INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP CSE, DL AMPLIAMENTO DISCARICA CA’ LUCIO – URBINO (PU) – FASI 1 E 2 - CIG [5918810486] RISPOSTE AI QUESITI AL 24.11.2014 1 D: 1) Per la presa visione dei luoghi e della documentazione al punto 3.5 1) del Disciplinare di gara si raccomanda di prendere appuntamento con la dott.ssa Dominici Simona al numero 0721-699413 e di non chiamare su altri numeri della Marche Multiservizi. al numero indicato non risponde la Dott.ssa Dominici e quindi non sappiamo con chi prendere appuntamento. 2)Sul sito non è più disponibile la documentazione di gara e soprattutto non è chiaro come controllare eventuali modifiche o chiarimenti ( art. 11 del disciplinare raccomandazione a verificare sul sito web al profilo del committente). R: 1) Il numero fornito è quello del RUP. Tuttavia è possibile contattare la Dott.ssa Dominici al n. di telefono 0722/57309; 2) sebbene fosse già disponibile e visibile dal 08.10.2014, a causa di un disguido tecnico della piattaforma web, la documentazione è stata per alcuni momenti non visibile sul sito. La visualizzazione è stata cottettamente ripristinata. Eventuali notifiche e chiarimenti, se del caso, saranno pubblicati nella stessa pagina web, insieme alla restante documentazione. . 2 D: Con la presente si richiede se nei requisiti richiesti, sono valutabili anche lavori di progettazione, direzione lavori, CSP e CSE di bonifiche. R: la risposta è negativa: le bonifiche non rientrano nella stessa classe e categoria dei lavori di costruzione discariche, violando l’art. 261, comma 1 del DPR 207/2010 che dice esplicitamente che i servizi pregressi devono essere: “relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali”. 3 D: In relazione alla "Proposta di STRUTTURA OPERATIVA" di pag. 5 di 9 del Disciplinare di gara , si chiede se tra i componenti della struttura operativa è obbligatoria la presenza del Professionista geologo. In caso affermativo, relativamente alla natura del rapporto professionale tra l'operatore economico partecipante ( Studio associato di ingegneria ) ed il professionista geologo, escludendo l'ipotesi di associazione temporanea di professionisti e di dipendente, può essere quello di consulente per il progetto messo a gara. R: non è obbligatoriamente richiesta la presenza nella struttura operativa di un geologo, in quanto è già presente nel fascicolo progettuale la relazione gelogica redatta in fase di progettazione definitiva, ai sensi dell’art. 24 del DPR 207/2010. Tuttavia qualora il progettista lo ritenesse necessario, in sede di redazione del progetto esecutivo potrebbero essere effettuate indagini geologiche integrative sulla base delle quali viene aggiornata la relazione geologica già redatta in fase di progetto definitivo. In quel caso, il geologo incaricato dovrà nominalmente essere presente all’interno della struttura operativa proposta in sede di offerta. Infatti, è necessario richiamare l’attenzione sul divieto di subappalto dell’attività di redazione della relazione Pagina 1 di 11 geologica, ai sensi dell’art. 91, comma 3, del D. Lgs 163/06, e sulle prescrizioni del Disciplinare che indica che “Tali professionisti potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima” e che “Considerato quanto disposto dall'art. 91 comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 sul divieto di subappalto di alcune prestazioni e quanto disposto dall'art. 264 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 sull'obbligo di indicare nominativamente, nella domanda di partecipazione, i professionisti che espleteranno l'incarico e fatti salvi i requisiti minimi e le professionalità necessarie (le uniche oggetto di valutazione nell'ambito della offerta tecnica), il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione i nominativi di tutti i professionisti necessari (in quanto abilitati dai rispettivi ordinamenti professionali) alla redazione degli elaborati progettuali richiesti dal capitolato d'oneri che non siano subappaltabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'autore della relazione geologica, per cui è esclusiva la competenza del geologo)” Considerando quindi le norme richiamate, e il Disciplinare di gara, tenendo conto anche della Determinazione AVCP n. 3/2002 del 27.02.2002 sull’ argomento, può ritenersi che qualora il progettista ritenesse necessario effettuare indagini geologiche integrative sulla base delle quali viene aggiornata in fase di progettazione esecutiva la relazione geologica, quest’ultima debba essere redatta esclusivamente da professionista geologo presente nella struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta. NOTA BENE: il rapporto fra geologo ed affidatario può essere sia di natura indipendente, sotto forma di RTP, sia di natura subordinata, in qualità di dipendente, sia di natura parasubordinata, attraverso forme di collaborazione professionale coordinata e continuativa/a progetto. Tuttavia è negata la possibilità di rapporti di consulenza “ad hoc”, in quanto configurerebbe una forma di subappalto, vietata dalla normativa. 4 D: In riferimento all’oggetto, con la presente sono a richiederVi, chiarimenti in merito a pagina 16 del disciplinare di gara: viene riportato che l’offerta tecnica dovrà essere costituita da: Documentazione, predisposta secondo quanto previsto dall’art. 264, c. 3, lett. a) e art. 266, c. 1, lett. b)1) del DPR 207/2010, di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. Si chiede se i 3 servizi devono essere stati espletati negli ultimi dieci anni , oppure non sono richiesti limiti di tempo? R: no, a differenza di quanto previsto per i requisiti di ammissione, relativamente ai servizi richiesti per valutare l’offerta tecnica (Art. 266 c. 1, lett. b.1 DPR 207/2010) la normativa NON prevede una finestra temporale entro cui il concorrente è obbligato scegliere i 3 servizi. 