UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA Le novità sulla condizionalità e le scelte della Regione Basilicata Franco Muscillo 17 / 18 e 19 Febbraio / 2010 - Potenza Si ringrazia per la preziosa collaborazione la postazione della Rete Rurale-Basilicata: Anna Bongiovanni, Diego De Luca e Gabriella Romano UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA Prima parte - La normativa relativa alla condizionalità Seconda parte – Le scelte della Regione Basilicata UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA Prima parte La normativa relativa alla condizionalità UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA CHE COS’ E’ LA CONDIZIONALITA’ ? E’ lo strumento utilizzato dalla Commissione Europea per garantire l’attuazione di un’agricoltura “sostenibile” CHI E’ TENUTO AL RISPETTO DELLA CONDIZIONALITA’? Tutti gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti: - Pagamento unico (disaccoppiato); - Altre forme di pagamento diretto per superficie, animale o produzione gli aiuti? a condizione che! ........l’imprenditore agricolo rispetti alcune regole ritenute fondamentali per la salute dell’ambiente, dei consumatori e degli animali UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA DOVE SI APPLICA LA CONDIZIONALITA’ ? Sottoscrizione degli impegni Gli impegni di condizionalità devono essere rispettati su qualsiasi superficie agricola dell’azienda beneficiaria di pagamenti diretti, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto Nel momento in cui l’agricoltore presenta la domanda per ricevere il cosiddetto pagamento PAC, sottoscrive anche l’impegno al rispetto delle norme di condizionalità per la propria azienda agricola UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA ARTICOLAZIONE DELLA CONDIZIONALITA’ Gli impegni a cui ogni agricoltore deve far riferimento sono suddivisi in due categorie: Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) denominati ATTI Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCCA) denominate NORME atti e norme della condizionalità ........Molte sono le regole della condizionalità. Esse vengono divise in atti e norme/standard. UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA I CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORIA (CGO) Sono 18 atti suddivisi in 4 campi di condizionalità: Ambiente Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante Benessere degli animali 18 atti Gli atti sono contrassegnati dalle prime tre lettere dell’alfabeto: A , B e C A) contrassegna gli atti obbligatori dal 1 gennaio 2005; B) contrassegna gli atti obbligatori dal 1 gennaio 2006; C) contrassegna gli atti obbligatori dal 1 gennaio 2007; UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA I CAMPI DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORIA: (CGO) Campo n. 1 - Ambiente E’ costituito da 5 atti aventi come finalità la tutela e salvaguardia degli ambienti naturali attraverso la protezione di alcuni habitat (direttiva uccelli ed habitat) e mediante la regolazione di alcune pratiche agricole (utilizzo dei nitrati) REGIONE BASILICATA I 5 atti A1: direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici A2: direttiva concernente la protezione delle acque sotterranee A3: direttiva concernente la protezione dell’ambiente (suolo – nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione) A4: direttiva relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati A5: direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA I CAMPI DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORIA: (CGO) Campo n. 2 - Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali E’ costituito da 3 atti aventi come finalità la salute dei consumatori e degli animali. E’ il campo di condizionalità che vede maggiormente interessati gli operatori del settore zootecnico, in quanto tutti gli atti presenti sono collegati alla registrazione e alla identificazione degli animali e delle carni. REGIONE BASILICATA I 3 atti A6: direttiva relativa alla identificazione e registrazione dei suini A7: regolamento relativo alla istituzione di un sistema di identificazione e registrazione dei bovini, all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina A8: regolamento relativo alla istituzione di un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA I 7 atti I CAMPI DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORIA: (CGO) B9: direttiva concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari B10: direttive concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze betaagoniste nelle produzioni animali Campo n. 3 - Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante E’ costituito da 7 atti aventi come finalità la salute dei consumatori , degli animali e delle piante. In questo campo di condizionalità ritroviamo tutte le norme collegate al corretto utilizzo di talune sostanze, come i prodotti fitosanitari o alcuni prodotti di uso zootecnico che, qualora mal gestiti provocano danni sia al soggetto che li utilizza sia al consumatore finale. B11: regolamento che fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare B12: regolamento