ragionevole probabilità

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Riflessioni in tema di inammissibilità dell’appello: il nuovo appello filtrato e la
“ragionevole probabilità” di accoglimento della domanda.
a cura di Davide Carraro
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Con un’ordinanza emessa in data 25 settembre 2013 ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., la
Corte d’Appello di Milano ha dato applicazione pratica alle norme in materia di “filtro
in appello”. La Corte ha infatti ritenuto che l’appello in questione non avesse
“ragionevole probabilità” di essere accolto e lo ha per questo dichiarato inammissibile
senza neppure entrare nel merito delle questioni di diritto sollevate dall’appellante. Le
censure mosse nei confronti della sentenza impugnata erano relative alla presunta
carenza di legittimazione passiva di una società di persone estinta e alla possibilità di
estendere la condanna nei confronti dei soci, materie su cui – ha osservato la Corte
d’Appello – esiste precedente giurisprudenza di legittimità contraria alle tesi
dell’appellante, tra cui una recente pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte, la n.
6070 del 12 marzo 2013. Proprio sull’esistenza di tali autorevoli precedenti pare
fondarsi la decisione di ritenere che non vi fosse ragionevole probabilità di
accoglimento del gravame.
La decisione della Corte meneghina costituisce lo spunto per ripercorrere ed esaminare
le novità apportate dall’ultima riforma in materia di appello introdotta dal decreto legge
n. 83/2012 poi convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, in particolare con
le norme previste dai nuovi articoli 342, 348 bis e 348 ter c.p.c., che ha introdotto, tra
l’altro, il c.d. “filtro in appello”, che tanto ha fatto discutere esperti ed operatori dal
momento della sua entrata in vigore. Del resto, non si può certo negare che la novella
sull’appello abbia dato adito a commenti diversi, in molti casi non proprio lusinghieri,
da parete di numerosi addetti ai lavori, i quali, stigmatizzando l’operato del legislatore,
hanno sollevato dubbi in tema di legittimità della riforma, osservando che con
l’introduzione del nuovo filtro “si finisce col rimettere alla discrezionalità del giudice
dell’appello la valutazione circa l’ammissibilità del mezzo di impugnazione, dal
momento che il concetto di “ragionevole probabilità” intrinsecamente rimanda ad una
valutazione assolutamente discrezionale”.1
Preliminarmente, è doveroso rilevare che la Relazione Illustrativa contenuta nel decreto
legge n. 83/2012, nella parte relativa all'art. 54, enuncia espressamente che l’intento del
legislatore è finalizzato ad ottenere un miglioramento dell’efficienza del sistema delle
impugnazioni, anche di merito, posto che esse “allo stato violano pressoché
sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo”.
1
V. G. FINOCCHIARO, “L'analisi del Cnf sulle modifiche al Cpc in materia di appello e ricorso in
Cassazione” in Guida al Diritto 35/2012.
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Del resto, nel processo civile, le Corti d’Appello si trovano in una condizione molto
difficile e questo emerge dai dati forniti dallo stesso Ministero della giustizia, il quale ha
rivelato che quasi nel 70% dei casi il giudizio di appello si conclude con la conferma di
quello di primo grado, costringendo così i giudici delle corti d’appello a dover decidere
in merito a questioni già correttamente definite in primo grado, con il conseguente
ingiustificato protrarsi nel tempo del giudizio di merito. Pertanto, almeno in astratto,
appare giustificato il tentativo da parte del legislatore di individuare nuovi modi di
definizione del giudizio di impugnazione volti ad accelerare la “macchina della
giustizia”. Ad onor del vero, tale convincimento trova fondamento anche in diverse
riflessioni della scienza italiana in tema di diritto processuale comparato, dalle quali
emerge che “una seria riforma del processo civile non è possibile se non viene
profondamente riveduto, e ridimensionato, il sistema delle impugnazioni. Un secondo
giudizio di fatto, come dovrebbe essere l’appello attuale non si giustifica […] perché il
vero giudizio di fatto è quello che si pone in rapporto di immediatezza con l’assunzione
delle prove e discende da una partecipazione diretta del giudice alle attività istruttorie”2
A supporto di quanto esposto, occorre rilevare che l’art. 111 della Carte Fondamentale
delinea con estrema chiarezza il percorso che il legislatore ordinario deve seguire per
rendere il processo giusto, statuendo che è necessario assicurare “qualità” e
“ragionevole durata” in tutte le fasi del procedimento. Entrambi gli enunciati vanno
rispettati, senza che l’uno possa essere sacrificato per realizzare l’altro.3 È in questo
quadro normativo che si è inserisce la riforma sull’appello filtrato, di cui alla legge
134/2012, da intendersi come un nuovo istituto volto a selezionare le cause meritevoli
di essere esaminate in appello - in quanto fondate su una ragionevole probabilità di
accoglimento - rispetto a quelle immeritevoli.
