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PRATICA
LAVORO
2015
NOV ITÀ
AGENDA LEGALE
• Dicembre 2014
AGENDA CONTRATTUALE
• Busta paga dicembre 2014
FLASH
• Agevolazioni per le assunzioni di detenuti
• Sgravi contributivi sulla contrattazione di
II livello
NORME IN PRATICA
• Fondo di solidarietà residuale
CCNL IN PRATICA
• Servizi di pulizia - Aziende artigiane
• Grafica ed editoria - Aziende industriali
TABELLE
• Trattamento di fine rapporto
• Crediti di lavoro
• Addizionali regionali Irpef
QUESITI
• Proroga del contratto a termine
ON-LINE
www.edicolaprofessionale.com
Nasce la nuova ‘‘Pratica Lavoro’’
Pratica Lavoro si rinnova!
Per essere al fianco dei professionisti, in uno scenario in continua evoluzione,
la sintesi operativa è stata resa ancora più incisiva e di immediata
consultazione.
La nuova Pratica Lavoro supera il focus sulle «novità» intervenute nell’ultimo
periodo e si propone come «road map» del professionista che deve affrontare
un numero sempre maggiore di adempimenti.
L'agenda legale e contrattuale, tema centrale della nuova impostazione,
mette in evidenza sia le procedure da seguire per il corretto assolvimento
degli obblighi, sia la relativa tempistica, esponendo in maniera analitica il
flusso di lavoro, i riferimenti normativi e le sanzioni.
La struttura, contenutistica e grafica, della Rivista è stata completamente
ripensata: all’inizio di ogni articolo, una vera e propria ‘‘griglia di sintesi’’ opera
da guida all’analisi successiva. Il testo, arricchito con esempi pratici, tavole e
schemi, spiega con un linguaggio operativo l’adempimento; allo stesso modo
la disposizione normativa viene elaborata, semplificata e quindi ‘‘tradotta’’ a
misura del professionista.
Il taglio degli articoli è estremamente operativo, in quanto focalizzato - sia
come impostazione dei contenuti che come veste grafica - sull'adempimento.
Anche la periodicità quindicinale è stata pensata in linea con la nuova
impostazione di «Agenda del consulente».
Inoltre, per mantenere alta l'attenzione del professionista sull'evoluzione
normativa, la rivista viene affiancata da una newsletter settimanale che
informa sulle più recenti novità in materia di lavoro, previdenza e fisco.
Nuova Pratica Lavoro: lo strumento indispensabile per prendere con
sicurezza le giuste decisioni.
L’Editore
SOMMARIO
AGENDA LEGALE
" Scadenze Dicembre 2014 ........................................................................................................
5
AGENDA
CONTRATTUALE
" Busta paga Dicembre 2014 ...................................................................................................
19
NOTIZIE FLASH
" Normativa
Fondo di solidarieta` per il sostegno dell’occupazione del personale del credito ..........
Sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono detenuti ..........................
Formazione professionale cittadini stranieri - Quote ingressi triennio 2014/2016 .......
33
33
33
" Prassi
Eventi alluvionali in Emilia Romagna e atmosferici in Veneto - Ripresa degli adempimenti e versamenti ............................................................................................................................................
Riduzione premi e contributi Inail - Polizze speciali scuole per gli alunni ..........................
Assegni per il nucleo familiare per i lavoratori di ditte cessate - Presentazione domande ........................................................................................................................................................................
Criteri per gli ammortizzatori sociali in deroga - Errata corrige ................................................
Incongruenze nelle procedure di gestione dei pagamenti per le aziende agricole Indicazioni Inps ......................................................................................................................................................
Sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di II livello per l’anno 2013 Istruzioni operative ..............................................................................................................................................
Stranieri - Regolarizzazione contributiva e preavvisi di accertamento .................................
Piano Garanzia Giovani - Erogazione dell’indennita` di tirocinio ................................................
34
34
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35
35
35
" CCNL
Metalmeccanica, oreficeria, odontotecnica - Aziende artigiane
Disciplina interconfederale dell’apprendistato professionalizzante - Proroga ..................
Chimica-Ceramica - Aziende artigiane
Disciplina interconfederale dell’apprendistato professionalizzante - Proroga ..................
NORME InPratica
CCNL InPratica
Fondo di solidarieta` residuale presso l’INPS ..........................................................
Servizi di pulizia - Aziende artigiane
Accordo - 18 settembre 2014 ......................................................................................................................
37
43
48
Trattamento di fine rapporto
ISTAT - Comunicato 14 ottobre 2014 .....................................................................................................
Crediti di lavoro
ISTAT - Comunicato 14 ottobre 2014 .....................................................................................................
Addizionali regionali Irpef
Anno 2014 ...............................................................................................................................................................
QUESITI
35
Grafica ed editoria - Aziende industriali
Accordo - 16 ottobre 2014 .............................................................................................................................
TABELLE
35
56
56
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"ESPERTO’’ risponde
Lavoro a tempo determinato - Disciplina delle proroghe ............................................................
Apprendistato - Divieto di licenziamento della lavoratrice madre apprendista ...............
Agevolazioni - Garanzia Giovani - Trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine gia` agevolato ......................................................................................................................
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
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3
SOMMARIO
PraticaLavoro
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4
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PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
AGENDA LEGALE
SCADENZE DICEMBRE 2014
Attenzione. Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e` possibile lo slittamento al
primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo
successivo
1
dicembre
INPS - Versamento in acconto del contributo alla gestione
separata
lunedı`
ADEMPIMENTO "
I soggetti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS lavoratori autonomi effettuano il versamento del secondo acconto.
SOGGETTI OBBLIGATI "
I soggetti titolari di partita IVA esercenti attivita` di lavoro autonomo non iscritti ad alcuna
forma previdenziale.
FLUSSO DI LAVORO "
I soggetti obbligati devono versare il secondo acconto per l’anno 2014 pari al 40 per cento
dell’importo dovuto per il 2013.
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalita` telematiche.
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti in
materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a
zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale
sia di importo superiore a mille euro.
Le causali da indicare nel Mod. F24 ‘‘Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)’’
sono:
Codice contributo
P10
per pagamenti in unica soluzione dei professionisti gia` iscritti
ad altra forma pensionistica obbligatoria
PXX
per pagamenti in unica soluzione dei professionisti privi di
altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva
di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale
Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2014, i soggetti iscritti alla gestione
separata sono tenuti al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime
scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta.
IRPEF - IRAP - Versamento secondo acconto relativo ad
Unico 2014 PF e SP
ADEMPIMENTO "
Versamento secondo acconto imposte risultanti da Unico 2014 persone fisiche e societa` di
persone.
SOGGETTI OBBLIGATI "
I contribuenti per i quali, in sede di dichiarazione dei redditi (Unico 2014 Persone fisiche o
Societa` di persone), risulta un’imposta dovuta, anche se in sede di determinazione del
relativo saldo non e` stato effettuato alcun pagamento.
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
5
AGENDA LEGALE
SCADENZE DICEMBRE 2014
FLUSSO DI LAVORO "
I versamenti IRPEF ed IRAP devono essere effettuati con il Modello di Pagamento Unificato
F24.
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti
in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a
zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale
sia di importo superiore a mille euro.
Non possono essere rateizzati i versamenti in acconto dovuti nel mese di novembre.
Il codice tributo da indicare nel Mod. F24 e` il seguente:
Codice tributo
4034
IRPEF Acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
3813
Irap Acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione
1841
– denominato ‘‘Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonche´ delle imposte di registro e di bollo,
sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze
locate congiuntamente all’abitazione - Art. 3, D.Lgs. n.
23/2011-ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN
UNICA SOLUZIONE
1794
denominato ‘‘Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita` Acconto seconda rata o in unica soluzione’’
INPS - Artigiani e commercianti - Versamento in acconto
dei contributi a percentuale
ADEMPIMENTO "
I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell’anno
precedente, un reddito eccedente il minimale, devono effettuare il versamento del secondo
acconto.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in scadenza tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, soggetti ai contributi INPS artigiani e commercianti, con reddito eccedente il minimale.
FLUSSO DI LAVORO "
Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2014, il contribuente e` tenuto al
versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per
gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta. Per l’individuazione dell’importo complessivo
degli acconti dovuti e` necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con riferimento al
reddito d’impresa dell’anno 2013, utilizzando i minimali e massimali previsti per l’anno 2014. Sul
reddito eccedente il minimale cosı` determinato devono essere infine applicate le aliquote previste
per l’anno 2014, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno.
Il versamento del primo acconto doveva essere effettuato entro il 16 giugno 2014 o entro il 16
luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la seconda delle due rate di acconto (di pari
importo) dei contributi previdenziali a percentuale relativi al 2014, calcolati sul reddito del 2013,
per la parte che eccede il minimale, dedotto l’eventuale residuo credito derivante dall’anno
precedente.
6
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
AGENDA LEGALE
SCADENZE DICEMBRE 2014
I contribuenti devono pagare una quota fissa (contributi INPS prestampati in scadenza il giorno
16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio) e una eventuale quota a percentuale per
la parte eccedente il minimale: le percentuali differiscono per artigiani e commercianti. I
versamenti dei contributi possono essere effettuati, con il modello di pagamento unificato
F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA ed esclusivamente mediante modalita` telematiche
per i titolari di partita IVA.
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti
in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a
zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale
sia di importo superiore a mille euro.
I pagamenti di modelli F24 precompilati di pertinenza INPS potranno comunque essere ancora
effettuati con modalita` non telematica fino al raggiungimento di specifiche intese con l’istituto
previdenziale.
I codici da utilizzare per il versamento sono:
Codice contributo
AP
Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione
commercianti)
CP
Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione
artigiani)
E consentita, inoltre, la possibilita` di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono
un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto
presso una delle banche a tal fine convenzionate con l’Agenzia delle Entrate.
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
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AGENDA LEGALE
SCADENZE DICEMBRE 2014
16 dicembre
martedı`
INPS - Lavoro dipendente - Versamento contributi
ADEMPIMENTO "
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese
precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi
categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’INPS.
FLUSSO DI LAVORO "
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.
n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i
versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui:
– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).
Codice contributo
DM10
(versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2)
INPS ex ENPALS - Versamento contributi
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.
n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i
versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui:
– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).
Codice contributo
CCSP
(contributi correnti dovuti per sportivi professionisti)
CCLS
(contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo)
INPS - Pescatori autonomi - Versamento contributi
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
8
Pescatori autonomi.
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
AGENDA LEGALE
SCADENZE DICEMBRE 2014
FLUSSO DI LAVORO "
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.
n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i
versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui:
– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).
Codice contributo
PESC
INPS - Operai agricoli - Versamento contributi
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
Versamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per
compartecipanti individuali.
Aziende agricole.
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.
n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i
versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui:
– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).
Codice contributo
LAS
(contributi per OTI, OTD, CI)
PCF
(contributi per PC/PCF)
INPGI - Lavoro dipendente - Denuncia e versamento contributi
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e
contestuale presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile.
Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.
– versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente
in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero
per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo
(art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
9
AGENDA LEGALE
SCADENZE DICEMBRE 2014
versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui:
– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).
Codice contributo
C001
(Contributi obbligatori correnti)
C002
(Contributi obbligatori pregressi)
C003
(Contributi oggetto di recupero tramite azione legale)
C004
(Contributi diversi e contrattuali)
C005
(Contributi diversi e contrattuali)
CASAGIT - Denuncia e versamento contributi
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della
documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in
formato elettronico.
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.
Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN
IT06F0200805365000400802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco 61
00144 Roma.
Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle entrate (Entratel
o Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia,
in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata [email protected]
INPS - Gestione separata - Versamento del contributi
ADEMPIMENTO "
Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi
soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste
l’obbligo contributivo, e cioe` a dire prestazioni rese:
a) da amministratori, sindaci o revisori di societa`, associazioni ed altri enti con o senza personalita` giuridica;
b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i
compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o
giornali e simili;
c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore
autonomo senza partita IVA;
d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione degli
iscritti agli albi professionali);
e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.
FLUSSO DI LAVORO "
Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attivita` di lavoro autonomo
10
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
AGENDA LEGALE
SCADENZE DICEMBRE 2014
occasionale si applicano le modalita` ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata.
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti
in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a
zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale
sia di importo superiore a mille euro.
La causale contributo da indicare nel Mod. F24 "Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)’’ e`:
Codice contributo
C10
per i collaboratori gia` iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli associati in partecipazione per i quali non e`
dovuto il contributo dello 0,50 per cento
CXX
per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con
contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione)
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e
su provvigioni
ADEMPIMENTO "
I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a
lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non
fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute.
SOGGETTI OBBLIGATI "
– Societa` di capitali;
– enti commerciali di diritto pubblico o privato
– enti non commerciali di diritto pubblico o privato
– associazioni non riconosciute
– consorzi
– societa` non residenti
– societa` di persone
– associazioni per l’esercizio di arti e professioni
– societa` di armamento
– societa` di fatto
– persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole
– condomini
che hanno corrisposto nel mese precedente:
a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori
autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento;
c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di
commercio e di procacciamento di affari;
d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzione
di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del
TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;
e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a
terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini (la
ritenuta e` operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art.
67 del TUIR).
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
11
AGENDA LEGALE
SCADENZE DICEMBRE 2014
FLUSSO DI LAVORO "
Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti
ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241,
esclusivamente mediante modalita` telematiche.
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti
in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a
zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale
sia di importo superiore a mille euro.
Codice tributo
Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione Erario’’ del Modello F24
Lavoro dipendente
1001
Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilita` aggiuntive e relativo conguaglio
1002
Ritenute su emolumenti arretrati
1004
Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1012
Ritenute su indennita` per cessazione rapporto di lavoro
1013
Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo
Lavoro autonomo
1040
Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni
Provvigioni
1038
Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza
Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione Regioni’’ del Modello F24
Addizionale regionale all’IRPEF
3802
Addizionale regionale all’IRPEF - sostituti d’imposta
3803
Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale
Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione IMU ed altri tributi locali’’ del Modello
F24
12
Addizionale comunale e provinciale
Il versamento e` effettuato al comune competente indicando
nel campo ‘‘Codice ente/comune’’ il relativo codice catastale. Nel campo ‘‘Rateazione/Mese di riferimento’’ deve essere indicato il mese di riferimento cui si riferisce il versamento
espresso nella forma ‘‘00MM’’; nel campo ‘‘anno di riferimento’’ deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce
il versamento espresso nella forma ‘‘AAAA’’
3848
Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
AGENDA LEGALE
SCADENZE DICEMBRE 2014
Codice tributo
3847
Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Acconto
Ritenute condomini
1019
Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto
d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente
1020
Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del
condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di
fine rapporto
ADEMPIMENTO "
Versamento in acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine
rapporto.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Sono obbligati al versamento i soggetti obbligati ad effettuare le ritenute sui redditi di lavoro
dipendente (art. 23, D.P.R. n. 600/1973) e le Amministrazioni dello Stato obbligate ad effettuare le ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti (art. 29 del D.P.R. n. 600/1973).