recante disposizioni in materia di prevenzione e controllo di alcune encefalopatie B13: direttiva concernente le norme comunitarie contro l’afta epizootica B14: direttiva concernente l’introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie animali B15: direttiva che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta della febbre catarrale degli ovini UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA I CAMPI DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORIA: (CGO) Campo n. 4 - Benessere degli animali E’ costituito da 3 atti, obbligatori dal 1 gennaio 2007. Questo campo di condizionalità trova applicazione nel comparto zootecnico ed è teso ad elevare il livello di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti. REGIONE BASILICATA I 3 atti C16: direttive concernenti le norme minime per la protezione dei vitelli C17: direttive concernenti le norme minime per la protezione dei suini C18: direttiva concernente la protezione degli animali negli allevamenti UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA LE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA) REGIONE BASILICATA Le 5 norme N1: misure per la protezione del suolo Sono 5 obiettivi - suddivisi in 5 norme e 14 standard - relativi a: Erosione del suolo Sostanza organica del suolo Struttura del suolo Livello minimo di mantenimento Protezione e gestione delle risorse idriche N2: misure per il mantenimento dei livelli di sostanze organiche nel suolo N3: misure per la protezione della struttura del suolo N4: misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat N5: misure per la protezione e gestione delle risorse idriche UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA LE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA) Obiettivo 1: Erosione del suolo N1: misure per la protezione del suolo Standard 1.1 – gestione minima delle terre in rispetto delle condizioni locali specifiche Adempimenti: realizzare solchi acquai, manutenere rete idraulica, non effettuare livellamenti Standard 1.2 - copertura minima del suolo Adempimenti: assicurare la copertura vegetale dei suoli e adottare altre tecniche di protezione Standard 1.3 – mantenimento dei terrazzamenti Adempimenti: manutenere i terreni terrazzati Finalità favorire la protezione del suolo dall’erosione (terreni declivi) UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA LE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA) Obiettivo 2: Sostanza organica del suolo N2: misure per il mantenimento dei livelli di sostanze organiche nel suolo Standard 2.1 – gestione delle stoppie e dei residui colturali Adempimenti: non bruciare le stoppie e le paglie Standard 2.2 - avvicendamento delle colture Adempimenti: non effettuare monosuccessioni superiori a 5 anni di colture cerealicole Finalità Preservare il livello di sostanza organica presente nel suolo UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA LE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA) Obiettivo 3: Struttura del suolo N3: misure per la protezione della struttura del suolo Finalità Preservare l’integrità della struttura del suolo Standard 3.1 – uso adeguato delle macchine Adempimenti: eseguire le lavorazioni in condizioni di umidità appropriate UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA LE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA) Obiettivo 4: Livello minimo di mantenimento N4: misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat Standard 4.1 – protezione del pascolo permanente Adempimenti: non ridurre, non convertire e non lavorare le superfici a pascolo permanente Standard 4.2 - evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli Adempimenti: effettuare operazioni di sfalcio (almeno 1 per anno) Standard 4.3 – mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetativi Adempimenti per gli oliveti: potare gli olivi almeno ogni 5 anni, eliminare i rovi ed altra vegetazione infestante Adempimenti per i vigneti: potare i vigneti entro il 30 maggio di ogni anno, eliminare i rovi ed altra vegetazione infestante Standard 4.4 – mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio Adempimenti: rispettare il codice dei beni culturali e del paesaggio, non eliminare muretti a secco, siepi, stagni…. Standard 4.5 – divieto di estirpazione degli olivi Adempimenti: non estirpare le piante di olivo Standard 4.6 – densità di bestiame minime Adempimenti: carico massimo di bestiame al pascolo di 4 UBA/ha per anno, carico minimo non inferiore a 0,2 UBA/ha per anno. Finalità Assicurare un livello minimo di mantenimento delle superfici a pascolo permanente ed evitare il deterioramento degli habitat UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA LE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA) Obiettivo 5: Protezione e gestione delle risorse idriche N5: misure per la protezione e gestione delle risorse idriche Standard 5.1 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione Adempimenti: essere in possesso di specifiche autorizzazioni Standard 5.2 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua Adempimenti: in vigore dal 2012 Finalità Assicurare