11 febbraio 2014 COMMISSIONE INDIPENDENTE DI

11 febbraio 2014
COMMISSIONE INDIPENDENTE DI RIFORMA DEL CICLISMO
TERMINI DI RIFERIMENTO
1
SOMMARIO
ABBREVIAZIONI ................................................................................................................... 3
I.
Scopo dei presenti Termini di riferimento ............................................................ 4
II.
Mandato della CIRC ................................................................................................ 4
A.
In generale ....................................................................................................................... 4
B.
Questioni oggetto d'indagine ........................................................................................ 5
C.
Rapporto della CIRC ....................................................................................................... 5
D.
Periodo d'indagine .......................................................................................................... 5
E.
Budget .............................................................................................................................. 6
III.
Composizione e organizzazione CIRC .................................................................. 6
IV.
Fonti di informazione ............................................................................................. 7
V.
Assistenza UCI........................................................................................................ 7
VI.
Poteri investigativi della CIRC ............................................................................... 8
VII.
Provvedimenti disciplinari ..................................................................................... 8
VIII.
Regole procedurali ............................................................................................... 15
IX.
Disposizioni varie ................................................................................................. 17
2
ABBREVIAZIONI PRINCIPALI
ADRV
Violazione delle regole antidoping
CADF
Fondazione ciclistica antidoping
CIRC
Commissione indipendente di riforma del ciclismo
(di seguito definita anche CI)
Regolamenti CIRC
Regolamenti ad hoc dell'UCI sulla
CIR, adottati dal Comitato direttivo dell'UCI
il 1° febbraio 2014
Rapporto CIRC
Il Rapporto CIRC a cui si fa riferimento alla Sezione
II C
IC
La CIRC
Periodo d'indagine
Il periodo tra il 1° gennaio 1998 e il 31
dicembre 2013 (o fino a data definita dalla CIRC)
PL
Possessore di licenza UCI
MdI
Il Memorandum d'intesa tra l'
UCI e la WADA, sottoscritto il 15 gennaio 2014
NADO
Organizzazione antidoping nazionale
NF
Federazione nazionale
Personale d'assistenza al ciclista Meccanici, massaggiatori,
paramedico, autisti
assistenti,
personale
Personale di squadra senior
General manager, Team manager, proprietari della
squadra, direttori sportivi, allenatori
TR
I presenti Termini di riferimento della CIRC
UCI
Unione Ciclistica Internazionale
UCI ADR
Regole antidoping dell'UCI
WADA
Agenzia mondiale antidoping (World Anti-Doping
Agency)
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I. SCOPO DEI PRESENTI TERMINI DI RIFERIMENTO
1. I presenti Termini di riferimento (TR) hanno lo scopo di definire il mandato della
Commissione indipendente di riforma del ciclismo dell'UCI (CIRC).
2. I presenti TR sono stati redatti rispettando il Memorandum d'intesa sottoscritto
dall'UCI e dalla WADA il 15 gennaio 2014 (MdI), i Regolamenti ad hoc dell'UCI
sulla Commissione indipendente di riforma del ciclismo, adottati dal Comitato
direttivo dell'UCI il 1° febbraio 2014 (Regolamenti CIRC), le regole antidoping
dell'UCI (UCI ADR) e altri eventuali accordi in essere tra
l'UCI e la WADA relativamente alla CIRC e al suo mandato.
II. MANDATO DELLA CIRC
A. IN GENERALE
3. La CIRC è stata costituita per condurre una serie di indagini indipendenti sulle
cause dello sviluppo di un modello di doping nel mondo del ciclismo e sulle
accuse di inchieste inefficaci di tali pratiche di doping da parte dell'UCI, di altri
organi direttivi e di funzionari.
4. La priorità delle indagini è da attribuirsi alla comprensione e all'apprendimento
degli eventi passati, per migliorare il futuro dello sport eliminando procedure e
pratiche inadeguate; parimenti prioritaria è l'identificazione delle ragioni
profonde e dei meccanismi del fenomeno endemico del doping nel ciclismo. Lo
scopo primo delle indagini non sarà identificare e punire infrazioni all'antidoping
da parte del singolo ciclista, ma piuttosto scoprire e contrastare pratiche e reti
che hanno fomentato e/o agevolato il doping nel ciclismo nel Periodo
d'indagine.
5. Le indagini della CIRC sfoceranno in un rapporto contenente raccomandazioni
per il futuro con (e per) tutti gli attori coinvolti nel mondo del ciclismo. In
particolare, l'UCI punta a conoscere e comprendere gli eventi passati e ad
apportare i cambiamenti necessari per evitare di ripetere gli stessi errori in
futuro.
6. Il mandato della CIRC è di natura temporanea. Si stima che la CIRC porterà a
termine l'incarico entro il 31 gennaio 2015. Il Presidente dell'UCI può estendere
il mandato della CIRC per un periodo massimo di 4 mesi, su ragionevole
richiesta di quest'ultima. Ulteriori proroghe possono essere concesse solo dal
Comitato direttivo dell'UCI.
