Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE CAMPANIA via Strettola Sant’Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli Tel. (081) 2449030 - Fax (081) 2449021 Sito Internet: www.figc-campania.sgs.it e-mail: [email protected] Stagione Sportiva 2014/2015 Comunicato Ufficiale n.1 del 10 luglio 2014 Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. Si pubblica in allegato il Comunicato n. 178/A della F.I.G.C., inerente gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2014/2015 e la copertura Assicurativa infortuni/Assistenza Tesserati S.G.S. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. Si pubblica in allegato, le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., per la stagione sportiva 2014/2015, ratificate dal Consiglio Direttivo di Lega nella riuione del 6 giugno 2014: COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE ATTIVITÀ SPORTIVA 2014/2015 ATTIVITÀ GIOVANILE ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 Il Comitato Regionale Campania – in conformità all’art. 49 comma 1 c), N.O.I.F. dell’art. 27, comma 1 b), del Regolamento della L.N.D. e delle disposizioni del Settore Giovanile e Scolastico – organizza, per la stagione sportiva 2014/2015 la seguente attività ufficiale: • • • • • • • • • CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI FASCIA A; CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI FASCIA A; CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI CALCIO A CINQUE; TORNEO REGIONALE ALLIEVI FASCIA B; TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI FASCIA B; CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE CATEGORIA ALLIEVE; CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE CATEGORIA GIOVANISSIME; COPPA CAMPANIA ALLIEVI; COPPA CAMPANIA GIOVANISSIMI; F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale S.G.S. n. 1 del 10 luglio 2014 Pagina 1 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI E GIOVANISSIMI ORGANIZZAZIONE Il Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi è organizzato dal Comitato Regionale Campania, secondo quanto disciplinato dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso i criteri di ammissione pubblicati dallo stesso Settore, quando, tenuto conto anche del potenziale livello tecnico, si abbia un numero di iscrizioni sufficiente a comporre almeno un girone. PARTECIPAZIONE Al Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi sono ammesse di diritto (se non precluse e se ne fanno richiesta): – le squadre di Società Professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Allievi e Giovanissimi Professionisti; – le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva precedente sono retrocesse nel Campionato Nazionale Dilettanti; – le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi; – le squadre non retrocesse di ciascun girone del Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi della precedente stagione sportiva. L’ammissione al Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi è stabilita con decisione del Comitato Regionale Campania, ed è subordinata: – al rispetto dei “Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Giovanissimi ed Allievi” approvati e pubblicati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, prima dell’inizio dei Campionati; – alla presentazione di una domanda di ammissione nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato Regionale Campano; – al versamento di una tassa di iscrizione fissata annualmente dalla FIGC. E’ data facoltà ai singoli Comitati Regionali territorialmente competenti, sia per il numero di Società presenti che per motivi organizzativi e strutturali, di permettere la partecipazione ai Campionati Regionali Allievi a squadre di Società già impegnate nel Campionato Nazionale Allievi e Giovanissimi Professionisti. Ovviamente, se consentita, tale partecipazione dovrà essere considerata fuori classifica. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO Le squadre partecipanti al Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi disputano, per l’aggiudicazione del titolo di “Campione Regionale”, una fase finale suddivisa per gli ambiti di appartenenza (professioniste da una parte e dilettanti/pure dall’altra); le modalità di svolgimento della fase finale regionale sono stabilite, prima dell’inizio dei Campionati, da ciascun Comitato Regionale territorialmente competente. La squadra “campione regionale professionisti” viene ammessa alla disputa della fase finale nazionale per l’aggiudicazione della Coppa Allievi e Giovanissimi Professionisti, organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico. La squadra “campione regionale dilettanti/pure” viene ammessa alla disputa della fase finale nazionale per l’attribuzione del titolo di “Campione d’Italia Allievi e Giovanissimi Dilettanti”. Le modalità di svolgimento delle finali nazionali vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate a suo tempo in un apposito Comunicato Ufficiale. In