Uniformare e codificare gli elaborati redatti dai professionisti al fine di agevolare i controlli, ridurre i problemi in fase di controllo e rendere più celeri le procedure Dott. G. Cantamessa SEMINARIO INFORMATIVO SUGLI OPEN DATA 10/11/2014 DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI Largo Braccini, 2 – Grugliasco (TO) ARPEA – la storia ü legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002: L’Organismo Pagatore è stato istituito in Regione Piemonte, incaricando FinPiemonte S.p.A. di svolgerne il ruolo ü articolo 12 della legge regionale n. 35 del 13 novembre 2006: la Regione Piemonte ha istituito l’ARPEA - Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura ü decreto del 2 gennaio 2008: Il MIPAAF ha stabilito il subentro di ARPEA a OPR-FinPiemonte ü decreto del 25 gennaio 2008: Il MIPAAF ha riconosciuto ARPEA come Organismo Pagatore Regionale ü dal 01/02/2008: ARPEA è organismo pagatore della Regione Piemonte 2 ARPEA – il ruolo ARPEA è l’Ente strumentale della Regione Piemonte che si occupa di: erogare aiuti, contributi e premi per il settore agricolo. Le principali funzioni di ARPEA sono: • autorizzazione e controllo dei pagamenti • esecuzione dei pagamenti • contabilizzazione dei pagamenti Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l'esecuzione dei compiti può essere delegata. 3 ARPEA – parte di un sistema complesso ARPEA svolge un ruolo di raccordo a livello locale tra i diversi attori in ambito agricolo: v UE, Stato (MIPAAF), Regione Piemonte _ “finanziatori” e controllori del processo di erogazione dei contributi v AGEA Coordinamento _ coordina e supporta l’attività di tutti gli OP, fungendo da collegamento con l’UE v Beneficiari _ agricoltori individuali o riuniti in associazioni/cooperative, Imprese agricole, di produzione, trasformazione o commercializzazione, Enti Pubblici (Regione, Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi) v Organismi Delegati (OD) di apposite Convenzioni _ collaborano con ARPEA sulla base Approfondimenti: http://www.arpea.piemonte.it/cms/chi-siamo.html 4 ARPEA – parte di un sistema complesso 5 La nuova PAC In data 30/10/2014, il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'approvazione dello schema di Decreto recante disposizioni nazionali di applicazione del REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 del Consiglio del 17/12/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il Decreto riporta le disposizioni attuative per la nuova Politica agricola comune, completando così il quadro normativo necessario per l'avvio della nuova programmazione dei fondi comunitari destinati al settore primario. 6 La nuova PAC Alcune delle principali novità: Ø AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ Non riceveranno più pagamenti diretti PAC: aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti, soggetti che svolgono intermediazione bancaria, finanziaria e/o commerciale, società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono attività di assicurazione e/o di riassicurazione, P.A., eccetto enti che svolgono attività formative e/o sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici. Ø GREENING Gli agricoltori che hanno diritto al regime di pagamento di base dovranno rispettare le pratiche agricole "greening" che prevedono diversificazione delle colture, mantenimento prati permanenti e aree di interesse ecologico. Ø PICCOLI AGRICOLTORI Regime semplificato con importo forfettario che non supera i 1.250 euro l'anno e esenzione dagli impegni previsti per il greening. 7 La nuova PAC Reg. 1306/2013 – Finanziamento, gestione e monitoraggio della Pac (condizionalità) 1° pilastro Reg. 1307/2013 pagamenti diretti Reg. 1308/2013 OCM FEAGA 2° pilastro Reg. 1305/2013 sostegno allo sviluppo rurale FEASR da Angelo Frascarelli “Attuazione della Pac 2014-2020 in Italia” – Torino, 15/09/2014 8 La nuova PAC Quindi, le regole del gioco per il futuro della PAC sono ancora in corso di definizione da parte di Mipaaf e AGEA Coordinamento, con la collaborazione delle Regione e degli Organismi Pagatori Approfondimenti: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8067 http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/corsi/index.php - Angelo Frascarelli “Attuazione della Pac 2014-2020 in Italia” Corso sulla nuova PAC 20142020 del 15/09/2014 9 Elaborati redatti dai professionisti Premessa: IL REFRESH Obiettivo: aggiornamento delle informazioni di occupazione del suolo del LPIS (Land Parcel Identification System), in termini di eleggibilità / non eleggibilità al finanziamento comunitario. • Realizzato assumendo quale riferimento la superficie individuata da tutte le particelle catastali presenti nei fascicoli aziendali oltre alle particelle che hanno avuto nel corso del tempo un’occupazione del suolo nel GIS, attraverso la delimitazione completa degli appezzamenti (porzioni continue di terreno con un’occupazione del suolo omogenea, eleggibile o non eleggibile). • Impiegate tecniche di fotointerpretazione visuale delle immagini multispettrali telerilevate (da aereo e da satellite) ad altissima risoluzione: ortofoto a colori con risoluzione spaziale 0,50 cm e/o immagini infrarosso. 