LA CONDIZIONALITA

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE BASILICATA
Le novità sulla
condizionalità e le scelte
della Regione Basilicata
Franco Muscillo
17 / 18 e 19 Febbraio / 2010 - Potenza
Si ringrazia per la preziosa collaborazione la postazione della Rete Rurale-Basilicata: Anna Bongiovanni, Diego
De Luca e Gabriella Romano
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Prima parte - La normativa relativa
alla condizionalità
Seconda parte – Le scelte della
Regione Basilicata
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Prima parte
La normativa relativa alla
condizionalità
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CHE COS’ E’ LA CONDIZIONALITA’ ?
E’ lo strumento utilizzato dalla Commissione
Europea per garantire l’attuazione di
un’agricoltura “sostenibile”
CHI E’ TENUTO AL RISPETTO DELLA
CONDIZIONALITA’?
Tutti gli agricoltori che beneficiano di
pagamenti diretti:
- Pagamento unico (disaccoppiato);
- Altre forme di pagamento diretto per
superficie, animale o produzione
gli aiuti? a condizione che!
........l’imprenditore agricolo
rispetti alcune regole ritenute
fondamentali per la salute
dell’ambiente, dei consumatori
e degli animali
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DOVE SI APPLICA LA
CONDIZIONALITA’ ?
Sottoscrizione degli
impegni
Gli impegni di condizionalità devono
essere rispettati su qualsiasi
superficie agricola dell’azienda
beneficiaria di pagamenti diretti,
inclusi i terreni in relazione ai quali
non si percepisce alcun aiuto
Nel momento in cui
l’agricoltore presenta la
domanda per ricevere il
cosiddetto pagamento PAC,
sottoscrive anche l’impegno al
rispetto delle norme di
condizionalità per la propria
azienda agricola
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ARTICOLAZIONE DELLA CONDIZIONALITA’
Gli impegni a cui ogni agricoltore deve far
riferimento sono suddivisi in due categorie:
Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO)
denominati ATTI
Buone Condizioni Agronomiche ed
Ambientali (BCCA) denominate NORME
atti e norme della
condizionalità
........Molte sono le regole della
condizionalità. Esse vengono
divise in atti e norme/standard.
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I CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORIA
(CGO)
Sono 18 atti suddivisi in 4 campi di
condizionalità:
Ambiente
Sanità pubblica, salute, identificazione e
registrazione degli animali
Sanità pubblica, salute degli animali e
delle piante
Benessere degli animali
18 atti
Gli atti sono contrassegnati
dalle prime tre lettere
dell’alfabeto: A , B e C
A) contrassegna gli atti
obbligatori dal 1 gennaio
2005;
B) contrassegna gli atti
obbligatori dal 1 gennaio
2006;
C) contrassegna gli atti
obbligatori dal 1 gennaio
2007;
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I CAMPI DI APPLICAZIONE DEI
CRITERI DI GESTIONE
OBBLIGATORIA: (CGO)
Campo n. 1 - Ambiente
E’ costituito da 5 atti aventi come finalità la
tutela e salvaguardia degli ambienti naturali
attraverso la protezione di alcuni habitat
(direttiva uccelli ed habitat) e mediante la
regolazione di alcune pratiche agricole
(utilizzo dei nitrati)
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I 5 atti
A1: direttiva concernente
la conservazione degli
uccelli selvatici
A2: direttiva concernente
la protezione delle acque
sotterranee
A3: direttiva concernente
la protezione dell’ambiente
(suolo – nell’utilizzazione
dei fanghi di depurazione)
A4: direttiva relativa alla
protezione delle acque
dall’inquinamento
provocato dai nitrati
A5: direttiva relativa alla
conservazione degli
habitat naturali e
seminaturali della flora e
della fauna selvatiche
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I CAMPI DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI
GESTIONE OBBLIGATORIA: (CGO)
Campo n. 2 - Sanità pubblica, salute,
identificazione e registrazione degli animali
E’ costituito da 3 atti aventi come finalità la
salute dei consumatori e degli animali. E’ il
campo di condizionalità che vede
maggiormente interessati gli operatori del
settore zootecnico, in quanto tutti gli atti
presenti sono collegati alla registrazione e
alla identificazione degli animali e delle
carni.
