Rassegna Stampa Martedì 04 Febbraio 2014 Sommario Testata Data Pag. Titolo p. 1. Fondi pensione Sole 24 Ore (Il) 04/02/2014 20 Casse e pensioni. Contributi, rivalutazione unica per tutti 1 Italia Oggi 04/02/2014 1 Cassa forense sconta i contributi (Marino Ignazio) 2 Sole 24 Ore (Il) 04/02/2014 6 In commissione Lavoro - Pensioni d'oro, alt al ddl Meloni 4 Sole 24 Ore (Il) 04/02/2014 20 Cessazioni d'obbligo solo a 65 anni di età (Trovati 5 2. Previdenza Gianni) Italia Oggi 04/02/2014 27 Irregolarità nei versamenti. La pensione resta salva 6 Italia Oggi 04/02/2014 26 Uno spiraglio per i pensionati-amministratori (Parisi 7 Mauro) Italia Oggi 04/02/2014 26 Verbali, ricorsi a due vie (Cirioli Daniele) 8 Estratto da pag. Martedì 04/02/2014 20 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 233.997 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Casse e pensioni Contributi, rivalutazione unica per tutti II ministero del lavoro ha chiarito, con la risposta a un interpello della Fiaca (il n 2/2014) che la percentuale di rivalutazione del montante contributivo, effettuata annualmente, si deve considerare uguale per tutti gli enti previdenziali, senza che ci sia spazio per un'autonoma determinazione da parte delle gestioni (il quesito si riferiva alle Casse disciplinate dal decreto legislativo 103/1996) La percentuale di rivalutazione del montante contributivo, dunque, non può subire variazioni anche m termini di rivalutazioni superiori da parte degli enti previdenziali, trattandosi di un parametro percentuale unico fissato nell'ambito della più ampia riforma del sistema pensionistico II legislatore ha voluto, infatti, ancorare la manovra a parametri uniformi anche m considerazione della necessita di una rigorosa valutazione della sua incidenza sulla finanza pubblica La ricostruzione e suffragata dai più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa secondo la quale l'unica rivalutazione dei montanti individuali degli iscritti «e quella pubblica», valida per tutte le Casse previdenziali e calcolata daH'Istat Fondi pensione Pag. 1 Estratto da pag. Martedì 04/02/2014 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 78.551 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Cassa forense, sconti agli avvocati Contribuzione minima dimezzata con possibilità di integrare i propri versamenti nell'arco dei primi otto anm di iscrizione alla Cassa retrodatazione sino a tre anni per chi si iscrive oggi all'ente di previdenza degli avvocati nessun limite di eta per beneficiare di quanto previsto dalle nuove norme Sono i punti salienti del Regolamento dei contributi che disciplinerà l'ingresso di 50 mila legali in Cassa forense Nel dettaglio si prevede la possibilità di contributi mimmi dimezzati circa 700 euro all'anno nei primi otto anm per gli avvocati che da oggi la legge obbliga all'iscrizione alla Cassa A fronte del dimezzamento verranno riconosciuti solo sei mesi di anzianità contributiva ai fim previdenziali ciò per garantire la sostenibihta finanziaria del sistema Al contrario di quanto avviene per l'Inps però la Cassa offre al professionista la possibilità di integrare quanto versato sino agli otto anm successivi all'iscrizione Le nuove norme si applicano a tutti gli avvocati senza limiti d'età Marino a pag 27 Fia libera al nuovo regolamento. Botta e risposta sui possibili effetti delle agevolazioni Cassa forense sconta i contributi Per almeno 50 mila legali i minimi scendono a 700 € Irregolarità nei versamenti La pensione resta salva DI IGNAZTO MARINO Contribuzione minima dimezzata con possibilità di integrare i propri versamenti nell'arco dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa, retrodatazione sino a tre anni per chi si iscrive oggi all'ente di previdenza degli avvocati, nessun limite di età per beneficiare di quanto previsto dalle nuove norme. Sono questi i punti salienti del Regolamento