PRATICA LAVORO 2015 NOV ITÀ AGENDA LEGALE • Dicembre 2014 AGENDA CONTRATTUALE • Busta paga dicembre 2014 FLASH • Agevolazioni per le assunzioni di detenuti • Sgravi contributivi sulla contrattazione di II livello NORME IN PRATICA • Fondo di solidarietà residuale CCNL IN PRATICA • Servizi di pulizia - Aziende artigiane • Grafica ed editoria - Aziende industriali TABELLE • Trattamento di fine rapporto • Crediti di lavoro • Addizionali regionali Irpef QUESITI • Proroga del contratto a termine ON-LINE www.edicolaprofessionale.com Nasce la nuova ‘‘Pratica Lavoro’’ Pratica Lavoro si rinnova! Per essere al fianco dei professionisti, in uno scenario in continua evoluzione, la sintesi operativa è stata resa ancora più incisiva e di immediata consultazione. La nuova Pratica Lavoro supera il focus sulle «novità» intervenute nell’ultimo periodo e si propone come «road map» del professionista che deve affrontare un numero sempre maggiore di adempimenti. L'agenda legale e contrattuale, tema centrale della nuova impostazione, mette in evidenza sia le procedure da seguire per il corretto assolvimento degli obblighi, sia la relativa tempistica, esponendo in maniera analitica il flusso di lavoro, i riferimenti normativi e le sanzioni. La struttura, contenutistica e grafica, della Rivista è stata completamente ripensata: all’inizio di ogni articolo, una vera e propria ‘‘griglia di sintesi’’ opera da guida all’analisi successiva. Il testo, arricchito con esempi pratici, tavole e schemi, spiega con un linguaggio operativo l’adempimento; allo stesso modo la disposizione normativa viene elaborata, semplificata e quindi ‘‘tradotta’’ a misura del professionista. Il taglio degli articoli è estremamente operativo, in quanto focalizzato - sia come impostazione dei contenuti che come veste grafica - sull'adempimento. Anche la periodicità quindicinale è stata pensata in linea con la nuova impostazione di «Agenda del consulente». Inoltre, per mantenere alta l'attenzione del professionista sull'evoluzione normativa, la rivista viene affiancata da una newsletter settimanale che informa sulle più recenti novità in materia di lavoro, previdenza e fisco. Nuova Pratica Lavoro: lo strumento indispensabile per prendere con sicurezza le giuste decisioni. L’Editore SOMMARIO AGENDA LEGALE " Scadenze Dicembre 2014 ........................................................................................................ 5 AGENDA CONTRATTUALE " Busta paga Dicembre 2014 ................................................................................................... 19 NOTIZIE FLASH " Normativa Fondo di solidarieta` per il sostegno dell’occupazione del personale del credito .......... Sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono detenuti .......................... Formazione professionale cittadini stranieri - Quote ingressi triennio 2014/2016 ....... 33 33 33 " Prassi Eventi alluvionali in Emilia Romagna e atmosferici in Veneto - Ripresa degli adempimenti e versamenti ............................................................................................................................................ Riduzione premi e contributi Inail - Polizze speciali scuole per gli alunni .......................... Assegni per il nucleo familiare per i lavoratori di ditte cessate - Presentazione domande ........................................................................................................................................................................ Criteri per gli ammortizzatori sociali in deroga - Errata corrige ................................................ Incongruenze nelle procedure di gestione dei pagamenti per le aziende agricole Indicazioni Inps ...................................................................................................................................................... Sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di II livello per l’anno 2013 Istruzioni operative .............................................................................................................................................. Stranieri - Regolarizzazione contributiva e preavvisi di accertamento ................................. Piano Garanzia Giovani - Erogazione dell’indennita` di tirocinio ................................................ 34 34 34 34 34 35 35 35 " CCNL Metalmeccanica, oreficeria, odontotecnica - Aziende artigiane Disciplina interconfederale dell’apprendistato professionalizzante - Proroga .................. Chimica-Ceramica - Aziende artigiane Disciplina interconfederale dell’apprendistato professionalizzante - Proroga .................. NORME InPratica CCNL InPratica Fondo di solidarieta` residuale presso l’INPS .......................................................... Servizi di pulizia - Aziende artigiane Accordo - 18 settembre 2014 ...................................................................................................................... 37 43 48 Trattamento di fine rapporto ISTAT - Comunicato 14 ottobre 2014 ..................................................................................................... Crediti di lavoro ISTAT - Comunicato 14 ottobre 2014 ..................................................................................................... Addizionali regionali Irpef Anno 2014 ............................................................................................................................................................... QUESITI 35 Grafica ed editoria - Aziende industriali Accordo - 16 ottobre 2014 ............................................................................................................................. TABELLE 35 56 56 62 "ESPERTO’’ risponde Lavoro a tempo determinato - Disciplina delle proroghe ............................................................ Apprendistato - Divieto di licenziamento della lavoratrice madre apprendista ............... Agevolazioni - Garanzia Giovani - Trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine gia` agevolato ...................................................................................................................... PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 65 65 66 3 SOMMARIO PraticaLavoro Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (Mi) http://www.ipsoa.it Direttore responsabile Giulietta Lemmi Redazione Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi, Alessandra Tedeschi, Barbara Trillo`, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli Realizzazione grafica Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer Fotocomposizione Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) Tel. 02/57789422 Stampa GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952 Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607 del 18 settembre 2000 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. 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Lei potra` in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. Prezzo copia: Euro 10,00 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 AGENDA LEGALE SCADENZE DICEMBRE 2014 Attenzione. Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e` possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo 1 dicembre INPS - Versamento in acconto del contributo alla gestione separata lunedı` ADEMPIMENTO " I soggetti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS lavoratori autonomi effettuano il versamento del secondo acconto. SOGGETTI OBBLIGATI " I soggetti titolari di partita IVA esercenti attivita` di lavoro autonomo non iscritti ad alcuna forma previdenziale. FLUSSO DI LAVORO " I soggetti obbligati devono versare il secondo acconto per l’anno 2014 pari al 40 per cento dell’importo dovuto per il 2013. Il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalita` telematiche. A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. Le causali da indicare nel Mod. F24 ‘‘Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)’’ sono: Codice contributo P10 per pagamenti in unica soluzione dei professionisti gia` iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria PXX per pagamenti in unica soluzione dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2014, i soggetti iscritti alla gestione separata sono tenuti al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta. IRPEF - IRAP - Versamento secondo acconto relativo ad Unico 2014 PF e SP ADEMPIMENTO " Versamento secondo acconto imposte risultanti da Unico 2014 persone fisiche e societa` di persone. SOGGETTI OBBLIGATI " I contribuenti per i quali, in sede di dichiarazione dei redditi (Unico 2014 Persone fisiche o Societa` di persone), risulta un’imposta dovuta, anche se in sede di determinazione del relativo saldo non e` stato effettuato alcun pagamento. PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 5 AGENDA LEGALE SCADENZE DICEMBRE 2014 FLUSSO DI LAVORO " I versamenti IRPEF ed IRAP devono essere effettuati con il Modello di Pagamento Unificato F24. A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. Non possono essere rateizzati i versamenti in acconto dovuti nel mese di novembre. Il codice tributo da indicare nel Mod. F24 e` il seguente: Codice tributo 4034 IRPEF Acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione 3813 Irap Acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione 1841 – denominato ‘‘Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonche´ delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011-ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 1794 denominato ‘‘Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita` Acconto seconda rata o in unica soluzione’’ INPS - Artigiani e commercianti - Versamento in acconto dei contributi a percentuale ADEMPIMENTO " I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito eccedente il minimale, devono effettuare il versamento del secondo acconto. SOGGETTI OBBLIGATI " Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in scadenza tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, soggetti ai contributi INPS artigiani e commercianti, con reddito eccedente il minimale. FLUSSO DI LAVORO " Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2014, il contribuente e` tenuto al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta. Per l’individuazione dell’importo complessivo degli acconti dovuti e` necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con riferimento al reddito d’impresa dell’anno 2013, utilizzando i minimali e massimali previsti per l’anno 2014. Sul reddito eccedente il minimale cosı` determinato devono essere infine applicate le aliquote previste per l’anno 2014, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno. Il versamento del primo acconto doveva essere effettuato entro il 16 giugno 2014 o entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la seconda delle due rate di acconto (di pari importo) dei contributi previdenziali a percentuale relativi al 2014, calcolati sul reddito del 2013, per la parte che eccede il minimale, dedotto l’eventuale residuo credito derivante dall’anno precedente. 6 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 AGENDA LEGALE SCADENZE DICEMBRE 2014 I contribuenti devono pagare una quota fissa (contributi INPS prestampati in scadenza il giorno 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio) e una eventuale quota a percentuale per la parte eccedente il minimale: le percentuali differiscono per artigiani e commercianti. I versamenti dei contributi possono essere effettuati, con il modello di pagamento unificato F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA ed esclusivamente mediante modalita` telematiche per i titolari di partita IVA. A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. I pagamenti di modelli F24 precompilati di pertinenza INPS potranno comunque essere ancora effettuati con modalita` non telematica fino al raggiungimento di specifiche intese con l’istituto previdenziale. I codici da utilizzare per il versamento sono: Codice contributo AP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione commercianti) CP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione artigiani) E consentita, inoltre, la possibilita` di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l’Agenzia delle Entrate. PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 7 AGENDA LEGALE SCADENZE DICEMBRE 2014 16 dicembre martedı` INPS - Lavoro dipendente - Versamento contributi ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente. SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’INPS. FLUSSO DI LAVORO " I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui: – per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; – siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo; – il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014). Codice contributo DM10 (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2) INPS ex ENPALS - Versamento contributi ADEMPIMENTO " SOGGETTI OBBLIGATI " FLUSSO DI LAVORO " Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente. Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport. I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui: – per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; – siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo; – il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014). Codice contributo CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti) CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo) INPS - Pescatori autonomi - Versamento contributi ADEMPIMENTO " SOGGETTI OBBLIGATI " 8 Pescatori autonomi. Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente. PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 AGENDA LEGALE SCADENZE DICEMBRE 2014 FLUSSO DI LAVORO " I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui: – per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; – siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo; – il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014). Codice contributo PESC INPS - Operai agricoli - Versamento contributi ADEMPIMENTO " SOGGETTI OBBLIGATI " FLUSSO DI LAVORO " Versamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per compartecipanti individuali. Aziende agricole. I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui: – per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; – siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo; – il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014). Codice contributo LAS (contributi per OTI, OTD, CI) PCF (contributi per PC/PCF) INPGI - Lavoro dipendente - Denuncia e versamento contributi ADEMPIMENTO " SOGGETTI OBBLIGATI " FLUSSO DI LAVORO " Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile. Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti. – versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 9 AGENDA LEGALE SCADENZE DICEMBRE 2014 versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa nel caso in cui: – per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; – siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo; – il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014). Codice contributo C001 (Contributi obbligatori correnti) C002 (Contributi obbligatori pregressi) C003 (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale) C004 (Contributi diversi e contrattuali) C005 (Contributi diversi e contrattuali) CASAGIT - Denuncia e versamento contributi ADEMPIMENTO " SOGGETTI OBBLIGATI " FLUSSO DI LAVORO " Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico. Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti. Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT06F0200805365000400802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco 61 00144 Roma. Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia, in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata [email protected] INPS - Gestione separata - Versamento del contributi ADEMPIMENTO " Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente. SOGGETTI OBBLIGATI " Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l’obbligo contributivo, e cioe` a dire prestazioni rese: a) da amministratori, sindaci o revisori di societa`, associazioni ed altri enti con o senza personalita` giuridica; b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o giornali e simili; c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore autonomo senza partita IVA; d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione degli iscritti agli albi professionali); e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00. FLUSSO DI LAVORO " Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attivita` di lavoro autonomo 10 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 AGENDA LEGALE SCADENZE DICEMBRE 2014 occasionale si applicano le modalita` ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata. A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. La causale contributo da indicare nel Mod. F24 "Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)’’ e`: Codice contributo C10 per i collaboratori gia` iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli associati in partecipazione per i quali non e` dovuto il contributo dello 0,50 per cento CXX per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione) Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni ADEMPIMENTO " I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute. SOGGETTI OBBLIGATI " – Societa` di capitali; – enti commerciali di diritto pubblico o privato – enti non commerciali di diritto pubblico o privato – associazioni non riconosciute – consorzi – societa` non residenti – societa` di persone – associazioni per l’esercizio di arti e professioni – societa` di armamento – societa` di fatto – persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole – condomini che hanno corrisposto nel mese precedente: a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente; b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento; c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari; d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi; e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini (la ritenuta e` operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR). PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 11 AGENDA LEGALE SCADENZE DICEMBRE 2014 FLUSSO DI LAVORO " Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalita` telematiche. A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. Codice tributo Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione Erario’’ del Modello F24 Lavoro dipendente 1001 Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilita` aggiuntive e relativo conguaglio 1002 Ritenute su emolumenti arretrati 1004 Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 1012 Ritenute su indennita` per cessazione rapporto di lavoro 1013 Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo Lavoro autonomo 1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni Provvigioni 1038 Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione Regioni’’ del Modello F24 Addizionale regionale all’IRPEF 3802 Addizionale regionale all’IRPEF - sostituti d’imposta 3803 Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione IMU ed altri tributi locali’’ del Modello F24 12 Addizionale comunale e provinciale Il versamento e` effettuato al comune competente indicando nel campo ‘‘Codice ente/comune’’ il relativo codice catastale. Nel campo ‘‘Rateazione/Mese di riferimento’’ deve essere indicato il mese di riferimento cui si riferisce il versamento espresso nella forma ‘‘00MM’’; nel campo ‘‘anno di riferimento’’ deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento espresso nella forma ‘‘AAAA’’ 3848 Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 AGENDA LEGALE SCADENZE DICEMBRE 2014 Codice tributo 3847 Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Acconto Ritenute condomini 1019 Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente 1020 Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto ADEMPIMENTO " Versamento in acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto. SOGGETTI OBBLIGATI " Sono obbligati al versamento i soggetti obbligati ad effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art. 23, D.P.R. n. 600/1973) e le Amministrazioni dello Stato obbligate ad effettuare le ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti (art. 29 del D.P.R. n. 600/1973). FLUSSO DI LAVORO " I soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 applicano l’imposta sostitutiva dell’11 per cento sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno; tale imposta e` imputata a riduzione del fondo. L’imposta e` versata a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo. E` dovuto un acconto dell’imposta sostitutiva, entro il 16 dicembre, calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno. In alternativa, e` consentito determinare l’acconto in via presuntiva, applicando il 90 per cento alle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto e` dovuto. Se il trattamento di fine rapporto e` corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, l’imposta sostitutiva e` complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. Tutti i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare il versamento unitario delle imposte e dei contributi per via telematica. A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. Per il versamento della suddetta imposta, da effettuarsi in acconto entro il 16 dicembre di ciascun anno, mediante il modello F24, la risoluzione n. 87/E del 12 giugno 2001 istituisce il seguente codice-tributo: Codice tributo 1712 PRATICA LAVORO Acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta n. 0 del 1º dicembre 2014 13 AGENDA LEGALE SCADENZE DICEMBRE 2014 17 dicembre mercoledı` Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile/trimestrale ADEMPIMENTO " I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalita` telematiche. SOGGETTI OBBLIGATI " Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita` in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 17 novembre 2014. FLUSSO DI LAVORO " Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalita` ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell’IVA e delle ritenute del 16 settembre) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo (1/10 del 30 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento), e` eseguito esclusivamente con modalita` telematiche. A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniaria sono i seguenti: Codice tributo 14 8906 Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta 8904 Sanzione pecuniaria IVA 8926 Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - ravvedimento PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 AGENDA LEGALE SCADENZE DICEMBRE 2014 20 dicembre sabato FASC - Versamento contributi ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati. SOGGETTI OBBLIGATI " Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree. FLUSSO DI LAVORO " Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita 11 su c/c bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc. PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 15 AGENDA LEGALE SCADENZE DICEMBRE 2014 27 dicembre sabato ADEMPIMENTO " SOGGETTI OBBLIGATI " FLUSSO DI LAVORO " ENPAIA - Denuncia e versamento contributi Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli. Aziende agricole. Tramite M.Av. bancario: pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elaborazione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia; a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria agenzia la possibilita` di attivazione). Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si puo` utilizzare il Bonifico bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del bonifico, il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese di competenza del versamento. Inoltre e` richiesto l’invio della copia del bonifico con numero di CRO e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai ‘‘riferimenti del versamento’’ della denuncia on line. La scadenza cade in data 25 dicembre. Nel caso in cui il termine coincida con un giorno festivo, la scadenza e` prorogata al primo giorno successivo non festivo. INPS - Cig/Cigs - Richiesta di autorizzazione ADEMPIMENTO " SOGGETTI OBBLIGATI " FLUSSO DI LAVORO " 16 Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell’attivita` lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Aziende industriali. La richiesta va inoltrata telematicamente: – all’INPS con mod. Igi15 per Cig ordinaria; – al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordinaria. In merito alla presentazione della CIGO e` disponibile per le aziende, i consulenti e i professionisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che e` basato sull’invio di file XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO e` a disposizione sul sito www.inps.it. Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state sottoposte a protocollazione, viene generato un ‘‘Attestato di consegna’’ che ha valore equivalente a quello di una ricevuta. L’Attestato di Consegna certifica che le domande in esso elencate sono state prese in carico dall’Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numero del protocollo informatico assegnato. La scadenza cade in data 25 dicembre. Per prassi consolidata, nel caso in cui il termine coincida con un giorno festivo, la scadenza e` prorogata al primo giorno successivo non festivo. PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 AGENDA LEGALE SCADENZE DICEMBRE 2014 31 dicembre mercoledı` INPS ex ENPALS - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) ADEMPIMENTO " SOGGETTI OBBLIGATI " FLUSSO DI LAVORO " Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche´ delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport. Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e` quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e` stato erogato il compenso (criterio di cassa). INPS - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) ADEMPIMENTO " Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche´ delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro gia` tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datori di lavoro tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 Semplificato, nonche´ i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presentata anche per i lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es. i lavoratori iscritti all’ENPALS; i giornalisti iscritti all’INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g., C.i.g.s., mobilita` e ANF venivano versati con il sistema DM), nonche´ dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia). FLUSSO DI LAVORO " Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e` quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e` stato erogato il compenso (criterio di cassa). PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 17 APPRENDISTATO Assumere, gestire e formare Si tratta di una guida operativa che contiene tutte le informazioni necessarie per la stesura di un contratto di apprendistato, per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro in apprendistato, per la gestione delle singole fasi della prestazione lavorativa e del percorso formativo dell’apprendista. La Guida contiene l’analisi completa e dettagliata di tutte le fasi procedurali di instaurazione del rapporto di lavoro in apprendistato, evidenziando puntualmente le diverse strumentazioni e i singoli passaggi operativi a carico delle aziende. La guida offre altresì il quadro completo e aggiornato dei profili gestionali del rapporto in apprendistato, con particolare riguardo alle normative nazionale e regionali e alle disposizioni dei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo ovunque conto delle novità introdotte dal Jobs Act (d.l. 34/2014). Suddiviso in 6 parti e 53 capitoli il volume offre all’operatore tutti gli elementi essenziali per una corretta conoscenza a cura di M. Tiraboschi, P. Rausei € 72,00 Acquista su www.shop.wki.it Y33EN_BN.indd 1 di apprendistato nelle sue tre tipologie. L’attivazione e la gestione dell’apprendistato è agevolata da una apposita modulistica proposta a corredo dei relativi capitoli. Rivolgiti alle migliori librerie della tua città Contatta un agente di zona www.shop.wki.it/agenzie Contattaci 02.82476.794 [email protected] Y33EN BN cod. 00149182 delle regole e delle procedure di attivazione e gestione del contratto 03/11/14 14:17 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA DICEMBRE 2014 Agenda contrattuale Variazioni in busta paga Dicembre 2014 CCNL CARTA - AZIENDE INDUSTRIALI C.c.n.l. 13 settembre 2013 Parti stipulanti ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA GLI INDUSTRIALI DELLA CARTA, CARTONI E PASTE PER LA CARTA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE, CARTOTECNICHE E TRASFORMATRICI SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL-CARTA E STAMPA Trattamento di garanzia La retribuzione annua effettiva del quadro, comprensiva di superminimo o premi, non puo` per i quadri essere inferiore al trattamento economico tabellare annuo, maggiorato del 7%. Nel caso in cui la retribuzione effettivamente percepita nell’anno sia inferiore a questo minimo garantito (tabellare + 7%), la differenza deve essere corrisposta nel mese di dicembre 2014 come ‘‘importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo’’. Elementi CCNL PRATICA LAVORO Divisori Orario: 173 Mensilita` contrattuali 13 Orario settimanale 40 ore medie; 37 ore e 20 minuti per i turnisti su tre turni a ciclo continuo Ferie Operai: 4 settimane e 2 giorni. Impiegati: 4 settimane e 2 giorni (anzianita` di servizio fino a 10 anni), 4 settimane e 3 giorni (anzianita` da 11 a 15 anni), 5 settimane (anzianita` oltre 15 anni). Permessi Rol: 64 ore per i lavoratori giornalieri e i turnisti su due turni; 4 giorni per i turnisti su tre turni a ciclo continuo; 12 giorni per i turnisti su tre turni non a ciclo continuo. Ex festivita`. 