LONGO Seminario Vicenza 16 09 2014

DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI
VENEZIA GIULIA
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SEMINARIO SUGLI USI AGEVOLATI DEI
PRODOTTI ENERGETICI
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Per. Ind. Felice Longo
Responsabile dell’Area Assistenza e
Informazione agli Utenti dell’Ufficio delle
Dogane di Verona
Vicenza, 16 settembre 2014
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USI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI E
DELL’ENERGIA ELETTRICA
La detassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica è prevista dal Testo
Unico sulle Accise, approvato con D.Lgs 26/10/1995, n. 504, e successive
modificazioni ed integrazioni (più avanti “TUA”).
Fanno eccezione le agevolazioni relative al gasolio per autotrazione utilizzato nel
settore dell’autotrasporto ed al gasolio e G.P.L. utilizzati per il riscaldamento in
particolari zone geografiche, che sono state introdotte, rispettivamente:
- dall’art. 1 del Decreto Legge 26/09/2000, n. 265, convertito con modificazioni
dalla legge 23/11/2000, n. 343;
- dall’art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23/12/1998, n. 448, come modificato
dall’art. 12 della legge 23/12/1999, n. 488.
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Si parlerà principalmente dei seguenti prodotti ed utilizzi:
1) Prodotti energetici soggetti ad accisa, di cui al comma 2 dell’art. 21 del TUA, ed
esentati dal pagamento della stessa, ai sensi del punto 1. della tabella “A”
allegata al TUA, se «impiegati in usi diversi da carburante per motori o da
combustibile per riscaldamento».
Per il beneficio connesso a questi utilizzi, le relative norme regolamentari sono
riportate al capo I° del D.M. 17 maggio 1995, N. 322;
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2)
Prodotti energetici non sottoposti ad accisa, di cui al comma 3 (che
comprende i prodotti di cui al comma 1. diversi da quelli di cui al comma 2.)
dell’art. 21 del TUA, e soggetti a vigilanza fiscale.
Tali prodotti sono sottoposti ad accisa qualora siano utilizzati, o destinati ad essere
utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento, ovvero
siano messi in vendita per i medesimi utilizzi.
La tassazione è determinata in relazione al loro uso secondo l'aliquota prevista per
il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente.
Le norme regolamentari di applicazione del beneficio sono riportate al capo II° del
D.M. 17 maggio 1995, N. 322;
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3) usi “fuori campo” dei prodotti energetici, tra cui il gas naturale, di cui
all’art. 21, comma 13, del TUA;
4) usi “fuori
TUA;
campo”
dell’energia elettrica di cui all’art. 52, comma 2, del
5) gasolio per autotrazione agevolato, ai sensi del punto 9. della tabella “A”
allegata al TUA, se impiegato per la produzione di forza motrice.
Il gasolio ascrivibile a tale utilizzo è soggetto al pagamento dell’accisa nella
misura del 30% dell’imposta dovuta per l’uso di autotrazione;
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6)
gasolio per autotrazione agevolato, ai sensi del punto 11. della tabella
“A” allegata al TUA, se impiegato per la produzione, diretta o indiretta, di
energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle
disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica.
Il gasolio ascrivibile a tale utilizzo è soggetto al pagamento dell’accisa con
l’applicazione dell’aliquota di euro 12,72601 per mille litri, ridotta al 30%
in caso di autoproduzione;
Gas di petrolio liquefatti - GPL - agevolati, ai sensi del punto 15 della
tabella “A” allegata al TUA, se utilizzati negli impianti centralizzati per usi
industriali.
L’applicazione e la gestione del beneficio sono stabiliti dal regolamento adottato
con D.M. 6 agosto 2008, n. 165;
7)
6
8)
gasolio per autotrazione agevolato ed utilizzato dagli esercenti le attività
di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5
tonnellate (ora 7,5 tonnellate), di cui all’art. 1 del D.L. 26/09/2000, n. 265,
convertito con modificazioni dalla legge 23/11/2000, n. 343 (vedasi
approfondimenti).
Stante l’esigenza di focalizzare l’attenzione sugli aspetti della materia di più diretto
interesse ai fini dell’attività delle imprese industriali, saranno approfonditi i
principali aspetti concernenti le agevolazioni che seguono.
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USI “FUORI CAMPO” dei “PRODOTTI ENERGETICI” e “dell’ENERGIA
ELETTRICA”, di cui agli artt. 21, comma 13, e 52, comma 2, lettere da a) a g), del
TUA (precedenti punti 3. e 4.).
La direttiva 2003/96/CE del 27/10/2003, che ristruttura il quadro comunitario per
la tassazione dei ”prodotti energetici e dell’elettricità”, è stata recepita dal decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, che ha conseguentemente modificato il TUA.
Per quanto attiene i prodotti energetici e l’energia elettrica esclusi ora dal campo di
applicazione dell’accisa in funzione dei loro utilizzi, sono stati parzialmente
riformulati gli articoli 21 e 52 del TUA.
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In particolare:
A.
Prodotti energetici. Ai sensi del comma 13 dell’art. 21 del TUA, ferme
restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti
sottoposti al regime delle accise, non sono soggetti all’applicazione dell’accisa i
prodotti energetici (compreso il coke di petrolio) destinati a essere utilizzati:
a)
per la riduzione chimica;
b)
nei processi elettrolitici;
c)
nei processi metallurgici;
d)
nei processi mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle
attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26
"Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi"
di cui al Regolamento n. 3037/90 (CEE) del Consiglio del 9/10/1990
relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella
Comunità europea.
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Nel caso di prodotti energetici diversi dal gas naturale, in base alle norme
nazionali relative al controllo ed alla circolazione dei prodotti energetici si
applicano le disposizioni del capo II° del D.M. n. 322/95, ove compatibili.