dei contributi che disciplinerà l'ingresso di 50 mila legali in Cassa forense così come previsto dalla legge professionale 247/2012. « Siamo soddisfatti di aver approvato il regolamento entro i termini previsti dalla legge e rispettando le aspettative di migliaia di avvocati che ci chiedevano con urgenza risposte concrete», commenta il presidente di Cassa forense, Nunzio Luciano. Il provvedimento, deliberato venerdì sera dal Comitato dei delegati e che ora sarà trasmesso ai ministeri vigilanti per la necessaria approvazione, è stato accolto con posizioni differenti dalle varie anime della categoria. Per l'Organismo unitario dell'avvocatura presieduto da Nicola Marino è «la fine di un periodo di incertezza e va riconosciuto a Cassa forense uno sforzo nella dirczione dell'equità». Molta soddisfatta anche l' Associazione nazionale dei giovani avvocati Aiga che pensa già alla fase 2. «Agevolazione del microcredito, individuazione di nuovi spazi di mercato e specializzazione della giovane avvocatura, interventi di supporto per il gratuito patrocinio», sono le nuove sfide secondo la presidente Nicoletta Giorgi. Per l'Associazione nazionale forense guidata da Ester Perifano, invece, il regolamento «di fatto, introduce considerevoli disparità di trattamento tra avvocati che hanno il medesimo percorso professionale, premiando chi, sinora è rimasto fuori dall'ente e punendo chi, anche a costo di grandi sacrifici, è entrato ed è rimasto». Il regolamento. Nel dettaglio, si prevede la possibilità di contributi minimi dimezzati, circa 700 euro all'anno nei primi otto anni, per gli avvocati che da oggi la legge obbliga all'iscrizione alla Cassa. A fronte del dimezzamento della contribuzione annuale, verranno riconosciuti solo sei mesi di anzianità contributiva ai fini previdenziali, ciò per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema. Al contrario di quanto avviene per l'Inps, però, la potevamo permettere Nunzio Luciano che il nuovo regolamento fosse una scure per espellere dalla professione migliaia di avvocati. Grazie alla flessibilità che lo contraddistingue, il regolamento offre ai professionisti in difficoltà una speranza per il presente e per il futuro. Ciò vale sia per i 50 mila che la nuova legge forense obbliga all'iscrizione alla Cassa sia per i 37 mila legali già iscritti ma che oggi non hanno redditi sufficienti per assolvere agli obblighi previdenziali». I 50 mila interessati dal provvedimento — sono già 6000 in meno rispetto alla prima ricognizione — saranno iscritti d'ufficio e riceveranno un'apposita comunicazione con le regole per restare o cancellarsi dall'albo. Le polemiche. «Lo sconto del 50% sui contributi minimi deve essere preso per quel che realmente è: una possibilità di entrare nel sistema previdenziale di categoria», replica Luciano a quanti sui social network ieri sostenevano che si tratta di una presa in giro Cassa offre al professionista la poiché con una contribuzione possibilità di integrare quanto così bassa non si potrà che versato sino agli otto anni successivi ottenere una pensione di tipo all'iscrizione. Le nuove norme si contributivo (come previsto applicano a tutti gli avvocati senza dall'articolo 8 del regolamento limiti d'età, perché, aggiunge per le prestazioni previdenziali) e Luciano, «è ormai evidente che la crisi dell'Avvocatura è quindi fortemente penalizzante intergenerazionale e colpisce i se messa a confronto con quella giovani come gli ultra-quarantenni. di tipo retributive (oggi Non Fondi pensione Pag. 2 Estratto da pag. Martedì 04/02/2014 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 78.551 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) mitigato rispetto al passato ma comunque ancora vantaggioso) riconosciuta agli altri colleghi, «u problema vero restano i redditi bassi. E su questo Cassa Forense non può fare miracoli, poiché con la situazione