4 giorni (assorbiti dalla riduzione d’orario per i turnisti su tre turni a ciclo continuo). Prossime scadenze 01/01/2015 - Minimi tabellari 01/04/2015 Elemento di garanzia retributiva Scadenza CCNL 30/06/2015 n. 0 del 1º dicembre 2014 19 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA DICEMBRE 2014 CCNL CEMENTO - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA Accordo 14 luglio 2014 - Confapi Accordo 15 luglio 2014 - Confimi Parti stipulanti ANIEM ADERENTE A CONFIMI, ANIER ADERENTE A CONFIMI, CONFAPI ANIEM FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, FENEAL-UIL Periodo di prova - Per i lavoratori assunti dalle aziende aderenti a Confapi, nelle aree professionali di seguito Aziende Confapi indicate, a partire dal 1º dicembre 2014 la durata del periodo di prova e` cosı` elevata: Aree professionali Fino al 30.11.2014 Dal 1.12.2014 Concettuale 3 4 Specialistica 2 3 Elementi CCNL 20 PRATICA LAVORO Divisori Giornaliero: 26. Orario: 175 Mensilita` contrattuali 13 Orario settimanale 40 ore Ferie 4 settimane (anzianita` fino a 15 anni), 4 settimane e 2 giorni (oltre 15 anni di anzianita`). Permessi Rol: 64 ore; 80 ore per i turnisti 3x7, 64 ore per i turnisti 2x7. Ex festivita`. 4 gruppi di 8 ore annui. Prossime scadenze 01/01/2015 - Arretrati - Aziende Confapi 01/01/2015 - Minimi tabellari Aziende Confimi 01/01/2015 - Periodo di prova Aziende Confimi 01/02/2015 - Minimi tabellari Aziende Confapi 01/04/2015 - Arretrati - Aziende Confapi 01/06/2015 - Elemento di garanzia retributiva 01/12/2015 - Previdenza integrativa Scadenza CCNL 31/12/2015 n. 0 del 1º dicembre 2014 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA DICEMBRE 2014 CCNL GIOCATTOLI - AZIENDE INDUSTRIALI Accordo 12 febbraio 2014 Parti stipulanti ASSOGIOCATTOLI FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL Una tantum Chi Quando Lavoratori in forza Dicembre 2014 alla data di stipula dell’accordo 12 febbraio 2014 Quanto Come E 150 – da riproporzionare all’anzianita` di servizio maturata nel periodo di riferimento e per i lavoratori part-time. – Esclusa dal calcolo di qualsiasi istituto retributivo. Periodo riferimento 01/01/2013-31/12/2013 Con la retribuzione di dicembre 2014, ai lavoratori in forza alla data di stipula dell’accordo 12 febbraio 2014 spetta la terza tranche di importo forfettario una tantum pari a E 150,00. L’importo e` commisurato all’anzianita` di servizio maturata nel periodo 1º gennaio 2013-31 dicembre 2013 e ridotto proporzionalmente, oltre che nel caso di assunzione nel suddetto periodo, nei casi di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum e C.i.g. a zero ore, nonche´ per i lavoratori con contratto part-time. L’una tantum non e` utile agli effetti del computo di nessun istituto legali o contrattuale ne´ del t.f.r. Elementi CCNL PRATICA LAVORO Divisori Orario 173,33 (156 per i turnisti 6x6 per le ore fino alla 40a settimanale). Mensilita` contrattuali 13 Orario settimanale 40 ore (36 ore per i turnisti 6x6). Ferie Operai: 4 settimane. Impiegati e intermedi: 4 settimane (4 settimane e 1 giorno per anzianita` di servizio da 11 a 18 anni, 5 settimane oltre i 18 anni). Permessi Rol 56 ore (turnisti, 52 ore; turnisti 6x6, 24 ore). Ex festivita` 4 giorni. Prossime scadenze 01/01/2015 - Banca ore 01/01/2015 - Elemento di garanzia retributiva 01/01/2015 - Minimi tabellari 01/12/2015 - Minimi tabellari 01/01/2016 - Elemento di garanzia retributiva Scadenza CCNL 31/03/2016 n. 0 del 1º dicembre 2014 21 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA DICEMBRE 2014 CCNL LAVANDERIE - AZIENDE INDUSTRIALI C.c.n.l. 19 giugno 2013 Parti stipulanti ASSOSISTEMA FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL Elemento perequativo Chi Quando Quanto Lavoratori senza Dicembre 2014 contrattazione aziendale E 120 Come – Da riproporzionare al periodo di riferimento e per i lavoratori part-time – Frazioni > 15 giorni = mese intero. – Escluso dal calcolo di qualsiasi istituto retributivo. Periodo di riferimento 01/01/2014 - 31/12/2014 Nelle aziende prive di contrattazione aziendale o nel caso i cui la contrattazione aziendale si concluda senza accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, con la retribuzione di dicembre 2014 verra` erogata ai lavoratori una somma a titolo perequativo omnicomprensiva e non incidente sul t.f.r. pari a E 120,00. Tale importo deve essere riproporzionato per i casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di riferimento, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, nonche´ in caso di part-time. Qualora la risoluzione del rapporto avvenga prima della data di corresponsione dell’elemento in parola, questo verra` erogato all’atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto. Elemento salariale aggiuntivo Chi Tutti i lavoratori Quando Quanto Dicembre 2014 E 264 Come – Utile per il calcolo di tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti contrattuali e legali. Nel mese di dicembre 2014 va erogato un importo pari ad E 264,00 a titolo di elemento salariale aggiuntivo da destinare al sostegno della contrattazione di 2º livello. L’elemento e` utile per il calcolo della maturazione di tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti contrattuali e legali. 22 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA DICEMBRE 2014 Elementi CCNL PRATICA LAVORO Divisori Giornaliero 26 Orario 173 Mensilita` contrattuali 13 Orario settimanale 40 ore (36 ore per i turnisti 6x6) Ferie Operai: 4 settimane. Impiegati e intermedi: 4 settimane (4 settimane e 1 giorno per anzianita` di servizio da 11 a 18 anni, 5 settimane oltre i 18 anni). Permessi Rol 56 ore (turnisti, 52 ore; turnisti 6x6, 24 ore). Ex festivita` 4 giorni. Prossime scadenze 01/01/2015 - Minimi tabellari 01/06/2015 - Contrattazione integrativa 01/06/2015 - Minimi tabellari Incentivo di modulo 01/12/2015 - Elemento perequativo Scadenza CCNL 30/06/2015 n. 0 del 1º dicembre 2014 23 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA DICEMBRE 2014 CCNL METALMECCANICA - AZIENDE INDUSTRIALI C.c.n.l. 5 dicembre 2012 Parti stipulanti FEDERMECCANICA, ASSISTAL FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL MECCANICI, USAS-ASGB/METALL (per adesione), SAVT (per adesione) Elemento di mensilizzazione Chi Operai in forza al 31.12.2008 Quando Quanto Dicembre 2014 Importo ragguagliato a 11 ore e 10 minuti di retribuzione Agli operai in forza al 31 dicembre 2008, con la retribuzione del mese di dicembre 2014 viene riconosciuta un’erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti a titolo di elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile. In caso di risoluzione del rapporto, l’elemento spetta in proporzione dei dodicesimi maturati (la frazione di mese superiore a 15 giorni e` considerata mese intero). Elementi CCNL 24 PRATICA LAVORO Divisori Giornaliero 26 Orario 173 Mensilita` contrattuali 13 Orario settimanale 40 ore Ferie 4 settimane (anzianita` fino a 10 anni); 4 settimane e 1 giorno (anzianita` da 11 a 18 anni); 5 settimane (anzianita` oltre 18 anni). Permessi Rol 72 ore (92 ore nel settore siderurgico); ulteriori 8 ore nelle aree e settori indicati dal c.c.n.l. ai lavoratori in forza al 31.12.2012. Ex festivita` 4 gruppi di 8 ore. Prossime scadenze 01/01/2015 - Assistenza integrativa 01/01/2015 - Cottimo 01/01/2015 - Minimi tabellari 01/06/2015 - Elemento perequativo 01/12/2015 - Minimi tabellari Elemento di mensilizzazione 01/01/2016 - Assistenza integrativa Scadenza CCNL 31/12/2015 n. 0 del 1º dicembre 2014 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA DICEMBRE 2014 CCNL OCCHIALI - AZIENDE INDUSTRIALI Accordo 9 novembre 2013 Parti stipulanti ANFAO FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL Elemento perequativo Chi Quando Lavoratori senza Dicembre 2014 contrattazione aziendale economica Quanto Come – E 290 – Da riproporzionare ai mesi di servizio prestato nel periodo di riferimento e per i lavoratori part-time. – Frazioni > 15 giorni = mese intero. – Escluso dal calcolo di qualsiasi istituto retributivo. Periodo di riferimento 01/01/2014 - 31/12/2014 Nel caso di assenza di contrattazione aziendale con contenuti economici, o nel caso in cui la contrattazione si chiuda senza un formale accordo entro il mese di novembre di ogni anno, con la retribuzione di dicembre 2014 verra` erogato un elemento perequativo, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r. pari a E 290,00. In caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno la somma sara` riproporzionata pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestato (la frazione superiore a 15 giorni sara` considerata mese intero). La somma sara` riproporzionata anche in caso di part-time. Assistenza integrativa Una Commissione paritetica nazionale definira`, entro il 31 dicembre 2014, iniziative di welfare a favore dei lavoratori (assistenza sanitaria integrativa, sostegno per malattia, ecc.). Le iniziative saranno realizzate attraverso un finanziamento a carico azienda, a decorrere dal 1º gennaio 2012, pari ad E 3,00 mensili per dipendente a tempo indeterminato non in prova, per 12 mensilita`. La quota potra` essere elevata dalla contrattazione aziendale ovvero integrata con quote aggiuntive volontarie a carico del dipendente Elementi CCNL PRATICA LAVORO Divisori Giornaliero 26 Orario 173 (156 per i turnisti 6x6 fino alla 40º ora settimanale Mensilita` contrattuali 13 Orario settimanale 40 ore (36 ore per i turnisti 6x6) Ferie 4 settimane. (4 settimane e 1 giorno per impiegati con anzianita` da 11 a 18 anni, 5 settimane oltre i 18 anni). Permessi Rol 56 ore (48 per i turnisti; 24 per i turnisti 6x6) Ex festivita` 4 giorni. Prossime scadenze 01/01/2015 - Classificazione del personale - Elemento provvisiorio 01/05/2015 - Minimi tabellari 01/12/2015 - Elemento perequativo Scadenza CCNL 31/12/2015 n. 0 del 1º dicembre 2014 25 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA DICEMBRE 2014 CCNL PENNE, SPAZZOLE E PENNELLI - AZIENDE INDUSTRIALI Accordo 27 novembre 2013 Parti stipulanti ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI ARTICOLI PER SCRITTURA E AFFINI ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI SPAZZOLE, PENNELLI, SCOPE E PREPARATORI RELATIVE MATERIE PRIME FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL Elemento perequativo Chi Quando Quanto Tutti i lavoratori Dicembre 2014 senza contrattazione aziendale economica Come – E 250 – Da riproporzionare ai mesi di servizio prestato nel periodo di riferimento e per i lavoratori part-time. – Frazioni > 15 giorni = mese intero. – Escluso dal calcolo di qualsiasi istituto retributivo. Periodo di riferimento 01/01/2014 - 31/12/2014 Nel caso di assenza di contrattazione aziendale con contenuti economici, o nel caso in cui la contrattazione si chiuda senza un formale accordo entro il mese di novembre di ogni anno, con la retribuzione di dicembre 2014 verra` erogato un elemento perequativo, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., pari a E 250,00. In caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno la somma sara` riproporzionata pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestato (la frazione superiore a 15 giorni sara` considerata mese intero). La somma sara` riproporzionata anche in caso di part-time. Elementi CCNL 26 PRATICA LAVORO Divisori Giornaliero 26 Orario 173,33 (156 per i turnisti 6x6 fino alla 40º ora settimanale Mensilita` contrattuali 13 Orario settimanale 40 ore (36 ore per i turnisti 6x6) Ferie Operai: 4 settimane. Intermedi: 4 settimane (4 settimane e 2 gg. per anzianita` oltre i 18 anni). Impiegati: 4 settimane (4 settimane e 1 giorno per anzianita` dagli 11 ai 18 anni, 5 settimane per anzianita` oltre i 18 anni). Permessi Rol 56 ore (48 per i turnisti; 24 per i turnisti 6x6) Ex festivita` 4 giorni. Prossime scadenze 01/05/2015 - Minimi tabellari 01/12/2015 - Elemento perequativo Scadenza CCNL 31/12/2015 n. 0 del 1º dicembre 2014 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA DICEMBRE 2014 CCNL PORTI Accordo 14 gennaio 2014 Parti stipulanti ASSOPORTI, ASSOLOGISTICA, ASSITERMINAL, FISE/UNIPORT FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI Elemento di garanzia Chi Quando Quanto Lavoratori senza trattamenti economici aggiunti- Dicembre 2014 vi (aziendali o individuali) – 3% del minimo conglobato Ai dipendenti di aziende o autorita` portuali che non abbiano mai stipulato accordi aziendali e che non svolgano entro il 31 dicembre 2014 la contrattazione di secondo livello, qualora non beneficino di erogazioni retributive collettive o ‘‘ad personam’’ individuali (*), spetta un elemento retributivo di garanzia pari al 3% del minimo conglobato, con verifica annuale. —————————— (*) Diversi da quelli gia` fissati dal c.c.n.l. per effetto di pregresse norme transitorie ad esaurimento Elementi CCNL PRATICA LAVORO Divisori Giornaliero 26 (22 per orari su 5 giorni) Orario 167 Mensilita` contrattuali 14 Orario settimanale 38 ore (36 ore per i turnisti) Ferie Imprese: 4 sett. e 2 gg. Autorita` portuali: 20 gg. (fino a 10 anni); 25 gg. (da 11 a 15); 30 gg. (oltre 15). Prossime scadenze 01/01/2015 - Minimi tabellari 01/07/2015 - E.d.r. contrattuale 01/12/2015 - Minimi tabellari Scadenza CCNL 31/12/2015 n. 0 del 1º dicembre 2014 27 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA DICEMBRE 2014 CCNL RETIFICI MECCANICI DA PESCA Accordo 17 marzo 2014 Parti stipulanti FEDERPESCA FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL Elemento perequativo Chi Quando Quanto Lavoratori in forza Dicembre 2014 al 17 marzo 2014 senza contrattazione aziendale economica Come – E 260 – Da riproporzionare al periodo di riferimento e per i lavoratori part-time. – Frazioni > 15 giorni = mese intero. – Escluso dal calcolo di qualsiasi istituto retributivo. Periodo di riferimento 01/01/2014 - 31/12/2014 Ai lavoratori in forza dal 17 marzo 2014 in aziende prive di contrattazione di 2º livello con contenuti economici, verra` erogato con la retribuzione del mese di dicembre 2014 un importo annuo di E 260, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r. In caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno di riferimento (2014-2015) la cifra sara` riproporzionata, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e sara` altresı` proporzionata in caso di attivita` part-time. Nel caso di risoluzione del rapporto antecedentemente al momento della corresponsione dell’elemento perequativo, fermi restando i criteri di maturazione dello stesso, l’importo verra` corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. Elementi CCNL 28 PRATICA LAVORO Divisori Giornaliero 26 Orario 173 (156 per i turnisti 6x6 fino alla 40º ora settimanale) Mensilita` contrattuali 13 Orario settimanale 40 ore (36 ore per i turnisti 6x6) Ferie Operai: 4 settimane. Intermedi: 4 settimane (4 settimane e 1 giorno per anzianita` di servizio dai 13 ai 20 anni; 5 settimane per anzianita` oltre i 20 anni). Impiegati: 4 settimane (4 settimane e 1 giorno per anzianita` di servizio dagli 11 ai 18 anni; 5 settimane per anzianita` oltre i 18 anni). Permessi Rol 56 ore (52 per il lavoro a squadre e 18 ore per i turnisti 6x6) Ex festivita` 8 ore per 4 gg. (orario su 5 gg.); 6 ore per 5 gg. (orario su 6 gg.). Prossime scadenze 01/01/2015 - Minimi tabellari 01/07/2015 - Minimi tabellari 01/12/2015 - Elemento perequativo Scadenza CCNL 31/12/2015 n. 0 del 1º dicembre 2014 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA DICEMBRE 2014 CCNL VETRO, LAMPADE E DISPLAY - AZIENDE INDUSTRIALI Accordo 19 luglio 2013 Parti stipulanti ASSOVETRO FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL Minimi tabellari Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi Settori meccanizzati (prime lavorazioni del vetro) Dal 1.12.2014 Livello Minimo E.d.r. confederale I.p.o. E.a.r. Totale A2 2.304,69 10,33 52,96 60,00 2.427,98 A1 2.304,69 10,33 – 60,00 2.375,02 B2 2.109,25 10,33 52,24 – 2.171,82 B1 2.109,25 10,33 – – 2.119,58 C2 1.908,83 10,33 35,34 – 1.954,50 C1 1.908,83 10,33 – – 1.919,16 D3 1.700,92 10,33 162,34 – 1.873,59 D2 1.700,92 10,33 117,33 – 1.828,58 D1 1.700,92 10,33 – – 1.711,25 E3 1.504,52 10,33 148,85 – 1.663,70 E2 1.504,52 10,33 115,57 – 1.630,42 E1 1.504,52 10,33 – – 1.514,85 F1 1.400,31 10,33 – – 1.410,64 Settori della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro e mosaico vetroso) Dal 1.12.2014 Livello Minimo Contingenza E.d.r. confederale Superminimo collettivo E.a.r. Totale 8A 1.825,40 532,25 10,33 – 60,00 2.427,98 8 1.772,58 532,11 10,33 – 60,00 2.375,02 7 1.581,12 528,14 10,33 – – 2.119,59 6A 1.419,65 523,53 10,33 – – 1.953,51 6 1.386,55 522,29 10,33 – – 1.919,17 5A 1.341,51 521,76 10,33 – – 1.873,60 5 1.296,49 521,76 10,33 – – 1.828,58 4 1.182,06 518,86 10,33 – – 1.711,25 3 1.102,97 517,12 10,33 – – 1.630,42 2 989,57 514,95 10,33 – – 1.514,85 1 882,53 512,61 10,33 5,16 – 1.410,63 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 29 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA DICEMBRE 2014 Settori lampade e display Dal 1.12.2014 Livello Minimo Contingenza E.d.r. confederale E.a.r. Totale A 1.801,38 531,73 10,33 60,00 2.403,44 B 1.625,11 530,32 10,33 – 2.165,76 C 1.467,61 526,74 10,33 – 2.004,68 D 1.320,82 521,23 10,33 – 1.852,38 E 1.264,66 521,23 10,33 – 1.796,22 F 1.172,52 518,46 10,33 – 1.701,31 G 1.067,77 516,48 10,33 – 1.594,58 H 1.010,10 514,95 10,33 – 1.535,38 I 976,97 514,95 10,33 – 1.502,25 L 852,29 512,27 10,33 – 1.374,89 N.B. La decorrenza del 1º dicembre 2014 e` posticipata al 1º febbraio 2015 per le aziende: – della produzione del vetro piano e della lana e del filato di vetro; – delle seconde lavorazioni del vetro piano. 