FLUSSO DI LAVORO "
I soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 applicano l’imposta sostitutiva
dell’11 per cento sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno; tale imposta e` imputata a
riduzione del fondo. L’imposta e` versata a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
E` dovuto un acconto dell’imposta sostitutiva, entro il 16 dicembre, calcolato sul 90 per cento
delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno. In alternativa, e` consentito determinare
l’acconto in via presuntiva, applicando il 90 per cento alle rivalutazioni che maturano nello
stesso anno per il quale l’acconto e` dovuto.
Se il trattamento di fine rapporto e` corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, l’imposta sostitutiva e` complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla
medesima dichiarazione dei redditi.
Tutti i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare il versamento unitario delle
imposte e dei contributi per via telematica.
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti
in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel
caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale
sia di importo superiore a mille euro.
Per il versamento della suddetta imposta, da effettuarsi in acconto entro il 16 dicembre di
ciascun anno, mediante il modello F24, la risoluzione n. 87/E del 12 giugno 2001 istituisce il
seguente codice-tributo:
Codice tributo
1712
PRATICA LAVORO
Acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle
rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta
n. 0 del 1º dicembre 2014
13
AGENDA LEGALE
SCADENZE DICEMBRE 2014
17 dicembre
mercoledı`
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile/trimestrale
ADEMPIMENTO "
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell’imposta
non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
esclusivamente mediante modalita` telematiche.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita` in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano
versate entro il 17 novembre 2014.
FLUSSO DI LAVORO "
Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalita` ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell’IVA e
delle ritenute del 16 settembre) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un
decimo del minimo (1/10 del 30 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi moratori
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi,
e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento),
e` eseguito esclusivamente con modalita` telematiche.
A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti
in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono
eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,
nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a
zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale
sia di importo superiore a mille euro.
I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniaria sono i seguenti:
Codice tributo
14
8906
Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
8904
Sanzione pecuniaria IVA
8926
Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - ravvedimento
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
AGENDA LEGALE
SCADENZE DICEMBRE 2014
20 dicembre
sabato
FASC - Versamento contributi
ADEMPIMENTO "
Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli
impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e
logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree.
FLUSSO DI LAVORO "
Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita 11 su c/c
bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e
la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software
denominato Telefasc.
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
15
AGENDA LEGALE
SCADENZE DICEMBRE 2014
27 dicembre
sabato
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
ENPAIA - Denuncia e versamento contributi
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.
Aziende agricole.
Tramite M.Av. bancario:
pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elaborazione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia;
a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura
informatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria
agenzia la possibilita` di attivazione).
Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si puo` utilizzare il Bonifico
bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del bonifico, il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese di
competenza del versamento. Inoltre e` richiesto l’invio della copia del bonifico con numero di
CRO e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai ‘‘riferimenti del versamento’’ della denuncia
on line.
La scadenza cade in data 25 dicembre.
Nel caso in cui il termine coincida con un giorno festivo, la scadenza e` prorogata al primo
giorno successivo non festivo.
INPS - Cig/Cigs - Richiesta di autorizzazione
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
16
Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o
riduzione dell’attivita` lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui
ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Aziende industriali.
La richiesta va inoltrata telematicamente:
– all’INPS con mod. Igi15 per Cig ordinaria;
– al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordinaria.
In merito alla presentazione della CIGO e` disponibile per le aziende, i consulenti e i professionisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che e` basato sull’invio di
file XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO e` a disposizione sul sito www.inps.it.
Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state
sottoposte a protocollazione, viene generato un ‘‘Attestato di consegna’’ che ha valore equivalente a quello di una ricevuta. L’Attestato di Consegna certifica che le domande in esso
elencate sono state prese in carico dall’Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numero
del protocollo informatico assegnato.
La scadenza cade in data 25 dicembre. Per prassi consolidata, nel caso in cui il termine
coincida con un giorno festivo, la scadenza e` prorogata al primo giorno successivo non festivo.
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
AGENDA LEGALE
SCADENZE DICEMBRE 2014
31 dicembre
mercoledı`
INPS ex ENPALS - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)
ADEMPIMENTO "
SOGGETTI OBBLIGATI "
FLUSSO DI LAVORO "
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche´ delle informazioni necessarie per
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.
Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e` quello cui si
riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e`
stato erogato il compenso (criterio di cassa).
INPS - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)
ADEMPIMENTO "
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche´ delle informazioni necessarie per
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
SOGGETTI OBBLIGATI "
Datori di lavoro gia` tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia
mensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datori di lavoro
tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello
770 Semplificato, nonche´ i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavoratori
iscritti alla Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presentata
anche per i lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es. i lavoratori iscritti
all’ENPALS; i giornalisti iscritti all’INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti
delle cooperative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g., C.i.g.s., mobilita`
e ANF venivano versati con il sistema DM), nonche´ dai soggetti che non rivestono la qualifica
di sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano
lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).
FLUSSO DI LAVORO "
Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e` quello cui si
riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e`
stato erogato il compenso (criterio di cassa).
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
17
APPRENDISTATO
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necessarie per la stesura di un contratto di apprendistato, per la
corretta instaurazione del rapporto di lavoro in apprendistato, per la
gestione delle singole fasi della prestazione lavorativa e del percorso
formativo dell’apprendista. La Guida contiene l’analisi completa e
dettagliata di tutte le fasi procedurali di instaurazione del rapporto
di lavoro in apprendistato, evidenziando puntualmente le diverse
strumentazioni e i singoli passaggi operativi a carico delle aziende. La
guida offre altresì il quadro completo e aggiornato dei profili gestionali
del rapporto in apprendistato, con particolare riguardo alle normative
nazionale e regionali e alle disposizioni dei singoli contratti collettivi
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cod. 00149182
delle regole e delle procedure di attivazione e gestione del contratto
03/11/14 14:17
AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA DICEMBRE 2014
Agenda contrattuale
Variazioni in busta paga Dicembre 2014
CCNL
CARTA - AZIENDE INDUSTRIALI
C.c.n.l. 13 settembre 2013
Parti stipulanti
ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA GLI INDUSTRIALI DELLA CARTA, CARTONI E PASTE
PER LA CARTA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE, CARTOTECNICHE E TRASFORMATRICI
SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL-CARTA E STAMPA
Trattamento di garanzia La retribuzione annua effettiva del quadro, comprensiva di superminimo o premi, non puo`
per i quadri essere inferiore al trattamento economico tabellare annuo, maggiorato del 7%.
Nel caso in cui la retribuzione effettivamente percepita nell’anno sia inferiore a questo
minimo garantito (tabellare + 7%), la differenza deve essere corrisposta nel mese di dicembre 2014 come ‘‘importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo’’.
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Orario: 173
Mensilita` contrattuali
13
Orario settimanale
40 ore medie; 37 ore e 20 minuti per i turnisti su tre turni a
ciclo continuo
Ferie
Operai: 4 settimane e 2 giorni.
Impiegati: 4 settimane e 2
giorni (anzianita` di servizio fino
a 10 anni), 4 settimane e 3 giorni (anzianita` da 11 a 15 anni), 5
settimane (anzianita` oltre 15
anni).
Permessi
Rol: 64 ore per i lavoratori giornalieri e i turnisti su due turni; 4
giorni per i turnisti su tre turni a
ciclo continuo; 12 giorni per i
turnisti su tre turni non a ciclo
continuo.
Ex festivita`. 4 giorni (assorbiti
dalla riduzione d’orario per i turnisti su tre turni a ciclo continuo).
Prossime scadenze
01/01/2015 - Minimi tabellari
01/04/2015 Elemento di garanzia retributiva
Scadenza CCNL
30/06/2015
n. 0 del 1º dicembre 2014
19
AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA DICEMBRE 2014
CCNL
CEMENTO - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Accordo 14 luglio 2014 - Confapi
Accordo 15 luglio 2014 - Confimi
Parti stipulanti
ANIEM ADERENTE A CONFIMI, ANIER ADERENTE A CONFIMI, CONFAPI ANIEM
FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, FENEAL-UIL
Periodo di prova - Per i lavoratori assunti dalle aziende aderenti a Confapi, nelle aree professionali di seguito
Aziende Confapi indicate, a partire dal 1º dicembre 2014 la durata del periodo di prova e` cosı` elevata:
Aree professionali
Fino al
30.11.2014
Dal
1.12.2014
Concettuale
3
4
Specialistica
2
3
Elementi CCNL
20
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero: 26.
Orario: 175
Mensilita` contrattuali
13
Orario settimanale
40 ore
Ferie
4 settimane (anzianita` fino a 15
anni), 4 settimane e 2 giorni (oltre 15 anni di anzianita`).
Permessi
Rol: 64 ore; 80 ore per i turnisti
3x7, 64 ore per i turnisti 2x7.
Ex festivita`. 4 gruppi di 8 ore
annui.
Prossime scadenze
01/01/2015 - Arretrati - Aziende
Confapi
01/01/2015 - Minimi tabellari Aziende Confimi
01/01/2015 - Periodo di prova Aziende Confimi
01/02/2015 - Minimi tabellari Aziende Confapi
01/04/2015 - Arretrati - Aziende
Confapi
01/06/2015 - Elemento di garanzia retributiva
01/12/2015 - Previdenza integrativa
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 0 del 1º dicembre 2014
AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA DICEMBRE 2014
CCNL
GIOCATTOLI - AZIENDE INDUSTRIALI
Accordo 12 febbraio 2014
Parti stipulanti
ASSOGIOCATTOLI
FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL
Una tantum
Chi
Quando
Lavoratori in forza Dicembre 2014
alla data di stipula
dell’accordo 12
febbraio 2014
Quanto
Come
E 150
– da riproporzionare all’anzianita` di
servizio maturata nel periodo di riferimento e per i lavoratori part-time.
– Esclusa dal calcolo di qualsiasi istituto retributivo.
Periodo riferimento
01/01/2013-31/12/2013
Con la retribuzione di dicembre 2014, ai lavoratori in forza alla data di stipula dell’accordo 12
febbraio 2014 spetta la terza tranche di importo forfettario una tantum pari a E 150,00.
L’importo e` commisurato all’anzianita` di servizio maturata nel periodo 1º gennaio 2013-31
dicembre 2013 e ridotto proporzionalmente, oltre che nel caso di assunzione nel suddetto
periodo, nei casi di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum e C.i.g. a
zero ore, nonche´ per i lavoratori con contratto part-time.
L’una tantum non e` utile agli effetti del computo di nessun istituto legali o contrattuale ne´
del t.f.r.
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Orario 173,33 (156 per i turnisti 6x6 per le ore fino alla 40a
settimanale).
Mensilita` contrattuali
13
Orario settimanale
40 ore (36 ore per i turnisti
6x6).
Ferie
Operai: 4 settimane. Impiegati e intermedi: 4 settimane (4
settimane e 1 giorno per anzianita` di servizio da 11 a 18 anni,
5 settimane oltre i 18 anni).
Permessi
Rol 56 ore (turnisti, 52 ore; turnisti 6x6, 24 ore).
Ex festivita` 4 giorni.
Prossime scadenze
01/01/2015 - Banca ore
01/01/2015 - Elemento di garanzia retributiva
01/01/2015 - Minimi tabellari
01/12/2015 - Minimi tabellari
01/01/2016 - Elemento di garanzia retributiva
Scadenza CCNL
31/03/2016
n. 0 del 1º dicembre 2014
21
AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA DICEMBRE 2014
CCNL
LAVANDERIE - AZIENDE INDUSTRIALI
C.c.n.l. 19 giugno 2013
Parti stipulanti
ASSOSISTEMA
FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL
Elemento perequativo
Chi
Quando
Quanto
Lavoratori senza Dicembre 2014
contrattazione
aziendale
E 120
Come
– Da riproporzionare al periodo di
riferimento e per i lavoratori
part-time
– Frazioni > 15 giorni = mese intero.
– Escluso dal calcolo di qualsiasi istituto retributivo.
Periodo di riferimento
01/01/2014 - 31/12/2014
Nelle aziende prive di contrattazione aziendale o nel caso i cui la contrattazione aziendale si
concluda senza accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, con la retribuzione di
dicembre 2014 verra` erogata ai lavoratori una somma a titolo perequativo omnicomprensiva
e non incidente sul t.f.r. pari a E 120,00.
Tale importo deve essere riproporzionato per i casi di inizio o cessazione del rapporto di
lavoro nel corso dell’anno di riferimento, considerando come mese intero la frazione di
mese superiore a 15 giorni, nonche´ in caso di part-time.
Qualora la risoluzione del rapporto avvenga prima della data di corresponsione dell’elemento in parola, questo verra` erogato all’atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.
Elemento salariale
aggiuntivo
Chi
Tutti i lavoratori
Quando
Quanto
Dicembre 2014
E 264
Come
– Utile per il calcolo di tutti gli istituti
retributivi diretti e indiretti contrattuali e legali.
Nel mese di dicembre 2014 va erogato un importo pari ad E 264,00 a titolo di elemento
salariale aggiuntivo da destinare al sostegno della contrattazione di 2º livello.
L’elemento e` utile per il calcolo della maturazione di tutti gli istituti retributivi diretti e
indiretti contrattuali e legali.
22
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA DICEMBRE 2014
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario 173
Mensilita` contrattuali
13
Orario settimanale
40 ore (36 ore per i turnisti 6x6)
Ferie
Operai: 4 settimane. Impiegati e intermedi: 4 settimane (4
settimane e 1 giorno per anzianita` di servizio da 11 a 18 anni,
5 settimane oltre i 18 anni).
Permessi
Rol 56 ore (turnisti, 52 ore; turnisti 6x6, 24 ore).
Ex festivita` 4 giorni.
Prossime scadenze
01/01/2015 - Minimi tabellari
01/06/2015 - Contrattazione integrativa
01/06/2015 - Minimi tabellari Incentivo di modulo
01/12/2015 - Elemento perequativo
Scadenza CCNL
30/06/2015
n. 0 del 1º dicembre 2014
23
AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA DICEMBRE 2014
CCNL
METALMECCANICA - AZIENDE INDUSTRIALI
C.c.n.l. 5 dicembre 2012
Parti stipulanti
FEDERMECCANICA, ASSISTAL
FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL MECCANICI, USAS-ASGB/METALL (per adesione),
SAVT (per adesione)
Elemento di
mensilizzazione
Chi
Operai in forza al 31.12.2008
Quando
Quanto
Dicembre 2014
Importo ragguagliato a
11 ore e 10 minuti di
retribuzione
Agli operai in forza al 31 dicembre 2008, con la retribuzione del mese di dicembre 2014
viene riconosciuta un’erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti a titolo di elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile.
In caso di risoluzione del rapporto, l’elemento spetta in proporzione dei dodicesimi maturati
(la frazione di mese superiore a 15 giorni e` considerata mese intero).
