Aliquote E Detrazioni TASI Anno 2014

Comune di Foggia
Servizio “finanziario, politiche fiscali e patrimoniali”
Delibera di Consiglio Comunale n. 197 del 08 settembre 2014
Oggetto: Approvazioni aliquote e detrazioni IMU e TASI 2014.
Prospetto Allegato C) - Aliquote esenzioni e detrazioni TASI 2014
Tipologia
Aliquote
‰
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
Si intende per effettiva abitazione principale, l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si
applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI ASSIMILATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER
REGOLAMENTO O PER LEGGE
3,30‰
ANZIANI E DISABILI
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze,
l’unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata.
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 FORZE DI POLIZIA
Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione
dal personale in servizio permanente, appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia
ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell’organico appartenente
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica.
COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.
ALLOGGI SOCIALI
Come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA
1,00‰
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA
Fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI e AREE EDIFICABILI
2,50‰
0,00‰
2 ALLE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E A QUELLE ASSIMILATE PER
REGOLAMENTO O PER LEGGE COME SOPRA DEFINITE, SI APPLICANO LE SEGUENTI
ESENZIONI E DETRAZIONI
Importo complessivo rendite catastali unità
abitativa + pertinenze
Esenzioni
Limite
“senza rivalutazione del 5%”
Detrazioni
ISEE
Rendite
≤ 250,00
Esenzione totale d’imposta
≤ € 15.000,00
Rendite > 250,00 e ≤ 350,00
Detrazioni pari a € 100,00
≤ € 15.000,00
Rendite > 350,00 e ≤ 450,00
Detrazioni pari a € 50,00
≤ € 15.000,00
Rendite > 450,00
Nessuna detrazione.
1. Ai fini del riconoscimento delle esenzioni, ovvero delle detrazioni come sopra definite, per rendita catastale si intende la somma della rendita catastale dell’immobile adibito ad abitazione principale a quella
delle relative pertinenze senza la rivalutazione del 5%;
2. Le esenzioni, ovvero le detrazioni, sono riconosciute unicamente qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto passivo risulta essere inferiore o pari a euro 15.000,00.
3. Il contribuente che intende usufruire della esenzione/detrazione come sopra prevista, dovrà presentare,
pena l’inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d’imposta Tasi (16 dicembre), dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei
requisiti previsti dalla certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, relativo ai redditi annui dell’anno
precedente rispetto a quello per cui si richiede l’agevolazione.
4. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad
abitazione principale.
5. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
6. La detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita.
Il dirigente dei Servizi
“finanziari, politiche fiscali e patrimoniali”
dott. Carlo Dicesare
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