C.U. S.G.S. n. 1 del 10.07.2014

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE
CAMPANIA
via Strettola Sant’Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 2449030 - Fax (081) 2449021
Sito Internet: www.figc-campania.sgs.it
e-mail: [email protected]
Stagione Sportiva 2014/2015
Comunicato Ufficiale n.1 del 10 luglio 2014
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Si pubblica in allegato il Comunicato n. 178/A della F.I.G.C., inerente gli oneri finanziari per la
stagione sportiva 2014/2015 e la copertura Assicurativa infortuni/Assistenza Tesserati S.G.S.
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Si pubblica in allegato, le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali
e Zonali della L.N.D., per la stagione sportiva 2014/2015, ratificate dal Consiglio Direttivo di Lega
nella riuione del 6 giugno 2014:
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
ATTIVITÀ SPORTIVA 2014/2015
ATTIVITÀ GIOVANILE ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA PER
LA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
Il Comitato Regionale Campania – in conformità all’art. 49 comma 1 c), N.O.I.F. dell’art. 27, comma
1 b), del Regolamento della L.N.D. e delle disposizioni del Settore Giovanile e Scolastico –
organizza, per la stagione sportiva 2014/2015 la seguente attività ufficiale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI FASCIA A;
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI FASCIA A;
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI CALCIO A CINQUE;
TORNEO REGIONALE ALLIEVI FASCIA B;
TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI FASCIA B;
CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE CATEGORIA ALLIEVE;
CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE CATEGORIA GIOVANISSIME;
COPPA CAMPANIA ALLIEVI;
COPPA CAMPANIA GIOVANISSIMI;
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale S.G.S. n. 1 del 10 luglio 2014
Pagina
1
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
ORGANIZZAZIONE
Il Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi è organizzato dal Comitato Regionale Campania,
secondo quanto disciplinato dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso i criteri di ammissione
pubblicati dallo stesso Settore, quando, tenuto conto anche del potenziale livello tecnico, si abbia un
numero di iscrizioni sufficiente a comporre almeno un girone.
PARTECIPAZIONE
Al Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi sono ammesse di diritto (se non precluse e se ne
fanno richiesta):
– le squadre di Società Professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Allievi e
Giovanissimi Professionisti;
– le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva precedente sono
retrocesse nel Campionato Nazionale Dilettanti;
– le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi;
– le squadre non retrocesse di ciascun girone del Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi della
precedente stagione sportiva.
L’ammissione al Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi è stabilita con decisione del Comitato
Regionale Campania, ed è subordinata:
– al rispetto dei “Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Giovanissimi ed Allievi” approvati e
pubblicati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, prima dell’inizio dei Campionati;
– alla presentazione di una domanda di ammissione nei termini e con le modalità stabilite dal
Comitato Regionale Campano;
– al versamento di una tassa di iscrizione fissata annualmente dalla FIGC. E’ data facoltà ai singoli
Comitati Regionali territorialmente competenti, sia per il numero di Società presenti che per motivi
organizzativi e strutturali, di permettere la partecipazione ai Campionati Regionali Allievi a squadre
di Società già impegnate nel Campionato Nazionale Allievi e Giovanissimi Professionisti.
Ovviamente, se consentita, tale partecipazione dovrà essere considerata fuori classifica.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Le squadre partecipanti al Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi disputano, per
l’aggiudicazione del titolo di “Campione Regionale”, una fase finale suddivisa per gli ambiti di
appartenenza (professioniste da una parte e dilettanti/pure dall’altra); le modalità di svolgimento
della fase finale regionale sono stabilite, prima dell’inizio dei Campionati, da ciascun Comitato
Regionale territorialmente competente. La squadra “campione regionale professionisti” viene
ammessa alla disputa della fase finale nazionale per l’aggiudicazione della Coppa Allievi e
Giovanissimi Professionisti, organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico. La squadra “campione
regionale dilettanti/pure” viene ammessa alla disputa della fase finale nazionale per l’attribuzione del
titolo di “Campione d’Italia Allievi e Giovanissimi Dilettanti”. Le modalità di svolgimento delle finali
nazionali vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e
Scolastico e pubblicate a suo tempo in un apposito Comunicato Ufficiale.
In assenza di un Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi organizzato con le modalità di cui ai
precedenti paragrafi, il titolo di “Campione Regionale” della categoria viene assegnato a seguito di
“finali” tra le Società qualificatesi nei rispettivi Campionati Provinciali e Locali, previa verifica del
possesso dei requisiti previsti dal presente C.U. e dai criteri d’ammissione per i Campionati
Regionali.
