Bologna, 30 settembre 2014 UNAE Emilia - Romagna (già AIEER) Albo delle Imprese Installatrici Elettriche Qualificate dell’Emilia Romagna c/o ENEL S.p.A. - Via C. Darwin,4 40131 Bologna Tel. 051 6347139 - Fax 051 4233061 C.F. 92027230371 - P.I. 00870811205 www.unae.it - E mail: [email protected] CIRCOLARE n. _05/14 - Alle Imprese in indirizzo - Agli Aderenti Art. 4 Statuto e p.c. - Ai Consiglieri dell’Albo - Ai Componenti del C.T.A. Loro Sedi Prot. GN/50/14 Oggetto: Ulteriori interventi di adeguamento obbligatori per gli impianti fotovoltaici ed eolici di potenza ≥ 100 kW connessi alla rete MT (delibera AEEG 421/2014). 1. Sintesi e quadro d’insieme 1.1. Campo di applicazione ed effetti della nuova delibera La delibera prescrive degli interventi obbligatori di adeguamento agli impianti di produzione eolici e fotovoltaici di potenza uguale o superiore a 100 kW al fine di consentire il loro teledistacco da remoto in caso di emergenza per garantire la sicurezza del sistema elettrico. L’adeguamento previsto dall’Allegato M della Norma CEI 0-16 consiste nell’installazione di un modem GSM/GPRS che potrà essere comandato dall’impresa distributrice. Il termine ultimo per l’adeguamento degli impianti è il 31 gennaio 2016. Sono previsti dei premi economici per i produttori che anticiperanno gli interventi di adeguamento: da 500 fino a 800 euro, sempreché l’impianto sia in regola con la “Dichiarazione di adeguatezza” (in base alle valutazioni dell’Autorità l’ammontare del premio dovrebbe coprire i costi medi effettivi a carico dei produttori). Il premio verrà erogato per intero se l’adeguamento avverrà entro il 30 giugno 2015 e per il 50% se l’adeguamento avverrà tra il 1° luglio 2015 e il 31 agosto 2015. Risulta evidente come sia conveniente programmare per tempo gli interventi, peraltro obbligatori, al fine di ottenere un recupero economico. Nei dettagli la delibera viene illustrata al successivo punto 2. 1.2. Il punto della situazione sugli adeguamenti “retrofit” degli impianti fotovoltaici ed eolici Nota : questa materia è stata oggetto di numerosi provvedimenti dell’Autorità oltre che delle Norme CEI e di Terna, riteniamo quindi utile illustrare un breve quadro riassuntivo d’insieme. Come noto la grande e rapida diffusione degli impianti di produzione eolici e soprattutto fotovoltaici rende critica la gestione della rete elettrica per quanto riguarda la stabilità della tensione e, soprattutto, della frequenza. La criticità è dovuta al fatto che l’energia immessa da questi impianti non è programmabile né la potenza è regolabile, come avviene invece per le centrali tradizionali cosiddette “regolanti” che sono dotate di generatori rotanti alimentati da fonte primaria, in grado di regolare la potenza immessa in rete mantenendo costante la frequenza. Al fine di mantenere stabile e sicuro il Sistema Elettrico nazionale (SEN) evitando il rischio di fenomeni estesi di blackout, TERNA ha pubblicato da tempo gli Allegati al codice di rete A70 e A72, approvati dall’Autorità. Per quanto riguarda gli adeguamenti retrofit (degli impianti esistenti) relativi alle prescrizioni dell’Allegato A70, non c’è nessun cambiamento. L’Autorità ha stabilito un criterio di gradualità per quanto riguarda i tempi e la complessità degli adeguamenti richiesti, a partire dagli impianti di maggiore potenza come riassunto in Tabella 1. 1 Nota: l’Allegato A70 prescrive i requisiti tecnici degli inverter e delle protezioni di interfaccia ed è stato recepito dalle ultime edizioni delle norme CEI 0-16 (impianti connessi in MT) e CEI 0-21 (impianti connessi in BT). 2 1 Vedi le delibere AEEG n. 84/2012, n. 562/2012, n. 243/2013e le rispettive circolari UNAE Emilia-Romagna n. 03/2012, n. 01/2013, n. 05/2013. 