell’imposta di cui all’articolo i dcl presente regolamento:
a> per ‘abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo flimiliare dimorano
abitualmente e risiedono anagratìcamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le
sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile:
h) per “pertirenze dell’ abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C ‘6 e C/7, nella misura massim.a di un’ unità pertinenzia.ie per ciascuna delle
categorie catastali indicate., anche se i.scritte. in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo:
e) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere i.scritta nei catasto
edilizio urbano, conside.randosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruz.ione e
quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è sog.getto all’imposta a
partire dalla data di ultimazione dei. lavori di costruzione ovvero, se antece.de.nte, dalla data in cui è
comunque utiliz.zato:
d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edilicatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità elThttive di edificazione determinate
secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono
considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali di cui all’articolo i del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella
previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvopastorale mediante l’esercizio di
attività dirette alla coltivazione del fòndo, al la silvicoltura, alla ftinghicoltura e all ‘allevamento di
animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e
imprenditori agricoli prolèssionali. iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società
di persone alla quale hanno concesso in affitto o in cornodato il terreno di cui mantengono il
possesso ma che. in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno
sia posseduto da piu soggetti ma condotto da uno solo Lhc abbia comunque i requisiti sopra
individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari; I requisiti
oggettivi e soggettivi vanno dichiarati a pena di decadenza utilizzando il modello approvato con il
decreto di cui allart 9 omma 6 dcl lkcreto I cgislativo n 23 del 2011
e> per ‘terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, silvicoltura. allevamento di animali e attività connesse.
Articolo 5
SOGG1 rTI PASSIVI
i. Soggetti passivi dell’imposta sono:
a> il proprietario di fàbbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
h> il titolare del diritto reale di usufrutto, uso. abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessì;
e) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del
contratto;
e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.
Articolo 6
SOCG ETTO ATTIVO
1. Soggetto attivo dell’ imposta è il Comune, relativamente agli immobili la cui superficie insiste
sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla
istituzione di nuovi Comuni. si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio
risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa
tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
Articolo 7
BASE IMPONIBILE
1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi
dell’articolo 5, comml, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e
5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n, 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di
imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3. comma 48, della Legge 23 dicembre
1996, n,, 662, i seguenti moltiplicatori:
a> 160 pcI I labbriati classifiLati nJ gluppo catastale A c nelle categorie catastali 12 C ‘6 e c/7
con esclusione della categoria catastale A! 1.0;
h) 140 per i ffibhricati classificati nel gru.ppo catastale. B e nelle categorie catastali C!3, C/4 e C/5;
e) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/IO e D
3;
1
d) 60 per i fabbricati classificati ne.i gruppo catastale D, ad eccez.ione dei fabbricati classificati nella
categoria catastalc D’5 tale rnoltiphcatorc c
cato a 65 a dceoireie dal 1° gdnnalo 2013,
1
e> 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale (‘/1.
3. Per i fhbhricati classificabili nel ruppo catastale I). non iscritti in catisto. interamente posseduti
da imprese e distintamente contabilizzati. il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3
dell’articolo 5 del l)ecrcio I cgis1ativo n. 501 del 1992. ai sensi del quale tino all ‘anno in cui i
fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita. il valore è determinato alla data
(li imzio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data (li acquisizione ed è costituito
dall’ammontare, al lordo delle quole di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili.
applicando per ciascun anno di formazione dello stesso. i coefficienti aggiornati ogni anno con
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in caso di locazione finanziaria il locatore o il
locatario possono cspcrirc la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero
delle Finanze del 19 aprile I 994, n. 701. con conseguente deierininatione del valore dei fabbricato
sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentaione della stessa. In mancanza di
rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è
obbligato a lòrnire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari er il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al
comma 5 del presente articolo, il alore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare
del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al I O gennaio dell ‘anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell’articolo 3. comma 51 della Legge n. 662 del 1996. un
moltiplicatore pari a 1 35.
5 Per i terrni agncoh nonchc pci quelli non coltl\ aO posseduti e condotti dai colti atori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a
75,
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio
dell’anno di imposizione. avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di
edificabilità alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del
terreno necessari per la costruzione. ai prezzi mcdi ri 1e ati sul mercato della vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere e). d) e f) del Decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2011. ti .380. la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è
considerata lhhbricahile anche in dcroea a quanto stabilito dall’articolo 2 del [)ecreto i .egislativo il.
504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di
ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino
alla data in cui il fabbricato costruito. ricostruito o ristrutiurato è comunque utilizzato.
8. Con i poteri di cui ali’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446. al fine di agevolare
i contribuenii alla quantificazione del calcolo del valore venale delle aree edilicabili, ovvero di
autolimitare il potere di accertamento, l’amministrazione comunale può determinare periodicamente
entro il termine per l’approvazione del l3ilancio di previsione e per zone omogenee. con specifica
deliberazione ovvero con provvedimento, anche di rango i)irigenziale. i valori medi venali in
comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, Allo scopo
Pamministrazione comunale, può costituire, una conferenza di servizio con funzioni consultive,
chiamando a partecipai’vi i responsabili deuli ulìici comunali, I cenico. Urbanistico e tributario. ed
eventuali esperti esterni, anche di ul’lici statali, I valori determinati come sopra. valgono anche per
l’anno d’imposta successivo, qualora nel termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione, gli
stessi non vengano aggioi’nati.
