ha pronunciato la presente sul ricorso numero di

N. 01289/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09559/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9559 del 2013, proposto dalla Taffo
s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Federico Tedeschini e Tommaso Pallavicini e con questi
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Tedeschini in Roma,
Largo Messico n. 7,
contro
l’A.S.L. Rm C, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara Bentivoglio, Gabriella Mazzoli e
Maria Cristina Tandoi e con questi elettivamente domiciliata presso il
proprio ufficio legale in Roma, via Primo Carnera n. 1, nonché
nei confronti di
A.z.e.t.a. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale capogruppo mandataria del costituendo Rti con la mandante Trading
Funeral Service s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Piero Fidanza e con
questi elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 18
presso
lo
studio
Grez
e
Associati
s.r.l.,
nonché
Semi – Servizi Mortuali Integrati s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituita in giudizio,
per l'annullamento
del provvedimento di esclusione dalla gara indetta dalla A.U.S.L. Rm C per
l’affidamento, per la durata di dodici mesi, del servizio di gestione dei decessi
in ambito ospedaliero per le esigenze degli Ospedali Sant’Eugenio e Cto A.
Alesini; di tutti gli atti del procedimento di verifica dell’anomalia ex art. 87,
d.lgs. n. 163 del 2006 prodromici alla comminata esclusione, ivi comprese le
note della A.U.S.L. Rm C n. 33058 del 28 maggio 2013 e n. 37363 del 13
giugno 2013; per quanto occorrer possa, del verbale del 28 agosto 2013, con il
quale il Rup ha sospeso gli effetti della comunicazione di esclusione dalla gara
dell’impresa ricorrente; della nota dell’Azienda sanitaria n. 58906 del 26
settembre 2013, con la quale la stazione appaltante, in esito alla verifica dei
chiarimenti resi in occasione della riunione del 28 agosto 2014, ha confermato
l’esclusione dalla gara della ricorrente; del parere legale, assunto a presupposto
dell’esclusione, reso dall’Avvocatura dell’Azienda sanitaria, n. 9029215 del 20
settembre 2013 in relazione alla congruità e legittimità dell’offerta economica
presentata dall’impresa odierna ricorrente; dell’aggiudicazione definitiva di
data e tenore sconosciuto, qualora intervenuta; di ogni altro atto presupposto,
connesso e conseguenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente
nella sfera giuridica patrimoniale della ricorrente; nonché
per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato e/o stipulando con la
società risultata aggiudicataria a seguito dell’esclusione dell’impresa ricorrente
e
per la conseguente condanna
della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante
aggiudicazione dell’appalto e subentro nel contratto eventualmente stipulato
ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti in
conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, nonché
con atto di motivi aggiunti depositato il 28 dicembre 2013,
per l’annullamento della nota A.S.L. Rm C n. 75337-5 del 10 dicembre 2013,
con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione della gara disposta a favore
dell’Ati A.z.e.t.a.; della deliberazione n. 1090 del 19 novembre 2013, con la
quale è stata disposta tale aggiudicazione; di tutti i verbali di gara nella parte
in cui la
Commissione
ha
dapprima
ammesso l’Ati A.z.e.t.a.
e
successivamente valutato la sua offerta e aggiudicatole la gara; della nota n.
59122 del 27 settembre 2013, con la quale la stazione appaltante ha richiesto
chiarimenti in relazione alla congruità ed affidabilità dell’offerta presentata
dal costituendo Rti A.z.e.t.a.; della nota n. 61663 del 9 ottobre 2013, con la
quale la stazione appaltante ha chiesto al costituendo raggruppamento
A.z.e.t.a. la comprova dei requisiti ex art. 48, d.lgs. n. 163 del 2006; dei
chiarimenti richiesti dal Rti aggiudicatario e di ogni altro atto presupposto,
connesso e comunque conseguenziale, ancorché incognito, che incida
sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale della ricorrente, nonché
per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato e/o stipulando con la
società risultata aggiudicataria a seguito dell’esclusione dell’impresa ricorrente
e
per la conseguente condanna
della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante
aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente e subentro nel contratto
eventualmente stipulato ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente
dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell’esecuzione dei
provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto atto di motivi aggiunti notificato il 23 dicembre 2013 e depositato il
successivo 28 dicembre;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Rm C;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.z.e.t.a. s.r.l., in proprio e quale
capogruppo mandataria del costituendo Rti con la mandante Trading Funeral
Service s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 29 gennaio 2014 il Consigliere Giulia
Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 15 ottobre 2013 e depositato il successivo 17
ottobre la Taffo s.r.l. ha impugnato, tra gli altri, il provvedimento di
esclusione dalla gara bandita dalla A.U.S.L. Rm C per l’affidamento, per la
durata di dodici mesi, del servizio di gestione dei decessi in ambito
ospedaliero per le esigenze degli Ospedali Sant’Eugenio e Cto A. Alesini.