Gli utilizzatori dei prodotti, comunemente definiti come prodotti “fuori campo”,
dovranno conformarsi alle prescrizioni dell’articolo 10 del citato decreto, in
particolare presentando la
prescritta
denuncia
che ne consente
l’identificazione come “utilizzatori di prodotti energetici" negli impieghi di cui
all’articolo 21, comma 13, del TUA, e tenendo la contabilità dei prodotti
ricevuti e utilizzati nel prescritto registro di carico e scarico.
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La detenzione a scopo commerciale avviene conformemente all’articolo 9,
comma 4, del D.M. n. 322/95 da parte di impianti qualificati quali “depositi
intermedi” dal decreto.
Le modalità di circolazione dei prodotti e quelle di fornitura sono attuate
conformemente agli artt. 11 e 12 del medesimo D.M. e, precisamente, con la
scorta della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti (XAB), emessa da
una distinta serie speciale e recante la dicitura relativa all’impiego in parola
(usi di cui all’art. 21 – c. 13 - del D.Lgs n. 504/95), e previa presentazione al
fornitore della dichiarazione attestante l’avvenuto assolvimento della procedura
di cui all’articolo 10 del decreto, che prevede la denuncia, la verifica da parte
dell’ufficio competente e la tenuta del registro di carico e scarico.
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In caso di importazione del prodotto ed invio dello stesso per l’utilizzo negli
impieghi considerati fuori del campo di applicazione della tassazione, nella bolla
XAB dovrà essere annotato il numero della bolletta di importazione, nella quale
sarà parimenti evidenziata, a giustificazione del mancato assolvimento
dell’accisa, la dichiarazione resa dall’importatore ed il numero di registrazione
della bolla XAB.
La suddetta procedura trova applicazione in caso di utilizzo di prodotti energetici
- tranne il gas naturale - esclusivamente in impieghi
“fuori campo” e
l’esclusione prevista dal menzionato comma 13 dell’articolo 21 del TUA
riguarda unicamente i prodotti energetici utilizzati direttamente nel processo o
per un apporto energetico immediato al processo, con esclusione dei prodotti
utilizzati nelle attività collaterali degli stabilimenti.
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Per il caso di impiego di gas naturale, gli utilizzatori avanzeranno apposita
istanza al soggetto che procede alla fornitura e alla fatturazione del prodotto,
fornendo, con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR 445/2000
ed eventuale documentazione a corredo, tutti gli elementi necessari ad
evidenziare i presupposti per l’esclusione dalla tassazione.
Esaminata la domanda, il soggetto obbligato (fornitore) ne trasmetterà una
copia agli Uffici delle Dogane territorialmente competenti sul luogo di fornitura
nel caso in cui proceda all’applicazione del regime richiesto.
Nel caso in cui l’istanza si riferisca a gas naturale da impiegare esclusivamente
nella riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, sarà
sufficiente la dichiarazione menzionata resa ai sensi del DPR 445/2000.
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Qualora la richiesta preveda l’esclusione dal regime di tassazione solo per una
quota parte del gas naturale impiegato, il richiedente dovrà allegare alla
dichiarazione resa al soggetto obbligato una relazione tecnica, redatta a cura di
esperti iscritti ai relativi albi professionali, da cui risulti la percentuale di gas
naturale impiegato negli usi di cui al comma 13 dell’articolo 21 del D.Lgs n.
504/95 (specificando la tipologia di processo cui si riferisce l’impiego) e quella
soggetta ad altri regimi fiscali (usi civili/industriali).
Sulla base delle istanze pervenute, gli Uffici delle Dogane pongono in essere le
conseguenti attività di verifica anche in relazione alla veridicità di quanto
dichiarato.
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L’esclusione prevista dal menzionato comma 13
dell’articolo 21 del TUA, riguarda unicamente il gas
naturale utilizzato direttamente nel processo o per un
apporto energetico immediato al processo.
Pertanto, non riguarderà il prodotto impiegato per la
produzione di energia elettrica necessaria al processo, né
quello utilizzato nelle attività collaterali dello stabilimento.
I consumi di gas naturale fuori dal campo della tassazione,
non possono essere contabilizzati al fine del raggiungimento
dello scaglione del consumo annuale di 1.200.000 metri
cubi, oltre il quale viene riconosciuto agli utilizzatori
industriali la riduzione del 40 per cento dell’aliquota di
accisa sui consumi tassati.
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B.
Energia Elettrica. Ai sensi del comma 2, lettere da a) a g), dell’art. 52 del
TUA, non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa
vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli,
purché prodotta
a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta
da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai
corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
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d)
prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro
potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine
elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza
disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
e)
utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi
elettrolitici e metallurgici;
f)
impiegata nei processi mineralogici, limitatamente ai consumi connessi ai
processi classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche
nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 “Fabbricazione di prodotti della
lavorazione di minerali non metalliferi” nel regolamento (CEE) n. 3037/90 del
Consiglio, del 9 ottobre 1990;
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g)
impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo
finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50
per cento.
Per i suddetti casi di esclusione dal regime impositivo, gli
interessati presenteranno le relative istanze agli Uffici delle
Dogane competenti sugli impianti e l’esclusione medesima
potrà essere accordata solo previa verifica da parte dei
predetti Uffici.
Ciò a fronte della necessità di distinguere i consumi ad essi
riconducibili rispetto al consumo globale di energia dello
stabilimento industriale nel quale le lavorazioni in questione
sono realizzate, ovvero per il riconoscimento dell’incidenza
del valore dell’energia elettrica
18 sul costo finale dei prodotti
realizzati.
Rimangono soggetti a tassazione, come
per i prodotti energetici, i consumi
relativi
all’illuminazione
ed
alla
climatizzazione degli ambienti o, in
generale, i consumi relativi a servizi quali
bagni, spogliatoi, centrale termica e
idrica, mensa, uffici, officine, laboratori
qualità, lavaggi, ambienti destinati allo
stoccaggio, nonché i consumi degli
impianti di aspirazione e abbattimento
fumi e polveri e di depurazione
acque.