30 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 AGENDA CONTRATTUALE BUSTA PAGA DICEMBRE 2014 Elementi CCNL Divisori Giornaliero 25 Orario 173 Mensilita` contrattuali 13 (piu` premio speciale a fine giugno) Orario settimanale 40 ore (232,5 giornate annue per i turnisti 3x7 e 2x7) Ferie Settore vetro. 20 gg. (anzianita` di servizio fino ai 4 anni); 21 gg. (dai 5 ai 9 anni); 22 gg. (dai 10 ai 14 anni); 24 gg. (dai 15 ai 19 anni); 25 gg. (oltre i 19 anni). In giorni di effettiva prestazione. Settore lampade. 4 settimane (5 settimane per i lavoratori con oltre 15 anni di anzianita` di servizio). Permessi Rol 64 ore (72 ore per i turnisti 3x5 e 3x6 settore Lampade con orario di 8 ore giornaliere) e ulteriori 2 giorni per i turnisti 3x5 o 3x6 settore Vetro addetti a lavorazioni semicontinue in turno notturno. Ex festivita` 4 giorni annui e ulteriori 2 giorni per i turnisti 3x5 e 3x6 settore Lampade che prestano attivita` nel turno notturno. Prossime scadenze 01/01/2015 - Assistenza integrativa 01/02/2015 - Minimi tabellari Aziende particolari 01/02/2015 - Minimi tabellari Settori a soffio 01/12/2015 - Ipo - Settori meccanizzati 01/12/2015 - Minimi tabellari 01/02/2016 - Minimi tabellari Aziende particolari 01/02/2016 - Minimi tabellari Settori a soffio 01/02/2016 - Previdenza integrativa 01/04/2016 - Lavoro notturno Scadenza CCNL 31/08/2016 Attenzione. Le scadenze riportate non possono tenere conto degli eventuali testi contrattuali pervenuti successivamente alla data di chiusura redazionale della rivista (7/11/2014). Consulta la newsletter di Pratica Lavoro per essere sempre aggiornato sulle ultime novita` intervenute. PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 31 CON S DI CALOFTWARE C OLO Scopri di più Cedolino, adempimenti e software di calcolo. Y42EI LA BN COLF e badanti: la soluzione ideale per gestire i collaboratori domestici. Colf e Badanti recepisce le novità in tema di lavoro domestico introdotte dal CCNL 21/05/2013 relative a minimi, orario, riposi, ferie, congedi, malattia e preavviso. Il manuale operativo fornisce: • le indicazioni per la gestione professionale del rapporto di lavoro, dalla instaurazione fino alla sua estinzione • le modalità di calcolo della busta paga, attraverso il software allegato • la modulistica per i versamenti dei contributi • la certificazione di fine anno • gli adempimenti per le comunicazioni obbligatorie > su www.shopwki.it/colfebadanti > su www.shopwki.it/agenzie > al numero 02 824761 > nelle migliori librerie della tua città adv_COLF_&_BADANTI_210x297_BN.indd 4 07/03/14 09.33 NOTIZIE FLASH NORMATIVA Fondo di solidarieta` per il sostegno dell’occupazione del personale del credito D.M. 28 luglio 2014, n. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha istituito, presso l’Inps, il Fondo di solidarieta` 83486 per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del (G.U. 23 ottobre 2014, n. 247) reddito del personale del credito, ex art. 3 della legge n. 92/2012, Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti appartenenti al settore del credito che, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita` o lavoro, sono volti a: assicurare ai lavoratori non coperti dalla disciplina della cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attivita` lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria; assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’assicurazione sociale per l’impiego; prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione Europea. D.M. 24 luglio 2014, n. 148 Sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono detenuti (G.U. 22 ottobre 2014, n. 246) D.M. 25 giugno 2014 (G.U. 31 ottobre 2014, n. 254) Il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e quello del Lavoro, ha adottato, con apposito decreto, il regolamento recante gli sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti. Il decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Il decreto, sotto il profilo fiscale, riconosce alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno, un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di 700 euro mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, per l’anno 2013 e nella misura di 520 euro mensili a decorrere dal 2014, fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale; mentre, sotto il profilo contributivo, prevede una riduzione delle aliquote previdenziali ed assistenziali nella misura del 95% a decorrere dal 2013. Formazione professionale cittadini stranieri - Quote ingressi triennio 2014/2016 E` stato determinato il contingente previsto per il triennio 2014/2016 per l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi. In particolare vengono stabiliti i seguenti limiti: – 7.500 unita` per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell’Intesa Stato e Regioni del 20 marzo 2008; – 7.500 unita` per lo svolgimento di tirocini formativi e d’orientamento promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari e di orientamento, cosı` come previsto dal decreto ministeriale 22 marzo 2006, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale. PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 33 NOTIZIE FLASH Eventi alluvionali in Emilia Romagna e atmosferici in Veneto - Ripresa degli adempimenti e versamenti PRASSI INAIL, nota 3 novembre 2014, n. 7080 L’Inail comunica che, non essendo intervenute ulteriori proroghe, il termine previsto per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti, sospesi fino al 31 ottobre 2014 a seguito degli eventi alluvionali in Emilia Romagna e degli eventi atmosferici nella regione Veneto, e` il 17 novembre 2014, prima scadenza utile dopo il periodo di sospensione. INAIL, nota 3 novembre 2014, n. 7078 Riduzione premi e contributi Inail - Polizze speciali scuole per gli alunni L’Inail, in occasione della regolazione del premio per l’anno scolastico 2013 - 2014, da effettuarsi entro il 30 novembre 2014, fa presente che la scadenza delle rate anticipate per l’anno scolastico 2014 - 2015 e` fissata al 16 dicembre 2014. INPS, circ. 30 ottobre 2014, n. 136 Assegni per il nucleo familiare per i lavoratori di ditte cessate - Presentazione domande L’Inps comunica che le domande di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori di ditte cessate o fallite dal 1º gennaio 2015 possono essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali: – WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di ‘‘Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito’’ - funzione ANF Ditte Cessate/Fallite; – Patronati- attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; – Contact Center - attraverso il numero verde 803.164. Fino a tale data, al fine di rendere graduale il passaggio alla telematizzazione in via esclusiva, e` previsto un regime transitorio durante il quale le istanze in discorso potranno essere trasmesse sia in via telematica che cartacea. Min. lavoro, comunicato 29 ottobre 2014 Criteri per gli ammortizzatori sociali in deroga - Errata corrige Il Ministero del lavoro rende noto che sono state apportate correzioni all’art. 6, punto 3 del decreto 1º agosto 2014, n. 83473, con il quale il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ha individuato i nuovi criteri per la concessione della Cassa integrazione guadagni e della mobilita` in deroga. INPS, msg. 28 ottobre 2014, n. 8080 Incongruenze nelle procedure di gestione dei pagamenti per le aziende agricole - Indicazioni Inps L’Inps rende noto che, nel caso in cui siano presenti incongruenze, tra codice fiscale e posizione contributiva, che bloccano i modelli F24 nelle procedure di gestione dei pagamenti per le aziende agricole, l’operatore dovra` procedere a confermare, forzare o correggere i dati solo al termine di un’istruttoria che attesti un legame sostanziale tra i due soggetti ovvero qualora l’incongruenza sia imputabile ad errori materiali di compi- 34 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 NOTIZIE FLASH lazione o sia giustificata da rapporti di fusione, incorporazione, co-obbligazione, intervento sostitutivo ecc. tra i soggetti. INPGI, circ. 27 ottobre 2014, n. 6 Sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di II livello per l’anno 2013 - Istruzioni operative INPS, msg. 24 ottobre L’Inps e l’Inpgi (per i datori di lavoro con personale assicurato presso l’Inpgi) illustrano le 2014, n. 7978 modalita` operative che i datori di lavoro devono osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello. Min. lavoro, circ. 24 ottobre 2014, n. 5698 Min. interno, circ. 24 ottobre 2014, n. 6164 INPS, msg. 22 ottobre 2014, n. 7899 Stranieri - Regolarizzazione contributiva e preavvisi di accertamento Il Ministero del lavoro e il Ministero dell’interno con circolare congiunta forniscono chiarimenti in merito alla procedura di emersione da lavoro irregolare (ex art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012), con particolare riferimento alla regolarizzazione contributiva da parte del datore di lavoro ed alla definizione delle ultime domande di emersione Piano Garanzia Giovani - Erogazione dell’indennita` di tirocinio L’Inps comunica che e` l’Istituto a pagare, per conto delle Regioni/Province autonome convenzionate, l’indennita` di tirocinio prevista dal ‘‘Piano italiano di attuazione della Garanzia per i Giovani’’ sulla base dello schema di convenzione, valido sino al 30 novembre 2018, approvato con la determinazione n. 185/2014. L’Inps illustra, altresı`, il contenuto normativo della convenzione e gli aspetti procedurali da seguire. CCNL Accordo 28 ottobre 2014 Metalmeccanica, Oreficeria, Odontotecnica - Aziende artigiane Disciplina interconfederale dell’apprendistato professionalizzante - Proroga In data 22 settembre 2014 le Parti (*) avevano prorogato gli effetti della disciplina transitoria dell’apprendistato introdotta dall’Accordo interconfederale 3 maggio 2012 per il comparto artigiano fino al 31 ottobre 2014 per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini e dalle imprese odontotecniche. Con l’accordo 28 ottobre 2014, detti effetti sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2014. ———————— (*) Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Metalmeccanica di produzione, Confartigianato Impianti, Confartigianto orafi, Confartigianato Fe.Na.Od.I., CNA Produzione, CNA Installazione di impianti, CNA Servizi alla comunita`/autoriparatori, CNA Artistico e tradizionale, CNA Benessere e sanita`, Casartigiani, CLAAI con Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil Accordo 16 ottobre 2014 Chimica-Ceramica - Aziende artigiane Disciplina interconfederale dell’apprendistato professionalizzante - Proroga In data 30 settembre 2014 le Parti (*) avevano prorogato gli effetti della disciplina transitoria PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 35 NOTIZIE FLASH dell’apprendistato introdotta dall’Accordo interconfederale 3 maggio 2012 per il comparto artigiano fino al 31 ottobre 2014. Con l’accordo 16 ottobre 2014 detti effetti sono ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2014. ————— (*) CNA Produzione, CNA Artistico e tradizionale, Confartigianato chimica, gomma plastica e vetro, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, CLAAI con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil). 36 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 NORME InPratica Fondo di solidarieta` residuale presso l’INPS SCHEDA PRATICA ADEMPIMENTO " Le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarieta` residuale costituito presso l’INPS, che abbiano una media occupazionale maggiore di 15 dipendenti, sono tenute a versare i contributi di finanziamento. SOGGETTI " Aziende obbligate Sono obbligate al versamento della contribuzione al Fondo di solidarieta` residuale le imprese: – operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale ne´ da fondi di solidarieta` per il sostegno del reddito obbligatori; – che impiegano mediamente piu` di 15 dipendenti; – riconducibili alla nozione di imprenditore cosı` come definita dalla giurisprudenza comunitaria (e dunque differente rispetto a quella di cui al codice civile), che comprende fra gli altri gli studi professionali. Aziende escluse – aziende soggette all’obbligo di contribuzione ad un Fondo di solidarieta` obbligatorio o alternativo; – Pubbliche amministrazioni (P.A.). Lavoratori interessati Le prestazioni del Fondo di solidarieta` sono erogate a tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione dei dirigenti. PRECONDIZIONI " – Mancanza di Fondi di solidarieta` bilaterali obbligatori. – Assegnazione da parte dell’INPS del codice di autorizzazione ‘‘0J’’ (attribuito dall’INPS alle aziende potenzialmente interessate) o ‘‘2C’’ (assegnato su richiesta dell’azienda nel caso in cui il requisito occupazionale dei 15 dipendenti si realizzi computando lavoratori denunciati su piu` matricole). Nessuna domanda di iscrizione al Fondo deve essere presentata all’INPS da parte del datore di lavoro. FLUSSO DI LAVORO " Il datore di lavoro deve innanzitutto calcolare mensilmente la media occupazionale del semestre precedente al periodo di paga in elaborazione; se questa e` superiore a 15 dipendenti deve: 1) sommare all’aliquota contributiva ordinaria del settore di appartenenza l’aliquota dello 0,50% relativa al contributo ordinario di finanziamento delle prestazioni del Fondo residuale; 2) trattenere in busta paga la quota parte di competenza del lavoratore, pari allo 0,1667% (1/3 dell’aliquota di 0,50%); 3) elaborare la busta paga, calcolare e versare i contributi complessivamente determinati; 4) inviare la denuncia contributiva mensile UniEmens secondo le ordinarie modalita`. TERMINI E SCADENZE " Versamento del contributo