Espone, in fatto, di essere stata inizialmente dichiarata aggiudicataria
provvisoria della gara ma successivamente, a seguito di verifica di anomalia
dell’offerta, è stata esclusa per non aver indicato, nelle voci di costo, i premi
da pagare all’Inail per la tutela contro i rischi del lavoro dei propri lavoratori.
La stazione appaltante non ha ritenuto accettabili le giustificazioni da essa
offerte, con le quali faceva presente che i propri soci lavoratori, durante
l’assemblea tenutasi il 25 febbraio 2013, avevano accettato di assumere a
proprio carico il costo dei premi Inail e di limitare la propria remunerazione
ai soli utili ripartiti a fine esercizio societario. La società avrebbe invece
pagato i premi in questione per i lavoratori dipendenti (non soci).
2. Avverso la predetta esclusione la ricorrente è insorta deducendo:
a) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione artt. 86-88, d.lgs. n.
163 del 2006 e 41 d.P.R. n. 1124 del 1965 – Violazione e falsa applicazione
punto 2.3 del disciplinare di gara - Violazione e falsa applicazione dei principi
di autovincolo, di massima partecipazione, di par condicio e di trasparenza, di
tutela dell’affidamento, di buona fede e di correttezza dell’azione
amministrativa - Violazione e falsa applicazione degli attt. 41 e 97 Cost. –
Eccesso di potere per carenza di presupposti, difetto istruttorio, difetto di
motivazione,
illogicità,
contraddittorietà,
irragionevolezza,
sviamento,
travisamento di atti e di fatti, difetto di proporzionalità.
L’esclusione è illegittima non avendo la stazione appaltante considerato che i
premi Inail per i soci lavoratori sarebbero stati regolarmente versati, anche se
non dalla società (che li avrebbe pagati per i soli lavoratori dipendenti), ma
dagli stessi soci lavoratori. Né è assecondabile la tesi della stazione appaltante
secondo cui il verbale dell’assemblea del 25 febbraio 2013, che ha ratificato
tale accordo, avrebbe solo valenza interna e non vincolerebbe la società nei
confronti dell’Azienda sanitaria.
Illegittimamente poi la verifica della congruità dell’offerta è stata fatta su
specifiche sue componenti, e non nella sua globalità.
b) Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione degli artt. 86-88, d.lgs.
n. 163 del 2006 - Violazione e falsa applicazione dei principi generali in
materia di procedimento amministrativo e di leale collaborazione Violazione e falsa applicazione del contraddittorio procedimentale Violazione e falsa applicazione del principio di tutela dell’affidamento, di
buona fede e di correttezza dell’azione amministrativa - Violazione e falsa
applicazione dell’art. 97 Cost. – Eccesso di potere per difetto di istruttoria,
difetto
di
motivazione,
illogicità,
contraddittorietà,
irragionevolezza,
travisamento di atti e di fatti e sviamento.
Illegittimamente la ricorrente è stata esclusa per un profilo che non è mai
stato oggetto di chiarimenti.
3. La ricorrente ha altresì chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto
stipulato e/o stipulando con l‘Ati A.z.e.t.a. s.r.l. e la conseguente condanna
della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante
aggiudicazione ad essa dell’appalto e subentro nel contratto eventualmente
stipulato ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni da
essa stessa subiti in conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
4. Con atto di motivi aggiunti, notificato il 23 dicembre 2013 e depositato il
successivo 28 dicembre, la Taffo s.r.l. ha impugnato la deliberazione n. 1090
del 19 novembre 2013, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della gara
a favore dell’Ati A.z.e.t.a..
Dopo aver reiterato i motivi di ricorso, già dedotti nell’atto introduttivo del
giudizio avverso la propria esclusione, ha censurato l’omessa esclusione dalla
gara dell’aggiudicataria Ati A.z.e.t.a. per mancanza di requisiti, per genericità
del contratto di avvalimento e per essere stati modificati gli elementi
essenziali dell’offerta a seguito di presentazione di chiarimenti richiesti dalla
stazione appaltante.
5. Si è costituita in giudizio l’A.S.L. Rm C, che ha sostenuto l'infondatezza,
nel merito, del ricorso.
