FORMAZIONE OBBLIGATORIA REVISORI ENTI LOCALI CONVEGNO LA RIFORMA DEI SISTEMI CONTABILI PUBBLICI E LE NUOVE FORME DI RENDICONTAZIONE Il D.Lgs. 118/2011: armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio Prof. Roberto Jannelli Ricercatore di Economia Aziendale Università del Sannio Prof. Roberto Jannelli CONTENUTI Quadro giuridico di riferimento L’armonizzazione contabile Prof. Roberto Jannelli Quadro giuridico di riferimento Riforma della contabilità pubblica - Legge n.196/2009, Legge n.42/2009 Legge 31 dicembre 2009, n. 196 Legge 05 maggio 2009, n. 42 ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI D.Lgs. 91/2011 e DPR 132/13 D.Lgs n. 126/2014 che integra e corregge il D.Lgs. 118/2011 ENTRATA IN VIGORE 12 SETTEMBRE 2014 Prof. Roberto Jannelli Quadro giuridico di riferimento D.Lgs n. 126/2014 Prof. Roberto Jannelli Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE Sperimentazione come processo di verifica/correzione "in itinere" delle norme introdotte. Conferma dei seguenti principi/strumenti: • principio di competenza finanziaria "potenziata" e connessi istituti contabili; • schemi di bilancio. Introduzione di nuovi strumenti/principi, quali: • principio di programmazione; • da Fondo svalutazione crediti a fondo crediti di dubbia esigibilità. Prof. Roberto Jannelli Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE NORMA Art. 80 – Disposizioni finali ed entrata in vigore DESCRIZIONE Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione degli strumenti della programmazione relativi al 2015 e agli esercizi successivi Prof. Roberto Jannelli Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE NORMA Art. 3, comma 7 DESCRIZIONE Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui Prof. Roberto Jannelli Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE NORMA Art. 3, comma 8 DESCRIZIONE L’operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. Prof. Roberto Jannelli Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE NORMA Art. 3, comma 10 DESCRIZIONE La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all’articolo 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2. Prof. Roberto Jannelli Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE NORMA Art. 3, comma 12 DESCRIZIONE L’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4, può essere rinviata all’anno 2016, con l’esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all’articolo 78. Prof. Roberto Jannelli Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE NORMA Art. 3, comma 13 DESCRIZIONE Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell’esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico. Prof. Roberto Jannelli Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE NORMA Art. 3, comma 15 DESCRIZIONE Le modalità e i tempi di copertura dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell’attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto. Attraverso i rendiconti delle regioni e i certificati di conto consuntivo relativi al 31 dicembre 2014 di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 267 del 2000 sono acquisite informazioni riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7. Prof. Roberto Jannelli Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE NORMA Art. 3, comma 16 DESCRIZIONE Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 15, l’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell’attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l’anno. In attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 15, entro il 31 luglio 2014, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri: 1. utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione; 2. ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo; 3. individuazione di eventuali altre misure finalizzate a consentire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto. Prof. Roberto Jannelli Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE NORMA Art. 3, comma 17 DESCRIZIONE Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall’articolo 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all’esercizio 2012. La copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione di cui all’articolo 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all’esercizio 2017 Prof. Roberto Jannelli Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE NORMA Art. 10, comma 1 DESCRIZIONE Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell’ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. Prof. Roberto Jannelli Quadro giuridico di riferimento MODIFICHE A SEGUITO DELLA SPERIMENTAZIONE NORMA Art. 10, comma 2 DESCRIZIONE A seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche. Prof. Roberto Jannelli Quadro giuridico di riferimento D.Lgs. 118/2011 per le Regioni Introduzione di norme sull'armonizzazione contabile specifiche per le regioni, relative a: • principio di programmazione; • schemi di bilancio; • scadenze di approvazione dei documenti di programmazione e di rendicontazione; • bilancio consolidato; • piano degli indicatori di bilancio. Prof. Roberto Jannelli Quadro giuridico di riferimento Modifiche al TUEL Principio applicato concernente la programmazione di bilancio Art. 170 TUEL Rafforzamento del principio di competenza finanziaria potenziata Artt. da 179 a 185 TUEL Fondo crediti dubbia esigibilità Art. 167 TUEL Nuovi termini per approvazione dei documenti di programmazione (DUP entro 30 luglio 2016, BPF entro 31 dicembre 2016 e PEG entro 20 gennaio 2017) Art. 174 TUEL Introduzione della contabilità economicopatrimoniale (2015), piano dei conti integrato (2015) e bilancio consolidato (2016) Art. 157 TUEL Nuovi schemi di bilancio (2016) Art. 165 TUEL Prof. Roberto Jannelli Quadro giuridico di riferimento Ulteriore fase di sperimentazione - Rinvio ad un DPCM da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 126/2014 di descrizione delle modalità di attuazione della sperimentazione concernente: • la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della configurazione del principio di competenza finanziaria potenziata; • nuovi schemi di bilancio (a carattere autorizzatorio); - Entro 150 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 126/2014 con DPCM saranno individuati gli enti in sperimentazione. Per gli enti non in sperimentazione si applica la vigente normativa Prof. Roberto Jannelli CONTENUTI Quadro giuridico di riferimento L’armonizzazione contabile Prof. Roberto Jannelli L'armonizzazione contabile SISTEMI CONTABILI OMOGENEI COMUNI SCHEMI DI BILANCIO PRINCIPI CONTABILI GENERALI E APPLICATI NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE D.Lgs. 118/2011 PIANO DEI CONTI INTEGRATO NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE TRANSAZIONE ELEMENTARE BILANCIO CONSOLIDATO Prof. Roberto Jannelli L'armonizzazione contabile Principi contabili Principi contabili generali Principi contabili applicati Costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l’intero sistema di bilancio Specificano i singoli istituti definiti nell’ordinamento ed identificano i corretti adempimenti in coerenza con le indicazioni generali dei postulati Prof. Roberto Jannelli L'armonizzazione contabile PRINCIPI CONTABILI GENERALI Ante D.Lgs. 118/2011 • • • • • • unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario Pubblicità In aggiunta, convenzionalmente, i principi dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti locali D.Lgs. 118/2011 • • • • • • • • • Annualità Unità Universalità Integrità Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità Significatività e rilevanza Flessibilità Congruità Prudenza Prof. Roberto Jannelli • • • • • • • Coerenza Continuità e costanza Comparabilità e verificabilità Neutralità Pubblicità Equilibrio di bilancio Competenza finanziaria “potenziata” • Competenza economica • Prevalenza della sostanza sulla forma L'armonizzazione contabile PRINCIPI CONTABILI APPLICATI Modificati a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 126/2014 • principio della programmazione; • principio della competenza finanziaria; • principio della competenza economica; • principio del bilancio consolidato. Prof. Roberto Jannelli L'armonizzazione contabile COMUNI SCHEMI DI BILANCIO NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE MISSIONI Rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni TIPOLOGIE Natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto. PROGRAMMI Rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. CATEGORIE Oggetto dell’entrata nell’ambito della tipologia di appartenenza MACROAG GREGATI Articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. TITOLI Fonte di Entrate provenienza delle Prof. Roberto Jannelli L'armonizzazione contabile Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni) Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. • Momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. SCADENZA • La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Prof. Roberto Jannelli L'armonizzazione contabile Competenza finanziaria “potenziata” si distingue tra momento di registrazione dell’evento momento di imputazione dell’evento D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 118/2011 Revisione degli accertamenti FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ Revisione degli impegni FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Nell’attuale ordinamento contabile delle amministrazioni pubbliche i due momenti coincidono Prof. Roberto Jannelli L'armonizzazione contabile PRINCIPIO COMPETENZA FINANZIARIA "POTENZIATA" Applicazione immediata Prof. Roberto Jannelli RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI L'armonizzazione contabile Riaccertamento Straordinario dei residui Art. 3, comma 7 Delibera di Giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014 (Approvato dall'Organo di indirizzo politico). 