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La determinazione dei consumi mediante stipula di appositi atti di
convenzione sulla base di dati tecnici (somma degli assorbimenti di energia elettrica
di ogni utenza tassata con riferimento ad un congruo numero di ore di
funzionamento), rappresenta, nei casi in questione, cautela sufficiente a garantire
gli interessi dell’Erario, ai sensi dell’art. 55, comma 6, del D.Lgs n. 504/95.
Per la discriminazione dei consumi, anche per l’applicazione di quanto previsto
dal citato comma 6 dell’art. 55, si precisa che, in presenza di impedimenti tecnici
all’istallazione di distinti contatori, anche in considerazione dell’entità degli
interessi erariali da garantire, si può procedere alla determinazione dei consumi
presunti da assoggettare all’accisa sulla base di dati tecnici, individuando il
quantitativo fisso dei consumi tassati.
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In tal caso, rimane fermo l’obbligo di dichiarare le variazioni che comportino
un aumento superiore al 10 per cento del consumo tassato precedentemente
determinato.
L’esclusione dalla tassazione in argomento riguarda espressamente l’energia
elettrica utilizzata nei suddetti impieghi, ma ciò non esonera l’esercente
l’officina di produzione di energia elettrica per uso proprio, dagli obblighi
previsti dall’art. 53, comma 1, lettera b), del TUA, anche quando l’energia
elettrica prodotta alimenta esclusivamente detti processi produttivi, salvo i casi
di espressa esclusione degli impianti di produzione, previsti dall’art. 52, comma
2, lettere a), b), c) e d).
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In buona sostanza, i soggetti che producono ed utilizzano in tutto od in parte
l’energia elettrica per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e
metallurgici, nei processi mineralogici e per la realizzazione di prodotti sul cui
costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento, sono
da considerare “soggetti obbligati” ed hanno l'obbligo di denunciare
preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli competente per territorio.
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RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA D’ACCISA PER IL GASOLIO PER
AUTOTRAZIONE UTILIZZATO DAGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI
TRASPORTO.
A seguito delle note problematiche determinatesi a carico del settore dei
trasporti in genere, con l’art. 1 del Decreto Legge 26/09/2000, n. 265, convertito
con modificazioni dalla legge 23/11/2000, n. 343, a decorrere dal 01/09/2000 si è
stabilita una riduzione dell’aliquota d’accisa per il gasolio per autotrazione
utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa
massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
23
Per le modalità di applicazione di detta riduzione, si applica il regolamento
adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
Praticamente, sia la legge n. 343/2000, sia il regolamento di cui al D.P.R. n.
277/2000, rappresentano la disciplina fiscale agevolativa che, più volte variata
ed aggiornata nel corso degli anni, è tutt’ora applicabile nei confronti degli
esercenti in argomento.
Per effetto dell’insieme di dette variazioni, attualmente l’agevolazione compete:
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agli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l’attività di
trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi
regionali di attuazione;
alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale
di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del
Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto
legislativo n. 422 del 1997;
agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per
trasporto di persone.
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Per poter fruire dell’agevolazione, gli operatori devono presentare ai competenti
Uffici delle Dogane apposita:
“DICHIARAZIONE”.
Informazioni sulle dichiarazioni:
a)
Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competenti alla ricezione ed
all’esame delle dichiarazioni:
26
•
per le imprese nazionali, gli Uffici delle Dogane nel cui ambito territoriale è
ubicata la sede operativa, ovvero, nel caso di più sedi operative, la sede legale o la
principale fra le sedi operative;
•
per gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
redditi, compresa quella unificata, gli Uffici delle Dogane nel cui ambito
territoriale è ubicata la sede di rappresentanza;
•
per le altre imprese comunitarie che non sono obbligate alla presentazione
della predetta dichiarazione e che, quindi, possono avvalersi solo del sistema del
rimborso, all’Ufficio delle Dogane di Roma 1.
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b)
Termini di presentazione delle dichiarazioni:
le dichiarazioni devono essere presentate entro il mese successivo alla scadenza di
ciascun trimestre solare [art. 61, comma 1, lettera a), punto 1), del D.L. n.
1/2012, come modificato dall’art. 3, comma 13-ter del D.L. n. 16/2012]);
c)
•
Modalità di presentazione delle dichiarazioni:
Cartacea. – Il modello da utilizzare per il secondo trimestre 2014 è
reperibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
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La dichiarazione dovrà essere stampata e firmata dal
titolare della Ditta o dal rappresentante legale della
Società ed alla stessa verranno allegate copie dei
certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi
titolo al beneficio che non siano state trasmesse con
precedenti dichiarazioni e la fotocopia di un valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore;
•
Informatica – Per la predisposizione informatica della
dichiarazione si utilizza il software presente nel predetto
sito istituzionale.
Alla dichiarazione, che dovrà essere stampata e firmata dal
titolare della Ditta o dal legale rappresentante della
Società, verranno allegate copie dei certificati di
immatricolazione degli 29
autoveicoli aventi titolo al
beneficio che non siano state
trasmesse con precedenti dichiarazioni, la fotocopia di un valido documento
di riconoscimento del sottoscrittore ed un supporto informatico (CD-rom,
DVD, pen drive USB) sul quale saranno salvati i medesimi dati (files) della
dichiarazione;
•
Telematica – Previo ottenimento dell’abilitazione all’utilizzo del Servizio
telematico Doganale – EDI, gli operatori utilizzano il precitato software, od il
tracciato record pubblicato nel sito, per la predisposizione dei files da inviare
e provvedono all’invio telematico della dichiarazione.
Le istruzioni relative alle procedure di cui al presente punto ed al precedente,
sono contenute nel Manuale dell’Utente anch’esso opportunamente
pubblicato nel citato sito.