1 Connessione Termine per l’adeguamento all’Allegato A70 degli impianti esistenti al 31 marzo 2012 31 marzo 2013 Potenza P > 50 kW P ≤ 50 kW 30 giugno 2014 P > 20 kW BT 6 kW < P ≤ 20 kW 30 aprile 2015 P ≤ 6 kW Nessun obbligo di adeguamento Tab.1 – Termini per l’adeguamento “retrofit” alle prescrizioni dell’Allegato A70 per gli impianti non conformi alle ultime edizioni delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 (esistenti al 31 marzo 2012). Nota 1: Vale comunque la regola che in caso di sostituzione dell’inverter e/o della protezione di interfaccia, i nuovi componenti devono essere conformi alle ultime edizioni delle norme CEI 0-16 e CEI 0-21. MT Invece cambia profondamente l’Allegato A72 di Terna che stabilisce i criteri per il distacco degli impianti eolici e fotovoltaici in caso di emergenza, come viene illustrato al successivo punto 2. 2. Le novità introdotte dalla nuova delibera 421/2014. 2.1. Modifica dell’Allegato A72 di Terna Con questa delibera 421/2014 l’Autorità approva le modifiche dell’Allegato A72, che stabilisce i criteri per il distacco degli impianti eolici e fotovoltaici in situazioni di emergenza, cioè qualora ci fosse il rischio concreto di blackout sulla rete elettrica nazionale. La procedura di distacco riguarda solamente gli impianti connessi in MT di potenza uguale o superiore a 100 kW. 3 Rispetto a prima le modifiche sono sostanziali e sottolineiamo le due principali novità: 1) Mentre prima le modalità di distacco non prevedevano nessun adeguamento degli impianti di produzione, ora gli impianti interessati devono essere implementati con un sistema di tele distacco che, in pratica, consiste nella piena applicazione del paragrafo 8.8.6.5 della Norma CEI 0-16 – Edizione III e dell’Allegato M alla medesima Norma. 2) Mentre prima gli impianti interessati erano quelli di potenza uguale o maggiore di 100 kW di sola produzione, ora gli impianti interessati sono anche quelli di produzione e consumo (sempre di potenza uguale o maggiore di 100 kW). In tabella 2 sono indicate le modalità di distacco attuali, ammesse fino al 31 gennaio 2016 e le modalità che saranno obbligatorie dal 1° febbraio 2016. Tipologia degli impianti eolici e fotovoltaici Impianti di sola produzione di potenza ≥ 100 kW connessi ad una linea MT dedicata Impianti di sola produzione di potenza ≥ 100 kW connessi ad una linea MT non dedicata Modalità di distacco in caso di emergenza Modalità ammesse Modalità obbligatorie fino al 31 gennaio 2016 dal 1° febbraio 2016 Distacco effettuato direttamente dal - Gli impianti devono dotarsi di un Distributore mediante l’apertura della sistema di teledistacco mediante linea MT con un preavviso di 1 ora modem GSM/GPRS in conformità al Distacco effettuato dagli stessi paragrafo 8.8.6.5 della Norma CEI 0-16 produttori su richiesta del distributore Edizione III e all’Allegato M della con un preavviso di 7 giorni medesima Norma. - Il teledistacco viene effettuato da remoto direttamente dal Distributore con un preavviso di pochi minuti. Tutti gli altri impianti Non sono interessati al distacco Tab. 2 – Modalità di distacco in caso di emergenza degli impianti eolici e fotovoltaici: in seconda colonna le modalità attuali che sono ammesse fino al 31 gennaio 2016, in terza colonna le modalità che saranno obbligatorie dal’1° febbraio 2016. Impianti di produzione e consumo di potenza ≥ 100 kW connessi in MT Non sono interessati al distacco 2 Il requisito più importante stabilito dall’Allegato A70, ai fini della stabilità del sistema elettrico, è la capacità degli impianti di produzione di non distaccarsi dalla rete entro un intervallo di frequenza molto più ampio di quello previsto in origine (per la MT si è passati da un intervallo 49,7÷50,3 Hz ad un intervallo 47,5 ÷ 51,5 Hz). In tal modo gli impianti continuano ad immettere potenza in rete anche in presenza di eventuali oscillazioni di frequenza dovute a perturbazioni sulla rete elettrica nazionale. Infatti un distacco contemporaneo e improvviso di numerosi impianti di produzione potrebbe provocare dei blackout estesi sulla rete nazionale. 