Elementi CCNL
24
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario 173
Mensilita` contrattuali
13
Orario settimanale
40 ore
Ferie
4 settimane (anzianita` fino a 10
anni); 4 settimane e 1 giorno
(anzianita` da 11 a 18 anni); 5
settimane (anzianita` oltre 18
anni).
Permessi
Rol 72 ore (92 ore nel settore
siderurgico); ulteriori 8 ore nelle
aree e settori indicati dal c.c.n.l.
ai lavoratori in forza al
31.12.2012.
Ex festivita` 4 gruppi di 8 ore.
Prossime scadenze
01/01/2015 - Assistenza integrativa
01/01/2015 - Cottimo
01/01/2015 - Minimi tabellari
01/06/2015 - Elemento perequativo
01/12/2015 - Minimi tabellari Elemento di mensilizzazione
01/01/2016 - Assistenza integrativa
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 0 del 1º dicembre 2014
AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA DICEMBRE 2014
CCNL
OCCHIALI - AZIENDE INDUSTRIALI
Accordo 9 novembre 2013
Parti stipulanti
ANFAO
FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL
Elemento perequativo
Chi
Quando
Lavoratori senza Dicembre 2014
contrattazione
aziendale economica
Quanto
Come
– E 290
– Da riproporzionare ai mesi di servizio prestato nel periodo di riferimento e per i lavoratori part-time.
– Frazioni > 15 giorni = mese intero.
– Escluso dal calcolo di qualsiasi istituto retributivo.
Periodo di riferimento
01/01/2014 - 31/12/2014
Nel caso di assenza di contrattazione aziendale con contenuti economici, o nel caso in cui la
contrattazione si chiuda senza un formale accordo entro il mese di novembre di ogni anno,
con la retribuzione di dicembre 2014 verra` erogato un elemento perequativo, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r. pari a E 290,00. In caso di inizio o cessazione del rapporto in
corso d’anno la somma sara` riproporzionata pro quota con riferimento a tanti dodicesimi
quanti sono stati i mesi di servizio prestato (la frazione superiore a 15 giorni sara` considerata
mese intero). La somma sara` riproporzionata anche in caso di part-time.
Assistenza integrativa Una Commissione paritetica nazionale definira`, entro il 31 dicembre 2014, iniziative di
welfare a favore dei lavoratori (assistenza sanitaria integrativa, sostegno per malattia,
ecc.). Le iniziative saranno realizzate attraverso un finanziamento a carico azienda, a decorrere dal 1º gennaio 2012, pari ad E 3,00 mensili per dipendente a tempo indeterminato non
in prova, per 12 mensilita`.
La quota potra` essere elevata dalla contrattazione aziendale ovvero integrata con quote
aggiuntive volontarie a carico del dipendente
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario 173 (156 per i turnisti
6x6 fino alla 40º ora settimanale
Mensilita` contrattuali
13
Orario settimanale
40 ore (36 ore per i turnisti 6x6)
Ferie
4 settimane. (4 settimane e 1
giorno per impiegati con anzianita` da 11 a 18 anni, 5 settimane oltre i 18 anni).
Permessi
Rol 56 ore (48 per i turnisti; 24
per i turnisti 6x6)
Ex festivita` 4 giorni.
Prossime scadenze
01/01/2015 - Classificazione del
personale - Elemento provvisiorio
01/05/2015 - Minimi tabellari
01/12/2015 - Elemento perequativo
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 0 del 1º dicembre 2014
25
AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA DICEMBRE 2014
CCNL
PENNE, SPAZZOLE E PENNELLI - AZIENDE INDUSTRIALI
Accordo 27 novembre 2013
Parti stipulanti
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI ARTICOLI PER SCRITTURA E AFFINI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI SPAZZOLE, PENNELLI, SCOPE E PREPARATORI RELATIVE MATERIE PRIME
FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL
Elemento perequativo
Chi
Quando
Quanto
Tutti i lavoratori Dicembre 2014
senza contrattazione aziendale
economica
Come
– E 250
– Da riproporzionare ai mesi di servizio prestato nel periodo di riferimento e per i lavoratori part-time.
– Frazioni > 15 giorni = mese intero.
– Escluso dal calcolo di qualsiasi istituto retributivo.
Periodo di riferimento
01/01/2014 - 31/12/2014
Nel caso di assenza di contrattazione aziendale con contenuti economici, o nel caso in cui la
contrattazione si chiuda senza un formale accordo entro il mese di novembre di ogni anno,
con la retribuzione di dicembre 2014 verra` erogato un elemento perequativo, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., pari a E 250,00.
In caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno la somma sara` riproporzionata pro
quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestato (la
frazione superiore a 15 giorni sara` considerata mese intero). La somma sara` riproporzionata
anche in caso di part-time.
Elementi CCNL
26
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario 173,33 (156 per i turnisti 6x6 fino alla 40º ora settimanale
Mensilita` contrattuali
13
Orario settimanale
40 ore (36 ore per i turnisti 6x6)
Ferie
Operai: 4 settimane. Intermedi: 4 settimane (4 settimane e
2 gg. per anzianita` oltre i 18
anni). Impiegati: 4 settimane
(4 settimane e 1 giorno per anzianita` dagli 11 ai 18 anni, 5 settimane per anzianita` oltre i 18
anni).
Permessi
Rol 56 ore (48 per i turnisti; 24
per i turnisti 6x6)
Ex festivita` 4 giorni.
Prossime scadenze
01/05/2015 - Minimi tabellari
01/12/2015 - Elemento perequativo
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 0 del 1º dicembre 2014
AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA DICEMBRE 2014
CCNL
PORTI
Accordo 14 gennaio 2014
Parti stipulanti
ASSOPORTI, ASSOLOGISTICA, ASSITERMINAL, FISE/UNIPORT
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI
Elemento di garanzia
Chi
Quando
Quanto
Lavoratori senza trattamenti economici aggiunti- Dicembre 2014
vi (aziendali o individuali)
– 3% del minimo conglobato
Ai dipendenti di aziende o autorita` portuali che non abbiano mai stipulato accordi aziendali e
che non svolgano entro il 31 dicembre 2014 la contrattazione di secondo livello, qualora non
beneficino di erogazioni retributive collettive o ‘‘ad personam’’ individuali (*), spetta un
elemento retributivo di garanzia pari al 3% del minimo conglobato, con verifica annuale.
——————————
(*) Diversi da quelli gia` fissati dal c.c.n.l. per effetto di pregresse norme transitorie ad esaurimento
Elementi CCNL
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26 (22 per orari su
5 giorni)
Orario 167
Mensilita` contrattuali
14
Orario settimanale
38 ore (36 ore per i turnisti)
Ferie
Imprese: 4 sett. e 2 gg. Autorita` portuali: 20 gg. (fino a 10
anni); 25 gg. (da 11 a 15); 30
gg. (oltre 15).
Prossime scadenze
01/01/2015 - Minimi tabellari
01/07/2015 - E.d.r. contrattuale
01/12/2015 - Minimi tabellari
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 0 del 1º dicembre 2014
27
AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA DICEMBRE 2014
CCNL
RETIFICI MECCANICI DA PESCA
Accordo 17 marzo 2014
Parti stipulanti
FEDERPESCA
FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL
Elemento perequativo
Chi
Quando
Quanto
Lavoratori in forza Dicembre 2014
al 17 marzo 2014
senza contrattazione aziendale
economica
Come
– E 260
– Da riproporzionare al periodo di riferimento e per i lavoratori part-time.
– Frazioni > 15 giorni = mese intero.
– Escluso dal calcolo di qualsiasi istituto retributivo.
Periodo di riferimento
01/01/2014 - 31/12/2014
Ai lavoratori in forza dal 17 marzo 2014 in aziende prive di contrattazione di 2º livello con
contenuti economici, verra` erogato con la retribuzione del mese di dicembre 2014 un
importo annuo di E 260, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r.
In caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno di riferimento (2014-2015) la
cifra sara` riproporzionata, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a
15 giorni e sara` altresı` proporzionata in caso di attivita` part-time.
Nel caso di risoluzione del rapporto antecedentemente al momento della corresponsione
dell’elemento perequativo, fermi restando i criteri di maturazione dello stesso, l’importo
verra` corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Elementi CCNL
28
PRATICA LAVORO
Divisori
Giornaliero 26
Orario 173 (156 per i turnisti 6x6
fino alla 40º ora settimanale)
Mensilita` contrattuali
13
Orario settimanale
40 ore (36 ore per i turnisti 6x6)
Ferie
Operai: 4 settimane. Intermedi: 4 settimane (4 settimane e
1 giorno per anzianita` di servizio dai 13 ai 20 anni; 5 settimane per anzianita` oltre i 20 anni).
Impiegati: 4 settimane (4 settimane e 1 giorno per anzianita`
di servizio dagli 11 ai 18 anni; 5
settimane per anzianita` oltre i
18 anni).
Permessi
Rol 56 ore (52 per il lavoro a
squadre e 18 ore per i turnisti
6x6)
Ex festivita` 8 ore per 4 gg.
(orario su 5 gg.); 6 ore per 5
gg. (orario su 6 gg.).
Prossime scadenze
01/01/2015 - Minimi tabellari
01/07/2015 - Minimi tabellari
01/12/2015 - Elemento perequativo
Scadenza CCNL
31/12/2015
n. 0 del 1º dicembre 2014
AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA DICEMBRE 2014
CCNL
VETRO, LAMPADE E DISPLAY - AZIENDE INDUSTRIALI
Accordo 19 luglio 2013
Parti stipulanti
ASSOVETRO
FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL
Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi
Settori meccanizzati (prime lavorazioni del vetro)
Dal 1.12.2014
Livello
Minimo
E.d.r.
confederale
I.p.o.
E.a.r.
Totale
A2
2.304,69
10,33
52,96
60,00
2.427,98
A1
2.304,69
10,33
–
60,00
2.375,02
B2
2.109,25
10,33
52,24
–
2.171,82
B1
2.109,25
10,33
–
–
2.119,58
C2
1.908,83
10,33
35,34
–
1.954,50
C1
1.908,83
10,33
–
–
1.919,16
D3
1.700,92
10,33
162,34
–
1.873,59
D2
1.700,92
10,33
117,33
–
1.828,58
D1
1.700,92
10,33
–
–
1.711,25
E3
1.504,52
10,33
148,85
–
1.663,70
E2
1.504,52
10,33
115,57
–
1.630,42
E1
1.504,52
10,33
–
–
1.514,85
F1
1.400,31
10,33
–
–
1.410,64
Settori della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro e mosaico vetroso)
Dal 1.12.2014
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
confederale
Superminimo collettivo
E.a.r.
Totale
8A
1.825,40
532,25
10,33
–
60,00
2.427,98
8
1.772,58
532,11
10,33
–
60,00
2.375,02
7
1.581,12
528,14
10,33
–
–
2.119,59
6A
1.419,65
523,53
10,33
–
–
1.953,51
6
1.386,55
522,29
10,33
–
–
1.919,17
5A
1.341,51
521,76
10,33
–
–
1.873,60
5
1.296,49
521,76
10,33
–
–
1.828,58
4
1.182,06
518,86
10,33
–
–
1.711,25
3
1.102,97
517,12
10,33
–
–
1.630,42
2
989,57
514,95
10,33
–
–
1.514,85
1
882,53
512,61
10,33
5,16
–
1.410,63
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
29
AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA DICEMBRE 2014
Settori lampade e display
Dal 1.12.2014
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
confederale
E.a.r.
Totale
A
1.801,38
531,73
10,33
60,00
2.403,44
B
1.625,11
530,32
10,33
–
2.165,76
C
1.467,61
526,74
10,33
–
2.004,68
D
1.320,82
521,23
10,33
–
1.852,38
E
1.264,66
521,23
10,33
–
1.796,22
F
1.172,52
518,46
10,33
–
1.701,31
G
1.067,77
516,48
10,33
–
1.594,58
H
1.010,10
514,95
10,33
–
1.535,38
I
976,97
514,95
10,33
–
1.502,25
L
852,29
512,27
10,33
–
1.374,89
N.B. La decorrenza del 1º dicembre 2014 e` posticipata al 1º febbraio 2015 per le aziende:
– della produzione del vetro piano e della lana e del filato di vetro;
– delle seconde lavorazioni del vetro piano.
30
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
AGENDA CONTRATTUALE
BUSTA PAGA DICEMBRE 2014
Elementi CCNL
Divisori
Giornaliero 25
Orario 173
Mensilita` contrattuali
13 (piu` premio speciale a fine
giugno)
Orario settimanale
40 ore (232,5 giornate annue
per i turnisti 3x7 e 2x7)
Ferie
Settore vetro. 20 gg. (anzianita` di servizio fino ai 4 anni); 21
gg. (dai 5 ai 9 anni); 22 gg. (dai
10 ai 14 anni); 24 gg. (dai 15 ai
19 anni); 25 gg. (oltre i 19 anni).
In giorni di effettiva prestazione.
Settore lampade. 4 settimane
(5 settimane per i lavoratori con
oltre 15 anni di anzianita` di servizio).
Permessi
Rol 64 ore (72 ore per i turnisti
3x5 e 3x6 settore Lampade
con orario di 8 ore giornaliere)
e ulteriori 2 giorni per i turnisti
3x5 o 3x6 settore Vetro addetti
a lavorazioni semicontinue in
turno notturno.
Ex festivita` 4 giorni annui e ulteriori 2 giorni per i turnisti 3x5
e 3x6 settore Lampade che
prestano attivita` nel turno notturno.
Prossime scadenze
01/01/2015 - Assistenza integrativa
01/02/2015 - Minimi tabellari Aziende particolari
01/02/2015 - Minimi tabellari Settori a soffio
01/12/2015 - Ipo - Settori meccanizzati
01/12/2015 - Minimi tabellari
01/02/2016 - Minimi tabellari Aziende particolari
01/02/2016 - Minimi tabellari Settori a soffio
01/02/2016 - Previdenza integrativa
01/04/2016 - Lavoro notturno
Scadenza CCNL
31/08/2016
Attenzione. Le scadenze riportate non possono tenere conto degli eventuali testi contrattuali pervenuti
successivamente alla data di chiusura redazionale della rivista (7/11/2014).
Consulta la newsletter di Pratica Lavoro per essere sempre aggiornato sulle ultime novita` intervenute.
PRATICA LAVORO
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NOTIZIE FLASH
NORMATIVA
Fondo di solidarieta` per il sostegno dell’occupazione del
personale del credito
D.M. 28 luglio 2014, n. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha istituito, presso l’Inps, il Fondo di solidarieta`
83486
per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del
(G.U. 23 ottobre 2014,
n. 247)
reddito del personale del credito, ex art. 3 della legge n. 92/2012,
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende con meno di
15 dipendenti appartenenti al settore del credito che, nell’ambito ed in connessione con
processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale o di riduzione
o trasformazione di attivita` o lavoro, sono volti a: assicurare ai lavoratori non coperti dalla
disciplina della cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attivita` lavorativa per cause previste
dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria; assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’assicurazione sociale per l’impiego; prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito,
riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, ai lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione Europea.