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Anche in questo caso rimane fermo l’obbligo di fornire al competente
Ufficio delle Dogane le copie dei certificati di immatricolazione degli
autoveicoli aventi titolo al beneficio che non siano state trasmesse con
precedenti dichiarazioni.
Posto che la procedura in atto non consente, al momento, l’invio telematico
di tali documenti, gli stessi dovranno essere inoltrati separatamente al
predetto Ufficio delle Dogane;
d)
Contenuto delle dichiarazioni:
Le dichiarazioni, a prescindere dalle modalità di presentazione, sono così composte:
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Frontespizio nel quale vengono indicati:
i dati anagrafici dell’impresa;
i dati contabili;
la modalità di fruizione del credito;
la firma del legale rappresentante (leggibile);
Quadro A nel quale sono indicati:
le targhe dei mezzi in possesso della ditta nel periodo solare di
pertinenza;
la tipologia di possesso del mezzo (A = possesso; B = leasing; C =
noleggio);
la data di inizio e fine di possesso del mezzo;
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-
il numero delle fatture di acquisto del gasolio;
i litri acquistati e imputabili ai mezzi nel periodo solare di
pertinenza;
i chilometri registrati nel contachilometri alla fine del periodo
solare di pertinenza;
Quadro B nel quale sono indicati:
se la ditta è esercente un distributore privato di carburante, collegato con
serbatoio :
- avente capacità superiore a 10 mc indica nelle apposite colonne:
il codice ditta;
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Il numero totale delle fatture di acquisto del gasolio immesso nel
serbatoio;
Il totale dei litri fatturati ed immessi nel serbatoio;
l’importo complessivo delle fatture al netto dell’IVA;
- avente capacità inferiore a 10 mc indica nelle apposite colonne:
Provincia - Comune – Indirizzo - capacità di stoccaggio espresso in mc;
il numero totale delle fatture di acquisto del gasolio immesso nel
serbatoio;
il totale dei litri fatturati ed immessi nel serbatoio;
l’importo complessivo delle fatture al netto dell’IVA.
34
̵
̵
̵
Inoltre si deve indicare se il gasolio è utilizzato solo per i mezzi presenti nel
“Quadro A”;
Quadro C, sono indicati:
Qualora la ditta abbia specificato nel Quadro B che il gasolio è utilizzato
anche da automezzi non aventi titolo al beneficio indica nelle apposite
colonne:
la targa del mezzo o un dato identificativo;
la tipologia del mezzo;
la data di inizio e fine del possesso del mezzo.
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e) Modalità di fruizione del credito:
Gli operatori possono chiedere di fruire del credito maturato mediante rimborso
in denaro o mediante compensazione.
Per quanto attiene le richieste di rimborso in denaro, entro trenta giorni dal
ricevimento della dichiarazione il competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli procede al controllo della sua regolarità, invitando l'interessato ad
integrare, entro il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla data
di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con
la documentazione eventualmente mancanti.
Inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli
elementi e della documentazione mancanti, determina l'importo complessivo del
credito spettante ed emette apposito titolo per il pagamento di tale importo
secondo le norme vigenti in materia di contabilità di Stato.
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Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti
possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno solare
successivo a quello in cui gli stessi sono sorti.
Con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2014, i crediti
potranno pertanto essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2015.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del DPR n. 277/2000,
per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non
utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il
30 giugno 2016 (Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di
rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno).
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A norma del comma 2 dell’art. art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti
riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non
operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007.
Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo
complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di
agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del
modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato
dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato.
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Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il
CODICE TRIBUTO 6740.
Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta
l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International
bank address number).
39
La documentazione da utilizzare per comprovare gli avvenuti consumi è la
seguente:
i soli esercenti l’attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere B),
C) e D) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati
ai fini della fruizione del beneficio, anche con scheda carburante;
gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera
A), e, cioè, gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa
massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, sono tenuti a
comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture
di acquisto.
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GASOLIO PER AUTOTRAZIONE impiegato per la “PRODUZIONE DI FORZA
MOTRICE” e per la “PRODUZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, DI ENERGIA
ELETTRICA” con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che
disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica, agevolato, rispettivamente,
ai sensi dei punti 9. e 11. della tabella “A” allegata al TUA (precedenti punti 5. e 6.).
Con la Circolare n. 5/D, prot. n. 33934 R.U. del 12/03/2010, la Direzione Centrale
Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti - Ufficio per le esenzioni, per le
agevolazioni e per le franchigie dell’Agenzia delle Dogane, ha organicamente
definito l’ambito di applicazione e le procedure connesse all’ottenimento, alla
gestione ed alla fruizione dei benefici in questione.
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Successivamente, le predette disposizioni regolamentari sono state integrate con
disposizioni recate da ulteriori circolari e note esplicative dell’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli.
GASOLIO PER AUTOTRAZIONE IMPIEGATO PER LA PRODUZIONE DI
FORZA MOTRICE (punto 9 della Tabella A allegata al TUA).
Sono state individuate le seguenti tipologie relative all’agevolazione in questione
(pagamento dell’accisa nella misura del 30% dell’imposta dovuta per l’uso di
autotrazione):
A. Produzione di forza motrice con motore termico permanentemente ancorato al
terreno o a strutture fisse;
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B.
Produzione di forza motrice con motore termico permanentemente
installato su struttura o mezzo meccanico che può effettuare movimenti
traslativi:
B1.
per mezzo del medesimo motore;
B2.
per mezzo di altro motore installato sulla medesima struttura o sul
medesimo mezzo meccanico;
B3.
per mezzo di altro motore installato su diversa struttura o diverso
mezzo meccanico.
Ai fini dell’agevolazione si considera produzione di forza motrice anche il lavoro
eseguito dai motori termici nell’ambito della tipologia B per traslare un carico
utile all’interno del sito operativo, definibile come forza motrice di traslazione.
