MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI Nr. 4351 del 15/08/ 2014 N. 4351 del 15/08/2014 DISPOSIZIONE SULLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PESANTI PER IL TRASPORTO STRADALE DELLE MERCI Visto il comma 4 dell’art. 102 della Costituzione ed il comma 1 dell’art. 6 della legge 8378 del 27.07.1998 “Codice Stradale dell’Albania” modificato con l’articolo 5 del DCM n. 153 del 07/04/2000, “L’ordinamento per l’applicazione del Codice stradale”, modificato, il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ed il Ministro degli Affari Interni dispongono: Articolo 1 Ai fini di questa disposizione verranno utilizzate le seguenti definizioni: “Stagione turistica estiva”: periodo dal 15 maggio fino al 30 settembre 2014. “Fine settimana”: si intende sabato e domenica, con inizio dalle ore 00:00 del sabato e fino alle ore 24:00 della domenica. “Date predefinite della stagione turistica”: si intendono le date secondo la tabella 1 della presente disposizione per la stagione turistica. Articolo 2 Le restrizioni di circolazione vengono stabilite per le strade fuori dalle zone residenziali per: a) giorni festivi; b) altri giorni particolari che seguono a quelli festivi; c) altri giorni precedenti o successivi ai giorni indicati nel punto a) e b); ç) eventi o gare sportive effettuati su strada; d) qualsiasi altro evento che influenza il flusso di traffico e la sicurezza stradale nei segmenti indicati nell’allegato 1, durante i giorni e le ore secondo la presente istruzione, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 5 dell’art. 5 del DCM n. 153 del 07.04.2000. Articolo 3 Restrizioni per i veicoli commerciali 1. E’ vietata la circolazione sulle strade pubbliche, previste dall’allegato 2 della presente Disposizione, per i mezzi o la combinazione dei mezzi: a) per il trasporto delle merci con peso totale autorizzato oltre i 7.500 kg.; esso sarà limitato e consentito durante gli orari indicati di seguito; b) per i carichi unitari di lunghezza massima superiore a 12 m. (mezzi di trasporto al di fuori delle condizioni normali o in condizioni anormali); c) stradali o agricoli con velocità minore di 40 km/ora; d) agricoli e tecnologici che superano le dimensioni limite ai sensi dell’art. 61 del Codice Stradale; e) per i corsi delle autoscuole. 2. Attuazione della restrizione 2.1 Fine-settimana per la stagione turistica La limitazione dei mezzi di cui al paragrafo 2 sarà applicata nei giorni di fine-settimana per il periodo dal 15 maggio al 30 settembre (vedi figura n° 1). La limitazione della circolazione durante la fine-settimana comincia dalle ore 09:00 fino alle ore 14:00 del sabato. Per la domenica inizia dalle ore 12:00 fino alle ore 24:00. Figura 1 Ora 00:00 …………………… 09:00 16:00 24:00 …………………. 12:00 24:00 2.2 Giorni festivi I giorni delle feste ufficiali e le date stabilite per la stagione turistica, vedi Figura 2. Le date stabilite per la stagione turistica per tutte le strade sono raffigurate nella tabella n° 1 qui sotto. Per i giorni delle feste ufficiali, previste dalle disposizioni della legge n. 7621 del 21.12.1992 “Per i giorni festivi ufficiali”, modificata, e le date indicate della tabella 1, gli orari di restrizione della circolazione sono dalle ore 14:00 del giorno prima della festa o del giorno prima della data prevista, fino alle ore 24:00 e dalle ore 12 del giorno prima della festa o del giorno prima della data prevista fino alle ore 24:00 dello stesso giorno. Tabella 1 Mese Maggio Giugno Luglio Agosto Agosto Settembre Data 16 1 e 16 1 e 16 1 e 16 1 e 16 1,16 e 30 Figura 2 I giorni delle festività ufficiali o le date stabilite per la stagione turistica Ora 00:00 …………………… 14:00 24:00 …………………………. 12:00 24:00 …. Periodo limitato 2.3 La corrispondenza dei giorni di fine-settimana con le date e/o le festività. Nel caso in cui i giorni della settimana coincidono con le festività e/o le date stabilite della stagione turistica (vedi figura 3), la limitazione inizia dalle ore 14:00 del giorno precedente della domenica/della festività/della data stabilita e continua fino alle ore 02.00 del lunedì/del giorno dopo la festività/della data stabilita. Figura 3 La corrispondenza dei giorni di fine-settimana, dei giorni di festa nazionale e le date stabilite secondo la tabella 1 per la stagione turistica Sabato/prima della festa 1 giorno prima del giorno stabilito Domenica festivo/data stabilita Giorno che segue la domenica/ festivo/data stabilita …………………… ………….