Traduzione Disposizione n 4351 del 15 08 2014

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLE INFRASTRUTTURE
MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI
Nr. 4351 del 15/08/ 2014
N. 4351 del 15/08/2014
DISPOSIZIONE
SULLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PESANTI
PER IL TRASPORTO STRADALE DELLE MERCI
Visto il comma 4 dell’art. 102 della Costituzione ed il comma 1 dell’art. 6 della legge 8378 del
27.07.1998 “Codice Stradale dell’Albania” modificato con l’articolo 5 del DCM n. 153 del
07/04/2000, “L’ordinamento per l’applicazione del Codice stradale”, modificato, il Ministro dei
Trasporti e delle Infrastrutture ed il Ministro degli Affari Interni dispongono:
Articolo 1
Ai fini di questa disposizione verranno utilizzate le seguenti definizioni:
“Stagione turistica estiva”: periodo dal 15 maggio fino al 30 settembre 2014.
“Fine settimana”: si intende sabato e domenica, con inizio dalle ore 00:00 del sabato e fino alle ore
24:00 della domenica.
“Date predefinite della stagione turistica”: si intendono le date secondo la tabella 1 della presente
disposizione per la stagione turistica.
Articolo 2
Le restrizioni di circolazione vengono stabilite per le strade fuori dalle zone residenziali per:
a) giorni festivi;
b) altri giorni particolari che seguono a quelli festivi;
c) altri giorni precedenti o successivi ai giorni indicati nel punto a) e b);
ç) eventi o gare sportive effettuati su strada;
d) qualsiasi altro evento che influenza il flusso di traffico e la sicurezza stradale nei segmenti
indicati nell’allegato 1, durante i giorni e le ore secondo la presente istruzione, ad eccezione di
quelli di cui al paragrafo 5 dell’art. 5 del DCM n. 153 del 07.04.2000.
Articolo 3
Restrizioni per i veicoli commerciali
1. E’ vietata la circolazione sulle strade pubbliche, previste dall’allegato 2 della presente
Disposizione, per i mezzi o la combinazione dei mezzi:
a) per il trasporto delle merci con peso totale autorizzato oltre i 7.500 kg.; esso sarà limitato e
consentito durante gli orari indicati di seguito;
b) per i carichi unitari di lunghezza massima superiore a 12 m. (mezzi di trasporto al di fuori
delle condizioni normali o in condizioni anormali);
c) stradali o agricoli con velocità minore di 40 km/ora;
d) agricoli e tecnologici che superano le dimensioni limite ai sensi dell’art. 61 del Codice
Stradale;
e) per i corsi delle autoscuole.
2. Attuazione della restrizione
2.1 Fine-settimana per la stagione turistica
La limitazione dei mezzi di cui al paragrafo 2 sarà applicata nei giorni di fine-settimana per il
periodo dal 15 maggio al 30 settembre (vedi figura n° 1).
La limitazione della circolazione durante la fine-settimana comincia dalle ore 09:00 fino alle
ore 14:00 del sabato. Per la domenica inizia dalle ore 12:00 fino alle ore 24:00.
Figura 1
Ora 00:00
……………………
09:00
16:00
24:00
………………….
12:00
24:00
2.2 Giorni festivi
I giorni delle feste ufficiali e le date stabilite per la stagione turistica, vedi Figura 2.
Le date stabilite per la stagione turistica per tutte le strade sono raffigurate nella tabella n° 1 qui
sotto.
Per i giorni delle feste ufficiali, previste dalle disposizioni della legge n. 7621 del 21.12.1992
“Per i giorni festivi ufficiali”, modificata, e le date indicate della tabella 1, gli orari di
restrizione della circolazione sono dalle ore 14:00 del giorno prima della festa o del giorno
prima della data prevista, fino alle ore 24:00 e dalle ore 12 del giorno prima della festa o del
giorno prima della data prevista fino alle ore 24:00 dello stesso giorno.
Tabella 1
Mese
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Agosto
Settembre
Data
16
1 e 16
1 e 16
1 e 16
1 e 16
1,16 e 30
Figura 2
I giorni delle festività ufficiali o le date stabilite per la stagione turistica
Ora 00:00
……………………
14:00
24:00
………………………….
12:00
24:00
….
Periodo limitato
2.3 La corrispondenza dei giorni di fine-settimana con le date e/o le festività.
Nel caso in cui i giorni della settimana coincidono con le festività e/o le date stabilite della
stagione turistica (vedi figura 3), la limitazione inizia dalle ore 14:00 del giorno precedente
della domenica/della festività/della data stabilita e continua fino alle ore 02.00 del lunedì/del
giorno dopo la festività/della data stabilita.
Figura 3
La corrispondenza dei giorni di fine-settimana, dei giorni di festa nazionale
e le date stabilite secondo la tabella 1 per la stagione turistica
Sabato/prima della festa
1 giorno prima del giorno stabilito
Domenica
festivo/data stabilita
Giorno che segue la domenica/
festivo/data stabilita
……………………
………….………
…
14:00
24:00
24:0
02:00
Ora 00:00
24:00
….
