IMPRESE E TERRITORIO — MONDO del LAVORO FEBBRAIO 2014 1 Redazione c/o Associazione Commercianti Albesi – Editrice Servizi A.C.A. S.r.l. – ALBA – Piazza San Paolo n. 3 – Tel. 0173 22.66.11 – Telefax 0173 36.15.24 e-mail [email protected] - Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, CB-NO/CUNEO – Autorizz. Trib. di Alba del 14/01/1977 n. 371 – Iscrizione ROC n. 10079 – Direttore Responsabile: Giancarlo Drocco - Ciclostilato in proprio. MONDO del LAVORO - FEBBRAIO 2014 - I precedenti numeri del Notiziario Paghe sono scaricabili dal sito www.acaweb.it/archivio_notiziari.asp L’indice degli argomenti trattati nei precedenti Notiziari Paghe è sul sito www.acaweb.it/archivio_ufficio_paghe.asp PROROGA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL AL 16 MAGGIO 2014 Al fine di poter beneficiare della riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavo- Sommario: Proroga autoliquidazione INAIL 1 Proroga Sanatoria Ass. in partecipazione 1 Lo stato di disoccupazione 2 Consegna CUD 3 DURC regolare 3 Asso. in Partecipazione 4 INAIL contributi alle imprese 5 Sanzioni lavoro nero 6 Contr. licenziamento 6 Gestione separata: nuove aliquote 6 MONDO del LAVORO ro deliberata dalla Legge di Stabilità 2014 (Art. 1 comma 178), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha previsto lo slittamento al prossimo 16 maggio 2014 sia dell’Autoliquidazione 2013/2014 sia del pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali non è prevista l’autoliquidazione. A tal proposito l’INAIL ha fornito una nota nella quale si chiarisce che tale differi- mento potrà consentire all’istituto le corrette valutazioni economiche e finanziarie sui premi e i contributi, l’adeguamento degli strumenti informativi per gli utenti e l’aggiornamento delle procedure di calcolo dei premi. Rateazione dei premi: I versamenti, per effetto del differimento, saranno quattro, ma i primi due confluiranno in un’unica rata con scadenza 16 maggio 2014: 1° rata 16 maggio 2014 pari al 50% del premio senza maggiorazioni di interessi 2° rata 16 agosto 2014 pari al 25% differita di diritto al 20 agosto 2014 con maggiorazione degli interessi 3° rata 16 novembre 2014 pari al 25% del premio con maggiorazione degli interessi. P RO RO G A S A N AT O R IA A S S O C I AT I I N PA R T E C I PA Z I O N E L’art. 1 comma 133 della Legge di Stabilità 2014 prevede la proroga della cosiddetta sanatoria degli associati in partecipazione fino al prossimo 31/03/2014. In particolare, entro tale data, le aziende possono, senza sanzione e tramite apposita procedura sinda- cale, regolarizzare i contratti di associazione in partecipazione non rispondenti ai requisiti di legge trasformandoli in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al fine di evitare eventuali controlli da parte dell’INPS, invitiamo a le aziende interessate a contattare i nostri uffici (tel. 0173/226687) per valutare le singole posizioni degli associati in partecipazione. Come già riportato nel numero di Settembre 2013, la sanatoria degli associati in partecipa(continua a pag. 3) IMPRESE E TERRITORIO — MONDO del LAVORO FEBBRAIO 2014 2 LO S TAT O D I D I S O C C U PA Z I O N E Al fine di ottenere lo stato di disoccupazione, il lavoratore deve presentare, presso i servizi competenti, una dichiarazione che certifichi determinate condizioni fondamentali per acquisire lo status di disoccupato. Di seguito verranno analizzati i requisiti da possedere, le modalità di presentazione della domanda e le informazioni in merito alla conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupato. Requisiti: 1)Essere privo di occupazione cioè essere privo di qualunque rapporto di lavoro subordinato o svolgere un’attività lavorativa dalla quale ne derivi un reddito annuo non superiore al limite di reddito previsto dalla legge per l’esclusione da imposizione fiscale sulla base dell’anno fiscale in corso (€ 8.000 se subordinato o parasubordinato e € 4.800 se autonomo), essere impegnati in esperienze che non costituiscono rapporto di lavoro o che non hanno impatti sullo stato di disoccupazione (tirocini, borse lavoro, attività socialmente utili o contratti di lavoro occasionale…) 2)Essere immediatamente disponibile all’attività lavorativa da comunicare al Centro per l’Impiego del territorio nazionale 3)Essere attivo nella ricerca del lavoro. Conservazione stato di disoccupato: Il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione nel caso in cui svolga attività lavorativa che assicuri un reddito annuale non superiore ai limiti pr evisti previsto dalla legge per l’esclusione da imposizione fiscale sulla base dell’anno fiscale in corso (€ 8.000 se subordinato o parasubordinato e € 4.800 se autonomo). In base alla tipologia di attività lavorativa intrapresa, il lavoratore deve rispettare determinati adempimenti: ATTIVITA’ AUTONOMA NON SOGGETTA A COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA è tenuto a darne notizia al Centro per l’Impiego competente entro un mese, in analogia con il termine previsto ai fini dell’ASpI dall’art. 2, comma 17 della L.92/2012, specificando l’entità del reddito presunto per l’anno in corso, a fini di verifica delle condizioni per il mantenimento dello stato di disoccupazione. ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI DURATA PARI O TEMPO DETERMINATO NON SUPERIORE A 6 MESI CON REDDITO INFERIORE AL MINIMO I disoccupati avviati al lavoro a tempo determinato della durata pari o non superiore a sei mesi che si trovino nella condizione reddituale inferiore al minimo, fatte salve le casistiche relative ai lavoratori inseriti nella lista di mobilità, per la conservazione dello stato di disoccupazione devono presentare istanza al servizio compe- tente in costanza di rapporto di lavoro, o comunque entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla conclusione della prestazione lavorativa. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO O TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA SUPERIORE A 6 MESI DA CUI DERIVI UN REDDITO INFERIORE AL MINIMO In caso di assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata superiore a sei mesi da cui derivi un reddito annuo inferiore al minimo, l’istanza di conservazione dello stato di disoccupazione va prodotta ai servizi competenti entro il termine perentorio di 90 giorni di calendario dall’inizio della prestazione. Le attività di lavoro autonomo occasionale e di lavoro autonomo nello spettacolo della durata non superiore a 5 giorni e le attività di lavoro accessorio non hanno effetto sullo stato di disoccupazione. Inoltre, ai fini del ripristino dello stato di disoccupazione, il lavoratore deve dare comunicazione al Centro per l’Impiego nei seguenti casi: a) risoluzione anticipata di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi entro 15 giorni di calendario dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro; b)riconoscimento di rapporto di lavoro autono- mo in subordinato a seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti, purché la durata effettiva della prestazione lavorativa sia stata pari o inferiore a sei mesi, entro 15 giorni di calendario dalla data del ricevimento della comunicazione da parte degli organi competenti. Sospensione dello stato di disoccupazione: L'accettazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi comporta la sospensione dello stato di disoccupazione. Una volta cessato il rapporto di lavoro che dà luogo alla sospensione, la relativa anzianità riprende a decorrere d'ufficio. Per i lavoratori iscritti ma non inseriti nella lista di mobilità la sospensione dello stato di disoccupazione interviene automaticamente in caso di accettazione di una offerta di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 6 mesi. Il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro subordinato comprensivo di eventuali proroghe. La durata del periodo di sospensione si calcola in giorni di calendario. Per gli iscritti e inseriti nella lista di mobilità prima del 2014 e a partire dal 1 gennaio 2014 in caso di assunzione a tempo determinato nel 2014 lo stato di disoccupazione viene sospeso per tutta la durata della sospensione (continua a pag. 2) IMPRESE E TERRITORIO — MONDO del LAVORO FEBBRAIO 2014 P RORO G A SA N AT O R I A A S S O C I AT I I N PA R T E C I PA Z I O N E (segue da pag. 1) zione prevede la seguente procedura sindacale: entro il 31 marzo 2014, è necessario sottoscrivere un contratto collettivo (anche aziendale), con le associazioni sindacali ed entro tre mesi procedere alle assunzioni; i lavoratori interessati dovranno, inoltre, sottoscrivere un verbale di conciliazione, in sede sindacale o presso la Direzione Territoriale del Lavoro, dal quale risulti la rinuncia a ogni diritto relativo ai pregressi rapporti di associazione; i verbali sottoscritti sai lavoratori dovranno essere depositati all’Inps, per la verifica e la relativa validazione. I lavoratori stabilizzati, per i primi sei mesi, non potranno essere licenziati se non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Eventuali ispezioni in corso, provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi relativi alla qualificazione dei pregressi rapporti, non pregiudicano