Notiziario Nr. 4/2014 - Ordine degli Avvocati di Bolzano

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
30/06/2014
Rovereto- Trento- Bolzano
4/2014
NOTIZIARIO A CURA DELLA
COMMISSIONE INFORMATICA
Processo Telematico | Innovazione | Informatizzazione
7-8 luglio 2014 Interventi formativi PCT
a Bolzano, Trento e
Rovereto
Oggi diventa obbligatorio il Processo
Civile Telematico
I COA di Rovereto, Trento e
Bolzano, in collaborazione con la
FIIF organizzano, ognuno nel
proprio Foro, un intervento
formativo in materia di Processo
Telematico mantenendo il format di
successo proposto durante il Terzo
Congresso Giuridico Distrettuale di
Riva del Garda dello scorso maggio.
Oggi è un giorno particolare perché entra in vigore il
Processo Civile Telematico così come previsto dall'art 16 bis
del D.L. n. 179/2012 e come pochi giorni fa modificato dal
D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (entrato in vigore il 25/6/2014),
non ancora convertito in legge.
L'occasione vedrà anche la
presentazione della nuova edizione
cartacea del libro scritto dalla
Collega Valentina Carollo:
L'Avvocato Telematico, ed. Osiride,
luglio 2014, con l'intervento (a
Trento e Rovereto) del prof.
Gianluigi Ciacci, avvocato in Roma e
Docente di “Informatica Giuridica” e
di “Diritto Civile dell’Informatica”
presso il Dipartimento di
giurisprudenza della Luiss Guido
Carli - Roma.
Gli appuntamenti che sono previsti:
BOLZANO - 7 LUGLIO - dalle 14.30
alle 18 - Auditorium dell'Istituto
Galileo Galilei
TRENTO - 8 LUGLIO - dalle 9.30 alle
13
ROVERETO - 8 LUGLIO - dalle
14.30 alle 18 - centro Pastorale
Beata Giovanna
Informazioni e iscrizioni sui siti COA
di riferimento.
Cari Colleghi,
In questa newsletter affronteremo quindi la novella
normativa e vi forniremo alcune novità dai Fori compresi i
prossimi convegni che abbiamo organizzato in
collaborazione con la Fondazione Italiana per l'Innovazione
Forense.
Buona lettura!
I Referenti informatici: avv. Alberto Frizzera; avv. Carlo
Lupatini; avv. Lorenzo Zamunaro e i componenti delle
Commissioni Informatiche: avv. Francesco a Beccara; avv.
Sandro Brentari; avv. Valentina Carollo; avv. David Micheli; avv.
Andrea Pallaver; avv. Paolo Zanetti
Un po' di chiarezza: l'obbligatorietà del
deposito telematico cosa riguarda?
L'obbligo previsto dall'art. 16 bis del D.L. n. 179/2012 è
stato riformulato e modulato dal nuovo D.L. n. 90/2014. La
norma prevede che da oggi saranno obbligatoriamente da
depositare per via telematica i seguenti atti relativi ai
procedimenti iscritti a ruolo a partire da oggi:
1. ricorso per decreto ingiuntivo (esclusa l’opposizione);
2. tutti gli atti dei giudizi civili, contenzioni e di volontaria
giurisdizione anche per i soggetti nominati o delegati
dall’autorità giudiziaria successivi al deposito dell’atto
di costituzione in giudizio (la norma specifica infatti che
il deposito è obbligatorio per le parti “precedentemente
costituite”);
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Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
30/06/2014
Rovereto- Trento- Bolzano
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Notizie dal COA di
Trento - Pubblicate le
prassi sul Processo
Telematico
Sul sito dell'Ordine degli Avvocati
di Trento (e anche su
www.pergliavvocati.it insieme a
quelli degli altri Uffici Giudiziari)
potete reperire le prassi
concordate sul Processo
Telematico di Trento che
riguardano, in particolare, i
depositi dei ricorsi per
ingiunzione, l'accesso al fascicolo
informatico da parte dell'avvocato
che deve proporre opposizione a
d.i. e le istruzioni nel caso di busta
che superi i 30MB.
Notizie dal COA di
Bolzano - Istituito il
Tavolo sul PCT
A Bolzano è stato istituito un
tavolo sul PCT a cui partecipano:
la Presidente del Tribunale
dott.ssa Vesco, i magistrati
referenti per l'informatica ed uno
dei magistrati delle esecuzioni
immobiliari, la Dirigente delle
Cancellerie dott.ssa Lucia Romeo,
il Presidente dell'Ordine Avv.
Andrea Pallaver e l'avv. Lorenzo
Zamunaro.
