Condizioni generali di contratto

Condizioni generali di
contratto
Docdata payments S.r.l.
Settembre 2014
Articolo 1: Parti
Parti delle presenti condizioni generali di contratto sono da un lato la società Docdata Payments BV, con sede legale
e sede operativa a Driebergen - Rijsenburg (Paesi Bassi) nella Hoofdstraat 82 (3972 LB) (da ora innanzi definita ''DDP'')
da un lato e dall’altro lato il commerciante (da ora innanzi definito il ''Merchant''), così come poi identificato in un
separato Accordo quadro (l’”Accordo”). Entrambe le parti congiuntamente sono denominate, d'ora in avanti, ''Parti''
e ciascuna separatamente ''Parte''.
Articolo 2: Definizioni
Numero di registrazione: Si intende l'identificativo del Merchant presso l'Istituto Finanziario che supporta il Metodo di
pagamento del quale il Merchant fa uso attraverso Docdata Payment Service. Il numero di registrazione può essere
basato sul contratto stipulato dal Merchant direttamente con l'Istituto Finanziario o su un contratto che DDP ha
stipulato con l'Istituto Finanziario.
Data di inizio: Si intende la data in cui le presenti Condizioni vengono sottoscritte da entrambe le Parti.
Cliente(i): si intendono Consumatori, pubbliche amministrazioni ovvero imprese che convengono con il Merchant la
fornitura via Internet di prodotti e/o servizi digitali a un consumatore, pubblica amministrazione o impresa a fronte del
Pagamento al Merchant di una somma specifica di denaro.
Condizioni generali: si intendono le Condizioni generali di Docdata Payments BV
Metodo di pagamento: Si intende un metodo di pagamento scelto dal Cliente sulla pagina di pagamento di DDP,
ovvero sulla pagina di pagamento del Merchant.
Pagamento(i): E’ il pagamento dell’ammontare dovuto dal Cliente a seguito di servizi forniti o da fornire e/o di
prodotti forniti o da fornire da parte del Merchant. Tale pagamento viene ricevuto dal Merchant per il tramite del
servizio Docdata Payment Service fornito da DDP.
Chargeback: Si intende la facoltà per un Cliente di annullare un Pagamento per il quale l'Istituto Finanziario, attraverso
il Docdata Payment Service, storna ovvero scala dal saldo del conto del Merchant le somme già versate.
Garanzia : E’ la somma minima che il Merchant deve trattenere presso DDP a copertura dei rischi finanziari che DDP
affronta per fornire il Docdata Payment Service.
Servizio di pagamento Docdata: E’ il servizio che DDP fornisce in base all’Accordo, le cui funzionalità sono descritte nel
Contratto, nelle Condizioni Generali nonché all'interno della documentazione tecnica che DDP metterà a
disposizione del Merchant.
Istituti Finanziari: Sono gli istituti che offrono Metodi di pagamento, avviano e/o gestiscono Pagamenti e hanno
stipulato contratti a tale scopo con DDP, il Merchant o il Cliente.
Merchant: La controparte di DDP nel Contratto.
Accordo: E’ l’''Accordo quadro docdata payments BV'' sottoscritto dalle Parti.
Piattaforma di Pagamento: E’ l'insieme dei servizi di telecomunicazione, hardware e software che DDP impiega per
fornire al Merchant il Docdata Payment Service.
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Rimborso : Il rimborso al Cliente, su richiesta del Merchant, (di una parte) dell'Importo della Transazione.
Transazione: Un ordine di Pagamento registrato sulla Piattaforma di pagamento.
Importo della Transazione: Si intende l'importo del Pagamento.
Articolo 3: Contratto e applicabilità delle condizioni
Art. 3.1
E’ espressamente esclusa l’applicabilità delle Condizioni Generali del Merchant. Sono unicamente
applicabili le condizioni stabilite nelle presenti Condizioni Generali e nell’Accordo. Qualunque presunta deroga alle
condizioni dovrà essere riportata nell’Accordo e assume valore di legge soltanto qualora la stessa venga sottoscritta
dalle Parti.
Art. 3.2
Nel caso in cui qualunque previsione delle presenti Condizioni Generali dovesse essere dichiarata nulla o
invalida le altre disposizioni rimarranno valide tra le Parti. Le disposizioni annullate o divenute invalide verranno
sostituite con disposizioni valide che cercheranno di perseguire quanto più possibile, l'obiettivo e la portata delle
stesse.