ordinario: entro il giorno 16 del mese successivo, secondo le ordinarie scadenze e modalita` previste in tema di contribuzione INPS obbligatoria. PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 37 NORME InPratica Versamento dei contributi pregressi relativi al periodo gennaio - settembre 2014, senza applicazione di sanzioni e di interessi legali: entro il 16 dicembre 2014. SANZIONI " FONTI " 38 In caso di omissione contributiva si applica una sanzione civile, determinata in ragione d’anno, in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento del pagamento dei contributi maggiorato di 5,5 punti percentuali; la sanzione non puo` comunque essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza. Se invece si tratta di evasione accertata d’ufficio, la sanzione e` pari al 30% in ragione d’anno (con il limite del 60% del totale dei contributi non versati). In entrambi i casi e` prevista l’applicazione di interessi di mora al raggiungimento dell’importo massimo. – – – – Legge n. 92/2012, art. 3 D.M. 7 febbraio 2014, n. 79141 INPS, circ. n. 100/2014 INPS, mess. n. 6897/2014 ADEMPIMENTO " Per i lavoratori operanti in settore non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria e destinatari della CIG in deroga, la Legge 28 giugno 2012 n. 92 (c.d. ‘‘Riforma Fornero’’) ha previsto una graduale riduzione delle prestazioni di sostegno al reddito a carico dello Stato. In cosa consiste Per assicurare comunque le tutele economiche a tali lavoratori, l’articolo 4 della Legge 28 giugno 2012 n. 92 ha previsto l’obbligo di istituzione di Fondi di solidarieta` bilaterali a cui e` demandato il compito di definire, finanziare e gestire sistemi di tutela per i lavoratori dipendenti da aziende in crisi. In caso di inerzia da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu` rappresentative a livello nazionale, le quali non abbiano stipulato accordi o contratti collettivi aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarieta` per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale o non abbiano provveduto a riconvertirli alla nuova normativa, ai lavoratori interessati e` assicurata la tutela necessaria per mezzo di un apposito Fondo di solidarieta` residuale gestito presso l’INPS. Ai lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, dalle imprese rientranti nel proprio campo di applicazione, che siano interessati da riduzione o sospensione dell’attivita` lavorativa, il Fondo riconosce un assegno ordinario, in relazione alle medesime causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attivita`. Contributi Le prestazioni del Fondo di solidarieta` sono finanziate dai seguenti contributi: a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore; b) un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attivita` lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano piu` di 50 dipendenti. Per le aziende interessate l’obbligo di contribuzione decorre dal mese di gennaio 2014. PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 NORME InPratica SOGGETTI " Aziende obbligate Sono obbligati al versamento presso il Fondo residuale: – tutti i soggetti economici definiti imprenditori dalla giurisprudenza comunitaria che adotta, come noto, una differente definizione rispetto all’articolo 2082 del codice civile, comprendendo fra gli altri anche gli studi professionali (si intende per imprenditore qualunque soggetto che svolge attivita` economica e che sia attivo su un determinato mercato); – le imprese che impiegano mediamente piu` di 15 dipendenti; – le aziende operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale ne´ da fondi di solidarieta` per il sostegno del reddito obbligatori. Qualora venga istituito un nuovo Fondo di solidarieta` obbligatorio, le imprese del settore interessato non sono piu` soggette alla partecipazione al Fondo residuale a far data dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del decreto istitutivo del nuovo fondo settoriale. Tabella dei settori inclusi nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarieta` residuale Settore Industria CSC CA 1.15.01 con c.a. 2B 1.XX.XX con 4A escluso se 3X 1.XX.XX con 1D escluso se 1M 1.18.08 escluso se 1M 1.15.02 1.15.03 1.19.01 - 1.20.01 - 1.21.01 Agricoltura Terziario 5.01.02 con ca 1D 7.01.XX - 7.02.XX - 7.03.01 7.04.01 7.05.01 - 7.05.02 - 7.05.04 7.06.01 - 7.06.02 7.07.01 - 7.07.02 7.07.04 7.07.06 7.07.08 escluso se 5J, 5K, 9A e 5M 7.07.XX con 4A esclusi se 5K e 5 J 7.07.09 escluso se 1M Aziende escluse Non sono soggette alla disciplina del Fondo residuale: – le aziende soggette all’obbligo di contribuzione ad un Fondo di solidarieta` obbligatorio o alternativo; – le Pubbliche amministrazioni, come definite dall’art. 1, comma 2, D.Lgs n.165/2001. Tabella dei settori di attivita` esclusi dall’ambito di applicazione del Fondo di solidarieta` residuale Sono escluse le imprese rientranti nell’ambito di applicazione di Fondi di solidarieta` gia` istituiti, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale: 3R (Gruppo Poste italiane spa); 3F (Credito cooperativo); 2M (Societa` del gruppo FS); 4P (Trasporto aereo e sistema aeroportuale); 2V (Assicurativo e di assistenza); 3D (Credito) PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 39 NORME InPratica Sono escluse le aziende cui sono attribuiti i seguenti codici Ateco2007 94.11.00 Attivita` di organizzazioni economiche e di datori di lavoro 94.12.10 Attivita` di federazioni e consiglio di ordini e collegi professionali 94.12.20 Attivita` di associazioni professionali 94.20.00 Attivita` dei sindacati di lavoratori dipendenti 94.91.00 Attivita` delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto 94.92.00 Attivita` dei partiti e delle associazioni politiche 94.99.10 - 94.99.20 - 94.99.30 - 94.99.40 - 94.99.50 - 94.99.60 - 94.99.90 Attivita` di altre organizzazioni associative n.c.a. 97.00.00 Attivita` di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 98.10.00 Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 98.20.00 Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 99.00.00 Organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 99.99.97 Parlamentari assunzione collaboratori 99.99.98 Cantieri lavoro allievi 99.99.99 Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie) PRECONDIZIONI " Il datore di lavoro deve: – verificare l’eventuale esistenza di Fondi di solidarieta` bilaterali obbligatori; – verificare l’assegnazione da parte dell’INPS del codice di autorizzazione ‘‘0J’’ (attribuito dall’INPS alle aziende potenzialmente interessate) o ‘‘2C’’ (assegnato su richiesta dell’azienda nel caso in cui il requisito occupazionale dei 15 dipendenti si realizzi computando lavoratori denunciati su piu` matricole). FLUSSO DI LAVORO " Il datore di lavoro deve calcolare mensilmente la media occupazionale del semestre precedente: se questa e` superiore a 15 dipendenti scatta l’obbligo contributivo. Nella determinazione del numero di dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica: – inclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio; – esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di reinserimento lavorativo. I dipendenti part time si computano in proporzione all’orario svolto in rapporto al tempo pieno con arrotondamento secondo l’articolo 6 del D.Lgs. n. 61/2000 (arrotondamento all’unita` per le frazioni superiori alla meta`). I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario svolto nel semestre. I lavoratori ripartiti sono computanti come parti di una unica unita` lavorativa. Il lavoratore assente con diritto di conservazione del posto di lavoro e` escluso dal computo solo se in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore (in tal caso sara` computato il sostituto). Occorre ricomprendere anche i periodi di sosta di attivita` e di sospensioni stagionali eventualmente occorsi nel semestre. Per le aziende neo costituite ed in caso di trasferimento d’azienda si prendono in considerazione i soli mesi di attivita` (se inferiori a 6). Sussistendo i requisiti per l’obbligo contributivo, nessuna domanda di iscrizione al Fondo deve essere presentata all’INPS da parte del datore di lavoro. Calcola 40 Se la media occupazionale del semestre precedente al periodo di paga in elaborazione e` superiore a 15 dipendenti, scatta l’obbligo di versamento e pertanto il datore di lavoro deve: PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 NORME InPratica 1) sommare all’aliquota contributiva ordinaria del settore di appartenenza l’aliquota dello 0,50% relativa al contributo ordinario di finanziamento delle prestazioni del fondo residuale; 2) trattenere in busta paga la quota parte di competenza del lavoratore, pari a 0,1667% (un terzo della aliquota di 0,50%); 3) elaborare la busta paga, calcolare e versare i contributi complessivamente determinati entro il giorno 16 del mese successivo, secondo le ordinarie scadenze e modalita` previste in tema di contribuzione INPS obbligatoria; 4) inviare la denuncia contributiva mensile UniEmens secondo le ordinarie modalita`. I contributi pregressi relativi al periodo gennaio - settembre2014, devono essere versati, senza pagamento di interessi legali sulle somme arretrate e di sanzioni, entro il 16 dicembre 2014. L’INPS ha definito particolari modalita` di compilazione del flusso xml UniEmens solamente ai fini del versamento dei contributi dovuti per il periodo pregresso da gennaio a settembre 2014, anteriore rispetto all’introduzione dell’obbligo corrente a partire dal periodo di paga di ottobre. Il codice di nuova istituzione ‘‘M131’’ deve essere valorizzato nell’elemento <CausaleADebito> di <AltreADebito> all’interno di <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale>. Al medesimo livello della denuncia: – nell’elemento <Retribuzione> deve essere indicato l’importo dell’imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti (esclusi i dirigenti) – nell’elemento <SommaADebito> l’importo cumulativo del contributo, riferito all’intero periodo ed a tutti i lavoratori interessati. PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 41 Y27EM FI CCNL InPratica Grafica ed editoria - Aziende industriali Accordo - 16 ottobre 2014 PARTI STIPULANTI " CAMPO DI APPLICAZIONE " DECORRENZA E DURATA " Assografici, Aie, Aneps, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil Dipendenti dalle aziende grafiche ed affini e dalle aziende editoriali anche multimediali. 16 ottobre 2014 - 31 dicembre 2015 Con l’ipotesi di accordo 16 ottobre 2014 le Parti hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende grafiche ed affini e dalle aziende editoriali anche multimediali. L’ipotesi di accordo sara` sottoposta alle assemblee dei lavoratori entro il 15 novembre 2014 e diventera` applicabile all’atto della firma definitiva. L’ACCORDO IN PRATICA Minimi tabellari 1º ottobre 2014 DA FARE SUBITO DA METTERE IN AGENDA DA ANNOTARE Una tantum 1º gennaio 2015, 1º giugno 2015 e 1º novembre 2015 Assistenza integrativa 1º gennaio 2015 Minimi tabellari 1º maggio 2015 Apprendistato Lavoro a termine Somministrazione di lavoro DA FARE SUBITO Minimi tabellari L’ipotesi di accordo ha previsto aumenti tabellari con decorrenza ottobre 2014 e maggio 1º ottobre 2014 2015. Di seguito i nuovi minimi di retribuzione che competono a far data dal mese di ottobre 2014: Livelli Importi mensili dal 1.10.2014 Q 1.808,87 AS 1.800,13 A 1.520,00 B1S 1.462,52 B1 1.418,87 B2 1.329,36 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 43 CCNL InPratica Livelli Importi mensili dal 1.10.2014 B3 1.234,04 C1 1.139,46 C2 1.005,58 D1 910,25 D2 828,03 E 727,62 DA METTERE IN AGENDA Una tantum Chi Quando Quanto Lavoratori in forza Gennaio 2015 alla data del 16 ot- Giugno 2015 Novembre 2015 tobre 2014 v. tabella Come – Proporzionalmente ridotta in caso di aspettativa, assenza facoltativa post partum e Cig a zero ore. Periodo di riferimento 01/04/2013 - 16/10/2014 Gennaio 2015 Ai lavoratori in forza alla data del 16 ottobre 2014 - a copertura del periodo 1º aprile 2013-16 Giugno 2015 ottobre 2014 - spetta un importo forfettario una tantum pari a E 90,00 da erogarsi in tre Novembre 2015 tranches: Mese Una tantum Gennaio 2015 30,00 Giugno 2015 30,00 Novembre 2015 30,00 L’una tantum - comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali diretti e indiretti e non utile ai fini del t.f.r. - e` proporzionalmente ridotta in caso di aspettativa, assenza facoltativa post partum e Cig a zero ore. Assistenza integrativa Sono escluse dall’obbligo di iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa le aziende che abbiano gia` in essere forme di assistenza sanitaria integrativa a favore della generalita` o di alcune categorie di lavoratori. Per l’anno 2014 e a partire dal 2017, il contributo complessivo, pari ad E 120 annui, e` cosı` suddiviso: Importo Percentuale Soggetto obbligato E 84 70% Datore di lavoro E 36 30% Lavoratore 1º gennaio 2015 A decorrere dal 1º gennaio 2015 le imprese che, pur essendo tenute, non versano il 44 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 CCNL InPratica relativo contributo devono corrispondere al lavoratore una quota di retribuzione mensile pari a E 25,00 per 12 mensilita`. Per gli anni 2015 e 2016 tutti i lavoratori a tempo indeterminato cui si applica il c.c.n.l. che non beneficiano di altre forme di assistenza sanitaria integrativa saranno iscritti automaticamente al Fondo ed il contributo sara` a totale carico del datore di lavoro. Minimi tabellari L’ipotesi di accordo ha previsto aumenti tabellari con decorrenza ottobre 2014 e maggio 1º maggio 2015 2015. Di seguito i nuovi minimi di retribuzione che competono a far data dal mese di maggio 2015: Livelli Importi mensili dal 1.05.2015 Q 1.845,51 AS 1.836,60 A 1.550,80 B1S 1.492,15 B1 1.447,61 B2 1.356,30 B3 1.259,04 C1 1.162,54 C2 1.025,95 D1 928,69 D2 844,80 E 742,36 DA ANNOTARE Apprendistato professionalizzante Durata " Periodo di prova " Retribuzione " Formazione " 36 mesi (gruppi Q, A, B e C) 24 mesi (gruppo D). Quella prevista per il livello di assunzione. Percentuale del livello di destinazione finale (v. tabella infra) 80 ore medie annue (formazione professionalizzante) Fino a 120 ore per triennio (formazione pubblica) Preavviso " 15 giorni Malattia " Conservazione del posto per 12 mesi nell’arco di 36. 