MONDO del LAVORO

IMPRESE E TERRITORIO — MONDO
del
LAVORO FEBBRAIO 2014
1
Redazione c/o Associazione Commercianti Albesi – Editrice Servizi A.C.A. S.r.l. – ALBA – Piazza San Paolo n. 3 – Tel. 0173 22.66.11 – Telefax 0173 36.15.24 e-mail
[email protected] - Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, CB-NO/CUNEO – Autorizz.
Trib. di Alba del 14/01/1977 n. 371 – Iscrizione ROC n. 10079 – Direttore Responsabile: Giancarlo Drocco - Ciclostilato in proprio.
MONDO
del
LAVORO
- FEBBRAIO 2014 -
I precedenti numeri del Notiziario Paghe sono scaricabili dal sito www.acaweb.it/archivio_notiziari.asp
L’indice degli argomenti trattati nei precedenti Notiziari Paghe è sul sito www.acaweb.it/archivio_ufficio_paghe.asp
PROROGA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
AL 16 MAGGIO 2014
Al fine di poter beneficiare della riduzione dei
premi e dei contributi
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavo-
Sommario:
Proroga autoliquidazione INAIL
1
Proroga Sanatoria Ass.
in partecipazione
1
Lo stato di disoccupazione
2
Consegna CUD
3
DURC regolare
3
Asso. in Partecipazione
4
INAIL contributi alle
imprese
5
Sanzioni lavoro nero
6
Contr. licenziamento
6
Gestione separata:
nuove aliquote
6
MONDO
del
LAVORO
ro deliberata dalla Legge di
Stabilità 2014 (Art. 1 comma 178), il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha previsto lo slittamento al prossimo 16 maggio 2014 sia dell’Autoliquidazione 2013/2014 sia
del pagamento di tutti gli
altri premi speciali per i
quali non è prevista l’autoliquidazione.
A tal proposito l’INAIL ha
fornito una nota nella quale
si chiarisce che tale differi-
mento potrà consentire
all’istituto le corrette valutazioni economiche e
finanziarie sui premi e i
contributi, l’adeguamento
degli strumenti informativi per gli utenti e l’aggiornamento delle procedure di calcolo dei premi.
Rateazione dei premi:
I versamenti, per effetto
del differimento, saranno
quattro, ma i primi due
confluiranno in un’unica
rata con scadenza 16
maggio 2014:
1° rata 16 maggio 2014
pari al 50% del premio
senza maggiorazioni di
interessi
2° rata 16 agosto 2014
pari al 25% differita di
diritto al 20 agosto
2014 con maggiorazione degli interessi
3° rata 16 novembre
2014 pari al 25% del
premio con maggiorazione degli interessi.
P RO RO G A S A N AT O R IA
A S S O C I AT I I N PA R T E C I PA Z I O N E
L’art. 1 comma 133 della
Legge di Stabilità 2014
prevede la proroga della
cosiddetta sanatoria degli
associati in partecipazione fino al prossimo
31/03/2014.
In particolare, entro tale
data, le aziende possono,
senza sanzione e tramite
apposita procedura sinda-
cale, regolarizzare i contratti di associazione in
partecipazione non rispondenti ai requisiti di
legge trasformandoli in
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Al fine di evitare eventuali controlli da parte
dell’INPS, invitiamo a le
aziende interessate a
contattare i nostri uffici
(tel. 0173/226687) per
valutare le singole posizioni degli associati in
partecipazione.
Come già riportato nel
numero di Settembre
2013, la sanatoria degli
associati in partecipa(continua a pag. 3)
IMPRESE E TERRITORIO — MONDO
del
LAVORO FEBBRAIO 2014
2
LO S TAT O D I D I S O C C U PA Z I O N E
Al fine di ottenere lo stato
di disoccupazione, il lavoratore deve presentare,
presso i servizi competenti, una dichiarazione che
certifichi determinate condizioni fondamentali per
acquisire lo status di disoccupato.
Di seguito verranno analizzati i requisiti da possedere, le modalità di presentazione della domanda
e le informazioni in merito
alla conservazione, sospensione e perdita dello
stato di disoccupato.