6. Si è costituita in giudizio l’A.z.e.t.a. s.r.l., in proprio e quale capogruppo
mandataria del costituendo Rti con la mandante Trading Funeral Service
s.r.l., che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso.
7. La Semi – Servizi Mortuali Integrati s.r.l. non si è costituita in giudizio.
8. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti
costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
9. Con ordinanza n. 4282 del 6 novembre 2013, confermata dalla sez. III del
Consiglio di Stato con ordinanza n. 4736 del 28 novembre 2013, è stata
respinta l’istanza cautelare di sospensiva.
9. All’udienza del 29 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare occorre dare atto che le parti hanno dichiarato a verbale,
sia in occasione della camera di consiglio del 15 gennaio 2014 che dell’udienza
di merito del 29 gennaio 2014, di rinunciare ai termini a difesa e hanno
chiesto la decisione, nel merito, della causa.
Come esposto in narrativa, la ricorrente, aggiudicataria provvisoria della gara
bandita dalla A.U.S.L. Rm C per l’affidamento, per la durata di dodici mesi,
del servizio di gestione dei decessi in ambito ospedaliero per le esigenze degli
Ospedali Sant’Eugenio e Cto A. Alesini di Roma, è stata esclusa per anomalia
dell’offerta, non avendo compreso, nelle voci di costo che avrebbe sostenuto,
i premi che era ex lege obbligata a pagare all’Inail per assicurare ai lavoratori,
da utilizzare nella gestione del servizio, la tutela obbligatoria contro i rischi
degli infortuni sul lavoro e delle tecnopatie. Ed infatti, nell’offerta erano stati
ricompresi i soli premi da versare per due lavoratori assunti part time con la
qualifica di Operatore socio sanitario.
La stazione appaltante non ha ritenuto accettabili le giustificazioni rese dalla
concorrente, la quale aveva chiarito che i propri soci lavoratori avevano
deciso di accollarsi il costo dei premi da versare all’Inail. Di ciò è prova nel
verbale dell’assemblea ordinaria del 25 febbraio 2013, durante la quale gli
stessi soci avevano dichiarato che, in caso di aggiudicazione della gara,
avrebbero rinunciato anche alla remunerazione, accontentandosi degli utili di
fine anno. Tutto ciò al dichiarato fine di contenere i costi e consentire alla
società di appartenenza di presentare un’offerta economica più competitiva.
La stazione appaltante, recependo le conclusioni di un parere reso dal proprio
ufficio legale, ha ritenuto che tale verbale aveva una rilevanza meramente
interna e non creava vincoli nei confronti dell’Azienda sanitaria.
Tale affermazione è censurata nel primo motivo di ricorso, che non è
suscettibile di positiva valutazione.
Preme evidenziare che ciò che rileva al fine del decidere non è accertare se è
possibile che il premio dovuto all’Inail sia versato dal socio lavoratore di una
società a responsabilità limitata o se esso grava solo ed esclusivamente sul
datore di lavoro - siccome in effetti tassativamente imposto dall’art. 27, d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, che prevede severe sanzioni per chiunque faccia
concorrere i prestatori d’opera alla spesa dell’assicurazione e confermato da
una giurisprudenza che da sempre e senza dubbi ha affermato che la spesa
della copertura assicurativa deve gravare soltanto sul datore di lavoro e che
non ha mai ammesso nella materia spazi di discrezionalità nemmeno per
l’Istituto assicuratore (Corte cost. 14 aprile 1986, n. 88; Cass. civ. 3 luglio
1979, n. 3711) - atteso che anche nel caso in esame a versare materialmente il
premio sarebbe stato presumibilmente la Taffo s.r.l., salvo far ricadere l’onere
economico sul singolo lavoratore.
Non rileva neanche verificare il valore che in genere ha un verbale
dell’assemblea di una società a responsabilità limitata quanto, piuttosto, il
valore che in concreto ha, nei confronti dell’A.S.L. Rm C, il verbale
dell’assemblea della Taffo s.r.l. del 25 febbraio 2013, che ha ratificato
l’accordo dei soci lavoratori di accollarsi il costo del premio Inail.
Nella delibera assunta il 25 febbraio 2013 i soci lavoratori hanno deciso di
pagare personalmente i premi Inail. Ma nessuno vieta loro, una volta
aggiudicata la gara, di mutare avviso e assumere una diversa determinazione
senza che la stazione appaltante abbia, nei loro confronti, alcun potere di
intervenire. Del resto nella seduta del 25 febbraio 2013 non è stato neanche
preso l’impegno di considerare vincolante per tutta la durata dell’appalto la
decisione assunta.
