Appalti: sì a ricorso ex art. 700 cpc per il pregiudizio non patrimoniale del committente Tribunale Siracusa, ordinanza 28.08.2014 (Raffaele Specchi) Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, con l’ordinanza in esame, ricostruita doviziosamente l’evoluzione giurisprudenziale in ordine ai presupposti di ammissibilità del ricorso alla tutela cautelare atipica di cui all’art. 700 c.p.c., afferma principi importanti con riferimento al profilo della c.d. “irreparabilità del pregiudizio”. Il caso Una Cooperativa Edilizia appalta ad un Consorzio di imprese la realizzazione degli alloggi da destinare ai soci. L’appaltatore, lamentando un presunto inadempimento della Cooperativa committente, sospende i lavori, impedendo ai soci, di fatto, di entrare in possesso dei loro alloggi, pressoché ultimati, ed agisce in sede monitoria per il pagamento delle proprie spettanze. La Cooperativa committente propone opposizione al decreto ingiuntivo, fornendo prova documentale di non essere debitrice dell’appaltatore, ma creditrice dello stesso, avendo corrisposto somme maggiori rispetto al reale stato di avanzamento dei lavori, e per altro ancora. Nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la committente deposita un ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, al fine di ottenere, in via d’urgenza, la restituzione del cantiere. Il Giudice Istruttore rigetta il ricorso sul presupposto della mera patrimonialità del danno. L’ordinanza di rigetto viene reclamata avanti al Collegio del Tribunale di Siracusa, e da questi integralmente riformata. L’ordinanza collegiale L’ordinanza collegiale emessa dal Tribunale di Siracusa in data 28.8.2014 ribalta gli esiti del giudizio concluso con l’ordinanza reclamata, non senza aver preliminarmente sviscerato i presupposti ed i limiti del procedimento cautelare atipico disciplinato dall’art. 700 c.p.c.. Il Collegio, infatti, evidenzia che tale procedimento: presuppone la sussistenza contemporanea sia del fumus boni juris (e cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione) sia del periculum in mora (che ricorre quando, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile), sicché la carenza – anche soltanto di una delle suddette condizioni – impedisce la concessione della misura cautelare; è caratterizzato, oltre che dalla strumentalità, anche dalla sussidiarietà e dall’atipicità, con la conseguenza che il giudice può pronunciare provvedimenti di contenuto non predeterminato dalla legge con il solo duplice limite che l’esigenza alla quale soccorrono non sia conseguibile con altra misura cautelare tipica o “nominata”, e che il provvedimento appaia idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, costituendo quest’ultima il limite per il contenuto del provvedimento d’urgenza sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo; pone a carico delle parti un onere probatorio limitato, atteso che il Giudice potrà trarre il proprio convincimento sia dai risultati istruttori acquisiti al processo sia anche, in assenza di tali risultati, sulla base del mero giudizio di verosimiglianza; è dettato a tutela di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità (c.d. pericolo nel ritardo), sia da un pericolo di tardività (c.d. pericolo del ritardo); può concludersi con un provvedimento sia conservativo che anticipatorio, a seconda del tipo di periculum in mora affermato in concreto in ricorso; con riferimento alla tutela d’urgenza atipica a contenuto anticipatorio, il provvedimento emesso può anticipare (come normalmente avviene) il contenuto di una sentenza di condanna, ma nulla vieta che possa anche assicurare in via anticipatoria gli effetti di una sentenza di mero accertamento o di accertamento costitutivo; infine, con riferimento al presupposto della irreparabilità del pregiudizio, essa è ravvisabile, oltre che in presenza della lesione di diritti non patrimoniali (i quali sono, per natura, insuscettibili di riparazione economica), anche in presenza della lesione di diritti di credito, i quali: (a) abbiano contenuto patrimoniale ma funzione non patrimoniale, in quanto dettati a tutela di diritti non patrimoniali, ovvero (b) abbiano contenuto patrimoniale