Requisiti:
1)Essere privo di occupazione cioè essere privo
di qualunque rapporto di
lavoro subordinato o
svolgere un’attività lavorativa dalla quale ne
derivi un reddito annuo
non superiore al limite
di reddito previsto dalla
legge per l’esclusione da
imposizione fiscale sulla
base dell’anno fiscale in
corso (€ 8.000 se subordinato o parasubordinato
e € 4.800 se autonomo),
essere impegnati in
esperienze che non costituiscono rapporto di
lavoro o che non hanno
impatti sullo stato di
disoccupazione (tirocini,
borse lavoro, attività
socialmente utili o contratti di lavoro occasionale…)
2)Essere immediatamente
disponibile all’attività
lavorativa da comunicare al Centro per l’Impiego del territorio nazionale
3)Essere attivo nella ricerca del lavoro.
Conservazione stato di
disoccupato:
Il lavoratore conserva lo
stato di disoccupazione
nel caso in cui svolga attività lavorativa che assicuri
un reddito annuale non
superiore ai limiti pr evisti previsto dalla legge per
l’esclusione da imposizione fiscale sulla base
dell’anno fiscale in corso
(€ 8.000 se subordinato o
parasubordinato e € 4.800
se autonomo).
In base alla tipologia di
attività lavorativa intrapresa, il lavoratore deve rispettare determinati adempimenti:
ATTIVITA’ AUTONOMA NON SOGGETTA
A COMUNICAZIONE
OBBLIGATORIA
è tenuto a darne notizia al
Centro per l’Impiego competente entro un mese, in
analogia con il termine
previsto ai fini dell’ASpI
dall’art. 2, comma 17 della
L.92/2012, specificando
l’entità del reddito presunto per l’anno in corso, a
fini di verifica delle condizioni per il mantenimento
dello stato di disoccupazione.
ASSUNZIONE
CON
CONTRATTO DI DURATA PARI O TEMPO
DETERMINATO NON
SUPERIORE A 6 MESI
CON REDDITO INFERIORE AL MINIMO
I disoccupati avviati al
lavoro a tempo determinato della durata pari o non
superiore a sei mesi che
si trovino nella condizione
reddituale inferiore al minimo, fatte salve le casistiche relative ai lavoratori
inseriti nella lista di mobilità, per la conservazione
dello stato di disoccupazione devono presentare
istanza al servizio compe-
tente in costanza di rapporto di lavoro, o comunque entro e non oltre 60
giorni di calendario dalla
conclusione della prestazione lavorativa.
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
O TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA SUPERIORE A 6
MESI DA CUI DERIVI
UN REDDITO INFERIORE AL MINIMO
In caso di assunzione a
tempo indeterminato o a
tempo determinato della
durata superiore a sei mesi da cui derivi un reddito
annuo inferiore al minimo, l’istanza di conservazione dello stato di disoccupazione va prodotta ai
servizi competenti entro il
termine perentorio di 90
giorni
di
calendario
dall’inizio della prestazione.
Le attività di lavoro autonomo occasionale e di
lavoro autonomo nello
spettacolo della durata
non superiore a 5 giorni e
le attività di lavoro accessorio non hanno effetto
sullo stato di disoccupazione.
Inoltre, ai fini del ripristino dello stato di disoccupazione, il lavoratore deve dare comunicazione al
Centro per l’Impiego nei
seguenti casi:
a) risoluzione anticipata di
un rapporto di lavoro
subordinato a tempo
indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi entro 15
giorni di calendario dalla data della risoluzione
del rapporto di lavoro;
b)riconoscimento di rapporto di lavoro autono-
mo in subordinato a seguito ad un accertamento effettuato dagli organi
competenti, purché la
durata effettiva della
prestazione
lavorativa
sia stata pari o inferiore
a sei mesi, entro 15 giorni di calendario dalla
data del ricevimento della comunicazione da
parte degli organi competenti.
Sospensione dello stato
di disoccupazione:
 L'accettazione di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi comporta la
sospensione dello stato di
disoccupazione. Una volta
cessato il rapporto di lavoro che dà luogo alla sospensione, la relativa anzianità riprende a decorrere d'ufficio.