9. Per i fabbricati in corso di costruzione parzialmente edificati, la palle ultimata,
è assoggettata
ali ‘imposta quale fabbricato a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di Costruzione, ovvei’o
se antecedente. dalla data in cui è comunque utilizzata, conseguentemente il valore dell’area
edjficabile, sulla quale è in corso la costruzione. ai fini della base imponibile è ridotto in base allo
stesso rapporto cs istente tra la volumeiria complessiva del fabbricato risultante dai progetto
approvato e la volumetria della parte giè ultimata cd autonomamcntc assoggettata ad imposizione
come fabbricato,
IO La base iipnibi’•le è rid.otta d.el So per cento:
a) per i fabbricati di interesse’ storica o artistico di cui all’articolo I O dcl Decreto I ecisiativo 22
cennaio 2004. o, 42:
.
h) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitahili e di fatto non utilizzabili. limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Il l. inardbiliui o I’ inabitabi lità. consiste iii un derado strutturale non superabile con interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e
risanamento conservativo. ai sensi dell’ari. 31. comma I. lettere e> e dI. della legge 5 agosto I 078.
n. 457. Ai tini dell’applicazione del la riduzione di cui alla lettera b) del comma 10, si considerano
inagibili o inabitahili e dì l’alto non utilizzabili i tuìhhricati che versino nelle seguenti condizioni:
strutture orizzontali, solai e tetto compresi. lesionati in modo tale da costituire
pericolo a cose o persone. con potenziale rischio d crollo totale o parziale:
strutture verticali quali. pilastri, muri perimetrali. portanti, in adiacenza, lesionati in
modo tale da costituire pericolo a cose o persone. con potenziale rischio di crollo
totale o parziale:
edifici per i quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
12. L’ufficio tecnico comunale accerta e erifica quanto dichiarato con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. in alternativa il contribuente ha
la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 2$ dicembre 2000, n. 445. Rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, in ogni
caso l’inagibilità è accertata o rigettata con motivazione.
Articolo 8
R1I)UZIO’I PI R I I I RR[I GIU( 01 I
I terreni auricoli posseduti da coltivalorì diretti o da imprenditori agricoli prolessionali di cui
all’articolo I del Decreto Lecislativo o. Q”) del 2004. iscritti nella pre\ idenza agricola. purché dai
medesimi condotti, sono soggetti all’ imposta limitatamente al la parte di valore eccedente euro 6.000
e con le seguenti riduzioni:
a> del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di alore eccedente i predetti euro 6.000 e lino
a euro 15.500:
li) del 50 per cento dell’imposta gra ante sulla parte di \ alore eccedente euro 15 .500 e lino a euro
25.500;
e) del 25 per cento dell ‘imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro
32.000.
2. Nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella
previdenza agricola. possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente
al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell’anno in cui
sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L’agevolazione ha
natura soggettiva cd è applicata per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla
corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.
L’agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in
cui le persone fisiche. coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. iscritti nella
previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in altitt() o
in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che. in qualità di soci, continuano a
coltivare direttamente. I requisiti oggettivi e soggettivi vanno dichiarati a pena di decadenza
utilizzando il modello appmvato con il decreto di cui allart. 9. comma 6. del Decreto Legislativo n.
23. del 2011.
Articolo 9
DETlRN11NAZI0NE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA
Ai sensi dellarticolo I comma 169. della Legge o. 296/2006. le aliquote stabilite dalla legge
possono essere variate entro i termini fC\ isti dalla norma per lapprovazione del bilancio di
previsione delleserciz.io cui le aliquote di rifi’riscono, c.on eLetto dal i ° gennaio.
2. Ai sensi dei comma l3his dell’articolo .13 dei De.creto Legge n. 201 dei 2L1, i, la delibera di
approvazione delle aliquote e delle de.trazioni deve essere inviata esclusivamente per via teiern.atica,
rn.ed.iante inserimento d.ei testo neliapposita sezione d.ei Portale del ièderaiismo fiscale, per la
pubblicazione nel ‘ao informatico ai cui all articolo I comma 3 d I dccieto legislativo 2$
.
settembre I 99$. o. 360, e successive modilìcauioni: l’efficacia della deliberazione decorre dalla data
di pubblicazione del la stessa nel iredetto sito intormatieo.
3, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell’anno pl’ece(leflte, mentre il versamento della seconda l’ala
esernnto. a saldo dell’imposta
dovuta per l’intero anno. con eventuale conguaglio sulla prima rata \ersata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta: in caso di mancata
pubblicazione entro il termine dci 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
Articolo lO
flI I R 7IOM PI’ RI ‘BI E LIOM PRI’( IPU I’
I )ali’ imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione priiicipale e classificata nelle
categorie catastali A/I, A/8 e A/Q e per le relative pertinenze. sono detratti euro 200, rapportati al
periodo dcli ‘anno durante il quale si protrae tale destinazonc. [ale detrazione è fruita lino a
concorrenza dell’ ammontare dell’ imposta dovuta,
2. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale (la più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno (li essi pmporrionalmcnte alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
3, Il Comune, con la deliberazione di cui all’articolo 9. del presente regolamento, può disporre
‘elevazione dcli’ importo del la detrazione, lino a concorrenza dell’ imposta dovuta,
Articolo I i
ASSI MILAZION I
li Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta
a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. a condizione che la stessa non risulti beata,
nè
concessa in comoclato d’uso. La predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità
immobiliare e si estende alle relative pertinenze.