Le novità sono molteplici e riguardano sia sull’atto introduttivo dell’appello che il
procedimento:
a) l’art. 342 nn. 1 e 2 c.p.c. dispone che l’appello deve contenere, a pena di
inammissibilità, l’indicazione “delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione
del fatto” nonché “l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge
e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Ciò significa che nell’atto
introduttivo dell’appello si dovrà indicare “come” si vorrebbe fosse la pronuncia
impugnata con la conseguenza che non è più sufficiente soffermarsi alla sola critica di
quanto statuito dal giudice di prime cure bensì è necessario spiegare la rilevanza di
quanto dedotto al fine di ottenere una pronuncia più favorevole.
b) Gli art. 348 bis e 348 ter c.p.c. impongono che la prima udienza debba essere anche
filtrante, conferendo al giudice chiamato a decidere della controversia, una volta sentite
2
Cfr. V. DENTI, Riforma e controriforma del processo civile? Un progetto per la giustizia civile,
Bologna, 1982, pag. 288 e R. Caponi “La riforma dell’appello civile dopo la svolta nelle commissioni
parlamentari” in www.judicium.it.
3
Cfr. Costantino “Le riforme dell’appello civile e l’introduzione del filtro” in Treccani.it, 2012.
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le parti, la facoltà di dichiarare inammissibile l’impugnazione quando “non ha una
ragionevole probabilità di essere accolta”. Tale ultimo aspetto, rappresenta la novità
più dirompente, a fronte della quale sono scaturite una serie di critiche in merito alla
facoltà ed agli strumenti in capo al giudice del gravame di decidere “a colpo d’occhio”
quali appelli siano meritevoli di essere esaminati e quali, invece, debbano essere
“scartati”.
Si può dunque, affermare che, a fronte dell’entrata in vigore della citata novella (legge
n. 134 del 7 agosto 2012), sono stati eliminati i riferimenti agli specifici motivi
d’appello, in quanto la norma menzionata non parla più di “specifici motivi”, ma di
“motivazione”. Questa ha sostituito i previgenti “motivi specifici” perché l’atto, accanto
alle critiche, dovrà contenere le “proposte di modifica”, così assomigliando di più ad un
provvedimento giurisdizionale (in particolare, sentenza) che ad un atto di parte. L’atto
di appello dovrà essere costruito come una sorta di “proposta di sentenza”4
In questa direzione si è espressa la prima ed autorevole giurisprudenza secondo cui
l’atto di appello motivato “deve essere redatto in modo più organico e strutturato
rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al
giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e
per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della
ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice”5.
Non è fuori luogo affermare che il nuovo atto di appello di cui all’art. 342 c.p.c. debba
contenere una parte “rescindente” ed una “rescissoria”, ovvero sia criticare sia costruire.
Oggi, la motivazione, pretesa dall’art. 342 c.p.c. impone una rivisitazione delle vecchie
formule dell’appello: bisognerà redigere l’atto con una parte rescindente ed una
rescissoria, ovvero una parte che critica, spiegandone il “perché”, ed un’altra che
“costruisce” la versione fattuale che si auspica, aumentando così la simmetria – anche in
senso formale, in questo caso – tra chiesto e pronunciato, prevista dall’art. 112 c.p.c..