Art. 3.3
DDP si riserva il diritto di modificare unilateralmente le Condizioni Generali. Le modifiche alle Condizioni
Generali saranno sottoposte al Merchant in forma scritta un mese prima della data della loro entrata in vigore. Le
modifiche proposte verranno ritenute accolte dal Merchant qualora questi, con lettera raccomandata da far
pervenire prima della data prevista per la loro entrata in vigore, non ne comunichi espressamente la mancata
accettazione,. DDP può tralasciare la precedente comunicazione qualora la modifica debba essere apportata, entro
il succitato termine di 1 mese, sulla base di una modifica di legge o su indicazione ovvero ingiunzione di un ispettore
incaricato.
Articolo 4: Durata dell’Accordo
Art. 4.1
L’Accordo ha validità di un (1) anno a decorrere dalla data d’inizio dello stesso, tale periodo viene
tacitamente rinnovato alla scadenza per un periodo di un (1) anno. Per prevenire il tacito rinnovo, le Parti (o una delle
Parti) devono sciogliere il Contratto almeno tre mesi prima del termine dell’Accordo. La disdetta deve pervenire a
mezzo lettera raccomandata. La disdetta anticipata non è ammessa se non nelle situazioni indicate.
Art. 4.2
L’accordo può essere risolto automaticamente con effetto immediato, senza intervento giudiziario,
qualora una delle Parti venga dichiarata fallita o acceda ad una procedura concorsuale, sia soggetta ad
amministrazione controllata, deliberi lo scioglimento o la liquidazione, interrompa l'attività imprenditoriale od offra ai
creditori un accordo privato ovvero si convenga in altro modo sulla ristrutturazione del debito.
Articolo 5: Quadro giuridico
Art. 5.1
DDP offre al Merchant la possibilità di utilizzare la propria Piattaforma di Pagamento per processare le
Transazioni e i Pagamenti che risultino dalla stessa. Il Merchant può utilizzare la Piattaforma di Pagamento
esclusivamente per i siti web menzionati nell’Accordo. Il Merchant dichiara di avere un diritto di utilizzo dei siti web
menzionati nell’Accordo.
Art 5.2
Non è consentito al Merchant, senza il preventivo consenso di DDP, di concedere l’utilizzo della propria
Piattaforma di Pagamento a siti web diversi da quelli menzionati nell’Accordo. Se DDP concede tale consenso
l’Accordo dovrà essere modificato, menzionando nello stesso i suddetti siti web.
Art 5.3
Alla stipula dell’Accordo DDP stabilisce quali prodotti/servizi il Merchant offrirà attraverso i siti web. Il
Merchant dichiara che le informazioni su questo punto fornite da DDP sono corrette ed esaustive. Ogni qualvolta il
Merchant apporterà delle modifiche ai prodotti/servizi che lo stesso offre attraverso i siti web registrati nell’Accordo,
dovrà fornirne immediata notifica a DDP. Quanto prima, il Merchant fornirà a DDP, con osservanza alla
regolamentazione sulla privacy vigente, informazioni riguardanti le proprie attività e finalità. Il Merchant renderà nota
a DDP, su richiesta, la provenienza del denaro versato, o da versare, da DDP.
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Art. 5.4
Per poter prestare servizi di pagamento DDP ha ricevuto un'autorizzazione in qualità di istituto di
pagamento così come menzionata nel Financial Supervision Act e registrata sotto la supervisione della
Nederlandsche Bank. – cioè la Banca Centrale Olandese - DDP ha l'obbligo di rispettare i requisiti relativi, in
particolare, all'esercizio controllato ed integro, al minimo capitale proprio, alla tutela dei fondi dei Merchant e alla
relativa regolamentazione di valuta nonché agli obblighi di informazione nei confronti dei Merchant.
Art. 5.5
DDP e il Merchant si impegnano a garantire, in ogni momento, la conformità a tutte le leggi e regolamenti,
in particolare quelle risultanti dal Financial Supervision Act, Libro 7 Codice Civile olandese e dalla Legge sul
l’antiriciclaggio e sul finanziamento del terrorismo così come per la Legge sulle sanzioni del 1977.