 Per i lavoratori iscritti
ma non inseriti nella lista
di mobilità la sospensione
dello stato di disoccupazione interviene automaticamente in caso di accettazione di una offerta di
lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 6
mesi. Il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di
lavoro subordinato comprensivo di eventuali proroghe. La durata del periodo di sospensione si
calcola in giorni di calendario. Per gli iscritti e inseriti nella lista di mobilità prima del 2014 e a partire dal 1 gennaio 2014 in
caso di assunzione a tempo determinato nel 2014
lo stato di disoccupazione
viene sospeso per tutta la
durata della sospensione
(continua a pag. 2)
IMPRESE E TERRITORIO — MONDO
del
LAVORO FEBBRAIO 2014
P RORO G A SA N AT O R I A
A S S O C I AT I I N PA R T E C I PA Z I O N E
(segue da pag. 1)
zione prevede la seguente
procedura sindacale:
 entro il 31 marzo
2014, è necessario sottoscrivere un contratto
collettivo (anche aziendale), con le associazioni sindacali ed entro
tre mesi procedere alle
assunzioni;
 i lavoratori interessati
dovranno, inoltre, sottoscrivere un verbale di
conciliazione, in sede
sindacale o presso la
Direzione Territoriale
del Lavoro, dal quale
risulti la rinuncia a
ogni diritto relativo ai
pregressi rapporti di
associazione;
 i verbali sottoscritti sai
lavoratori
dovranno
essere
depositati
all’Inps, per la verifica
e la relativa validazione.
I lavoratori stabilizzati,
per i primi sei mesi, non
potranno essere licenziati
se non per giusta causa o
per giustificato motivo
soggettivo.
Eventuali ispezioni in
corso,
provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali non definitivi
relativi alla qualificazione dei pregressi rapporti,
non pregiudicano l'accesso alla sanatoria.
Costo: dovr à esser e
versato il 5% per cento
della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di durata dei contratti ma con
un massimo di sei mesi,
riferito a ogni lavoratore
assunto a tempo indeterminato.
DURC REGOLARE SE SI VANTANO
CREDITI NEI CONFRONTI DELLO STATO
Con la circolare n. 16 del 30 gennaio 2014 l’INPS, in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
13 marzo 2013, fornisce le istruzioni operative relativamente alla possibilità di ottenere la certificazione DURC regolare per le aziende che vantano nei confronti della pubblica amministrazione dei crediti certi, liquidi
ed esigibili.
3
CONSEGNA
MODELLI CUD
Ricordiamo che il 28 febbraio scade il termine di
legge per la consegna dei
modelli CUD ai dipendenti. Il modello CUD
certifica i redditi percepiti
dal lavoratore nell’anno di
imposta considerato nonché il compenso a titolo di
T. F. R., elargito per anticipo sullo stesso o a seguito della cessazione del
rapporto di lavoro.
Qualora il datore di lavoro non abbia provveduto a saldare ai lavoratori quanto previsto nel
relativo prospetto paga
(da indicare nel modello
“CUD”) è invitato far
rettificare il modello
CUD pr ima di consegnarlo ai lavoratori, al
fine di evitare discordanze fiscali tra gli importi
erogati e quelli dichiarati
ma, soprattutto per scongiurare contenziosi con
gli stessi dipendenti che
potrebbero sfociare in decreti ingiuntivi di pagamento.
L O S TAT O D I D I S O C C U PA Z I O N E
(segue da pag. 2)
prevista dalla normativa
sulla mobilità.
Perdita dello stato di disoccupazione:
La perdita dello stato di
disoccupazione interviene
nei
seguenti
casi:
a) rifiuto senza giustificato
motivo di una congrua
offerta di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, o
determinato, ovvero di
somministrazione di lavoro.
b) mancata presentazione
senza giustificato motivo
alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di politica attiva previste dall'art. 3
del DLgs. 181/2000, o
mancata o irregolare partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative
concordate;
c) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
o determinato superiore a
sei mesi, o trasformazione
a tempo indeterminato di
un contratto a termine, che
comportino il superamento
del limite di reddito, fatta
eccezione per i rapporti di
lavoro a tempo determinato che interessano gli
iscritti nella lista di mobilità.
d) avvio di un´attività di
lavoro autonomo o parasubordinato il cui reddito
annuale sia superiore al
reddito personale minimo
escluso da imposizione
fiscale.
e) accertamento della non
sussistenza della condizione di disoccupato in
occasione delle verifiche
periodiche che verranno
disposte dai Centri per
l’Impiego a seguito delle
indicazioni che verranno
date dalla Regione.