assenza di un Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi organizzato con le modalità di cui ai precedenti paragrafi, il titolo di “Campione Regionale” della categoria viene assegnato a seguito di “finali” tra le Società qualificatesi nei rispettivi Campionati Provinciali e Locali, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente C.U. e dai criteri d’ammissione per i Campionati Regionali. DISCIPLINA SPORTIVA La funzione disciplinare per il Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi è esercitata, con le modalità ed i termini di cui al Codice di Giustizia Sportiva: - in prima istanza dal Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale; - in seconda istanza dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale. Per quanto previsto all’art. 22 comma 2 del Codice di Giustizia, si applica al Campionato in questione la disposizione di cui all’art. 45, comma 2, relativa all’automatismo della squalifica conseguente ad espulsione. Le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare della fase finale. Durante le fasi finali i tesserati scontano una giornata di squalifica ogni due ammonizioni. F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale S.G.S. n. 1 del 10 luglio 2014 Pagina 2 DIRITTI DI CLASSIFICA La partecipazione al Campionato Nazionale Allievi e Giovanissimi Professionisti è motivo di preclusione al diritto di classifica per tutte le squadre della stessa Società iscritte al Campionato Regionale. Le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari. ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI E GIOVANISSIMI Le sotto indicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Allievi e Giovanissimi – unitamente alle “preclusioni” contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. – comportano per la società che le riceve l’automatica esclusione dal Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento: a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare. c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica. d) Condanna della Società per illecito sportivo. e) Retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica. f) Esclusione della Società dal campionato. g) Revoca dei titoli acquisiti. È da considerarsi esclusa dal Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi unicamente la squadra Allievi e Giovanissimi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina. In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà presentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni. La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente. ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI e GIOVANISSIMI Anche per il corrente anno sportivo, le iscrizioni ai Campionati, nell’ambito della L.N.D., saranno consentite e possibili soltanto se formalizzate ed eseguite nel rispetto della procedura informatica, “on line”. Alla predetta procedura ciascuna società del C.R. Campania potrà accedere attraverso l’inserimento di una password (che è stata o verrà consegnata esclusivamente al Presidente della società interessata), che consentirà l’ingresso della società medesima nelle propria pagine web riservata. Con identica decorrenza dal 1° luglio 2014, sarà consentita e possibile soltanto “on–line” anche la compilazione dei censimenti dei dirigenti e dei collaboratori delle associazioni sportive dilettantistiche. Indispensabilmente preliminare, rispetto all’attivazione delle indicate procedure “on line”, è la formale comunicazione (anche a mezzo fax, purché con firma del Presidente pro-tempore e con il timbro sociale), a questo C.R. Campania, dell’indirizzo ufficiale di posta elettronica (e-mail) di ogni singola società / associazione sportiva dilettantistica. Sull’argomento il C.R. Campania attiverà presso la propria sede e presso quelle delle Delegazioni Provinciali alcune riunioni informative sulle modalità e le procedure operative. Le società sono invitate a partecipare con il proprio Presidente ed altri dirigenti, tra i quali anche un consulente fiscale. Le domande di iscrizione come pubblicato sopra, saranno consentite e possibili soltanto se formalizzate ed eseguite nel rispetto della procedura informatica, “on line”. Dovranno essere debitamente compilate timbrate e firmate dal Presidente della società in ogni sua parte e consegnate a mano o spedite a mezzo raccomandata postale al Comitato Regionale Campania L.N.D. - F.I.G.C. – Ufficio Attività Agonistica S.G.S., Via Strettola S. Anna alle Paludi, 115 - 80142 Napoli. F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale S.G.S. n. 1 del 10 luglio 2014 Pagina 3 ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate. Non saranno accettate le iscrizioni di società che: • non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.; • • risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato; non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla F.I.G.C. a titolo di tasse ed oneri finanziari, le somme previste saranno pubblicate sui prossimi C.U. IL TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALE ALLIEVI E GIOVANISSIMI 2014/2015 E’ FISSATO PER GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE 2014. IL TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE AI TORNEI REGIONALE ALLIEVI FASCIA B E GIOVANISSIMI FASCIA B2014/2015 E’ FISSATO PER GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2014. ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati e Tornei entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate. NON SARANNO ACCETTATE LE ISCRIZIONI DI SOCIETÀ CHE: 1) non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.; 2) risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8 Maggio 2008). 3) non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla F.I.G.C. a titolo di tasse ed oneri finanziari che saranno riportate nei prossimi Comunicato Ufficiali. F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale S.G.S. n. 1 del 10 luglio 2014 Pagina 4 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2014 Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, avv. Anna Assunta Napoletano, Componenti; Rappresentante A.I.A.: avv. Domenico Imparato Sirica. 135. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VILLARICCA CALCIO – GARA VILLARICCA CALCIO I SPORT VILLAGE DEL 13.04.2014 – UNDER 17 La C.D.T., visti gli atti ufficiali; preso atto della delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 97 del 2.05.2014, con la quale sono stati inviati gli atti alla Procura Federale per i dovuti accertamenti del caso, relativo alla identità dei calciatori che hanno effettivamente partecipato alla gara de qua, con riserva di ulteriori decisioni nel merito; letto il reclamo; preso atto delle deduzioni e della documentazione depositata dalla società Sport Village, sospende ogni decisione, in attesa degli accertamenti esperiti dalla Procura Federale. Dispone, altresì, di rimettere, alla Procura Federale, gli atti acquisiti, nel presente giudizio, mediante la società Sport Village. P.Q.M. DELIBERA di sospendere ogni decisione; dispone la trasmissione degli atti acquisiti nel presente giudizio, alla Procura Federale; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata. 136. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORT VILLAGE – GARA JAGUAR NAPOLI I SPORT VILLAGE DELL’ 1.05.2014 – UNDER 17 La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 99 dell’8.05.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della società Sport Village, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Con ricorso trasmesso nei termini temporali prescritti, la società Sport Village ha proposto appello avverso la citata decisione. La tesi difensiva della società reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Invero, la reclamante, nel proprio atto, afferma che i suoi tesserati abbiano subito provocazioni ed aggressioni da parte degli avversari e che si siano solo difesi. Nella seduta odierna, viceversa, il direttore di gara ha fatto pervenire a questa C.D.T., a mezzo fax, una dichiarazione, ad integrazione del proprio rapporto ufficiale di gara, con la quale ha chiarito che i tesserati della società Sport Village abbiano avuto una parte attiva nella rissa. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Sport Village; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 35. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VILLARICCA CALCIO – GARA VILLARICCA CALCIO I SANT’AGNELLO DEL 16.06.2014 – GIOVANISSIMI FASCIA B – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del proprio rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Napoli, n. 53 del 19.06.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del dirigente, sig. Tambaro Baldassarre, la sanzione dell’inibizione fino al 19.12.2014, nonché l’ammenda di euro 210.00. Con ricorso presentato, nei termini temporali, la ricorrente ha impugnato le citate decisioni. La tesi difensiva della società reclamante deve essere parzialmente condivisa. Il rappresentante della reclamante, nella seduta odierna, nel riportarsi all’atto di impugnazione, ha chiesto una riduzione delle sanzioni. Il direttore di gara, in sede di audizione presso questa Commissione, ha ridimensionato le affermazioni di cui al suo referto di gara, precisando di essere stato “leggermente” colpito da una persona non identificata e che il dirigente, sig. Tambaro Baldassarre, ha tenuto sicuramente un atteggiamento minaccioso, ma non qualificabile come aggressione. Pertanto, alla luce di tali dichiarazioni, le sanzioni, inflitte in primo grado, devono essere ridotte, in conseguenza della loro derubricazione, determinata dai chiarimenti forniti dall’arbitro all’atto della richiamata audizione presso questa C.D.T., come di seguito specificato: a carico del dirigente, sig. Tambaro Baldassare, l’inibizione fino al 19.10.2014; a carico della società, l’ammenda di euro 100,00. P.Q.M. F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale S.G.S. n. 1 del 10 luglio 2014 Pagina 5 DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Villaricca, di ridurre le impugnate sanzioni, come di seguito riportato: al 19.10.2014 l’inibizione a carico del dirigente, sig. Tambaro Baldassarre; da euro 210,00 ad euro 100.00, l’ammenda a carico della medesima società reclamante; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata. 36. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS JUVENES FRATT. DAMIANO – VIS JUVENES FRATT. DAMIANO I STELLE NASCENTI DEL 17.11.2013 – ALLIEVI – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI 37. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO S.C. PRIMAVERA – GARA S.C. PRIMAVERA I REAL AGROPOLI DEL 9.11.2013 – ALLIEVI REGIONALI FASCIA B 38. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PRO VELIA 2000– GARA HERAJON I PRO VELIA 2000 DEL 4.01.2014 – GIOVANISSIMI REGIONALI FASCIA B La C.D.T., viste le richieste delle società reclamanti di accesso e di copia degli atti di cui in epigrafe (al fine di impugnare le sanzioni del Giudice Sportivo Territoriale), rileva che le società istanti non hanno provveduto alla presentazione del conseguente reclamo. Prende atto, dunque, che è venuto a mancare il requisito essenziale per poter instaurare il giudizio. Questa Commissione, altresì, tenuto conto dell’obbligo, sancito dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 33, comma 8), a carico dell’Organo Giudicante, di gravare della relativa tassa il reclamo, anche se soltanto preannunciato; P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibili i reclami in epigrafe, in quanto soltanto preannunciati; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto delle rispettive società reclamanti: Vis Juvenes Fratt. Damiano, S.C. Primavera e Pro Velia 2000. RIUNIONE DEL 7 LUGLIO 2014 Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Anna Assunta Napoletano, dott. Lucio Schiavone, Componenti. 153. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PLAY SOCCER SALERNO – GARA PLAY SOCCER SALERNO I ROCCHESE DELL’1.05.2014 – UNDER 17 La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione. Invero, la decisione impugnata è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 99 dell’8.05.2014. Il reclamo, a sua volta, è stato spedito, a mezzo raccomandata postale, in data 19.05.2014, in violazione, quindi, dell’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, che prescrive il termine perentorio di sette giorni, successivi alla data di pubblicazione della decisione, per poter presentare opposizione. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Play Soccer Salerno; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 39. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PASQUALE AVINO – GARA POLVICA I PASQUALE AVINO DEL 15.03.2014 – GIOVANISSIMI – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Napoli, n. 36 del 27.03.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, alla medesima società, per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori De Luca Rodolfo e De Luca Carmine, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, nonché l’ammenda di euro 65.00 per comportamento antisportivo ed irregolare redazione della distinta ufficiale di gara. Con ricorso trasmesso, nei termini temporali prescritti, la società Pasquale Avino ha proposto appello avverso la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere accolta. Deve premettersi che la reclamante, nel proprio atto d’impugnazione, ha dichiarato che i nominati calciatori sono stati tesserati in data antecedente rispetto alla disputa della gara in esame. Dagli accertamenti, espletati presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che i nominati calciatori De Luca Rodolfo e De Luca Carmine (nati il F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale S.G.S. n. 1 del 10 luglio 2014 Pagina 6 23.06.1999), risultano tesserati, a favore della società Pasquale Avino, dall’8.10.2013. In termini espliciti, i nominati calciatori sono tesserati, a favore della società in questione, da data antecedente, rispetto al giorno della disputa della gara in esame e la loro partecipazione, alla gara in esame, è da considerare regolare agli effetti del tesseramento. P.Q.M. DELIBERA in riforma dell’impugnata delibera, di accogliere il reclamo proposto dalla società Pasquale Avino; di omologare il risultato conseguito sul campo (di 2-2); di annullare l’ammenda di euro 50,00, inflitta dal G.S.T. della Delegazione Provinciale di Napoli per comportamento antisportivo (in ragione dell’utilizzo dei due calciatori in presunta posizione irregolare agli effetti del tesseramento); nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata. Pubblicato in Napoli all’albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet del 10 luglio 2014. Il Segretario Andrea Vecchione F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale S.G.S. n. 1 del 10 luglio 2014 Il Presidente Vincenzo Pastore Pagina 7
© Copyright 2024 ExpyDoc