Periodo limitato
2.4. Limitazioni di circolazione per le festività locali
Per le festività locali (vedi figura 4), le limitazioni iniziano dalle ore 00:00 del Giorno della
festa locale e continuano fino alle 02:00 del giorno dopo la festività locale.
Figura 4
I giorni delle festività locali
Giorno prima della festa locale
Giorno della festa locale
Giorno dopo la festa locale
…………………… …
24:00
24:00
02:00
Ora 00:00
….
24:00
Periodo limitato
2.5. Limitazioni di circolazione quando vi è più di una festa nazionale
Nel caso in cui vi sia più di un giorno della festa nazionale, e se questi giorni sono uno dopo
l’altro (vedi figura 5), per esempio il caso di festeggiamenti del 28 e 29 novembre, la
limitazione comincia a partire dalle ore 14:00 del giorno prima della festa e segue fino alle ore
24:00 dello stesso giorno.
Il primo giorno della festa le restrizioni cominciano alle ore 12:00 e continuano fino alle ore
24:00 dello stesso giorno. Nel secondo giorno della festa le restrizioni cominciano alle ore
12:00 e continuano fino alle ore 02:00 del giorno successivo al secondo giorno della festa.
Figura 5
I giorni della festa nazionale quando uno segue l’altro
Giorno prima della festa
00:00
….
…………
14:00
24:00
Giorno della festa
secondo giorno della festa
….. .…
12:00
24:00
seguito del giorno della festa
…………… ….
12:00
24:00 02:00
24:00
Periodo limitato
3. Durante il periodo delle limitazioni secondo le disposizioni di questa direttiva i mezzi che hanno
il permesso di entrare in Albania attraverso i punti di frontiera espressi nell’allegato 1, devono
recarsi all’ufficio doganale più vicino o parcheggiare nel terminal se nel piazzale della dogana non
c’è spazio per il parcheggio.
Articolo 4
1. Sono esenti dal divieto di questa direttiva gli automezzi di cui sotto:
a)
i veicoli di scorta;
b)
i veicoli delle forze armate;
c)
gli automezzi per la manutenzione delle strade, le istallazioni elettriche ed i mezzi simili
per la distribuzione della posta e dei giornali;
ç)
i veicoli usati dalle TV e Radio;
d)
i tankers che trasportano acqua potabile;
dh)
i veicoli di trasporto di materiale o attrezzature usati nei casi di emergenza;
d)
i camion a mezzo rimorchio destinati per la manutenzione delle strade;
e)
i camion che trasportano i prodotti alimentari a breve scadenza, come carne fresca, latte,
prodotti ittici, frutta e verdura;
f)
i camion che trasportano pollame e bestiame vivi.
2. Gli altri veicoli hanno il permesso di circolare solo nel caso specifico, quando il trasporto è
giustificato o è indispensabile per motivi di sicurezza, o perché i ritardi potrebbero causare
notevoli danni al materiale.
Articolo 5
Questa Disposizione si applica per il restante periodo della stagione turistica del 2014.
MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLE INFRASTRUTTURE
Edmond Haxhinasto
MINISTRO DEGLI AFFARI INTERNI
Saimir Tahiri
Allegato 1
Valichi di frontiera
I.
Valico di frontiera con il Montenegro
1. Hani Hotit
2. Muriqan
II.
Valico di frontiera con la Macedonia
1. Qafe Thana
2. Bllata
3. Gorrice
III. Valico di frontiera con il Kosovo
1. Qafe Morine
2. Morine
IV.
1.
2.
3.
4.
Valico di frontiera con la Grecia
Kapshtice
Tre Urat
Kakavije
Qafe Bote
Allegato 2
Segmenti stradali per i quali sarà applicata questa Disposizione:
Segmento stradale del valico di frontiera di Murriqan (Valico di frontiera con il
Montenegro) – Scutari; VF Hani i Hotit – Scutari; Scutari (Valico di frontiera con il
Montenegro) Plazh Zogaj, Scutari – Plazh Shiroka; Scutari – Velipoja.
Tratta:
Scutari – Lezha; Lezha – Shengjin; Lezha – Patok
Durazzo – Tirana
Durazzo – Gjiri i Lazrit; Durazzo –Corrila
Durazzo – Kavaja
Kavaja – rotonda di Divajaka – Lushnja
Lushnje – Fier; Fier – Seman
Fier – spiaggia di Poro e Zvernec – Valona
Tratta:
Valona – Palas – Dhermi – Vuno – Himara Qeparro-Borsh – Bunec – Saranda
VF Qaf Bote – Saranda (valico di confine con la Grecia).
Saranda – Butrinto
Tratta:
Qafe Thane – Lin – Pogradec – Tushemisht (valico di frontiera con la Macedonia).
Tratta:
Tepelena – Gjirokastra – Kakavija (valico di frontiera con la Grecia).
VF Morine (valico di frontiera con il Kosovo) –Kukes – l’incrocio di Milot – Durrazzo.
VF Morine (valico di frontiera con il Kosovo) – Kukes – l’incrocio di Milot – Lezha
VF Qafe Morine (valico di frontiera con il Kosovo) – Bajram Curri
Tratte per il giorno della festa locale religiosa:
Laç – Shen Ndou
Durazzo – Shen Vlash
Berat – Mali Tomorri