COMUNE DI FERRARA

COMUNE DI FERRARA
C i t t à
P a t r i m o n i o
d e l l ’ U m a n i t à
Servizio Servizi Tributari
IL SINDACO
RENDE NOTO
TASI - Tributo per i Servizi Indivisibili 2014
Ai sensi dell’art.1 comma 639 e successivi della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e successive integrazioni
e modificazioni è istituito a decorrere dall’anno 2014 il Tributo per i servizi indivisibili (TASI).
Il Comune di Ferrara ha approvato il Regolamento TASI con delibera Prot. 29746/2014 e le Aliquote TASI con delibera Prot.
29730/2014 entrambe del 28 aprile 2014, consultabili sul sito del Comune www.comune.fe.it nella sezione dedicata ai tributi.
La TASI si versa con modello F24. Il versamento dell’acconto 2014 deve avvenire entro la data del 16 giugno 2014 utilizzando i
seguenti codici:
Cod. Comun
Abitazione principale e pertinenze (una per categoria catastale C2, C6, C7),
ad eccezione delle abitazioni in categoria catastale A1, A8 e A9 .
D548
Fattispecie assimilate all’abitazione principale
D548
Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola
D548
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
D548
aliquota ‰
detrazione €
Cod. Tributo
3,3
205 – R.C. x 0,1176
3958
3,3
205 – R.C. x 0,1176
3958
1
3959
2,5
3961
Chi deve pagare:
Considerato che la TASI è correlata all’IMU, il Comune ha ritenuto opportuno individuare nei soli immobili che godono dell’esenzione
dall’IMU le fattispecie cui applicare l’assoggettamento alla TASI.
Devono pagare la TASI i possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili limitatamente alle fattispecie sotto descritte. Nel caso di
pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene
medesimo. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul
territorio comunale.
Deve pagare la TASI il proprietario o titolare di altro diritto reale in relazione a queste fattispecie:
• abitazione principale e pertinenze purché l’abitazione principale non sia catastalmente classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9
in quanto in tale caso si continua a versare la sola IMU. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto, o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze
in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
• unità immobiliare, purché non locata, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze
dei soci assegnatari;
• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM Infrastrutture 22/04/2008);
• casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e
da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica;
• fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13, d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n°
214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
• fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintato che permane tale condizione purché non siano, in
ogni caso, locati;
• sono fatte salve le ulteriori esenzioni previste dalla normativa in materia della TASI.
Nel caso in cui l’immobile descritto nelle fattispecie di cui sopra sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale,
deve versare la TASI anche il detentore dell’immobile. L’occupante versa la TASI nella misura, del 10 per cento del tributo
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte, cioè il 90%, è dovuta
dal possessore.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal
possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria, al fine di
semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in
ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato,
conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
Come si determina la base imponibile:
La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU.
R.C. = Rendita Catastale x 1,05 (maggiorazione)
Valore Imponibile:
R.C. x 160 (categorie catastali A – C/2 – C/6 – C/7)
R.C. x 140 (categorie catastali B – C/3 – C/4 – C/5)
R.C. x 65 (categorie catastali D)
R.C. x 55 (categoria catastale C/1)
R.C. x 80 (categorie catastali A/10 – D/5)
Tributo annuo = Valore Imponibile x aliquota corrispondente
Abitazione principale e pertinenze
La TASI si pagherà per l’abitazione principale, che si intende l’unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La tassazione prevista per l’abitazione principale si estende anche alle
pertinenze, esclusivamente a quelle classificate nelle categorie C2 (cantina), C6 (box) e C7 (posto auto), nella misura di una sola unità
per categoria catastale. E’ prevista una detrazione modulata da applicare all’abitazione principale che si calcola utilizzando la seguente
formula:
€ 205 – R.C. dell’abitazione x 0,1176
La detrazione di cui al punto precedente non trova applicazione per gli immobili con Rendita catastale superiore ad € 1.710,00
Trova applicazione inoltre una ulteriore detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente
anagraficamente nell’u.i. adibita ad abitazione principale, limitatamente ai nuclei familiari con 3 o più figli.
MODALITA’ di VERSAMENTO dell’ACCONTO APPLICANDO LE ALIQUOTE DELIBERATE e TERMINI
I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o con apposito bollettino postale che potrà essere
ritirato in Posta appena disponibile. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune non invia modelli di
pagamento precompilati.
Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in corso in due rate, delle quali la prima entro
il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate da Consiglio
Comunale in data 28.04.2014 Prot.29730/2014. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per
l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al
versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
La TASI deve essere calcolata con le seguenti aliquote:
- 3,3 ‰ per l'abitazione principale e per le pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni e relative pertinenze, classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi nell’esercizio 2014 l’IMU nella misura del 4 per mille. Per abitazione
principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 3,3 ‰ per le fattispecie assimilate all'abitazione principale:
1) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente,
a
condizione che la stessa non risulti locata;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei
soci assegnatari;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
4) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio;
5) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
2,5 ‰ per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati ;
1 ‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
0 ‰ per tutte le altre fattispecie non rientranti in quelle sopra descritte ivi comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze per le quali continua ad applicarsi l’IMU nella misura del 4 per mille.
MODELLO F24 – E’ possibile effettuare il versamento della TASI con il modello F24, approvato con Provv. 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle
Entrate anche utilizzando i crediti ammessi in compensazione, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non
sono ammessi in compensazione i crediti relativi ai tributi e alle altre entrate degli enti locali, ad esclusione dei crediti relativi alle addizionali all’Irpef
previste dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Il pagamento può essere effettuato, senza oneri aggiuntivi, presso gli uffici postali, gli
sportelli delle banche o del concessionario.
Il codice del comune di Ferrara da indicare è D548.
“3958” – TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze
“3959” – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
“3961” – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati
IL VERSAMENTO PUÒ ESSERE ESEGUITO:
- presso gli sportelli del Concessionario della riscossione EQUITALIA CENTRO S.p.a. - via Monsignor Luigi Maverna n.4 - Ferrara
- presso tutti gli sportelli degli Istituti bancari;
- presso gli Uffici postali.
Per informazioni: è attivo un numero verde gratuito 800.65.48.66 che risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:00, il sabato dalle ore
9:00 alle ore 13:00; è consultabile la pagina web del Comune http://www.comune.fe.it ove sarà disponibile a breve il calcolo TASI on-line; i cittadini
possono inoltre rivolgersi al Servizio Servizi Tributari – Ufficio TASI - in Via Monsignor Luigi Maverna n.4, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
13,00 – martedì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00. e.mail: [email protected] tel n. 0532 418003/30/13/06/34; fax n.0532 418010/14.