e funzione patrimoniale, ma solo qualora, con riferimento ad essi, vi sia eccessivo scarto tra il danno subito e quello che risulta potenzialmente risarcibile in esito al giudizio. Dati i superiori presupposti, il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, ritiene ammissibile e fondato il ricorso alla tutela cautelare atipica, proposto dalla Cooperativa committente, e ciò: innanzitutto, per il rischio di impossibilità di ristoro del danno, in considerazione della molteplicità dei protesti subiti dall’appaltatore, considerato indice di assenza di solidità economica; per altro verso, in considerazione dei risvolti non patrimoniali del pregiudizio a cui vanno incontro i soci della Cooperativa, da individuarsi principalmente nel mancato godimento di case di abitazione (circostanza potenzialmente lesiva del diritto dei soci della cooperativa ad un’esistenza libera e dignitosa). Per approfondimenti: Gara d’appalto. Dinamiche processuali ed aspetti critici, a cura di Riccardo Bianchini e Leonardo Masi, Altalex Editore, 2013. (Altalex, 19 novembre 2014. Nota di Raffaele Specchi) / procedimenti cautelari / tutela cautelare atipica / urgenza / appalti / committente / appaltatore / pregiudizio / Raffaele Specchi / Tribunale di Siracusa Sezione feriale civile Ordinanza 28 agosto 2014 REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione feriale Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Antonio Alì Presidente dott.ssa Graziella Parisi Giudice doti. Luca Gurrieri Giudice est. nella causa iscritta al n. 4049/2014 R.G. , avente ad oggetto reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Siracusa in data 10.07.20 14 nel proc. n. 4398-1/2013 R.G. OSSERVA La Cooperativa “X” ha appaltato nel 2007 al Consorzio “Y” la ealizzazione di n. 15 alloggi sociali da destinare ai propri soci; i lavori avevano inizio nell’agosto 2007. Il “Y”, tra il 2011 e il 2012, disponeva la sospensione dei lavori, lamentando la mancanza di SAL maturati e paventando un credito contestato dalla Cooperativa “X” (e da altre cooperative coinvolte nel programma di realizzazione di alloggi). Veniva stipulata transazione tra le odierne parti l’11.06.2012 (doc. 8 fascicolo di prima fase di parte reclamante), nella quale le parti si davano atto che fino a quel momento il “Y” non aveva maturato il credito vantato (art. 2 p. 5 della transazione), e che, comunque, al momento poteva essere corrisposta al “Y” la somma di € 98.378,84 oltre IVA, per come risultante dal quadro riepilogativo allegato alla transazione e redatto sulla base di conteggi e verifiche effettuate tra le parti (p. 5 della transazione); si condizionava la ripresa dei lavori al pagamento della superiore somma. I lavori venivano ripresi il 27.07.20 12; “Y” li sospendeva in data 12.09.2012, e nel giugno 2013 azionava procedimento monitorio, lamentando il mancato pagamento della somma di € 205.721,81 per n. 8 fatture. La societa odierna reclamante si opponeva al decreto ingiuntivo, spiegando varie domande riconvenzionali; per quanto occupa in questa sede, rilevava che le fatture riguardavano in sostanza ipotetici lavori precedenti alla transazione, travolti pertanto dalla stessa, ed esponeva di aver pagato successivamente all’accordo transattivo la somma di € 129.234,00, documentando tale pagamento; con il ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedeva la riconsegna del terreno e del cantiere. Il Consorzio “Y” espressamente non contestava il superiore pagamento, contestava, invero, l’effettuazione di altn pagamenti (senza però specificarli) Il ricorso di urgenza veniva rigettato, anche in considerazione della natura patrimoniale del paventato pregiudizio. Va evidenziato che l’emanazione di un provvedimento cautelare d’urgenza presuppone, ex art. 700 c.p.c. , la sussistenza sia del fumus boni juris (e cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione) sia del periculum in mora (che ricorre quando, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile), sicché la carenza anche soltanto di una delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare. Caratteristiche peculiari del procedimento ex art. 700 c.p.c. sono (oltre alla strumentalità, propria