Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 30/06/2014 Rovereto- Trento- Bolzano 4/2014 NOTIZIARIO A CURA DELLA COMMISSIONE INFORMATICA Processo Telematico | Innovazione | Informatizzazione 7-8 luglio 2014 Interventi formativi PCT a Bolzano, Trento e Rovereto Oggi diventa obbligatorio il Processo Civile Telematico I COA di Rovereto, Trento e Bolzano, in collaborazione con la FIIF organizzano, ognuno nel proprio Foro, un intervento formativo in materia di Processo Telematico mantenendo il format di successo proposto durante il Terzo Congresso Giuridico Distrettuale di Riva del Garda dello scorso maggio. Oggi è un giorno particolare perché entra in vigore il Processo Civile Telematico così come previsto dall'art 16 bis del D.L. n. 179/2012 e come pochi giorni fa modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (entrato in vigore il 25/6/2014), non ancora convertito in legge. L'occasione vedrà anche la presentazione della nuova edizione cartacea del libro scritto dalla Collega Valentina Carollo: L'Avvocato Telematico, ed. Osiride, luglio 2014, con l'intervento (a Trento e Rovereto) del prof. Gianluigi Ciacci, avvocato in Roma e Docente di “Informatica Giuridica” e di “Diritto Civile dell’Informatica” presso il Dipartimento di giurisprudenza della Luiss Guido Carli - Roma. Gli appuntamenti che sono previsti: BOLZANO - 7 LUGLIO - dalle 14.30 alle 18 - Auditorium dell'Istituto Galileo Galilei TRENTO - 8 LUGLIO - dalle 9.30 alle 13 ROVERETO - 8 LUGLIO - dalle 14.30 alle 18 - centro Pastorale Beata Giovanna Informazioni e iscrizioni sui siti COA di riferimento. Cari Colleghi, In questa newsletter affronteremo quindi la novella normativa e vi forniremo alcune novità dai Fori compresi i prossimi convegni che abbiamo organizzato in collaborazione con la Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense. Buona lettura! I Referenti informatici: avv. Alberto Frizzera; avv. Carlo Lupatini; avv. Lorenzo Zamunaro e i componenti delle Commissioni Informatiche: avv. Francesco a Beccara; avv. Sandro Brentari; avv. Valentina Carollo; avv. David Micheli; avv. Andrea Pallaver; avv. Paolo Zanetti Un po' di chiarezza: l'obbligatorietà del deposito telematico cosa riguarda? L'obbligo previsto dall'art. 16 bis del D.L. n. 179/2012 è stato riformulato e modulato dal nuovo D.L. n. 90/2014. La norma prevede che da oggi saranno obbligatoriamente da depositare per via telematica i seguenti atti relativi ai procedimenti iscritti a ruolo a partire da oggi: 1. ricorso per decreto ingiuntivo (esclusa l’opposizione); 2. tutti gli atti dei giudizi civili, contenzioni e di volontaria giurisdizione anche per i soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria successivi al deposito dell’atto di costituzione in giudizio (la norma specifica infatti che il deposito è obbligatorio per le parti “precedentemente costituite”); !1 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 30/06/2014 Rovereto- Trento- Bolzano 4/2014 Notizie dal COA di Trento - Pubblicate le prassi sul Processo Telematico Sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Trento (e anche su www.pergliavvocati.it insieme a quelli degli altri Uffici Giudiziari) potete reperire le prassi concordate sul Processo Telematico di Trento che riguardano, in particolare, i depositi dei ricorsi per ingiunzione, l'accesso al fascicolo informatico da parte dell'avvocato che deve proporre opposizione a d.i. e le istruzioni nel caso di busta che superi i 30MB. Notizie dal COA di Bolzano - Istituito il Tavolo sul PCT A Bolzano è stato istituito un tavolo sul PCT a cui partecipano: la Presidente del Tribunale dott.ssa Vesco, i magistrati referenti per l'informatica ed uno dei magistrati delle esecuzioni immobiliari, la Dirigente delle Cancellerie dott.ssa Lucia Romeo, il Presidente dell'Ordine Avv. Andrea Pallaver e l'avv. Lorenzo Zamunaro. 