……… … 14:00 24:00 24:0 02:00 Ora 00:00 24:00 …. Periodo limitato 2.4. Limitazioni di circolazione per le festività locali Per le festività locali (vedi figura 4), le limitazioni iniziano dalle ore 00:00 del Giorno della festa locale e continuano fino alle 02:00 del giorno dopo la festività locale. Figura 4 I giorni delle festività locali Giorno prima della festa locale Giorno della festa locale Giorno dopo la festa locale …………………… … 24:00 24:00 02:00 Ora 00:00 …. 24:00 Periodo limitato 2.5. Limitazioni di circolazione quando vi è più di una festa nazionale Nel caso in cui vi sia più di un giorno della festa nazionale, e se questi giorni sono uno dopo l’altro (vedi figura 5), per esempio il caso di festeggiamenti del 28 e 29 novembre, la limitazione comincia a partire dalle ore 14:00 del giorno prima della festa e segue fino alle ore 24:00 dello stesso giorno. Il primo giorno della festa le restrizioni cominciano alle ore 12:00 e continuano fino alle ore 24:00 dello stesso giorno. Nel secondo giorno della festa le restrizioni cominciano alle ore 12:00 e continuano fino alle ore 02:00 del giorno successivo al secondo giorno della festa. Figura 5 I giorni della festa nazionale quando uno segue l’altro Giorno prima della festa 00:00 …. ………… 14:00 24:00 Giorno della festa secondo giorno della festa ….. .… 12:00 24:00 seguito del giorno della festa …………… …. 12:00 24:00 02:00 24:00 Periodo limitato 3. Durante il periodo delle limitazioni secondo le disposizioni di questa direttiva i mezzi che hanno il permesso di entrare in Albania attraverso i punti di frontiera espressi nell’allegato 1, devono recarsi all’ufficio doganale più vicino o parcheggiare nel terminal se nel piazzale della dogana non c’è spazio per il parcheggio. Articolo 4 1. Sono esenti dal divieto di questa direttiva gli automezzi di cui sotto: a) i veicoli di scorta; b) i veicoli delle forze armate; c) gli automezzi per la manutenzione delle strade, le istallazioni elettriche ed i mezzi simili per la distribuzione della posta e dei giornali; ç) i veicoli usati dalle TV e Radio; d) i tankers che trasportano acqua potabile; dh) i veicoli di trasporto di materiale o attrezzature usati nei casi di emergenza; d) i camion a mezzo rimorchio destinati per la manutenzione delle strade; e) i camion che trasportano i prodotti alimentari a breve scadenza, come carne fresca, latte, prodotti ittici, frutta e verdura; f) i camion che trasportano pollame e bestiame vivi. 2. Gli altri veicoli hanno il permesso di circolare solo nel caso specifico, quando il trasporto è giustificato o è indispensabile per motivi di sicurezza, o perché i ritardi potrebbero causare notevoli danni al materiale. Articolo 5 Questa Disposizione si applica per il restante periodo della stagione turistica del 2014. MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE Edmond Haxhinasto MINISTRO DEGLI AFFARI INTERNI Saimir Tahiri Allegato 1 Valichi di frontiera I. Valico di frontiera con il Montenegro 1. Hani Hotit 2. Muriqan II. Valico di frontiera con la Macedonia 1. Qafe Thana 2. Bllata 3. Gorrice III. Valico di frontiera con il Kosovo 1. Qafe Morine 2. Morine IV. 1. 2. 3. 4. Valico di frontiera con la Grecia Kapshtice Tre Urat Kakavije Qafe Bote Allegato 2 Segmenti stradali per i quali sarà applicata questa Disposizione: Segmento stradale del valico di frontiera di Murriqan (Valico di frontiera con il Montenegro) – Scutari; VF Hani i Hotit – Scutari; Scutari (Valico di frontiera con il Montenegro) Plazh Zogaj, Scutari – Plazh Shiroka; Scutari – Velipoja. Tratta: Scutari – Lezha; Lezha – Shengjin; Lezha – Patok Durazzo – Tirana Durazzo – Gjiri i Lazrit; Durazzo –Corrila Durazzo – Kavaja Kavaja – rotonda di Divajaka – Lushnja Lushnje – Fier; Fier – Seman Fier – spiaggia di Poro e Zvernec – Valona Tratta: Valona – Palas – Dhermi – Vuno – Himara Qeparro-Borsh – Bunec – Saranda VF Qaf Bote – Saranda (valico di confine con la Grecia). Saranda – Butrinto Tratta: Qafe Thane – Lin – Pogradec – Tushemisht (valico di frontiera con la Macedonia). Tratta: Tepelena – Gjirokastra – Kakavija (valico di frontiera con la Grecia). VF Morine (valico di frontiera con il Kosovo) –Kukes – l’incrocio di Milot – Durrazzo. VF Morine (valico di frontiera con il Kosovo) – Kukes – l’incrocio di Milot – Lezha VF Qafe Morine (valico di frontiera con il Kosovo) – Bajram Curri Tratte per il giorno della festa locale religiosa: Laç – Shen Ndou Durazzo – Shen Vlash Berat – Mali Tomorri
© Copyright 2024 ExpyDoc