SEGRETERIA REGIONALE ABRUZZO e-mail: [email protected] 67100 L’AQUILA – Via Giuseppe Saragat, 1 Tel. 0863/21037- Tel. 0862/413277 – Fax. 0863/442820 L’Aquila, 10 novembre 2014 Ai Dirigenti Scolatici delle Scuole/Istituti di ogni ordine e grado della REGIONE ABRUZZO OGGETTO: Assenze per visite mediche specialistiche ed esami diagnostici Pervengono a questa Organizzazione Sindacale quesiti da parte di personale in servizio in scuole della regione, lamentando talvolta la mancata concessione del congedo per malattia in caso di assenza per visite mediche specialistiche, terapie, esami diagnostici. Quale contributo per una corretta applicazione della normativa vigente si riportano, di seguito, le valutazioni ed il parere di questa O.S. Nel comparto Scuola le visite mediche specialistiche sono state regolamentate prima dalla Circolare Ministeriale n.301/1996 e, successivamente, dalla Legge n. 111/2011 (art. 16), la quale, ha stabilito che le assenze per malattia dovute a visite specialistiche, terapie e esami diagnostici vanno giustificate con l’attestazione del medico o della struttura che hanno svolto la prestazione. Nessun dubbio interpretativo si è posto finché non è intervenuta la Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 (conversione in legge del D.L. n. 101/13) che ha modificato il comma 5-ter dell’art. 55septies del D.Lgs. 165/2001, il quale ora prevede testualmente: “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.” Il nuovo testo modificato suscita non poche perplessità, anche da un punto di vista grammaticale e linguistico, in quanto il soggetto iniziale “assenza per malattia” diventa poco dopo “permesso” che deve indicare a sua volta anche “l’orario” in cui si è svolta la visita. Per tale motivo, si può essere indotti ad un’applicazione restrittiva ed errata della norma emendata. Resta il fatto evidente che la parte introduttiva del comma 5ter citato identifica “nell’assenza per la malattia” la possibilità di assentarsi dal lavoro per l’espletamento delle visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, non escludendo, la stessa, il diritto al ricorso ai permessi per giustificare l’assenza. Pertanto, il dipendente può fruire: 1) dell’ assenza per malattia, che resta riferita all’intera giornata, rientra nel novero di cui all’art. 17 del CCNL/2007 e nel periodo di comporto, è sottoposta alla trattenuta prevista dall’art. 71 della legge n. 133/2008 e non richiede l’indicazione dell’orario; 2) del permesso breve art. 16 CCNL (nei casi in cui la particolare limitatezza della durata lo consenta) soggetto a recupero e richiede l’indicazione dell’orario. 3) del permesso per motivi personali art. 15, comma 2, del CCNL che è riferito all’intera giornata, non può rientrare nel periodo di comporto della malattia né può essere sottoposto alla trattenuta. Si aggiunge che, in materia, è intervenuta l’interpretazione della Circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica, le cui disposizioni ritengono che per 1 l’effettuazione di tali visite il dipendente debba fruire dei permessi previsti dai Contratti, che per la scuola sono quelli citati ai precedenti punti 2) e 3). L’applicazione di detta Circolare nel Comparto Scuola risulterebbe quanto meno problematica, a cominciare dal fatto che per il personale della scuola è estremamente limitata la possibilità di fruire dei permessi brevi previsti dall’art. 16 del CCNL, la cui durata è talmente breve (solo 2 ore per i docenti) da non rendere possibile l’effettuazione di visite/esami diagnostici che richiedono, in genere, molto più tempo, tenuto anche presente che la maggior parte dei comuni italiani non ha i servizi sanitari adeguati in loco e l’interessato è molto spesso costretto a recarsi in un comune diverso da quello di residenza. Quanto alla possibilità di fruire dei permessi per motivi personali (art. 15, c. 2 del CCNL), da questo punto di vista le disposizioni del Dipartimento della Funzione Pubblica risulterebbero addirittura punitive: - per il personale di ruolo, in quanto per motivi personali o familiari può fruire di soli tre giorni di permesso retribuito all’anno, esauriti i quali sarebbe costretto a ricorrere all’aspettativa senza assegni; - per il personale a tempo determinato, per il quale i permessi per motivi personali non sono retribuiti, avremmo una situazione assurda ove il supplente per tutelare la propria salute dovrebbe rinunciare allo stipendio. Occorre far presente, comunque, che la predetta Circolare n. 2/2014 del D.F.P. è stata trasmessa da MIUR alle Amministrazioni periferiche dello stesso Ministero con Circolare prot. n. 5181 del 22-4-2014 e con l’avviso del 29-5-2014 (qui allegato) lo stesso Ministero ha precisato che le disposizioni contenute nella Circolare medesima e di conseguenza quelle della Circolare n. 2 del D.F.P. ad essa allegata, “sono efficaci esclusivamente nei confronti del personale Amministrativo in servizio nel MIUR –Comparto Ministeri- e non riguardano in alcun modo il Personale scolastico”. Alla luce su esposte motivazioni, la UIL Scuola ritiene che per le visite mediche specialistiche permane comunque la possibilità di utilizzare “l’assenza per malattia”. IL SEGRETARIO REGIONALE F.to Enio Taglieri 2
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