Art. 5.6 Il Merchant e i suoi rappresentanti hanno l'obbligo di cooperare con DDP e di fornire le informazioni necessarie
alla verifica e alla determinazione, tra le altre cose, della loro identità, codice fiscale, data di nascita, stato civile,
capacità e competenza giuridica, regime patrimoniale tra coniugi o partner, luogo di residenza o sede legale
(statutaria) - se applicabile - numero di iscrizione alla camera di commercio e/o in altri registri e la partita IVA.
Eventuali modifiche a tali dati devono essere notificate a DDP nel più breve tempo possibile. DDP può copiare,
registrare e conservare i documenti da cui risultino tali dati. Se il Merchant è una persona giuridica o una società, il
Merchant e i suoi rappresentanti hanno altresì l'obbligo di fornire a DDP, su richiesta, una panoramica generale della
struttura di proprietà e di controllo della persona giuridica e della società.
Art. 5.7
DDP manterrà conti bancari presso un depositario indipendente denominato ''Stichting foundation
docdata payments'', al fine di tutelare i fondi dei Merchant. Le condizioni per la gestione e la conservazione dei fondi
sono determinate tra DDP e la “Stichting foundation docdata payments” e tali condizioni sono rese disponibili al
Merchant attraverso il sito web.
Art. 5.8
DDP ha diritto all'utilizzo della Piattaforma di Pagamento, attraverso una società controllata di proprietà al
100% da DDP. In ragione di detto controllo, DDP è autorizzata a sublicenziare la piattaforma di pagamento ai
Merchant.
Art 5.9
DDP non sarà mai responsabile o perseguibile, né giuridicamente né finanziariamente, per il mancato
pagamento da parte di un Cliente relativo a prodotti e/o servizi da esso acquistati né per i costi sostenuti da un
Merchant al fine di riscuotere denaro da un Cliente.
Art. 5.10 DDP è considerata responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della Legge sulla Tutela dei Dati Personali, per tutti i
dati personali dei Clienti che vengono elaborati nella Piattaforma di Pagamento.
Art. 5.11 DDP è autorizzata a sospendere l'uso dei servizi di pagamento da parte del Merchant qualora si verifichino
fatti e/o circostanze per cui DDP può ragionevolmente concludere che il Merchant non utilizzi il servizio di pagamento
per i siti web e/o per i prodotti/servizi menzionati nell’Accordo.
Articolo 6: Accettazione e affiliazione con le Istituzioni Finanziarie
Art. 6.1
Al fine di offrire determinati Metodi di pagamento, DDP avvierà una procedura di accettazione con il
relativo Istituto Finanziario. DDP non può garantire l'accettazione del Merchant da parte degli Istituti Finanziari per la
concessione di determinati Metodi di pagamento da offrire ai Clienti del Merchant. Il Merchant fornirà a DDP tutta la
documentazione e le informazioni necessarie per seguire con successo la procedura di accettazione con l'Istituto
Finanziario. Nel caso in cui l'Istituto Finanziario non accetti il Merchant, quest'ultimo non potrà ritenerne DDP
responsabile.
Art. 6.2
Il Merchant incassa i Pagamenti utilizzando la Piattaforma di Pagamento. A tal fine il Merchant utilizza i
contratti che DDP ha in essere con l'Istituto Finanziario oppure i contratti che il Merchant stesso ha in essere con
l'Istituto Finanziario.
Art. 6.3
Vige un rapporto contrattuale fra Cliente e Merchant così come fra Cliente e Istituti Finanziari. DDP non è
coinvolto in tali rapporti contrattuali in quanto è contraente singolo nei riguardi sia dell'Istituto Finanziario che del
Merchant.
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Art. 6.4
Nel caso in cui il Merchant abbia un proprio Numero di registrazione ed esso venga usato per
l'elaborazione di Transazioni per specifici Metodi di pagamento attraverso il Servizio di Pagamento Docdata, DDP si
trova a non avere alcun rapporto contrattuale con l'Istituto Finanziario per le transazioni che vengono elaborate
attraverso l’autonomo Numero di registrazione del Merchant.
Articolo 7 Condizioni imposte dagli 'Istituti finanziari
Oltre alle condizioni contenute nell’Accordo e nelle presenti Condizioni Generali, gli Istituti Finanziari hanno condizioni
generali e specifiche che possono essere applicabili al Merchant. Fino a quando il Merchant fa uso (di un Metodo di
pagamento) di un Istituto Finanziario, è sua responsabilità esclusiva di prendere conoscenza delle condizioni
dell'Istituto Finanziario ad esso applicabili. Il Merchant è pienamente responsabile del rispetto di dette condizioni. Nel
caso in cui l'Istituto Finanziario dovesse formulare delle contestazioni nei confronti del Merchant per la mancata
osservanza delle condizioni, il Merchant non potrà mai ritenerne DDP responsabile.