DISCIPLINA SPORTIVA
La funzione disciplinare per il Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi è esercitata, con le
modalità ed i termini di cui al Codice di Giustizia Sportiva: - in prima istanza dal Giudice Sportivo
Territoriale presso il Comitato Regionale; - in seconda istanza dalla Commissione Disciplinare
Territoriale presso il Comitato Regionale. Per quanto previsto all’art. 22 comma 2 del Codice di
Giustizia, si applica al Campionato in questione la disposizione di cui all’art. 45, comma 2, relativa
all’automatismo della squalifica conseguente ad espulsione. Le ammonizioni irrogate nelle gare di
campionato non hanno efficacia per le gare della fase finale. Durante le fasi finali i tesserati
scontano una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale S.G.S. n. 1 del 10 luglio 2014
Pagina
2
DIRITTI DI CLASSIFICA
La partecipazione al Campionato Nazionale Allievi e Giovanissimi Professionisti è motivo di
preclusione al diritto di classifica per tutte le squadre della stessa Società iscritte al Campionato
Regionale. Le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati
acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per
tutte le altre incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena applicazione dei
provvedimenti disciplinari.
ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
Le sotto indicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Allievi e Giovanissimi –
unitamente alle “preclusioni” contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del
S.G.S. – comportano per la società che le riceve l’automatica esclusione dal Campionato Regionale
nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:
a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o
categoria della FIGC.
b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare.
c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica.
d) Condanna della Società per illecito sportivo.
e) Retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica.
f) Esclusione della Società dal campionato.
g) Revoca dei titoli acquisiti.
È da considerarsi esclusa dal Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi unicamente la squadra
Allievi e Giovanissimi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della
classifica disciplina. In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in
presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al
Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni. La
richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata
da una relazione del suo Presidente.
ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI e GIOVANISSIMI
Anche per il corrente anno sportivo, le iscrizioni ai Campionati, nell’ambito della L.N.D., saranno
consentite e possibili soltanto se formalizzate ed eseguite nel rispetto della procedura informatica,
“on line”.
Alla predetta procedura ciascuna società del C.R. Campania potrà accedere attraverso l’inserimento
di una password (che è stata o verrà consegnata esclusivamente al Presidente della società
interessata), che consentirà l’ingresso della società medesima nelle propria pagine web riservata.
Con identica decorrenza dal 1° luglio 2014, sarà consentita e possibile soltanto “on–line” anche la
compilazione dei censimenti dei dirigenti e dei collaboratori delle associazioni sportive
dilettantistiche.
Indispensabilmente preliminare, rispetto all’attivazione delle indicate procedure “on line”, è la
formale comunicazione (anche a mezzo fax, purché con firma del Presidente pro-tempore e con il
timbro sociale), a questo C.R. Campania, dell’indirizzo ufficiale di posta elettronica (e-mail) di ogni
singola società / associazione sportiva dilettantistica.
Sull’argomento il C.R. Campania attiverà presso la propria sede e presso quelle delle Delegazioni
Provinciali alcune riunioni informative sulle modalità e le procedure operative.
Le società sono invitate a partecipare con il proprio Presidente ed altri dirigenti, tra i quali anche un
consulente fiscale.
Le domande di iscrizione come pubblicato sopra, saranno consentite e possibili soltanto se
formalizzate ed eseguite nel rispetto della procedura informatica, “on line”.
Dovranno essere debitamente compilate timbrate e firmate dal Presidente della società in
ogni sua parte e consegnate a mano o spedite a mezzo raccomandata postale al Comitato
Regionale Campania L.N.D. - F.I.G.C. – Ufficio Attività Agonistica S.G.S., Via Strettola S.
Anna alle Paludi, 115 - 80142 Napoli.
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale S.G.S. n. 1 del 10 luglio 2014
Pagina
3
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi
entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di
seguito riportate.
Non saranno accettate le iscrizioni di società che:
• non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del
Regolamento della L.N.D.;
•
•
risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti,
delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso
dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della
Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; in presenza di decisioni della
Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione
sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute
definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le
somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto
entro il termine perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato;
non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla F.I.G.C. a titolo di
tasse ed oneri finanziari, le somme previste saranno pubblicate sui prossimi C.U.
IL TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALE
ALLIEVI E GIOVANISSIMI 2014/2015
E’ FISSATO PER GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 2014.
IL TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE AI TORNEI REGIONALE
ALLIEVI FASCIA B E GIOVANISSIMI FASCIA B2014/2015
E’ FISSATO PER GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2014.
ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI
Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati e Tornei entro i termini fissati,
provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.
NON SARANNO ACCETTATE LE ISCRIZIONI DI SOCIETÀ CHE:
1) non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del
Regolamento della L.N.D.;
2) risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti,
delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso
dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della
Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; in presenza di decisioni
della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna
stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni
anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio
Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere
integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente
fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8
Maggio 2008).
3) non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla F.I.G.C. a titolo di
tasse ed oneri finanziari che saranno riportate nei prossimi Comunicato Ufficiali.
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale S.G.S. n. 1 del 10 luglio 2014
Pagina
4
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2014
Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, avv. Anna Assunta
Napoletano, Componenti; Rappresentante A.I.A.: avv. Domenico Imparato Sirica.
135. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VILLARICCA CALCIO – GARA VILLARICCA CALCIO I
SPORT VILLAGE DEL 13.04.2014 – UNDER 17
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; preso atto della delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata
sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 97 del 2.05.2014, con la quale sono stati inviati gli
atti alla Procura Federale per i dovuti accertamenti del caso, relativo alla identità dei calciatori che
hanno effettivamente partecipato alla gara de qua, con riserva di ulteriori decisioni nel merito; letto il
reclamo; preso atto delle deduzioni e della documentazione depositata dalla società Sport Village,
sospende ogni decisione, in attesa degli accertamenti esperiti dalla Procura Federale. Dispone,
altresì, di rimettere, alla Procura Federale, gli atti acquisiti, nel presente giudizio, mediante la società
Sport Village. P.Q.M.
DELIBERA
di sospendere ogni decisione; dispone la trasmissione degli atti acquisiti nel presente
giudizio, alla Procura Federale; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non
versata.
136. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORT VILLAGE – GARA JAGUAR NAPOLI I SPORT
VILLAGE DELL’ 1.05.2014 – UNDER 17
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato
Ufficiale del C.R. Campania, n. 99 dell’8.05.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico
della società Sport Village, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3. Con ricorso trasmesso nei termini temporali prescritti, la società Sport Village ha
proposto appello avverso la citata decisione. La tesi difensiva della società reclamante non può
trovare favorevole accoglimento. Invero, la reclamante, nel proprio atto, afferma che i suoi tesserati
abbiano subito provocazioni ed aggressioni da parte degli avversari e che si siano solo difesi. Nella
seduta odierna, viceversa, il direttore di gara ha fatto pervenire a questa C.D.T., a mezzo fax, una
dichiarazione, ad integrazione del proprio rapporto ufficiale di gara, con la quale ha chiarito che i
tesserati della società Sport Village abbiano avuto una parte attiva nella rissa. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Sport Village; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
35. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VILLARICCA CALCIO – GARA VILLARICCA CALCIO I
SANT’AGNELLO DEL 16.06.2014 – GIOVANISSIMI FASCIA B – DELEGAZIONE PROVINCIALE
NAPOLI
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del proprio rappresentante, la società, che
aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo,
osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Napoli,
n. 53 del 19.06.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del dirigente, sig. Tambaro
Baldassarre, la sanzione dell’inibizione fino al 19.12.2014, nonché l’ammenda di euro 210.00. Con
ricorso presentato, nei termini temporali, la ricorrente ha impugnato le citate decisioni. La tesi
difensiva della società reclamante deve essere parzialmente condivisa. Il rappresentante della
reclamante, nella seduta odierna, nel riportarsi all’atto di impugnazione, ha chiesto una riduzione
delle sanzioni. Il direttore di gara, in sede di audizione presso questa Commissione, ha
ridimensionato le affermazioni di cui al suo referto di gara, precisando di essere stato “leggermente”
colpito da una persona non identificata e che il dirigente, sig. Tambaro Baldassarre, ha tenuto
sicuramente un atteggiamento minaccioso, ma non qualificabile come aggressione. Pertanto, alla
luce di tali dichiarazioni, le sanzioni, inflitte in primo grado, devono essere ridotte, in conseguenza
della loro derubricazione, determinata dai chiarimenti forniti dall’arbitro all’atto della richiamata
audizione presso questa C.D.T., come di seguito specificato: a carico del dirigente, sig. Tambaro
Baldassare, l’inibizione fino al 19.10.2014; a carico della società, l’ammenda di euro 100,00. P.Q.M.
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale S.G.S. n. 1 del 10 luglio 2014
Pagina
5
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Villaricca, di ridurre le impugnate
sanzioni, come di seguito riportato: al 19.10.2014 l’inibizione a carico del dirigente, sig.