5 D: i requisiti da noi vantabili non sono riconducibili a “bonifiche” classificate nella categoria D.02 o D.03 (IDRAULICA) ma a bonifiche di discariche e siti contaminati. Progetti per i quali occorrono competenze professionali simili e maggiori rispetto a quelli necessari per progettare discariche. Nel caso la risposta sia negativa si chiede: in quali categorie rientrano le bonifiche di siti contaminati? R: le bonifiche, pure se caratterizzate da un grado di complessità superiore, non corrispondono alla stessa “ID Opere” del DM 143/2013, né alla stessa classe e categoria della previgente L. 143/1949 secondo le corrispondenze indicate nella tabella Z-1 del citato D.M. Le bonifiche (non idrauliche) in esame infatti ricadono nella P.03: “PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA’, FORESTE” che viene descritta come “Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche”. Ciò specificato, si precisa che la Stazione Appaltante fornisce unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D.Lgs 163/06 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, quali ad esempio la verifica pre-gara del possesso o meno dei requisiti (es. in caso di RTI) richiesti ai fini della partecipazione, ecc. A tal proposito, premesso che tutta la documentazione relativa alla gara è liberamente disponibile per la consultazione sul sito internet della Stazione Appaltante, si invitano le Ditte a procedere come più ritengono opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, riferendosi alla normativa vigente, posto che la decisione ultima sull’ammissibilità o meno della/e Ditta/e in base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara. Pagina 2 di 11 6 D: Con riferimento ai requisiti tecnici del bando si dispone di progettazioni di ampliamento di discariche certificate alle categorie IIIa, VIIa e VIIb e non alla categoria IIc. Si chiede, stante che i lavori progettati sono identici a quelli posti a base di gara, se possano essere utilizzati ai fini dei requisiti chiesti dal bando. R: la risposta è negativa: i lavori indicati non rientrano nella stessa classe e categoria dei lavori in esame, violando l’art. 261, comma 1 del DPR 207/2010 che dice esplicitamente che i servizi pregressi devono essere: “relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali”. Le categorie indicate non corrispondono alla stessa “ID Opere” del DM 143/2013 né alla stessa classe e categoria della previgente L. 143/1949 secondo le corrispondenze indicate nella tabella Z-1 del citato D.M. Ciò specificato, si precisa che la Stazione Appaltante fornisce unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D.Lgs 163/06 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, quali ad esempio la verifica pre-gara del possesso o meno dei requisiti (es. in caso di RTI) richiesti ai fini della partecipazione, ecc. A tal proposito, premesso che tutta la documentazione relativa alla gara è liberamente disponibile per la consultazione sul sito internet della Stazione Appaltante, si invitano le Ditte a procedere come più ritengono opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, riferendosi alla normativa vigente, posto che la decisione ultima sull’ammissibilità o meno della/e Ditta/e in base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara. 7 D: Premesso che è nostra intenzione partecipare in associazione temporanea d’impresa (ATI con due soggetti), siamo a chiedere se 1. IL BANDO CITA: Trattandosi di “requisito non frazionabile” in caso di raggruppamento temporaneo ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati NOSTRA INTERPRETAZIONE: la progettazione esecutiva deve essere stata integralmente prestata (2 servizi) dal soggetto “BIANCHI”; il coordinamento deve essere stata integralmente prestato (2 servizi) dal soggetto “ROSSI” 2. IL BANDO CITA: Nel caso in cui i servizi siano stati svolti sviluppando soltanto alcuni livelli, ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti di cui al punto RS.2), tali servizi saranno valutati ai fini dell’ammissione alla presente gara applicando agli importi dei corrispondenti lavori determinate percentuali NOSTRA INTERPRETAZIONE: avendo svolto servizi soltanto su alcuni livelli, è necessario che il singolo livello sia stato prestato (per 2 servizi) almeno per il valore corrispondente alla percentuale indicata dal disciplinare. R: 1. in risposta al Vs. quesito, è necessario premettere che, anche secondo prevalente giurisprudenza e prassi (es. Parere AVCP n. 36 del 13.03.2013) non è possibile configurare raggruppamenti di tipo verticale in assenza di indicazione espressa nel bando della prestazione principale e di quelle secondarie da parte della stazione appaltante. Nel bando di gara in oggetto, le prestazioni sono descritte come segue: Prestazione principale: A. PROGETTAZIONE ESECUTIVA B. COORD. SICUR. FASE PROGETTAZIONE (CSP) C. DIREZIONE LAVORI (DL) D. COORD. SICUR. FASE ESECUZIONE (CSE )- Prestazioni secondare: Ai sensi dell’art. 37, D. Lgs 163/06 non sono previste prestazioni secondarie. Ciò premesso, il bando richiede tra i requisiti di partecipazione che il concorrente (singolo o RTI nel suo complesso) abbia espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando due servizi di cui all'art. 252 D.P.R. 207/2010, (c.d. “servizi di punta”) relativi ai lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (progettazione tecnica e la direzione lavori di discariche per rifiuti), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 3 milioni di euro (importo dei lavori cui si riferisce la prestazione), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento. Ciò si può esemplificare nella tabella seguente, dove