Nei casi a) b) e c) la mancata presentazione non comporta la perdita dello stato
di disoccupazione ove sia
giustificata da malattia, infortunio, richiamo alle armi,
servizio civile, stato di gravidanza limitatamente ai
periodi di astensione previsti dalla legge, nonché
in
altri casi di impedimenti ostativi riconosciuti
tali sulla base delle disposizioni di legge vigenti in
materia.
IMPRESE E TERRITORIO — MONDO
del
LAVORO FEBBRAIO 2014
4
L’ A S S O C I A Z I O N E I N PA R T E C I PA Z I O N E
L’Associazione in partecipazione è un contratto con
il
quale
l’associante
(azienda)
attribuisce
all’associato una partecipazione agli utili della sua
impresa o di uno o più
affari verso il corrispettivo
di un determinato apporto
(art. 2549 C.C.). I contratti di associazione in
partecipazione si distinguono in base all’apporto
dell’associato nell’impresa che può essere:

di lavoro;

di capitale;

misto di capitale e
lavoro.
Gli associati in partecipazione con apporto di SOLO lavoro debbono essere iscritti alla gestione separata INPS.
Il contratto di Associazione in partecipazione è un
contratto aleatorio
in
quanto è caratterizzato
dall’assunzione di un rischio da parte dell’associato in cambio al diritto
alla partecipazione agli
utili dell’impresa o dell’affare. L’aleatorietà del contratto deriva dal fatto che
mentre l’associato è obbligato all’apporto di lavoro,
lo stesso ha diritto agli
utili solo se vengono realizzati. La partecipazione
agli utili da parte dell’associato è un elemento
essenziale ai fini della
validità del contratto.
Tuttavia la partecipazione
al rischio non è illimitata:
per quanto riguarda la divisione degli utili e delle
perdite l’art. 2553 CC stabilisce che la partecipazione alle perdite avviene
nella stessa misura in cui
c’è la partecipazione agli
utili e non può comunque
superare il valore dell’ap-
porto. Le parti, nel contratto, possono escludere
la partecipazione alle perdite da parte dell’associato. L’associato non partecipa alla gestione dell’impresa o dell’affare (che
rimane
di
titolarità
dell’Associante) ma il
contratto ne può determinare quale tipo di controllo lo stesso può esercitare.
L’associante ha comunque
diritto ad ottenere il rendiconto
dell’impresa
o
dell’affare. Per il contratto
di associazione in partecipazione non è previsto un
termine. Lo stesso, a seconda della volontà delle
parti, può essere a tempo
determinato o indeterminato.
Nel 2008, la Legge 133,
ha previsto che gli associati in partecipazione, con
apporto di lavoro e misto
(capitale e lavoro), oltre ad
essere oggetto di comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego competente,
debbono essere
iscritti sul libro unico del
lavoro (LUL) all’atto
della stipula del contratto e quando viene liquidato il corrispettivo.
Ne consegue pertanto che
al fine di poter ottemperare a tutti gli adempimenti
previsti dal legislatore le
aziende devono comunicare ai nostri uffici:
 i dati anagrafici dell’associato (fotocopia carta
d’identità, tesserino codice fiscale, fotocopia
passaporto nella pagina
dove c’è la foto, se cittadini stranieri, e fotocopia
permesso di soggiorno,
se cittadini extracomunitari, almeno il giorno
prima della stipula del
contratto di associazione
in partecipazione;
 l’eventuale acconto sugli
utili che percepiranno gli
associati (nel mese di
competenza).
Precisiamo al proposito
che, gli associati in partecipazione non possono
essere pagati tramite
ricevuta, ma devono essere
pagati in base ad
un
apposito prospetto
paga elaborato dalla ditta
associante (come ad es.
per i lavoratori a progetto)
sulla base della rendicontazione degli utili .