Sono escluse, quindi, le traslazioni effettuate in assenza di carico utile.
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Di norma, i mezzi meccanici indicati alla tipologia B non devono essere
omologati per poter autonomamente circolare sulla rete stradale pubblica.
Tali mezzi, ancorché dotati di omologazione e di immatricolazione per la
circolazione su rete stradale pubblica a determinate condizioni descritte nella
carta di circolazione, possono usufruire dell’agevolazione sempreché siano
destinati ad operare esclusivamente in siti e cantieri delimitati.
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Detta destinazione deve essere autocertificata dall’operatore, tramite dichiarazione
resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/00. Quest’ultimo, in caso di spostamenti da
un cantiere all’altro, con brevi percorrenze su strada pubblica, naturalmente non
agevolabili, che devono avvenire con scorta di mezzi predisposti in via occasionale e
non prevalente, dovrà provvedere a darne preventiva comunicazione agli Uffici
delle Dogane territorialmente competenti sui rispettivi cantieri, indicando, le
letture dei contatori fiscali all'inizio del trasferimento. Analoga comunicazione deve
essere resa ad avvenuto trasferimento, indicando, anche in questo caso, le relative
letture dei contatori fiscali.
La produzione di forza motrice deve avvenire all’interno dei seguenti siti operativi
dove viene svolta una delle attività economiche classificate dalla nomenclatura
Ateco 2007 nelle lettere da A ad H:
45
a)
b)
Stabilimenti industriali e agricolo-industriali;
Laboratori: si intendono per tali i laboratori per la ricerca scientifica,
nonché quelli dove si svolgono lavori di tipo artigianale o di riparazione;
c)
Cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene;
d)
Cantieri di costruzione: si intendono per tali i cantieri di primo impianto,
nonché quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria e di modifica di opere
già esistenti.
L’agevolazione si riferisce alla produzione di forza motrice che avviene all’interno
del sito, ben delimitato e circoscritto, in cui opera il motore termico. E’ esclusa la
produzione di forza motrice che avviene, anche solo parzialmente, al di fuori del
sito operativo.
46
Per quanto riguarda i cantieri di costruzione stradale o ferroviaria, il sito operativo
è costituito dall’area di cantiere.
In merito, la circolare n. 5/D stabilisce:
Le caratteristiche degli strumenti di misura da applicare alle macchine
operatrici.
I motori termici dovranno essere dotati di: contatore delle ore di funzionamento
del motore e di contatore dei giri erogati dal motore durante le ore di
funzionamento.
47
I predetti contatori devono essere collegati direttamente all’albero motore oppure
all’alternatore e contabilizzare le ore ed i giri di effettiva erogazione di potenza
da parte del motore, devono essere dotati di certificato di omologazione, non
devono essere azzerabili e devono essere sigillabili.
Per “certificato di omologazione dei contatori” si intende la certificazione attestante
che quel singolo esemplare di strumento di misura, installato sul macchinario, è
conforme al tipo di strumento di misura omologato dal SIT (ora ACCREDIA) o
da altro ente certificatore riconosciuto, rilasciata dal costruttore a corredo dello
strumento stesso.
48
Inoltre, ogni strumento deve essere tarato all’atto della sua installazione sul
macchinario e periodicamente revisionato con cadenza temporale, a cura
dell’operatore ed attraverso le figure professionali previste dalla vigente
normativa metrologica.
Per quanto concerne il contagiri, si precisa che l’installatore dovrà determinare
e certificare con esattezza il rapporto di riduzione che dal numero di giri
dell’alternatore consente il calcolo del numero di giri del motore; la relativa
programmazione nel dispositivo (e, in particolare, il c.d. fattore k) non dovrà
essere in alcun modo modificabile né in loco né da remoto.
Tale procedura andrà ripetuta per ogni eventuale intervento sul contagiri o
sull’alternatore, per guasti o sostituzione.
49
In ogni caso, prima di qualsiasi intervento sul contaore o sul contagiri o sui
relativi circuiti andrà fatta immediata comunicazione al competente Ufficio
delle dogane;
I parametri da utilizzare per il calcolo dei consumi di gasolio agevolati.
A tal fine, si utilizzano i consumi medi ed i consumi minimi dei motori termici
rilevabili dalle curve di consumo fornite dai costruttori, o determinati a seguito
di prove sperimentali condotte autonomamente dagli operatori od in
contraddittorio dei Funzionari degli Uffici delle Dogane competenti
territorialmente sui siti operativi;
50
Le modalità di calcolo dei consumi agevolabili.
Per i motori termici permanentemente ancorati al terreno o a strutture fisse, è
agevolabile tutto il consumo di gasolio utilizzato per la produzione di forza
motrice, mentre per i motori termici permanentemente installati su strutture o
mezzi meccanici che possono effettuare movimenti traslativi, è agevolabile il
consumo di gasolio per autotrazione calcolato, nello specifico, detraendo dal
consumo medio il quantitativo di gasolio considerato come utilizzato per la
traslazione dei mezzi in assenza di carico utile;
Le contabilità da scritturare e le modalità di presentazione delle istanze di
liquidazione dell’agevolazione previste sia per gli operatori che ricevono
gasolio ad imposta assolta, sia per gli
51
operatori che ricevono gasolio in sospensione d’imposta o ad aliquota d’accisa
ridotta.
Gli operatori che ricevono carburante ad imposta assolta, non possono ricevere
carburante in sospensione o riduzione d’imposta.
L’operatore dovrà tenere, con le modalità di cui all’articolo 2219 del Codice
Civile, un registro, progressivamente numerato nelle pagine e preventivamente
vidimato dall’Ufficio delle dogane competente, sul quale annoterà, per ciascun
motore termico riconosciuto ai fini dell’agevolazione, con cadenza settimanale
ed entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva: la lettura del
contatore delle ore di lavoro e la lettura del contatore dei giri erogati dal
motore, in modo da far coincidere in ogni caso
52
l’ultima rilevazione con la fine del mese.