attuale abbiamo un'avvocatura che cresce e un lavoro che Fondi pensione diminuisce», continua Luciano. Che, però, annuncia: «Non dobbiamo nascondere nulla. Attraverso gli 80 delegati territoriali la Cassa porterà in giro per l'Italia il giusto messaggio di quest» intervento». Pag. 3 Estratto da pag. Martedì 04/02/2014 6 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 233.997 In commissione Lavoro. Stop alla proposta di legge che fissa a Smila euro lordi la soglia dei trattamenti Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Pensioni d'oro, alt al ddl Meloni ROMA Stop della Camera alla proposta di legge sulle "pensioni d'oro". Quasi tutti i gruppi politici, fatta eccezione per Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, hanno votato un emendamento soppressivo a firma Sergio Pizzolante (Ned) dell'articolato, messo a punto da Giorgia Meloni (Fdi) e adottato (fino a ieri) dalla commissione Lavoro di Montecitorio come "testo base", che fissava a 5.000 euro lordi il tetto per tutti i trattamenti previdenziali. Ora toccherà alla relatrice, Marialuisa Gnecchi, il compito di riferire in Aula. Dove l'opposizione ha già annunciato battaglia. La proposta Meloni era incentrata su due punti fondamentali. Vale a dire la fissazione di una soglia di 5.000 euro lordi (pari a 3.200-3.300 netti) pergli assegni pensionistici e la possibilità di ricalcolare con il metodo contributivo i trattamenti calcolati fin qui con il si acquisizione di privilegi, vedi i vitalizi regionali, parlamentari e del parlamento europeo, che rappresentano in molte situazioni una impropria sommatoria di assegni pensionistici». Ma per farlo hanno aggiunto - «è necessario avere più tempo per permettere di avere dall'Inps calcoli reali per poter decidere in modo più corretto». Altro nodo evidenziato dal Pd è quello di includere nella soglia anche gli assegni percepiti a titolo di previdenza integrativa e/o complementare. Sul punto l'ex ministro del Lavoro, Cesare Damiano, ha commentato: «Se si parte, come fa la proposta dell'onorevole Meloni, da 5mila euro lordi mensili, pari a 3200 euro netti e a quella cifra si aggiunge anche la pensione integrativa, non si può parlare di pensioni d'oro, ma di importi inferiori ai 3mila euro mensili. Scendere al di sotto di questa soglia e toccare anche le pensioni più basse è un passo breve». Posizioni che secondo stema retributive. Contro Edmondo Cirielli (Fdi), non entrambi i punti si sono fanno altro che mostrare un incentrate le critiche della atteggiamento «poco coerente. maggioranza che hanno Ancora una volta - ha spiegato portato all'affossamento del - dobbiamo registrare che si testo. Specie da Pd e Ned. Di fanno chiacchiere inutili e non diverso avviso Fratelli d'Italia c'è intenzione di cambiare le che ci ha letto dietro l'obiettivo cose». La parola passa ora all'assemblea. Dove il M5$ ha di «bloccare tutto». In già annunciato battaglia per particolare i democratici fare passare la propria proposta hanno definito il testo « demagogico», trovando troppo che prevede un tetto massimo basso infatti il limite dei 5.000 dÌ5.ooo euro e uno minimo di i.ooo. ©RIPRODUZIONE euro. Non solo. A detta dei RISERVATA deputati del Pd Marialuisa Gnecchi, Marianna Madia e Marco Miccoli il problema delle pensioni d'oro va affrontato «con serietà evitando problemi come quelli che ci sono stati in passato. Nella proposta Meloni IL NO DELLA MAGGIORANZA II Pd giudica troppo bassa la soglia e considera errata l'inclusione nel computo della previdenza integrativa e/o complementare hanno aggiunto - ci sono errori grossolani e abbiamo dubbi sull'efficacia del ricalcolo e sulla costituzionalità». A loro giudizio vanno colpite le «vere» pensioni d'oro: «Quelle conseguite con calcoli attuariali opportunistici o con l' Previdenza Pag. 4 Estratto da pag. Martedì 04/02/2014 20 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 