i due servizi “di punta” di cui sopra sono identificati come “servizio A” e “servizio B”. Tali servizi devono essere composti dai singoli servizi che compongono i vari livelli delle prestazioni, e cioè: SERVIZIO A - ID. Opere IB.07 SERVIZIO B - ID. Opere IB.07 Progettazione esecutiva A Progettazione esecutiva B Pagina 3 di 11 CSP A CSP B DL A DL B CSE A CSE B Non necessariamente i servizi dei vari livelli devono essere tutti riferiti alla stessa opera. Si possono quindi rinvenire tre ipotesi: 1) Il concorrente può descrivere come requisito di ammissione due servizi che fanno riferimento a due soli incarichi/interventi, che comprendono ciascuno TUTTI i livelli (Progettazione, CSP, DL e CSE) per un importo totale non inferiore a 3 milioni di euro (importo dei lavori cui si riferisce la prestazione), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi. Es. il concorrente ha svolto il servizio A di progettazione esecutiva, CSP, DL e CSE della Discarica X per un importo totale non inferiore a 3 milioni di euro (importo dei lavori cui si riferisce la prestazione), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi; e ha svolto il servizio B di progettazione esecutiva, CSP, DL e CSE della Discarica Y per un importo totale non inferiore a 3 milioni di euro (importo dei lavori cui si riferisce la prestazione), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi. Per tale motivo il Disciplinare di gara specifica “Ai fini della verifica dei requisiti di cui al punto RS.2) sopra specificati, saranno quindi considerati integralmente solo gli importi relativi a prestazioni complete di “redazione del Progetto Esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione”. 2) Oppure il concorrente può “costruire” i due esempi di servizi di punta A e B, mediante servizi i cui vari livelli fanno tutti riferimento a incarichi/interventi tutti diversi, con i totali richiesti dal bando. Es. Servizio A Progettazione esecutiva Discarica X - CSP Discarica Y - DL Discarica Z - CSE Discarica W per un importo totale non inferiore a 3 milioni di euro (importo dei lavori cui si riferisce la prestazione), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi. E analogamente può fare per il servizio B. 3) Infine il concorrente può proporre una soluzione intermedia, es. progettazione esecutiva, CSP e DL riferiti a un intervento, CSE a un altro, per un importo totale non inferiore a 3 milioni di euro (importo dei lavori cui si riferisce la prestazione), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per l’esempio A; e così per il secondo esempio (esempio B). In sostanza, devono essere presentati: 2 servizi x progettazione esecutiva 2 servizi x CSP 2 servizi x DL 2 servizi x CSE Ogni totale progettazione + CSP + DL + CSE dev’essere per un importo totale non inferiore a 3 milioni di euro (importo dei lavori cui si riferisce la prestazione), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi. Trattandosi di “requisito non frazionabile” in caso di raggruppamento temporaneo si faccia riferimento al Parere AVCP n. 107 del 21.05.2014 in base al quale: “ognuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà essere stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento”. Pertanto ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati, poiché come indicato in premesse non è ammesso RTI verticale. Quindi la configurazione di un RTI orizzontale non potrà che essere la seguente: Mandataria: servizio A (1 prog. 1 CSP 1 CSE 1 DL) per un importo totale non inferiore a 3 milioni di euro (importo dei lavori cui si riferisce la prestazione), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi Mandante: servizio B (1 prog. 1 CSP 1 CSE 1 DL) per un importo totale non inferiore a 3 milioni di euro (importo dei lavori cui si riferisce la prestazione), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi Analogamente a quanto previsto per il concorrente singolo, i servizi che compongono i servizi A o B non devono necessariamente tutti riferiti alla stessa opera. 2. Relativamente alla specifica: “Nel caso in cui i servizi siano stati svolti sviluppando soltanto alcuni livelli, ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti di cui al punto RS.2), tali servizi saranno valutati ai fini dell’ammissione alla presente gara applicando agli importi dei corrispondenti lavori le seguenti percentuali: . Sviluppo del progetto esecutivo 45% . Coordinamento in fase di progettazione 10% Pagina 4 di 11 . Coordinamento in fase di esecuzione 10% . Attività di direzione lavori 30% . Attività di direttore operativo/ispettore cantiere (assistenza alla direzione lavori) 5%” Ciò significa che la percentuale indicata va applicata all’importo dei lavori cui il servizio prestato si riferisce, riducendolo in funzione delle prestazioni rese, moltiplicando l’importo lavori inerente la classe e categoria per la percentuale relativa ai servizi prestati. Tutto ciò sempre al fine di pervenire, sommando i vari servizi di cui al requisito indicato al punto 1., all’importo totale non inferiore a 3 milioni di euro (importo dei lavori cui si riferisce la prestazione), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi. Ad esempio, nel caso il concorrente volesse indicare, ai fini di requisito di ammissione, di aver svolto il solo servizio di CSP nell’ambito di un complessivo servizio relativo alla progettazione di una discarica Y con un importo lavori di 2.000.000 euro, sarà computabile ai fini del requisito: 2.000.000 * 10% = 200.000. Tale importo di 200.000 euro, sommato ad altri servizi (Progettazione, DL e CSE) andrà a concorrere al raggiungimento del requisito di un importo totale non inferiore a 3 milioni di euro (importo dei lavori cui si riferisce la prestazione), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi. Si