un livello minimo di protezione delle acque dall’inquinamento, dal ruscellamento e dallo spreco UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA Seconda parte Le scelte sulla condizionalità della Regione Basilicata UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA Per l’annualità 2010 la Regione Basilicata con la delibera n. 154 del 2 febbraio 2010 ha recepito i criteri e le norme/standard relativi alla condizionalità contenuti nel decreto legislativo n. 30125 del 22 dicembre 2009, fatte salve alcune deroghe finalizzate ad adeguare la legislazione comunitaria e nazionale alle specificità del territorio e della cultura rurale lucani. UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA Integrazione dei CGO • Atto A3 . integrato dalla L.R n.12/94 relativa all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura • Atto A4 integrato dal Programma d’Azione della Basilicata per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola • Atto B11 integrato dal Pacchetto Igiene DGR. N. 1119/07 UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA Atto A3 - Adempimenti tecnico-amministrativi connessi all’uso di fanghi di depurazione in agricoltura (Atto A3 – direttiva 86/278/CEE del Consiglio relativa alla protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) PRESCRIZIONI (art. 5 L.R. 12/94) 1. Oltre a quanto già previsto dall’art. 4 del D. L.gs n. 99/1992 è vietato lo smaltimento dei fanghi di depurazione: a) ad una distanza inferiore a 500 m dai centri abitati e dai corsi d’acqua; b) ad una distanza inferiore a 100 m da case singole; c) nell’ area del Parco del Pollino; d) nell’ area del bacino idrominerario del Vulture e della Calda di Latronico; e) nelle aree protette riconosciute ai sensi delle leggi nazionali e regionali; f) nelle aree limit. a sorgenti e pozzi ad uso potabile, vinc. anche ai sensi del vigente P. R. Acque (DPR 236/1988); g) nei terreni destinati a colture protette da serre o tunnel, fragola compresi; h) nei terreni destinati a bosco, vigneti ed ortaggi; i) nei terreni incolti; j) nei terreni sabbiosi o ciottolosi; k) nei terreni coltivati, 5 giorni prima dell’irrigazione; 2. Tutto il personale che viene a contatto con i fanghi di cui alla presente normativa, dalla produzione all’applicazione al terreno, deve essere protetto almeno da vaccinazione contro il tetano ed il tifo. 3. Devono essere altresì rispettate tutte le norme igienico – sanitarie e di sicurezza, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA Atto A3 - Adempimenti tecnico-amministrativi connessi all’uso di fanghi di depurazione in agricoltura (Atto A3 – direttiva 86/278/CEE del Consiglio relativa alla protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) OBBLIGHI (art. 7 L.R. 12/94) 1. I fanghi trattati, per i quali ai sensi della presente legge viene autorizzato l’utilizzo in agricoltura, restano integralmente assoggettati alle vigenti disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti fino al momento del loro conferimento all’utilizzatore o smaltitore autorizzato ai sensi della presente legge. 2. In particolare i produttori di fanghi di cui al precedente comma e coloro che effettuano attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento restano assoggettati agli obblighi di cui all’art.3 del D.L. 9/9/1988 n. 397, convertito con modifiche nella L. 9/11/1988 n. 475, concernenti la tenuta dei registri di carico e scarico e la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti speciali. 3. La comunicazione di cui al precedente comma 2 costituisce ad ogni effetto adempimento dell’obbligo di cui all’art. 14 del D. Lgs. N. 99/1992. 4. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione, sulla base delle autorizzazione rilasciate nell’anno precedente e delle comunicazioni al catasto rifiuti, trasmette al Ministero dell’Ambiente la relazione di cui all’art. 6, punto 5, del D. lgs. N. 99/1992. UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA Atto A4 - Adempimenti tecnico-amministrativi connessi all’uso di nitrati provenienti da fonti agricole (Atto A4 – direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) L’agricoltore che utilizza fertilizzanti azotati deve predisporre e consegnare all’Amministrazione provinciale la seguente documentazione: a) Comunicazione; b) Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) o Piano di Fertilizzazione (PdF); Inoltre l’agricoltore deve tenere un Registro aziendale e, in caso di spostamento dei fertilizzanti azotati , deve produrre il relativo Documento di Trasporto. UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA Comunicazione Le informazioni contenute nella Comunicazione dipendono dai quantitativi di fertilizzanti azotati utilizzati dall’agricoltore: Quantità prodotte (x) Tipologia di obbligo X < 1000 Kg Esente dalla Comunicazione 1000 Kg < X < 3000 Kg Comunicazione semplificata X> 3000 Kg Comunicazione completa Nella Comunicazione completa, ad esempio, devono essere indicate: a) identificazione univoca dell’azienda b) informazioni sulla produzione; c) informazioni sullo stoccaggio; d) Informazioni sulle attività di