Diritto tributario svizzero Comunione ereditaria e comproprietà: la festa è finita Sebastian Mascetti Avvocato Giurista presso l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni Dal 1. gennaio 2013 la comunione ereditaria e la comproprietà ordinaria non figurano più tra i soggetti fiscali dell’ordinamento tributario cantonale 1. Introduzione L’assoggettamento fiscale della comunione ereditaria e della comproprietà costituiva una peculiarità impositiva locale, un vero e proprio Sonderfall a livello nazionale. Dal periodo fiscale 2013 le due forme di proprietà collettiva, la cui esistenza come entità fiscali autonome era peraltro controversa a causa della mancanza di personalità giuridica propria, non saranno quindi più in nessun caso imposte come contribuenti a sé stanti. Del resto le precarie condizioni di salute dei due soggetti fiscali erano state recentemente diagnosticate anche dal giudice di prime cure. Il Consiglio di Stato preso atto dell’ormai profonda apatia dei due istituti e onde evitare un inutile accanimento terapeutico ne ha quindi proposto la soppressione lasciando al Gran Consiglio il compito formale di decretarne la precoce dipartita. 2. La norma previgente Mentre a livello federale le comunioni ereditarie non soggiacciono all’imposizione come tali (articolo 10 capoverso 1 della Legge federale sull’imposta federale diretta [di seguito LIFD]), a livello cantonale l’imposizione delle comunioni ereditarie come pure delle comproprietà, già contemplata nella Legge tributaria del 28 settembre 1976 e poi ripresa nella Legge tributaria del 21 giugno 1994 (di seguito LT), era stata prevista per semplificare la procedura di tassazione nei casi in cui i rapporti interni erano troppo complicati per effettuare un equo frazionamento o le quote attribuite ai singoli aventi diritto erano di un’entità finanziaria modesta[1]. L’articolo 9 capoverso 3 LT conferiva, in deroga all’articolo 9 capoverso 1 LT, alle comunioni ereditarie e alle comproprietà, le cui quote, non superavano 2’000 franchi di reddito annuo netto e 50’000 franchi di sostanza netta, così come alle comunioni ereditarie le cui quote non erano chiaramente attribuibili, la qualità di soggetto fiscale. Nel messaggio sulla promulgazione della Legge tributaria del 21 giugno 1994, il Consiglio di Stato aveva ritenuto che la disposizione rientrasse nei margini di apprezzamento della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (di seguito LAID) in quanto la legge quadro non prevede nessuna normativa né sull’imposizione delle comunioni ereditarie né sull’imposizione delle comproprietà[2]. Dal profilo procedurale l’imposizione avveniva dopo la compilazione dell’apposito questionario (Modulo 20) da parte di un rappresentante designato d’ufficio dal Comune di situazione del fondo o dall’ufficio di tassazione competente. Si rileva che anche diverse altre legislazioni tributarie cantonali (come ad esempio quelle di Argovia e di Zurigo) contemplano (tuttora) l’imposizione delle comunioni ereditarie come tali nel caso in cui le quote ereditarie non siano chiaramente definibili. 3. La modifica legislativa In data 18 dicembre 2012, il Gran Consiglio ha accolto il disegno di modifica della LT proposto dal Consiglio di Stato[3]. La proposta governativa prevedeva, tra i diversi emendamenti, anche l’abrogazione dell’articolo 9 capoverso 3 LT. Tale disposizione, come già accennato, si scostava dalla regola prevista per l’imposta federale diretta (articolo 10 capoverso 1 LIFD) secondo cui il reddito derivante da comunioni ereditarie deve essere aggiunto agli elementi imponibili dei singoli eredi. La norma poneva anche dei dubbi sulla sua compatibilità con il principio di legalità in quanto sia la comunione ereditaria sia la comproprietà, non essendo dotate di personalità giuridica, non dispongono dell’esercizio dei diritti civili e quindi non hanno né la capacità di essere parte né la capacità processuale. Inoltre, dal profilo formale, la Camera di diritto tributario del Tribunale d’Appello del Canton Ticino (di seguito CDT), in una recente sentenza, aveva ritenuto non conforme la procedura di notifica delle decisioni da parte degli uffici di tassazione stabilendo che, in caso di mancata designazione di un rappresentante da parte della comunione ereditaria, la decisione di tassazione avrebbe dovuto essere intimata singolarmente ad ogni erede al fine di permettere ad ognuno di essi di tutelare i propri interessi esercitando i diritti procedurali o adempiendo i propri obblighi in perfetta autonomia[4]. In ossequio al principio costituzionale dell’armonizzazione fiscale (articolo 129 della Costituzione federale [di seguito Cost.]), l’emendamento permette infine di adeguare l’ordinamento tributario cantonale sia alla legislazione federale (armonizzazione verticale) sia alle altre legislazioni cantonali (armonizzazione orizzontale). 