Il registro può essere tenuto anche in formato elettronico; in tal caso l’operatore
farà numerare e vidimare dall’Ufficio delle dogane competente un registro a
fogli mobili sui quali saranno stampate, con le stesse cadenze previste per il
registro a libro, le registrazioni effettuate in formato elettronico.
Gli operatori che ricevono carburante in sospensione o riduzione d’imposta
assumono la qualifica di destinatario registrato, devono osservare gli obblighi di
cui all’articolo 8 del TUA e non possono ricevere carburante ad imposta assolta.
53
L’operatore, oltre a tenere il predetto registro, implementato, alle medesime
scadenze, con il consumo effettivo, dovrà tenere il registro di carico e scarico
previsto per gli oli minerali;
Le modalità di liquidazione delle istanze e di erogazione del beneficio da parte
dei competenti Uffici delle Dogane.
L’operatore che utilizza gasolio ad imposta assolta richiede, con cadenza non
inferiore al trimestre, all’Ufficio delle Dogane competente la liquidazione
dell’agevolazione maturata fornendo contestualmente le letture iniziali e finali
dei contatori delle ore lavorate e dei giri motore di ciascun motore termico
riconosciuto ai fini dell’agevolazione.
54
Alla richiesta andrà allegato, debitamente sottoscritto dall’operatore, un elenco
riepilogativo dei DAS relativi al carburante ricevuto, con l’indicazione delle
relative quantità, nonché del codice di accisa e della partita IVA del fornitore.
L’Ufficio liquiderà un’agevolazione corrispondente al consumo calcolato
applicando i parametri ricavabili dalle curve di consumo dei motori termici o
quelli determinati sperimentalmente in sito.
Nel caso di utilizzo di consumi specifici determinati sperimentalmente, se
l’Ufficio delle dogane competente, nel corso dell’attività di controllo, dovesse
riscontrare una variazione superiore al 10% di tali consumi specifici,
procederà ad una
55
nuova determinazione sperimentale, il cui esito è da notificare all’operatore entro
30 giorni lavorativi dalla fine dell’attività di controllo.
Se l’operatore, nell’esercizio della propria attività, dovesse riscontrare una
variazione superiore al 10% dei consumi specifici determinati sperimentalmente,
provvederà a darne comunicazione all’Ufficio delle dogane competente che
procederà ad una nuova determinazione sperimentale entro gli stessi termini.
In ogni caso i nuovi parametri avranno decorrenza, al più tardi, dalla data della
notifica di cui sopra.
Il riscontro di variazioni inferiori ai predetti limiti non dà luogo a nuove
determinazioni sperimentali in corso d’anno.
56
L’agevolazione riconosciuta spettante viene liquidata dall’Ufficio delle dogane ed
erogata con le modalità di cui al D.M. 12 dicembre 1996, n. 689.
L’operatore che riceve gasolio in sospensione d’imposta o ad aliquota d’accisa
ridotta richiede, con cadenza annuale, all’Ufficio delle dogane competente, la
liquidazione dell’agevolazione maturata fornendo contestualmente le letture
iniziali e finali dei contatori delle ore lavorate e dei giri motore di ciascun motore
termico riconosciuto ai fini dell’agevolazione e il relativo bilancio energetico.
Alla richiesta andrà allegato un elenco riepilogativo dei DAA (ora “DAA
elettronici” o “e-AD”) relativi al carburante ricevuto, debitamente sottoscritto
dall’operatore, con l’indicazione delle
57
relative quantità, nonché del codice di accisa e della partita IVA del fornitore.
Nel caso di utilizzo dei parametri ricavabili dalle curve di consumo, l’Ufficio
liquiderà un’agevolazione corrispondente al minore dei valori tra il consumo
effettivo registrato e quello calcolato applicando i predetti parametri.
Se vengono utilizzati i parametri determinati sperimentalmente, l’esercente
dovrà provvedere ad autoliquidare l’accisa dovuta (ovvero l’aliquota piena e non
quella ridotta), sui maggiori consumi riscontrati, all’atto della presentazione del
bilancio energetico, cioè entro la fine di gennaio dell’anno successivo a quello di
riferimento.
58
Nel caso di utilizzo di macchinari della tipologia B., in ogni caso dovrà essere
corrisposta l’accisa, o la maggior accisa, ascrivibile ai consumi di gasolio che
attengono alla forza motrice di traslazione prodotta in assenza di carico utile;
La procedura da seguire inizialmente per il riconoscimento del diritto a fruire
dell’agevolazione.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione dovrà inizialmente essere
presentata istanza corredata, oltre che dei dati identificativi del richiedente, dei
seguenti documenti:
dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) del certificato
di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
59
descrizione dell’attività svolta e delle modalità di utilizzo dei motori termici
da agevolare;
planimetria e delimitazione del sito operativo;
descrizione delle caratteristiche e dell’ubicazione del deposito ad uso
privato, agricolo o industriale destinato a ricevere il carburante ad imposta
assolta o agevolata, e allegazione, nel caso degli operatori di che ricevono
carburante in sospensione o riduzione d’imposta, delle tabelle di taratura
dei serbatoi di stoccaggio, diversi da quelli propri dei macchinari;
numeri di matricola e caratteristiche tecniche di ciascun macchinario e di
ciascun motore termico per cui si chiede l’agevolazione;
in particolare, dovranno essere fornite le curve o le tabelle di consumo
rilasciati dal costruttore.
