Ordinanza 124-2014 - Comune di Cisterna di Latina

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile
______________
ORDINANZA
N° __124__ DEL __11-08-2014__
Oggetto: Disposizioni per lo svolgimento e gestione del Ferragosto
Cisternese 2014.
IL SINDACO
Visto:
- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 “ Riforma del settore
commercio”;
- la Legge Regionale del Lazio del 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina
relativa al settore commercio”;
- La Legge Regionale del Lazio del 29 novembre 2006, n.21 “ Disciplina dello
svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- Il Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche approvato
con D.C.C. n.54/2006
- Il Regolamento Comunale per la Gestione del Ferragosto Cisternese,
approvato con D.C.C. n.31/ 2011;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 “ Requisiti igienicosanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio del 16 maggio 2006;
n. 275 “ Procedure operative per le imprese alimentari ai sensi del
Regolamento C.E. n.852/04;
- Lo Statuto Comunale approvato con D.C.C. del 16 dicembre 1999 n.41;
- Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento delle
attività commerciali su aree pubbliche, approvato con D.C.C. del 26 luglio
2006 n. 54;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2007 “Norme di
Sicurezza per lo spettacolo Viaggiante”;
Considerato che:
- la individuazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche del
settore alimentare approvata con Regolamento Comunale nel 2011 ha
creato innumerevoli disagi ai cittadini per i forti odori esalati durante la
cottura degli alimenti durante lo svolgimento della festa del Ferragosto
Cisternese, in quanto localizzati lungo Corso della Repubblica ed oltre a ciò
prospicienti a sculture commemorative;
- Tali disagi sono stati creati anche dagli esercenti le attività di
somministrazione, del commercio al minuto in sede fissa e dagli artigiani
del settore alimentare
Ritenuto pertanto necessario, procedere alla modifica del Regolamento
Comunale per la Gestione del Ferragosto Cisternese, approvato con D.C.C. n.31/
2011 predisponendo delle linee guida per lo svolgimento e la gestione del
Ferragosto Cisternese 2014;
Premesso che, è necessario assumere provvedimenti volti a salvaguardare la
sicurezza urbana ed a tutelare l’incolumità di tutte quelle persone che spesso si
riversano, a fini di svago, negli ambiti della città di maggiore attrattiva, specie
nelle ore serali e notturne nonché del decoro urbano;
Visto l’art.54, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 come
novellato dalla Legge 24 luglio 2008, n.125;
Visto l’art.7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000;
Visto l’art.16 della Legge 24 novembre 1981, n.689 come modificato dall’articolo
6 bis della Legge 24 luglio 2008, n.125 (“Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 23 maggio 2008, n.92, recante misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica”);
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008;
DISPONE
Per i motivi indicati in premessa,
Di approvare le linee guida per lo Svolgimento e la Gestione del Ferragosto
Cisternese 2014 di seguito riportate;
1) ENTE ORGANIZZATORE
L’Ente Organizzatore del Ferragosto Cisternese è il Comune di Cisterna di Latina.
E’ comunque possibile affidare l’organizzazione dell’evento alla Associazione ProLoco di Cisterna di Latina con atto deliberativo di Giunta Comunale;
2) LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLE AREE
La manifestazione si svolge su strade, piazze ed aree pubbliche del Centro
Cittadino di Cisterna di Latina, e le aree destinate al commercio su aree
pubbliche ed alla attrazioni varie sono così individuate:
a) Le aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche sono:
- Via Carducci e Piazza Caetani, per il commercio dei generi non alimentari
ed alimentari quali: dolciumi - frutta secca – noccioline – crepes.
L’area appositamente attrezzata antistante il Palazzo dei Servizi per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. E data facoltà agli
operatori di installare tavoli e sedie all’interno del posteggio loro
assegnato.
-
b) Le aree destinate alla installazione di parchi divertimenti sono:
- Piazza Cinque Giornate, il parcheggio di antistante Via Cairoli per
-
l’installazione di piccole attrazioni e trattenimenti di cui all’art.4 della legge
337/1968;
Il parcheggio antistante Via Einaudi per l’installazione di medie e grandi
attrazioni e trattenimenti di cui all’art.4 della legge 337/1968;
c) Gli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, artigianali, e
commerciali che intendono occupare l’area pubblica antistante il proprio
esercizio per l’installazione di tavoli e sedie devono presentare formale
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richiesta al Comune che, a loro volta verranno autorizzati dall’Ufficio delle
Entrate del Comune per il pagamento della TOSAP.
3) CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE
Gli ombrelloni a copertura dei banchi dovranno essere di dimensioni tali che
la loro proiezione a terra sia contenuta nel perimetro del posteggio concesso.
L’altezza da terra delle coperture dei banchi non potrà essere inferiore a
Ml.2,00.
4) APPARECCHI DI AMPLIFICAZIONE DEI SUONI
Gli operatori che effettuano la vendita mediante illustrazione della merce ed i
venditori di dischi, musicassette, compact disk e simili, non possono
utilizzare apparecchi ad amplificazione e diffusione dei suoni qualora ciò
arrechi disturbo e comprometta le normali operazioni commerciali.
E’ anche fatto divieto di richiamare l’attenzione dei compratori con urla e
schiamazzi.
In ogni caso l’uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni sarà
consentito esclusivamente con emissioni acustiche contenute e per il tempo
necessario per la contrattazione in corso.
5) PULIZIA DEL POSTEGGIO
Durante lo svolgimento della manifestazione tutti gli operatori sono tenuti a
mantenere l’area concessa e le adiacenze pulite e libere da rifiuti, provvedendo
a depositare questi ultimi in un proprio contenitore.
Al termine di ogni giornata i rifiuti accumulati devono essere depositati in
appositi contenitori messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.
In ogni caso l’area concessa deve essere lasciata libera da ingombri e residui di
qualsiasi natura ed in qualunque quantità.
6) USO DEI VEICOLI
Nell’area riqualificata antistante il Palazzo dei Servizi è consentito l’ingresso con
veicoli utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, questi dovranno avere le
caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.
In Via Carducci, è consentito l’accesso con gli automezzi unicamente per lo
scarico ed il carico degli articoli da porre in vendita.
In Piazza Caetani e Via San Pasquale è consentito l’uso degli automezzi
autorizzati dall’Ente organizzatore.
7) CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PER IL
POSTEGGIO
Tutti gli operatori commerciali, sia in sede fissa che su aree pubbliche, a cui verrà
rilasciata l’autorizzazione temporanea per la manifestazione, sono tenuti al
pagamento della T.O.S.A.P. e T.A.R.S.U.G., nella misura e secondo le modalità
stabilite dal Regolamento comunale, nonché al pagamento del contributo quale
sponsorizzazione manifestazione, per tutti i servizi offerti dal Comune di Cisterna
di Latina (predisposizione aree, eventi musicali, concerti, pubblicità etc…) .
I relativi contributi di sponsorizzazione manifestazione che gli operatori
commerciali dovranno versare al Comune di Cisterna, differenziati dalle categorie
dell’area di occupazione, sono così determinati:
 €.200,00 gli operatori su aree pubbliche autorizzati per la vendita del settore
non alimentare e gli operatori su aree pubbliche autorizzati per la vendita di
crepes;
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 €.250,00 gli operatori su aree pubbliche autorizzati per la vendita del settore
alimentare dei dolciumi, frutta secca e noccioline;
 €.400,00 gli operatori su aree pubbliche autorizzati per la vendita di panini e
bevande, per tali attività è consentito l’installazione di sedie tavoli da allestire
all’interno del posteggio assegnato.
 €.100,00 per gli operatori artigianali ed opere del proprio ingegno;
8) DISPOSIZIONI IGIENICO - SANITARIE
Gli addetti allo svolgimento della attività di Commercio su aree pubbliche
per la vendita di prodotti alimentari debbono essere in possesso dei requisiti
soggettivi richiesti per lo svolgimento della attività in questione previsti dalle
normative di cui all’art.2,comma 3, delle presenti disposizioni.