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I 3 atti
A6: direttiva relativa alla
identificazione e
registrazione dei suini
A7: regolamento relativo
alla istituzione di un
sistema di identificazione
e registrazione dei bovini,
all’etichettatura delle carni
bovine e dei prodotti a
base di carne bovina
A8: regolamento relativo
alla istituzione di un
sistema di identificazione
e registrazione degli ovini
e dei caprini
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I 7 atti
I CAMPI DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI
GESTIONE OBBLIGATORIA: (CGO)
B9: direttiva concernente l’immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari
B10: direttive concernenti il divieto di
utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e delle sostanze betaagoniste nelle produzioni animali
Campo n. 3 - Sanità pubblica, salute degli
animali e delle piante
E’ costituito da 7 atti aventi come finalità la
salute dei consumatori , degli animali e
delle piante. In questo campo di
condizionalità ritroviamo tutte le norme
collegate al corretto utilizzo di talune
sostanze, come i prodotti fitosanitari o
alcuni prodotti di uso zootecnico che,
qualora mal gestiti provocano danni sia al
soggetto che li utilizza sia al consumatore
finale.
B11: regolamento che fissa le procedure nel
campo della sicurezza alimentare
B12: regolamento recante disposizioni in
materia di prevenzione e controllo di alcune
encefalopatie
B13: direttiva concernente le norme
comunitarie contro l’afta epizootica
B14: direttiva concernente l’introduzione di
misure generali di lotta contro alcune
malattie animali
B15: direttiva che stabilisce disposizioni
specifiche relative alle misure di lotta della
febbre catarrale degli ovini
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I CAMPI DI APPLICAZIONE DEI CRITERI DI
GESTIONE OBBLIGATORIA: (CGO)
Campo n. 4 - Benessere degli animali
E’ costituito da 3 atti, obbligatori dal 1
gennaio 2007. Questo campo di
condizionalità trova applicazione nel
comparto zootecnico ed è teso ad elevare il
livello di igiene e di benessere degli
animali negli allevamenti.
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I 3 atti
C16: direttive
concernenti le norme
minime per la
protezione dei vitelli
C17: direttive
concernenti le norme
minime per la
protezione dei suini
C18: direttiva
concernente la
protezione degli
animali negli
allevamenti
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LE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI
TERRENI IN BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)
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Le 5 norme
N1: misure per la
protezione del suolo
Sono 5 obiettivi - suddivisi in 5 norme e 14
standard - relativi a:
Erosione del suolo
Sostanza organica del suolo
Struttura del suolo
Livello minimo di mantenimento
Protezione e gestione delle risorse
idriche
N2: misure per il
mantenimento dei livelli di
sostanze organiche nel
suolo
N3: misure per la
protezione della struttura
del suolo
N4: misure per il
mantenimento dei terreni e
degli habitat
N5: misure per la
protezione e gestione delle
risorse idriche
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LE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI
TERRENI IN BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)
Obiettivo 1: Erosione del suolo
N1: misure per la protezione del suolo
Standard 1.1 – gestione minima delle terre in rispetto delle condizioni
locali specifiche
Adempimenti: realizzare solchi acquai, manutenere rete idraulica, non
effettuare livellamenti
Standard 1.2 - copertura minima del suolo
Adempimenti: assicurare la copertura vegetale dei suoli e adottare
altre tecniche di protezione
Standard 1.3 – mantenimento dei terrazzamenti
Adempimenti: manutenere i terreni terrazzati
Finalità
favorire la protezione
del suolo dall’erosione
(terreni declivi)
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LE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI
TERRENI IN BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)
Obiettivo 2: Sostanza organica del suolo
N2: misure per il mantenimento dei livelli di
sostanze organiche nel suolo
Standard 2.1 – gestione delle stoppie e dei residui colturali
Adempimenti: non bruciare le stoppie e le paglie
Standard 2.2 - avvicendamento delle colture
Adempimenti: non effettuare monosuccessioni superiori a 5 anni di
colture cerealicole
Finalità
Preservare il livello di
sostanza organica
presente nel suolo
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LE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI
TERRENI IN BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)
Obiettivo 3: Struttura del suolo
N3: misure per la protezione della struttura del
suolo
Finalità
Preservare l’integrità
della struttura del suolo
Standard 3.1 – uso adeguato delle macchine
Adempimenti: eseguire le lavorazioni in condizioni di umidità
appropriate
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LE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)
Obiettivo 4: Livello minimo di mantenimento
N4: misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat
Standard 4.1 – protezione del pascolo permanente
Adempimenti: non ridurre, non convertire e non lavorare le superfici a pascolo
permanente
Standard 4.2 - evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli
Adempimenti: effettuare operazioni di sfalcio (almeno 1 per anno)
Standard 4.3 – mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetativi
Adempimenti per gli oliveti: potare gli olivi almeno ogni 5 anni, eliminare i rovi ed altra
vegetazione infestante
Adempimenti per i vigneti: potare i vigneti entro il 30 maggio di ogni anno, eliminare i
rovi ed altra vegetazione infestante
Standard 4.4 – mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
Adempimenti: rispettare il codice dei beni culturali e del paesaggio, non eliminare
muretti a secco, siepi, stagni….