Articolo 8: Pagamenti
Art. 8.1
Il Merchant autorizza DDP a ricevere i pagamenti su conti intestati a “Stichting foundation docdata
payments”.
Art. 8.2
Il Merchant deve assicurare che la relazione contrattuale fra lo stesso ed il Cliente permetta a DDP di
ricevere i Pagamenti destinati al Merchant. Il Merchant ha l'obbligo di informare esaustivamente i Clienti e i potenziali
Clienti sui modi in cui essi, attraverso il Servizio di Pagamento Docdata, possono eseguire correttamente i Pagamenti a
favore del Merchant. Il Merchant terrà manlevato e indenne DDP da ogni contestazione che i suoi Clienti possano
avanzare riguardo ai Pagamenti che tali Clienti hanno eseguito a favore di DDP.
Articolo 9: Chargeback e Rimborsi
Art. 9.1
DDP è autorizzata a eseguire Chargeback e Rimborsi sugli Importi delle Transazioni che il Merchant vanta
da DDP. Se il saldo attivo del Merchant non è sufficiente all'esecuzione dei Chargeback e dei Rimborsi, allora DDP
incasserà tale somma dal Merchant. Sottoscrivendo l’Accordo, il Merchant autorizza DDP, in forza di una delega
continuativa, a prelevare le somme dovute che non possono essere riscosse, dal conto bancario del Merchant. Il
Merchant terrà manlevata e indenne DDP da tutti i costi e responsabilità dirette e indirette derivanti dai Chargeback
e dai Rimborsi, indipendentemente dalla loro fondatezza.
Art. 9.2
Qualora il Merchant subisca numerosi Chargeback, un Istituto Finanziario potrà infliggergli una sanzione.
DDP potrebbe, in ogni momento, far gravare sul Merchant queste sanzioni e i costi derivanti, qualora e nella misura in
cui essi vengano messi in conto al Merchant dall'Istituto Finanziario con pagamento destinato al Merchant stesso. Se
l'Istituto Finanziario blocca il Numero di registrazione del Merchant, il Merchant non potrà ritenere DDP responsabile di
ciò.
Articolo 10: Garanzia del Merchant
Art. 10.1 Il Merchant è obbligato a mantenere una garanzia in favore di DDP. Rimane a discrezione di DDP decidere
l'ammontare della garanzia. La garanzia deve essere mantenuta presso un conto bancario della “Stichting
Foundation docdata payments”. La garanzia sarà restituita al Merchant non appena il Merchant avrà adempiuto a
tutti i suoi obblighi nei confronti di DDP.
Art. 10.2
In seguito all'entrata in vigore delle presenti Condizioni Generali il Merchant:
a. si obbliga a costituire una garanzia a favore di DDP come protezione in qualsiasi momento e per qualunque
ragione di qualsivoglia richiesta di risarcimento di danni da parte di DDP o che DDP ricevesse da terzi in ragione
dell’attività de Merchant
b. per quanto concesso dalla legge, ha costituito la garanzia di cui “sub a” a favore di DDP;
c. ha concesso una procura irrevocabile a DDP, comprendente il diritto ad essere sostituito e ad escutere la garanzia
per conto del Merchant, con possibile reiterazione, e a intraprendere tutte le azioni che siano utili ai fini
dell'acquisizione.
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Art. 10.3 Il Merchant garantisce di essere autorizzato ad impegnare la garanzia e che la stessa è libera da diritti e
rivendicazioni di terzi oltre a DDP.
Art. 10.4 DDP potrà procedere ad escutere la garanzia solo nel caso in cui avessero una contestazione nei riguardi
del Merchant e quest’ultimo si ritrovi a tal riguardo inadempiente. DDP non escuterà la garanzia più di quanto sia
necessario per il pagamento del debito del Merchant.
Articolo 11: Diritti e obblighi del Merchant
Art. 11.1 Il Merchant è tenuto ad osservare la legislazione locale e internazionale (come ad esempio l’Atto di
modifica della direttiva in materia di commercio e la Legge sulla vendita a distanza).