l'accesso alla sanatoria. Costo: dovr à esser e versato il 5% per cento della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di durata dei contratti ma con un massimo di sei mesi, riferito a ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato. DURC REGOLARE SE SI VANTANO CREDITI NEI CONFRONTI DELLO STATO Con la circolare n. 16 del 30 gennaio 2014 l’INPS, in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 marzo 2013, fornisce le istruzioni operative relativamente alla possibilità di ottenere la certificazione DURC regolare per le aziende che vantano nei confronti della pubblica amministrazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili. 3 CONSEGNA MODELLI CUD Ricordiamo che il 28 febbraio scade il termine di legge per la consegna dei modelli CUD ai dipendenti. Il modello CUD certifica i redditi percepiti dal lavoratore nell’anno di imposta considerato nonché il compenso a titolo di T. F. R., elargito per anticipo sullo stesso o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Qualora il datore di lavoro non abbia provveduto a saldare ai lavoratori quanto previsto nel relativo prospetto paga (da indicare nel modello “CUD”) è invitato far rettificare il modello CUD pr ima di consegnarlo ai lavoratori, al fine di evitare discordanze fiscali tra gli importi erogati e quelli dichiarati ma, soprattutto per scongiurare contenziosi con gli stessi dipendenti che potrebbero sfociare in decreti ingiuntivi di pagamento. L O S TAT O D I D I S O C C U PA Z I O N E (segue da pag. 2) prevista dalla normativa sulla mobilità. Perdita dello stato di disoccupazione: La perdita dello stato di disoccupazione interviene nei seguenti casi: a) rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o determinato, ovvero di somministrazione di lavoro. b) mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di politica attiva previste dall'art. 3 del DLgs. 181/2000, o mancata o irregolare partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative concordate; c) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o determinato superiore a sei mesi, o trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, che comportino il superamento del limite di reddito, fatta eccezione per i rapporti di lavoro a tempo determinato che interessano gli iscritti nella lista di mobilità. d) avvio di un´attività di lavoro autonomo o parasubordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito personale minimo escluso da imposizione fiscale. e) accertamento della non sussistenza della condizione di disoccupato in occasione delle verifiche periodiche che verranno disposte dai Centri per l’Impiego a seguito delle indicazioni che verranno date dalla Regione. Nei casi a) b) e c) la mancata presentazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione ove sia giustificata da malattia, infortunio, richiamo alle armi, servizio civile, stato di gravidanza limitatamente ai periodi di astensione previsti dalla legge, nonché in altri casi di impedimenti ostativi riconosciuti tali sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia. IMPRESE E TERRITORIO — MONDO del LAVORO FEBBRAIO 2014 4 L’ A S S O C I A Z I O N E I N PA R T E C I PA Z I O N E L’Associazione in partecipazione è un contratto con il quale l’associante (azienda) attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2549 C.C.). I contratti di associazione in partecipazione si distinguono in base all’apporto dell’associato nell’impresa che può essere: di lavoro; di capitale; misto di capitale e lavoro. Gli associati in partecipazione con apporto di SOLO lavoro debbono essere iscritti alla gestione separata INPS. Il contratto di Associazione in partecipazione è un contratto aleatorio in quanto è caratterizzato dall’assunzione di un rischio da parte dell’associato in cambio al diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa o dell’affare. L’aleatorietà del contratto deriva dal fatto che mentre l’associato è obbligato all’apporto di lavoro, lo stesso ha diritto agli utili solo se vengono realizzati. La partecipazione agli utili da parte dell’associato è un elemento essenziale ai fini della validità del contratto. Tuttavia la partecipazione al rischio non è illimitata: per quanto riguarda la divisione degli utili e delle perdite l’art. 2553 CC stabilisce che la partecipazione alle perdite avviene nella stessa misura in cui c’è la partecipazione agli utili e non può comunque superare il valore dell’ap- porto. Le parti, nel contratto, possono escludere la partecipazione alle perdite da parte dell’associato. L’associato non partecipa alla gestione dell’impresa