LA “RIFORMA FORNERO” ha r istr etto il
campo di applicazione del
contratto di associazione
in partecipazione. Dal 18
luglio 2012 infatti, qualora
l’apporto
dell’associato
consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima
attività non può essere
superiore a tre, indipendentemente dal numero
degli associanti, con l’unica eccezione nel caso in
cui gli associati siano legati all’associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o
di affinità entro il secondo. In caso di violazione
di detto divieto, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro
instaurati o attuati senza
che vi sia stata un’effettiva
partecipazione
dell’associato agli utili
dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552
del codice civile, si presumono, salva prova
contraria, rapporti di
lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
Dal 28 giugno 2013,
con l’entrata in vigore
del D. Legge76/2013
(cosid-detto
Decreto
Lavoro) la normativa
relativa alla convalida
delle dimissioni, dovrà
essere applicata anche
al recesso da parte degli associati in partecipazione.
L’ASSOCIAZIONE
IN PARTECIPAZIONE
PRIMA E DOPO LA RIFORMA
PRIMA DELLA RIFORMA: Il contratto di associazione in partecipazione non prevede senza limiti
numerici né vincoli particolari legati alle persone
“associate”.
DOPO LA RIFORMA: Il numero massimo di
associati in partecipazione nella medesima attività
non può essere superiore a TRE. Fanno eccezione alla
regola generale i rapporti di associazione in partecipazione stipulati con il coniuge, con i parenti entro il
terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
In caso di violazione dei limiti sopra indicati i contratti di associazione in partecipazione verranno richiamati quali rapporti di lavoro subordinato a tempo in-
IMPRESE E TERRITORIO — MONDO
del
LAVORO FEBBRAIO 2014
5
SICUREZZA SUL LAVORO, INAIL:
SCONTI E CONTRIBUTI PER LE IMPRESE
Riteniamo utile comunicare a tutte le aziende che l’INAIL ha emanato un bando (cfr. Contributi INAIL
a fondo perduto) e offre incentivi alle aziende (cfr. Riduzione del premio INAIL o Riduzione del tasso
di tariffa INAIL) che hanno effettuato o che intendono realizzare interventi per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
IMPORTANTE: il nuovo bando INAIL 2013 ha previsto, tra le novità, l’incremento della percentuale del contributo a fondo perduto erogabile (65% dell’investimento) ed i contributi potranno
essere erogati anche per l’adeguamento o la sostituzione di attrezzature di lavoro messe in servizio
anteriormente al 21 settembre 1996 (si veda il successivo capito: Contributi INAIL a fondo perduto).
L’INAIL avrà comunque facoltà di procedere, in sede d’istruttoria dell’istanza o successivamente, alla
verifica di quanto dichiarato dal richiedente.
Contributi INAIL a fondo perduto alle imprese
INAIL ha emanato un bando per la concessione di contributi alle imprese che, nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge, presenteranno progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in uno dei seguenti interventi:
- progetti di investimento (ad esempio installazione o sostituzione di macchinari, impianti o attrezzature,
ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, interventi per la riduzione/eliminazione dei fattori
di rischio);
- progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al
21 settembre 1996;
- progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
La misura dei contributi, erogati a fondo perduto, sarà del 65% delle spese ammissibili.
La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica. L’inserimento telematico della domanda
potrà essere effettuato a partire dal 21 gennaio 2014 e non oltre il 8 aprile 2014.
L’Inail comunicherà in seguito il periodo in cui sarà possibile l’effettivo inoltro delle domande.
Riduzione del premio Inail per prevenzione sicurezza sul lavoro
Anche quest'anno, le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa, possono
richiedere, entro il 28 febbraio 2014, la riduzione del premio INAIL.
Tale agevolazione può essere concessa alle sole aziende che hanno iniziato l’attività da oltre 2 anni, in
regola con le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in grado di fornire apposita certificazione
di regolarità contributiva (mod. DURC).
La domanda, che dovrà essere trasmessa telematicamente, se accettata, potrà consentire uno sconto del premio Inail dal 7 al 30%.
Riduzione del tasso di tariffa Inail per miglioramenti delle condizioni minime di sicurezza ed
igiene nei luoghi di lavoro
Le ditte che si trovino nei primi due anni di attività ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, possono presentare apposita domanda onde ottenere
la riduzione del tasso medio di tariffa.
L’istanza dev’essere presentata on-line o all’atto della denuncia dei lavori (entro i primi 15 giorni di attività) oppure non oltre la scadenza del biennio di attività.