In favore di questa affermazione possono evidenziarsi i rilievi che:

l’atto deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’indicazione delle parti del
provvedimento appellate (parte rescindente);

l’atto deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’indicazione delle modifiche
che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo
grado (parte rescissoria);

è pretesa una motivazione dell’atto, in luogo dei precedenti specifici motivi, così
allineando l’atto di parte al provvedimento del giudicante e, normalmente, questo
4
Cfr. L. VIOLA, Il nuovo appello filtrato, Pistoia, 2012, 23;
5
Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, sentenza del 15.1.2013, in La Nuova Procedura Civile, 2,
2013
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presenta una parte rescissoria; pertanto si è passati dai “motivi” alla “motivazione”
proprio perché l’atto di appello oggi deve contenere pure una parte rescissoria.6
In tema di prove, a fronte della riforma, viene eliminato il riferimento
all’indispensabilità delle stesse. Stando alla lettera del nuovo articolo 345 c.p.c., comma
terzo, il giudice d’appello non potrebbe mai ammettere nuovi mezzi di prova, neppure
ove questi siano “indispensabili”, salvo che la parte dimostri di non averli potuti
proporre o produrre nel giudizio di primo grado.
Sul punto, parte della dottrina7 ritiene che tale “limite” debba intendersi meramente “di
facciata” dal momento che il giudice dell’appello ove accolga l’impugnazione e ritenga
che sia erroneo l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di primo grado, ovvero, che
le disposizioni di diritto applicabili nella specie siano diverse da quelle applicate in
prime cure e richiedano nuovi accertamenti di fatto, si troverà inevitabilmente nella
necessità di rinnovare l’istruzione e di ammettere nuovi mezzi di prova. Secondo il
convincimento di tale dottrina, all’atto pratico, il giudice dell’appello potrà continuare
ad ammettere i nuovi mezzi di prova indispensabili per la decisione dal momento che
ogni decisione contraria limiterebbe il giudice dell’appello a pronunciare solo
sull’erroneità dell’operato del primo giudice, senza poter però rimediare agli errori
compiuti da questi.
L’atto di appello motivato, si è detto, deve avere una “ragionevole probabilità” di
accoglimento, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.; in difetto di questa, l’atto potrà essere
dichiarato inammissibile ex art. 348 ter c.p.c, con l’ulteriore aggravio economico
introdotto dalla L. 228/2012, in base al quale la parte – che si vede respinta la domanda
di impugnazione – è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
In tema di “ragionevole probabilità” di accoglimento, si ritiene che l’opzione
interpretativa preferibile, oggi condivisa dalla Corte di Appello di Milano sia quella che
tende ad associare la ragionevole probabilità al fumus boni iuris, comunemente
richiamato in tema di misure cautelari:“In ordine ai criteri per la valutazione
prognostica di insussistenza della probabilità di accoglimento dell’appello, la
prescrizione dettata dall’art. 348 ter c.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della
prognosi, alla stregua della valutazione del fumus boni iuris”. 8
6
Cfr. L. VIOLA, “Nuovo appello filtrato: i primi orientamenti giurisprudenziali” in www.altalex.com 25
febbraio 2013
7 7
V. G. FINOCCHIOARO, “L'analisi del Cnf sulle modifiche al Cpc in materia di appello e ricorso in
Cassazione” in Guida al Diritto 35/2012.
8
Vedi, Linee guida della Corte d’Appello di Milano, 10 ottobre 2012 (http://www.ca.milano.giustizia.it).
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L’ art. 348 bis c.p.c. recita testualmente che l'impugnazione è dichiarata inammissibile
dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. La
ragionevole probabilità ben può essere associata al requisito del fumus boni iuris,
strumentalmente necessario ai fini dell’emissione di un’ordinanza cautelare: per lo più,
il fumus boni iuris viene definito come l'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si
intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile
alla luce degli elementi di prova esistenti prima facie; la valutazione è sommaria,
intendendo con ciò allo stato delle produzioni documentali presentate.