3 La procedura di distacco è denominata RIGEDI (RIduzione della GEnerazione DIffusa). 2 Intervento di adeguamento da effettuare sugli impianti esistenti Come ricordato la funzione di teledistacco è già prevista, per gli impianti con P ≥ 100 kW, dalla Norma CEI 0-16 Edizione III al paragrafo 8.8.6.5 e i requisiti tecnici sono definiti nell’Allegato M della stessa Norma. Tuttavia, la nota 49 dell’Allegato M alla Norma CEI 0-16 dà la possibilità alle imprese distributrici di realizzare la funzione di teleledistacco con modalità diverse da quanto specificato nello stesso Allegato M, in tal caso i Distributori sono tenuti a comunicare i necessari requisiti tecnici in fase di connessione. Gli impianti per i quali la richiesta di connessione è successiva al 31 dicembre 2012 dovrebbero già risultare conformi, mentre quelli con richiesta di connessione antecedente devono essere adeguati. L’intervento consiste nell’installazione di un modem GSM/GPRS dotato di antenna omnidirezionale e in grado di inviare il comando di apertura al dispositivo di interfaccia DDI. Pertanto il teledistacco agisce solo sull’impianto di generazione e non pregiudica il prelievo di energia dalla rete.4 La protezione di interfaccia resta bloccata per impedire la richiusura manuale del DDI. Il modem deve essere alimentato con la medesima tensione ausiliaria che alimenta il sistema di protezione di interfaccia SPI e la bobina a mancanza di tensione del dispositivo di interfaccia DDI. La scheda SIM card che deve essere alloggiata nel modem viene fornita dal Distributore. La Norma riporta due schemi esemplificativi. Nello schema di figura 1 viene utilizzato un modem dotato di ingresso e uscita digitali (DI/DO) e quindi in grado di inviare direttamente il comando di apertura. Nello schema di figura 2 il modem è dotato di porta seriale e quindi occorre una scheda di interfaccia. Come si vede dagli schemi, il modem deve inviare al Distributore un segnale di conferma dell’avventa apertura. Quando vengono a cessare le condizioni di emergenza il Distributore invia al produttore un messaggio SMS per la rimessa in servizio dell’impianto e la protezione di interfaccia viene sbloccata per consentire il ripristino manuale da parte del produttore. Fig. 1 – Il modem è dotato di ingressi e uscite digitali e si connette direttamente alla protezione di interfaccia PI Fig. 2 – Il modem è dotato di porta seriale e quindi occorre installare un dispositivo di interfaccia 2.2. Costi previsti e premio destinato ai produttori che anticipano l’adeguamento del loro impianto In base alle valutazioni fatte dall’Autorità, l’adeguamento comporta un costo medio atteso per ogni impianto pari a: - 800 euro quando sono presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia SPI; - 650 euro quando sono presenti due sistemi di protezione di interfaccia SPI; - 500 euro quando è presente un solo sistema di protezione di interfaccia SPI. Come già ricordato gli adeguamenti devono essere completati obbligatoriamente entro il 31 gennaio 2016. 4 Questa soluzione consente di operare il distacco anche per gli impianti di produzione e consumo e non, come in precedenza, per gli impianti di sola produzione. 3 I produttori che anticipano l’adeguamento hanno diritto ad un premio economico che corrisponde al costo medio atteso (in pratica le cifre di cui sopra), come indicato nella seguente tabella 3. È evidente l’importanza di programmare in anticipo gli interventi di adeguamento per poter usufruire del premio economico ed è quindi consigliabile contattare per tempo i propri clienti. Nota importante: stante la possibilità, come già ricordato, che le imprese distributrici stabiliscano modalità diverse rispetto a quanto specificato nell’Allegato M alla Norma CEI 0-16, prima di procedere agli adeguamenti occorre avere per tempo una conferma dal Distributore della soluzione tecnica da realizzare. A tal proposito gli