Assenze malattia per visite mediche specialistiche

SEGRETERIA REGIONALE ABRUZZO
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L’Aquila, 10 novembre 2014
Ai Dirigenti Scolatici delle Scuole/Istituti
di ogni ordine e grado della REGIONE ABRUZZO
OGGETTO: Assenze per visite mediche specialistiche ed esami diagnostici
Pervengono a questa Organizzazione Sindacale quesiti da parte di personale in servizio in
scuole della regione, lamentando talvolta la mancata concessione del congedo per malattia in caso
di assenza per visite mediche specialistiche, terapie, esami diagnostici.
Quale contributo per una corretta applicazione della normativa vigente si riportano, di
seguito, le valutazioni ed il parere di questa O.S.
Nel comparto Scuola le visite mediche specialistiche sono state regolamentate prima dalla
Circolare Ministeriale n.301/1996 e, successivamente, dalla Legge n. 111/2011 (art. 16), la quale,
ha stabilito che le assenze per malattia dovute a visite specialistiche, terapie e esami diagnostici
vanno giustificate con l’attestazione del medico o della struttura che hanno svolto la prestazione.
Nessun dubbio interpretativo si è posto finché non è intervenuta la Legge n. 125 del 30 ottobre
2013 (conversione in legge del D.L. n. 101/13) che ha modificato il comma 5-ter dell’art. 55septies del D.Lgs. 165/2001, il quale ora prevede testualmente:
“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la
presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla
struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”
Il nuovo testo modificato suscita non poche perplessità, anche da un punto di vista
grammaticale e linguistico, in quanto il soggetto iniziale “assenza per malattia” diventa poco
dopo “permesso” che deve indicare a sua volta anche “l’orario” in cui si è svolta la visita.
Per tale motivo, si può essere indotti ad un’applicazione restrittiva ed errata della norma
emendata. Resta il fatto evidente che la parte introduttiva del comma 5ter citato identifica
“nell’assenza per la malattia” la possibilità di assentarsi dal lavoro per l’espletamento delle
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, non escludendo, la stessa, il diritto
al ricorso ai permessi per giustificare l’assenza.
Pertanto, il dipendente può fruire:
1) dell’ assenza per malattia, che resta riferita all’intera giornata, rientra nel novero di cui all’art.
17 del CCNL/2007 e nel periodo di comporto, è sottoposta alla trattenuta prevista dall’art. 71
della legge n. 133/2008 e non richiede l’indicazione dell’orario;
2) del permesso breve art. 16 CCNL (nei casi in cui la particolare limitatezza della durata lo
consenta) soggetto a recupero e richiede l’indicazione dell’orario.
3) del permesso per motivi personali art. 15, comma 2, del CCNL che è riferito all’intera
giornata, non può rientrare nel periodo di comporto della malattia né può essere sottoposto alla
trattenuta.
Si aggiunge che, in materia, è intervenuta l’interpretazione della Circolare n. 2 del 17
febbraio 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica, le cui disposizioni ritengono che per
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l’effettuazione di tali visite il dipendente debba fruire dei permessi previsti dai Contratti, che per
la scuola sono quelli citati ai precedenti punti 2) e 3).
L’applicazione di detta Circolare nel Comparto Scuola risulterebbe quanto meno
problematica, a cominciare dal fatto che per il personale della scuola è estremamente limitata la
possibilità di fruire dei permessi brevi previsti dall’art. 16 del CCNL, la cui durata è talmente
breve (solo 2 ore per i docenti) da non rendere possibile l’effettuazione di visite/esami diagnostici
che richiedono, in genere, molto più tempo, tenuto anche presente che la maggior parte dei
comuni italiani non ha i servizi sanitari adeguati in loco e l’interessato è molto spesso costretto a
recarsi in un comune diverso da quello di residenza.
Quanto alla possibilità di fruire dei permessi per motivi personali (art. 15, c. 2 del CCNL),
da questo punto di vista le disposizioni del Dipartimento della Funzione Pubblica risulterebbero
addirittura punitive:
- per il personale di ruolo, in quanto per motivi personali o familiari può fruire di soli tre giorni di
permesso retribuito all’anno, esauriti i quali sarebbe costretto a ricorrere all’aspettativa senza
assegni;
- per il personale a tempo determinato, per il quale i permessi per motivi personali non sono
retribuiti, avremmo una situazione assurda ove il supplente per tutelare la propria salute dovrebbe
rinunciare allo stipendio.
Occorre far presente, comunque, che la predetta Circolare n. 2/2014 del D.F.P. è stata
trasmessa da MIUR alle Amministrazioni periferiche dello stesso Ministero con Circolare prot. n.
5181 del 22-4-2014 e con l’avviso del 29-5-2014 (qui allegato) lo stesso Ministero ha precisato
che le disposizioni contenute nella Circolare medesima e di conseguenza quelle della Circolare n.
2 del D.F.P. ad essa allegata, “sono efficaci esclusivamente nei confronti del personale
Amministrativo in servizio nel MIUR –Comparto Ministeri- e non riguardano in alcun modo il
Personale scolastico”.
Alla luce su esposte motivazioni, la UIL Scuola ritiene che per le visite mediche
specialistiche permane comunque la possibilità di utilizzare “l’assenza per malattia”.
IL SEGRETARIO REGIONALE
F.to Enio Taglieri
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