COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA La scadenza del 28 febbraio 2014 Sono state aggiornate le istruzioni della comunicazione annuale dati IVA relativa alle operazioni del 2013. L’operazione è stata eseguita per tenere conto della nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2013, che prevede l’obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni carenti del requisito territoriale (emissione della fatture in base all’articolo ad esempio 7-ter DPR 633/72). I contribuenti IVA hanno l’obbligo di presentare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno solare precedente. (art. 8-bis del DPR 322/1998). Dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto l’obbligo di emissione della fattura per le operazioni non soggette all’imposta per carenza del presupposto territoriale ai sensi degli articoli da 7 a 7septies del DPR 633/72 (articolo 21, comma 6-bis DPR 633/72 introdotto dalla Legge 228 del 24 dicembre 2012). Al fine di adeguare alla vigente normativa le istruzioni del modello di comunicazione annuale dati IVA, il provvedimento Prot. n. 4877/2014 del 15 gennaio 2014, ha approvato le sole istruzioni che sostituiscono quelle precedenti (provvedimento del 15 gennaio 2013). Il modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica rimangono quelli approvati, rispettivamente, con i provvedimenti del 17 gennaio 2011 e del 15 gennaio 2010. Occorre quindi fare attenzione alle operazioni da includere nel campo CD1 campo 1: In tale casella occorre indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all’interno, intracomunitarie e di esportazione, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti per le quali il contribuente si sia avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis. I contribuenti per i quali ha avuto effetto tale dispensa devono comunque indicare l’ammontare delle operazioni di cui ai numeri 11), 18) e 19) dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione. Si evidenzia, inoltre, che nel presente campo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/1972 per le quali è obbligatoria dal 1° gennaio 2013 l’emissione della fattura. Si riepilogano di seguito le principali indicazioni per la compilazione della comunicazione. Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA con alcune eccezioni, quali ad esempio: ¾ le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000 euro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale; ¾ le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011); ¾ sono, inoltre, esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio. Nella compilazione della comunicazione non rilevano: - Le compensazioni effettuate nell’anno di imposta, - Il riporto del credito IVA relativo all’anno precedente, - I rimborsi infrannuali richiesti nonché - La parte del credito IVA concernente l’anno d’imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso. Indichiamo alcuni esempi di compilazione. Per inserire una fattura emessa per un servizio generico ad un soggetto passivo extra-comunitario come operazione non soggetta articolo 7-ter: campo CD 1 campo 1 indicazione dell’importo (dal 1° gennaio 2013 queste operazioni vanno a formare il volume d’affari della dichiarazione annuale IVA) Per inserire le operazioni relative ad acquisto di servizi generici intracomunitari ed extracomunitari per cui viene fatta l’integrazione della fattura con IVA nel primo caso e l’autofattura con IVA nel secondo, con doppia registrazione nel registro iva acquisti e vendite: campo CD 2, campo 1 indicazione dell’imponibile; campo CD 4 indicazione dell’IVA a debito; campo CD 5 indicazione dell’IVA a credito. Nel caso di acquisto intracomunitario di beni per cui viene fatta l’integrazione della fattura con IVA e doppia registrazione nel registro acquisti e vendite: campo CD 2, campo 1 indicazione dell’imponibile; campo CD 2, campo 4 indicazione dell’imponibile già indicato nel campo precedente; campo CD 4 indicazione dell’IVA a debito; campo CD 5 indicazione dell’IVA a credito. Gli acquisti di beni strumentali da indicare nel rigo CD 2, campo 5, riguardano: - Beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 TUIR; Beni di costo non superiore a 516,46 euro; Prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing; Importo dei canoni relativi ai beni strumentali acquisiti con contratti di leasing o locazione; Corrispettivo relativo all’acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad esempio terreni) Ricordiamo che la comunicazione annuale dati iva, in quanto comunicazione di dati e notizie, non comporta l’applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione e non è ravvedibile. L’omissione o l’invio della comunicazione con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro (art. 11 D.Lgs 471 del 1997). Il Servizio Fiscale Tributario è a disposizione per informazioni e approfondimenti (011 4513.202; [email protected]).
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