Standard 4.5 – divieto di estirpazione degli olivi
Adempimenti: non estirpare le piante di olivo
Standard 4.6 – densità di bestiame minime
Adempimenti: carico massimo di bestiame al pascolo di 4 UBA/ha per anno, carico
minimo non inferiore a 0,2 UBA/ha per anno.
Finalità
Assicurare un
livello minimo di
mantenimento
delle superfici a
pascolo
permanente ed
evitare il
deterioramento
degli habitat
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LE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI
TERRENI IN BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)
Obiettivo 5: Protezione e gestione delle risorse
idriche
N5: misure per la protezione e gestione delle
risorse idriche
Standard 5.1 – rispetto delle procedure di autorizzazione quando
l’utilizzo delle acque a fini irrigui è soggetto ad autorizzazione
Adempimenti: essere in possesso di specifiche autorizzazioni
Standard 5.2 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
Adempimenti: in vigore dal 2012
Finalità
Assicurare un livello
minimo di protezione
delle acque
dall’inquinamento, dal
ruscellamento e dallo
spreco
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Seconda parte
Le scelte sulla
condizionalità della
Regione Basilicata
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Per l’annualità 2010 la Regione Basilicata con la
delibera n. 154 del 2 febbraio 2010 ha recepito i criteri
e le norme/standard relativi alla condizionalità contenuti
nel decreto legislativo n. 30125 del 22 dicembre 2009,
fatte salve alcune deroghe finalizzate ad adeguare la
legislazione comunitaria e nazionale alle specificità del
territorio e della cultura rurale lucani.
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Integrazione dei CGO
• Atto A3
.
integrato dalla L.R n.12/94 relativa all’utilizzo dei
fanghi di depurazione in agricoltura
• Atto A4
integrato dal Programma d’Azione della Basilicata per
le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola
• Atto B11 integrato dal Pacchetto Igiene DGR. N. 1119/07
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Atto A3 - Adempimenti tecnico-amministrativi connessi all’uso di
fanghi di depurazione in agricoltura
(Atto A3 – direttiva 86/278/CEE del Consiglio relativa alla protezione dell’ambiente, in
particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura)
PRESCRIZIONI (art. 5 L.R. 12/94)
1.
Oltre a quanto già previsto dall’art. 4 del D. L.gs n. 99/1992 è vietato lo smaltimento dei fanghi di depurazione:
a) ad una distanza inferiore a 500 m dai centri abitati e dai corsi d’acqua;
b) ad una distanza inferiore a 100 m da case singole;
c) nell’ area del Parco del Pollino;
d) nell’ area del bacino idrominerario del Vulture e della Calda di Latronico;
e) nelle aree protette riconosciute ai sensi delle leggi nazionali e regionali;
f) nelle aree limit. a sorgenti e pozzi ad uso potabile, vinc. anche ai sensi del vigente P. R. Acque (DPR 236/1988);
g) nei terreni destinati a colture protette da serre o tunnel, fragola compresi;
h) nei terreni destinati a bosco, vigneti ed ortaggi;
i) nei terreni incolti;
j) nei terreni sabbiosi o ciottolosi;
k) nei terreni coltivati, 5 giorni prima dell’irrigazione;
2.