spandimento; e) recapito degli effluenti prodotti in eccedenza UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA Al fine di minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, l’apporto alle colture di fertilizzanti azotati deve essere equilibrato con il fabbisogno dei terreni, nel rispetto del limite di 170 Kg/ha per anno. Piano di Utilizzazione agronomica o Piano di fertilizzazione I Piani servono a definire e giustificare, per un periodo di durata non superiore a cinque anni, le pratiche di fertilizzazione adottate. L’obbligo riguardante la redazione del PUA o del PdF è differenziato in funzione dei quantitativi di azoto al campo da effluenti zootecnici o di azoto totale utilizzati dall’azienda. Quantità utilizzate (kg/anno) Azoto totale Azoto al campo X < = 1000 X > 3000 Tipologia di obbligo Esente X < = 3000 PdF X > 3000 PUA UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) Preliminarmente, nel PUA si definiscono i seguenti elementi: a) dosi di azoto da utilizzare per coltura e/o avvicendamento da applicare a livello di area aziendale omogenea tenendo conto dei fabbisogni per coltura; b) tipi di fertilizzanti e/o di acque reflue e rispettive quantità, in considerazione degli indici di efficienza; c) modalità di utilizzazione, in relazione alle aree omogenee, alle colture, ai suoli, ai mezzi di distribuzione, ecc… Per la formulazione del bilancio dell’azoto relativo al sistema suolopianta devono essere determinati i seguenti parametri: - fabbisogno prevedibile di azoto delle colture; - apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione. Il bilancio si calcola attraverso una specifica formula matematica. UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA Piano di Fertilizzazione (PdF) Nel PdF si giustifica l’utilizzo dei fertilizzanti azotati secondo le seguenti modalità: a) per la concimazione di colture erbacee, foraggiere, orticole e sementiere: stima degli apporti di azoto basata sulle asportazioni totali (asportazioni unitarie moltiplicate per la resa prevista) e comunque entro una quantità massima per coltura o per avvicendamento, valutata in considerazione delle rese massime realmente ottenibili e da riscontri di campo e sperimentali; b) per la concimazione delle colture arboree da frutto e vite: stima degli apporti di azoto basata sulle asportazioni totali e considerando una quota di azoto necessaria a sostenere la crescita annuale (quota di base). UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA La Comunicazione, redatta da un tecnico agricolo abilitato, deve essere presentata alla Provincia, dal legale rappresentante dell’azienda, almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività e deve essere rinnovata ogni 5 anni, fermo restando l’obbligo dell’interessato di segnalare, entro 45 giorni dall’evento, le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti, nonché i terreni destinati all’applicazione. Il PUA o il PdF devono essere allegati alla Comunicazione. Agricoltore Provincia Comunicazione Comunicazione PUA o PDF PUA o PDF UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA Registro aziendale Le aziende tenute alla presentazione della Comunicazione e/o del PdF sono obbligate a tenere un Registro aziendale sul quale annotare gli spandimenti di fertilizzanti azotati nei siti di spandimento. Il Registro aziendale è composto da fogli numerati e vidimati dalla Provincia e tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per cinque anni. UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA Documento di Trasporto Gli agricoltori per il trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue all’esterno del sito di produzione devono emettere il Documento di Trasporto con le seguenti informazioni: a) estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa; b) natura e quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportate; c) identificazione del mezzo di trasporto; d) estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa; e) estremi della Comunicazione redatta dal legale rappresentante dell’azienda da cui origina il materiale trasportato. Il Documento di Trasposto deve essere compilato dal rappresentante legale dell’azienda produttrice e conservato per 5 anni a decorrere dalla data del trasporto. Copia di tale documento deve essere consegnata dal trasportatore al destinatario che lo deve conservare per 5 anni. UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA L’allegato 1 alla delibera regionale contiene infine ulteriori indicazioni gestionali relativamente all’utilizzo degli affluenti zootecnici con i relativi divieti ed obblighi: Modalità e strumenti di stoccaggio dei materiali palabili e non palabili Uso del suolo (rotazioni ed avvicendamenti, sistemazioni, lavorazioni) Acqua di irrigazione Fertlizzazione azotata Uso degli affluenti di allevamento UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA Atto B11 integrato dal Pacchetto Igiene DGR. N. 1119/07 Restano fermi gli impegni di cui all’art. 22, co. 3, D.M. 30125/09 UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA Deroghe intervenute alle BCAA norma 1. Protezione del suolo 