100% della normale retribuzione giornaliera dal 1º al 180º giorno di assenza. PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 45 CCNL InPratica Qualificazione Il contratto di apprendistato puo` essere stipulato per il livello Q e per i gruppi A, B, C e D professionale e durata della classificazione. La durata minima e` di 6 mesi; quella massima e` pari a: – 36 mesi, per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei gruppi Q, A, B e C; – 24 mesi, per il conseguimento di qualifiche inquadrate nel gruppo D. I periodi di apprendistato trascorsi presso altri datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima dell’apprendistato professionalizzante, purche´ si riferiscano alle stesse mansioni e non siano separati da interruzioni superiori ad un anno. Nel caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio di durata superiore a 30 giorni lavorativi, la durata del rapporto di apprendistato viene corrispondentemente prorogata. Retribuzione Il trattamento economico e` determinato dall’applicazione delle seguenti percentuali della retribuzione (minimo, ex indennita` di contingenza ed E.d.r.) del livello di inquadramento finale: Gruppi I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. Q, A, B e C 70% 75% 80% 85% 90% 95% I quadr. II quadr. III quadr. IV quadr. V quadr. VI quad. 70% 75% 80% 85% 90% 95% D Periodo di prova La durata e` quella prevista per gli operai e gli impiegati, con riferimento al livello di assun- zione. Attivita` formativa L’impegno formativo e` determinato in 80 ore medie annue di formazione professionaliz- zante, integrata dalla formazione pubblica per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per triennio. Ogni anno dovra` essere effettuato almeno l’80% del monte ore annuo. L’accordo fornisce i profili formativi e un modello di piano formativo individuale. Malattia In caso di malattia, l’apprendista non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a 12 mesi. In caso di piu` assenze, detto periodo si intende riferito ad un arco temporale di 36 mesi. L’azienda corrispondera` all’apprendista un trattamento economico pari al 100% della normale retribuzione giornaliera dal 1º al 180º giorno di assenza (escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario). Preavviso Al termine del contratto, ciascuna parte puo` recedere con un preavviso di 15 giorni. Lavoro a termine Il numero complessivo dei contratti a termine stipulati da ciascun datore di lavoro non puo` Limiti numerici eccedere la misura del 20% medio annuo dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell’anno di assunzione, a tal fine computando i lavoratori part-time, i dirigenti e gli apprendisti. Per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti e` in ogni caso consentita la stipula di un contratto a termine. Sono, invece, esclusi da ogni limitazione quantitativa i contratti a tempo determinato conclusi per avvio nuove attivita` (art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 368/2001). Il periodo di tempo fino a 12 mesi puo` essere incrementato, previo accordo aziendale, con particolare riferimento ad aziende o unita` produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal D.P.R. n. 218/1978. Durata Nell’ipotesi di assunzione di lavoratori che abbiano prestato per l’azienda, entro i 12 mesi 46 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 CCNL InPratica precedenti all’assunzione, attivita` lavorativa con contratti a progetto, autonomo e somministrato, la durata massima del contratto, pari a 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, e` elevata di 24 mesi. Sono considerate stagionali - in aggiunta alle attivita` elencate dal D.P.R. n. 1525/1963 - le seguenti ulteriori attivita`: – stampa, legatoria, magazzinaggio, spedizione, gestione degli ordini e delle rese dei libri e dei saggi scolastici e manuali universitari; – stampa, legatoria, magazzinaggio, gestione degli ordini e delle rese dei libri strenna e dei libri in genere nei tradizionali picchi distributivi e nelle campagne nazionali di promozione del libro e della lettura; – attivita` logistiche ed organizzative connesse alla partecipazione di fiere nazionali ed internazionali del settore editoriale; – attivita` di stampa, allestimento, magazzinaggio e spedizione dei cataloghi con carattere di stagionalita`; – attivita` di stampa, allestimento, magazzinaggio e spedizione delle agende e dei calendari. In caso di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, l’intervallo di tempo ridotto (5 giorni per contratti fino a 6 mesi e 10 giorni per contratti superiori a 6 mesi) non si applica nei casi di assunzione per sostituzione di lavoratore assente, in C.i.g. in mobilita` o percettore dell’Aspi. Nel caso di contratto a termine per motivi sostitutivi la durata puo` essere comprensiva dei periodi di affiancamento. Tali periodi devono essere previsti e motivati nel contratto individuale. Trattamento Gli istituti a carattere annuale devono essere frazionati per 365esimi e corrisposti per i giorni economico-normativo di durata del contratto. Il t.f.r. viene corrisposto in proporzione alla durata del contratto. In caso di malattia e infortunio non sul lavoro, la conservazione del posto e` limitata ad un periodo massimo pari ad 1/4 della durata del contratto e, comunque, non eccedente la scadenza del termine apposta al contratto. L’integrazione economica a carico della azienda cessa con l’esaurimento del periodo di conservazione del posto e/o con il cessare dell’indennita` economica da parte dell’INPS. Il diritto di precedenza, regolato dalle norme di legge, non si applica nei casi di trasformazione dei contratti in essere. Somministrazione I lavoratori assunti in somministrazione non possono superare il 25% in media annua dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente. In situazioni particolari, previo accordo sindacale, detta percentuale puo` essere elevata. PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 47 CCNL InPratica Servizi di pulizia - Aziende artigiane Accordo - 18 settembre 2014 PARTI STIPULANTI " CAMPO DI APPLICAZIONE " DECORRENZA E DURATA " CNA-Servizi alla comunita`, Confartigianato Imprese di pulizia, Casartigiani, Claai con Filcams-Cgil, Fsascat-Cisl e Uiltrasporti-Uil Dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia Scade il 31 dicembre 2016 Con l’ipotesi di accordo 18 settembre 2014 le Parti hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia. L’accordo ha durata triennale e scadra` il 31 dicembre 2016. L’ACCORDO IN PRATICA DA FARE SUBITO DA METTERE IN AGENDA DA ANNOTARE Elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione 1º ottobre 2014 Minimi tabellari 1º ottobre 2014 Indennita` speciale 1º ottobre 2014 Contrattualizzazione delle prestazioni di bilateralita` 1º ottobre 2014 Nuova disciplina apprendistato professionalizzante per assunti dal 1º ottobre 2014 Assistenza sanitaria integrativa 1º ottobre 2014 Minimi tabellari 1º gennaio 2015, 1º aprile 2015, 1º settembre 2015, 1º aprile 2016, 1º settembre 2016 e 1º marzo 2017 Trattamento economico di malattia Contratto a termine Contratto a tempo parziale DA FARE SUBITO Elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione Chi Quando Quanto Lavoratori in forza Mensilmente dal E 5 al 18 settembre 1º ottobre 2014 2014 Come – Da riproporzionare nel caso di parttime e per gli apprendisti – Escluso dalla base di computo degli istituti contrattuali e del t.f.r. 1º ottobre 2014 Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (non espressamente indicato dalle parti stipulanti), ai soli lavoratori in forza al 18 settembre 2014, spetta - a decorrere dal 1º ottobre 2014 - un elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione nella misura di E 5,00 mensili per 30 mesi consecutivi. L’importo e` ridotto proporzionalmente nel caso di rapporto part-time; agli apprendisti viene corrisposto sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri. L’EDAR, che ha natura temporanea, non rientra nella base di computo per l’applicazione 48 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 CCNL InPratica degli istituti contrattuali, non ha riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, legali o contrattuali, ed e` esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. In caso di risoluzione del rapporto l’azienda liquidera` la parte residua dell’EDAR in un’unica soluzione unitamente alle competenze d fine rapporto. Minimi tabellari A decorrere dal 1º ottobre 2014 sono conglobati in un’unica voce denominata ‘‘Retribu1º ottobre 2014 zione tabellare’’ i seguenti elementi retributivi: minimo tabellare, ex indennita` di contingenza ed elemento distinto della retribuzione. Il conglobamento non modifica i riflessi economici delle singole voci sui vari istituti retributivi previsti dal contratto. Gli aumenti stabiliti dall’accordo hanno decorrenza ottobre 2014, gennaio 2015, aprile 2015, settembre 2015, aprile 2016, settembre 2016 e marzo 2017. In tabella sono riportati i nuovi minimi di retribuzione in vigore dal 1º ottobre 2014: Livello Importi mensili dal 1º ottobre 2014 1Q 1.299,03 1 1.299,03 2 1.190,79 3S 1.154,18 3 1.114,64 4 1.053,69 5 1.019,97 6 982,53 Gli importi eventualmente gia` corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali dovranno essere detratti dagli incrementi previsti dal 1º ottobre 2014 fino a concorrenza: l’eventuale differenza sara` corrisposta come superminimo individuale assorbibile da successivi aumenti contrattuali. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di ottobre 2014. Indennita` speciale A decorrere dal 1º ottobre 2014 gli importi dell’indennita` speciale sono individuati nelle 1º ottobre 2014 seguenti misure: Livello Importi 1Q 121,55 1 103,58 2 99,86 3S 91,81 3 83,73 4 78,17 5 71,97 6 121,55 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 49 CCNL InPratica L’indennita` speciale, non utile ai fini della 13a mensilita`, va corrisposta in caso di assenza dal lavoro per ferie ed entra nella base di calcolo per il trattamento di malattia e infortunio. In caso di rapporto di lavoro part-time l’indennita` speciale va riproporzionata all’orario di lavoro effettivamente prestato. Contrattualizzazione delle prestazioni di bilateralita` Chi Quando Quanto Come Imprese aderenti Mensilmente dal E 10,42 alla bilateralita` 1º ottobre 2014 – Da ridurre del 50% per i part-time fino a 20 ore Imprese non adeMensilmente dal renti alla bilateraliE 25 1º ottobre 2014 ta` – Da riproporzionare per gli apprendisti e nel caso di part-time – Concorre alla base di computo degli istituti legali e contrattuali – Escluso dalla base di computo del t.f.r. 1º ottobre 2014 In attuazione di quanto stabilito dall’atto di indirizzo sulla bilateralita` del 30 giugno 2010, a partire dal 1º ottobre 2014 le imprese devono versare una quota onnicomprensiva per la bilateralita` pari ad E 125 annui per ogni lavoratore dipendente (anche a tempo determinato). Tale contributo e` frazionato in 12 quote mensili pari ad E 10,42 per ogni lavoratore dipendente in forza, ed e` ridotto del 50% per i part-time fino a 20 ore settimanali. I versamenti saranno effettuati esclusivamente tramite modello F24, evidenziando il codice tributo riportato nella risoluzione n. 70/E dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando la causale EBNA. Nelle imprese che optino per il rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell’azienda e di invio all’EBNA della relativa documentazione, gli importi relativi saranno riaccreditati all’azienda. Sempre a partire dal 1º ottobre 2014, in caso di mancata adesione alla bilateralita`, l’azienda deve erogare ai lavoratori un importo forfetario E.a.r., pari a E 25 mensili per 13 mensilita`, non riassorbibile, che ha riflessi su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, indiretti o differiti, escluso il t.f.r. ed e` altresı` tenuta all’erogazione diretta in favore dei lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralita` nazionale e regionale. Per i lavoratori part-time tale importo e` corrisposto in proporzione all’orario di lavoro mentre per gli apprendisti andra` riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta. Apprendistato Per i contratti stipulati dal 1º ottobre 2014 si applica la seguente disciplina (ai contratti professionalizzante stipulati prima di tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina fino alla loro natu1º ottobre 2014 rale scadenza). Durata " 4 anni (1º gruppo); 3 anni (2º gruppo); 1 anno e 6 mesi (3º gruppo); 2 anni e 6 mesi (4º gruppo) Retribuzione " Percentuale del livello di inquadramento finale (v. tabella infra) Periodo di prova " Formazione " 50 PRATICA LAVORO Durata prevista per il livello di destinazione finale. Almeno 80 ore medie annue di formazione professionalizzante n. 0 del 1º dicembre 2014 CCNL InPratica Qualificazione professionale Gli apprendisti vengono inseriti in 4 gruppi, in relazione al contenuto professionale delle lavorazioni: – 1º gruppo: addetto al trattamento acque, pulizia e manutenzione di piscine. – 2º gruppo (lavorazioni ad alto contenuto professionale): capisquadra, operatori dei servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, levigatori e vetrificatori pavimenti in legno, lamatori, lucidatori a piombo, conducenti di pale caricatrici, addetti alle cabine e linee di verniciatura negli impianti industriali. – 3º gruppo (lavorazioni a medio-basso contenuto professionale): addetti ad operazioni, anche ausiliarie, di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e risanamento ambientale, addetti ai lavori di pulizia (anche con l’uso di lucidatrici, lavasciuga, monospazzole ed aspiratori), nonche´ ai lavori di pulizia dei vetri (anche con uso di scale a libretto non superiori al metro di altezza), addetti alla manutenzione di giardini ed aree verdi, pulitori finiti che effettuano tutti i lavori di pulizia anche con uso di macchine industriali, conducenti. – 4º gruppo: apprendisti impiegati (dal 4º al 2º livello). Durata La durata massima dell’apprendistato e` cosı` fissata: Gruppi Durata 1º gruppo 4 anni 2º gruppo 3 anni 3º gruppo 1 anno e 6 mesi 4º gruppo 2 anni e 6 mesi Per gli apprendisti del 3º e 4º gruppo in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attivita` da svolgere, le predette durate sono rispettivamente ridotte di 6 mesi e di 3 mesi. Tali riduzioni si applicano al termine dell’apprendistato. I periodi di servizio prestato in qualita` di apprendista presso piu` datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima, purche´ non separati da intervalli superiori a 1 anno e relativi alle stesse attivita`. In tutti i casi di sospensione del rapporto per eventi con diritto alla conservazione del posto (es. malattia, infortunio, ecc.) ovvero nei casi di sospensione involontaria del rapporto, la durata dell’apprendistato e` prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 30 giorni di calendario. A tal fine saranno presi in considerazione piu` periodi sospensivi di durata superiore a 15 giorni consecutivi di calendario. Retribuzione La retribuzione minima tabellare dell’apprendista e` determinata applicando le percentuali di seguito indicate alla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale: Gruppi Periodo Retribuzione 1º 1º anno 70% 2º anno 80% PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 51 CCNL InPratica Gruppi 2º 3º 4º Periodo Retribuzione 3º anno 90% 4º anno 100% 1º anno 70% 2º anno 80% 3º anno 90% 1º sem. 65% 2º sem. 80% 3º sem. 90% 1º anno 70% 2º anno 80% ultimi 6 mesi 90% Periodo di prova Durata prevista per il livello di destinazione finale. In caso di malattia insorta durante il periodo di prova, la conservazione del posto e` prevista per un mese. Formazione E` previsto un monte ore di formazione professionalizzante di almeno 80 medie annue, integrate dall’offerta formativa pubblica. Assistenza sanitaria Dal 1º ottobre 2014 sono iscritti al Fondo SAN.ARTI. tutti i dipendenti a tempo indetermiintegrativa nato (anche apprendisti) cui si applica il c.c.n.l., nonche´ i lavoratori con contratto a tempo 1º ottobre 2014 determinato pari o superiore a 12 mesi; tali versamenti non devono effettuarsi per contratti di durate inferiori poi prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. A decorrere dal 1º ottobre 2014 l’azienda e` tenuta a versare - con le modalita` stabilite dal Regolamento del Fondo - un contributo per dipendente di E 10,42 mensili per 12 mensilita`. L’azienda che non abbia aderito al Fondo sanitario deve versare al lavoratore un importo forfettario a titolo di E.a.r. pari ad E 25,00 per tredici mensilita`, cosı` come previsto dal c.c.n.l. in materia di bilateralita` (v. supra Contrattualizzazione delle prestazioni di bilateralita`). L’erogazione delle prestazioni sanitarie e` un diritto contrattuale del lavoratore, pertanto l’azienda che ometta il versamento dei contributi e` responsabile verso i lavoratori non iscritti al fondo della perdita delle prestazioni stesse, nonche´ dell’eventuale maggior danno subito. 