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B. QUESTIONI OGGETTO D'INDAGINE
7. La CIRC potrà gestire le proprie indagini a sua assoluta discrezione per essere
il più efficiente possibile. La CIRC terrà in considerazione le risorse finanziarie e
la scadenza temporale messa a sua disposizione.
8. La CIRC indagherà sulle seguenti questioni principali:
i. l'esistenza di ragioni storiche specifiche che spiegano lo sviluppo di una
cultura del doping nel ciclismo;
ii. i processi e le pratiche nel ciclismo professionistico su strada che hanno
permesso l'evoluzione e la diffusione della cultura del doping;
iii. i principali fornitori e intermediari di sostanze dopanti nel ciclismo;
iv. se e in quale misura l'UCI e/o i funzionari dell'UCI hanno contribuito in modo
diretto allo sviluppo di una cultura del doping nel ciclismo, in particolare
gestendo male i test e/o coprendo i test positivi.
9. La CIRC non sarà vincolata alle questioni identificate nei presenti TR e potrà
ampliare il raggio d'azione della sua inchiesta ad altre questioni che considera
rivelanti ai fini della sua indagine.
C. RAPPORTO DELLA CIRC
10. La CIRC presenterà al Presidente dell'UCI un rapporto (Rapporto CIRC), il cui
scopo principale sarà fornire raccomandazioni per il futuro con (e per) tutti gli
attori coinvolti nel mondo del ciclismo. In particolare, il Rapporto CIRC punterà
ad essere uno strumento utile all'UCI per conoscere e comprendere gli eventi
passati e per apportare i cambiamenti necessari volti ad evitare la ripetizione
degli stessi errori in futuro.
11. Come previsto dall'Articolo 1.3 dell'MdI, il Rapporto CIRC conterrà
raccomandazioni mirate per l'intera comunità del ciclismo al fine di raggiungere
gli obiettivi stabiliti nell'Articolo 10 di cui sopra.
D. PERIODO D'INDAGINE
12. L'indagine della CIRC si dovrebbe concentrare, senza tuttavia limitarvisi, sul
periodo tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 2013 (Periodo d'indagine).
13. La CIRC potrà, a sua discrezione, estendere la durata del Periodo d'indagine
oppure scegliere un Periodo d'indagine alternativo.
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E. BUDGET
14. L'UCI e la CIRC hanno concordato un budget il cui stanziamento sarà definito
in modo indipendente dalla CIRC.
15. L'UCI e la Segretaria della CIRC si incontreranno mensilmente per la revisione
del bilancio, al fine di assicurarsi che le spese siano in linea con il budget
concordato.
16. La CIRC e l'UCI discuteranno e risolveranno eventuali questioni di budget
secondo le regole della buona fede.
III. COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA CIRC
17. Nel rispetto degli Articoli 3.1 e 3.2 del MdI, la CIRC è composta da tre persone
in società semplice, secondo quanto previsto dall'Articolo 530 e seguenti del
Codice delle obbligazioni svizzero, ed è libera di modificare il suo status
giuridico, come ritiene opportuno, in accordo con l'UCI.
18. La CIRC è composta dai tre seguenti membri (Membri CIRC):
i.
ii.
iii.
Dott. Dick Marty (Presidente)
Sig. Peter Nicholson (Vicepresidente)
Prof. Ulrich Haas (Vicepresidente).
19. La remunerazione dei Membri CIRC sarà regolata da accordi separati.
20. La CIRC è libera di organizzarsi nel modo che ritiene più opportuno, entro i
limiti dei presenti Regolamenti CIRC, considerando il budget effettivamente
stanziato per questo progetto e i limiti temporali applicabili al lavoro di indagine.
21. La CIRC agirà in modo indipendente nel quadro dei Regolamenti CIRC.
22. Se lo ritiene opportuno, la CIRC può assumere personale rispettando i limiti del
budget a sua disposizione.
23. La CIRC è libera di promulgare propri regolamenti interni e norme procedurali,
posto che tali regole e regolamenti considerino e siano coerenti con i presenti
TR, il MdI, i Regolamenti CIRC ed eventuali altri accordi che rappresentano la
base del MdI.
24. La CIRC agirà in modo pragmatico, tenendo in considerazione le risorse
disponibili, e sempre in modo corretto.
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25. La CIRC agirà in modo indipendente, senza alcun tipo di influenza da parte
dell'UCI o dei suoi funzionari e/o dipendenti, passati o attuali, e non riceverà
alcun tipo di istruzione dall'UCI, dai suoi funzionari e/o dipendenti.
IV. FONTI DI INFORMAZIONE
26. La CIRC potrà utilizzare ogni tipo di informazione che reputerà appropriata.
27. La CIRC potrà ascoltare la testimonianza di attuali Possessori di licenza UCI
(PL) o ex-Possessori di licenza e di altre Persone di interesse (PI), inclusi i
"Non-possessori di licenza", ai sensi dell'Articolo 18 dell'UCI ADR.