di tutti i procedimenti cautelari) la sussidiarietà e l’atipicità: tanto emerge, infatti, dal contesto della citata norma, sia dalla premessa per cui tale possibilità sussiste solo “fuori dei casi regolati dalle precedenti sezioni di questo capo”, ossia, e più genericamente, quando non risultano utilizzabili altre misure cautelari; sia dalla specificazione che i provvedimenti d’urgenza concretamente chiedibili ed ottenibili sono “quelli che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”. In sostanza, il giudice può pronunciare provvedimenti di contenuto non predeterminato dalla legge con il solo duplice limite che, da un lato, l’esigenza alla quale soccorrono non sia conseguibile con altra misura cautelare tipica o “nominata”, e che, dall’altro, il provvedimento appaia idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, costituendo quest’ultima il limite per il contenuto del provvedimento d’urgenza sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo. E’ da rilevare, ancora, che secondo l’opinione prevalente nel processo cautelare il vincolo ai probata partium è nettamente sminuito, ed il giudice potrà convincersi sia grazie ai risultati istruttori acquisiti al processo, sia senza tali risultati, sulla base cioè del mero giudizio di verisimiglianza (cfr. Trib. Arezzo 15 marzo 2002, in Foro toscano 2002, 319). E’, poi, opinione unanime che l’art 700 c.p.c. , col prevedere l’emanazione di misure idonee “ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”, costituisca uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità (o pericolo nel ritardo), sia da un pericolo di tardività (o pericolo del ritardo); così, la dottrina assolutamente maggioritaria e la giurisprudenza di merito convengono nel ritenere che l’elasticità della formula normativa scelta dal legislatore del 1940 faccia sì che i provvedimenti d’urgenza, modellandosi sul tipo di periculum in mora affermato in concreto (un pregiudizio imminente e irreparabile del diritto azionato, o che si intende azionare, in via ordinaria), abbiano un contenuto che può essere sia conservativo che anticipatorio (in giurisprudenza v. Pret. Milano, 15 febbraio 1990, in Foro It., 1990, I, c. 1746 e 1762; Pret. Roma, 28 aprile 1987, in Foro It. , 1988, c. 1357 e 1311; App. Milano, 29 settembre 1999, in D.Ind, 1999, 338; Trib. Milano, 14 agosto 1995, in Giur. It., 1996, 1,2, c. 354). Per quanto riguarda, segnatamente, la tutela d’urgenza a contenuto anticipatorio, si puo osservare come, in dottrina e nella realtà applicativa, sia diffusa la convinzione che il giudice possa pronunciare misure cautelari volte ad anticipare gli effetti di qualunque tipo di sentenza di cognizione; se quindi è vero che l’ambito di gran lunga privilegiato e per sua natura più congeniale della tutela anticipatoria ex art. 700 c.p.c. è quello della condanna, tuttavia si ammette comunemente la possibilita di ricorrere ai provvedimenti d’urgenza anche al fine di assicurare gli effetti di una sentenza di mero accertamento o di accertamento costitutivo. In giurisprudenza, quali provvedimenti d’urgenza immediatamente anticipatori degli effetti di una sentenza meramente dichiarativa si segnalano, tra le tante, Trib. La Spezia, 28 ottobre 1999, e Trib. Bassano del Grappa, 21 dicembre 1999, entrambe in Foro It. , 2000, I, c. 1485; Trib. Napoli, 8 novembre 1996, D. Ind., 1997, 193, App. Milano, 18 luglio 1995, Riv. it. dir. pubbl. econ., 1995, 1355 ss , Trib. Roma, 10 aprile 1995, Giur. Merito, 1997, I, 630. Quanto all’anticipazione, in sede cautelare, degli effetti delle sentenze costitutive, la dottrina e la giurisprudenza attualmente maggioritarie tendono ad ammetterle (in giurisprudenza, cfr. già le risalenti Cass. 18.02.1956 n. 475 e Cass. SS.UU. 27.10.1976 n. 3899, nonché Trib. Ancona, 28 settembre 2002, Il merito, 2003, fasc. 2, 31; Trib. Firenze, 10 dicembre 1996, Foro It., 1997, I, c. 578; Trib. Roma, 6 luglio 1995, Foro It, 1996, I, c. 708 ss. ; Trib. Milano, 30 marzo 1994, Foro It., 1994, I, c. 1572). Nel caso di specie sono ravvisabili i requisiti richiesti dall’art. 700 c.p.c. Con riferimento al fumus, da ricavarsi nel verosimile inadempimento di “Y” e nel verosimile non inadempimento