233.997 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Previdenza. Con i requisiti pre riforma Fornero Cessazioni d'obbligo solo a 65 anni di età I dipendenti pubblici che hanno centrato uno dei parametri previdenziali pre-riforma Fornero entro la fine del 2O11 sono obbligatoriamente soggetti al vecchio regime, ma non sono obbligati a sfruttarli se non hanno raggiunto 165 anni di eta Anzi, nello Stato e negli enti pubblici non economici (Inps, Aci, Istat e cosi via), possono anche dirsi disponibili a rimanere m campo fino a 67 anni, sempre che l'amministrazione di appartenenza lo richieda m virtù della loro «particolare esperienza professionale» A fare il punto sulle regole previdenziali e una nota (protocollata come Dfp 0006295) diffusa ieri dalla Funzione pubbli I dipendenti pubblici che hanno centrato uno dei parametri previdenziali preriforma Fornero entro la fine del 2O11 sono obbligatoriamente soggetti al vecchio regime, ma non sono obbligati a sfruttarli se non hanno raggiunto 165 anni di eta Anzi, nello Stato e negli enti pubblici non economici (Inps, Aci, Istat e cosi via), possono anche dirsi disponibili a rimanere m campo fino a 67 anni, sempre che l'amministrazione di appartenenza lo richieda m virtù della loro «particolare esperienza professionale» A fare il punto sulle regole previdenziali e una nota (protocollata come Dfp 0006295) diffusa ieri dalla Funzione pubbli ca, che chiarisce gli effetti dell'incrocio fra la clausola di salvaguardia introdotta dalla riforma Fornero per chi avesse raggiunto i vecchi requisiti entro il 2O11 e gli obblighi di pensionamento nella Pubblica amministrazione Sul tema era intervenuto il decreto «pubblico impiego» (DI 101/2013, articolo 2, comma 4), che con una norma interpretativa aveva chiarito l'obbhgatoneta di applicare i requisiti pre-Fornero ai dipendenti che li avessero raggiunti entro il 31 dicembre 2011 Questo obbligo, spiega pero la nota di Palazzo Vidoni, non si traduce m un pensionamento automatico I parametri pre-riforma con I dipendenti pubblici che hanno centrato uno dei parametri previdenziali pre-riforma Fornero entro la fine del 2O11 sono obbligatoriamente soggetti al vecchio regime, ma non sono obbligati a sfruttarli se non hanno raggiunto 165 anni di eta Anzi, nello Stato e negli enti pubblici non economici (Inps, Aci, Istat e cosi via), possono anche dirsi disponibili a rimanere m campo fino a 67 anni, sempre che l'amministrazione di appartenenza lo richieda m virtù della loro «particolare esperienza professionale» A fare il punto sulle regole previdenziali e una nota (protocollata come Dfp 0006295) diffusa ieri dalla F sentivano infatti il pensionamento al raggiungimento di quota 96 (nella somma di eta anagrafica e anzianità contributiva) e, per le donne, all'arrivo dei 61 anni con almeno un ventennio di contributi versati In entrambi i casi, quindi, i requisiti possono essere stati raggiunti da dipendenti con un'età inferiore ai 65 anni, ma prima di quella data il pensionamento non e automatico II dipendente può presentare richiesta di essere messo a riposo, e la Pubblica amministrazione e tenuta ad accoglierla, ma quando la richiesta non arriva la cessazione obbligatoria del rapporto di lavoro scatta a 65 anni tranne, come accennato, nei casi m cui e possibile il biennio aggiuntivo (16 del Digs 503/1992), che può essere applicato se il dipendente dichiara la propria disponibilità e l'amministrazione intende sfruttarla G.Tr. nzione pubbli ca, che chiarisce gli effetti dell'incrocio fra la clausola di salvaguardia introdotta dalla riforma Fornero per chi avesse raggiunto i vecchi requisiti entro il 2O11 e gli obblighi di pensionamento nella Pubblica amministrazione Sul tema era intervenuto il decreto «pubblico impiego» (DI 101/2013, articolo 2, comma 4), che con una norma interpretativa aveva chiarito l'obbhgatoneta di applicare i