E’ noto però che solo con l’offerta di gara la concorrente si vincola nei
confronti della stazione appaltante alle prestazioni indicate e a richiedere una
certa controprestazione economica. In altri termini, con la firma dell’offerta
tecnica ed economica la concorrente si impegna ad eseguire, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, le prestazioni contenute nell’offerta tecnica in
cambio della controprestazione chiesta nell’offerta economica.
In questo senso, dunque, correttamente l’Azienda sanitaria ha ritenuto
anomala l’offerta presentata dalla ricorrente. Aggiudicare il servizio alla Taffo
avrebbe voluto dire accettare che questa non si accollasse l’onere dei
contributi Inail a tutela dei propri soci lavoratori, perché così risulta
dall’offerta economica ed è confermato dal verbale dell’Assemblea dei soci del
25 febbraio 2013. Ove i soci, nel corso del rapporto contrattuale, non
avessero versato i premi, nei loro confronti l’Azienda A.S.L. ben poco
avrebbe potuto fare, salvo verificare la possibilità di agire e rescindere il
contratto, con indubbi gravi disservizi per l’utenza, anche in considerazione
dell’importanza e della delicatezza del servizio appaltato.
Del resto è proprio per evitare che la stazione appaltante debba poi
intervenire sul rapporto privatistico sorto con la stipula del contratto che il
Codice degli appalti onera l’Amministrazione a verificare, in sede di gara, la
piena affidabilità economica e tecnica dei concorrenti.
Priva di qualsiasi pregio è anche la tesi della ricorrente secondo cui la
decisione della stazione si porrebbe in contrasto con il principio di libertà di
iniziativa economica sancito dall’art. 41 Cost.. E’ agevole infatti opporre, che
la tutela dei lavoratori - garantita sia dal Testo unico approvato con d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, che fa obbligo ai datori di lavoro di provvedere al
pagamento dei premi Inail, che dalle norme contenute nel Codice appalti,
volte ad evitare che un’offerta anormalmente bassa sia formulata sacrificando
i diritti dei lavoratori - costituisce un principio di rilievo costituzionale
almeno pari a quello contemplato dall’art. 41 Cost., il quale peraltro non
prevede affatto il diritto dell’imprenditore di perseguire il suo utile
economico sempre ed in ogni caso, e soprattutto, in danno della classe
lavoratrice.
Neppure
può
essere
seguita
la
ricorrente
allorché
afferma
che
illegittimamente l’anomalia dell’offerta sarebbe stata accertata e dichiarata con
riferimento ad una singola sua componente, e non alla sua totalità.
Il Collegio ben conosce il pacifico e condiviso orientamento giurisprudenziale
secondo cui ai sensi dell'art. 88, comma 7, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nelle
procedure indette per l'aggiudicazione di appalti la verifica di anomalia non
ha per oggetto specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, ma mira
invece ad accertare se questa, nel suo complesso, sia attendibile o non e se dia
serio affidamento relativamente alla corretta esecuzione dell'appalto (Cons.
St., Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 973).
Nel caso in esame, però, il costo del personale, elemento in relazione al quale
l’anomalia è stata riscontrata, incide circa per il 95% sull’intera offerta (€
21.490,97 su un’offerta di € 22.570,97), con la conseguenza che il principio
giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente non risulta affatto violato.
Infine, non rileva la circostanza che l’ammontare dei premi non considerati
nell’offerta inciderebbe in maniera minima sul totale di questa, atteso che per
aggiudicare l’appalto la stazione appaltante deve avere la certezza che detti
premi saranno versati, indipendentemente dall’asserita esiguità del loro
ammontare totale, certezza che nel caso in esame comunque manca.
2. Afferma ancora la ricorrente Taffo s.r.l. che in ogni caso i conteggi eseguiti
dall’Azienda sanitaria non sarebbero corretti, perché fatti sulla base di
aliquote Inail non applicabili all’effettiva attività lavorativa svolta dagli
addetti, che rientra nel settore dei servizi assistenziali.
Anche tale motivo è privo di pregio, come risulta da un’attenta lettura
dell’oggetto dell’appalto, quale emerge chiaramente dall’art. 1 del Capitolato
speciale. Ed invero, trasporto delle salme dal reparto alla camera mortuaria,
sorveglianza, pulizia e presidio dei locali adibiti alla custodia delle salme,
custodia delle stesse richiesta dall’Autorità giudiziaria o dal medico
necroscopo, consegna delle salme ai necrofori per le onoranze funebri sono
tutte attività ben lontane da quelle socio assistenziali, che la ricorrente
impropriamente richiama e che attengono, con tutta evidenza, alla cura e
all’assistenza di persone in vita.