1 Cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile. 2 Conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015. 3 Variazione del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale in considerazione della cancellazione dei residui. 4 Reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico. 5 Accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità. Prof. Roberto Jannelli L'armonizzazione contabile Residui attivi Possono essere conservate le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento ma non incassate Residui passivi Possono essere conservate le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Entrate accertate negli esercizi pregressi esigibili in esercizi futuri Fondo Pluriennale Vincolato Prof. Roberto Jannelli Spese impegnate negli esercizi pregressi liquidabili in esercizi futuri L'armonizzazione contabile Residui attivi scaduti Residui attivi non scaduti Catalogazione dei residui attivi sulla base del loro grado di esigibilità: Costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (parte positiva). Certi Dubbia o difficile esigibilità Entrate accertate negli esercizi pregressi esigibili in esercizi futuri Inesigibili Fondo Pluriennale Vincolato Insussistenti Costituzione fondo crediti di dubbia esigibilità Prof. Roberto Jannelli L'armonizzazione contabile PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE RESIDUI Fondo cassa al 1° gennaio RISCOSSIONI PAGAMENTI SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze RESIDUI PASSIVI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE …. (A) (2) (1) (+) (-) (=) (-) (=) (+) (-) COMPETENZA TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (=) 0,00 Prof. Roberto Jannelli L'armonizzazione contabile Eventuale disavanzo Disavanzo strutturale Disavanzo tecnico Incidenza della gestione dei residui Incidenza del Fondo Pluriennale Vincolato Il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l’anno nei primi tre anni a decorrere dal 2015. Il disavanzo tecnico può: 1) essere finanziato con le risorse dell’esercizio. A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la copertura del disavanzo tecnico è approvata dal Consiglio.; 2) consentire l’approvazione del bilancio in disavanzo di competenza, in deroga al principio contabile generale del pareggio, come previsto dall’articolo 3, comma 13. Prof. Roberto Jannelli L'armonizzazione contabile PRINCIPIO COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA Fondo pluriennale vincolato Fondo crediti dubbia esigibilità Prof. Roberto Jannelli L'armonizzazione contabile FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SALDO FINANZIARIO • Obbligazione giuridicamente perfezionata • risorse già accertate; • destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate; • esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. • Garantisce la copertura di tali spese negli esercizi in cui l’obbligazione giunge a scadenza Il “fondo” agirà “a regime” quale contenitore di poste finanziarie che metteranno in evidenza la differenza, sempre positiva, tra le fonti di finanziamento acquisite con specifica destinazione ed il relativo momento di utilizzo quando questo viene posticipato nell’esercizio o negli esercizi successivi. Prof. Roberto Jannelli L'armonizzazione contabile Fondo crediti di dubbia esigibilità Entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate interamente e deve essere effettuato un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità Deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario: MISSIONE Fondi e Accantonamenti ISCRIZIONE STIMA INIZIALE PROGRAMMA Fondo crediti di dubbia esigibilità Stima percentuale delle somme storicamente riscosse rispetto alle somme accertate Prof. Roberto Jannelli L'armonizzazione contabile Fondo crediti di dubbia esigibilità INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli. Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: Trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche Crediti assistiti da fidejussione Entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio Prof. Roberto Jannelli L'armonizzazione contabile Le Regioni e gli enti locali adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico - patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale (art 2, comma 1, D.Lgs 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014). Rilevazione unitaria dei fatti gestionali Contabilità Finanziaria Funzione autorizzativa Finalità principale Partita semplice Valutazione economicità Partita doppia Momento topico Bilancio consuntivo Bilancio di previsione Valutazione economicità Prof. Roberto Jannelli Contabilità Economico Patrimoniale L'armonizzazione contabile L’integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita anche dall’adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, costituito dall’elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali: Art. 4 Implementazione di un comune piano dei conti integrato costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, tenuto conto comunque della specificità dell’attività svolta. Il piano dei conti integrato è definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Prof. Roberto Jannelli L'armonizzazione contabile • Il piano dei conti integrato è costituito da: • Piano dei conti finanziario; • Piano dei conti economico; • Piano dei conti patrimoniali; • Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e, ove previsti, con gli articoli, è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione gli enti territoriali in contabilità finanziaria fanno riferimento anche al quinto livello del piano dei conti. Prof. Roberto Jannelli L'armonizzazione contabile Art. 9 Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economicofinanziaria. Prof. Roberto Jannelli L'armonizzazione contabile Il complesso normativo alla base della riforma contabile amplia e integra tra loro l’insieme dei sistemi contabili attualmente in uso nelle amministrazioni pubbliche: • CO.FI.: la contabilità finanziaria, detta anche “autorizzatoria”, rimane la contabilità centrale nella Pubblica Amministrazione con nuove sfumature e integrazioni rispetto alla versione precedente. • CO.CASSA: viene reintrodotta la contabilità di cassa che diviene uno strumento centrale per la verifica della sostenibilità finanziaria degli enti pubblici. • CO.GE.: la contabilità economico patrimoniale assume un ruolo fondamentale per quanto concerne il consolidamento dei conti tra l’ente e i propri organismi controllati/partecipati. Sistema informativo • CO.AN.: la contabilità analitica diviene fondamentale al fine regionale di poter definire il costo dei servizi erogati dalle amministrazione pubbliche. • CO.FLUSSI: detta anche SIOPE, rappresenta il sistema contabile che, a livello macroecomico, cataloga la spesa pubblica per destinazione. • CO. EU.: i sistemi contabili degli enti pubblici devono CO. FLUSSI raccordarsi con la contabilità dell’Unione Europea secondo la codifica del COFOG. • CO. CITT.: la riforma prevede un sistema contabile specifico per il cittadino che permetta di leggere i bilanci Sistemi contabili derivati secondo modalità più accessibili. Prof. Roberto Jannelli L'armonizzazione contabile SISTEMA PARALLELO SISTEMA DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI AFFIANCAMENTO AD UN SISTEMA DI RILEVAZIONE DEI FATTI DI GESTIONE IN TERMINI FINANZIARI DI UN SISTEMA DI DOPPIA E SEPARATA RILEVAZIONE CHE ANALIZZI, PER CIASCUN FATTO, SIA L’ASPETTO STRETTAEMNTE FINANZIARIO SIA L’ASPETTO EOCNOMICO FINANZIARIO SISTEMA DERIVATO RETTIFICA DELLE SCRITTURE FINANZIARIE A CONSUNTIVO ATTRAVERSO L’INTRODUZIONE DEFLI ELEMENTI PiÙ STRETTAMENTE ECONOMICI MANCANTI, ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI UN SISTEMA DI “CONCILIAZIONE” SISTEMA INTEGRATO INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATO, TALE DA EVIDENZIARE LA DUPLICE RILEVAZIONE, ATTRAVERSO L’ANALISI DEI SINGOLI FATTI SECONDO IL DIVERSO ASPETTO Prof. Roberto Jannelli L'armonizzazione contabile BILANCIO CONSOLIDATO PUBBLICO IAS 27, IAS 28 e IAS 31 Prof. Roberto Jannelli L'armonizzazione contabile Ai fini della redazione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica è possibile distinguere le seguenti fasi: Definizione area di consolidamento Fase Prelimin are Omogeneità dei sistemi dei valori di gruppo Data Moneta di conto Schemi di bilancio Criteri di valutazione Le teorie e i metodi di consolidamento Fase Tecnica Bilancio consolidato Assestamento della partecipazione Elisione valori infragruppo e margini infragruppo non ancora realizzati Aggregazione dei valori dell’attivo e passivo dei bilanci delle aziende coinvolte nel consolidato Valutazione delle partecipazioni in società collegate e joint venture Prof. Roberto Jannelli
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