requisiti pre-Fornero ai dipendenti che li avessero raggiunti entro il 31 dicembre 2011 Questo obbligo, spiega pero la nota di Palazzo Vidoni, non si traduce m un pensionamento automatico I parametri pre-riforma con I dipendenti pubblici che hanno centrato uno dei parametri previdenziali pre-riforma Fornero entro la fine del 2O11 sono obbligatoriamente soggetti al vecchio regime, ma non sono obbligati a sf © RIPRODUZIONE RISERVATA uttarli se non hanno rag Previdenza Pag. 5 Estratto da pag. Martedì 04/02/2014 27 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 78.551 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) II Giudice del lavoro di Taranto, con un provvedimento d'urgenza, ha sancito l'obbligo per Cassa Forense di erogare la pensione in favore dell'avvocato che sia stato irregolare nei versamenti contributivi, purché sussistano i requisiti di cni all'art. 2, comma 1 del regolamento per le prestazioni previdenziali, nel caso di specie, 66 anni di età e almeno 31 di effettiva iscrizione e contribuzione. Si tratta di un orientamento conforme a quanto già enunciato dalla Cassazione con le sentenze 5672 del 10/4/2012 e 29962 del 2/12/2013, rese in ambito di fattispecie riguardanti l'inefficacia di anni, per intervenuta prescrizione dei contributi, e cioè l'impossibilità per Cassa Forense di far coincidere il requisito dell'integralità della contribuzione, con il concetto di effettività, «In altri termini», spiega l'avvocato Carmela Milena Liuzzi, in passato responsabile della previdenza per l'Associazione nazionale forense, «in presenza di situazioni simili a quella che ha originato il giudizio, e cioè effettiva anzianità contributiva, ma parziale versamento del dovuto, l'ente non può negare il diritto a pensione, ma solo ricalcolare la stessa, considerando ai flni del montante, quale reddito, quello corrispondente ai versamenti effettivamente corrisposti. Naturalmente», continua la Liuzzi, «i risvolti di questo provvedimento sono molteplici e soprattutto, in un momento di grande crisi economica quale quella che sta vivendo l'avvocatura italiana, può rappresentare un barlume di luce per i tanti che sono vicini al traguardo e che, magari, a causa della caduta libera dei redditi professionali ha visto vacillare le proprie aspettative». ________________Jf Previdenza Pag. 6 Estratto da pag. Martedì 04/02/2014 26 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 78.551 L'INPS Cl RIPENSA Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) Uno spiraglio per i pensionati-amministratori Si apre uno spiraglio per i pensionatisoci amministratori iscritti a viva forza dalTInps nella gestione commercianti. Grazie a un parziale ripensamento dell'Istituto, ma, soprattutto, all'intervento garantista dei giudici. Al riguardo l'Inps è sempre parso finora inflessibile, per cui, anche presso le sue sedi territoriali, è risultato impossibile un confronto franco e diretto sulle ragioni per cui, sovente, l'iscrizione dei nonni titolari di quote societarie non vi poteva proprio stare. Così, in questi mesi è stato necessario rivolgersi al giudice anche per anziani amministratori affetti da gravi malattie (non in grado di badare a se stessi, figurarsi lavorare) o per ultraottantenni che preferiscono passare i loro ultimi giorni presso lidi esteri, lontano dalle sedi delle loro società. Eppure, per essi, neppure può dirsi sussistere lavoro. Tantomeno quello «abituale e prevalente» richiesto quale presupposto legale per l'iscrizione alla Gestione commercianti (art. 1, comma 203, lettera e), legge 662/1996). Così, per ammettere quanto è a tutti (tranne all'Inps) evidente, non solo è cominciata a fiorire da nord a sud una corposa giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Belluno n. 115/2013; Trib. Catania n. 3507/2012. Come pure di legittimità: cfr. Cass., sez. lav, 11804/2012), la quale è venuta riconoscere