D.M. 24 luglio 2014, n.
148
Sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono detenuti
(G.U. 22 ottobre 2014,
n. 246)
D.M. 25 giugno 2014
(G.U. 31 ottobre 2014,
n. 254)
Il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e quello del Lavoro, ha
adottato, con apposito decreto, il regolamento recante gli sgravi fiscali e contributivi a
favore di imprese che assumono lavoratori detenuti. Il decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il decreto, sotto il profilo fiscale, riconosce alle imprese che assumono, per un periodo non
inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno, un
credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto,
nella misura di 700 euro mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, per
l’anno 2013 e nella misura di 520 euro mensili a decorrere dal 2014, fino all’adozione di un
nuovo decreto ministeriale; mentre, sotto il profilo contributivo, prevede una riduzione delle
aliquote previdenziali ed assistenziali nella misura del 95% a decorrere dal 2013.
Formazione professionale cittadini stranieri - Quote ingressi triennio 2014/2016
E` stato determinato il contingente previsto per il triennio 2014/2016 per l’ingresso nel
territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi. In particolare vengono stabiliti i seguenti limiti:
– 7.500 unita` per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non
superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme
regionali in attuazione dell’Intesa Stato e Regioni del 20 marzo 2008;
– 7.500 unita` per lo svolgimento di tirocini formativi e d’orientamento promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari e
di orientamento, cosı` come previsto dal decreto ministeriale 22 marzo 2006, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale.
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
33
NOTIZIE FLASH
Eventi alluvionali in Emilia Romagna e atmosferici in Veneto - Ripresa degli adempimenti e versamenti
PRASSI
INAIL, nota 3
novembre 2014, n.
7080
L’Inail comunica che, non essendo intervenute ulteriori proroghe, il termine previsto per la
ripresa degli adempimenti e dei versamenti, sospesi fino al 31 ottobre 2014 a seguito
degli eventi alluvionali in Emilia Romagna e degli eventi atmosferici nella regione Veneto,
e` il 17 novembre 2014, prima scadenza utile dopo il periodo di sospensione.
INAIL, nota 3
novembre 2014, n.
7078
Riduzione premi e contributi Inail - Polizze speciali scuole per gli alunni
L’Inail, in occasione della regolazione del premio per l’anno scolastico 2013 - 2014, da
effettuarsi entro il 30 novembre 2014, fa presente che la scadenza delle rate anticipate
per l’anno scolastico 2014 - 2015 e` fissata al 16 dicembre 2014.
INPS, circ. 30 ottobre
2014, n. 136
Assegni per il nucleo familiare per i lavoratori di ditte
cessate - Presentazione domande
L’Inps comunica che le domande di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori di ditte cessate o fallite dal 1º gennaio 2015 possono essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il
portale dell’Istituto - servizio di ‘‘Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del
reddito’’ - funzione ANF Ditte Cessate/Fallite;
– Patronati- attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
– Contact Center - attraverso il numero verde 803.164.
Fino a tale data, al fine di rendere graduale il passaggio alla telematizzazione in via esclusiva,
e` previsto un regime transitorio durante il quale le istanze in discorso potranno essere
trasmesse sia in via telematica che cartacea.
Min. lavoro,
comunicato 29
ottobre 2014
Criteri per gli ammortizzatori sociali in deroga - Errata
corrige
Il Ministero del lavoro rende noto che sono state apportate correzioni all’art. 6, punto 3 del
decreto 1º agosto 2014, n. 83473, con il quale il Ministero del lavoro, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, ha individuato i nuovi criteri per la concessione della
Cassa integrazione guadagni e della mobilita` in deroga.
INPS, msg. 28 ottobre
2014, n. 8080
Incongruenze nelle procedure di gestione dei pagamenti
per le aziende agricole - Indicazioni Inps
L’Inps rende noto che, nel caso in cui siano presenti incongruenze, tra codice fiscale e
posizione contributiva, che bloccano i modelli F24 nelle procedure di gestione dei pagamenti per le aziende agricole, l’operatore dovra` procedere a confermare, forzare o
correggere i dati solo al termine di un’istruttoria che attesti un legame sostanziale
tra i due soggetti ovvero qualora l’incongruenza sia imputabile ad errori materiali di compi-
34
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
NOTIZIE FLASH
lazione o sia giustificata da rapporti di fusione, incorporazione, co-obbligazione, intervento
sostitutivo ecc. tra i soggetti.
INPGI, circ. 27 ottobre
2014, n. 6
Sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di II livello per l’anno 2013 - Istruzioni operative
INPS, msg. 24 ottobre
L’Inps e l’Inpgi (per i datori di lavoro con personale assicurato presso l’Inpgi) illustrano le
2014, n. 7978
modalita` operative che i datori di lavoro devono osservare per la concreta fruizione del
beneficio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello.
Min. lavoro, circ. 24
ottobre 2014, n. 5698
Min. interno, circ. 24
ottobre 2014, n. 6164
INPS, msg. 22 ottobre
2014, n. 7899
Stranieri - Regolarizzazione contributiva e preavvisi di
accertamento
Il Ministero del lavoro e il Ministero dell’interno con circolare congiunta forniscono chiarimenti in merito alla procedura di emersione da lavoro irregolare (ex art. 5 del D.Lgs. n.
109/2012), con particolare riferimento alla regolarizzazione contributiva da parte del datore
di lavoro ed alla definizione delle ultime domande di emersione
Piano Garanzia Giovani - Erogazione dell’indennita` di
tirocinio
L’Inps comunica che e` l’Istituto a pagare, per conto delle Regioni/Province autonome
convenzionate, l’indennita` di tirocinio prevista dal ‘‘Piano italiano di attuazione della Garanzia per i Giovani’’ sulla base dello schema di convenzione, valido sino al 30 novembre
2018, approvato con la determinazione n. 185/2014. L’Inps illustra, altresı`, il contenuto
normativo della convenzione e gli aspetti procedurali da seguire.
CCNL
Accordo 28 ottobre
2014
Metalmeccanica, Oreficeria, Odontotecnica - Aziende artigiane
Disciplina interconfederale dell’apprendistato professionalizzante - Proroga
In data 22 settembre 2014 le Parti (*) avevano prorogato gli effetti della disciplina transitoria
dell’apprendistato introdotta dall’Accordo interconfederale 3 maggio 2012 per il comparto
artigiano fino al 31 ottobre 2014 per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini e dalle imprese odontotecniche.
Con l’accordo 28 ottobre 2014, detti effetti sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2014.
————————
(*) Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Metalmeccanica di produzione, Confartigianato
Impianti, Confartigianto orafi, Confartigianato Fe.Na.Od.I., CNA Produzione, CNA Installazione di impianti, CNA Servizi alla comunita`/autoriparatori, CNA Artistico e tradizionale, CNA Benessere e sanita`,
Casartigiani, CLAAI con Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil
Accordo 16 ottobre
2014
Chimica-Ceramica - Aziende artigiane
Disciplina interconfederale dell’apprendistato professionalizzante - Proroga
In data 30 settembre 2014 le Parti (*) avevano prorogato gli effetti della disciplina transitoria
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
35
NOTIZIE FLASH
dell’apprendistato introdotta dall’Accordo interconfederale 3 maggio 2012 per il comparto
artigiano fino al 31 ottobre 2014.
Con l’accordo 16 ottobre 2014 detti effetti sono ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2014.
—————
(*) CNA Produzione, CNA Artistico e tradizionale, Confartigianato chimica, gomma plastica e vetro,
Confartigianato Ceramica, Casartigiani, CLAAI con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil).
36
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
NORME InPratica
Fondo di solidarieta` residuale
presso l’INPS
SCHEDA PRATICA
ADEMPIMENTO "
Le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarieta` residuale costituito presso l’INPS, che abbiano una media occupazionale maggiore di 15
dipendenti, sono tenute a versare i contributi di finanziamento.
SOGGETTI "
Aziende obbligate
Sono obbligate al versamento della contribuzione al Fondo di solidarieta` residuale le
imprese:
– operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione
salariale ne´ da fondi di solidarieta` per il sostegno del reddito obbligatori;
– che impiegano mediamente piu` di 15 dipendenti;
– riconducibili alla nozione di imprenditore cosı` come definita dalla giurisprudenza
comunitaria (e dunque differente rispetto a quella di cui al codice civile), che
comprende fra gli altri gli studi professionali.
Aziende escluse
– aziende soggette all’obbligo di contribuzione ad un Fondo di solidarieta` obbligatorio o alternativo;
– Pubbliche amministrazioni (P.A.).
Lavoratori interessati
Le prestazioni del Fondo di solidarieta` sono erogate a tutti i lavoratori dipendenti
ad eccezione dei dirigenti.
PRECONDIZIONI "
– Mancanza di Fondi di solidarieta` bilaterali obbligatori.
– Assegnazione da parte dell’INPS del codice di autorizzazione ‘‘0J’’ (attribuito dall’INPS alle aziende potenzialmente interessate) o ‘‘2C’’ (assegnato su richiesta
dell’azienda nel caso in cui il requisito occupazionale dei 15 dipendenti si realizzi
computando lavoratori denunciati su piu` matricole).
Nessuna domanda di iscrizione al Fondo deve essere presentata all’INPS da parte del
datore di lavoro.
FLUSSO
DI LAVORO "
Il datore di lavoro deve innanzitutto calcolare mensilmente la media occupazionale
del semestre precedente al periodo di paga in elaborazione; se questa e` superiore
a 15 dipendenti deve:
1) sommare all’aliquota contributiva ordinaria del settore di appartenenza l’aliquota
dello 0,50% relativa al contributo ordinario di finanziamento delle prestazioni del
Fondo residuale;
2) trattenere in busta paga la quota parte di competenza del lavoratore, pari allo
0,1667% (1/3 dell’aliquota di 0,50%);
3) elaborare la busta paga, calcolare e versare i contributi complessivamente determinati;
4) inviare la denuncia contributiva mensile UniEmens secondo le ordinarie modalita`.
TERMINI E
SCADENZE "
Versamento del contributo ordinario: entro il giorno 16 del mese successivo,
secondo le ordinarie scadenze e modalita` previste in tema di contribuzione INPS
obbligatoria.
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
37
NORME InPratica
Versamento dei contributi pregressi relativi al periodo gennaio - settembre 2014,
senza applicazione di sanzioni e di interessi legali: entro il 16 dicembre 2014.
SANZIONI "
FONTI "
38
In caso di omissione contributiva si applica una sanzione civile, determinata in
ragione d’anno, in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento
del pagamento dei contributi maggiorato di 5,5 punti percentuali; la sanzione non puo`
comunque essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la
scadenza.
Se invece si tratta di evasione accertata d’ufficio, la sanzione e` pari al 30% in ragione
d’anno (con il limite del 60% del totale dei contributi non versati).
In entrambi i casi e` prevista l’applicazione di interessi di mora al raggiungimento
dell’importo massimo.
–
–
–
–
Legge n. 92/2012, art. 3
D.M. 7 febbraio 2014, n. 79141
INPS, circ. n. 100/2014
INPS, mess. n. 6897/2014
ADEMPIMENTO "
Per i lavoratori operanti in settore non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria e destinatari della CIG in deroga, la Legge 28 giugno
2012 n. 92 (c.d. ‘‘Riforma Fornero’’) ha previsto una graduale riduzione delle prestazioni di
sostegno al reddito a carico dello Stato.
In cosa consiste
Per assicurare comunque le tutele economiche a tali lavoratori, l’articolo 4 della Legge 28
giugno 2012 n. 92 ha previsto l’obbligo di istituzione di Fondi di solidarieta` bilaterali a cui e`
demandato il compito di definire, finanziare e gestire sistemi di tutela per i lavoratori dipendenti da aziende in crisi.
In caso di inerzia da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
piu` rappresentative a livello nazionale, le quali non abbiano stipulato accordi o contratti
collettivi aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarieta` per il sostegno del reddito
per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale o non abbiano
provveduto a riconvertirli alla nuova normativa, ai lavoratori interessati e` assicurata la tutela
necessaria per mezzo di un apposito Fondo di solidarieta` residuale gestito presso
l’INPS.
Ai lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, dalle imprese rientranti nel proprio campo di
applicazione, che siano interessati da riduzione o sospensione dell’attivita` lavorativa, il
Fondo riconosce un assegno ordinario, in relazione alle medesime causali previste dalla
normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attivita`.
Contributi
Le prestazioni del Fondo di solidarieta` sono finanziate dai seguenti contributi:
a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di
lavoro e un terzo a carico del lavoratore;
b) un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla
sospensione o riduzione dell’attivita` lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse
nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le
imprese che occupano piu` di 50 dipendenti.
Per le aziende interessate l’obbligo di contribuzione decorre dal mese di gennaio 2014.
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
NORME InPratica
SOGGETTI "
Aziende obbligate
Sono obbligati al versamento presso il Fondo residuale:
– tutti i soggetti economici definiti imprenditori dalla giurisprudenza comunitaria che adotta, come noto, una differente definizione rispetto all’articolo 2082 del codice civile, comprendendo fra gli altri anche gli studi professionali (si intende per imprenditore qualunque
soggetto che svolge attivita` economica e che sia attivo su un determinato mercato);
– le imprese che impiegano mediamente piu` di 15 dipendenti;
– le aziende operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale ne´ da fondi di solidarieta` per il sostegno del reddito obbligatori.
Qualora venga istituito un nuovo Fondo di solidarieta` obbligatorio, le imprese del settore
interessato non sono piu` soggette alla partecipazione al Fondo residuale a far data dal primo
giorno del mese successivo all’entrata in vigore del decreto istitutivo del nuovo fondo settoriale.
Tabella dei settori inclusi nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarieta` residuale
Settore
Industria
CSC
CA
1.15.01 con c.a. 2B
1.XX.XX con 4A escluso se 3X
1.XX.XX con 1D escluso se 1M
1.18.08 escluso se 1M
1.15.02
1.15.03
1.19.01 - 1.20.01 - 1.21.01
Agricoltura
Terziario
5.01.02 con ca 1D
7.01.XX - 7.02.XX - 7.03.01
7.04.01
7.05.01 - 7.05.02 - 7.05.04
7.06.01 - 7.06.02
7.07.01 - 7.07.02
7.07.04
7.07.06
7.07.08 escluso se 5J, 5K, 9A e 5M
7.07.XX con 4A esclusi se 5K e 5 J
7.07.09 escluso se 1M
Aziende escluse
Non sono soggette alla disciplina del Fondo residuale:
– le aziende soggette all’obbligo di contribuzione ad un Fondo di solidarieta` obbligatorio o
alternativo;
– le Pubbliche amministrazioni, come definite dall’art. 1, comma 2, D.Lgs n.165/2001.