Tutto il personale che viene a contatto con i fanghi di cui alla presente normativa, dalla produzione all’applicazione
al terreno, deve essere protetto almeno da vaccinazione contro il tetano ed il tifo.
3.
Devono essere altresì rispettate tutte le norme igienico – sanitarie e di sicurezza, secondo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti in materia
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Atto A3 - Adempimenti tecnico-amministrativi connessi all’uso di
fanghi di depurazione in agricoltura
(Atto A3 – direttiva 86/278/CEE del Consiglio relativa alla protezione dell’ambiente, in
particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura)
OBBLIGHI (art. 7 L.R. 12/94)
1.
I fanghi trattati, per i quali ai sensi della presente legge viene autorizzato l’utilizzo in agricoltura, restano
integralmente assoggettati alle vigenti disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti fino al momento del loro conferimento
all’utilizzatore o smaltitore autorizzato ai sensi della presente legge.
2.
In particolare i produttori di fanghi di cui al precedente comma e coloro che effettuano attività di raccolta, trasporto,
stoccaggio e trattamento restano assoggettati agli obblighi di cui all’art.3 del D.L. 9/9/1988 n. 397, convertito con
modifiche nella L. 9/11/1988 n. 475, concernenti la tenuta dei registri di carico e scarico e la comunicazione annuale
al catasto dei rifiuti speciali.
3.
La comunicazione di cui al precedente comma 2 costituisce ad ogni effetto adempimento dell’obbligo di cui all’art. 14
del D. Lgs. N. 99/1992.
4.
Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione, sulla base delle autorizzazione rilasciate nell’anno precedente e delle
comunicazioni al catasto rifiuti, trasmette al Ministero dell’Ambiente la relazione di cui all’art. 6, punto 5, del D. lgs.
N. 99/1992.
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Atto A4 - Adempimenti tecnico-amministrativi connessi
all’uso di nitrati provenienti da fonti agricole
(Atto A4 – direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione
delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole)
L’agricoltore che utilizza fertilizzanti azotati deve predisporre e
consegnare all’Amministrazione provinciale la seguente
documentazione:
a) Comunicazione;
b) Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) o Piano di Fertilizzazione (PdF);
Inoltre l’agricoltore deve tenere un Registro aziendale e, in caso di
spostamento dei fertilizzanti azotati , deve produrre il relativo
Documento di Trasporto.
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Comunicazione
Le informazioni contenute nella Comunicazione dipendono dai
quantitativi di fertilizzanti azotati utilizzati dall’agricoltore:
Quantità prodotte (x)
Tipologia di obbligo
X < 1000 Kg
Esente dalla Comunicazione
1000 Kg < X < 3000 Kg
Comunicazione semplificata
X> 3000 Kg
Comunicazione completa
Nella Comunicazione completa, ad esempio, devono essere indicate:
a) identificazione univoca dell’azienda
b) informazioni sulla produzione;
c) informazioni sullo stoccaggio;
d) Informazioni sulle attività di spandimento;
e) recapito degli effluenti prodotti in eccedenza
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Al fine di minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, l’apporto alle
colture di fertilizzanti azotati deve essere equilibrato con il fabbisogno
dei terreni, nel rispetto del limite di 170 Kg/ha per anno.
Piano di Utilizzazione agronomica o Piano di fertilizzazione
I Piani servono a definire e giustificare, per un periodo di durata non
superiore a cinque anni, le pratiche di fertilizzazione adottate.
L’obbligo riguardante la redazione del PUA o del PdF è differenziato
in funzione dei quantitativi di azoto al campo da effluenti zootecnici
o di azoto totale utilizzati dall’azienda.
Quantità utilizzate (kg/anno)
Azoto totale
Azoto al campo
X < = 1000
X > 3000
Tipologia di
obbligo
Esente
X < = 3000
PdF
X > 3000
PUA
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Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)
Preliminarmente, nel PUA si definiscono i seguenti elementi:
a) dosi di azoto da utilizzare per coltura e/o avvicendamento da applicare
a livello di area aziendale omogenea tenendo conto dei fabbisogni per
coltura;
b) tipi di fertilizzanti e/o di acque reflue e rispettive quantità, in
considerazione degli indici di efficienza;
c) modalità di utilizzazione, in relazione alle aree omogenee, alle colture,
ai suoli, ai mezzi di distribuzione, ecc…
Per la formulazione del bilancio dell’azoto relativo al sistema suolopianta devono essere determinati i seguenti parametri:
- fabbisogno prevedibile di azoto delle colture;
- apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione.