precisa che la Stazione Appaltante fornisce unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D.Lgs 163/06 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, quali ad esempio la verifica pre-gara del possesso o meno dei requisiti (es. in caso di RTI) richiesti ai fini della partecipazione, ecc. A tal proposito, premesso che tutta la documentazione relativa alla gara è liberamente disponibile per la consultazione sul sito internet della Stazione Appaltante, si invitano le Ditte a procedere come più ritengono opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, riferendosi alla normativa vigente, posto che la decisione ultima sull’ammissibilità o meno della/e Ditta/e in base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara. 8 D: In riferimento al bando di Gara (CIG 5918810486) relativo a: affidamento di un incarico per la "progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e d esecuzione e la direzione lavori dell'ampliamento della discarica di Ca' Lucio - Urbino (PU) - fase 1 e 2", Vi chiediamo se sono disponibili, in formato cartaceo e/o digitale, e con che modalità di acquisizione, gli elaborati del progetto definitivo ed eventuale documentazione a corredo, approvato con D.G.P. 182/2013, posto a base di gara. R: la documentazione indicata sarà fornita su supporto digitale al momento del sopralluogo. 9 D: Lo scrivente operatore economico desidera partecipare alla gara in oggetto, quale società di ingegneria ai sensi dell'art. 90, comma 1 lett. f) del D.L. 163/2006, in possesso del 100% di tutti requisiti speciali definiti ai punti RS1) e RS 2) del disciplinare di gara, associandosi, ai fini della identificazione della struttura operativa soggetto capogruppo di un costituendo RTP, in raggruppamento verticale con un singolo professionista geologo in qualità di mandante che svolgerebbe prestazioni "secondarie" (nella accezione di cui al art. 37. comma 2 del d.lgs. 163/2006) rispetto al quale non operano i requisiti minimi di capacità speciale definiti ai punti RS1) e RS 2) del disciplinare di gara. Si chiede all'ente appaltante di precisare: • se tale tipo di raggruppamento richiede la presenza di un giovane professionista ai sensi dell'art 253 del d.P.R. 207/2010 . Nel caso in cui sia necessaria la presenza del giovane professionista e lo stesso sia associato al raggruppamento,e non già collaboratore o dipendente della società di ingegneria, si chiede di precisare: se per il giovane professionista sia richiesta una quota dei requisiti speciali definiti ai punti RS1) e RS 2), già coperti integralmente dalla società mandataria del raggruppamento verticale e se in caso affermativo trovi applicazione anche la prescrizione al punto 6.1 del disciplinare relativa al limite massimo di possesso dei requisiti per la mandataria del 60%, che implicherebbe per il giovane professionista la richiesta di copertura del 40% dei requisiti speciali. R: è necessario premettere che, anche secondo prevalente giurisprudenza e prassi (es. Parere AVCP n. 36 del 13.03.2013) non è possibile configurare raggruppamenti di tipo verticale in assenza di indicazione espressa nel bando della prestazione principale e di quelle secondarie da parte della stazione appaltante. Pagina 5 di 11 Orbene, nel bando di gara in oggetto non sono previste prestazioni secondarie, pertanto non è ammissibile la costituzione di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale. E’ necessario altresì premettere che è già presente nel fascicolo progettuale la relazione gelogica redatta in fase di progettazione definitiva, ai sensi dell’art. 24 del DPR 207/2010, pertanto non è obbligatorio indicare un geologo tra i vari professionisti necessari all’espletamento delle attività. Ovviamente, considerando la normativa e il Disciplinare di gara, tenendo conto anche della Determinazione AVCP n. 3/2002 del 27.02.2002 sull’argomento, può ritenersi che qualora il progettista ritenesse necessario effettuare indagini geologiche integrative sulla base delle quali viene aggiornata in fase di progettazione esecutiva la relazione geologica, quest’ultima debba essere redatta esclusivamente da professionista geologo presente nella struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta. NOTA BENE: il rapporto fra geologo ed affidatario può essere sia di natura indipendente, sotto forma di RTP, sia di natura subordinata, in qualità di dipendente, sia di natura parasubordinata, attraverso forme di collaborazione professionale coordinata e continuativa/a progetto. Tuttavia è negata la possibilità di rapporti di consulenza “ad hoc”, in quanto configurerebbe una forma di subappalto, vietata dalla normativa. Tutto ciò premesso si cita il Disciplinare di gara che recita: “In caso di Raggruppamenti Temporanei, ai sensi e per gli effetti dell’art. 253, comma 5 del D.P.R. 207/2010, deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato, alla data di scadenza del bando, da meno di cinque anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro U.E. di residenza, del quale dovrà essere indicato il nominativo e l’incarico specifico attribuito – N.B. tale obbligo non deve essere inteso come obbligo di associare il giovane professionista al raggruppamento, essendo sufficiente anche indicare la presenza di questi nella struttura operativa proposta in qualità di socio, dipendente, consulente o collaboratore di uno dei soggetti raggruppati. Si specifica che l’obbligo di dichiarare e dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/06 investe anche il c.d. “giovane professionista”.” E dal quale è possibile desumere che: - in caso di RTI (orizzontali – gli unici ammissibili) è obbligatoria la presenza del giovane professionista; - tale obbligo non deve essere inteso come