stessi Distributori sono tenuti a dare un’informazione tempestiva tramite i propri siti internet e a trasmettere apposita comunicazione a ciascun produttore coinvolto. Per avere diritto al premio l’impianto di connessione deve essere adeguato alle regole tecniche di connessione (in pratica non si deve pagare il CTS5) oppure il produttore dovrà adeguare l’impianto di connessione ed inviare la Dichiarazione di adeguatezza entro la data di comunicazione di avvenuto adeguamento alla presente delibera.6 Nota: l’ammontare stabilito per il premio economico deve essere inteso come valore minimo provvisorio e con un successivo provvedimento sarà stabilito il valore definitivo. Data di invio della comunicazione di avvenuto adeguamento Numero di SPI Entro il 30 giugno 2015 Tra il 1° luglio 2015 e il 31 agosto 2015 Dopo il 31 agosto 2015 800 euro 400 euro ≥3 Nessun premio 2 650 euro 325 euro 1 500 euro 250 euro Tab. 3 – Premio economico destinato ai produttori che anticipano l’adeguamento dei loro impianti. 2.3. Adempimenti procedurali per l’esecuzione degli adeguementi Le imprese distributrici debbono trasmettere un’apposita comunicazione ai produttori interessati, rendendo disponibile il Regolamento di esercizio aggiornato ai sensi della nuova delibera. Le stesse imprese distributrici invieranno un ultimo sollecito entro il 31 dicembre 2015. A seguito dell’avvenuto adeguamento il produttore deve darne comunicazione al Distributore e deve sottoscrivere il nuovo Regolamento di esercizio allegando una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la conformità del sistema di teledistacco alla Norma CEI 0-16 Edizione III. La predetta dichiarazione può essere sottoscritta da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all’Albo professionale. Al ricevimento della Comunicazione di avvenuto adeguamento il distributore verifica il funzionamento del sistema di teledistacco tramite prove reali da remoto. Qualora si riscontrino almeno tre prove con esito negativo, l’impresa distributrice dovrà effettuare un sopralluogo sull’impianto di produzione per verificare i motivi del mancato funzionamento. Inoltre le imprese distributrici sono tenute ad effettuare delle verifiche periodiche tramite prove reali, con cadenze stabilite dalle stesse imprese distributrici.7 Nei casi di esito negativo delle prove funzionali oppure di mancato adeguamento dell’impianto, l’impresa distributrice ne dà comunicazione al GSE e al produttore, quindi il GSE sospende l’erogazione degli incentivi fino all’avvenuto adeguamento. Nei casi di impianti che non beneficiano degli incentivi l’Autorità valuterà gli interventi da assumere e il GSE potrà sospendere i servizi di scambio sul posto o di ritiro dedicato. Non è prevista nessuna remunerazione per la mancata produzione a seguito degli eventuali distacchi, in quanto secondo l’Autorità è prevedibile che le ore annue di distacco siano molto ridotte e comunque inferiori al numero di ore annue per le quali l’energia potrebbe essere non producibile a causa della indisponibilità della rete. 8 -----------------------Restando a disposizione per ogni chiarimento che riterrete necessario, Vi inviamo i nostri migliori saluti. 5 Corrispettivo Tariffario Specifico. Le modalità di adeguamento alla regole tecniche di connessione (RTC) e le relative procedure per inviare la dichiarazione di adeguatezza sono definite dalla delibera AEEG n. 33/08 e successive modifiche. 7 Le specifiche modalità delle prove funzionali sono descritte ai punti M.7.1 e M.7.2 dell’Allegato M alla Norma CEI 0-16. 8 Il codice di rete di Terna stabilisce il numero standard di ore annue nelle quali l’energia potrebbe non essere producibile a causa della indisponibilità della rete: 60 ore/anno per gli impianti fotovoltaici, 80 ore/anno per gli impianti eolici e 240 ore/anno per gli altri impianti di produzione. 6 4
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