Il bilancio si calcola attraverso una specifica formula matematica.
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Piano di Fertilizzazione (PdF)
Nel PdF si giustifica l’utilizzo dei fertilizzanti azotati secondo le seguenti
modalità:
a) per la concimazione di colture erbacee, foraggiere, orticole e
sementiere: stima degli apporti di azoto basata sulle asportazioni totali
(asportazioni unitarie moltiplicate per la resa prevista) e comunque
entro una quantità massima per coltura o per avvicendamento, valutata
in considerazione delle rese massime realmente ottenibili e da riscontri
di campo e sperimentali;
b) per la concimazione delle colture arboree da frutto e vite: stima degli
apporti di azoto basata sulle asportazioni totali e considerando una
quota di azoto necessaria a sostenere la crescita annuale (quota di
base).
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La Comunicazione, redatta da un tecnico agricolo abilitato, deve
essere presentata alla Provincia, dal legale rappresentante
dell’azienda, almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività e deve
essere rinnovata ogni 5 anni, fermo restando l’obbligo
dell’interessato di segnalare, entro 45 giorni dall’evento, le eventuali
modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche
degli effluenti, nonché i terreni destinati all’applicazione.
Il PUA o il PdF devono essere allegati alla Comunicazione.
Agricoltore
Provincia
Comunicazione
Comunicazione
PUA o PDF
PUA o PDF
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Registro aziendale
Le aziende tenute alla presentazione della Comunicazione e/o del PdF
sono obbligate a tenere un Registro aziendale sul quale annotare gli
spandimenti di fertilizzanti azotati nei siti di spandimento.
Il Registro aziendale è composto da fogli numerati e vidimati dalla
Provincia e tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per
cinque anni.
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Documento di Trasporto
Gli agricoltori per il trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque
reflue all’esterno del sito di produzione devono emettere il Documento di
Trasporto con le seguenti informazioni:
a) estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e
del legale rappresentante della stessa;
b) natura e quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportate;
c) identificazione del mezzo di trasporto;
d) estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale
rappresentante della stessa;
e) estremi della Comunicazione redatta dal legale rappresentante
dell’azienda da cui origina il materiale trasportato.
Il Documento di Trasposto deve essere compilato dal rappresentante
legale dell’azienda produttrice e conservato per 5 anni a decorrere dalla
data del trasporto. Copia di tale documento deve essere consegnata dal
trasportatore al destinatario che lo deve conservare per 5 anni.
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L’allegato 1 alla delibera regionale contiene infine ulteriori indicazioni
gestionali relativamente all’utilizzo degli affluenti zootecnici con i relativi
divieti ed obblighi:
 Modalità e strumenti di stoccaggio dei materiali palabili e non palabili
 Uso del suolo (rotazioni ed avvicendamenti, sistemazioni, lavorazioni)
 Acqua di irrigazione
 Fertlizzazione azotata
 Uso degli affluenti di allevamento
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Atto B11 integrato dal Pacchetto Igiene DGR. N.
1119/07
Restano fermi gli impegni di cui all’art. 22, co. 3, D.M. 30125/09
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Deroghe intervenute alle BCAA
norma
1. Protezione del
suolo
2. Sostanza
organica del
suolo
standard
argomenti con deroga
1.1 Gestione minima
fasce inerbite, livellamenti ordinari,
delle terre
manutenzione rete idraulica aziendale
1.2 Copertura
minima del suolo
sovescio, ripristino di habitat e
biotopi, colture a perdere per la
fauna, lavorazioni per miglioramento
fondiario, domanda di estirpazione
e/o reimpianto di vigneti, ecc.