o dell’affare (che rimane di titolarità dell’Associante) ma il contratto ne può determinare quale tipo di controllo lo stesso può esercitare. L’associante ha comunque diritto ad ottenere il rendiconto dell’impresa o dell’affare. Per il contratto di associazione in partecipazione non è previsto un termine. Lo stesso, a seconda della volontà delle parti, può essere a tempo determinato o indeterminato. Nel 2008, la Legge 133, ha previsto che gli associati in partecipazione, con apporto di lavoro e misto (capitale e lavoro), oltre ad essere oggetto di comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego competente, debbono essere iscritti sul libro unico del lavoro (LUL) all’atto della stipula del contratto e quando viene liquidato il corrispettivo. Ne consegue pertanto che al fine di poter ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal legislatore le aziende devono comunicare ai nostri uffici: i dati anagrafici dell’associato (fotocopia carta d’identità, tesserino codice fiscale, fotocopia passaporto nella pagina dove c’è la foto, se cittadini stranieri, e fotocopia permesso di soggiorno, se cittadini extracomunitari, almeno il giorno prima della stipula del contratto di associazione in partecipazione; l’eventuale acconto sugli utili che percepiranno gli associati (nel mese di competenza). Precisiamo al proposito che, gli associati in partecipazione non possono essere pagati tramite ricevuta, ma devono essere pagati in base ad un apposito prospetto paga elaborato dalla ditta associante (come ad es. per i lavoratori a progetto) sulla base della rendicontazione degli utili . LA “RIFORMA FORNERO” ha r istr etto il campo di applicazione del contratto di associazione in partecipazione. Dal 18 luglio 2012 infatti, qualora l’apporto dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l’unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all’associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione di detto divieto, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Dal 28 giugno 2013, con l’entrata in vigore del D. Legge76/2013 (cosid-detto Decreto Lavoro) la normativa relativa alla convalida delle dimissioni, dovrà essere applicata anche al recesso da parte degli associati in partecipazione. L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE PRIMA E DOPO LA RIFORMA PRIMA DELLA RIFORMA: Il contratto di associazione in partecipazione non prevede senza limiti numerici né vincoli particolari legati alle persone “associate”. DOPO LA RIFORMA: Il numero massimo di associati in partecipazione nella medesima attività non può essere superiore a TRE. Fanno eccezione alla regola generale i rapporti di associazione in partecipazione stipulati con il coniuge, con i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. In caso di violazione dei limiti sopra indicati i contratti di associazione in partecipazione verranno richiamati quali rapporti di lavoro subordinato a tempo in- IMPRESE E TERRITORIO — MONDO del LAVORO FEBBRAIO 2014 5 SICUREZZA SUL LAVORO, INAIL: SCONTI E CONTRIBUTI PER LE IMPRESE Riteniamo utile comunicare a tutte le aziende che l’INAIL ha emanato un bando (cfr. Contributi INAIL a fondo perduto) e offre incentivi alle aziende (cfr. Riduzione del premio INAIL o Riduzione del tasso di tariffa INAIL) che hanno effettuato o che intendono realizzare interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. IMPORTANTE: il nuovo bando INAIL 2013 ha previsto, tra le novità, l’incremento della percentuale del contributo a fondo perduto erogabile (65% dell’investimento) ed i contributi potranno essere erogati anche per l’adeguamento o la sostituzione di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996 (si veda il successivo capito: Contributi INAIL a fondo perduto). L’INAIL avrà comunque facoltà di procedere, in sede d’istruttoria dell’istanza o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente. Contributi INAIL a fondo perduto alle imprese INAIL ha emanato un bando per la concessione di contributi alle imprese che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, presenteranno progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in uno dei seguenti interventi: - progetti di investimento (ad esempio installazione o sostituzione di macchinari, impianti o attrezzature, ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, interventi per la riduzione/eliminazione dei fattori di rischio); - progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996; - progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. La misura dei contributi, erogati a fondo perduto, sarà