che, ai fini dell'iscrizione alTInps, è necessaria la prova specifica dell'effettiva partecipazione, continuativa e non occasionale, al lavoro aziendale. Ma è lo stesso Inps che ora raccomanda prudenza ai propri direttori e ispettori (eire. 78/2013), rammentando a tutti che «la prova circa la partecipazione al lavoro in azienda con i caratteri della personalità e dell'abitualità spetta all'Istituto di previdenza». Insomma, ba A questo punto, non resta che trovare a chi affittare gli immobili e il gioco è fatto. Senza nessuna difficoltà e attività di sorta, se non quella di verificare il proprio estratto conto bancario, l'anziano amministratore si può godere i canoni (talvolta tutt'altro che indifferenti) che periodicamente gli vengono corrisposti dal locatario. Di ogni adempimento ulteriore, specie di natura fiscale, si occupa il commercialista mentore. Ma è proprio a questo punto, sul più bello, che il diavolo ci mette lo zampino. Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, il fisco prevede di barrare o meno, con una semplice crocetta, un certo campo, quello in cui si richiede di dichiarare se quella di amministratore sia l'attività prevalente svolta da chi vi è incaricato. Il commercialista, a fronte di nessuna attività ulteriore del pensionato, che se la spassa tutto il gior no altrimenti, non ha dubbi: l'attività di amministratore è comunque «qualcosa" di più di nulla (ossia, spassarsela notte e dì). Per cui certamente «prevale». Fa apporre una bella crocetta sulla dichiarazione dei redditi... e la frittata è fatta. A questo punto, l'Inps, forte della «prova» documentale offerta dalla dichiarazione dei redditi e di una bella visura camerale, ritiene di non potere fare che 1+1: è chiaro che il pensionato lavora personalmente e abitualmente per la società. Dunque, scatta inesorabile l'iscrizione e l'obbligo di versamento alla Gestione degli esercenti delle attività commerciali ai sensi del comma 202 e successivi dell'art. 1 della legge 662/1996. Ogni pure immediata difesa e protesta alle sedi territoriali dell'Inps risulta vana. Scritti e richieste di audizione non sortiscono effetti. Ai ricorsi in via telematica ai sensi della legge 88/1989, l'Inps solitamente neppure sta ai riscontri «meramente documentali» e risponde. E così ci si avvia via libera ad accertamenti effettivi sulle inesorabilmente verso gli avvisi di persone e situazioni. La situazione tipo che addebito che, infatti, non tardano ad fa precipitare nel labirinto kafkiano della arrivare. Non vi è alcun modo di fare disavventura amministrativa gli amministratori sulla via del tramonto (ma comprendere che, come afferma la non solo loro, in realtà), conosce, pressoché Cassazione (cfr. Ss.uu. n. 15063/2002), invariabilmente, la medesima concatenazione l'indicazione contenuta nella dichiarazione di presupposti e vicende. Lui (o lei) ha dei redditi non possiede di per sé, né lavorato una vita, come imprenditore o formalmente, né sostanzialmente, alcun professionista. Avendo la fortuna di significato «confessorio», ma si tratta di possedere uno o più immobili da locare, una mera esternazione di scienza sempre segue il consiglio del commercialista e crea emendabile (cfr. Cass. 21944/2007). una società (immobiliare) a cui intestare tali Soprattutto se, come nel caso, è inesatta. beni. Le quote della società vengono, quindi, Insomma, se per i pensionati, e quanti sottoscritte dall'ormai pensionato, da solo o amministratori si sono trovati invischiati in compagnia di qualche parente o amico. Contemporaneamente, secondo il «piano», il in simili vicende, è ancora oggi necessario ricorrere al giudice per vedere accolte pure pensionato viene «battezzato» amministratore e rappresentante legale della palesi ragioni, la buona notizia è che, finalmente, la ruota ha iniziato a girare a sua stessa società. loro favore. Mauro Parisi Previdenza Pag. 7 Estratto da