Art. 11.2 Il Merchant non utilizzerà il Servizio di Pagamento Docdata per la vendita di beni e/o servizi che
costituiscano violazione di qualsiasi legislazione e, in particolare della legislazione locale e internazionale riguardante
la frode, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la legislazione sulle sanzioni. Qualora risultasse che il
Merchant utilizzi il Servizio di Pagamento Docdata per vendite che siano in violazione con la legislazione o
regolamentazione locale o internazionale vigenti, DDP si riserva il diritto di interrompere il Servizio di Pagamento
Docdata immediatamente e senza previa comunicazione al Merchant e contemporaneamente di annullare
immediatamente il presente Accordo.
Art. 11.3 In caso di ripetuti reclami da parte di Istituti Finanziari nei confronti del Merchant, DDP ha il diritto di
recedere dal presente Accordo con il Merchant. Ciò è tuttavia possibile soltanto dopo che DDP abbia notificato per
iscritto al Merchant la presenza di tali reclami e abbia concesso al Merchant un termine ragionevole di almeno 14
giorni per modificare le sue procedure. Durante il citato periodo di minimo 14 giorni, DDP non lascerà eseguire al
Merchant alcun pagamento. Se i reclami persistessero, al termine della suddetta scadenza, DDP ha il diritto di risolvere
il presente Accordo con effetto immediato.
Art. 11.4 Il Merchant ha l'obbligo di trattare in maniera confidenziale tutte le modalità di accesso alla Piattaforma di
Pagamento (quali il nome utente, la password e il certificato digitale) e di metterle a disposizione soltanto dei
collaboratori, o dei terzi incaricati dal Merchant, che necessitano di accedere alla Piattaforma di Pagamento
nell'ambito delle loro attività lavorative quotidiane.
Art. 11.5 Il Merchant non può mettere a disposizione di terzi le funzioni del Servizio di Pagamento Docdata, né
tantomeno usarle per conto terzi.
Art 11.6
Il Merchant è tenuto a fornire tempestivamente a DDP tutti i dati, nella forma e nei modi desiderati da DDP,
di cui DDP, secondo il suo giudizio, ha bisogno per la corretta fornitura del Servizio di Pagamento Docdata. Il
Merchant garantisce la correttezza, completezza e affidabilità dei dati messi a disposizione di DDP.
Articolo 12: Pagamenti al Merchant
Art. 12.1 Se i costi dell'Istituto Finanziario vengono modificati, DDP ha il diritto di computarli alla data della modifica
nelle tariffe applicate al Merchant. La modifica avrà luogo in seguito ad una preventiva comunicazione di DDP al
Merchant.
Art. 12.2 In relazione al pagamento degli Importi della Transazione al Merchant, DDP dedurrà le tariffe, come
convenuto nell’Accordo, nonchè eventuali sanzioni e costi che gli Istituti Finanziari possono addebitare al Merchant o
a DDP, dagli Importi della Transazione che vengono versati periodicamente al Merchant. DDP fatturerà una tantum e
costi mensili, così come convenuto nell’accordo, a partire dalla data iniziale. Sottoscrivendo l’Accordo il Merchant
autorizza DDP, grazie a una delega continuativa, ad addebitare gli importi dovuti (credito di DDP verso il Merchant)
dai conti bancari forniti dal Merchant.
Art. 12.3 DDP ha il diritto, a integrazione di quanto stabilito nell'art. 12.1, di modificare una volta l'anno le tariffe in
conformità con l’Indice dei prezzi del consumo familiare per Beni e Servizi vari fornito dalla CBS (2000 = 100). La
modifica avrà luogo in seguito ad una preventiva comunicazione di DDP al Merchant.
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Art. 12.4 DDP corrisponderà gli Importi della transazione al Merchant solo dopo che le somme ricevute dagli Istituti
Finanziari saranno accreditate su un conto bancario della “Stichting foundation docdata payments”.
Art. 12.5 Qualora il Merchant e DDP abbiano stabilito una garanzia, il pagamento delle somme, attraverso i
Pagamenti elaborati nel Servizio di Pagamento Docdata, sarà applicabile soltanto per le somme eccedenti rispetto
alla garanzia.
Art. 12.6 DDP ha il diritto di sospendere il pagamento degli importi della transazione qualora si verifichi, o si sospetti,
un uso improprio o una frode da parte del/i Cliente/i o del Merchant.