52 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 CCNL InPratica DA METTERE IN AGENDA Minimi tabellari Gennaio 2015 Aprile 2015 Settembre 2015 Aprile 2016 Settembre 2016 Marzo 2017 Minimi tabellari Livello dal 1.1.2015 dal 1.4.2015 dal 1.9.2015 1Q 1.337,23 1.349,97 1.375,44 1 1.337,23 1.349,97 1.375,44 2 1.225,82 1.237,49 1.260,84 3S 1.188,12 1.199,44 1.222,07 3 1.147,42 1.158,35 1.180,21 4 1.084,68 1.095,01 1.115,67 5 1.049,97 1.059,97 1.079,97 6 1.011,42 1.021,06 1.040,32 Minimi tabellari Livello dal 1.04.2016 dal 1.09.2016 dal 1.03.2017 1Q 1.400,91 1.426,38 1.458,22 1 1.400,91 1.426,38 1.458,22 2 1.284,19 1.307, 54 1.336,73 3S 1.244,70 1.267,33 1.295,62 3 1.202,06 1.223,92 1.251,24 4 1.136,33 1.156,99 1.182,82 5 1.099,97 1.119,97 1.144,97 6 1.059,59 1.078,85 1.102,94 Per espressa previsione delle Parti, l’ultima tranche di incremento prevista a decorrere dal 1º marzo 2017 non e` da intendersi come anticipazione dei futuri aumenti contrattuali. DA ANNOTARE Malattia Durante il periodo di assenza per malattia il lavoratore ha diritto ad un trattamento econo- mico integrativo a carico dell’azienda fino a concorrenza dell’intera retribuzione comprensiva dell’indennita` speciale dal 1º al 180º giorno di malattia. Contratto a termine E` consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto non superiore a 36 mesi per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, e` consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario, sia prima dell’assenza sia successivamente al rientro. PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 53 CCNL InPratica Limiti percentuali Sono previsti i seguenti limiti quantitativi alle assunzioni a termine, con arrotondamento all’unita` superiore: Numero dip. a tempo indeterminato Numero contratti a termine Fino a 5 2 Da 6 a 10 4 Da 11 a 18 6 Oltre 18 8 Dai suddetti limiti - calcolati prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell’anno di assunzione - sono esclusi i lavoratori assunti a termine per stagionalita` e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 12 mesi della fase di avvio di nuove attivita` d’impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unita` produttiva aziendale. Durata Il contratto a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non puo` superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro. Nell’ipotesi di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, la durata massima del contratto a termine da stipularsi in deroga al suddetto limite temporale massimo (c.d. deroga assistita), non puo` superare gli 8 mesi, prorogabili a 12 mesi dalla contrattazione regionale. Escluso il caso di assunzioni a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l’intervallo tra 2 contratti e` di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) e di 20 giorni (contratti superiori ai 6 mesi). Diritto di precedenza Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o piu` contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attivita` lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni gia` espletate in esecuzione dei rapporto a termine, a condizione che manifesti la propria volonta` per iscritto entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Tale diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto. Lavoro a tempo parziale E` consentita - con il consenso del lavoratore formalizzato con atto scritto - la possibilita` di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontale, verticale Clausole elastiche e flessibili o misto) ovvero la possibilita` di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time verticale o misto), previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. In presenza di gravi motivi familiari o personali, il lavoratore puo` chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata, previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, riducibile a 2 giorni qualora si verifichino emergenze. Le variazioni di cui sopra comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione del 10% della retribuzione (15% nel caso in cui il preavviso venga ridotto a 2 giorni). Il lavoratore puo` revocare il consenso alle clausole elastiche e/o flessibili: 54 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 CCNL InPratica – qualora sia affetto da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacita` lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita; – in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori, nonche´ nel caso di assistenza a persona convivente con totale e permanente inabilita` lavorativa, che assuma connotazione di gravita` ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. n. 104/1992, alla quale e` stata riconosciuta un’invalidita` del 100%, con necessita` di assistenza continua; – presenza di un figlio convivente di eta` non superiore a 13 anni o di un figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, L. n. 104/1992; – nel caso di lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali; – nel caso di instaurazione di altro rapporto di lavoro. Lavoro supplementare e In presenza di specifiche esigenze tecniche, organizzative e sostitutive puo` essere richiestraordinario sta, con il consenso scritto del lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare, fino al raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro annuo. Per le ore di lavoro supplementare e` prevista la maggiorazione del 22%. In caso di reiterato ricorso al lavoro supplementare e` prevista la seguente disciplina: – part-time fino a 20 ore settimanali: l’impresa trasformera` automaticamente in orario normale di lavoro il 30% delle ore supplementari prestate dal lavoratore nel corso del semestre; – part-time superiori a 20 ore settimanali: l’impresa potra` trasformare, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, il 30% delle ore supplementari prestate dal lavoratore nel corso del semestre. In entrambi i casi, l’impresa procede alla modificazione della lettera di assunzione che prevedra`, previo accordo tra le parti, la distribuzione delle ore di lavoro trasformate, da effettuarsi anche su base plurisettimanale. Per il part-time verticale, limitatamente ai giorni in cui e` prevista la prestazione a tempo pieno, e` ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all’orario giornaliero originariamente pattuito, retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno. Trattamento economico- Il trattamento economico e` proporzionale all’entita` della prestazione lavorativa, sulla base normativo del rapporto tra l’orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario del personale full-time. Non si procede ad alcun tipo di riproporzionamento per quanto riguarda la durata temporale del periodo di comporto di malattia, ferie e maternita`-paternita`. Trasformazione del La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa) avviene con il rapporto consenso scritto delle parti. La precedenza viene accordata alle richieste fondate su gravi motivi personali o familiari. I lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche che comportano una ridotta capacita` lavorativa accertata dalla commissione medica istituita presso il servizio sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) ed alla successiva trasformazione a tempo pieno. PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 55 TABELLE Trattamento di fine rapporto ISTAT - Comunicato 14 ottobre 2014 Mese Periodo a) b) c) d) e) Gennaio 2014 dal 15.01 al 14.02 107,3 0,186741 0,125 0,140056 0,265056 Febbraio 2014 dal 15.02 al 14.03 107,2 0,093371 0,250 0,070028 0,320028 Marzo 2014 dal 15.03 al 14.04 107,2 0,093371 0,375 0,070028 0,445028 Aprile 2014 dal 15.04 al 14.05 107,4 0,280112 0,500 0,210084 0,710084 Maggio 2014 dal 15.05 al 14.06 107,3 0,186741 0,625 0,140056 0,765056 Giugno 2014 dal 15.06 al 14.07 107,4 0,280112 0,750 0,210084 0,960084 Luglio 2014 dal 15.07 al 14.08 107,3 0,186741 0,875 0,140056 1,015056 Agosto 2014 dal 15.08 al 14.09 107,5 0,373483 1,000 0,280112 1,280112 Settembre 2014 dal 15.09 al 14.10 107,1 0,00 1,125 0,00 1,125000 Legenda: a) Rateo fisso annuo 1,5% b) Indice Istat c) Percentuale indice d) 75% indice e) Incremento coefficiente di rivalutazione (a + d) Crediti di lavoro ISTAT - Comunicato 14 ottobre 2014 Disciplina in vigore dal 1º gennaio 1998 Mese di maturazione del credito Indice ISTAT Coefficienti di rivalutazione ante 1.1.1998 Coefficienti di rivalutazione post 1.1.1998 Dicembre 1997 106,5 1,000000 — Gennaio 1998 106,8 1,002817 1,376857 Febbraio 1998 107,1 1,005634 1,373000 Marzo 1998 107,1 1,005634 1,373000 Aprile 1998 107,3 1,007512 1,370441 Maggio 1998 107,5 1,009390 1,367891 Giugno 1998 107,6 1,010329 1,366620 Luglio 1998 107,6 1,010329 1,366620 Agosto 1998 107,7 1,011268 1,365351 Settembre 1998 107,8 1,012207 1,364084 108 1,014085 1,361558 Novembre 1998 108,1 1,015023 1,360299 Dicembre 1998 108,1 1,015023 1,360299 Gennaio 1999 108,2 1,015962 1,359042 Febbraio 1999 108,4 1,017840 1,356534 Ottobre 1998 56 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 TABELLE Mese di maturazione del credito Indice ISTAT Coefficienti di rivalutazione ante 1.1.1998 Coefficienti di rivalutazione post 1.1.1998 Marzo 1999 108,6 1,019718 1,354036 Aprile 1999 109 1,023474 1,349067 Maggio 1999 109,2 1,025352 1,346596 Giugno 1999 109,2 1,025352 1,346596 Luglio 1999 109,4 1,027230 1,344134 Agosto 1999 109,4 1,027230 1,344134 Settembre 1999 109,7 1,030047 1,340459 Ottobre 1999 109,9 1,031925 1,338019 Novembre 1999 110,3 1,035681 1,333167 Dicembre 1999 110,4 1,036620 1,331959 Gennaio 2000 110,5 1,037559 1,330754 Febbraio 2000 111 1,042254 1,324759 Marzo 2000 111,3 1,045070 1,321189 Aprile 2000 111,4 1,046009 1,320003 Maggio 2000 111,7 1,048826 1,316457 Giugno 2000 112,1 1,052582 1,311760 Luglio 2000 112,3 1,054460 1,309424 Agosto 2000 112,3 1,054460 1,309424 Settembre 2000 112,5 1,056338 1,307096 Ottobre 2000 112,8 1,059155 1,303620 Novembre 2000 113,3 1,063850 1,297867 Dicembre 2000 113,4 1,064789 1,296722 Gennaio 2001 113,9 1,069484 1,291030 Febbraio 2001 114,3 1,073239 1,286512 Marzo 2001 114,4 1,074178 1,285387 Aprile 2001 114,8 1,077934 1,280909 Maggio 2001 115,1 1,080751 1,277570 Giugno 2001 115,3 1,082629 1,275354 Luglio 2001 115,3 1,082629 1,275354 Agosto 2001 115,3 1,082629 1,275354 Settembre 2001 115,4 1,083568 1,274249 Ottobre 2001 115,7 1,086385 1,270945 Novembre 2001 115,9 1,088263 1,268752 Dicembre 2001 116 1,089202 1,267658 Gennaio 2002 116,5 1,093897 1,262217 Febbraio 2002 116,9 1,097653 1,257898 Marzo 2002 117,2 1,100469 1,254678 Aprile 2002 117,5 1,103286 1,251475 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 57 TABELLE Mese di maturazione del credito Indice ISTAT Coefficienti di rivalutazione ante 1.1.1998 Coefficienti di rivalutazione post 1.1.1998 Maggio 2002 117,7 1,105164 1,249348 Giugno 2002 117,9 1,107042 1,247229 Luglio 2002 118 1,107981 1,246172 Agosto 2002 118,2 1,109859 1,244063 Settembre 2002 118,4 1,111737 1,241962 Ottobre 2002 118,7 1,114554 1,238823 Novembre 2002 119 1,117371 1,235700 Dicembre 2002 119,1 1,118310 1,234662 Gennaio 2003 119,6 1,123005 1,229501 Febbraio 2003 119,8 1,124883 1,227448 Marzo 2003 120,2 1,128638 1,223364 Aprile 2003 120,4 1,130516 1,221331 Maggio 2003 120,5 1,131455 1,220318 Giugno 2003 120,6 1,132394 1,219306 Luglio 2003 120,9 1,135211 1,216280 Agosto 2003 121,1 1,137089 1,214272 Settembre 2003 121,4 1,139906 1,211271 Ottobre 2003 121,5 1,140845 1,210274 Novembre 2003 121,8 1,143662 1,207293 Dicembre 2003 121,8 1,143662 1,207293 Gennaio 2004 122 1,145540 1,205314 Febbraio 2004 122,4 1,149296 1,201375 Marzo 2004 122,5 1,150235 1,200394 Aprile 2004 122,8 1,153052 1,197462 Maggio 2004 123 1,154930 1,195515 Giugno 2004 123,3 1,157746 1,192606 Luglio 2004 123,4 1,158685 1,191639 Agosto 2004 123,6 1,160563 1,189711 Settembre 2004 123,6 1,160563 1,189711 Ottobre 2004 123,6 1,160563 1,189711 Novembre 2004 123,9 1,163380 1,186831 Dicembre 2004 123,9 1,163380 1,186831 Gennaio 2005 123,9 1,163380 1,186831 Febbraio 2005 124,3 1,167136 1,183011 Marzo 2005 124,5 1,169014 1,181111 Aprile 2005 124,9 1,172770 1,177328 Maggio 2005 125,1 1,174648 1,175446 Giugno 2005 125,3 1,176526 1,173570 58 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 TABELLE Mese di maturazione del credito Indice ISTAT Coefficienti di rivalutazione ante 1.1.1998 Coefficienti di rivalutazione post 1.1.1998 Luglio 2005 125,6 1,179343 1,170767 Agosto 2005 125,8 1,181221 1,168905 Settembre 2005 125,9 1,182160 1,167977 Ottobre 2005 126,1 1,184038 1,166125 Novembre 2005 126,1 1,184038 1,166125 Dicembre 2005 126,3 1,185915 1,164278 Gennaio 2006 126,6 1,188732 1,161519 Febbraio 2006 126,9 1,191549 1,158773 Marzo 2006 127,1 1,193427 1,156950 Aprile 2006 127,4 1,196244 1,154225 Maggio 2006 127,8 1,200000 1,150613 Giugno 2006 127,9 1,200939 1,149713 Luglio 2006 128,2 1,203756 1,147023 Agosto 2006 128,4 1,205634 1,145236 Settembre 2006 128,4 1,205634 1,145236 Ottobre 2006 128,2 1,203756 1,147023 Novembre 2006 128,3 1,204695 1,146129 Dicembre 2006 128,4 1,205634 1,145236 Gennaio 2007 128,5 1,206573 1,144345 Febbraio 2007 128,8 1,209390 1,141679 Marzo 2007 129,0 1,211268 1,139909 Aprile 2007 129,2 1,213146 1,138145 Maggio 2007 129,6 1,216901 1,134632 Giugno 2007 129,9 1,219718 1,132012 Luglio 2007 130,2 1,222535 1,129403 Agosto 2007 130,4 1,224413 1,127671 Settembre 2007 130,4 1,224413 1,127671 Ottobre 2007 130,8 1,228169 1,124222 Novembre 2007 131,3 1,232864 1,119941 Dicembre 2007 131,8 1,237559 1,115693 Gennaio 2008 132,2 1,241315 1,112317 Febbraio 2008 132,5 1,244131 1,109798 Marzo 2008 133,2 1,250704 1,103966 Aprile 2008 133,5 1,253521 1,101485 Maggio 2008 134,2 1,260094 1,095740 Giugno 2008 134,8 1,265728 1,090863 Luglio 2008 135,4 1,271362 1,086029 Agosto 2008 135,5 1,272300 1,085227 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 59 TABELLE Mese di maturazione del credito Indice ISTAT Coefficienti di rivalutazione ante 1.1.1998 Coefficienti di rivalutazione post 1.1.1998 Settembre 2008 135,2 1,269484 1,087635 Ottobre 2008 135,2 1,269484 1,087635 Novembre 2008 134,7 1,264789 1,091673 Dicembre 2008 134,5 1,262911 1,093296 Gennaio 2009 134,2 1,260094 1,095740 Febbraio 2009 134,5 1,262911 1,093296 Marzo 2009 134,5 1,262911 1,093296 Aprile 2009 134,8 1,265728 1,090863 Maggio 2009 135,1 1,268545 1,088440 Giugno 2009 135,3 1,270423 1,086831 Luglio 2009 135,3 1,270423 1,086831 Agosto 2009 135,8 1,275117 1,082830 Settembre 2009 135,4 1,271362 1,086029 Ottobre 2009 135,5 1,272300 1,085227 Novembre 2009 135,6 1,273239 1,084427 Dicembre 2009 135,8 1,275117 1,082830 Gennaio 2010 136,0 1,276995 1,081238 Febbraio 2010 136,2 1,278873 1,079650 Marzo 2010 136,5 1,281690 1,077277 Aprile 2010 137,0 1,286385 1,073345 Maggio 2010 137,1 1,287324 1,072562 Giugno 2010 137,1 1,287324 1,072562 Luglio 2010 137,6 1,292019 1,068665 