2. Il Comune considera. altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nei territorio dello Stato a titolo di proprietà
o di
usufrutto in Italia, a condizicne che non risulti beata, nè concessa in comodato d’uso, La predetta
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e si estende alle relative
pcrlinenze.
12
ESENZ1 ON I
Articolo
Sono esenti dall’imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti. nel proprio telTitorio. dalle
Regioni. dalle province, dal Comune. dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove
non
soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali:
b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/I a 129;
e) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. e successive modificazioni:
d) i flibbricati destinati esclusivamente all’esercizio dcl culto, purché compatibile
con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze:
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13. 14, 15 e 16 de!
Frattato
Lateranense. sottoscritto i’ 11 febbraio 1 929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n, 810;
i’) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali prevista
è
!‘csenzione dall’imposta locale sul reddito dci 1/ibbricati in base ad accordi intei’nazionaii
resi
esecutivi in Italia:
g.) i terreni agricoli ricadenti i.n aree montane o di collina d:.elimitate ai sensi dr.lI’articolo 15 della
LggL 2 d1cmnlL 97 i 94 in onnt ‘i ( omonL
ImpiLo OJl LiLn ) 01 JI ‘l ( ,rcol Irc
n. 9 del i 4 giugno 1993, come parziai mente dciimi.t.a.to (PD) e perta.nto limitatamen.te alle particelle
417,419.420.421,422,449,451.452,453,454,455,456,457. ricadenti nei ibelio mappale a. 12,
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i oro tia 1011 in nu snp
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h Ii immobili utilizzati dai staet1i di cui all arlicolo 75. conima I lettera e). del i)ccreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre I 986. n. () 7. destinati esclusiamente allo svolgimento
con modaiiiì non commerciali di attiilì assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scienhiliea.
didattiche, ricellive, culturali, ricreati e e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16. lettera
a). della Legge 2() maggio 1985, n. 222:
i) gli immobili ed i labbricati adibiti ad Lsercl/i commerciali, artigianali e mdustnali, situati iii /Oflc
pieclusc al trallico a causa dello svolgmiento di laon per la realizzazione di opere pubbliche che si
protraggono per oltre sei mesi, a condizione che il possessore e l’utilizzatore siano il medesimo
soggetto e limitatamente al periodo per il quale si protnìe la suddetta preclusione. In relazione agli
immobili ad uso produttivo classi licati nel gruppo catastale I). iesenzionc si applica solo con
ri lerirnento alla quota spettante al Comune:
k le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime. come delinite all’articolo 4. del presente
regolamento. ad eccezione di quelle classificate nelle categorie caiastali A/l A/X e A/9;
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
iii) i tabbncati di ci de abii izionc dcstin fli ad allogei sociali eom’. definiti dal decreto dcl Mmistio
delle infrastruiture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
n la casa coniugale assegnata al coniuge. a seguito di provvedimento di separazione legale.
annullamento. scioglimento o cessazione degli e1iì.tti civ il i del matrimonio:
o) gli immobili, in numero massimo di uno pci’ soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il Fabbricato non sia censito nelle categorie
catastali A/i ,j\ 8,A/9, posseduti. e non concessi in locazione. nè in comodato d’uso dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dalfarticolo 28, comma I, del decreto
legislativo i 9 maggio 2000. n, 1 39, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. per i quali
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anaurafìca .Ai tini
dell’applicazione dei benelici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il
termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative allIMU. apposita
dichiarazione, utilizzando il niodel lo ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette
dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identitìcativi catastali
dell’ immobile ai quali il beneficio si applica;
p) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell’articolo 13, del decretolegge n. 201
del 2011;
q) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso beati. nè concessi in comodato d’uso: Ai tini dell’applicazione
dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta. a pena di decadenza entro il termine ordmario
per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative al l’I ML. apposita dichiarazione.
utilizzando il modello ministeriale predisposto pci’ la presentazione delle suddette dichiarazioni. con
la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificati i catastali degli immobili ai quali il
beneficio si applica.
.
Articolo 13
QUOTA RISERVATA ALLO STATO
I Ai sensi dell’articolo I comma 380. lett. ti. della Legge n. 228/2012. è riservata allo Stato la
quota di gettito 1ML’ derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato, ad aliquota standard dello 0.76 %, tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio
territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di alìquota ovvero le
.
esenzioni deliberate dai Con.siglio comunal.e ai sensi dei presente regolamento.
3. il versam.ento dei.la quota rise.rvata al i o Stato de.ve essere effettuato direttamente dal contribuente
contestualmente a quello relativo alla. ouota conru.nale, secot..do le modalità di cui all artictt1o i 3 del
resenie regolamento.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell’ imposta erariale sono svolte dal Comune al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivitì a titolo di imposta.
interessi e san/ioni.
Articolo 14
VERSAMIi NTI
1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’ anno nei quali si
è protratto il possesso, a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno
quindici giorni e computato per intero.
2. 11 versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è elThitiiato in due rate di pari importo. la
prima con scadenza alla data del 16. giugno e a la seconda con scadenza il 16. dicembre. oppure in
un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 1 6. giugno. li ersamento della prima rata di
cui al comma 3. dell’articolo 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23. e’ eseguito stilla base
dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, il versamento della seconda
rata di cui al medesimo articolo 9, è eseguita, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, da calcolarsi sulla base delle aliquote definitivamente
deliberate per l’anno d’imposta.