Per la verifica dei requisiti e per la predisposizione delle varie istanze all’INAIL invitiamo le aziende interessate
a rivolgersi all’Associazione Commercianti Albesi (Ufficio Paghe o Sicurezza sul lavoro tel. 0173/226611 e-mail:
[email protected]).
IMPRESE E TERRITORIO — MONDO
del
LAVORO FEBBRAIO 2014
SANZIONI CONTRO IL LAVORO NERO
L’articolo 14, comma 1
a seguito della diffida
del Decreto “Destiimpartita dal personanazione Italia” disciplile ispettivo
na le nuove norme in  l’esclusione dell’ammerito alle misure di
missione a pagare un
contrasto al lavoro nero.
importo pari al miniIn particolare l’articolo
mo della sanzione stastabilisce:
bilita dalla legge tra
 l’aumento del 30%
un minimo ed un masdelle sanzioni ammisimo ed un quarto delnistrative previste in
la maggiorazione stacaso di impiego di
bilita in misura fissa
lavoratori irregolari
 l’aumento del 30%
 l’esclusione della posdell’importo
delle
sibilità per il trasgressomme aggiuntive da
sore di regolarizzare il
versare per la revoca
periodo di lavoro nero
del provvedimento di
sospensione dell’attività
imprenditoriale adottato
dal personale ispettivo
del Ministero del Lavoro nel caso di impiego
di personale “in nero” in
misura pari o superiore
al 20 per cento del totale
dei lavoratori presenti
sul luogo di lavoro (art.
14, comma 4, lettera c),
D.Lgs n. 81/2008) nonché in caso di gravi e
reiterate violazioni in
materia di tutela della
salute e della sicurezza
sul lavoro.
Sanzioni amministrative – lavoro nero
Fino al 23/12/2013
Da euro 1.500 a
euro 12.000 per
ciascun lavoratore
irregolare, maggiorata di euro 150 per
ciascuna giornata di
lavoro effettivo
Da euro 1.000 a
euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato
di euro 30 per ciascuna giornata di
lavoro
irregolare,
nel caso in cui il
lavoratore
risulti
regolarmente occupato per un periodo
lavorativo successivo
Dal 24/12/2013
Procedura di diffida ammessa
Da euro 1.950 a
euro 15.600 per
ciascun lavoratore
irregolare, maggiorata di euro 195 per
ciascuna giornata di
lavoro effettivo
Procedura di diffida non ammessa
Procedura di diffida ammessa
Da euro 1.300 a
euro 10.400 per
ciascun lavoratore
irregolare, maggiorato di euro 39 per
ciascuna giornata di
lavoro irregolare, nel
caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per
un periodo lavorativo successivo
Procedura di diffida non ammessa
AUMENTO
CONTRIBUTO DI
LICENZIAMENTO
Nei casi di interruzione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che,
indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, a far data dal
01/01/2013 il datore di lavoro
dovrà versare una somma
pari al 41% del massimale
mensile di ASpI per ogni
dodici mesi di anzianità
aziendale negli ultimi tre anni (per il 2013 Euro 489,61). Il
contributo di licenziamento è
dovuto anche per le interruzioni di rapporti di lavoro di apprendistato diverse dal recesso
o dalle dimissioni del lavoratore (mancata qualifica al termine
del periodo di apprendistato).
Il contributo NON è dovuto:
 fino al 31/12/2016 qualora
sia dovuto il contributo di
accesso alla mobilità;
 per il periodo 2013 - 2015
nei seguenti casi:
1. Licenziamenti effettuati a
seguito di cambio appalto,
con assunzione presso altri
datori di lavoro;
2. Interruzione di rapporto di
lavoro a tempo indeterminato nel settore edile.
Dal 01/01/2017, nei casi di
licenziamento collettivo in cui
la dichiarazione di eccedenza
di personale non sia oggetto di
accordo sindacale, il contributo
di licenziamento è triplicato.
GESTIONE SEPARATA INPS: LE NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
CATEGORIE
ALIQUOTE 2014
Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
27,72%
Liberi professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
22%
Collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre
forme pensionistiche obbligatorie
Collaboratori e figure assimilate titolari di pensione o provvisti
di altra tutela pensionistica obbligatoria
6
27,72%
22%