2.1 Gestione delle
stoppie
bruciatura delle stoppie
2.2 Avvicendamento
delle colture
dimostrazione del mantenimento del
livello sostanza organica; specifiche
prescrizioni nelle zone montane
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norma
4. Livello minimo
di mantenimento
standard
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argomenti con deroga
4.1 Protezione del
pascolo permanente
nei casi indicati dal regolamento
(CE) n.1122/09 e specifiche
disposizioni comunitarie e nazionali
-solo per impegni A) e C) -
4.2 Evitare la
propagazione di
vegetazione
indesiderata
superfici ordinariamente coltivate e
gestite, le epoche prestabilite per
evitare la fioritura delle piante
infestanti
4.3 Mantenimento
uliveti e vigneti
motivazioni di ordine fitosanitario, per
i terreni compresi nelle aree di cui
alle Direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e
Regionali
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norma
4. Livello minimo
di mantenimento
standard
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argomenti con deroga
4.4 Mantenimento
elementi
caratteristici del
paesaggio
motivazioni di ordine fitosanitario,
formazioni arbustive od arboree ed
interventi di ordinaria manutenzione,
soggetti arborei o arbustivi
appartenenti a specie invadenti
4.5 Divieto
estirpazione olivi
in caso di reimpianto o di
estirpazione autorizzati
4.6 Densità di
bestiame
in caso di adempimenti previsti dal
Reg. (CE) nr. 1122/09
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1. Protezione del suolo - 1.1 Gestione minima delle terre
Per proteggere il suolo, lo standard 1.1 prevede che l’agricoltore realizzi solchi
acquai temporanei o, in alternativa, fasce inerbite. Per RB, queste ultime
dovranno essere ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza,
di larghezza non inferiore a 5 metri e ad una distanza tra loro non superiore a
60 metri; le fasce inerbite devono essere costruite in modo da minimizzare il
rischio di incidenti che coinvolgano operatori e macchine.
Relativamente al divieto che lo standard 1.1 pone di effettuare livellamenti non
autorizzati, per RB sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione
dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.
Infine, in relazione alla manutenzione della rete idraulica aziendale, per RB:
- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante,
fatte salve le norme vigenti in materia. E’ obbligatorio il mantenimento della
nuova rete scolante.
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1. Protezione del suolo - 1.2 Copertura minima del suolo
Per le superfici a seminativi che non sono più utilizzate a fini di produzione
e che manifestano fenomeni erosivi si deve assicurare la presenza di una
copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno.
Relativamente a tale impegno per RB sono ammesse le seguenti deroghe:
1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
3. nel caso di colture a perdere per la fauna;
4. nel caso di lavorazioni funzionali al miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno per ottenere una produzione agricola
nella successiva annata agraria
6. a partire dal 15 marzo dell’annata agraria precedente a quella di semina di
una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa
rappresenta una pratica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima
caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti
regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel
periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.
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1. Protezione del suolo - 1.2 Copertura minima del suolo
Inoltre lo standard 1.2 prevede:
a) Assicurare presenza di copertura vegetale (naturale o seminata) per
superficie a seminativo non più utilizzata non più utilizzata a fini di
produzione;
b) Per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi o di soliflusso devono
essere intraprese azioni per assicurare una copertura vegetale per
almeno 90 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15
settembre e il 15 maggio successivo - in Basilicata tra il 15 dicembre e il
15 maggio - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo
(come ad esempio la discissura o la ripuntatura, in luogo dell’ordinaria
aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).
Per RB, l’impegno di cui al punto b) è derogato in caso di domanda di
estirpazione e/o reimpianto di vigneti ai sensi del Reg. (CE) 1234/07 per i
quali sono ammesse le lavorazioni funzionali all’esecuzione
dell’intervento.
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2. Mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo - 2.1
Gestione delle stoppie
Lo standard 2.1 prevede l’impegno a provvedere ad una corretta gestione
dei residui colturali e pertanto è vietata la bruciatura delle stoppie e delle
paglie.
In deroga a tale standard, nel territorio della Regione Basilicata è ammessa la
bruciatura delle stoppie, con le modalità, gli obblighi e le prescrizioni
previsti dalla Legge Regionale n. 22 del 21/06/2002 di modifica ed
integrazione della L.R. 28/97 e dalla L.R. n. 13 del 22/02/2005 art. 9.
L’agricoltore che effettui la bruciatura delle stoppie è tenuto ad effettuare gli
interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo (sovescio,
letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica).