Ebbene, lo stesso avviene nell’ambito della ragionevole probabilità di accoglimento: il
giudice deve valutare se sussista anche una sola probabilità di accoglimento, ed in caso
di giudizio prognostico positivo, il filtro dell’inammissibilità è superato.
Tuttavia, è bene precisare che in ambito di impugnazioni è necessario che ci sia la
probabilità, e non la sola possibilità, che l’appello possa essere ammesso e cioè, la
presenza di “quel qualcosa in più” dal punto di vista statistico rispetto al “semplice”
fumus boni iuris dei procedimenti d’urgenza.
Il fumus boni iuris si accontenta della parvenza del diritto, ovvero della sua credibilità o
ragionevole esistenza rapportata al singolo caso; diversamente, la ragionevole
probabilità pretende un quid pluris statistico9.
Tale ricostruzione risulta essere la più garantista dal momento che: a) per l’ammissione
sarà sufficiente, nel proprio atto d’appello, far leva su una sola probabilità di successo
dal momento che l’art. 348 bis c.p.c. impone che la domanda è dichiarata inammissibile
solo quando “non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”; b) al pari di quanto
avviene in sede cautelare circa lo scrutinio sul fumus boni iuris e trattandosi di un
giudizio prognostico circa quello che potrebbe accadere nel merito, il filtro
dell’inammissibilità dovrà presentare i caratteri della sommarietà e strumentalità; c)
dovendo esserci una probabilità e non una semplice possibilità, l’atto di appello dovrà
cercare di indicare tale probabilità, facendo leva sui dati normativi, sulle prove, sulla
contraddittorietà della pronuncia di primo grado nonché sulla sussistenza di precedenti
giurisprudenziali; elementi tutti, che se ben evidenziati nell’atto, non potranno far altro
che propendere per l’accoglimento della richiesta di gravame avanzata avverso la
sentenza di primo grado nonché legittimando a pieno la c.d. motivazione “per
relationem” ex art. 348 ter c.p.c..
Facendo applicazione del “filtro” introdotto dalla recente riforma, dunque, la Corte
d’Appello di Milano nell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. citata in epigrafe, senza
travalicare alcun limite di discrezionalità, ha rilevato come l’atto introduttivo del
relativo giudizio non rispettasse i requisiti previsti dal nuovo articolo 342 c.p.c. L’atto
9
Cfr. L. VIOLA, “Il nuovo appalto filtrato: riflessioni sulla ragionevole probabilità di accoglimento” in
www.altalex.com 20 agosto 2012
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di citazione risultava privo di “motivazione dell’appello” per come richiesta dal
novellato art. 342 c.p.c. e pertanto carente sia di una parte rescindente sia di una parte
rescissoria. Inoltre, nell’appello erano completamente assenti i riferimenti
giurisprudenziali a sostegno della tesi dell’appellante, mentre esistevano autorevoli
precedenti a contrario, il che escludeva la“ragionevole probabilità di accoglimento”
dell’appello, venendo a mancare l’elemento statistico di cui si è riferito più sopra.
Ciò a dimostrazione del fatto che oggi non è più concesso all’appellante di limitarsi ad
indicare genericamente le “parti” di sentenza da riformare utilizzando le medesime
argomentazioni già valutate dal giudice di prime cure, senza individuare elementi in
grado di far emergere la “ragionevole probabilità” di accoglimento dell’impugnazione,
pena la pressoché certa dichiarazione di inammissibilità dell’appello promosso. Del
resto, alla Corte d’Appello giudicante basterà verificare l’insussistenza dei requisiti
prescritti dalla legge ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per emettere un’ordinanza di
inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c., con la conseguente impossibilità di
riesame nel merito della controversia.
Particolarmente importante ai fini dell’esame nel merito della domanda, risulta poi il
fatto che la domanda sia o meno supportata da precedenti giurisprudenziali che,
all’occorrenza, potranno effettivamente costituire quell’ “una ragionevole probabilità di
accoglimento” necessaria per procedere con l’esame del merito.
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