3. Gli enti non commerciali etì’ettuano il versamento in tre rate di cui le prime due. di importo pari
ciascuna al 5() per cento dell’imposta coni plessivamente corrisposta per l’anno precedente. (levono
essere versate nei termini di al comma 2. e l’ultima a conguagl io dell’imposta complessivamente
dovuta deve essere versata entro il 16. giueno dell’anno successivo a quello cui si rilèrisce il
versamento da calcolarsi sulla base delle aliquote definitivamente deliberate per l’anno d’imposta.
4. 11 versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24. ovvero a mezzo
dell’apposito bolletino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
5. lI pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o
inieriore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. ai sensi dell’articolo I
comma 166. (Iella legge 296/2006.
6. Non devono essere eseguiti versamenti er importi inferiori o pari ad euro cinque (5.00>. 1 ale
importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno, dal singolo
soggetto passivo e non alle singole rate di acconto e di saldo.
,
Articolo 15
RAVVEDIM ENTO
Per il ravvedirnento degli omessi o insufficienti versamenti, si applicano le norme recate dall’art.
13. del Dlgs. n.472. del 18 dicembre 1997.
Articolo 16
1)1 CH I ARA ZIO NE
• I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30. giugno dell’anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai tini
della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo
9. comma 6. del Decreto Legislativo n. 23, del 2011. La dichiarai ione ha effètto anche per gli anni
successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegna
un diverso ammontare del[ imposta dovuta.
2. 1 e dichiarazioni presentate ai tini dell ‘applicazione dell’ imposta comunale sugli immobili (1Cl).
in quanto compatibili, valgono anche con ri1ìrimenio ai l’i ML
3. Qualora siano deliberate dal Comune. aliquote agevolate, i contribuente clic vanti il diritto
all’applicazione delle stesse. è tenuto a pena di decadenza dal beneficio, alla presentazione della
dichiarazione di cui al comma 1, unitamente alle ulteriori documentazioni se previste negli atti
deliberativi.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via tel.em.atica, secondo
le modalità approvate. con apposito decreto è.el Ministero dell’economia e delle fi.nanze. Con le
stesse m.odaiità ed entro Io stesso termine. nrevisto per la di.chiarazione per l’anno 201 3. deve essere
oresentata anche la dichiarazione per Fanno 2012.
Articolo 17
ACCERFAMFNT() SANZIONI
Il Comune. procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o in1deli o dei parziali o ritardati
versamenti, nonché all’accertamento d’utììcio delle omesse dichiarazioni o degli omessi
versamenti, nolificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento, un apposito avviso fliOtiVato
2. Ai fini dell’esercizio de1I’atti dà di accertamento, il Comune. ai sensi dell’articolo il, comma 3.
del Decreto legislativo iv 504. del I 992, può invitare i contrihuenti. indicandone il motivo, ad
esibire o trasmettere atti o documenti, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati
ovvero a notizie di carattere speci fico, con invito a restituirli compilati e lirmati; inoltre, pti()
richledLre agli udici pubblici competenti dati notizie ed elementi riIeanti nei confronti dci singoli
contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 3 1 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento
sono stati o avrebbero dovuto essere elìèituati. Lntro gli stessi termini devono essere contestate o
irrogate le sanzioni amministrative tribuiarie, a norma degli articoli 16 e 1 7 del Decreto Legislati o
18, dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento deWIMU, risultanti dalla dichiarazione, si applica
larticolo 1 3 del decreto legislati o 18 dicembre 1997. rì. 471
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal i 00 per cento al
20() per cento del tributo non versato, con un minimo di So curo.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del
tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta
giorni dalla notifica dello stesso. si applica la sanzione da euro 100.00 a euro 500.00. La stessa
sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e
documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dal la richiesta o per
la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6, e 7, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se
dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Ai sensi dell’art. I. comma 161. della I egge 27 dicembre 2006. n. 296. il termine per la notifica
degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio è lissato al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere
effettuati. Vavviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. La notilicazione a mezzo del servizio postale si considera
effettuata alla data di consegna dell’atto all’Agente postale: i termini che hanno inizio dalla
notiticazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l’atto è ricevuto.
IO. Ai sensi dell’art, 50. comma i. della legge 27 dicembre 1997. n. 449, si stabilisce la non
applicazione delle
pci’ ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla
data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine.
l’attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto
dali’art, 13. conirna 1. del D.Les. 18 dicembre 1997. n. 472. In tale l’attispecie la prescritta si’ adenza
è da intendersi trascorsi i 2 mesi dalla data dì decesso del soggetto passivo.
il Per tutto quanto non previsto (falle disposizioni dei precedemi articoli, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170. della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
12. In caso di mancata collaborazione dci con..tribueite o altro impedim.ento alla diretta rilevazione,
l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del
codice civile,
1$. on sono applicati sanzioni e interessi nei caso di insufficiente ersamento della seconda rata
deli’IML do\ ma per l’anno 2013. qualora la difftrenza sia versata entro il termine del 24 gennaio
2014.
—
-
.
Articolo 18
RATElZ/LAZ1OE l)ILAZIONE
Il Comune, su richiesta del contribuente, puo concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di
obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di
accertamento. fino ad un massimo di dodici (12) rate mensili, ovvero la sospensione del pagamento
degli avvisi fino a sei mesi, e successivamente, la rateitzazione del pagamento fino ad un massimo
di sei (6) rate mensili: l’importo minimo di ciascuna rata non potrù in ogili caso essere interiore ad
euro Cinquanta ( 50.0U ).