A) Caratteristiche dei negozi mobili
1) Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree
pubbliche dei prodotti alimentari, deve avere i seguenti requisiti:
a) struttura tecnicamente adeguata, in grado di assolvere alle esigenze igieniche
di conservazione e protezione di prodotti alimentari, e realizzata con materiali
resistenti, inalterabili e facilmente lavabili e disinfettabili, con un vano interno di
altezza non inferiore a 2 metri ed il piano di vendita ad almeno 1,30 metri dalla
quota esterna;
b) parete laterale mobile munita di dispositivo con funzione, comunque
realizzata, di copertura protettiva dei banchi e delle altre apparecchiature
eventualmente
esposte;
c) impianto idraulico di attingimento alimentata da apposito serbatoio per acqua
potabile
istallato nel negozio mobile e di capacità adeguata alle esigenze dell'igiene
personale e dei prodotti alimentari offerti o somministrati;
d) impianto idraulico di scarico in apposito serbatoio a circuito chiuso, di
capacità corrispondente a quella del serbatoio per acqua potabile di cui alla
lettera c);
e) impianto elettrico che deve essere allacciato direttamente alla rete di fornitura
dell'energia elettrica predisposta nelle vicinanze oppure, in alternativa, qualora
tale collegamento non sia stato ancora realizzato, l'impianto elettrico deve essere
alimentato da un sistema autonomo di erogazione. Tale sistema e' comunque
obbligatorio e deve essere azionato, al fine di mantenere ininterrotta la catena
del freddo. Il sistema deve essere opportunamente insonorizzato secondo quanto
previsto dalle vigenti normative, collocato in modo da evitare di contaminare con
le emissioni, o comunque danneggiare, sia i prodotti alimentari nel negozio
mobile sia l'ambiente esterno ad esso e utilizzato durante la sosta per la vendita,
esclusivamente sulle aree pubbliche non attrezzate. Tutto il sistema deve
garantire lo svolgimento corretto, da un punto di vista igienico-sanitario, della
vendita dei prodotti alimentari o della somministrazione di alimenti e bevande, e,
in particolare, deve garantire l'idoneo funzionamento degli impianti frigoriferi per
il
mantenimento
della
catena
del
freddo;
f) banchi fissi o a spostamento anche automatico, orizzontale o inclinato, con gli
stessi requisiti di quelli di cui all'art. 3, comma 3 della Ordinanza del Ministero
della Salute del 3 aprile 2002, idonei in ogni caso alla conservazione e protezione
dei prodotti alimentari offerti o somministrati;
g) frigoriferi di conservazione ed esposizione che consentano la netta
separazione dei prodotti alimentari igienicamente incompatibili, il mantenimento
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della catena del freddo e il rispetto delle temperature previste per i prodotti
deperibili
dalle
norme
vigenti;
h) lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua,
attrezzato con
sapone liquido o in polvere;
i) contenitore, dotato di dispositivo per l'apertura e la chiusura non manuale,
dove collocare un sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta
di rifiuti solidi. Tale contenitore deve essere collocato, all'interno del negozio
mobile, in modo da evitare ogni
possibilità di contaminazione degli alimenti.
2. I requisiti di cui al comma 1 non sono richiesti per la vendita di prodotti
ortofrutticoli freschi
e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non.
3. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei
trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono
essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
In occasione di manifestazioni temporanee come sagre, fiere e simili, la
elaborazione e la cottura di preparati di carne o di altri prodotti di gastronomia
da vendere cotti, può essere effettuata anche in un settore prospiciente il un
negozio mobile avente le opportune caratteristiche indicate al punto A del
presente articolo, per la sola durata della manifestazione.
9) DIVIETI
E’ assolutamente vietato:
1) esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande con strutture
diverse di quelle specificate dal precedente art. 8, lett. A), del presente
Testo;
2) la cottura e la preparazione/manipolazione di qualsiasi tipo di vivanda al di
fuori degli esercizi pubblici, attività artigianali ed attività commerciali. E’
comunque consentito, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, esporre
all’esterno del locale le vivande già preparate all’interno dell’idoneo locale.
10) REVOCA
Il posteggio viene immediatamente revocato qualora l’assegnatario non rispetta
le disposizioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del presente Testo, inoltre perderà
il diritto alle assegnazioni del posteggio nelle successive edizioni.
11) SANZIONI
Le violazioni non espressamente previste dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R.33/1999,
dalla L.R. n. 21/2006 e del Regolamento del Commercio su aree pubbliche
approvato con D.C.C. n.54/2006, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 25,00 a 500,00 €, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.
Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie vengono seguite le
procedure previste dalla legge 14 novembre 1981, n 689 e successive
modificazioni.
Il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza per il rispetto delle
disposizioni di cui al presente Documento.
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante l’affissione all’Albo Pretorio
Comunale e pubblicato sul sito internet ed è immediatamente esecutivo.
Ordinanza n. 124 del 11-08-2014 -
Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Latina e alla Questura di Latina, oltreché al locale Commissariato
di PS, al Comando Stazione dei Carabinieri, al distaccamento G. di F. ed alla
Azienda USL.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Presidente
della Repubblica.
F.to IL SINDACO
AVV. ELEONORA DELLA PENNA
Ordinanza n. 124 del 11-08-2014 -