della Cooperativa reclamante, va osservato che non è contestato che la Cooperativa, successivamente all’accordo transattivo, ha versato la somma di € 129.234,00; ciò che, secondo una valutazione sommaria (quale quella da effettuare in questa sede) consente di ritenere coperto il credito riconosciuto esistente in favore di “Y” nel giugno 2012 sulla base di conteggi e verifiche effettuate tra le parti. Non legittima appare, pertanto, la successiva sospensione dei lavori, basata peraltro su paventati crediti precedenti al superiore riconoscimento ed in contrasto, pertanto, con lo stesso. Deve, peraltro, rilevarsi che dalla relazione di consulenza tecnica redatta dall’ing. Pietro Glorioso per conto della Procura della Repubblica di Siracusa nel proc. n. 12155/2012 R.G.N.R. (in copia in atti) emerge che gli stati di avanzamento lavori approvati riportavano un valore percentuale dell’avanzamento dei lavori pari all’88,77%, a fronte di un effettivo avanzamento dei lavori pari all’83,01% - con la conseguenza che potrebbe ritenersi che la Cooperativa edilizia reclamante abbia pagato a “Y” il 5,764% in eccesso rispetto quanto effettivamente dovuto. Con particolare riferimento al periculum in mora, la natura del pregiudizio paventata è sicuramente in certa misura patrimoniale, come ritenuto dal Primo Giudice; in questa accezione va osservato che il danno patrimoniale è, per definizione, suscettibile di ristoro, sicché esso, in assenza di altri più pregnanti elementi, di per sé non è sufficiente ad integrare gli estremi del periculum in mora ai fini dell’ottenimento del rimedio cautelare di cui all’art. 700 c.p.c. A tale ultimo proposito si osserva che la prevalente giurisprudenza di merito ritiene che la tutela cautelare in via d’urgenza può essere ammessa per un diritto di credito solo a condizione che essa sia volta a salvaguardare non il diritto di credito in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali - di cui il ricorrente deve fornire la prova - a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate (come il diritto all’integrità fisica, alla salute o ad un’esistenza libera e dignitosa), le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito (conf. Trib. Bari, sez. I, 30 giugno 2009, in Giurisprudenzabarese.it 2009; Trib. Civitavecchia. 03 agosto 2007, in Redazione Giuffrè 2007; Trib. Modena. sez. II, 05 maggio 2005, in Redazione Giuffrè 2008; Trib. Monza, 22 settembre 2004, in Giur. merito 2005, 3 575; Trib. Palmi, 23 luglio 2002, in Notiziario giur. lav. 2003, 129; Trib. Torino, 22 dicembre 2000, in Gius 2002, 103; Trib. Trani, 19 luglio 2000, in Giur. merito 2001, 676). In altri termini, l’irreparabilità del pregiudizio, quale presupposto della tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c., è ravvisabile, rispetto ai diritti di credito, unicamente per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale, ovvero per i diritti a contenuto e funzione patrimoniali, ma con eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcito (e sempre che il credito non sia suscettibile di soddisfazione con altro strumento, quale, ad esempio, quello monitorio). Nel caso in esame può, innanzitutto, esservi rischio nella possibilità di ristoro del danno, in considerazione della molteplicita dei protesti subiti dal “Y” (ciò che non è indice di solidità economica). Vanno, però, evidenziati i risvolti non patrimoniali del pregiudizio a cui vanno incontro i soci della Cooperativa, da individuarsi principalmente nel mancato godimento di case di abitazione (ciò che può incidere sul diritto ad un’esistenza libera e dignitosa). Il reclamo va, pertanto, accolto. Nulla sulle spese essendovi pendente il giudizio di merito. p.q.m. Il Collegio, visti gli artt. 669 terdecies e 700 c.p.c., in accoglimento del reclamo, ordina al Consorzio “Y”, in persona del suo rappresentante pro tempore, l’immediato rilascio, in favore dell’odierna reclamante, del terreno e del cantiere oggetto di causa (in Siracusa alla c.da “Z”, via “N”) e l’asporto di quanto di proprieta del medesimo dovesse trovarsi all’interno; nulla sulle spese. Siracusa, 28.08.2014 ( da www.altalex.it )
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