Art. 12.7 In linea di principio, DDP eseguirà i pagamenti sul conto indicato nell’Accordo ed intestato al Merchant col
quale è stato sottoscritto l’Accordo.
Art. 12.8 DDP corrisponderà gli Importi della transazione nella valuta di pagamento convenuta nell’Accordo.
Qualora la valuta di pagamento non sia stata esplicitamente concordata, i pagamenti verranno effettuati in Euro.
Qualora il Merchant accettasse i Pagamenti in una valuta diversa da quella in cui il Merchant sarà pagato da DDP,
DDP applicherà una percentuale fissa a copertura dei costi (bancari) variabili, pari alla differenza tra valuta
all'acquisto e alla vendita (lo spread) così come del rischio di cambio. Il Merchant non può contestare a DDP il tasso
di cambio applicato.
Articolo 13: Riservatezza
Art 13.1
Le Parti si impegnano e sono responsabili a garantire, durante e dopo l'utilizzo del Servizio di Pagamento
Docdata, così come nei sei mesi successivi alla scadenza del presente Accordo, la riservatezza dei dati riguardanti i
macchinari, le invenzioni, i brevetti, i diritti d'autore, i disegni, i contratti, l'organizzazione, i fornitori e i clienti e inoltre le
condizioni aziendali delle parti di cui la controparte conosceva o avrebbe dovuto conoscere la natura riservata.
Art. 13.2 Le parti garantiscono, senza eccezione, che i dipendenti, consulenti, direttori e terzi dalle stesse coinvolti si
atterrano rigorosamente alle disposizioni in materia di riservatezza.
Art. 13.3
Le Parti imporrano i propri obblighi, sulla base del presente articolo, a terzi eventualmente coinvolti.
Art. 13.4 Tranne i casi in cui vi sia il consenso del Merchant, DDP non ha il diritto di utilizzare le informazioni che le
vengono messe a disposizione dal Merchant per scopi diversi da quelli per i quali sono state ottenute, ad eccezione
del caso in cui DDP compaia a proprio titolo in un procedimento amministrativo, civile, penale o di controllo per il
quale questi elementi possano assumere una certa importanza e/o vengano richiesti. DDP informerà il Merchant
relativamente ai documenti presentati a terzi, a meno che ciò non sia consentito dalla legge.
Art. 13.5 In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, DDP ha il diritto di recedere dall’Accordo con
effetto immediato e il Merchant pagherà a DDP, laddove richiesto, e senza ulteriore intimazione o costituzione in
mora, una sanzione esigibile di 12.500 Euro per ogni violazione, oltre ad una sanzione di 2.500 Euro per ogni giorno in
cui la violazione si protrarrà. Ciò non pregiudica l’obbligo dei firmatari ad essere risarciti, fatti salvi eventuali ulteriori
diritti degli stessi.
Articolo 14: Clausola di non concorrenza
Non è consentito in alcun modo al Merchant, durante la validità dell’Accordo, così come per un periodo di un (1)
anno dopo la scadenza dello stesso, avviare un servizio paragonabile ai servizi forniti dal Servizio di Pagamento
Docdata ovvero partecipare ad una società che svolga o stia sviluppando attività simili a quelle di DDP.
Articolo 15: Proprietà intellettuale
Art. 15.1 Ciascuna Parte conserva tutti i diritti di proprietà intellettuale sui contributi forniti, che vengono usati e/o
messi a disposizione nell'ambito dell’Accordo. Ciascuna Parte indennizza le altre Parti contro tutte le rivendicazioni di
terzi relative a presunte violazioni dei diritti di proprietà intellettuale da esse commesse. Nell'ambito dell’Accordo non
avrà luogo alcun trasferimento di proprietà intellettuale, a meno che non sia diversamente ed espressamente
convenuto per iscritto tra le Parti.
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Art. 15.2 E’ espressamente proibito al Merchant di riprodurre, inoltrare, consegnare e/o utilizzare i prodotti, i metodi
di lavoro, la documentazione di sistema, i manuali, le consulenze e altri prodotti intellettuali di DDP nel senso più ampio
del termine, a meno che tali prodotti non siano espressamente (con dichiarazione in forma scritta) destinati alla
riproduzione, pubblicazione e/o utilizzo. La consegna potrà dunque avvenire esclusivamente e soltanto in seguito
all'ottenimento dell'assenso scritto da parte di DDP.