3 4 Novità fiscali / n.1 / gennaio 2014 4. La nuova regolamentazione 4.1. Le imposte cantonali dirette A partire dal periodo fiscale 2013 ogni singolo coerede, così come ogni membro di una comproprietà ordinaria, a prescindere dal valore delle quote e della sostanza delle comunioni ereditarie e delle comproprietà, dovranno dichiarare le proprie interessenze rispettivamente le proprie quote parti direttamente nelle loro partite fiscali. Dal profilo procedurale la novella legislativa agevolerà i compiti dei contribuenti ai quali non incomberà più l’obbligo di compilare una dichiarazione d’imposta supplementare ma si dovranno limitare a compilare esclusivamente la propria dichiarazione d’imposta. 4.2. L’imposta immobiliare comunale A seguito dell’abrogazione dell’articolo 9 capoverso 3 LT viene eliminata anche la norma di cui all’articolo 292 lettera b LT che prevedeva che gli immobili appartenenti a comunioni ereditarie e a comproprietà tassabili come tali fossero esenti dal pagamento dell’imposta immobiliare comunale nel caso in cui la loro sostanza immobiliare sita nel Cantone fosse inferiore a 50’000 franchi. L’emendamento implica che tutti i membri di comunioni ereditarie o di comproprietà, a prescindere dal valore della sostanza immobiliare, saranno ora gravati singolarmente sulla loro quota dall’imposta immobiliare comunale. In virtù del nuovo disposto di cui all’articolo 215 capoverso 5 LT rientrerà inoltre nei precipui doveri del notaio rogante indicare nell’atto pubblico le generalità del rappresentante nominato dai membri della comunione ereditaria. Il mandato di rappresentanza fiscale potrà essere affidato ad uno degli eredi o ad una terza persona (ad esempio al notaio stesso). Qualora gli eredi non ottemperassero all’obbligo di designare un rappresentante, il notaio dovrà indicare la mancata nomina nell’atto pubblico. In questo caso, ogni singolo erede dovrà consegnare all'ufficio di tassazione competente per la sua imposizione ordinaria, il modulo per la dichiarazione dell’imposta sugli utili immobiliari debitamente compilato. In assenza di un rappresentante comune la decisione di tassazione dovrà dunque essere intimata ad ogni singolo erede. 4.3.2. La comproprietà Nonostante l’obbligo di designare un rappresentante riguardi unicamente le comunioni ereditarie e non vincoli in nessun modo le comproprietà, permane ancora la possibilità di compilare una sola dichiarazione nel caso in cui il documento venga firmato da tutti i comproprietari o da un rappresentante comune designato da tutti i componenti. Qualora tutti i comproprietari siano assoggettati in virtù della loro appartenenza personale nel medesimo circondario, l’ufficio di tassazione effettuerà un unico calcolo dell’imponibile suddividendo l’imposta complessiva proporzionalmente alle singole quote detenute. La decisione di tassazione verrà tuttavia intimata a ciascun comproprietario. Se, per contro, i comproprietari hanno il domicilio o la dimora fiscali in diversi uffici di tassazione, tutti i comproprietari verranno iscritti nei circondari competenti, i quali emetteranno le singole decisioni di tassazione calcolando l’utile imponibile in base alla quota parte del prezzo di vendita e all’effettivo valore d’investimento di ogni comproprietario. La nomina di un rappresentante faciliterà la gestione e l’evasione dell’incarto da parte degli uffici di tassazione. Disclaimer Le considerazioni del presente contributo sono espresse dall’autore a titolo personale e non vincolano in alcun modo la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino. 4.3. L’imposta sugli utili immobiliari 4.3.1. La comunione ereditaria Considerato che un quinto dei trasferimenti immobiliari vede le comunioni ereditarie nelle vesti di alienante, nella procedura di imposizione degli utili immobiliari, è stata introdotta una nuova norma (articolo 214 capoverso 5 LT) che istituisce l’obbligo per i membri di una comunione ereditaria di designare un rappresentante al momento della stipulazione del contratto. [1] Messaggio del Consiglio di Stato n. 3951, del 3 giugno 1992. [2] Messaggio del Consiglio di Stato n. 4169, del 13 ottobre 1993. La disposizione permetterà all’autorità fiscale di emettere più sollecitamente la decisione di tassazione senza dover attendere l’invio di ogni modulo da parte di ogni erede e consentirà ai contribuenti di ricevere tempestivamente la notifica d’imposta. Elenco delle fonti fotografiche: http://www.giornalettismo.com/wp-content/uploads/2012/11/notaio. jpg [27.01.2014] [3] Messaggio del Consiglio di Stato n. 6674, del 22 agosto 2012. [4] Sentenza CDT del 16 maggio 2011, n. 80.2010.117.
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