Tabella dei settori di attivita` esclusi dall’ambito di applicazione del Fondo di solidarieta` residuale
Sono escluse le imprese rientranti nell’ambito di applicazione di Fondi di solidarieta` gia` istituiti,
indipendentemente dall’inquadramento previdenziale:
3R (Gruppo Poste italiane spa);
3F (Credito cooperativo);
2M (Societa` del gruppo FS);
4P (Trasporto aereo e sistema aeroportuale);
2V (Assicurativo e di assistenza);
3D (Credito)
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
39
NORME InPratica
Sono escluse le aziende cui sono attribuiti i seguenti codici Ateco2007
94.11.00 Attivita` di organizzazioni economiche e di datori di lavoro
94.12.10 Attivita` di federazioni e consiglio di ordini e collegi professionali
94.12.20 Attivita` di associazioni professionali
94.20.00 Attivita` dei sindacati di lavoratori dipendenti
94.91.00 Attivita` delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto
94.92.00 Attivita` dei partiti e delle associazioni politiche
94.99.10 - 94.99.20 - 94.99.30 - 94.99.40 - 94.99.50 - 94.99.60 - 94.99.90 Attivita` di altre organizzazioni associative n.c.a.
97.00.00 Attivita` di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
98.10.00 Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
98.20.00 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
99.00.00 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.
99.99.97 Parlamentari assunzione collaboratori
99.99.98 Cantieri lavoro allievi
99.99.99 Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie)
PRECONDIZIONI "
Il datore di lavoro deve:
– verificare l’eventuale esistenza di Fondi di solidarieta` bilaterali obbligatori;
– verificare l’assegnazione da parte dell’INPS del codice di autorizzazione ‘‘0J’’ (attribuito dall’INPS alle aziende potenzialmente interessate) o ‘‘2C’’ (assegnato su richiesta
dell’azienda nel caso in cui il requisito occupazionale dei 15 dipendenti si realizzi computando lavoratori denunciati su piu` matricole).
FLUSSO DI LAVORO "
Il datore di lavoro deve calcolare mensilmente la media occupazionale del semestre
precedente: se questa e` superiore a 15 dipendenti scatta l’obbligo contributivo.
Nella determinazione del numero di dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica:
– inclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio;
– esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di reinserimento lavorativo.
I dipendenti part time si computano in proporzione all’orario svolto in rapporto al tempo
pieno con arrotondamento secondo l’articolo 6 del D.Lgs. n. 61/2000 (arrotondamento
all’unita` per le frazioni superiori alla meta`).
I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario svolto nel semestre.
I lavoratori ripartiti sono computanti come parti di una unica unita` lavorativa.
Il lavoratore assente con diritto di conservazione del posto di lavoro e` escluso dal
computo solo se in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore (in tal caso sara`
computato il sostituto).
Occorre ricomprendere anche i periodi di sosta di attivita` e di sospensioni stagionali eventualmente occorsi nel semestre.
Per le aziende neo costituite ed in caso di trasferimento d’azienda si prendono in considerazione i soli mesi di attivita` (se inferiori a 6).
Sussistendo i requisiti per l’obbligo contributivo, nessuna domanda di iscrizione al Fondo
deve essere presentata all’INPS da parte del datore di lavoro.
Calcola
40
Se la media occupazionale del semestre precedente al periodo di paga in elaborazione e`
superiore a 15 dipendenti, scatta l’obbligo di versamento e pertanto il datore di lavoro
deve:
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
NORME InPratica
1) sommare all’aliquota contributiva ordinaria del settore di appartenenza l’aliquota dello
0,50% relativa al contributo ordinario di finanziamento delle prestazioni del fondo residuale;
2) trattenere in busta paga la quota parte di competenza del lavoratore, pari a 0,1667% (un
terzo della aliquota di 0,50%);
3) elaborare la busta paga, calcolare e versare i contributi complessivamente determinati
entro il giorno 16 del mese successivo, secondo le ordinarie scadenze e modalita` previste
in tema di contribuzione INPS obbligatoria;
4) inviare la denuncia contributiva mensile UniEmens secondo le ordinarie modalita`.
I contributi pregressi relativi al periodo gennaio - settembre2014, devono essere versati,
senza pagamento di interessi legali sulle somme arretrate e di sanzioni, entro il 16 dicembre 2014.
L’INPS ha definito particolari modalita` di compilazione del flusso xml UniEmens solamente
ai fini del versamento dei contributi dovuti per il periodo pregresso da gennaio a
settembre 2014, anteriore rispetto all’introduzione dell’obbligo corrente a partire dal periodo di paga di ottobre.
Il codice di nuova istituzione ‘‘M131’’ deve essere valorizzato nell’elemento <CausaleADebito> di <AltreADebito> all’interno di <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale>.
Al medesimo livello della denuncia:
– nell’elemento <Retribuzione> deve essere indicato l’importo dell’imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti (esclusi i dirigenti)
– nell’elemento <SommaADebito> l’importo cumulativo del contributo, riferito all’intero
periodo ed a tutti i lavoratori interessati.
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
41
Y27EM FI
CCNL InPratica
Grafica ed editoria - Aziende
industriali
Accordo - 16 ottobre 2014
PARTI STIPULANTI "
CAMPO DI APPLICAZIONE "
DECORRENZA E DURATA "
Assografici, Aie, Aneps, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Dipendenti dalle aziende grafiche ed affini e dalle aziende editoriali anche
multimediali.
16 ottobre 2014 - 31 dicembre 2015
Con l’ipotesi di accordo 16 ottobre 2014 le Parti hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende grafiche ed
affini e dalle aziende editoriali anche multimediali.
L’ipotesi di accordo sara` sottoposta alle assemblee dei lavoratori entro il 15 novembre 2014 e diventera` applicabile
all’atto della firma definitiva.
L’ACCORDO IN PRATICA
Minimi tabellari 1º ottobre 2014
DA FARE SUBITO
DA METTERE IN AGENDA
DA ANNOTARE
Una tantum 1º gennaio 2015, 1º giugno 2015 e 1º novembre 2015
Assistenza integrativa 1º gennaio 2015
Minimi tabellari 1º maggio 2015
Apprendistato
Lavoro a termine
Somministrazione di lavoro
DA FARE SUBITO
Minimi tabellari L’ipotesi di accordo ha previsto aumenti tabellari con decorrenza ottobre 2014 e maggio
1º ottobre 2014
2015. Di seguito i nuovi minimi di retribuzione che competono a far data dal mese di
ottobre 2014:
Livelli
Importi mensili dal 1.10.2014
Q
1.808,87
AS
1.800,13
A
1.520,00
B1S
1.462,52
B1
1.418,87
B2
1.329,36
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
43
CCNL InPratica
Livelli
Importi mensili dal 1.10.2014
B3
1.234,04
C1
1.139,46
C2
1.005,58
D1
910,25
D2
828,03
E
727,62
DA METTERE IN AGENDA
Una tantum
Chi
Quando
Quanto
Lavoratori in forza Gennaio 2015
alla data del 16 ot- Giugno 2015
Novembre 2015
tobre 2014
v. tabella
Come
– Proporzionalmente ridotta in caso di
aspettativa, assenza facoltativa post
partum e Cig a zero ore.
Periodo di riferimento
01/04/2013 - 16/10/2014
Gennaio 2015 Ai lavoratori in forza alla data del 16 ottobre 2014 - a copertura del periodo 1º aprile 2013-16
Giugno 2015 ottobre 2014 - spetta un importo forfettario una tantum pari a E 90,00 da erogarsi in tre
Novembre 2015
tranches:
Mese
Una tantum
Gennaio 2015
30,00
Giugno 2015
30,00
Novembre 2015
30,00
L’una tantum - comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali diretti e indiretti e non utile
ai fini del t.f.r. - e` proporzionalmente ridotta in caso di aspettativa, assenza facoltativa post
partum e Cig a zero ore.
Assistenza integrativa Sono escluse dall’obbligo di iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa le aziende
che abbiano gia` in essere forme di assistenza sanitaria integrativa a favore della generalita` o
di alcune categorie di lavoratori.
Per l’anno 2014 e a partire dal 2017, il contributo complessivo, pari ad E 120 annui, e` cosı`
suddiviso:
Importo
Percentuale
Soggetto obbligato
E 84
70%
Datore di lavoro
E 36
30%
Lavoratore
1º gennaio 2015 A decorrere dal 1º gennaio 2015 le imprese che, pur essendo tenute, non versano il
44
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
CCNL InPratica
relativo contributo devono corrispondere al lavoratore una quota di retribuzione mensile pari
a E 25,00 per 12 mensilita`.
Per gli anni 2015 e 2016 tutti i lavoratori a tempo indeterminato cui si applica il c.c.n.l. che
non beneficiano di altre forme di assistenza sanitaria integrativa saranno iscritti automaticamente al Fondo ed il contributo sara` a totale carico del datore di lavoro.
Minimi tabellari L’ipotesi di accordo ha previsto aumenti tabellari con decorrenza ottobre 2014 e maggio
1º maggio 2015
2015. Di seguito i nuovi minimi di retribuzione che competono a far data dal mese di
maggio 2015:
Livelli
Importi mensili dal 1.05.2015
Q
1.845,51
AS
1.836,60
A
1.550,80
B1S
1.492,15
B1
1.447,61
B2
1.356,30
B3
1.259,04
C1
1.162,54
C2
1.025,95
D1
928,69
D2
844,80
E
742,36
DA ANNOTARE
Apprendistato
professionalizzante
Durata "
Periodo di prova "
Retribuzione "
Formazione "
36 mesi (gruppi Q, A, B e C)
24 mesi (gruppo D).
Quella prevista per il livello di assunzione.
Percentuale del livello di destinazione finale (v. tabella infra)
80 ore medie annue (formazione professionalizzante)
Fino a 120 ore per triennio (formazione pubblica)
Preavviso "
15 giorni
Malattia "
Conservazione del posto per 12 mesi nell’arco di 36.
100% della normale retribuzione giornaliera dal 1º al 180º giorno di assenza.
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
45
CCNL InPratica
Qualificazione Il contratto di apprendistato puo` essere stipulato per il livello Q e per i gruppi A, B, C e D
professionale e durata della classificazione.
La durata minima e` di 6 mesi; quella massima e` pari a:
– 36 mesi, per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei gruppi Q, A, B e C;
– 24 mesi, per il conseguimento di qualifiche inquadrate nel gruppo D.
I periodi di apprendistato trascorsi presso altri datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima dell’apprendistato professionalizzante, purche´ si riferiscano alle
stesse mansioni e non siano separati da interruzioni superiori ad un anno.
Nel caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio di durata superiore a 30
giorni lavorativi, la durata del rapporto di apprendistato viene corrispondentemente prorogata.
Retribuzione Il trattamento economico e` determinato dall’applicazione delle seguenti percentuali della
retribuzione (minimo, ex indennita` di contingenza ed E.d.r.) del livello di inquadramento
finale:
Gruppi
I sem.
II sem.
III sem.
IV sem.
V sem.
VI sem.
Q, A, B e C
70%
75%
80%
85%
90%
95%
I quadr.
II quadr.
III quadr.
IV quadr.
V quadr.
VI quad.
70%
75%
80%
85%
90%
95%
D
Periodo di prova La durata e` quella prevista per gli operai e gli impiegati, con riferimento al livello di assun-
zione.
Attivita` formativa L’impegno formativo e` determinato in 80 ore medie annue di formazione professionaliz-
zante, integrata dalla formazione pubblica per un monte ore complessivo non superiore a
120 ore per triennio. Ogni anno dovra` essere effettuato almeno l’80% del monte ore
annuo.
L’accordo fornisce i profili formativi e un modello di piano formativo individuale.
Malattia In caso di malattia, l’apprendista non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a
12 mesi. In caso di piu` assenze, detto periodo si intende riferito ad un arco temporale di 36
mesi.
L’azienda corrispondera` all’apprendista un trattamento economico pari al 100% della normale retribuzione giornaliera dal 1º al 180º giorno di assenza (escluso l’eventuale
compenso per lavoro straordinario).
Preavviso Al termine del contratto, ciascuna parte puo` recedere con un preavviso di 15 giorni.
Lavoro a termine Il numero complessivo dei contratti a termine stipulati da ciascun datore di lavoro non puo`
Limiti numerici
eccedere la misura del 20% medio annuo dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al
1º gennaio dell’anno di assunzione, a tal fine computando i lavoratori part-time, i dirigenti e
gli apprendisti.
Per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti e` in ogni caso consentita la stipula di un
contratto a termine.
Sono, invece, esclusi da ogni limitazione quantitativa i contratti a tempo determinato conclusi per avvio nuove attivita` (art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 368/2001). Il periodo di tempo fino
a 12 mesi puo` essere incrementato, previo accordo aziendale, con particolare riferimento
ad aziende o unita` produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati
dal D.P.R. n. 218/1978.
Durata Nell’ipotesi di assunzione di lavoratori che abbiano prestato per l’azienda, entro i 12 mesi
46
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
CCNL InPratica
precedenti all’assunzione, attivita` lavorativa con contratti a progetto, autonomo e somministrato, la durata massima del contratto, pari a 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, e`
elevata di 24 mesi.
Sono considerate stagionali - in aggiunta alle attivita` elencate dal D.P.R. n. 1525/1963 - le
seguenti ulteriori attivita`:
– stampa, legatoria, magazzinaggio, spedizione, gestione degli ordini e delle rese dei libri e
dei saggi scolastici e manuali universitari;
– stampa, legatoria, magazzinaggio, gestione degli ordini e delle rese dei libri strenna e dei
libri in genere nei tradizionali picchi distributivi e nelle campagne nazionali di promozione
del libro e della lettura;
– attivita` logistiche ed organizzative connesse alla partecipazione di fiere nazionali ed
internazionali del settore editoriale;
– attivita` di stampa, allestimento, magazzinaggio e spedizione dei cataloghi con carattere
di stagionalita`;
– attivita` di stampa, allestimento, magazzinaggio e spedizione delle agende e dei calendari.
In caso di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, l’intervallo di tempo
ridotto (5 giorni per contratti fino a 6 mesi e 10 giorni per contratti superiori a 6 mesi) non si
applica nei casi di assunzione per sostituzione di lavoratore assente, in C.i.g. in mobilita` o
percettore dell’Aspi.
Nel caso di contratto a termine per motivi sostitutivi la durata puo` essere comprensiva dei
periodi di affiancamento. Tali periodi devono essere previsti e motivati nel contratto individuale.
Trattamento Gli istituti a carattere annuale devono essere frazionati per 365esimi e corrisposti per i giorni
economico-normativo di durata del contratto. Il t.f.r. viene corrisposto in proporzione alla durata del contratto.
In caso di malattia e infortunio non sul lavoro, la conservazione del posto e` limitata ad un
periodo massimo pari ad 1/4 della durata del contratto e, comunque, non eccedente la
scadenza del termine apposta al contratto. L’integrazione economica a carico della azienda
cessa con l’esaurimento del periodo di conservazione del posto e/o con il cessare dell’indennita` economica da parte dell’INPS.
Il diritto di precedenza, regolato dalle norme di legge, non si applica nei casi di trasformazione dei contratti in essere.
Somministrazione I lavoratori assunti in somministrazione non possono superare il 25% in media annua dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.