Articolo 16: Reclami
Tutti i reclami riguardanti i servizi prestati e/o le tariffe applicate devono essere notificati dal Merchant a DDP entro 30
giorni dalla transazione fra Merchant e Cliente ovvero entro 45 giorni dalla scoperta della problematica laddove il
Merchant dimostri che egli non poteva ragionevolmente rilevarla in precedenza. Una volta trascorsi i suddetti termini,
si ritiene che il Merchant abbia accettato i servizi forniti. I reclami non sospendono l’obbligo di pagamento del
Merchant - per la parte non pertinente al reclamo stesso.
Articolo 17: Indennizzo
Art. 17.1 Le parti si indennizzeranno vicendevolmente da rivendicazioni di terzi per danni conseguenti alla
comunicazione da parte di una delle stesse di dati inesatti o incompleti, a meno che la parte non dimostri che il
danno non è derivato da atti a lei riconducibili ma è causato da dolo o colpa grave della controparte.
Art. 17.2 Il Merchant terrà manlevato e indenne DDP qualora DDP dovesse essere destinatario di un’azione
giudiziaria posta in essere da un Cliente o da un Istituto Finanziario per il contenuto o per la mancata o non adeguata
osservanza dell’Accordo, o per qualunque altra irregolarità concernente l’Accordo così come stipulato fra il
Merchant e il Cliente o l'Istituto Finanziario.
Art. 17.3 Tutti i costi che DDP dovesse sostenere per le vertenze, tra cui quelle citate nell’art.17.2, tra Merchant da un
lato e Clienti, Istituti Finanziari o terzi dall’altro, dovranno essere corrisposti dal Merchant. Ciò include, tra le altre cose,
le spese legali, come ad esempio i costi relativi all'annullamento di un sequestro posto da un Cliente, da un Istituto
finanziario o da terzi su conti di DDP come conseguenza di una controversia fra Merchant e Clienti, Istituti Finanziari
ovvero terzi.
Art. 17.4 DDP terrà manlevato e indenne il Merchant contro ogni rivendicazione da parte di terzi basata su diritti di
proprietà (intellettuale) di terzi, a meno che tali rivendicazioni siano collegate ad atti imputabili al Merchant e
derivanti da dolo o colpa grave.
Articolo 18: Responsabilità
Art. 18.1
Le Parti sono responsabili solo di quanto risulta dal Accordo e dalle presenti Condizioni Generali.
Art. 18.2 Qualora DDP fosse insolvente e tale insolvenza fosse la diretta conseguenza di un’inadempienza
imputabile a DDP, il Merchant è tenuto ad informarne DDP tempestivamente e per iscritto affinché quest’ultima sia
messa nelle condizioni di riparare all'inadempienza entro termini ragionevoli. Tale avviso deve contenere una
descrizione quanto più possibilmente dettagliata dell'omissione così che DDP possa adeguatamente far fronte alla
mancanza. La responsabilità per l'inadempimento sorge a capo di DDP soltanto a seguito della notifica da parte del
Merchant, nei suddetti modi, e solo nel caso in cui la stessa non sia giunta ad un’adeguata soluzione entro un termine
ragionevole.
Art. 18.3 DDP non è responsabile dei riaccredti, Chargeback e reclami dei Clienti o di alcun diniego da parte di
Istituti Finanziari ad eseguire un ordine di pagamento di un Cliente.
Art. 18.4 DDP è responsabile solo nei confronti del Merchant per danni o perdite imputabili alla mancata, non
tempestiva o incongrua osservanza dell’Accordo e delle Condizioni Generali, soltanto nella misura in cui questo
danno è conseguenza di dolo, consapevole imprudenza o colpa grave di DDP o di terzi connessi a DDP, o nella
misura in cui il danno è a carico di DDP secondo la prassi generalmente accettata.
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Art. 18.5 Viene esclusa, in qualsiasi momento, la responsabilità di DDP per danni indiretti, inclusi i danni
consequenziali, il mancato profitto, i mancati risparmi e i danni dovuti a stagnazione dell'impresa.
Art. 18.6 Il Merchant ha la possibilità utilizzare i moduli antifrode offerti da DDP ai fini della prevenzione delle frodi.
DDP peraltro non potrà mai essere ritenuto responsabile di eventuali danni risultanti da frodi che si verifichino
nonostante l'utilizzo del modulo antifrode.