2 Se l’importo complessi amente dovuto dal contribuente, è superiore a euro diecimila (I 0.000.(J0).
il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria irrevocabile, liquidabile a semplice richiesta del
Comune creditore, la polizza fìdeiussoria dovrà essere rilasciata da primaria compagnia accettata
dal Comune.
3. la sospensione e la ratcizzazione comportano l’applicazione di interessi al tasso legale, vigente
alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. li provvedimento di
rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata. a pena di decadenza, prima della scadenza
del termine di versamento degli avvisi.
5, In caso di mancato pagamento di due (2) rate anche non consecutive:
a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione:
b. l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in
un’unica soluzione:
c. l’importo non può più essere rateizzato:
Articolo 19
RISCOSSIONE COATTIVk
1 . Le somme liquidate dal Comune per imposta. sanzioni ed interessi, se non versate entro il
termine di sessanta giorni dalla notiticazione dcll’a viso di accertamento, sono riscosse, salvo che
sia stato emesso provvedimento di sospensione. coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al
Regio Decreto 14 aprile 1910. n.(39. se eseguita direttamentc dal Comune o affidata a soggetti di
cui all’articolo 53, del Decreto I egislativo n. 446. del 1997. ovvero mediante le diverse lòrme
previste dall’ordinamento vigente.
2. Non si procede all’accertamento e alla riscossione qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di
sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro dieci (10.00),
con riferimento ad ogni periodo d’imposta.
3. la disposizione del comma 2. non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli
obblighi di versamento, relativi anche a periodi d’imposta diversi,
Articolo 20
COMPENSO INCFNTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
1. Ai tini del potenziamento dell’ufficio tributi, previsto dalla lettera p) del 1° comma dell’art. 59
del L).lgs. n°446/97. possono essere attribuiti compensi incenti anti al personale addetto all’ufficio
tributi partecipante all’attività di accertamento e riscossionc.
2 I relativi progetti di produttività e l’entità del bando relativo saranno oggctto di preventiva
contrattazione sindacale decentrata e di apposita valutazione.
3. il fondo incentivante a disposizione annualmente potrà superare l’ammontare complessivo pari al
13% delle maggiori entrate accertate per 1’l.C.l.
4. Le somme di cui al comma 1, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, saranno ripartite
dai Dirigente del settore tlnan7iario con apposita determinazione nel rispetto delle seguenti
percentuali
o pu il maoian nt ) d
mi li tui
mLhL ‘alt’ mauLi JLli ai t1c a ibm
1 uLila msui a dl
bi per l.attribuione. dei compensi incentivanti la produttività al personale addetto all’uliicìo tributi
nella misura del 77%.
5. Con la stessa determinazione di cui al precedente comma 4. il I)irigente assegnerà al personale
dipendente dell’ufficio tributi partecipante alle suddette attività, il premio incentivante.
6. La liquidazione di detti compensi sarà disposta entro il 31 luglio ed il 31 gennaio.
Articolo 21
CAL( OLO PEGLI INI FRIi SSI
• La misura annua dcli interessi, o e previsti. ai sensi del l’ari. 1 comma 165. della legge 27
dicembre 2006. n. 296. è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al I gennaio di ciascun
anno d’imposta. maggiorato di due (2) punti percentuaii sia per i provvedimenti di accertamento,
rimborso e rateizzazione.
Articolo 22
RI NI BORSI
1. Ai sensi dell’ari. 1, eomma 164. della legge 27 dicembre 2006. n. 296 il contribuente può
richiedete al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque (5)
anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il
diritto alla restituzione quello in cui è inter enuta decisione definitiva. Sull’istanza di rimborso, il
Comune si pronuncia entio 90 giorni dalla data di presentazIone Il rimborso sara ordinatonamente
ellettuato entro centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. L’istanza (li rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo
stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella
misura di cui al precedente articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato tennine quinquennale nel
caso in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in
Comune diverso a ftonte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte
del Comune soggetto attivo del tributo. nel caso specifico l’importo a rimborso senza interessi, sarà
rimesso a cura del Comune. direttamente a favore de! Comune soggetto attivo,
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall’assenza del presupposto
dimposta su cui si tonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese. decorrono dalla data di
presentazione della relativa istanza. ad eccezione dci casi di rimessa diretta al comune soggetto
attivo dell’imposta.
5 Ai sensi dell alt I comma 167 della legge 27 dicembre 2006 n 296 I imposta pci la quale il
Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti allo
stesso titolo, La compensazione a viene su richiesta del soggetto passivo da prodursi
contestualmente alla richiesta di rimborso e potrà essere utilizzata nei periodi d’imposta successivi.
L’eventuale residuo sarà rimesso a richiesta direttamente a mezzo mandato di pagamento ovvero
bonifico. Nella richiesta stessa dovrà essere indicato in caso di bonifico il relativo codice IRAN.
l’importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. I .e somme di cui
si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
6. Qualora il contribuente abbia calcolato e dichiarato il valore delle aree fabbricabili, in misura
superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori come determinati ai sensi dell’art. 7,
comma 8. del presente regolamento. al contri htiente non compete alcun rimborso relativo
all’eventuale maggior imposta versata a tale titolo.
7. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o infl.riori alla soglia fissata dall’articolo 14, comma
6. del presente regolamento, ad eccezione dell’ipotesi di rimessa diretta al comune soggetto attivo
contemplata dai commi 3 e 4 del presente articolo.