3. tutti gli atti dei procedimenti esecutivi successivi al deposito
dell’atto con cui inizia l’esecuzione;
4. nelle procedure concorsuali l'obbligo riguarda tutti gli atti del
curatore, commissario giudiziale, liquidatore, commissario
liquidatore e commissario straordinario.
Al momento l'obbligo non riguarda le cause pendenti al 30
giugno 2014, per le quali l’obbligatorietà del deposito degli atti
(sempre presso il Tribunale e relativamente agli atti sopra
individuati) è posticipata al 31 dicembre 2014.
Il Decreto Legge afferma espressamente che la scelta del
telematico per le cause pendenti e per i medesimi atti
individuati rimane facoltativa. In caso di scelta del canale
telematico “il deposito si perfeziona esclusivamente con tali
modalità”. In riferimento a questo punto si attende un chiarimento
relativamente alla questione se la facoltatività del deposito (per gli
atti comunque non indicati nei numeri sopra 1-2-3-4 come, ad
esempio, un atto di costituzione) sia subordinata o meno
all'emissione da parte della DGSIA di un provvedimento
autorizzativo.
Il singolo Tribunale può inoltre chiedere l’anticipazione
dell’obbligatorietà prevista al 31/12/2014 anche per le cause
pendenti ma ad oggi nessun Tribunale risulta essere oggetto di
questa anticipazione.
La novella normativa introduce anche l’obbligo del deposito
telematico di atti presso la Corte di Appello dal 30 giugno 2015 con
possibilità anche in questo caso di anticipare l’obbligatorietà su
iniziativa della singola Corte d’Appello.
Gli incontri hanno luogo ogni due
settimane e hanno la finalità di
stilare un protocollo che stabilisca
prassi condivise sul PCT e che, più
in generale, sostituisca il
protocollo per le udienze civili già
in vigore e concordato dall'Ordine
con il Tribunale civile e che deve
essere modificato alla luce
dell'entrata in vigore
dell'obbligatorietà del PCT.
Immagine dal sito della FIIF www.pergliavvocati.it
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Rovereto- Trento- Bolzano
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Notizie dal COA di
Rovereto
La sperimentazione è stata estesa
al deposito telematico degli atti
introduttivi (citazione e comparsa),
degli atti di pignoramento per le
procedure esecutive immobiliari
(già previsto per le mobiliari) e
delle intimazioni di sfratto.
Ciò significa che a Rovereto è
possibile depositare, NON a valore
legale ma sempre col doppio
binario (deposito cartaceo
possibilmente entro lo stesso
giorno del deposito telematico),
anche gli atti di costituzione in via
di sperimentazione e ciò al fine di
ottenere il valore legale facoltativo
per queste procedure.
Si invitano i Colleghi a provare
anche questi atti.
1) Altre novità previste dal Decreto Legge n.
90/2014 - deposito telematico possibile entro la
fine del giorno di scadenza
Oggi il deposito è considerato tempestivo quando la ricevuta di
avvenuta Consegna del messaggio PEC con il quale è depositato
l'atto (la seconda in ordine cronologico) è generata entro la fine
del giorno di scadenza ex art. 16 bis, co. 7, ultimo cpv del D.L.
n. 179/2012 così come aggiunto dall’art. 51 del D.L. n.
90/2014 (che comporta abrogazione tacita dell’art. 13, c. 4 del
D.M. n. 44/2011) e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155,
quarto e quinto comma, c.p.c.
2) Altre novità previste dal Decreto Legge n.
90/2014 - notifica in proprio a mezzo PEC
L’art. 46 del Decreto Legge n. 90/2014, ha nuovamente
modificato la L. n. 53/1994 e ha introdotto altre due importanti
esenzioni per chi decide di avvalersi delle notificazioni a mezzo
PEC: l’avvocato che notifica via PEC non deve né avere
l’autorizzazione da parte del COA, né pagare i diritti di notifica.
Potenzialmente, quindi, tutti oggi possiamo effettuare una
notifica a mezzo PEC "gratuitamente" rispettando le modalità
previste dall'art. 3bis della legge n. 53/1994 - i facsimile per la
notifica li trovate su www.pergliavvocati.it
3) Altre novità previste dal Decreto Legge n.