In situazioni particolari, previo accordo sindacale, detta percentuale puo` essere elevata.
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
47
CCNL InPratica
Servizi di pulizia - Aziende artigiane
Accordo - 18 settembre 2014
PARTI STIPULANTI "
CAMPO DI APPLICAZIONE "
DECORRENZA E DURATA "
CNA-Servizi alla comunita`, Confartigianato Imprese di pulizia, Casartigiani,
Claai con Filcams-Cgil, Fsascat-Cisl e Uiltrasporti-Uil
Dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia
Scade il 31 dicembre 2016
Con l’ipotesi di accordo 18 settembre 2014 le Parti hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane
esercenti servizi di pulizia.
L’accordo ha durata triennale e scadra` il 31 dicembre 2016.
L’ACCORDO IN PRATICA
DA FARE SUBITO
DA METTERE IN AGENDA
DA ANNOTARE
Elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione 1º ottobre 2014
Minimi tabellari 1º ottobre 2014
Indennita` speciale 1º ottobre 2014
Contrattualizzazione delle prestazioni di bilateralita` 1º ottobre 2014
Nuova disciplina apprendistato professionalizzante per assunti dal 1º ottobre 2014
Assistenza sanitaria integrativa 1º ottobre 2014
Minimi tabellari 1º gennaio 2015, 1º aprile 2015, 1º settembre 2015, 1º aprile 2016, 1º
settembre 2016 e 1º marzo 2017
Trattamento economico di malattia
Contratto a termine
Contratto a tempo parziale
DA FARE SUBITO
Elemento distinto e
aggiuntivo della
retribuzione
Chi
Quando
Quanto
Lavoratori in forza Mensilmente dal E 5
al 18 settembre 1º ottobre 2014
2014
Come
– Da riproporzionare nel caso di parttime e per gli apprendisti
– Escluso dalla base di computo degli
istituti contrattuali e del t.f.r.
1º ottobre 2014 Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (non espressamente indicato
dalle parti stipulanti), ai soli lavoratori in forza al 18 settembre 2014, spetta - a decorrere
dal 1º ottobre 2014 - un elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione nella misura di E
5,00 mensili per 30 mesi consecutivi.
L’importo e` ridotto proporzionalmente nel caso di rapporto part-time; agli apprendisti viene
corrisposto sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.
L’EDAR, che ha natura temporanea, non rientra nella base di computo per l’applicazione
48
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
CCNL InPratica
degli istituti contrattuali, non ha riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, legali
o contrattuali, ed e` esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
In caso di risoluzione del rapporto l’azienda liquidera` la parte residua dell’EDAR in un’unica
soluzione unitamente alle competenze d fine rapporto.
Minimi tabellari A decorrere dal 1º ottobre 2014 sono conglobati in un’unica voce denominata ‘‘Retribu1º ottobre 2014
zione tabellare’’ i seguenti elementi retributivi: minimo tabellare, ex indennita` di contingenza ed elemento distinto della retribuzione. Il conglobamento non modifica i riflessi economici delle singole voci sui vari istituti retributivi previsti dal contratto.
Gli aumenti stabiliti dall’accordo hanno decorrenza ottobre 2014, gennaio 2015, aprile 2015,
settembre 2015, aprile 2016, settembre 2016 e marzo 2017.
In tabella sono riportati i nuovi minimi di retribuzione in vigore dal 1º ottobre 2014:
Livello
Importi mensili dal 1º ottobre 2014
1Q
1.299,03
1
1.299,03
2
1.190,79
3S
1.154,18
3
1.114,64
4
1.053,69
5
1.019,97
6
982,53
Gli importi eventualmente gia` corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali
dovranno essere detratti dagli incrementi previsti dal 1º ottobre 2014 fino a concorrenza:
l’eventuale differenza sara` corrisposta come superminimo individuale assorbibile da successivi aumenti contrattuali.
Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di ottobre 2014.
Indennita` speciale A decorrere dal 1º ottobre 2014 gli importi dell’indennita` speciale sono individuati nelle
1º ottobre 2014
seguenti misure:
Livello
Importi
1Q
121,55
1
103,58
2
99,86
3S
91,81
3
83,73
4
78,17
5
71,97
6
121,55
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
49
CCNL InPratica
L’indennita` speciale, non utile ai fini della 13a mensilita`, va corrisposta in caso di assenza
dal lavoro per ferie ed entra nella base di calcolo per il trattamento di malattia e infortunio.
In caso di rapporto di lavoro part-time l’indennita` speciale va riproporzionata all’orario di
lavoro effettivamente prestato.
Contrattualizzazione
delle prestazioni di
bilateralita`
Chi
Quando
Quanto
Come
Imprese aderenti Mensilmente dal
E 10,42
alla bilateralita`
1º ottobre 2014
– Da ridurre del 50% per i part-time
fino a 20 ore
Imprese non adeMensilmente dal
renti alla bilateraliE 25
1º ottobre 2014
ta`
– Da riproporzionare per gli apprendisti
e nel caso di part-time
– Concorre alla base di computo degli
istituti legali e contrattuali
– Escluso dalla base di computo del
t.f.r.
1º ottobre 2014 In attuazione di quanto stabilito dall’atto di indirizzo sulla bilateralita` del 30 giugno 2010, a
partire dal 1º ottobre 2014 le imprese devono versare una quota onnicomprensiva per la
bilateralita` pari ad E 125 annui per ogni lavoratore dipendente (anche a tempo determinato).
Tale contributo e` frazionato in 12 quote mensili pari ad E 10,42 per ogni lavoratore
dipendente in forza, ed e` ridotto del 50% per i part-time fino a 20 ore settimanali.
I versamenti saranno effettuati esclusivamente tramite modello F24, evidenziando il codice tributo riportato nella risoluzione n. 70/E dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando la causale
EBNA.
Nelle imprese che optino per il rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale
richiesta da parte dell’azienda e di invio all’EBNA della relativa documentazione, gli importi
relativi saranno riaccreditati all’azienda.
Sempre a partire dal 1º ottobre 2014, in caso di mancata adesione alla bilateralita`, l’azienda
deve erogare ai lavoratori un importo forfetario E.a.r., pari a E 25 mensili per 13 mensilita`,
non riassorbibile, che ha riflessi su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, indiretti o
differiti, escluso il t.f.r. ed e` altresı` tenuta all’erogazione diretta in favore dei lavoratori di
prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralita` nazionale e regionale.
Per i lavoratori part-time tale importo e` corrisposto in proporzione all’orario di lavoro mentre
per gli apprendisti andra` riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
Apprendistato Per i contratti stipulati dal 1º ottobre 2014 si applica la seguente disciplina (ai contratti
professionalizzante stipulati prima di tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina fino alla loro natu1º ottobre 2014 rale scadenza).
Durata "
4 anni (1º gruppo); 3 anni (2º gruppo); 1 anno e 6 mesi (3º
gruppo); 2 anni e 6 mesi (4º gruppo)
Retribuzione "
Percentuale del livello di inquadramento finale (v. tabella infra)
Periodo di prova "
Formazione "
50
PRATICA LAVORO
Durata prevista per il livello di destinazione finale.
Almeno 80 ore medie annue di formazione professionalizzante
n. 0 del 1º dicembre 2014
CCNL InPratica
Qualificazione professionale
Gli apprendisti vengono inseriti in 4 gruppi, in relazione al contenuto professionale delle
lavorazioni:
– 1º gruppo: addetto al trattamento acque, pulizia e manutenzione di piscine.
– 2º gruppo (lavorazioni ad alto contenuto professionale): capisquadra, operatori dei servizi
di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, levigatori e vetrificatori
pavimenti in legno, lamatori, lucidatori a piombo, conducenti di pale caricatrici, addetti
alle cabine e linee di verniciatura negli impianti industriali.
– 3º gruppo (lavorazioni a medio-basso contenuto professionale): addetti ad operazioni,
anche ausiliarie, di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e risanamento ambientale, addetti ai lavori di pulizia (anche con l’uso di lucidatrici, lavasciuga,
monospazzole ed aspiratori), nonche´ ai lavori di pulizia dei vetri (anche con uso di scale a
libretto non superiori al metro di altezza), addetti alla manutenzione di giardini ed aree
verdi, pulitori finiti che effettuano tutti i lavori di pulizia anche con uso di macchine
industriali, conducenti.
– 4º gruppo: apprendisti impiegati (dal 4º al 2º livello).
Durata
La durata massima dell’apprendistato e` cosı` fissata:
Gruppi
Durata
1º gruppo
4 anni
2º gruppo
3 anni
3º gruppo
1 anno e 6 mesi
4º gruppo
2 anni e 6 mesi
Per gli apprendisti del 3º e 4º gruppo in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di
attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attivita` da svolgere, le predette durate
sono rispettivamente ridotte di 6 mesi e di 3 mesi. Tali riduzioni si applicano al termine
dell’apprendistato.
I periodi di servizio prestato in qualita` di apprendista presso piu` datori di lavoro si cumulano
ai fini del computo della durata massima, purche´ non separati da intervalli superiori a 1 anno
e relativi alle stesse attivita`.
In tutti i casi di sospensione del rapporto per eventi con diritto alla conservazione del posto
(es. malattia, infortunio, ecc.) ovvero nei casi di sospensione involontaria del rapporto, la
durata dell’apprendistato e` prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di
sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 30 giorni di calendario. A tal fine saranno presi in considerazione piu` periodi sospensivi di durata superiore
a 15 giorni consecutivi di calendario.
Retribuzione
La retribuzione minima tabellare dell’apprendista e` determinata applicando le percentuali di
seguito indicate alla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale:
Gruppi
Periodo
Retribuzione
1º
1º anno
70%
2º anno
80%
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
51
CCNL InPratica
Gruppi
2º
3º
4º
Periodo
Retribuzione
3º anno
90%
4º anno
100%
1º anno
70%
2º anno
80%
3º anno
90%
1º sem.
65%
2º sem.
80%
3º sem.
90%
1º anno
70%
2º anno
80%
ultimi 6 mesi
90%
Periodo di prova
Durata prevista per il livello di destinazione finale. In caso di malattia insorta durante il
periodo di prova, la conservazione del posto e` prevista per un mese.
Formazione
E` previsto un monte ore di formazione professionalizzante di almeno 80 medie annue,
integrate dall’offerta formativa pubblica.
Assistenza sanitaria Dal 1º ottobre 2014 sono iscritti al Fondo SAN.ARTI. tutti i dipendenti a tempo indetermiintegrativa nato (anche apprendisti) cui si applica il c.c.n.l., nonche´ i lavoratori con contratto a tempo
1º ottobre 2014 determinato pari o superiore a 12 mesi; tali versamenti non devono effettuarsi per contratti
di durate inferiori poi prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi.
A decorrere dal 1º ottobre 2014 l’azienda e` tenuta a versare - con le modalita` stabilite dal
Regolamento del Fondo - un contributo per dipendente di E 10,42 mensili per 12 mensilita`.
L’azienda che non abbia aderito al Fondo sanitario deve versare al lavoratore un importo
forfettario a titolo di E.a.r. pari ad E 25,00 per tredici mensilita`, cosı` come previsto dal
c.c.n.l. in materia di bilateralita` (v. supra Contrattualizzazione delle prestazioni di bilateralita`).
L’erogazione delle prestazioni sanitarie e` un diritto contrattuale del lavoratore, pertanto
l’azienda che ometta il versamento dei contributi e` responsabile verso i lavoratori non
iscritti al fondo della perdita delle prestazioni stesse, nonche´ dell’eventuale maggior
danno subito.
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PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
CCNL InPratica
DA METTERE IN AGENDA
Minimi tabellari
Gennaio 2015
Aprile 2015
Settembre 2015
Aprile 2016
Settembre 2016
Marzo 2017
Minimi tabellari
Livello
dal 1.1.2015
dal 1.4.2015
dal 1.9.2015
1Q
1.337,23
1.349,97
1.375,44
1
1.337,23
1.349,97
1.375,44
2
1.225,82
1.237,49
1.260,84
3S
1.188,12
1.199,44
1.222,07
3
1.147,42
1.158,35
1.180,21
4
1.084,68
1.095,01
1.115,67
5
1.049,97
1.059,97
1.079,97
6
1.011,42
1.021,06
1.040,32
Minimi tabellari
Livello
dal 1.04.2016
dal 1.09.2016
dal 1.03.2017
1Q
1.400,91
1.426,38
1.458,22
1
1.400,91
1.426,38
1.458,22
2
1.284,19
1.307, 54
1.336,73
3S
1.244,70
1.267,33
1.295,62
3
1.202,06
1.223,92
1.251,24
4
1.136,33
1.156,99
1.182,82
5
1.099,97
1.119,97
1.144,97
6
1.059,59
1.078,85
1.102,94
Per espressa previsione delle Parti, l’ultima tranche di incremento prevista a decorrere
dal 1º marzo 2017 non e` da intendersi come anticipazione dei futuri aumenti contrattuali.
DA ANNOTARE
Malattia Durante il periodo di assenza per malattia il lavoratore ha diritto ad un trattamento econo-
mico integrativo a carico dell’azienda fino a concorrenza dell’intera retribuzione comprensiva dell’indennita` speciale dal 1º al 180º giorno di malattia.
Contratto a termine E` consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto non superiore a 36 mesi
per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, e` consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario, sia prima dell’assenza sia successivamente al
rientro.
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
53
CCNL InPratica
Limiti percentuali Sono previsti i seguenti limiti quantitativi alle assunzioni a termine, con arrotondamento
all’unita` superiore:
Numero dip. a tempo indeterminato
Numero contratti a termine
Fino a 5
2
Da 6 a 10
4
Da 11 a 18
6
Oltre 18
8
Dai suddetti limiti - calcolati prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al 1º gennaio dell’anno di assunzione - sono esclusi i lavoratori
assunti a termine per stagionalita` e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi
nei primi 12 mesi della fase di avvio di nuove attivita` d’impresa, ovvero dall’entrata in
funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unita` produttiva
aziendale.
Durata Il contratto a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di
lavoro e lo stesso lavoratore non puo` superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e
rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e
l’altro.
Nell’ipotesi di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, la durata massima del contratto a termine da stipularsi in deroga al suddetto limite
temporale massimo (c.d. deroga assistita), non puo` superare gli 8 mesi, prorogabili a 12
mesi dalla contrattazione regionale.
Escluso il caso di assunzioni a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto, l’intervallo tra 2 contratti e` di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) e di
20 giorni (contratti superiori ai 6 mesi).
Diritto di precedenza Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o piu` contratti a termine presso la stessa azienda,
abbia prestato attivita` lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza
nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12
mesi con riferimento alle mansioni gia` espletate in esecuzione dei rapporto a termine, a
condizione che manifesti la propria volonta` per iscritto entro 6 mesi dalla data di cessazione
del rapporto stesso.
Tale diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto.
