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STAMPA NOTIZIA 14/04/2014
Amministratori, compensi solo con il sì dell'assemblea
L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile è l'occasione per fissare i compensi agli
amministratori. Solo la delibera, infatti, consente di dedurre il costo in Unico.
Le verifiche
Spesso le verifiche fiscali contestano a società di capitali la deduzione di compensi effettivamente corrisposti
agli amministratori, e già correttamente assoggettati a ritenute Irpef, in carenza di apposita delibera
assembleare. Secondo i verificatori, infatti, la delibera assembleare costituirebbe la conditio sine qua non per
la deduzione degli stessi, nonostante che, ai fini fiscali, il presupposto per la deducibilità di un costo sia
rappresentato dal rispetto delle condizioni previste dall'articolo 109 del Tuir.
A sostegno di tale tesi, il Fisco richiama il disposto normativo contenuto nell'articolo 2389 del Codice civile e
i principi enunciati nella sentenza 21933/2008 delle Sezioni Unite della Cassazione e, da ultimo, ribaditi dagli
stessi giudici di legittimità con alcune pronunce (sentenze 20265/2013 e 5349/2014 ). In particolare, l'articolo
2389 del Codice civile stabilisce che i compensi degli amministratori devono essere deliberati dall'assemblea,
sempre che non sia già stato stabilito nello statuto.
I requisiti
Proprio in virtù di tale disposizione (civilistica e non fiscale) la Cassazione ritiene che non sia deducibile il
compenso erogato all'amministratore di società se difetta la delibera assembleare relativa alla sua
approvazione, posto che, senza delibera, non sussiste alcun diritto al compenso. I giudici di legittimità hanno
specificato che la delibera dell'assemblea che approva il bilancio non può essere considerata sostitutiva
dell'apposita delibera in merito ai compensi da corrispondere al consiglio di amministrazione. Quindi, non
può essere riconosciuta la deducibilità anche se il costo sia già stato iscritto a conto economico e risulti dai
libri paga.
L'orientamento dei giudici di legittimità non sembra però tener conto della circostanza che, in ambito
tributario, il presupposto per la deducibilità di un costo – quale quello relativo ai compensi erogati agli
amministratori – non è rappresentato dalla preventiva delibera assembleare, ma dal rispetto delle condizioni
previste dall'articolo 109 del Tuir, quali la «certezza e/o determinabilità» del costo da dedurre, l'inerenza
all'attività esercitata, nonché l'imputazione al conto economico dell'attività d'impresa esercitata, in
osservanza del principio di competenza.
Pertanto, il pieno rispetto di tali presupposti sembrerebbe legittimare la piena deducibilità fiscale dei
compensi corrisposti agli amministratori, come tra l'altro sostenuto anche da diverse pronunce di merito (Ctr
Piemonte, sentenza 21/28/2010 ; Ctr Lombardia, sentenza 36/2006 ; Ctr Toscana, sentenza 170/2008 ). Non
bisogna poi dimenticare che la sentenza 23872/2007 della Cassazione ha stabilito l'indeducibilità del
compenso dell'amministratore non in base all'inosservanza delle norme del Codice civile, ma laddove
l'assenza di delibera configura un elemento sintomatico dell'intento evasivo.
La determinazione
Proprio alla luce dell'ultimo (e ormai consolidato) orientamento della Cassazione, le società devono porre la
massima attenzione per evitare le contestazioni dal Fisco con l'adozione di delibere che stabiliscano l'importo
dei compensi spettanti agli amministratori e le eventuali modifiche. Salvo che non sia già stato fissato nello
statuto societario, è l'assemblea ordinaria a dover stabilire il compenso degli amministratori, all'atto della loro
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nomina o, successivamente, con una separata delibera assembleare, con le maggioranze per questa previste
dalla legge o dallo statuto.
La determinazione dei compensi degli amministratori non deve necessariamente essere inserita tra gli
argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, qualora questo preveda che si deliberi in materia di nomina
degli amministratori. Si ritiene, infatti, che nell'indicazione dell'argomento relativo alla nomina si possa
considerare implicitamente compreso quello relativo alla fissazione del compenso. Laddove, invece, la
determinazione del compenso avvenga in un momento successivo alla nomina, dovrà essere espressamente
posta all'ordine del giorno, in quanto tale argomento non può essere fatto rientrare nella generica indicazione
delle materie «varie ed eventuali».
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