obbligo di associare il giovane professionista al raggruppamento, pertanto non deve possedere percentuali di requisiti speciali; - tuttavia egli deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D. Lgs 163/06. Si precisa infine che la Stazione Appaltante fornisce unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D.Lgs 163/06 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, quali ad esempio la verifica pre-gara del possesso o meno dei requisiti (es. in caso di RTI) richiesti ai fini della partecipazione, ecc. A tal proposito, premesso che tutta la documentazione relativa alla gara è liberamente disponibile per la consultazione sul sito internet della Stazione Appaltante, si invitano le Ditte a procedere come più ritengono opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, riferendosi alla normativa vigente, posto che la decisione ultima sull’ammissibilità o meno della/e Ditta/e in base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara. 10 D: Con riferimento all’appalto in oggetto, lo scrivente Studio chiede a codesta spettabile committenza chiarimenti in merito al punto RS.2) del disciplinare di gara, in particolare, dato che la classe di lavori indicata è la IB.07, vigente soltanto dal 31.10.2013, e le certificazioni dei lavori sono precedenti, si chiede se si possono considerare idonei per la definizione dei requisiti tecnici i lavori correlati da idonea certificazione rilasciata dai committenti relativi a lavori similari a quelli in affidamento (discariche per rifiuti) pur se tali certificati riportino categorie in uso all’epoca del rilascio dello stesso. R: i lavori devono rientrare nella stessa classe e categoria dei lavori in esame, ai sensi dell’art. 261, comma 1 del DPR 207/2010 che dice esplicitamente che i servizi pregressi devono essere: “relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali”. E’ necessario quindi fare riferimento alle corrispondenze indicate nella tabella Z-1 del D.M. 143/2013. Ciò premesso, si precisa che la Stazione Appaltante fornisce unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D.Lgs 163/06 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, quali ad esempio la verifica pre-gara del possesso o meno dei requisiti (es. in caso di RTI) richiesti ai fini della partecipazione, ecc. A tal proposito, premesso che tutta la documentazione relativa alla gara è liberamente disponibile per la consultazione sul sito internet della Stazione Appaltante, si invitano le Ditte a procedere come più ritengono opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, riferendosi alla normativa vigente, posto che la Pagina 6 di 11 decisione ultima sull’ammissibilità o meno della/e Ditta/e in base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara 11 D: In riferimento al bando di Gara (CIG 5918810486) relativo a: affidamento di un incarico per la "progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e d esecuzione e la direzione lavori dell'ampliamento della discarica di Ca' Lucio - Urbino (PU) - fase 1 e 2", Vi chiediamo se con riferimento a quanto indicato al punto 3.5 del disciplinare di gara è possibile far effettuare il sopralluogo e ritirare la documentazione di progetto da un delegato dell’operatore economico anche se il soggetto delegato non è inserito organicamente nella struttura aziendale ma possieda un profilo tecnico (es. Geometra, Ingegnere…etc). R: Sì, a differenza di quanto prescritto per i lavori pubblici, in questo caso non è necessario che l’addetto al sopralluogo sia dipendente dell’operatore economico. L’appartenenza alla struttura dell’operatore economico è riferita a una specifica delega che comunque deve essere rilasciata al fine del sopralluogo e a una dichiarazione del legale rappresentante che il soggetto svolge il sopralluogo per conto dell’operatore economico. 12 D: In riferimento al bando di Gara (CIG 5918810486) relativo a: affidamento di un incarico per la "progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori dell'ampliamento della discarica di Ca' Lucio - Urbino (PU) - fase 1 e 2", Vi chiediamo di conoscere se è possibile, con riferimento al punto 3.4 RS2), considerare la progettazione definitiva fra i livelli progettuali che concorrono al raggiungimento dei requisiti e, in caso di risposta negativa le eventuali motivazioni a supporto. R: Non è possibile considerare la progettazione definitiva fra i livelli progettuali che concorrono al raggiungimento dei requisiti in quanto la progettazione definitiva non rientra tra le prestazioni oggetto di gara. Si precisa che la Stazione Appaltante fornisce unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D.Lgs 163/06 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, quali ad esempio la verifica pre-gara del possesso o meno dei requisiti (es. in caso di RTI) richiesti ai fini della partecipazione, ecc. A tal proposito, premesso che tutta la documentazione relativa alla gara è liberamente disponibile per la consultazione sul sito internet della Stazione Appaltante, si invitano le Ditte a procedere come più ritengono opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, riferendosi alla normativa vigente, posto che la decisione ultima sull’ammissibilità o meno della/e Ditta/e in base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara. 13 D: Dalla lettura del CSA e del Disciplinare non si evince la necessità si procedere a indagini geologiche nè di indicare un geologo tra i vari professionisti necessari all’espletamento delle attività. Si chiede quindi conferma che tali attività siano già state sviluppate dalla Committenza o comunque affidate con altri incarichi. R: è già presente nel fascicolo progettuale la relazione gelogica redatta in fase di progettazione definitiva, ai sensi dell’art. 24 