Lavoro a tempo parziale E` consentita - con il consenso del lavoratore formalizzato con atto scritto - la possibilita` di
variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontale, verticale
Clausole elastiche e
flessibili o misto) ovvero la possibilita` di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei
casi di part-time verticale o misto), previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
In presenza di gravi motivi familiari o personali, il lavoratore puo` chiedere il ripristino della
prestazione originariamente concordata, previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, riducibile a 2 giorni qualora si verifichino emergenze.
Le variazioni di cui sopra comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione del 10% della retribuzione (15% nel caso in cui il preavviso
venga ridotto a 2 giorni).
Il lavoratore puo` revocare il consenso alle clausole elastiche e/o flessibili:
54
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
CCNL InPratica
– qualora sia affetto da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacita`
lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita;
– in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori, nonche´ nel caso
di assistenza a persona convivente con totale e permanente inabilita` lavorativa, che
assuma connotazione di gravita` ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. n. 104/1992, alla
quale e` stata riconosciuta un’invalidita` del 100%, con necessita` di assistenza continua;
– presenza di un figlio convivente di eta` non superiore a 13 anni o di un figlio convivente
portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, L. n. 104/1992;
– nel caso di lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali;
– nel caso di instaurazione di altro rapporto di lavoro.
Lavoro supplementare e In presenza di specifiche esigenze tecniche, organizzative e sostitutive puo` essere richiestraordinario sta, con il consenso scritto del lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare, fino al
raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro annuo.
Per le ore di lavoro supplementare e` prevista la maggiorazione del 22%.
In caso di reiterato ricorso al lavoro supplementare e` prevista la seguente disciplina:
– part-time fino a 20 ore settimanali: l’impresa trasformera` automaticamente in orario
normale di lavoro il 30% delle ore supplementari prestate dal lavoratore nel corso del
semestre;
– part-time superiori a 20 ore settimanali: l’impresa potra` trasformare, compatibilmente
con le esigenze tecnico-organizzative, il 30% delle ore supplementari prestate dal lavoratore nel corso del semestre.
In entrambi i casi, l’impresa procede alla modificazione della lettera di assunzione che
prevedra`, previo accordo tra le parti, la distribuzione delle ore di lavoro trasformate, da
effettuarsi anche su base plurisettimanale.
Per il part-time verticale, limitatamente ai giorni in cui e` prevista la prestazione a tempo
pieno, e` ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all’orario giornaliero originariamente pattuito, retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario,
sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno.
Trattamento economico- Il trattamento economico e` proporzionale all’entita` della prestazione lavorativa, sulla base
normativo del rapporto tra l’orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario del personale full-time.
Non si procede ad alcun tipo di riproporzionamento per quanto riguarda la durata temporale
del periodo di comporto di malattia, ferie e maternita`-paternita`.
Trasformazione del La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa) avviene con il
rapporto consenso scritto delle parti. La precedenza viene accordata alle richieste fondate su gravi
motivi personali o familiari.
I lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche che comportano una ridotta capacita`
lavorativa accertata dalla commissione medica istituita presso il servizio sanitario pubblico
competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale
(orizzontale o verticale) ed alla successiva trasformazione a tempo pieno.
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
55
TABELLE
Trattamento di fine rapporto
ISTAT - Comunicato 14 ottobre 2014
Mese
Periodo
a)
b)
c)
d)
e)
Gennaio 2014
dal 15.01 al 14.02
107,3
0,186741
0,125
0,140056
0,265056
Febbraio 2014
dal 15.02 al 14.03
107,2
0,093371
0,250
0,070028
0,320028
Marzo 2014
dal 15.03 al 14.04
107,2
0,093371
0,375
0,070028
0,445028
Aprile 2014
dal 15.04 al 14.05
107,4
0,280112
0,500
0,210084
0,710084
Maggio 2014
dal 15.05 al 14.06
107,3
0,186741
0,625
0,140056
0,765056
Giugno 2014
dal 15.06 al 14.07
107,4
0,280112
0,750
0,210084
0,960084
Luglio 2014
dal 15.07 al 14.08
107,3
0,186741
0,875
0,140056
1,015056
Agosto 2014
dal 15.08 al 14.09
107,5
0,373483
1,000
0,280112
1,280112
Settembre 2014 dal 15.09 al 14.10
107,1
0,00
1,125
0,00
1,125000
Legenda:
a) Rateo fisso annuo 1,5% b) Indice Istat c) Percentuale indice d) 75% indice e) Incremento coefficiente di rivalutazione (a + d)
Crediti di lavoro
ISTAT - Comunicato 14 ottobre 2014
Disciplina in vigore dal 1º gennaio 1998
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Dicembre 1997
106,5
1,000000
—
Gennaio 1998
106,8
1,002817
1,376857
Febbraio 1998
107,1
1,005634
1,373000
Marzo 1998
107,1
1,005634
1,373000
Aprile 1998
107,3
1,007512
1,370441
Maggio 1998
107,5
1,009390
1,367891
Giugno 1998
107,6
1,010329
1,366620
Luglio 1998
107,6
1,010329
1,366620
Agosto 1998
107,7
1,011268
1,365351
Settembre 1998
107,8
1,012207
1,364084
108
1,014085
1,361558
Novembre 1998
108,1
1,015023
1,360299
Dicembre 1998
108,1
1,015023
1,360299
Gennaio 1999
108,2
1,015962
1,359042
Febbraio 1999
108,4
1,017840
1,356534
Ottobre 1998
56
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
TABELLE
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Marzo 1999
108,6
1,019718
1,354036
Aprile 1999
109
1,023474
1,349067
Maggio 1999
109,2
1,025352
1,346596
Giugno 1999
109,2
1,025352
1,346596
Luglio 1999
109,4
1,027230
1,344134
Agosto 1999
109,4
1,027230
1,344134
Settembre 1999
109,7
1,030047
1,340459
Ottobre 1999
109,9
1,031925
1,338019
Novembre 1999
110,3
1,035681
1,333167
Dicembre 1999
110,4
1,036620
1,331959
Gennaio 2000
110,5
1,037559
1,330754
Febbraio 2000
111
1,042254
1,324759
Marzo 2000
111,3
1,045070
1,321189
Aprile 2000
111,4
1,046009
1,320003
Maggio 2000
111,7
1,048826
1,316457
Giugno 2000
112,1
1,052582
1,311760
Luglio 2000
112,3
1,054460
1,309424
Agosto 2000
112,3
1,054460
1,309424
Settembre 2000
112,5
1,056338
1,307096
Ottobre 2000
112,8
1,059155
1,303620
Novembre 2000
113,3
1,063850
1,297867
Dicembre 2000
113,4
1,064789
1,296722
Gennaio 2001
113,9
1,069484
1,291030
Febbraio 2001
114,3
1,073239
1,286512
Marzo 2001
114,4
1,074178
1,285387
Aprile 2001
114,8
1,077934
1,280909
Maggio 2001
115,1
1,080751
1,277570
Giugno 2001
115,3
1,082629
1,275354
Luglio 2001
115,3
1,082629
1,275354
Agosto 2001
115,3
1,082629
1,275354
Settembre 2001
115,4
1,083568
1,274249
Ottobre 2001
115,7
1,086385
1,270945
Novembre 2001
115,9
1,088263
1,268752
Dicembre 2001
116
1,089202
1,267658
Gennaio 2002
116,5
1,093897
1,262217
Febbraio 2002
116,9
1,097653
1,257898
Marzo 2002
117,2
1,100469
1,254678
Aprile 2002
117,5
1,103286
1,251475
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
57
TABELLE
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Maggio 2002
117,7
1,105164
1,249348
Giugno 2002
117,9
1,107042
1,247229
Luglio 2002
118
1,107981
1,246172
Agosto 2002
118,2
1,109859
1,244063
Settembre 2002
118,4
1,111737
1,241962
Ottobre 2002
118,7
1,114554
1,238823
Novembre 2002
119
1,117371
1,235700
Dicembre 2002
119,1
1,118310
1,234662
Gennaio 2003
119,6
1,123005
1,229501
Febbraio 2003
119,8
1,124883
1,227448
Marzo 2003
120,2
1,128638
1,223364
Aprile 2003
120,4
1,130516
1,221331
Maggio 2003
120,5
1,131455
1,220318
Giugno 2003
120,6
1,132394
1,219306
Luglio 2003
120,9
1,135211
1,216280
Agosto 2003
121,1
1,137089
1,214272
Settembre 2003
121,4
1,139906
1,211271
Ottobre 2003
121,5
1,140845
1,210274
Novembre 2003
121,8
1,143662
1,207293
Dicembre 2003
121,8
1,143662
1,207293
Gennaio 2004
122
1,145540
1,205314
Febbraio 2004
122,4
1,149296
1,201375
Marzo 2004
122,5
1,150235
1,200394
Aprile 2004
122,8
1,153052
1,197462
Maggio 2004
123
1,154930
1,195515
Giugno 2004
123,3
1,157746
1,192606
Luglio 2004
123,4
1,158685
1,191639
Agosto 2004
123,6
1,160563
1,189711
Settembre 2004
123,6
1,160563
1,189711
Ottobre 2004
123,6
1,160563
1,189711
Novembre 2004
123,9
1,163380
1,186831
Dicembre 2004
123,9
1,163380
1,186831
Gennaio 2005
123,9
1,163380
1,186831
Febbraio 2005
124,3
1,167136
1,183011
Marzo 2005
124,5
1,169014
1,181111
Aprile 2005
124,9
1,172770
1,177328
Maggio 2005
125,1
1,174648
1,175446
Giugno 2005
125,3
1,176526
1,173570
58
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
TABELLE
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Luglio 2005
125,6
1,179343
1,170767
Agosto 2005
125,8
1,181221
1,168905
Settembre 2005
125,9
1,182160
1,167977
Ottobre 2005
126,1
1,184038
1,166125
Novembre 2005
126,1
1,184038
1,166125
Dicembre 2005
126,3
1,185915
1,164278
Gennaio 2006
126,6
1,188732
1,161519
Febbraio 2006
126,9
1,191549
1,158773
Marzo 2006
127,1
1,193427
1,156950
Aprile 2006
127,4
1,196244
1,154225
Maggio 2006
127,8
1,200000
1,150613
Giugno 2006
127,9
1,200939
1,149713
Luglio 2006
128,2
1,203756
1,147023
Agosto 2006
128,4
1,205634
1,145236
Settembre 2006
128,4
1,205634
1,145236
Ottobre 2006
128,2
1,203756
1,147023
Novembre 2006
128,3
1,204695
1,146129
Dicembre 2006
128,4
1,205634
1,145236
Gennaio 2007
128,5
1,206573
1,144345
Febbraio 2007
128,8
1,209390
1,141679
Marzo 2007
129,0
1,211268
1,139909
Aprile 2007
129,2
1,213146
1,138145
Maggio 2007
129,6
1,216901
1,134632
Giugno 2007
129,9
1,219718
1,132012
Luglio 2007
130,2
1,222535
1,129403
Agosto 2007
130,4
1,224413
1,127671
Settembre 2007
130,4
1,224413
1,127671
Ottobre 2007
130,8
1,228169
1,124222
Novembre 2007
131,3
1,232864
1,119941
Dicembre 2007
131,8
1,237559
1,115693
Gennaio 2008
132,2
1,241315
1,112317
Febbraio 2008
132,5
1,244131
1,109798
Marzo 2008
133,2
1,250704
1,103966
Aprile 2008
133,5
1,253521
1,101485
Maggio 2008
134,2
1,260094
1,095740
Giugno 2008
134,8
1,265728
1,090863
Luglio 2008
135,4
1,271362
1,086029
Agosto 2008
135,5
1,272300
1,085227
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
59
TABELLE
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Settembre 2008
135,2
1,269484
1,087635
Ottobre 2008
135,2
1,269484
1,087635
Novembre 2008
134,7
1,264789
1,091673
Dicembre 2008
134,5
1,262911
1,093296
Gennaio 2009
134,2
1,260094
1,095740
Febbraio 2009
134,5
1,262911
1,093296
Marzo 2009
134,5
1,262911
1,093296
Aprile 2009
134,8
1,265728
1,090863
Maggio 2009
135,1
1,268545
1,088440
Giugno 2009
135,3
1,270423
1,086831
Luglio 2009
135,3
1,270423
1,086831
Agosto 2009
135,8
1,275117
1,082830
Settembre 2009
135,4
1,271362
1,086029
Ottobre 2009
135,5
1,272300
1,085227
Novembre 2009
135,6
1,273239
1,084427
Dicembre 2009
135,8
1,275117
1,082830
Gennaio 2010
136,0
1,276995
1,081238
Febbraio 2010
136,2
1,278873
1,079650
Marzo 2010
136,5
1,281690
1,077277
Aprile 2010
137,0
1,286385
1,073345
Maggio 2010
137,1
1,287324
1,072562
Giugno 2010
137,1
1,287324
1,072562
Luglio 2010
137,6
1,292019
1,068665
Agosto 2010
137,9
1,294836
1,066340
Settembre 2010
137,5
1,291080
1,069442
Ottobre 2010
137,8
1,293897
1,067114
Novembre 2010
137,9
1,294836
1,066340
Dicembre 2010
138,4
1,299531
1,062488
Gennaio 2011
101,2
1,304672
1,058300
Febbraio 2011
101,5
1,308540
1,055172
Marzo 2011
101,9
1,313697
1,051030
Aprile 2011
102,4
1,320143
1,045898
Maggio 2011
102,5
1,321432
1,044878
Giugno 2011
102,6
1,322721
1,043860
Luglio 2011
102,9
1,326589
1,040816
Agosto 2011
103,2
1,330456
1,037791
Settembre 2011
103,2
1,330456
1,037791
Ottobre 2011
103,6
1,335613
1,033784
60
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
TABELLE
Mese di maturazione
del credito
Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazione
ante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazione
post 1.1.1998
Novembre 2011
103,7
1,336902
1,032787
Dicembre 2011
104,0
1,340770
1,029808
Gennaio 2012
104,4
1,345927
1,025862
Febbraio 2012
104,8
1,351084
1,021947
Marzo 2012
105,2
1,356240
1,018061
Aprile 2012
105,7
1,362686
1,013245
Maggio 2012
105,6
1,361397
1,014205
Giugno 2012
105,8
1,363976
1,012287
Luglio 2012
105,9
1,365265
1,011331
Agosto 2012
106,4
1,371711
1,006579
Settembre 2012
106,4
1,371711
1,006579
Ottobre 2012
106,4
1,371711
1,006579
Novembre 2012
106,2
1,369132
1,008475
Dicembre 2012
106,5
1,373000
1,005634
Gennaio 2013
106,7
1,375578
1,003749
Febbraio 2013
106,7
1,375578
1,003749
Marzo 2013
106,9
1,378157
1,001871
Aprile 2013
106,9
1,378157
1,001871
Maggio 2013
106,9
1,378157
1,001871
Giugno 2013
107,1
1,380735
1,000000
Luglio 2013
107,2
1,382024
0,999067
Agosto 2013
107,6
1,387181
0,995353
Settembre 2013
107,2
1,382024
0,999067
Ottobre2013
107,1
1,380735
1,000000
Novembre 2013
106,8
1,376868
1,002809
Dicembre 2013
107,1
1,380735
1,000000
Gennaio 2014
107,3
1,383314
0,998136
Febbraio 2014
107,2
1,382024
0,999067
Marzo 2014
107,2
1,382024
0,999067
Aprile 2014
107,4
1,384603
0,997207
Maggio 2014
107,3
1,383314
0,998136
Giugno 2014
107,4
1,384603
0,997207
Luglio 2014
107,3
1,383314
0,998136
Agosto 2014
107,5
1,385892
0,996279
Settembre 2014
107,1
1,380735
1,000000
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
61
TABELLE
Addizionali regionali
Anno 2014
ASPETTI NORMATIVI
Si segnala che l’aliquota base dell’addizionale regionale Irpef e` stata fissata nella misura dell’1,23% dall’art. 28,
commi 1 e 2, del D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Monti). Tale aliquota puo` essere maggiorata da ciascuna
Regione con apposita delibera.