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2. Mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo - 2.2
Avvicendamento delle colture
Lo standard 2.2 prevede che, al fine di salvaguardare il livello di sostanza
organica del terreno, l’agricoltore deve favorire l’avvicendamento delle
colture ed evitare che la monosuccessione di frumento duro e tenero, triticale,
spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo superi i 5
anni a partire dal 2008.
Per RB, l’agricoltore può derogare il suddetto standard se dimostra il
mantenimento del livello organico del terreno (attraverso analisi effettuate con
idonee metodologie) dopo il raccolto del cereale coltivato nel periodo in
deroga (ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la
monosuccessione).
Infine, per RB limitatamente alle zone montane, è possibile derogare in presenza
di specifiche prescrizioni inerenti l’avvicendamento.
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4. Mantenimento dei terreni e degli habitat - 4.1 Protezione del
pascolo permanente
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il
deterioramento dell’habitat, le superfici a pascolo permanente sono soggette
a:
a. divieto di riduzione a norma dell’art. 4 del regolamento (CE) n.1122/09 e s.m.i.
b. divieto di conversione ad altri usi all’interno dei siti di importanza comunitaria,
delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali,
individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa
prescrizione della competente autorità di gestione;
c. esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o
infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.
Per RB, relativamente ai punti a) e c) sonno ammesse deroghe nel caso in cui il
regolamento (CE) n.1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali
prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente
standard .
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4. Mantenimento dei terreni e degli habitat – 4.2 Evitare la
propagazione di vegetazione indesiderata
Al fine di evitare l’abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la
formazione di potenziali inneschi di incendi, evitare la diffusione delle
infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette
all’attuazione di operazioni di sfalcio o equivalenti e relativi periodi di
divieto.
Per RB, sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite. Le
operazioni di sfalcio o trinciatura possono eseguirsi in deroga alle epoche
prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la
successiva disseminazione. E’ comunque escluso qualsiasi intervento
che comporti la rottura del cotico erboso. Tale deroga non si applica ai
terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi della direttiva
79/409/CEE, salvo diversa indicazione dell’autorità di gestione dell’area.
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4. Mantenimento dei terreni e degli habitat - 4.3 Mantenimento
uliveti e vigneti in buone condizioni
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il
deterioramento degli habitat e l’abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono
mantenuti in buone condizioni vegetative mediante tecniche colturali
rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo
vegetativo dell’impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le
consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il
rischio di incendi.
Per RB sono ammesse deroghe nei seguenti casi:
1. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
2. per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche
disposizioni applicabili sul territorio regionale.
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4. Mantenimento dei terreni e degli habitat - 4.4 Mantenimento
degli elementi caratteristici del paesaggio
Al fine di assicurare il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio è
stabilito il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela ove
determinano impegni cogenti. Compresi i provvedimenti che garantiscono la
non eliminazione di muretti a secco, terrazzamenti, siepi, stagni, alberature e
sistemazioni idraulica agrarie permanenti e tipiche.
Per RB sono ammesse deroghe per:
• motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità competenti;
• formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l’intervento pubblico,
che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
• interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboree/arbustive,
comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle
capitozze;
• eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti,
spollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia, pseudoacacia ecc.) o
eliminazione dei soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
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4. Mantenimento dei terreni e degli habitat - 4.5 Divieto di
estirpazione degli olivi
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e
delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle
piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 475 del
1945.
Per RB la deroga a tale impegno è ammessa nei casi di reimpianto
autorizzato o di estirpazione autorizzata dall’autorità competente in base a
quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945, o dalla Legge
Regionale n. 28 del 07/08/2002.
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4. Mantenimento dei terreni e degli habitat - 4.6 Densità di
bestiame minime
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il
deterioramento dell’habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono
soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di
superficie pascolata.
Per RB è possibile derogare nel caso di interventi agronomici e/o
adempimenti, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal
regolamento (CE) n. 1122/09.
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Le misure del PSR interessate dai controlli sul rispetto
della condizionalità
211 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane
214 - Pagamenti agroambientali
221 - Imboschimento dei terreni agricoli
121 - Ammodernamento delle aziende agricole
123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (azioni 1 e
2)