Art. 18.7 Condizione per l’esistenza di un diritto al risarcimento del danno è sempre quella per cui il Merchant deve
rendere noto il danno a DDP in forma scritta e in maniera tempestiva non appena il danno sia stato accertato.
Art. 18.8 La responsabilità di DDP è sempre limitata all'importo che sarà corrisposto a capo dell'assicurazione di
responsabilità professionale/d'impresa di DDP per i sinistri o serie di sinistri concernenti.
Art. 18.9 Qualora non vi sia alcun rimborso assicurativo, per qualunque ragione, in forza dell'assicurazione di
responsabilità, ogni responsabilità è limitata ad un importo massimo di 10.000 Euro per ciascun sinistro e per ogni anno
calendariale.
Art. 18.10 La limitazione di responsabilità stabilita in questo articolo, è prevista anche a favore dei terzi connessi a
DDP i quali pertanto possono usufruire direttamente di questa limitazione di responsabilità.
Articolo 19: Forza maggiore
Art. 19.1 Nessuna della Parti è tenuta ad adempiere a qualunque obbligazione qualora ciò sia impossibilitato da
cause di forza maggiore. Si è in presenza di forza maggiore quando la mancata osservanza non può essere
riconosciuta in quanto essa non è imputabile quale colpa di una delle Parti, né è a suo carico per forza di legge,
procedimento giuridico o perché in tal modo considerata dall'opinione comune.
Art. 19.2 Qualora la situazione di forza maggiore si protragga per più di 7 giorni, le parti hanno il diritto di risolvere
l’Accordo previa comunicazione scritta. Quanto già prestato a seguito dell’Accordo viene considerato in
proporzione, senza che le parti restino poi debitrici l'una verso l'altra.
Art. 19.3 Come cause di forza maggiore, nel quadro del Servizio di Pagamento Docdata, e senza escludere altri
possibili casi di forza maggiore, si considerano:
Art. 19.3.1 il ritardo oppure la non esecuzione del Servizio di Pagamento Docdata quando ciò debba ascriversi a un
guasto tecnico conseguente ad un'interruzione della linea telefonica o di internet ovvero ad un black-out persistente
per più di 24 ore, a meno che essi non siano da imputare a DDP.
Art. 19.3.2 Le conseguenze di un atto terroristico o di terrorismo ovvero di tutti gli atti violenti e/o i comportamenti in
forma di attentato o di una serie di attentati collegati fra loro nel tempo e nelle intenzioni, a seguito dei quali si
verifichino in generale lesioni e danni economici e vengano colpiti gli interessi economici di DDP, per cui si può
ragionevolmente presumere che tali atti e comportamenti, anche se non collegati a livello organizzativo, siano posti
in essere con l'obiettivo di realizzare determinati obiettivi politici e/o religiosi e/o ideologici.
Art. 19.3.3 Il ritardo ovvero il non verificarsi dell'esecuzione del Servizio di Pagamento Docdata, così come ogni altra
possibile conseguenza - quali la pubblicazione di dati di pagamento e la modifica dello stato dei Pagamenti - di
quanto sia da addebitare alla deliberata e mirata interruzione, penetrazione, manipolazione, distruzione o furto del
Servizio di Pagamento Docdata da parte di persone o aziende, denominate altresì hacker o cracker.
Art. 19.5 Inoltre, tra i casi di forza maggiore saranno annoverati i casi in cui un terzo, coinvolto da DDP, interrompe la
prestazione dei servizi a favore di DDP in seguito ad una richiesta di sospensione di pagamento oppure di
dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione, a condizione che questa interruzione della prestazione dei servizi
da parte dei terzi non sia da imputare ad alcun atto illecito da parte di DDP. DDP ha l'obbligo di impegnarsi a far
eseguire il Servizio di Pagamento Docdata quanto più tempestivamente e adeguatamente possibile da una ulteriore
terza parte.
Articolo 20: Giurisdizione e Foro competente
Art. 20.1
All’Accordo fra DDP e il Merchant e a tutto quanto ne consegue si applica il diritto olandese.
Condizioni generali di contratto
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Art. 20.2 Ogni controversia riguardante la realizzazione, l’interpretazione, l’esecuzione ovvero qualsiasi altro aspetto
dell’Accordo e delle relative Condizioni Generali sarà sottoposta in via esclusiva ad un giudice olandese ed, in
particolare, al Tribunale di Amsterdam.
Condizioni generali di contratto
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