2. Sostanza organica del suolo standard argomenti con deroga 1.1 Gestione minima fasce inerbite, livellamenti ordinari, delle terre manutenzione rete idraulica aziendale 1.2 Copertura minima del suolo sovescio, ripristino di habitat e biotopi, colture a perdere per la fauna, lavorazioni per miglioramento fondiario, domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti, ecc. 2.1 Gestione delle stoppie bruciatura delle stoppie 2.2 Avvicendamento delle colture dimostrazione del mantenimento del livello sostanza organica; specifiche prescrizioni nelle zone montane UNIONE EUROPEA norma 4. Livello minimo di mantenimento standard REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA argomenti con deroga 4.1 Protezione del pascolo permanente nei casi indicati dal regolamento (CE) n.1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali -solo per impegni A) e C) - 4.2 Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata superfici ordinariamente coltivate e gestite, le epoche prestabilite per evitare la fioritura delle piante infestanti 4.3 Mantenimento uliveti e vigneti motivazioni di ordine fitosanitario, per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali UNIONE EUROPEA norma 4. Livello minimo di mantenimento standard REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA argomenti con deroga 4.4 Mantenimento elementi caratteristici del paesaggio motivazioni di ordine fitosanitario, formazioni arbustive od arboree ed interventi di ordinaria manutenzione, soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti 4.5 Divieto estirpazione olivi in caso di reimpianto o di estirpazione autorizzati 4.6 Densità di bestiame in caso di adempimenti previsti dal Reg. (CE) nr. 1122/09 UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA 1. Protezione del suolo - 1.1 Gestione minima delle terre Per proteggere il suolo, lo standard 1.1 prevede che l’agricoltore realizzi solchi acquai temporanei o, in alternativa, fasce inerbite. Per RB, queste ultime dovranno essere ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a 5 metri e ad una distanza tra loro non superiore a 60 metri; le fasce inerbite devono essere costruite in modo da minimizzare il rischio di incidenti che coinvolgano operatori e macchine. Relativamente al divieto che lo standard 1.1 pone di effettuare livellamenti non autorizzati, per RB sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia. Infine, in relazione alla manutenzione della rete idraulica aziendale, per RB: - sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; - in presenza di drenaggio sotterraneo; - in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E’ obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante. UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA 1. Protezione del suolo - 1.2 Copertura minima del suolo Per le superfici a seminativi che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi si deve assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno. Relativamente a tale impegno per RB sono ammesse le seguenti deroghe: 1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide 2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi. 3. nel caso di colture a perdere per la fauna; 4. nel caso di lavorazioni funzionali al miglioramento fondiario; 5. nel caso di lavorazioni del terreno per ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria 6. a partire dal 15 marzo dell’annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenta una pratica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria. UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA 1. Protezione del suolo - 1.2 Copertura minima del suolo Inoltre lo standard 1.2 prevede: a) Assicurare presenza di copertura vegetale (naturale o seminata) per superficie a seminativo non più utilizzata non più utilizzata a fini di produzione; b) Per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi o di soliflusso devono essere intraprese azioni per assicurare una copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo - in Basilicata tra il 15 dicembre e il 15 maggio - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura, in luogo dell’ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). Per RB, l’impegno di cui al punto b) è derogato in caso di domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti ai sensi del Reg. (CE) 1234/07 per i quali sono ammesse le lavorazioni funzionali all’esecuzione dell’intervento. UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA 2. Mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo - 2.1 Gestione delle stoppie Lo standard 2.1 prevede l’impegno a provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali e pertanto è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie. In deroga a tale standard, nel territorio della Regione Basilicata è ammessa la bruciatura delle stoppie, con le modalità, gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla Legge Regionale n. 22 del 21/06/2002 di modifica ed integrazione della L.R. 28/97 e dalla L.R. n. 13 del 22/02/2005 art. 9. L’agricoltore che effettui la bruciatura delle stoppie è tenuto ad