Tambaro Baldassarre; da euro 210,00 ad euro 100.00, l’ammenda a carico della medesima
società reclamante; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
36. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS JUVENES FRATT. DAMIANO – VIS JUVENES FRATT.
DAMIANO I STELLE NASCENTI DEL 17.11.2013 – ALLIEVI – DELEGAZIONE PROVINCIALE
NAPOLI
37. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO S.C. PRIMAVERA – GARA S.C. PRIMAVERA I REAL
AGROPOLI DEL 9.11.2013 – ALLIEVI REGIONALI FASCIA B
38. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PRO VELIA 2000– GARA HERAJON I PRO VELIA 2000 DEL
4.01.2014 – GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA B
La C.D.T., viste le richieste delle società reclamanti di accesso e di copia degli atti di cui in epigrafe
(al fine di impugnare le sanzioni del Giudice Sportivo Territoriale), rileva che le società istanti non
hanno provveduto alla presentazione del conseguente reclamo. Prende atto, dunque, che è venuto
a mancare il requisito essenziale per poter instaurare il giudizio. Questa Commissione, altresì,
tenuto conto dell’obbligo, sancito dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 33, comma 8), a carico
dell’Organo Giudicante, di gravare della relativa tassa il reclamo, anche se soltanto preannunciato;
P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibili i reclami in epigrafe, in quanto soltanto preannunciati; dispone
addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto delle rispettive società reclamanti: Vis
Juvenes Fratt. Damiano, S.C. Primavera e Pro Velia 2000.
RIUNIONE DEL 7 LUGLIO 2014
Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Anna Assunta Napoletano, dott. Lucio
Schiavone, Componenti.
153. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PLAY SOCCER SALERNO – GARA PLAY SOCCER
SALERNO I ROCCHESE DELL’1.05.2014 – UNDER 17
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione.
Invero, la decisione impugnata è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 99 dell’8.05.2014. Il
reclamo, a sua volta, è stato spedito, a mezzo raccomandata postale, in data 19.05.2014, in
violazione, quindi, dell’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, che prescrive il termine
perentorio di sette giorni, successivi alla data di pubblicazione della decisione, per poter presentare
opposizione. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Play Soccer Salerno; dispone
addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
39. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PASQUALE AVINO – GARA POLVICA I PASQUALE AVINO
DEL 15.03.2014 – GIOVANISSIMI – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato
Ufficiale della Delegazione Provinciale di Napoli, n. 36 del 27.03.2014, il Giudice Sportivo
Territoriale ha inflitto, alla medesima società, per presunta posizione irregolare, agli effetti del
tesseramento, dei calciatori De Luca Rodolfo e De Luca Carmine, la punizione sportiva della perdita
della gara con il risultato di 0-3, nonché l’ammenda di euro 65.00 per comportamento antisportivo ed
irregolare redazione della distinta ufficiale di gara. Con ricorso trasmesso, nei termini temporali
prescritti, la società Pasquale Avino ha proposto appello avverso la citata decisione. La tesi
difensiva della reclamante deve essere accolta. Deve premettersi che la reclamante, nel proprio atto
d’impugnazione, ha dichiarato che i nominati calciatori sono stati tesserati in data antecedente
rispetto alla disputa della gara in esame. Dagli accertamenti, espletati presso l’Ufficio Tesseramento
del C.R. Campania, è emerso che i nominati calciatori De Luca Rodolfo e De Luca Carmine (nati il
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale S.G.S. n. 1 del 10 luglio 2014
Pagina
6
23.06.1999), risultano tesserati, a favore della società Pasquale Avino, dall’8.10.2013. In termini
espliciti, i nominati calciatori sono tesserati, a favore della società in questione, da data
antecedente, rispetto al giorno della disputa della gara in esame e la loro partecipazione, alla gara in
esame, è da considerare regolare agli effetti del tesseramento. P.Q.M.
DELIBERA
in riforma dell’impugnata delibera, di accogliere il reclamo proposto dalla società Pasquale
Avino; di omologare il risultato conseguito sul campo (di 2-2); di annullare l’ammenda di euro
50,00, inflitta dal G.S.T. della Delegazione Provinciale di Napoli per comportamento
antisportivo (in ragione dell’utilizzo dei due calciatori in presunta posizione irregolare agli
effetti del tesseramento); nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
Pubblicato in Napoli all’albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet del 10 luglio 2014.
Il Segretario
Andrea Vecchione
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale S.G.S. n. 1 del 10 luglio 2014
Il Presidente
Vincenzo Pastore
Pagina
7