3. tutti gli atti dei procedimenti esecutivi successivi al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione; 4. nelle procedure concorsuali l'obbligo riguarda tutti gli atti del curatore, commissario giudiziale, liquidatore, commissario liquidatore e commissario straordinario. Al momento l'obbligo non riguarda le cause pendenti al 30 giugno 2014, per le quali l’obbligatorietà del deposito degli atti (sempre presso il Tribunale e relativamente agli atti sopra individuati) è posticipata al 31 dicembre 2014. Il Decreto Legge afferma espressamente che la scelta del telematico per le cause pendenti e per i medesimi atti individuati rimane facoltativa. In caso di scelta del canale telematico “il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”. In riferimento a questo punto si attende un chiarimento relativamente alla questione se la facoltatività del deposito (per gli atti comunque non indicati nei numeri sopra 1-2-3-4 come, ad esempio, un atto di costituzione) sia subordinata o meno all'emissione da parte della DGSIA di un provvedimento autorizzativo. Il singolo Tribunale può inoltre chiedere l’anticipazione dell’obbligatorietà prevista al 31/12/2014 anche per le cause pendenti ma ad oggi nessun Tribunale risulta essere oggetto di questa anticipazione. La novella normativa introduce anche l’obbligo del deposito telematico di atti presso la Corte di Appello dal 30 giugno 2015 con possibilità anche in questo caso di anticipare l’obbligatorietà su iniziativa della singola Corte d’Appello. Gli incontri hanno luogo ogni due settimane e hanno la finalità di stilare un protocollo che stabilisca prassi condivise sul PCT e che, più in generale, sostituisca il protocollo per le udienze civili già in vigore e concordato dall'Ordine con il Tribunale civile e che deve essere modificato alla luce dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà del PCT. Immagine dal sito della FIIF www.pergliavvocati.it !2 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 30/06/2014 Rovereto- Trento- Bolzano 4/2014 Notizie dal COA di Rovereto La sperimentazione è stata estesa al deposito telematico degli atti introduttivi (citazione e comparsa), degli atti di pignoramento per le procedure esecutive immobiliari (già previsto per le mobiliari) e delle intimazioni di sfratto. Ciò significa che a Rovereto è possibile depositare, NON a valore legale ma sempre col doppio binario (deposito cartaceo possibilmente entro lo stesso giorno del deposito telematico), anche gli atti di costituzione in via di sperimentazione e ciò al fine di ottenere il valore legale facoltativo per queste procedure. Si invitano i Colleghi a provare anche questi atti. 1) Altre novità previste dal Decreto Legge n. 90/2014 - deposito telematico possibile entro la fine del giorno di scadenza Oggi il deposito è considerato tempestivo quando la ricevuta di avvenuta Consegna del messaggio PEC con il quale è depositato l'atto (la seconda in ordine cronologico) è generata entro la fine del giorno di scadenza ex art. 16 bis, co. 7, ultimo cpv del D.L. n. 179/2012 così come aggiunto dall’art. 51 del D.L. n. 90/2014 (che comporta abrogazione tacita dell’art. 13, c. 4 del D.M. n. 44/2011) e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c. 2) Altre novità previste dal Decreto Legge n. 90/2014 - notifica in proprio a mezzo PEC L’art. 46 del Decreto Legge n. 90/2014, ha nuovamente modificato la L. n. 53/1994 e ha introdotto altre due importanti esenzioni per chi decide di avvalersi delle notificazioni a mezzo PEC: l’avvocato che notifica via PEC non deve né avere l’autorizzazione da parte del COA, né pagare i diritti di notifica. Potenzialmente, quindi, tutti oggi possiamo effettuare una notifica a mezzo PEC "gratuitamente" rispettando le modalità previste dall'art. 3bis della legge n. 53/1994 - i facsimile per la notifica li trovate su www.pergliavvocati.it 3) Altre novità previste dal Decreto Legge n. 90/2014 - aumento del Contributo Unificato e certificazione di conformità della copia autentica da parte degli avvocati Tabella delle modifiche del CONTRIBUTO UNIFICATO apportate dal D. L. n. 90/2014 Per i processi di valore fino a € 1.100,00 € 43,00 Per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 98,00 Per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 237,00 Per i processi di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 € 518,00 Per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 759,00 Per i processi di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 1.214,00 Per i processi di valore superiore a € 520.000,00 € 1.686,00 Esecuzioni mobiliari fino a € 2.500 € 43,00 Esecuzioni mobiliari oltre a € 2.500 € 139,00 Esecuzioni immobiliari € 278,00 Opposizioni atti esecutivi € 168,00 Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura € 851,00 Invariato il resto Il Decreto Legge n. 90/2014 ha aumentato il contributo unificato e a fianco trovate la tabella delle modifiche con gli importi aggiornati. Questa volta però è stata prevista anche un'agevolazione. Il Decreto ha infatti introdotto il comma 9 bis dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012 che prevede la possibilità per il difensore (e per il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale) di estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche !3 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 30/06/2014 Rovereto- Trento- Bolzano 4/2014 4) Altre novità previste dal Decreto Legge n. 90/2014 - modifiche artt. 126 e 207 c.p.c. Modificando l’art. 126 co. 2 cpc e l’art. 207 co. 2 cpc, il D.L. n. 90/2014 (art. 45) elimina l’obbligo di sottoscrizione del verbale da parte dei terzi (ad es., testi, parti, CTU). Tale previsione risulta assai opportuna, se si pensa al c.d. verbale d’udienza telematico e alle difficoltà (o addirittura impossibilità) per i terzi di sottoscrivere digitalmente detto verbale. Fino a oggi le soluzioni erano contenute nei diversi protocolli PCT in sede locale. 5) Altre novità previste dal Decreto Legge n. 90/2014 regolamentazione del deposito di buste multiple Il D.L. n. 90/2014 stabilisce che, nel caso in cui il “peso” dei file da depositare telematicamente ecceda il limite di capacità della busta (30 MB, che si riducono di fatto a circa 25 MB se si considera il file XML ed il peso aggiuntivo delle firme digitali e della relativa criptazione), si può procedere ad un invio di buste multiple, che devono considerarsi tempestive se depositate (tutte) entro il termine (ore 24 del giorno di scadenza). Fino all'adeguamento dei software per la redazione delle buste telematiche occorre continuare a verificare i protocolli e le prassi stipulate in sede locale (in particolare per il ricorso per decreto ingiuntivo). degli atti (leggi: copie informatiche anche per immagine) dei provvedimenti presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti contenziosi civili e di volontaria giurisdizione, esecuzioni e procedure concorsuali (i procedimenti previsti dall’art. 16 bis D.L. 19/2012 insomma) nonché di attestare la conformità delle copie analogiche e informatiche a norma dello stesso comma con esenzione dal pagamento di qualsiasi diritto di copia anche autentica. A norma del CAD (art. 1, co. 1), “duplicato” è il documento informatico ottenuto mediante la medesima sequenza di valori binari del documento originario mentre la “copia informatica” è un documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto e con diversa sequenza di valori binari. In pratica, quando sul Punto di Accesso si visualizza un atto come, ad esempio, una sentenza, solitamente questa è in formato PDF e non appare la firma digitale del Giudice. Ecco, poiché questo documento informatico è diverso dall’originale firmato digitalmente e si parla di “copia informatica” (stesso contenuto ma diversa sequenza di valori perché manca la firma digitale). La novella normativa, quindi, afferma che questa copia informatica equivale a originale anche se priva della firma digitale del cancelliere. Di questa copia informatica gli avvocati hanno la possibilità di fare duplicati (quindi salvarlo tale e quale e utilizzarlo, ad esempio, come allegato alla notifica a mezzo PEC) e in questo caso l’art. 9bis richiama espressamente l’art. 23 bis, co. 1, del CAD: il duplicato informatico avrà il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui è tratto. Si segnala che l’articolo prevede che il duplicato informatico dev’essere prodotto in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD che ancora non sono state emanate. In tali casi si potrebbe comunque ritenere di poter fare applicazione analogica delle norme del Processo Telematico in materia (in particolare, arti 16 D.M. 44/2011 e art. 23 Specifiche Tecniche). Nei prossimi giorni verranno fornite ulteriori informazioni in merito. Copie informatiche e analogiche andranno attestate come conformi ex art. 16 bis, co. 9 bis, del D.L. 179/2012 come modificato dal D.L. 90/2014 con esenzione del pagamento dei diritti di copia autentica. !4
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