effettuare gli interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo (sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica). UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA 2. Mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo - 2.2 Avvicendamento delle colture Lo standard 2.2 prevede che, al fine di salvaguardare il livello di sostanza organica del terreno, l’agricoltore deve favorire l’avvicendamento delle colture ed evitare che la monosuccessione di frumento duro e tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo superi i 5 anni a partire dal 2008. Per RB, l’agricoltore può derogare il suddetto standard se dimostra il mantenimento del livello organico del terreno (attraverso analisi effettuate con idonee metodologie) dopo il raccolto del cereale coltivato nel periodo in deroga (ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione). Infine, per RB limitatamente alle zone montane, è possibile derogare in presenza di specifiche prescrizioni inerenti l’avvicendamento. UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA 4. Mantenimento dei terreni e degli habitat - 4.1 Protezione del pascolo permanente Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell’habitat, le superfici a pascolo permanente sono soggette a: a. divieto di riduzione a norma dell’art. 4 del regolamento (CE) n.1122/09 e s.m.i. b. divieto di conversione ad altri usi all’interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione; c. esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque. Per RB, relativamente ai punti a) e c) sonno ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n.1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard . UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA 4. Mantenimento dei terreni e degli habitat – 4.2 Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata Al fine di evitare l’abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all’attuazione di operazioni di sfalcio o equivalenti e relativi periodi di divieto. Per RB, sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite. Le operazioni di sfalcio o trinciatura possono eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E’ comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. Tale deroga non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi della direttiva 79/409/CEE, salvo diversa indicazione dell’autorità di gestione dell’area. UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA 4. Mantenimento dei terreni e degli habitat - 4.3 Mantenimento uliveti e vigneti in buone condizioni Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l’abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell’impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi. Per RB sono ammesse deroghe nei seguenti casi: 1. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario; 2. per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale. UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA 4. Mantenimento dei terreni e degli habitat - 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio Al fine di assicurare il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio è stabilito il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela ove determinano impegni cogenti. Compresi i provvedimenti che garantiscono la non eliminazione di muretti a secco, terrazzamenti, siepi, stagni, alberature e sistemazioni idraulica agrarie permanenti e tipiche. Per RB sono ammesse deroghe per: • motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità competenti; • formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità; • interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboree/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze; • eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, spollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia, pseudoacacia ecc.) o eliminazione dei soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo). UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA 4. Mantenimento dei terreni e degli habitat - 4.5 Divieto di estirpazione degli olivi Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 475 del 1945. Per RB la deroga a tale impegno è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall’autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945, o dalla Legge Regionale n. 28 del 07/08/2002. UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA 4. Mantenimento dei terreni e degli habitat - 4.6 Densità di bestiame minime Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell’habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata. Per RB è possibile derogare nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09. UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE BASILICATA Le misure del PSR interessate dai controlli sul rispetto della condizionalità 211 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane 214 - Pagamenti agroambientali 221 - Imboschimento dei terreni agricoli 121 - Ammodernamento delle aziende agricole 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (azioni 1 e 2)
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