Per l’anno 2014, come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 68/2011, la maggiorazione all’addizionale regionale di
base che ciascuna Regione a Statuto ordinario puo` deliberare non puo` essere superiore a 1,1 punti percentuali.
Pertanto, limite massimo dell’addizionale risulta pari all’2,33%.
Si segnala inoltre che sono ancora in vigore per l’anno 2014 le seguenti disposizioni:
– art. 1, comma 174, legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005): al fine di assicurare il rispetto dell’equilibrio
economico-finanziario delle Regioni, si prevede l’applicazione automatica nella misura massima dell’addizionale
regionale Irpef per quelle Regioni in cui si sia registrato, dai dati di monitoraggio relativi al quarto trimestre, un
disavanzo di gestione nel settore sanitario a fronte del quale non siano stati adottati i necessari provvedimenti di
copertura;
– art. 1, comma 796, lettera b), legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e art. 2, comma 86, della legge n. 191/
2009: in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di bilancio, con conseguente determinazione di un
disavanzo sanitario, al fine di consentire ‘‘l’integrale copertura dei mancati obiettivi’’ e` consentito alle amministrazioni incrementare l’addizionale regionale Irpef di un ulteriore 0,30%.
Regione
Reddito oltre
Reddito fino al
Addizionale
regionale (%)
Avvertenze
Fonti
ABRUZZO
—
—
1,73
—
D.L. n. 201/2011 art. 28
BASILICATA
—
—
1,23
—
D.L. n. 201/2011 art.28
CALABRIA
—
—
2,03
La Regione non ha an- Comunicato
stampa
cora pubblicato i dati.
Ministero Economia e
Finanze del 27/9/2013
CAMPANIA
—
—
2,03
—
EMILIA ROMAGNA
—
15.000,00
1,43
Aliquote su intero red- Legge regionale 22/12/
dito.
2011 n. 21
15.000,00
20.000,00
1,53
—
—
20.000,00
25.000,00
1,63
—
—
25.000,00
—
1,73
—
—
—
15.000,00
0,70
Aliquote su intero red- Legge regionale 25/07/
dito.
2012, n. 14
15.000,00
—
1,23
—
—
15.000
1,73
Aliquote per scaglioni Comunicato
di reddito. Esenzioni 2013
(vedi nota)
15.000
—
2,33
—
—
20.000,00
1,23
Aliquote sull’intero red- Legge regionale 14/12/
dito. Correttivo per red- 2007 n. 43, art. 1
diti tra 20.000,01 e
20.101,76 (vedi nota)
FRIULI VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LIGURIA
62
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
Comunicato
stampa
Ministero Economia e
Finanze del 23/6/2011;
D.L. n. 216/2011 art. 29
—
31/12/
—
TABELLE
Regione
Reddito oltre
Reddito fino al
Addizionale
regionale (%)
Avvertenze
Fonti
20.000,00
—
1,73
—
—
15.000,00
1,23
Aliquote per scaglioni Legge regionale 28/12/
di reddito.
2011 n. 23
15.000,00
28.000,00
1,58
—
—
28.000,00
—
1,73
—
—
—
15.000,00
1,23
Aliquote per scaglioni Legge regionale 27/11/
di reddito.
2012, n. 37
15.000,00
28.000,00
1,53
—
—
28.000,00
55.000,00
1,70
—
—
55.000,00
75.000,00
1,72
—
—
75.000,00
—
1,73
—
—
—
15.000,00
1,73
Aliquote per scaglioni Legge regionale 25/07/
di reddito.
2013, n. 9
15.000,00
28.000,00
1,93
—
—
28.000,00
55.000,00
2,13
—
—
55.000,00
75.000,00
2,23
—
—
75.000,00
—
2,33
—
—
—
15.000,00
1,62
Aliquote per scaglioni Legge regionale 19/12/
di reddito.
2013, n. 23
15.000,00
28.000,00
2,13
—
—
28.000,00
55.000,00
2,31
—
—
55.000,00
75.000,00
2,32
—
—
75.000,00
—
2,33
—
—
PROV.AUT.BOLZANO
—
—
1,23
Esenzione e detrazioni Legge provinciale 15/
(v. nota)
12/2011
PROV.AUT.TRENTO
—
15.000,00
0,50
Aliquote su intero red- Legge provinciale 22/
dito.
04/2014. n. 1 art. 2;
Legge provinciale 26/
09/2014, n. 8 art. 1
15.000,00
—
1,23
—
—
15.000,00
1,33
Aliquote per scaglioni Legge Regionale 28/
di reddito.
12/2012, n. 45 art. 3
15.000,00
28.000,00
1,43
—
—
28.000,00
55.000,00
1,71
—
—
55.000,00
75.000,00
1,72
—
—
75.000,00
—
1,73
—
—
SARDEGNA
—
—
1,23
—
D.L. n. 201/2011 art.28
SICILIA
—
—
1,73
La Regione non ha an- D.L. n. 201/2011 art.28;
cora pubblicato i dati.
D.L. n. 216/2011 art.
29.
TOSCANA
—
15.000,00
1,42
Aliquote per scaglioni Legge regionale 2/5/
di reddito.
2013 n. 19
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
—
—
63
TABELLE
Regione
Reddito oltre
Reddito fino al
Addizionale
regionale (%)
Avvertenze
Fonti
15.000,00
28.000,00
1,43
—
—
28.000,00
55.000,00
1,68
—
—
55.000,00
75.000,00
1,72
—
—
75.000,00
—
1,73
—
—
—
15.000,00
1,23
Aliquote per scaglioni Comunicato
21/12/
di reddito.
2013; Legge regionale
16/12/2013, n. 29
15.000,00
28.000,00
1,63
—
—
28.000,00
55.000,00
1,68
—
—
55.000,00
75.000,00
1,73
—
—
75.000,00
—
1,83
—
—
VALLE D‘AOSTA
—
—
1,23
—
D.L. n. 201/2011 art.28
VENETO
—
—
1,23
Aliquota agevolata per i D.L. n. 201/2011 art.28
soggetti disabili (v. nota)
UMBRIA
Note:
LAZIO: Per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00 euro aventi
fiscalmente a carico tre figli, l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF resta confermata nella misura dell’1,73%, senza alcun
aggravio. Qualora i figli siano a carico di piu` soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi
imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile e`
innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo.
LIGURIA: Per i redditi compresi fra euro 20.000,01 ed euro 28.101,76 l’imposta, determinata applicando l’aliquota dell’1,73%, deve
essere ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza tra euro 20.101,76 ed il reddito imponibile ai fini
dell’addizionale regionale.
PROV.AUT.BOLZANO: I soggetti aventi un reddito imponibile non superiore ad euro 15.000,00 sono esenti dal pagamento
dell’addizionale regionale. Ai soggetti aventi un reddito imponibile non superiore a 70.000,00 euro e con figli fiscalmente a carico
spetta una detrazione dall’importo dovuto a titolo di addizionale regionale di 252,00 euro per ogni figlio in proporzione alla
percentuale di carico. Se l’imposta dovuta e` minore della detrazione, non sorge alcun credito d’imposta.
VENETO: Per i soggetti disabili con un reddito imponibile non superiore a euro 45.000,00 e per i contribuenti con un familiare
disabile fiscalmente a carico e con un reddito imponibile non superiore a 45.000,00 e` prevista una aliquota agevolata dell’0,9%. Se
il disabile e` fiscalmente a carico di piu` soggetti l’aliquota dell’0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di
cui e` a carico non sia superiore a euro 45.000,00.
64
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
QUESITI
Quesiti tratti dalla banca dati ‘‘ESPERTO’’. Per saperne di piu` visita il sito
LAVORO
A TEMPO
DETERMINATO
Disciplina delle
proroghe
http://esperto.ipsoa.it
Un’azienda negli anni 2011 e 2012 ha stipulato due contratti a termine con lo
stesso lavoratore per le stesse mansioni per la durata di tre mesi ciascuno. Per
ognuno dei due contratti ha usufruito della proroga di un mese. Ad ottobre 2014,
ha assunto a termine lo stesso lavoratore per le stesse mansioni per quattro mesi.
Ora per determinare il numero massimo di proroghe nell’arco di 36 mesi, a disposizione per tale lavoratore, devo considerare quelle degli anni precedenti, quindi
ne rimangono per differenza soltanto 3? Se cosı` e` potrebbe verificarsi il caso di
assunzioni a termine effettuate dopo il 21 marzo 2014 gia` prive delle 5 proroghe.
Rispetto al quadro complessivo delle proroghe ed ai rispettivi regimi normativi che si sono
succeduti si puo` ipotizzare che se il contratto a termine e` stato stipulato dopo il 19 maggio
2014 (come nel nostro caso) valgono in toto le nuove disposizioni che prevedono 5 proroghe -a prescindere dai rinnovi- riferiti all’arco temporale triennale.
Infatti, dopo la scadenza del contratto o della proroga (come appunto nel caso di specie) il
rinnovo del contratto consente di ritenere applicabile integralmente ad esso la nuova disciplina; per cui il contratto a termine stipulato ad ottobre 2014 potra` essere prorogato per 5
volte, secondo la nuova normativa vigente.
Giacinto Favalli
(Avvocato giuslavorista)
APPRENDISTATO
Divieto di
licenziamento della
lavoratrice madre
apprendista
Una ditta ha assunto una apprendista (nuovo ordinamento), durante l’apprendistato la dipendente si e` sposata e ha avuto un figlio. La data di termine dell’apprendistato e` stata spostata in considerazione del periodo di maternita` utilizzato.
La ditta vorrebbe risolvere il contratto al termine dell’apprendistato ma quando
scadra` il periodo di formazione il figlio dell’apprendista non avra` ancora compiuto
l’anno di eta`. E` possibile comunque risolvere il contratto? E se sı` il preavviso
quando va dato? Il periodo di preavviso verra` svolto dopo la data di cessazione
della formazione? Se invece la risposta fosse negativa cosa si puo` fare? Si puo`
attendere che il figlio abbia compiuto l’anno di eta` (comunicando pero` prima del
termine del periodo di apprendistato la risoluzione)? E se durante il periodo di
preavviso chiedesse la maternita` facoltativa questo sospenderebbe la risoluzione?
Il Testo Unico dell’Apprendistato ammette la possibilita` per entrambe le parti del rapporto di
apprendistato di recedere dal contratto ex art. 2118 cod.civ. con preavviso decorrente dal
termine del periodo di formazione (art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 167/2011). L’art. 1,
comma 16, lett. b), della legge n. 92/2012 ha introdotto nella lett. m), dell’art. 2, comma 1,
del D.Lgs. n. 167/2011, la precisazione secondo cui durante il periodo di preavviso continua
a trovare integrale applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Qualora ne´ il
datore di lavoro ne´ l’apprendista esercitino la facolta` di recesso al termine del periodo di
formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
Ci si e` interrogati riguardo alla possibilita` di un libero recesso al termine del periodo di
formazione in apprendistato da parte del datore di lavoro nei riguardi di una apprendista
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014
65
QUESITI
madre di un bambino di eta` inferiore ad un anno e si e` ritenuto che il divieto di licenziamento
sancito dall’art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001 potesse non trovare applicazione, trattandosi di
una ipotesi di ultimazione della prestazione per la quale l’apprendista era stata assunta.
Tuttavia, sulla questione si e` espressamente pronunciato il Ministero del Lavoro con la
risposta ad Interpello n. 16 del 14 giugno 2012 stabilendo che le cause di nullita` del
licenziamento (a causa di matrimonio o di maternita`) «trovano evidentemente applicazione
anche con riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di apprendistato», sancendo
inoltre che anche per gli apprendisti valgono le disposizioni limitatrici del licenziamento in
costanza di malattia e infortunio.
La risposta ad Interpello n. 16/2012, peraltro, precisa che in tali circostanze, «al termine dei
periodi di divieto», il datore di lavoro puo` legittimamente esercitare il diritto di recesso (art.
2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 167/2011), segnalando che in questo caso il periodo di
preavviso (art. 2118 cod. civ.) «non potra` che decorrere, se non dal termine del periodo di
formazione, dal termine dei periodi di divieto di licenziamento».
Cio` premesso, non e` possibile risolvere il contratto di apprendistato in pendenza del divieto
di licenziamento e il preavviso decorre dal termine di detto periodo di divieto di licenziamento. Nulla osta, peraltro, che si informi l’apprendista della scadenza dell’apprendistato e
della volonta` di risolvere il rapporto di lavoro, evidenziando puntualmente la decorrenza del
preavviso come sopra enucleato.
Il congedo parentale fruito successivamente alla scadenza del periodo di divieto di licenziamento, anche se richiesto durante il periodo di preavviso, non sembra idoneo a impedire ne´
a ritardare la risoluzione del rapporto di lavoro stanti i contenuti della risposta ad Interpello n.
16/2012.
Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in
alcun modo impegnativo per l’Amministrazione alla quale appartiene.
Pierluigi Rausei
(Funzionario del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale)
AGEVOLAZIONI
Garanzia Giovani Trasformazione a
tempo
indeterminato di un
rapporto a termine
gia` agevolato
Nel caso in cui voglia assumere con contratto a termine un giovane ammesso al
‘‘Programma Garanzia Giovani’’ avente i requisiti per la concessione del bonus di
cui al Decreto direttoriale n. 1709/2014, e successivamente volessi trasformare il
rapporto a tempo indeterminato, continuero` a godere dell’incentivo?
Sı`. Come anche chiarito dall’Inps con circolare n. 118/2014, in deroga al principio per cui
l’incentivo e` autorizzabile una sola volta per ogni lavoratore, e` possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - di un precedente rapporto a tempo determinato, per il quale sia stato gia` stato autorizzato l’incentivo previsto dal decreto direttoriale n. 1709/2014. In questo caso, in seguito alla trasformazione a tempo indeterminato, al
datore di lavoro spetta un importo pari alla differenza fra l’incentivo spettante e quello
eventualmente gia` fruito.
Gianluca Bongiovanni
(Consulente del lavoro)
66
PRATICA LAVORO
n. 0 del 1º dicembre 2014