Agosto 2010 137,9 1,294836 1,066340 Settembre 2010 137,5 1,291080 1,069442 Ottobre 2010 137,8 1,293897 1,067114 Novembre 2010 137,9 1,294836 1,066340 Dicembre 2010 138,4 1,299531 1,062488 Gennaio 2011 101,2 1,304672 1,058300 Febbraio 2011 101,5 1,308540 1,055172 Marzo 2011 101,9 1,313697 1,051030 Aprile 2011 102,4 1,320143 1,045898 Maggio 2011 102,5 1,321432 1,044878 Giugno 2011 102,6 1,322721 1,043860 Luglio 2011 102,9 1,326589 1,040816 Agosto 2011 103,2 1,330456 1,037791 Settembre 2011 103,2 1,330456 1,037791 Ottobre 2011 103,6 1,335613 1,033784 60 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 TABELLE Mese di maturazione del credito Indice ISTAT Coefficienti di rivalutazione ante 1.1.1998 Coefficienti di rivalutazione post 1.1.1998 Novembre 2011 103,7 1,336902 1,032787 Dicembre 2011 104,0 1,340770 1,029808 Gennaio 2012 104,4 1,345927 1,025862 Febbraio 2012 104,8 1,351084 1,021947 Marzo 2012 105,2 1,356240 1,018061 Aprile 2012 105,7 1,362686 1,013245 Maggio 2012 105,6 1,361397 1,014205 Giugno 2012 105,8 1,363976 1,012287 Luglio 2012 105,9 1,365265 1,011331 Agosto 2012 106,4 1,371711 1,006579 Settembre 2012 106,4 1,371711 1,006579 Ottobre 2012 106,4 1,371711 1,006579 Novembre 2012 106,2 1,369132 1,008475 Dicembre 2012 106,5 1,373000 1,005634 Gennaio 2013 106,7 1,375578 1,003749 Febbraio 2013 106,7 1,375578 1,003749 Marzo 2013 106,9 1,378157 1,001871 Aprile 2013 106,9 1,378157 1,001871 Maggio 2013 106,9 1,378157 1,001871 Giugno 2013 107,1 1,380735 1,000000 Luglio 2013 107,2 1,382024 0,999067 Agosto 2013 107,6 1,387181 0,995353 Settembre 2013 107,2 1,382024 0,999067 Ottobre2013 107,1 1,380735 1,000000 Novembre 2013 106,8 1,376868 1,002809 Dicembre 2013 107,1 1,380735 1,000000 Gennaio 2014 107,3 1,383314 0,998136 Febbraio 2014 107,2 1,382024 0,999067 Marzo 2014 107,2 1,382024 0,999067 Aprile 2014 107,4 1,384603 0,997207 Maggio 2014 107,3 1,383314 0,998136 Giugno 2014 107,4 1,384603 0,997207 Luglio 2014 107,3 1,383314 0,998136 Agosto 2014 107,5 1,385892 0,996279 Settembre 2014 107,1 1,380735 1,000000 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 61 TABELLE Addizionali regionali Anno 2014 ASPETTI NORMATIVI Si segnala che l’aliquota base dell’addizionale regionale Irpef e` stata fissata nella misura dell’1,23% dall’art. 28, commi 1 e 2, del D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Monti). Tale aliquota puo` essere maggiorata da ciascuna Regione con apposita delibera. Per l’anno 2014, come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 68/2011, la maggiorazione all’addizionale regionale di base che ciascuna Regione a Statuto ordinario puo` deliberare non puo` essere superiore a 1,1 punti percentuali. Pertanto, limite massimo dell’addizionale risulta pari all’2,33%. Si segnala inoltre che sono ancora in vigore per l’anno 2014 le seguenti disposizioni: – art. 1, comma 174, legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005): al fine di assicurare il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario delle Regioni, si prevede l’applicazione automatica nella misura massima dell’addizionale regionale Irpef per quelle Regioni in cui si sia registrato, dai dati di monitoraggio relativi al quarto trimestre, un disavanzo di gestione nel settore sanitario a fronte del quale non siano stati adottati i necessari provvedimenti di copertura; – art. 1, comma 796, lettera b), legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e art. 2, comma 86, della legge n. 191/ 2009: in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di bilancio, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, al fine di consentire ‘‘l’integrale copertura dei mancati obiettivi’’ e` consentito alle amministrazioni incrementare l’addizionale regionale Irpef di un ulteriore 0,30%. Regione Reddito oltre Reddito fino al Addizionale regionale (%) Avvertenze Fonti ABRUZZO — — 1,73 — D.L. n. 201/2011 art. 28 BASILICATA — — 1,23 — D.L. n. 201/2011 art.28 CALABRIA — — 2,03 La Regione non ha an- Comunicato stampa cora pubblicato i dati. Ministero Economia e Finanze del 27/9/2013 CAMPANIA — — 2,03 — EMILIA ROMAGNA — 15.000,00 1,43 Aliquote su intero red- Legge regionale 22/12/ dito. 2011 n. 21 15.000,00 20.000,00 1,53 — — 20.000,00 25.000,00 1,63 — — 25.000,00 — 1,73 — — — 15.000,00 0,70 Aliquote su intero red- Legge regionale 25/07/ dito. 2012, n. 14 15.000,00 — 1,23 — — 15.000 1,73 Aliquote per scaglioni Comunicato di reddito. Esenzioni 2013 (vedi nota) 15.000 — 2,33 — — 20.000,00 1,23 Aliquote sull’intero red- Legge regionale 14/12/ dito. Correttivo per red- 2007 n. 43, art. 1 diti tra 20.000,01 e 20.101,76 (vedi nota) FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA 62 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 Comunicato stampa Ministero Economia e Finanze del 23/6/2011; D.L. n. 216/2011 art. 29 — 31/12/ — TABELLE Regione Reddito oltre Reddito fino al Addizionale regionale (%) Avvertenze Fonti 20.000,00 — 1,73 — — 15.000,00 1,23 Aliquote per scaglioni Legge regionale 28/12/ di reddito. 2011 n. 23 15.000,00 28.000,00 1,58 — — 28.000,00 — 1,73 — — — 15.000,00 1,23 Aliquote per scaglioni Legge regionale 27/11/ di reddito. 2012, n. 37 15.000,00 28.000,00 1,53 — — 28.000,00 55.000,00 1,70 — — 55.000,00 75.000,00 1,72 — — 75.000,00 — 1,73 — — — 15.000,00 1,73 Aliquote per scaglioni Legge regionale 25/07/ di reddito. 2013, n. 9 15.000,00 28.000,00 1,93 — — 28.000,00 55.000,00 2,13 — — 55.000,00 75.000,00 2,23 — — 75.000,00 — 2,33 — — — 15.000,00 1,62 Aliquote per scaglioni Legge regionale 19/12/ di reddito. 2013, n. 23 15.000,00 28.000,00 2,13 — — 28.000,00 55.000,00 2,31 — — 55.000,00 75.000,00 2,32 — — 75.000,00 — 2,33 — — PROV.AUT.BOLZANO — — 1,23 Esenzione e detrazioni Legge provinciale 15/ (v. nota) 12/2011 PROV.AUT.TRENTO — 15.000,00 0,50 Aliquote su intero red- Legge provinciale 22/ dito. 04/2014. n. 1 art. 2; Legge provinciale 26/ 09/2014, n. 8 art. 1 15.000,00 — 1,23 — — 15.000,00 1,33 Aliquote per scaglioni Legge Regionale 28/ di reddito. 12/2012, n. 45 art. 3 15.000,00 28.000,00 1,43 — — 28.000,00 55.000,00 1,71 — — 55.000,00 75.000,00 1,72 — — 75.000,00 — 1,73 — — SARDEGNA — — 1,23 — D.L. n. 201/2011 art.28 SICILIA — — 1,73 La Regione non ha an- D.L. n. 201/2011 art.28; cora pubblicato i dati. D.L. n. 216/2011 art. 29. TOSCANA — 15.000,00 1,42 Aliquote per scaglioni Legge regionale 2/5/ di reddito. 2013 n. 19 LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 — — 63 TABELLE Regione Reddito oltre Reddito fino al Addizionale regionale (%) Avvertenze Fonti 15.000,00 28.000,00 1,43 — — 28.000,00 55.000,00 1,68 — — 55.000,00 75.000,00 1,72 — — 75.000,00 — 1,73 — — — 15.000,00 1,23 Aliquote per scaglioni Comunicato 21/12/ di reddito. 2013; Legge regionale 16/12/2013, n. 29 15.000,00 28.000,00 1,63 — — 28.000,00 55.000,00 1,68 — — 55.000,00 75.000,00 1,73 — — 75.000,00 — 1,83 — — VALLE D‘AOSTA — — 1,23 — D.L. n. 201/2011 art.28 VENETO — — 1,23 Aliquota agevolata per i D.L. n. 201/2011 art.28 soggetti disabili (v. nota) UMBRIA Note: LAZIO: Per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00 euro aventi fiscalmente a carico tre figli, l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF resta confermata nella misura dell’1,73%, senza alcun aggravio. Qualora i figli siano a carico di piu` soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile e` innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo. LIGURIA: Per i redditi compresi fra euro 20.000,01 ed euro 28.101,76 l’imposta, determinata applicando l’aliquota dell’1,73%, deve essere ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza tra euro 20.101,76 ed il reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale. PROV.AUT.BOLZANO: I soggetti aventi un reddito imponibile non superiore ad euro 15.000,00 sono esenti dal pagamento dell’addizionale regionale. Ai soggetti aventi un reddito imponibile non superiore a 70.000,00 euro e con figli fiscalmente a carico spetta una detrazione dall’importo dovuto a titolo di addizionale regionale di 252,00 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale di carico. Se l’imposta dovuta e` minore della detrazione, non sorge alcun credito d’imposta. VENETO: Per i soggetti disabili con un reddito imponibile non superiore a euro 45.000,00 e per i contribuenti con un familiare disabile fiscalmente a carico e con un reddito imponibile non superiore a 45.000,00 e` prevista una aliquota agevolata dell’0,9%. Se il disabile e` fiscalmente a carico di piu` soggetti l’aliquota dell’0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui e` a carico non sia superiore a euro 45.000,00. 64 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 QUESITI Quesiti tratti dalla banca dati ‘‘ESPERTO’’. Per saperne di piu` visita il sito LAVORO A TEMPO DETERMINATO Disciplina delle proroghe http://esperto.ipsoa.it Un’azienda negli anni 2011 e 2012 ha stipulato due contratti a termine con lo stesso lavoratore per le stesse mansioni per la durata di tre mesi ciascuno. Per ognuno dei due contratti ha usufruito della proroga di un mese. Ad ottobre 2014, ha assunto a termine lo stesso lavoratore per le stesse mansioni per quattro mesi. Ora per determinare il numero massimo di proroghe nell’arco di 36 mesi, a disposizione per tale lavoratore, devo considerare quelle degli anni precedenti, quindi ne rimangono per differenza soltanto 3? Se cosı` e` potrebbe verificarsi il caso di assunzioni a termine effettuate dopo il 21 marzo 2014 gia` prive delle 5 proroghe. Rispetto al quadro complessivo delle proroghe ed ai rispettivi regimi normativi che si sono succeduti si puo` ipotizzare che se il contratto a termine e` stato stipulato dopo il 19 maggio 2014 (come nel nostro caso) valgono in toto le nuove disposizioni che prevedono 5 proroghe -a prescindere dai rinnovi- riferiti all’arco temporale triennale. Infatti, dopo la scadenza del contratto o della proroga (come appunto nel caso di specie) il rinnovo del contratto consente di ritenere applicabile integralmente ad esso la nuova disciplina; per cui il contratto a termine stipulato ad ottobre 2014 potra` essere prorogato per 5 volte, secondo la nuova normativa vigente. Giacinto Favalli (Avvocato giuslavorista) APPRENDISTATO Divieto di licenziamento della lavoratrice madre apprendista Una ditta ha assunto una apprendista (nuovo ordinamento), durante l’apprendistato la dipendente si e` sposata e ha avuto un figlio. La data di termine dell’apprendistato e` stata spostata in considerazione del periodo di maternita` utilizzato. La ditta vorrebbe risolvere il contratto al termine dell’apprendistato ma quando scadra` il periodo di formazione il figlio dell’apprendista non avra` ancora compiuto l’anno di eta`. E` possibile comunque risolvere il contratto? E se sı` il preavviso quando va dato? Il periodo di preavviso verra` svolto dopo la data di cessazione della formazione? Se invece la risposta fosse negativa cosa si puo` fare? Si puo` attendere che il figlio abbia compiuto l’anno di eta` (comunicando pero` prima del termine del periodo di apprendistato la risoluzione)? E se durante il periodo di preavviso chiedesse la maternita` facoltativa questo sospenderebbe la risoluzione? Il Testo Unico dell’Apprendistato ammette la possibilita` per entrambe le parti del rapporto di apprendistato di recedere dal contratto ex art. 2118 cod.civ. con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione (art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 167/2011). L’art. 1, comma 16, lett. b), della legge n. 92/2012 ha introdotto nella lett. m), dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, la precisazione secondo cui durante il periodo di preavviso continua a trovare integrale applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Qualora ne´ il datore di lavoro ne´ l’apprendista esercitino la facolta` di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ci si e` interrogati riguardo alla possibilita` di un libero recesso al termine del periodo di formazione in apprendistato da parte del datore di lavoro nei riguardi di una apprendista PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014 65 QUESITI madre di un bambino di eta` inferiore ad un anno e si e` ritenuto che il divieto di licenziamento sancito dall’art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001 potesse non trovare applicazione, trattandosi di una ipotesi di ultimazione della prestazione per la quale l’apprendista era stata assunta. Tuttavia, sulla questione si e` espressamente pronunciato il Ministero del Lavoro con la risposta ad Interpello n. 16 del 14 giugno 2012 stabilendo che le cause di nullita` del licenziamento (a causa di matrimonio o di maternita`) «trovano evidentemente applicazione anche con riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di apprendistato», sancendo inoltre che anche per gli apprendisti valgono le disposizioni limitatrici del licenziamento in costanza di malattia e infortunio. La risposta ad Interpello n. 16/2012, peraltro, precisa che in tali circostanze, «al termine dei periodi di divieto», il datore di lavoro puo` legittimamente esercitare il diritto di recesso (art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 167/2011), segnalando che in questo caso il periodo di preavviso (art. 2118 cod. civ.) «non potra` che decorrere, se non dal termine del periodo di formazione, dal termine dei periodi di divieto di licenziamento». Cio` premesso, non e` possibile risolvere il contratto di apprendistato in pendenza del divieto di licenziamento e il preavviso decorre dal termine di detto periodo di divieto di licenziamento. Nulla osta, peraltro, che si informi l’apprendista della scadenza dell’apprendistato e della volonta` di risolvere il rapporto di lavoro, evidenziando puntualmente la decorrenza del preavviso come sopra enucleato. Il congedo parentale fruito successivamente alla scadenza del periodo di divieto di licenziamento, anche se richiesto durante il periodo di preavviso, non sembra idoneo a impedire ne´ a ritardare la risoluzione del rapporto di lavoro stanti i contenuti della risposta ad Interpello n. 16/2012. Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione alla quale appartiene. Pierluigi Rausei (Funzionario del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale) AGEVOLAZIONI Garanzia Giovani Trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine gia` agevolato Nel caso in cui voglia assumere con contratto a termine un giovane ammesso al ‘‘Programma Garanzia Giovani’’ avente i requisiti per la concessione del bonus di cui al Decreto direttoriale n. 1709/2014, e successivamente volessi trasformare il rapporto a tempo indeterminato, continuero` a godere dell’incentivo? Sı`. Come anche chiarito dall’Inps con circolare n. 118/2014, in deroga al principio per cui l’incentivo e` autorizzabile una sola volta per ogni lavoratore, e` possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - di un precedente rapporto a tempo determinato, per il quale sia stato gia` stato autorizzato l’incentivo previsto dal decreto direttoriale n. 1709/2014. In questo caso, in seguito alla trasformazione a tempo indeterminato, al datore di lavoro spetta un importo pari alla differenza fra l’incentivo spettante e quello eventualmente gia` fruito. Gianluca Bongiovanni (Consulente del lavoro) 66 PRATICA LAVORO n. 0 del 1º dicembre 2014
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