del 65% delle spese ammissibili. La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica. L’inserimento telematico della domanda potrà essere effettuato a partire dal 21 gennaio 2014 e non oltre il 8 aprile 2014. L’Inail comunicherà in seguito il periodo in cui sarà possibile l’effettivo inoltro delle domande. Riduzione del premio Inail per prevenzione sicurezza sul lavoro Anche quest'anno, le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa, possono richiedere, entro il 28 febbraio 2014, la riduzione del premio INAIL. Tale agevolazione può essere concessa alle sole aziende che hanno iniziato l’attività da oltre 2 anni, in regola con le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in grado di fornire apposita certificazione di regolarità contributiva (mod. DURC). La domanda, che dovrà essere trasmessa telematicamente, se accettata, potrà consentire uno sconto del premio Inail dal 7 al 30%. Riduzione del tasso di tariffa Inail per miglioramenti delle condizioni minime di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro Le ditte che si trovino nei primi due anni di attività ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, possono presentare apposita domanda onde ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa. L’istanza dev’essere presentata on-line o all’atto della denuncia dei lavori (entro i primi 15 giorni di attività) oppure non oltre la scadenza del biennio di attività. Per la verifica dei requisiti e per la predisposizione delle varie istanze all’INAIL invitiamo le aziende interessate a rivolgersi all’Associazione Commercianti Albesi (Ufficio Paghe o Sicurezza sul lavoro tel. 0173/226611 e-mail: [email protected]). IMPRESE E TERRITORIO — MONDO del LAVORO FEBBRAIO 2014 SANZIONI CONTRO IL LAVORO NERO L’articolo 14, comma 1 a seguito della diffida del Decreto “Destiimpartita dal personanazione Italia” disciplile ispettivo na le nuove norme in l’esclusione dell’ammerito alle misure di missione a pagare un contrasto al lavoro nero. importo pari al miniIn particolare l’articolo mo della sanzione stastabilisce: bilita dalla legge tra l’aumento del 30% un minimo ed un masdelle sanzioni ammisimo ed un quarto delnistrative previste in la maggiorazione stacaso di impiego di bilita in misura fissa lavoratori irregolari l’aumento del 30% l’esclusione della posdell’importo delle sibilità per il trasgressomme aggiuntive da sore di regolarizzare il versare per la revoca periodo di lavoro nero del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro nel caso di impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (art. 14, comma 4, lettera c), D.Lgs n. 81/2008) nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Sanzioni amministrative – lavoro nero Fino al 23/12/2013 Da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo Da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo Dal 24/12/2013 Procedura di diffida ammessa Da euro 1.950 a euro 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo Procedura di diffida non ammessa Procedura di diffida ammessa Da euro 1.300 a euro 10.400 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 39 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo Procedura di diffida non ammessa AUMENTO CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, a far data dal 01/01/2013 il datore di lavoro dovrà versare una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (per il 2013 Euro 489,61). Il contributo di licenziamento è dovuto anche per le interruzioni di rapporti di lavoro di apprendistato diverse dal recesso o dalle dimissioni del lavoratore (mancata qualifica al termine del periodo di apprendistato). Il contributo NON è dovuto: fino al 31/12/2016 qualora sia dovuto il contributo di accesso alla mobilità; per il periodo 2013 - 2015 nei seguenti casi: 1. Licenziamenti effettuati a seguito di cambio appalto, con assunzione presso altri datori di lavoro; 2. Interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore edile. Dal 01/01/2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza di personale non sia oggetto di accordo sindacale, il contributo di licenziamento è triplicato. GESTIONE SEPARATA INPS: LE NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE CATEGORIE ALIQUOTE 2014 Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 27,72% Liberi professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 22% Collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie Collaboratori e figure assimilate titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 6 27,72% 22%
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