23
CON TEN ZIOSO
1.. lr. materia di eontenzioso si applicano le disposizioni di cui a! Decreto Legislativo 31. dicembre
i )92. n. 546. e successi’ e modificazioni.
Articolo
ABROGAZIONI
Articolo 24
NORME Di RINVIO
EFFiCACIA
1. lI presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMII approvato con
deliberazione consiliare n. 4. del 27 ‘*2012. e modihcaio con dcliberazone consiliarc n. 69. del
29/1 I /2D 13. le norme in esso contenute si upplicant in luoco di qualsiasi altra disposizione
regolamentare contrastante.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2014.
3. Per quanto non previsto dal presente recolanìento si applicano le disposizioni normative vigenti.
Articolo 25
(LAI%OLA 1)1 ADF.GU MEN FO
1 lI presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative Sopravveflute.
2. 1 richiami e le citazioni di norme contenuti nel irescnte reeolamento si de onu intendere lhtti al
testo vigente delle norme stesse.
CITTÀ DI CIAMPINO
PROVINCIA DI ROMA
‘r°
CAR 00043
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.
(‘Proposta n L
L. 02773250580
ParI, LV .\. 01115411009
DEL___
)
1
deLZ/jLL
OGGETTO:
Ai sensi dell’àrL 8, comma d,), del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2013-2015
approvato dalla Giunta Comunale in data 19.06.2013, i sottoscritti dichiarano di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi in relazione a/presente atto.
I,
Il Responsabile de/procedimento
1 D/rig4?nte
IL DIRIGENtE L
E7’O
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Pareri espressi ai sensi degil a,ft 49, comnia 1, e 147 bIs, comma 1, D Lgs 267/2000:
SI esprime parere FA VOREVOLE / SEA1/J3P4V.OLZdi regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
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correttezza de/Izione amministrativa
Ciampino li
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IL RESPSfl1 Àìzjo
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SI esprime parere FA VOREVOLE/SF4T7PT[?OLE di regolarità contabile
ILDiRiGENTEP SETTORE
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Ciampino, i,
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COMtJNAIJ7.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di lIuesta deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi deIl’art. 32 della Legge a. 69 del 18 giugno i009. è
e vi rimarrà per quindici giorni constiÉivi Li scusi
sI LI i pubbi ictt i sull Libo pietoi io on Ime del Comune oggi
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comma del D Lgs 18
agosto
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CERTIFICATO DI ESECt
Certifico
che questa deliberazione
è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi
Art. 134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
immediatamente eseguibile (Art, 134, comnia quarto, del D.Lgs 18
agosto
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2000, a. 267);
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EG TARIO COMUNALE
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ORIGINAtE della Deliberazione
COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
Data
dichiarata
11 Funzionario/Responsabile
______________________
CITTA’ DI CIAMPINO
PROVINCIA DI ROMA
Citr’L di Ciirnpino
DELIBERAZIONE
ORIGINALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: 1. Modifiche a seguito di rilievo del MEF all’art. 17, comma 13, del Regolamento
dell’Imposta Municipale Unica, (IUC) relativa alla componente dell’Imposta
Municipale Propria I.M.P denominata IMU, approvato con Delibera di CC n. 29
del 9 aprile 2014 2. Adeguamento normativo dell’art. 11, comma 2, a seguito
della conversione_in_legge_del_D.L._28/3/20 14 n 47
Atto N. 71
Del 26.09.2014
—
consiliari,
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 9.10, nella sala delle adunanze
convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito in seduta
ordinaria
pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale.
urgehte X
straordinaria X
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
Presenti
Presenti Assenti
si...
Sindaco
TERWLLI Giovanni
DE SISTI Daniele
.sj
onsìgliere
DI FABIO Gian Massimo
Consigliere
MUZI Marcello
Consigliere
ABBONDATI Guglielmo
onsigliere
ALETRAS Mario
Consigliere
BALMAS Massimo
Consigliere
BARTOLUCCI Marco
Consigliere
BOCCALI Ivan
Consigliere
PERINELLI Anna Maria
Consigliere
CARLINI Rosanna
Consigliere
PERONI Luca
Consigliere ....si....
CHECCHI Marilena
Consigliere
PIZZONIA Gennaro
Consigliere
COT JT .T A Emanuela
Consigliere
PICCARI Franco
Consigliere ....si....
COLUCCI Francesca R.
Consigliere
COMELLA Alberto
Consigliere
si...
CORRTAS Antonio
Consigliere
si...
DE PACE Paolo A. P.
Consigliere
.si
si.... NATALI Paola
NUZZO Cristina
si.... SISTI Gabriella
SURACI Carmelo
TESTA Mauro
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consiglien
(
Assenti N. 6
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Marcello Muzi invita a procedere alla trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
lett. a),
Partecipa il Segretario generale Dott. Fabrizio Rita con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Pi
Ch”
Suraci
si
Consigliere
si....