del DPR 207/2010, pertanto non è obbligatorio indicare un geologo tra i vari professionisti necessari all’espletamento delle attività. Ovviamente, considerando la normativa e il Disciplinare di gara, tenendo conto anche della Determinazione AVCP n. 3/2002 del 27.02.2002 sull’argomento, può ritenersi che qualora il progettista ritenesse necessario effettuare indagini geologiche integrative sulla base delle quali viene aggiornata in fase di progettazione esecutiva la relazione geologica, quest’ultima debba essere redatta esclusivamente da professionista geologo presente nella struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta. NOTA BENE: il rapporto fra geologo ed affidatario può essere sia di natura indipendente, sotto forma di RTP, sia di natura subordinata, in qualità di dipendente, sia di natura parasubordinata, attraverso forme di collaborazione professionale coordinata e continuativa/a progetto. Tuttavia è negata la possibilità di rapporti di consulenza “ad hoc”, in quanto configurerebbe una forma di subappalto, vietata dalla normativa. Pagina 7 di 11 14 D: Con riferimento al punto 3.5 Altra documentazione da allegare , comma 2) Cauzione o fidejussione.. di pag.11/12 del Disciplinare di gara si legge “ La cauzione provvisoria deve essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva , qualora l’offerente risultasse affidatario.” Ciò premesso si chiede se tale impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve avere o meno una scadenza temporale, e se si quale. R: la normativa non prevede una scadenza temporale dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, poiché tale dichiarazione serve a dare all’amministrazione certezza sul fatto che tutta l’attività amministrativa di scelta del contraente non venga spesa inutilmente e conduca alla stipulazione dell’appalto. Pertanto l’impegno oggetto del quesito dev’essere incondizionato. 15 D: In merito alla gara in oggetto si chiede in merito alla documentazione da presentare nell’offerta tecnica Descritta nel disciplinare di gara a pag. 16, se è possibile presentare schede grafiche in formato A3 e se queste sarebbero considerate come 2 schede A4. Tale richiesta al fine di favorire una lettura più agevole degli elaborati grafici e fotografici dei 3 servizi ritenuti più significativi . R: si precisa che la norma dell’art. 264 DPR 207/2010 è eterointegrativa del Disciplinare di gara. Pertanto, sebbene sia preferibile redigere le schede in formato A4 come indicato dal Disciplinare, è purtuttavia ammissibile, qualora codesta Ditta lo ritenesse opportuno, utilizzare anche schede di formato A3, predisponendole, per ciascuno dei servizi su minimo tre e massimo cinque schede. Ovviamente, nel caso di utilizzo di formati misti, nel conteggio una scheda A3 corrisponderà a due schede A4. 16 D: Si richiede se alla cauzione/fidejussione provvisoria richiesta di € 4.591,59 di cui a pag. 11 del disciplinare deve essere sommato o meno l’importo della sanzione pecuniaria di € 2.295,79 di cui a pag. 13 del disciplinare. R: No, l’importo della cauzione provvisoria va calcolato come indicato all’art. 75, comma 1 del D. Lgs 163/06 (“due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di…”). Tale importo così calcolato garantisce anche il versamento della sanzione di cui all’art. 38 del cit. D. Lgs. 17 D: Con riferimento alla documentazione inerente l’offerta tecnica da predisporre per la partecipazione alla gara in oggetto e, più precisamente, la documentazione relativa ai servizi svolti dal concorrente (punto 4.2, pag. 16 del Disciplinare di gara), si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di predisporre tale documentazione in schede di formato A4 e/o A3, computando queste ultime equivalenti a n. 2 schede di formato A4, mantenendo comunque il numero massimo di schede, per ciascun servizio, pari a n. 10 in formato A4. Inoltre, con riferimento alla relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico (punto 4.2, pag. 17 del Disciplinare di gara), si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare formati maggiori di A4 (corrispondente ad una cartella), ad. esempio A3, A2, A1, ecc., computandoli, ai fini della determinazione delle cartelle totali del documento elaborato, come multipli di A4 (es.: 1 A2 = 4 A4, ecc.). R: si precisa che la norma dell’art. 264 DPR 207/2010 è eterointegrativa del Disciplinare di gara. Pertanto, sebbene sia preferibile redigere le schede in formato A4 come indicato dal Disciplinare, è purtuttavia ammissibile, qualora codesta Ditta lo ritenesse opportuno, utilizzare anche schede di formato A3, predisponendole, per ciascuno dei servizi su minimo tre e massimo cinque schede. Ovviamente, nel caso di utilizzo di formati misti, nel conteggio una scheda A3 corrisponderà a due schede A4. Relativamente alla seconda parte del quesito, la normativa non specifica il formato che debbano avere le cartelle della relazione tecnica illustrativa, ma solo il numero minimo e massimo di cartelle. Si ritiene, in analogia con quanto riportato dall’art. 264 comma 3, lettera a) del DPR 207/2010 che tale relazione debba essere redatta in formato A4 con possibilità di utilizzo di cartelle formato A3 contando quest’ultime come due cartelle A4. Non sono ammissibili formati quali A1 e A2. Pagina 8 di 11 18 D: Al p.to 3.4 – RS.2) del disciplinare è riportato che : “Ai fini del raggiungimento della somma minima fissata per la partecipazione alla presente gara, deve trattarsi di servizi i cui contratti siano in capo al soggetto giudico concorrente, e non ad esempio ad eventuali singoli soci per le attività da questi svolte come liberi professionisti”. Quanto sopra appare in contrasto con l’art. 253, comma 15 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che recita: “In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali”. Si chiede pertanto di poter considerare validi anche i requisiti in capo ai singoli soci. R: la fattispecie da Voi indicata rientra nelle norme transitorie del D. Lgs 163/06, che riguardano eccezioni alla norma che, ovviamente, è impossibile prevedere in toto in un Disciplinare di gara. Ciò premesso, è chiaro che tale norma è eterointegrativa nel silenzio del Disciplinare, che pertanto non è in contrasto con essa, e opera non per tutti gli operatori economici ma solo per le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione. 19 D: In riferimento al p.to 5.1.1. del disciplinare, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, si chiede di confermare che anche le schede da presentare in relazione ai lavori devono riferirsi a servizi qualificati come IB.07, ex IIc, dei parametri/tariffe professionali, e che pertanto eventuali lavori simili certificati diversamente non sono da considerare. R: E’ necessario premettere che, mentre l’art. 263, c.1, lett.b) del DPR 207/2010 prescrive esplicitamente che i servizi da indicare per i requisiti di partecipazione devono essere “relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali”, il successivo art. 266, c. 1, lett.b.1) del DPR 207/2010 relativo ai servizi da scegliere per illustrare l’offerta tecnica parla di “tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali” Dove, per definizione, “affini” va inteso come “similari”, “analoghi” a quelli oggetto dell’affidamento. Viene quindi, anche secondo la normativa, lasciata al concorrente la facoltà di scegliere i servizi svolti ritenuti più significativi della propria capacità a realizzare la prestazione richiesta, che siano il più possibile affini all’oggetto della gara e rappresentativi di metodologie già sperimentate con successo e utilizzabili anche nell’incarico in oggetto. E’ rimessa alla Commissione Giudicatrice, che sarà nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la valutazione delle offerte stesse. E’ chiaro che, come anche evidenziato dall’ANAC (già AVCP) con Determinazione n. 5 del 27.07.2010, le offerte tecniche saranno valutate più positivamente quanto più affini saranno all’oggetto dell’incarico e quanto più significative della capacità del concorrente a realizzare la prestazione, secondo i criteri motivazionali espressi nel Disciplinare. 20 D: in riferimento alla gara di cui all’oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1) punto RS2 del disciplinare: lo scrivente operatore economico è già in possesso dei certificati rilasciati dal committente per l’attestazione dei requisiti. Trattandosi in alcuni casi di opere precedenti alla classificazione di cui al D.lgs. 143/2013 non sempre viene esplicitata la classe dei servizi svolti o viene esplicitata la classe VIIa, che identificava ai sensi della classificazione del 143/49 i servizi inerenti le discariche. Risultando comunque evidente dalla lettura dei certificati l’analogia dei servizi svolti con quelli posti a base di gara (servizi di progettazione, DL, CSP e CSE per impianti di discarica) si chiede conferma che possano essere indicati (rif. punto f del paragrafo RS2) gli estremi dei certificati già in possesso dell’operatore economico. 2) lo scrivente operatore economico, pur coprendo interamente tutti i requisiti richiesti, intende avvalersi di altre professionalità non subappaltabili (es. geologo) che intende Pagina 9 di 11 3) 4) indicare nella tabella relativa alla struttura operativa presente nella istanza di partecipazione. si chiede se sia necessario che tali professionalità indicate, non facenti parte dell’organico del sottoscritto operatore economico, siano coinvolte in una associazione temporanea di professionisti; in caso di costituendo RTP, si chiede conferma che a. i requisiti possano essere coperti interamente dalla mandataria; b. sia sufficiente un’unica cauzione e un unico versamento alla AVLP c. sia sufficiente la PASSOE della mandataria; d. sia necessario allegare l’atto di impegno del costituendo RTP in riferimento alla documentazione di cui all’offerta tecnica (punto 4.2 del disciplinare) siamo a richiedere la possibilità di utilizzare il formato A3, con impiego di una scheda A3 in sostituzione di 2 schede A4; R: 1) i lavori devono rientrare nella stessa classe e categoria dei lavori in esame, ai sensi dell’art. 261, comma 1 del DPR 207/2010 che dice esplicitamente che i servizi pregressi devono essere: “relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali”. E’ necessario quindi fare riferimento alle corrispondenze indicate nella tabella Z-1 del D.M. 143/2013. 2) E’ necessario premettere che, anche secondo prevalente giurisprudenza e prassi (es. Parere AVCP n. 36 del 13.03.2013) non è possibile configurare raggruppamenti di tipo verticale in assenza di indicazione espressa nel bando della prestazione principale e di quelle secondarie da parte della stazione appaltante. Nel bando di gara in oggetto, le prestazioni sono descritte come segue: Prestazione principale: A. PROGETTAZIONE ESECUTIVA B. COORD. SICUR. FASE PROGETTAZIONE (CSP) C. DIREZIONE LAVORI (DL) D. COORD. SICUR. FASE ESECUZIONE (CSE)- Prestazioni secondare: Ai sensi dell’art. 37, D. Lgs 163/06 non sono previste prestazioni secondarie. E’ necessario non confondere la struttura operativa con il raggruppamento temporaneo: una mandante di RTP sarebbe infatti tenuta a svolgere tutte le prestazioni indicate come “prestazione principale” trattandosi di RTP orizzontale. Non è necessario invece usufruire di mandanti di RTP ove si tratti di professionisti la cui natura delle prestazioni non comprenda i servizi richiesti dal CSA e per i quali quindi non siano richiesti requisiti speciali di partecipazione (es. appunto geologo). Relativamente al rapporto fra geologo ed affidatario, si ribadisce che può essere sia di natura indipendente, sotto forma di RTP, sia di natura subordinata, in qualità di dipendente, sia di natura parasubordinata, attraverso forme di collaborazione professionale coordinata e continuativa/a progetto. Tuttavia è negata la possibilità di rapporti di consulenza “ad hoc”, in quanto configurerebbe una forma di subappalto, vietata dalla normativa. 