90/2014 - aumento del Contributo Unificato e
certificazione di conformità della copia autentica
da parte degli avvocati
Tabella delle modifiche del CONTRIBUTO UNIFICATO apportate dal D. L. n. 90/2014
Per i processi di valore fino a € 1.100,00
€ 43,00
Per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00
€ 98,00
Per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00
€ 237,00
Per i processi di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00
€ 518,00
Per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00
€ 759,00
Per i processi di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00
€ 1.214,00
Per i processi di valore superiore a € 520.000,00
€ 1.686,00
Esecuzioni mobiliari fino a € 2.500
€ 43,00
Esecuzioni mobiliari oltre a € 2.500
€ 139,00
Esecuzioni immobiliari
€ 278,00
Opposizioni atti esecutivi
€ 168,00
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura
€ 851,00
Invariato il resto
Il Decreto Legge n. 90/2014 ha
aumentato il contributo
unificato e a fianco trovate la
tabella delle modifiche con gli
importi aggiornati. Questa volta
però è stata prevista anche
un'agevolazione. Il Decreto ha
infatti introdotto il comma 9 bis
dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012
che prevede la possibilità per il
difensore (e per il consulente
tecnico, il professionista delegato,
il curatore e il commissario
giudiziale) di estrarre con
modalità telematiche duplicati,
copie analogiche o informatiche
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4/2014
4) Altre novità previste
dal Decreto Legge n.
90/2014 - modifiche
artt. 126 e 207 c.p.c.
Modificando l’art. 126 co. 2 cpc e
l’art. 207 co. 2 cpc, il D.L. n.
90/2014 (art. 45) elimina l’obbligo
di sottoscrizione del verbale da
parte dei terzi (ad es., testi, parti,
CTU).
Tale previsione risulta assai
opportuna, se si pensa al c.d.
verbale d’udienza telematico e
alle difficoltà (o addirittura
impossibilità) per i terzi di
sottoscrivere digitalmente detto
verbale. Fino a oggi le soluzioni
erano contenute nei diversi
protocolli PCT in sede locale.
5) Altre novità previste
dal Decreto Legge n.
90/2014 regolamentazione del
deposito di buste
multiple
Il D.L. n. 90/2014 stabilisce che,
nel caso in cui il “peso” dei file da
depositare telematicamente
ecceda il limite di capacità della
busta (30 MB, che si riducono di
fatto a circa 25 MB se si considera
il file XML ed il peso aggiuntivo
delle firme digitali e della relativa
criptazione), si può procedere ad
un invio di buste multiple, che
devono considerarsi tempestive
se depositate (tutte) entro il
termine (ore 24 del giorno di
scadenza). Fino all'adeguamento
dei software per la redazione
delle buste telematiche occorre
continuare a verificare i protocolli
e le prassi stipulate in sede locale
(in particolare per il ricorso per
decreto ingiuntivo).
degli atti (leggi: copie informatiche anche per immagine) dei
provvedimenti presenti nei fascicoli informatici dei
procedimenti contenziosi civili e di volontaria giurisdizione,
esecuzioni e procedure concorsuali (i procedimenti previsti dall’art.
16 bis D.L. 19/2012 insomma) nonché di attestare la conformità
delle copie analogiche e informatiche a norma dello
stesso comma con esenzione dal pagamento di qualsiasi
diritto di copia anche autentica.
A norma del CAD (art. 1, co. 1), “duplicato” è il documento
informatico ottenuto mediante la medesima sequenza di valori
binari del documento originario mentre la “copia informatica” è un
documento informatico avente contenuto identico a quello del
documento da cui è tratto e con diversa sequenza di valori binari.
In pratica, quando sul Punto di Accesso si visualizza un atto come,
ad esempio, una sentenza, solitamente questa è in formato PDF e
non appare la firma digitale del Giudice. Ecco, poiché questo
documento informatico è diverso dall’originale firmato
digitalmente e si parla di “copia informatica” (stesso contenuto ma
diversa sequenza di valori perché manca la firma digitale).
La novella normativa, quindi, afferma che questa copia
informatica equivale a originale anche se priva della
firma digitale del cancelliere.
Di questa copia informatica gli avvocati hanno la possibilità di fare
duplicati (quindi salvarlo tale e quale e utilizzarlo, ad esempio,
come allegato alla notifica a mezzo PEC) e in questo caso l’art. 9bis
richiama espressamente l’art. 23 bis, co. 1, del CAD: il duplicato
informatico avrà il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di
legge, del documento informatico da cui è tratto. Si segnala che
l’articolo prevede che il duplicato informatico dev’essere prodotto
in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD che ancora
non sono state emanate. In tali casi si potrebbe comunque ritenere
di poter fare applicazione analogica delle norme del Processo
Telematico in materia (in particolare, arti 16 D.M. 44/2011 e art. 23
Specifiche Tecniche). Nei prossimi giorni verranno fornite ulteriori
informazioni in merito.
Copie informatiche e analogiche andranno attestate come conformi
ex art. 16 bis, co. 9 bis, del D.L. 179/2012 come modificato dal D.L.
90/2014 con esenzione del pagamento dei diritti di copia
autentica.
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