Presenti N. 19
Assenti
si
Proposta di deliberazione n° CC-TRI-14-0005 del 11/7/2014
Oggetto: 1. Modifiche a seguito di rilievo del MEF all’arI. 17, comma 13, deI Regolamento
(lelI’Imposta Municipale Unica (IUC) relativa alla componente dell’imposta Municipale Propria
l.M.P. denominata IMU, approvato con Delibera (li CC n.29 del 9 aprile 2014 2. Adeguamento
normativo delPart. 11, comma 2, a seguito della conversione in legge del D.L. 28/3/2014, n. 47
—
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, istitutivi dell’imposta
municipale propria, e successive modifiche;
VISTO l’art. 13 del D.L. 6, dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche;
VISTA la legge 27/12/2013,11. 147, e successive modifiche;
VISTA la propria deliberrazione n. 29, del 9/4/20 14, rubricata:”Approvazione del Regolamento
dell’imposta Municipale unica (I UC) relativa al la componente dell’ imposta Municipale Propria
I.M.P. denominata IMU”;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.l9514/214, dell’7/7/2014, assunta al
protocollo del comune di Ciampino al n. A-2014-002 1810, contenente un rilievo alla delibera di
consiglio su richiamata n. 29, del 9/4/2014, e segnatamente al comma 13, dell’art 17, del
Regolamento dell’imposta Municipale unica (IUC) relativa alla componente dell’imposta
Municipale Propria I.M.P. denominata IMU, nella quale si rileva che: “il comma 728, della legge
n. 147 del 27/12/2013 stabilisce che, nel caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU
dovuta per l’anno 2013, non debbano essere applicati sanzioni ed interessi qualora la djfferenza
sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta,
dovuta per l’anno 2014, e non entro il 24 gennaio 2014, come disposto dalla norma
regolaineiitare in esame. “;
che
VISTO il D.L. 28/3/20 14, n. 47, convertito con modificazione con la Legge 23/5/20 14, n.80,
ridefinisce il potere di assimilazione all’abitazione pricipale in capo ai comuni;
RITENUTO pertanto di dover apportare le dovute modifiche ai Regolamento dell’imposta
Municipale unica (IUC) relativa alla componente dell’imposta Municipale Propria 1.M.P.
denominata IMU, già adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29, del 9/4/2014,
mediante:
• modifìca del comma 13, dell’art. 17, dcl citato regolamento, rubricato: (Accertamento
Sanzioni) come segue:
-
—
Testo rnodticato
Testo del conima 13, arI. 1 7, di cui alla D,elibera
di C.C. ii.29 del 9/4/20 14
nel
13. Non sono applicati sanzioni e interessi nel 13. Non sono applicati sanzioni e interessi
seconda
della
caso di insufficiente versamento della seconda’ caso di insufficiente versamento
la
rata dell’IMU dovuta per l’anno 2013, qualora la rata dell’IMU dovuta per l’anno 2013, qualora
di
termine
il
differenza sia versata entro il termine del 24 differenza sia versata entro
versamento della prima rata, relativa alla
gennaio 2014.
•mcdesima imposta, dovuta per l’anno 2014.
• Modifica del comma 2, deIl’art. Il, del citato regolamento, rubricato: (Assimilazioni) come
segue:
Testo del comma 2, art.ll, di cui alla Delibera
diC.C. n.29 del 9/4/2014
Testo modficato
2. Il Comune considera, altresì, direttamente
adibita ad abitazione principale l’unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non
residenti nel teiritoi io dcllo Stato a titolo di
2. A partire dall’anno 2015, è considerata
direttamente adibita ad abitazione principale
una ed una sola unità immobiliare posseduta
dn cittadini italiani non residenti nel
proprietà o di USUf1’Utt() in Italia, a condizione territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe
che non risulti beata. né concessa in comodato (legli italiani residenti all’estero (AIRE), gi
i
d’uso. La predetta agevolazione può essere pdnsionati nei rispettivi paesi di residenza, a
applicata ad una sola unità immobiliare e si titolo di proprieti o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti beata o data in
estende alle relative pertinenze.
comodato d’uso.
VIS FI i pareri lavorevoli di regolarità tecnica. attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del Servizio Tributi e
dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell ‘art. 49. comma I e 147—bis. comma i del
LU. sull’ordinamento degli enti locali di cui al l3.I.vo 18.8.2000, n. 267;
.
Il Presidente, sentita l’illustrazione della proposta di Deliberazione in oggetto da parte dell’Ass.
Savi. la pone in votazione
Con voto espresso in k)rma palese
Favorevoli 15
(Abbondati, Bartolucci. De Sisti. Checchi. Aletras. Canini. Colella. Corrias. Muzi. Natali. Nuzzo.
Peroni. Piccari. Suraci. Boccali)
2
Contrari
(Cornelia. Sisti)
zero
Astenuti
-
—
—
DFLJB ERA
Di procedere come in premessa alla modifica del comma 13. dell’art. 17. dcl Regolamento
dell’imposta Municipale unica (ItJC) relativa alla componente dell’Imposta Municipale Propria
29. del
l.M.P. denominata IMU. già adottato con deliberazione del Consiglio Comunale ii.
29/4/2014, come segue, dando atto che le parti in grassetto sono quelle oggetto di modifica:
‘l’esto modficato
deIla
Omissis.... 13. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insuFticiente versamento
di
seconda rata dell’ 1Ml. dovuta per l’anno 201 3. qualora la di (Terenza sia versata entro il termine
2014.
l’anno
per
versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta
l)i procedere come in premessa alla modifica del comma 2, dell’art. 11, del Regolamento
Propria
dell’imposta Municipale unica (li. IC) relativa alla componente dell’imposta Municipale
del
29.
n.