1° ciclo _ 2007 - 2008 – 2009 2° ciclo _ 2010 - 2011 – 2012 3° ciclo _ 2013 - 2014 – 2015 (applicato) (parzialmente applicato) (da applicare) 10 Elaborati redatti dai professionisti 1. PASCOLI MAGRI: normativa di riferimento: Determinazione ARPEA n° 39 del 08/03/2011 "Aggiornamento della consistenza aziendale agricola (refresh). Attività di istruttoria istanze di riesame refresh DV 2007, 2008 e 2009 -PSR Misure agroambientali 2007 e 2008. Approvazione Procedura per la presentazione di richieste di riesame attraverso sopralluogo in campo di particelle dichiarate a pascolo magro e rilevate a bosco a seguito di controlli specifici di AGEA Coordinamento.“ http://www.arpea.piemonte.it/cms/media/files/39Allegati%20determina%20del%2008-032011.pdf 11 Elaborati redatti dai professionisti Il pascolo polifita (tipo alpeggi) è un terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee), non compreso nell'avvicendamento da cinque anni o più, che può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti: v pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 20% v pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 50% v pascolo arborato - cespugliato tara 20% v pascolo arborato tara 50% v superfici inerbite sottobosco tara 0% v superfici inerbite sottobosco tara 20% v superfici inerbite sottobosco tara 50% 12 Elaborati redatti dai professionisti 2. PIANI PASTORALI AZIENDALI (PPA) normativa di riferimento: Determinazione ARPEA n°92 del 20/06/2013 "Riconoscimento della validità dei piani pastorali aziendali ai fini dell'aggiornamento GIS.“ http://www.arpea.piemonte.it/cms/index2.php?option=com_docman&gid=1537&task=doc_v iew&Itemid=83 13 Elaborati redatti dai professionisti ü I PPA hanno un valore oggettivo equiparabile ad un controllo in loco; ü Contengono tutti gli elementi conoscitivi per determinare l’utilizzabilità delle superfici pascolive, individuati sulla base di analisi e rilievi di campo effettuati secondo procedure definite da Linee guida regionali (DD 526/2009 del 22/06/2009); ü La metodologia per la redazione del PPA prevede elementi oggettivi individuati attraverso rilievi in loco e documentazione elaborata sulla base di dati rilevati e integrati con DB (foto aeree, dati climatici, ecc.), secondo il seguente iter: • Rilievo della vegetazione pastorale (transetti fitopastorali) e acquisizione tramite GPS; • Classificazione dei rilievi in gruppi ecologici, tipi e facies pastorali (“I tipi pastorali delle alpi piemontesi”); • Tabella di sintesi delle formazioni vegetazionali rilevate; ü I PPA sono autorizzati e verificati dalla PA competente; ü Tutti i PPA sono soggetti ad istruttoria (analisi della rispondenza alle Linee guida) e autorizzazione formale da parte dell’Organismo Delegato. 14 Elaborati redatti dai professionisti Quindi: ü Riconosciuta la validità dei PPA per l’aggiornamento dell’uso del suolo e l’eleggibilità delle superfici pascolive; ü Per le sole particelle interessate dai PPA, i dati di uso del suolo vengono trasposti a sistema GIS, previa verifica degli indici e della documentazione; ü Per ognuna delle particelle inserite nei PPA attualmente autorizzati per la misura 214.6.2 del PSR (Sistemi pascolivi estensivi), viene costituito e inserito a sistema un registro alfanumerico contenente il valore della superficie pascolabile al netto delle tare; tale superficie viene utilizzata ai fini del pagamento dei premi per lo Sviluppo Rurale e per la Domanda Unica di Pagamento. Il registro viene aggiornato in base agli esiti di eventuali controlli effettuati da ARPEA, da AGEA o dai rispettivi organismi delegati. 