60
In alternativa, dovrà essere richiesta l’effettuazione di prove sperimentali,
da effettuarsi in contraddittorio con Funzionari del competente Ufficio delle
Dogane, o fornire i dati desunti dalle prove sperimentali condotte
autonomamente ed idoneamente certificate;
certificati di omologazione e di taratura dei contatori delle ore lavorate e dei
giri motore erogati, comprensivi di schema tecnico dei relativi circuiti che ne
consenta l’esatta individuazione;
per i contagiri, certificazione dell’installatore dalla quale risulti il rapporto
di riduzione (che dal numero di giri dell’alternatore consente il calcolo del
numero di giri del motore) e che la relativa programmazione nel dispositivo
non è in alcun modo modificabile né in loco né da remoto;
61
L’Ufficio delle dogane competente procede all’esame della documentazione
prodotta e verifica in sopralluogo la situazione degli impianti. Della verifica
viene redatto apposito verbale.
Il riconoscimento dell’agevolazione viene notificato al richiedente.
L’eventuale diniego dell’agevolazione deve essere debitamente motivato e
notificato.
Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni lavorativi dalla richiesta.
Nel caso in cui sia stata richiesta la determinazione sperimentale dei parametri,
il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni lavorativi.
62
In ogni caso l’agevolazione, ancorché accordata al termine del previsto iter dei
controlli preliminari, ha decorrenza, al più tardi, dalla data in cui deve
concludersi il procedimento.
Qualunque modifica o inconveniente inerente l’agevolazione
immediatamente comunicato all’Ufficio delle dogane competente.
va
Gli eventuali spostamenti dei macchinari autorizzati all’agevolazione vanno
comunicati seguendo la procedura già prevista, per i gruppi elettrogeni mobili,
dalla Circolare n. 42/D del 21 settembre 2001 e fornendo, altresì, planimetrie e
delimitazioni relative ai diversi siti operativi.
L’Ufficio delle dogane competente può effettuare controlli e verifiche in ogni
momento.
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L’operatore deve mettere a disposizione tutta la documentazione inerente
l’agevolazione ad ogni richiesta dell’Ufficio delle dogane competente e
conservare tale documentazione per un periodo di cinque anni.
GASOLIO PER AUTOTRAZIONE IMPIEGATO PER LA PRODUZIONE
DIRETTA O INDIRETTA DI ENERGIA ELETTRICA (punto 11 della Tabella A
allegata al TUA).
La particolare disciplina fiscale agevolativa si applica a tutte le officine elettriche
costituite da gruppi elettrogeni alimentati con gasolio per autotrazione ed
assoggettate alle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia
elettrica.
64
Al riguardo, la circolare n. 5/D stabilisce che i quantitativi di gasolio per
autotrazione ammessi al beneficio (applicazione dell’aliquota di euro 12,72601 per
mille litri, ridotta al 30% in caso di autoproduzione) vengono, di norma, effettuati
sulla base di un consumo specifico forfetario, pari al valore base di 0,212 kg/kWh,
ed in funzione dell’energia elettrica prodotta e misurata da contatore/i
appositamente suggellato/i:
KA (kilogrammi di gasolio agevolati) = 0,212 x EP (energia prodotta in kWh
misurata dal contatore).
In alternativa, su motivata richiesta dell’operatore, è possibile adottare consumi
specifici medi determinati a seguito di apposita sperimentazione in sito, per
mezzo di marce controllate svolte in contradditorio con l’operatore, secondo
condizioni, modalità e durata stabilite da apposito protocollo procedurale condiviso
con l’Ufficio delle Dogane competente territorialmente.
65
I consumi specifici così determinati andranno confermati per ciascuno degli anni
successivi di vigenza dell’agevolazione ovvero, se del caso, variati a seguito di
apposita verifica in contraddittorio con l’operatore e tutte le volte che avvengono
modifiche che possono influenzare il consumo specifico.
Di anno in anno l’operatore può esercitare l’opzione, valevole per l’anno successivo,
tra l’utilizzo dei consumi specifici determinati sperimentalmente e l’utilizzo del
consumo specifico forfetario di 0,212 kg/kWh.
66
In merito, la circolare n. 5/D stabilisce:
Le contabilità da scritturare, le modalità di presentazione delle istanze di
liquidazione dell’agevolazione e le modalità di liquidazione delle istanze e di
erogazione del beneficio da parte dei competenti Uffici delle Dogane, previste
sia per gli operatori che ricevono gasolio ad imposta assolta, sia per gli
operatori che ricevono gasolio in sospensione d’imposta o ad aliquota d’accisa
ridotta;
Gli operatori che ricevono gasolio ad imposta assolta, non possono ricevere
gasolio in sospensione o riduzione d’imposta.
67
L’operatore dovrà tenere, con le modalità di cui all’articolo 2219 del Codice
Civile, un registro, progressivamente numerato nelle pagine e preventivamente
vidimato dall’Ufficio delle dogane competente, sul quale annoterà, per ciascun
gruppo elettrogeno riconosciuto ai fini dell’agevolazione, con cadenza
settimanale ed entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva, la
lettura del contatore dell’energia elettrica prodotta, in modo da far coincidere
in ogni caso l’ultima rilevazione con la fine del mese.
Il registro può essere tenuto anche in formato elettronico, come indicato per gli
operatori che utilizzano gasolio ad accisa assolta per la produzione di fora
motrice.
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L’operatore richiede, con cadenza non inferiore al trimestre, all’Ufficio delle
dogane competente la liquidazione dell’agevolazione maturata fornendo
contestualmente le letture iniziali e finali dei contatori dell’energia elettrica
prodotta per ciascun gruppo elettrogeno riconosciuto ai fini dell’agevolazione.
Alla richiesta andrà allegato, debitamente sottoscritto dall’operatore, un elenco
riepilogativo dei DAS relativi al carburante ricevuto, con l’indicazione delle
relative quantità, nonché del codice di accisa e della partita IVA del fornitore.
L’agevolazione riconosciuta spettante viene liquidata dall’Ufficio delle dogane
ed erogata con le modalità di cui al D.M. 12 dicembre 1996, n. 689.
