COMUNE DI CISTERNA DI LATINA Medaglia d’Argento al Valor Civile ______________ ORDINANZA N° __124__ DEL __11-08-2014__ Oggetto: Disposizioni per lo svolgimento e gestione del Ferragosto Cisternese 2014. IL SINDACO Visto: - Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 “ Riforma del settore commercio”; - la Legge Regionale del Lazio del 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore commercio”; - La Legge Regionale del Lazio del 29 novembre 2006, n.21 “ Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande; - Il Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche approvato con D.C.C. n.54/2006 - Il Regolamento Comunale per la Gestione del Ferragosto Cisternese, approvato con D.C.C. n.31/ 2011; - l’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 “ Requisiti igienicosanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche; - Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio del 16 maggio 2006; n. 275 “ Procedure operative per le imprese alimentari ai sensi del Regolamento C.E. n.852/04; - Lo Statuto Comunale approvato con D.C.C. del 16 dicembre 1999 n.41; - Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche, approvato con D.C.C. del 26 luglio 2006 n. 54; - il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2007 “Norme di Sicurezza per lo spettacolo Viaggiante”; Considerato che: - la individuazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche del settore alimentare approvata con Regolamento Comunale nel 2011 ha creato innumerevoli disagi ai cittadini per i forti odori esalati durante la cottura degli alimenti durante lo svolgimento della festa del Ferragosto Cisternese, in quanto localizzati lungo Corso della Repubblica ed oltre a ciò prospicienti a sculture commemorative; - Tali disagi sono stati creati anche dagli esercenti le attività di somministrazione, del commercio al minuto in sede fissa e dagli artigiani del settore alimentare Ritenuto pertanto necessario, procedere alla modifica del Regolamento Comunale per la Gestione del Ferragosto Cisternese, approvato con D.C.C. n.31/ 2011 predisponendo delle linee guida per lo svolgimento e la gestione del Ferragosto Cisternese 2014; Premesso che, è necessario assumere provvedimenti volti a salvaguardare la sicurezza urbana ed a tutelare l’incolumità di tutte quelle persone che spesso si riversano, a fini di svago, negli ambiti della città di maggiore attrattiva, specie nelle ore serali e notturne nonché del decoro urbano; Visto l’art.54, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 come novellato dalla Legge 24 luglio 2008, n.125; Visto l’art.7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000; Visto l’art.16 della Legge 24 novembre 1981, n.689 come modificato dall’articolo 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n.125 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 maggio 2008, n.92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”); Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008; DISPONE Per i motivi indicati in premessa, Di approvare le linee guida per lo Svolgimento e la Gestione del Ferragosto Cisternese 2014 di seguito riportate; 1) ENTE ORGANIZZATORE L’Ente Organizzatore del Ferragosto Cisternese è il Comune di Cisterna di Latina. E’ comunque possibile affidare l’organizzazione dell’evento alla Associazione ProLoco di Cisterna di Latina con atto deliberativo di Giunta Comunale; 2) LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLE AREE La manifestazione si svolge su strade, piazze ed aree pubbliche del Centro Cittadino di Cisterna di Latina, e le aree destinate al commercio su aree pubbliche ed alla attrazioni varie sono così individuate: a) Le aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche sono: - Via Carducci e Piazza Caetani, per il commercio dei generi non alimentari ed alimentari quali: dolciumi - frutta secca – noccioline – crepes. L’area appositamente attrezzata antistante il Palazzo dei Servizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. E data facoltà agli operatori di installare tavoli e sedie all’interno del posteggio loro assegnato. - b) Le aree destinate alla installazione di parchi divertimenti sono: - Piazza Cinque Giornate, il parcheggio di antistante Via Cairoli per - l’installazione di piccole attrazioni e trattenimenti di cui all’art.4 della legge 337/1968; Il parcheggio antistante Via Einaudi per l’installazione di medie e grandi attrazioni e trattenimenti di cui all’art.4 della legge 337/1968; c) Gli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, artigianali, e commerciali che intendono occupare l’area pubblica antistante il proprio esercizio per l’installazione di tavoli e sedie devono presentare formale Ordinanza n. 124 del 11-08-2014 - richiesta al Comune che, a loro volta verranno autorizzati dall’Ufficio delle Entrate del Comune per il pagamento della TOSAP. 3) CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE Gli ombrelloni a copertura dei banchi dovranno essere di dimensioni tali che la loro proiezione a terra sia contenuta nel perimetro del posteggio concesso. L’altezza da terra delle coperture dei banchi non potrà essere inferiore a Ml.2,00. 4) APPARECCHI DI AMPLIFICAZIONE DEI SUONI Gli operatori che effettuano la vendita mediante illustrazione della merce ed i venditori di dischi, musicassette, compact disk e simili, non possono utilizzare apparecchi ad amplificazione e diffusione dei suoni qualora ciò arrechi disturbo e comprometta le normali operazioni commerciali. E’ anche fatto divieto di richiamare l’attenzione dei compratori con urla e schiamazzi. In ogni caso l’uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni sarà consentito esclusivamente con emissioni acustiche contenute e per il tempo necessario per la contrattazione in corso. 5) PULIZIA DEL POSTEGGIO Durante lo svolgimento della manifestazione tutti gli operatori sono tenuti a mantenere l’area concessa e le adiacenze pulite e libere da rifiuti, provvedendo a depositare questi ultimi in un proprio contenitore. Al termine di ogni giornata i rifiuti accumulati devono essere depositati in appositi contenitori messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. In ogni caso l’area concessa deve essere lasciata libera da ingombri e residui di qualsiasi natura ed in qualunque quantità. 6) USO DEI VEICOLI Nell’area riqualificata antistante il Palazzo dei Servizi è consentito l’ingresso con veicoli utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, questi dovranno avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità. In Via Carducci, è consentito l’accesso con gli automezzi unicamente per lo scarico ed il carico degli articoli da porre in vendita. In Piazza Caetani e Via San Pasquale è consentito l’uso degli automezzi autorizzati dall’Ente organizzatore. 7) CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PER IL POSTEGGIO Tutti gli operatori commerciali, sia in sede fissa che su aree pubbliche, a cui verrà rilasciata l’autorizzazione temporanea per la manifestazione, sono tenuti al pagamento della T.O.S.A.P. e T.A.R.S.U.G., nella misura e secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale, nonché al pagamento del contributo quale sponsorizzazione manifestazione, per tutti i servizi offerti dal Comune di Cisterna di Latina (predisposizione aree, eventi musicali, concerti, pubblicità etc…) . I relativi contributi di sponsorizzazione manifestazione che gli operatori commerciali dovranno versare al Comune di Cisterna, differenziati dalle categorie dell’area di occupazione, sono così determinati: €.200,00 gli operatori su aree pubbliche autorizzati per la vendita del settore non alimentare e gli operatori su aree pubbliche autorizzati per la vendita di crepes; Ordinanza n. 124 del 11-08-2014 - €.250,00 gli operatori su aree pubbliche autorizzati per la vendita del settore alimentare dei dolciumi, frutta secca e noccioline; €.400,00 gli operatori su aree pubbliche autorizzati per la vendita di panini e bevande, per tali attività è consentito l’installazione di sedie tavoli da allestire all’interno del posteggio assegnato. €.100,00 per gli operatori artigianali ed opere del proprio ingegno; 8) DISPOSIZIONI IGIENICO - SANITARIE Gli addetti allo svolgimento della attività di Commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari debbono essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per lo svolgimento della attività in questione previsti dalle normative di cui all’art.2,comma 3, delle presenti disposizioni. A) Caratteristiche dei negozi mobili 1) Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, deve avere i seguenti requisiti: a) struttura tecnicamente adeguata, in grado di assolvere alle esigenze igieniche di conservazione e protezione di prodotti alimentari, e realizzata con materiali resistenti, inalterabili e facilmente lavabili e disinfettabili, con un vano interno di altezza non inferiore a 2 metri ed il piano di vendita ad almeno 1,30 metri dalla quota esterna; b) parete laterale mobile munita di dispositivo con funzione, comunque realizzata, di copertura protettiva dei banchi e delle altre apparecchiature eventualmente esposte; c) impianto idraulico di attingimento alimentata da apposito serbatoio per acqua potabile istallato nel negozio mobile e di capacità adeguata alle esigenze dell'igiene personale e dei prodotti alimentari offerti o somministrati; d) impianto idraulico di scarico in apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacità corrispondente a quella del serbatoio per acqua potabile di cui alla lettera c); e) impianto elettrico che deve essere allacciato direttamente alla rete di fornitura dell'energia elettrica predisposta nelle vicinanze oppure, in alternativa, qualora tale collegamento non sia stato ancora realizzato, l'impianto elettrico deve essere alimentato da un sistema autonomo di erogazione. Tale sistema e' comunque obbligatorio e deve essere azionato, al fine di mantenere ininterrotta la catena del freddo. Il sistema deve essere opportunamente insonorizzato secondo quanto previsto dalle vigenti normative, collocato in modo da evitare di contaminare con le emissioni, o comunque danneggiare, sia i prodotti alimentari nel negozio mobile sia l'ambiente esterno ad esso e utilizzato durante la sosta per la vendita, esclusivamente sulle aree pubbliche non attrezzate. Tutto il sistema deve garantire lo svolgimento corretto, da un punto di vista igienico-sanitario, della vendita dei prodotti alimentari o della somministrazione di alimenti e bevande, e, in particolare, deve garantire l'idoneo funzionamento degli impianti frigoriferi per il mantenimento della catena del freddo; f) banchi fissi o a spostamento anche automatico, orizzontale o inclinato, con gli stessi requisiti di quelli di cui all'art. 3, comma 3 della Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, idonei in ogni caso alla conservazione e protezione dei prodotti alimentari offerti o somministrati; g) frigoriferi di conservazione ed esposizione che consentano la netta separazione dei prodotti alimentari igienicamente incompatibili, il mantenimento Ordinanza n. 124 del 11-08-2014 - della catena del freddo e il rispetto delle temperature previste per i prodotti deperibili dalle norme vigenti; h) lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua, attrezzato con sapone liquido o in polvere; i) contenitore, dotato di dispositivo per l'apertura e la chiusura non manuale, dove collocare un sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta di rifiuti solidi. Tale contenitore deve essere collocato, all'interno del negozio mobile, in modo da evitare ogni possibilità di contaminazione degli alimenti. 2. I requisiti di cui al comma 1 non sono richiesti per la vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. 3. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione. In occasione di manifestazioni temporanee come sagre, fiere e simili, la elaborazione e la cottura di preparati di carne o di altri prodotti di gastronomia da vendere cotti, può essere effettuata anche in un settore prospiciente il un negozio mobile avente le opportune caratteristiche indicate al punto A del presente articolo, per la sola durata della manifestazione. 9) DIVIETI E’ assolutamente vietato: 1) esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande con strutture diverse di quelle specificate dal precedente art. 8, lett. A), del presente Testo; 2) la cottura e la preparazione/manipolazione di qualsiasi tipo di vivanda al di fuori degli esercizi pubblici, attività artigianali ed attività commerciali. E’ comunque consentito, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, esporre all’esterno del locale le vivande già preparate all’interno dell’idoneo locale. 10) REVOCA Il posteggio viene immediatamente revocato qualora l’assegnatario non rispetta le disposizioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del presente Testo, inoltre perderà il diritto alle assegnazioni del posteggio nelle successive edizioni. 11) SANZIONI Le violazioni non espressamente previste dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R.33/1999, dalla L.R. n. 21/2006 e del Regolamento del Commercio su aree pubbliche approvato con D.C.C. n.54/2006, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 €, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie vengono seguite le procedure previste dalla legge 14 novembre 1981, n 689 e successive modificazioni. Il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza per il rispetto delle disposizioni di cui al presente Documento. Il presente provvedimento è reso pubblico mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale e pubblicato sul sito internet ed è immediatamente esecutivo. Ordinanza n. 124 del 11-08-2014 - Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Latina e alla Questura di Latina, oltreché al locale Commissariato di PS, al Comando Stazione dei Carabinieri, al distaccamento G. di F. ed alla Azienda USL. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica. F.to IL SINDACO AVV. ELEONORA DELLA PENNA Ordinanza n. 124 del 11-08-2014 -
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