15 Elaborati redatti dai professionisti 3. PROGETTI PER STRUTTURE AZIENDALI: normativa di riferimento: singoli bandi del Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/agri/ 4. AGGIORNAMENTO DEI REGISTRI AZIENDALI: esempio: registro dei fitofarmaci “quaderno di campagna” normativa di riferimento: DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.” http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;150 16 Elaborati redatti dai professionisti 5. CONSULENZE SUL REGIME DI CONDIZIONALITÀ: Annualmente i soggetti responsabili emanano la normativa di riferimento: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – MIPAAF Decreto Ministeriale Regioni Delibere di Giunta Regionale AGEA Coordinamento Circolare di coordinamento Organismi Pagatori Regionali Circolari per il territorio di competenza la circolare ARPEA valida per l’anno è pubblicata sul sito istituzionale http://www.arpea.piemonte.it/cms/ 17 Elaborati redatti dai professionisti ARPEA tramite circolare fissa le regole per: ü la corretta individuazione dei CGO, delle BCAA e dei Requisiti minimi applicabili ad ogni azienda beneficiaria di aiuti; ü la verifica del rispetto degli impegni previsti in capo all’agricoltore; ü l’acquisizione, nel corso dei controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare ed applicare l’eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti; ü gli indici di verifica e di graduazione del livello di violazione degli obblighi di Condizionalità; ü le deroghe rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia. 18 Per riflettere… La Misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura” del PSR 2007-2013 prevede la possibilità, per gli imprenditori agricoli piemontesi, di rivolgersi a Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale, per ottenere consulenze in vari ambiti, tra cui la condizionalità. All'imprenditore agricolo viene concesso, per ogni consulenza, un contributo fino a euro 1.500,00 (80% della spesa ammissibile). _ Nell’ambito dei controlli di II livello svolti da ARPEA sulle campagne 2011 e 2012 della Misura 114, è emerso che il 3,6% delle aziende che hanno usufruito di questo contributo hanno riportato un esito non conforme in seguito a un controllo sul campione di condizionalità, con conseguente riduzione di tutti i contributi percepiti nell’anno (Domanda Unica, PSR): TOTALE COMPLESSIVO AZIENDE CON INFRAZIONI CONDIZIONALITÀ % 3198 115 3,6 Spesa sostenuta € 4.461.029,41 € 173.350,80 Contributo maturato € 3.554.470,46 € 138.580,64 PRATICHE TOTALI MISURA Nr. pratiche 19 Altri ambiti possibili per consulenze CLASSIFICAZIONE DELL’USO DEI TERRENI IN CONDUZIONE: § identificazione e delimitazione delle tare § limiti all’accessibilità ai terreni dichiarati (ad esempio, potenziali pascoli non raggiungibili per caratteristiche geomorfologiche) IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEGLI ALPEGGI: In occasione di controlli a campione sulle monticazioni (ovvero il trasferimento degli armenti e dei pastori dalle zone di pianura ai pascoli di alta quota) sono state rilevate le seguenti criticità: sul Modello 7 (“Certificato di origine e di sanità per l’alpeggio e la transumanza degli animali” ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento di Polizia Veterinaria), gli alpeggi spesso sono indicati con una denominazione “storica”, non coincidente con la toponomastica delle carte tecniche e comunque non riconducibile agli estremi catastali di riferimento. Spesso gli alpeggi non sono identificabili con precisione e, salvo pochi casi, non sono cartografati o delimitati con precisione. 20 Per ridurre i problemi nella fase di controllo… Æ Qualunque elaborato deve riportare gli estremi catastali delle particelle coinvolte. Æ Tutti gli elaborati devono tenere conto dell'effettiva titolarità di conduzione dell'azienda sulle superfici, come risultante dal Fascicolo aziendale registrato presso l’Anagrafe Agricola del Piemonte. Æ Tutte le superfici oggetto di elaborato devono essere indagate relativamente al rispetto della normativa nazionale o regionale conseguente all'uso da parte dell'azienda (esempio: il Regolamento regionale forestale che stabilisce le quote massime di pascolamento o la zonizzazione del territorio ricadente in Parchi o aree protette). Æ La documentazione fotografica deve essere sempre georeferenziata. Æ Gli elaborati devono essere oggettivi e aderenti alla realtà aziendale, consapevoli della normativa sanzionatoria per errata o falsa dichiarazione. Æ Deve essere curato l’aggiornamento personale sulla normativa vigente, consultando i siti istituzionali e partecipando a momenti di formazione, eventualmente richiedendo per il tramite dell'Ordine corsi di formazione su tematiche specifiche. 21 Grazie
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