69
Gli operatori che ricevono gasolio in sospensione o riduzione d’imposta
assumono la qualifica di destinatario registrato, devono osservare gli obblighi di
cui all’articolo 8 del TUA e non possono ricevere gasolio ad imposta assolta.
L’operatore, oltre a tenere il predetto registro, dovrà tenere il registro di carico
e scarico previsto per gli oli minerali.
L’operatore richiede, con cadenza annuale, all’Ufficio delle dogane competente
la liquidazione dell’agevolazione maturata fornendo contestualmente le letture
iniziali e finali dei contatori dell’energia elettrica prodotta per ciascun gruppo
elettrogeno riconosciuto ai fini dell’agevolazione e il relativo bilancio energetico.
70
Alla richiesta andrà allegato un elenco riepilogativo dei DAA (ora “DAA
elettronici” o “e-AD”) relativi al carburante ricevuto, debitamente sottoscritto
dall’operatore, con l’indicazione delle relative quantità, nonché del codice di
accisa e della partita IVA del fornitore.
L’Ufficio liquiderà un’agevolazione corrispondente al consumo calcolato
applicando il parametro fisso di 0,212 kg/kWh od il parametro rilevato
sperimentalmente.
Nel caso di utilizzo di consumi specifici determinati sperimentalmente, se
l’Ufficio delle Dogane competente, nel corso dell’attività di controllo, dovesse
riscontrare una variazione
71
superiore al 10% di tali consumi specifici, procederà ad una nuova
determinazione sperimentale, il cui esito è da notificare all’operatore entro 30
giorni lavorativi dalla fine dell’attività di controllo. Se l’operatore, nell’esercizio
della propria attività, dovesse riscontrare una variazione superiore al 10% dei
consumi specifici determinati sperimentalmente, provvederà a darne
comunicazione all’Ufficio delle dogane competente che procederà ad una nuova
determinazione sperimentale, con le modalità sopra indicate ed entro gli stessi
termini.
In ogni caso i nuovi parametri avranno decorrenza, al più tardi, dalla data della
notifica di cui sopra. Il riscontro di variazioni inferiori ai predetti limiti non dà
luogo a nuove determinazioni sperimentali in corso d’anno.
72
La procedura da seguire inizialmente per il riconoscimento del diritto a fruire
dell’agevolazione.
Dovrà essere presentata istanza corredata, oltre che dai dati identificativi del
richiedente, dai seguenti documenti:
dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) del certificato
di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
descrizione dell’attività svolta e delle modalità di utilizzo dei gruppi
elettrogeni da agevolare;
descrizione delle caratteristiche e dell’ubicazione del deposito ad uso
privato, agricolo o industriale destinato a ricevere il gasolio ad imposta
assolta o agevolata, e allegazione, nel caso
73
degli operatori che assumono la qualifica di destinatari registrati, delle
tabelle di taratura dei serbatoi di stoccaggio, diversi da quelli propri dei
macchinari;
numeri di matricola e caratteristiche tecniche di ciascun gruppo elettrogeno
per cui si chiede l’agevolazione; in particolare, dovranno essere fornite le
curve o le tabelle di consumo del motore accoppiato con l’alternatore alle
varie percentuali di carico; tali dati dovranno essere quelli rilasciati dal
costruttore o dall’assemblatore;
elenco delle principali utenze collegate con le relative potenze di targa;
certificati di omologazione dei contatori dell’energia elettrica prodotta;
certificati di collaudo e di taratura delle strumentazione di misura.
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Gas di petrolio liquefatti - GPL - agevolati, ai
sensi del punto 15 della tabella “A” allegata al TUA, se utilizzati
Cenni sui
negli impianti centralizzati per usi industriali.
Il regolamento adottato con D.M. 6 agosto 2008, n. 165, definisce organicamente le
procedure connesse alle modalità di ammissione all'agevolazione, al rilascio delle
autorizzazioni, alle modalità di rifornimento dei serbatoi fissi degli impianti
centralizzati e di circolazione del GPL agevolato, agli adempimenti contabili degli
esercenti impianti centralizzati alimentati da serbatoi fissi, agli adempimenti del
soggetto esercente la rete, alle modalità di richiesta e di fruizione del beneficio ed
alle modalità di esecuzione delle verifiche e dei controlli da parte dei dipendenti
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e degli appartenenti al Corpo della
Guardia di Finanza.
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I gas di petrolio liquefatti denaturati, utilizzati negli impianti centralizzati per usi
industriali, sono sottoposti ad accisa con l'applicazione dell'aliquota ridotta
prevista dal punto 15 della tabella A allegata al TUA, in ragione del 10%
dell’aliquota d’accisa prevista per l’uso di combustione per riscaldamento.
Gli impianti centralizzati devono essere destinati esclusivamente all’uso industriale
del GPL, devono essere collegati ad almeno due apparecchiature di utilizzazione, di
tipo industriale e funzionanti a GPL, e devono essere alimentati da uno o più
serbatoi fissi di pertinenza della capacità complessiva non inferiore a 10 metri cubi
ovvero, mediante un unico punto di presa, da una rete canalizzata di distribuzione
di GPL per uso combustione.
76
È previsto sia l’utilizzo di GPL denaturato sul quale è già stata applicata
l’agevolazione del 90% commisurata all’aliquota d’accisa prevista per l’uso di
combustione, sia l’utilizzo di G.P.L. denaturato sul quale sia stata corrisposta
l’accisa nella misura intera prevista per l’uso di combustione.
In presenza di forniture di G.P.L. per uso di combustione ad accisa interamente
assolta, gli impianti fornitori (depositi commerciali ed esercenti le reti canalizzate)
potranno richiedere il rimborso della maggiore accisa versata seguendo la
procedura delineata dall’art. 8 del D.M. n. 165/2008.
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Grazie per la Vostra cortese attenzione
Felice Longo
«Il presente materiale ha natura informativa e orientativa. I contenuti possono non essere
esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli o i loro rappresentanti»
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