3) In caso di costituendo RTP: a. ai sensi dell’art. 261, comma 7, DPR 207/2010, i requisiti frazionabili devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, ma una mandante deve avere almeno un uno percento di requisiti: la dicitura “…mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti” non implica che il mandante possa avere qualificazione pari allo zero percento dei requisiti frazionabili; relativamente al requisito NON frazionabile, in caso di raggruppamento temporaneo si faccia riferimento al Parere AVCP n. 107 del 21.05.2014 in base al quale: “ognuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà essere stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento”. Pertanto ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati, poiché non è ammesso RTI verticale. Quindi la configurazione di un RTI orizzontale non potrà che essere la seguente: Mandataria: servizio A (1 prog. 1 CSP 1 CSE 1 DL) per un importo totale non inferiore a 3 milioni di euro (importo dei lavori cui si riferisce la prestazione), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi. Mandante: servizio B (1 prog. 1 CSP 1 CSE 1 DL) per un importo totale non inferiore a 3 milioni di euro (importo dei lavori cui si riferisce la prestazione), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi. Analogamente a quanto previsto per il concorrente singolo, i servizi che compongono i servizi A o B non devono necessariamente tutti riferiti alla stessa opera. b. sì, facendo riferimento all’art. 6.3 del Disciplinare di gara; c. si faccia riferimento alle FAQ pubblicate dall’ANAC all’indirizzo http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/FaqAvcpass e in particolare alle risposte N.8 e N.9 (il PASSOE è inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento - deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante); d. sì, poiché ai raggruppamenti temporanei di cui al comma 1, lett. g), dell’art. 90 D. Lgs 163/06 si applicano le disposizioni dell’art. 37 D. Lgs 163/06. Pagina 10 di 11 4) Si precisa che la norma dell’art. 264 DPR 207/2010 è eterointegrativa del Disciplinare di gara. Pertanto, sebbene sia preferibile redigere le schede in formato A4 come indicato dal Disciplinare, è purtuttavia ammissibile, qualora codesta Ditta lo ritenesse opportuno, utilizzare anche schede di formato A3, predisponendole, per ciascuno dei servizi su minimo tre e massimo cinque schede. Ovviamente, nel caso di utilizzo di formati misti, nel conteggio una scheda A3 corrisponderà a due schede A4. Relativamente alla relazione tecnica illustrativa, la normativa non specifica il formato che debbano avere le cartelle, ma solo il numero minimo e massimo di cartelle. Si ritiene, in analogia con quanto riportato dall’art. 264 comma 3, lettera a) del DPR 207/2010 che tale relazione debba essere redatta in formato A4 con possibilità di utilizzo di cartelle formato A3 contando quest’ultime come due cartelle A4. Non sono ammissibili formati quali A1 e A2. Si precisa che la Stazione Appaltante fornisce unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D.Lgs 163/06 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, quali ad esempio la verifica pre-gara del possesso o meno dei requisiti (es. in caso di RTI) richiesti ai fini della partecipazione, ecc. A tal proposito, premesso che tutta la documentazione relativa alla gara è liberamente disponibile per la consultazione sul sito internet della Stazione Appaltante, si invitano le Ditte a procedere come più ritengono opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, riferendosi alla normativa vigente, posto che la decisione ultima sull’ammissibilità o meno della/e Ditta/e in base alla documentazione amministrativa presentata sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara. 21 D: in riferimento alla gara di cui all’oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 1. istanza di partecipazione: siamo con la presente a richiedere conferma che l’inserimento dei seguenti punti nelle dichiarazioni sia imputabile a refuso e pertanto da non considerare: di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nelle prestazioni, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione delle stesse; di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e che gli stessi non sono soggetti a ribasso; R: i modelli forniti con la documentazione di gara sono modelli di dichiarazione standard – che vanno intesi come fac-simile e linee guida per le proprie dichiarazioni, e che possono includere ulteriori dichiarazioni anche non riferibili all’appalto in oggetto (ma utilizzabili solo se del caso), come quelle da Voi menzionate: trattasi di dichiarazioni circa le condizioni generali della gara. Tutto ciò premesso, codesta Agenzia può utilizzare i fac-simile di modelli forniti dalla scrivente Stazione Appaltante, eventualmente barrando i punti non rilevanti da Voi indicati nel Vs. quesito, oppure applicare agli stessi la dicitura “omissis” o “non applicabile”, oppure predisporre le proprie dichiarazioni in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa e dalla lex specialis di gara, omettendo i punti non attinenti al tipo di appalto in oggetto. Dott. Marcelo Guillermo Nasini Dirigente Funzione Acquisti e Appalti Pagina 11 di 11
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