pag. Martedì 04/02/2014 26 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 78.551 Ritaglio stampa non riproducibile e utilizzabile solo ad uso esclusivo interno, basato sul sistema di Selpress Media Monitoring Newsbank Srl (agenzia autorizzata dal Repertorio Promopress - FIEG) // chiarimento per i casi in cui si tratti di qualificazione dei contratti Verbali, ricorsi a due vie Sui rapporti decide il comitato regionale DI DANIELE GIRIGLI I comitati regionali hanno competenza esclusiva a decidere sulla qualificazione di tutti i «rapporti di lavoro». Ossia di «tutte le tipologie contrattuali», subordinate, parasubordinate e autonome, anche quelle di collaboratori familiari e soci lavoratori. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 1708/2014, in base a nuove indicazioni del ministero del lavoro. La questione. La precisazione è arrivata a seguito di richieste di chiarimenti su due diverse disposizioni: Fart. 17, comma 2, del digs n. 124/2004 e la legge n. 88/1989. La prima norma stabilisce che tutti i ricorsi avverso atti di accertamento e ordinanze-ingiunzioni delle direzioni territoriali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli enti previdenziali e assicurativi sulla sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro vanno inoltrati alla Direzione regionale del lavoro (Drl) e sono decisi dal comitato regionale ^ La competenza |j Verbali contributivi, i quali insistono anche sulla qualificazione del rapporto di lavoro Verbali contributivi, i quali non insistono sulla qualificazione del rapporto di lavoro / ricorsi sono decisi al comitato regionale del ministero del lavoro 1 ricorsi sono decisi dal comitato centrale dell'Inps economicamente utile (nota n. 2653/2013). Pertanto, spiega l'Inps, deve ribadirsi che il disposto del art. 17 è applicabile «a tutte le tipologie contrattuali originate dalla sussistenza di un rapporto di lavoro e che la competenza residuale dei comitati centrali Inps è confinata alle sole ipotesi in cui non viene in alcun modo in rilievo una diversa qualificazione, in chiave subordinata o meno, del rapporto di lavoro posto in essere dalle parti». In conclusione l'Inps invita le sedi territoriali che curano il contenzioso amministrativo ad analizzare le singole fattispecie concrete, sottraendo alla nel termine di 90 giorni dal competenza dell'istituto tutti i casi ricevimento, decorso inutilmente il in cui, anche se a fronte di quale il ricorso si intende respinto un'iscrizione di un titolare o di un (si vedaltaliaOggi del 14 gennaio). collaboratore, derivante da un La legge n. 88/89, invece, provvedimento assunto in sede annovera tra le competenze ispettiva, si sollevino contestazioni dell'Inps (anche in questo caso si sulla qualificazione del rapporto di tratta di «comitati» centrali) la lavoro individuata dagli ispettori. definizione dei ricorsi in materia di Pertanto i ricorsi amministrativi in contributi. I chiarimenti. In risposta carico alFInps e quelli futuri, i alle richieste di chiarimento, in quali vertano sulla qualificazione merito all'esatta individuazione del rapporto di lavoro, anche se della sfera di competenza dei relativi alla posizione di «comitati regionali» (Drl) e dei collaboratori familiari rispetto ai «comitati centrali» (Inps), l'Inps si titolari d'impresa o dei soci è rivolto al ministero del lavoro, il lavoratori rispetto alla società, quale ha spiegato saranno rinviati alle dirczione regionali del lavoro. che con l'espressione « rapporto di lavoro» dev'intendersi lo scambio tra retribuzione e prestazione lavorativa, intellettuale o manuale, e precisato di ritenere che la struttura del lavoro autonomo sia equivalente a quella del lavoro subordinato, poiché in entrambi i casi l'oggetto dell'obbligazione è una prestazione di facere, ossia un'attività personale Previdenza Pag. 8
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