Inconferente è, poi, che due dei lavoratori, che la ricorrente avrebbe
impiegato nell’esecuzione del servizio avessero la qualifica di Operatori socio
sanitari, atteso che ai fini del versamento del premio Inail ciò che rileva è
l’attività lavorativa svolta dal lavoratore e il rischio che essa ingenera per la
salute e l’integrità fisica dello stesso, e non la sua qualifica professionale.
3. Infondata, in punto di fatto, è l’affermazione secondo cui la ricorrente
sarebbe stata esclusa per una ragione (mancata indicazione dei premi Inail da
versare per i soci lavoratori) in relazione alla quale non erano stati chiesti
giustificativi all’interessata.
E’ vero, infatti, il contrario.
In data 19 agosto 2013 l’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi della A.U.S.L.
Rm C ha comunicato alla ricorrente società Taffo che nell’offerta economica
non risultavano inclusi i premi da versare per i soci lavoratori e che quindi, ad
avviso del Responsabile del procedimento, non era possibile ratificare
l’aggiudicazione provvisoria. Nella seduta del 28 agosto 2013 la Commissione
di gara, nel prendere atto della decisione del Responsabile del procedimento
di non ratificare l’aggiudicazione provvisoria e considerato che nello stesso
giorno
(28
agosto)
era
pervenuta,
da
parte
della
società
Taffo,
documentazione relativa alla specifica dei pagamenti inerenti il costo dei
premi Inail per i soci lavoratori che avrebbe dovuto essere esaminata dal Rup,
ha chiesto allo stesso Responsabile del procedimento di sospendere la
decisione di escludere l’aggiudicataria dalla gara in attesa di esaminare la
documentazione dalla stessa trasmessa.
Quindi, solo all’esito di tale esame e del parere dell’Ufficio legale
dell’Azienda, reso proprio sulla base del rilievo da attribuire alla decisione
dell’Assemblea dei soci del 25 febbraio 2013, in data 26 settembre l’Azienda
ha comunicato alla ricorrente l’esclusione dalla gara per non aver conteggiato
nell’offerta i premi da versare all’Inail per la copertura assicurativa dei soci
lavoratori.
Dalle argomentazioni innanzi svolge risulta quindi la legittimità del
provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara.
4. La ricorrente, in quanto esclusa dalla gara pubblica, non è legittimata a
censurare l’aggiudicazione dell’appalto alla A.z.e.t.a. s.r.l. (Cons. St., A.P., 7
aprile 2011, n. 4; id., sez. V, 21 maggio 2013, n. 2765; id. 7 maggio 2013, n.
2460; id. 18 febbraio 2013, n. 965) non essendo, a tutto voler concedere,
configurabile neanche un interesse strumentale alla rinnovazione della
procedura. Ed invero, avendo infatti partecipato alla gara più di due
concorrenti, ove anche fossero fondate le censure di illegittimità propria
dell’aggiudicazione, dedotte nella via dei motivi aggiunti, e si rilevasse che
A.z.e.t.a. s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa, in ogni caso la gara non sarebbe
stata reiterata, ma aggiudicata alla seconda graduata.
I motivi aggiunti, con i quali si censura l’aggiudicazione della gara alla
A.z.e.t.a. s.r.l. e per il cui esame all’udienza del 29 gennaio 2014 le parti
hanno rinunciato ai termini a difesa (come da dichiarazioni riportata a
verbale), sono pertanto inammissibili per difetto di interesse.
5. L’infondatezza nel merito del ricorso comporta il rigetto della domanda di
risarcimento del danno atteso che l'illegittimità del provvedimento
impugnato è condizione necessaria per accordare il risarcimento richiesto; la
reiezione della parte impugnatoria del gravame impedisce infatti che il danno
stesso possa essere considerato ingiusto e illecita la condotta tenuta
dall'Amministrazione (Cons. St., sez. V, 13 gennaio 2014, n. 85; id., sez. IV,
17 settembre 2013, n. 4628; id., sez. V, 15 gennaio 2013, n. 176).
6. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere in parte respinto ed in
parte dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le
parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge l’atto introduttivo del giudizio e dichiara inammissibile l’atto di
motivi aggiunti.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Domenico Lundini, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)