Comunale
l.M.P. denominata 1Ml.]. già adottato con deliberazione del Consiglio
29/4/2() 14. come segue. dando atto che le parti in grassetto sono quelle oggetto di modifica:
Testo modlicato
()missis 2. A partire dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione
italiani non residenti nel
lirincipale una ed una sola uniti immobiliare posseduta dai cittadini
gi
territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE),
in Italia, a
pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietI o di usufrutto
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
sensi
DA atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa per la sua pubblicazione ai
finanze.
dell’art. 13. comma 13—bis e 15. dcl [).I n. 201/2011. al Ministero dell’economia e delle
te
esclusivamen
modalità
L)ipartimento delle finanze Portale del l’deralisiiio fiscale, con
telematiche.
.
—
Successivamente stante 1’urgenza di provvedere, con votazione espressa in forma palese:
Con Voto espresso in lorma palese
Favorevoli 1 5
(Abbondati, Bartolucci, De Sisti. Checchi. Aletras. Canini, (‘olella, Corrias, Muzi. Natali, Nuzzo,
Peroni, Piccari, Suraci. Boccali)
Contrari
(Cornelia)
1
Astenuli
(lesta)
IL CONSICLI() COMUNALE
I)ELI IWRA
—
-
-
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dellart. 134 del T.U.O.E.L.
267/2000.
CITTÀ DI CIAMPINO
PROVINCIA DL ROMA
( il
i iii ( i iiiiliiti
(‘AR 00013
(‘.!.
0277325050
—
Riri. IVA. 0111541 100i.)
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.___________ DEL_______________
Lo ( )
(Pmposta n.______ del ,À4
/
OGGETTO:
HokE
cLj-)
/
It1)
A
SEcro
Ai sensi de//’art. 8, comma d), del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2013-2015,
approvato dalla Giunta Comunale in data 19.06.2013, / sottoscritti dichiarano di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi in relazione a/presente atto.
IL DIRIGENTE
Il
spòns bil
e/pr edmento
dI° SETTORE
I INfMAT)CO
ENTE 1110 ETTORE
11C0 IINANZ!ARIO INFORMATiCO
Dott. Rimcndo Lucarelli
IL O
‘
267/2000:
Pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e .147 bis, comma 1, 0. Lgs.
nte la regolarità e la
Si esprime parere FA VOREVQLE/ SM-M2RfffrtE di regolarità tecnica, attesta
correttezza dell’azione amministrativa
Campino, 11
)A \i
\
IL
Si esprime parere FA VOREVOLE/ 5fA-V9REL76fE di regolarità contabile
Ciampino, li
ORE
RO
PUNTO 3 ALL’ ORDINE DEL GIORNO:
MODIFICHE A SEGUITO DI RILIEVO DEL MEF DELL’ART.17
CO4A 13 DEL REGOLMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
CIPALE
(IUC) RELATIVA ALLA COMPONENTE DELL’IMPOSTA MUNI
DENOMINATA IMU, APPROVATA CON DELIBEPA DI
PROPRIA (IMP)
CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 29 DEL 06.04.2014
-
—
trare
PRESIDENTE: Non so se l’Assessore stesso vuole illus
questo punto. Prego Assessore.
anche
ASSESSORE: Grazie Presidente. Qui una breve nota,
sono
se occorre premettere che tutti questi argomenti
in
licenziati
e
esaminati
analiticamente
stati
serie
Commissione. Quindi si è reso necessario fare una
di varianti al Regolamento delle nuove
di variazioni,
U
Imposte che sono state previste in sostituzioni dell’IM
per effetto di alcuni rilievi fatti dal MFZF, e che hanno
reso indispensabile apportare delle modifiche solo di
Regolamenti.
sui
sostanziale
formale e non
carattere
Quindi l’Amministrazione ha provveduto a fare i dovuti
aggiustamenti ai regolamenti, ha provveduto a acquisire i
parte
da
tecnica
regolarità
di
pareri
relativi
fare
proceduto a
è
si
quindi
dell’Amministrazione e
di
sono esclusivamente
ripeto,
che,
queste modifiche
carattere meramente formale e non sostanziale. Grazie.
qualche
c’è
se
so
Non
Grazie Assessore.
PRESIDENTE:
in
pongo
lo
altrimenti
punto,
questo
su
intervento
del
dell’ordine
tre
punto
al
Favorevoli
votazione.
giorno? Contrari? Astenuti?
VOTAZIONE
PRESIDENTE: Favorevoli quindici, contrari due, astenuti
nessuno, quindi il punto è approvato con quindici voti
favorevoli, due contrari e nessuno astenuto. Pongo adesso
punto,
sul
esecutività
l’immediata
votazione
in
favorevoli? Contrari? Astenuti?
VOTAZIONE
uno,
contrari
favorevoli,
voti
Quindici
PRESIDENTE:
astenuti uno, Comella è contrario. Grazie. Passiamo al
punto quattro all’ordine del giorno.
24
IL SEGRETiJO GENERALE
RES1DENE
MAhLLO MJ
I lV\—’—
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•\...,
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Cmuna i senle1l’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, è
stata pubblicata sull’albo pretorio on line del Comune oggi
L
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
OTT
Addì
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi
Art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000,n. 267;
[Certifico che questa deliberazione è diveia esecutiva il giorno
immediatamente eseguibile (Art.134, comma
5l
4...IT ?.
perché dichiarata
8 agosto 2000, n. 267);
011
Addì
IL SEGRETARI QEN,RALE
FBfflZkb
‘-K
E1
LE
ORIGINALE de1la Deliberazione
COPIA CONFORME della Deliberazioi, per uso amministrativo
Data
11 Funzionario/Responsabile