28. La CIRC esorterà i PL o le PI a rivelare eventuali fatti e circostanze pertinenti
all'indagine antidoping, inclusi i casi di ADRV.
V. ASSISTENZA UCI
29. Su semplice richiesta della CIRC, l'UCI fornirà i documenti o le informazioni in
formato elettronico in suo possesso, rilevanti ai fini dell'indagine.
30. Lo staff, i membri e le commissioni dell'UCI e di altri organismi sono tenuti a
fornire assistenza alla CIRC nel suo lavoro di indagine. L'UCI esorterà gli exmembri delle commissioni e di altri organismi dell'UCI a fornire assistenza alla
CIRC nel suo lavoro di indagine.
31. Le Federazioni nazionali condurranno le indagini necessarie su richiesta della
CIRC, secondo quanto previsto dall'Articolo 231 dell'UCI ADR.
32. L'UCI si assicurerà che le Federazioni nazionali, i funzionari e i dipendenti
dell'UCI assistano la CIRC nello svolgimento del suo mandato. In particolare, se
richiesto dalla CIRC, l'UCI chiederà ai dipendenti e/o funzionari di fornirle prove.
L'UCI adotterà inoltre le misure necessarie per garantire la cooperazione dei
dipendenti della Fondazione ciclistica antidoping (CADF) con la CIRC. L'UCI
non intraprenderà alcuna azione contro dipendenti suoi e/o della CADF qualora
questi abbiano fornito informazioni alla CIRC.
33. In particolare, l'UCI rinuncia a qualsiasi accordo di riservatezza eventualmente
in essere con il suo staff, i suoi membri, le sue commissioni e i suoi organismi e
con i dipendenti della CADF.
34. Tutti i Possessori di licenza sono tenuti a fornire assistenza alla CIRC nelle
indagini relative ad ADRV, ai sensi dell'Articolo 231 dell'UCI ADR.
35. L'UCI farà ogni sforzo possibile per aiutare la CIRC ad ottenere la
collaborazione di tutte le organizzazioni antidoping (NADO) e quella della
WADA.
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VI. POTERI D'INDAGINE DELLA CIRC
36. La CIRC può condurre colloqui con chiunque voglia fornirle informazioni.
37. La CIRC ha il potere di imporre sanzioni ridotte (Sanzioni ridotte) a PL che
confessano alla stessa una Violazione alle regole antidoping (ADRV) e, in caso
di ammissione da parte del PL, la CIRC può anche proporre sanzioni
ulteriormente ridotte per il PL che fornisce informazioni significative riguardo ad
altre ADRV o ad altre circostanze rilevanti in termini di antidoping (Sanzioni
ulteriormente ridotte). Caso per caso, la CIRC può raccomandare una riduzione
ad hoc della sanzione per un PL che sta attualmente scontando un periodo di
sospensione o è attualmente coinvolto in procedimenti disciplinari. Se la CIRC
possiede le prove di un'ADRV commessa entro il periodo per cui è applicabile
la prescrizione da qualcuno che non è comparso al suo cospetto, può inoltrare
tali prove all'UCI, affinché prenda i provvedimenti necessari, oppure invitare il
PL che ha presumibilmente commesso l'ADRV ad essere ascoltato dalla
Commissione stessa. Il potere disciplinare della CIRC sarà esercitato in
conformità alle disposizioni contenute nei Regolamenti CIRC e nella seguente
Sezione VII. La CIRC applicherà le regole procedurali contenute nei
Regolamenti CIRC e nella seguente Sezione VIII.
VII. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
38. Fatti salvi i Regolamenti CIRC, le seguenti regole si applicheranno a tutti gli
aspetti di gestione dei risultati e ai provvedimenti disciplinari relativi ad ADRV
rivelate o scoperte dalla CIRC, commesse durante il Periodo d'indagine.
A. GIURISDIZIONE
39. La CIRC ha competenza esclusiva di gestione dei risultati e disciplinare
(Giurisdizione) rispetto a tutte le ADRV ammesse o riferite alla CIRC entro la
finestra temporale specificata al paragrafo 6.
40. La Giurisdizione della CIRC si estenderà a tutti i PL e a tutti i "Non-possessori
di licenza", secondo quanto previsto dall'Articolo 18 dell'UCI ADR.
41. Le Federazioni nazionali si asterranno dall'imporre la propria giurisdizione sulle
ADRV disciplinate dai Regolamenti CIRC. Le Federazioni nazionali che hanno
delegato la propria giurisdizione alla NADO si assicureranno che quest'ultima
non imponga la propria giurisdizione sulle ADRV disciplinate dai Regolamenti
CIRC.
42. Qualsiasi decisione presa da altre ADO relativamente ad un'ADRV iscrivibile
all'esclusiva giurisdizione della CIRC non sarà riconosciuta dall'UCI, ai sensi
dell'Articolo 366 dell'UCI ADR.
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43. La CIRC potrà proporre sanzioni ridotte per i PL che ammettono un'ADRV
(Sanzioni ridotte) e riduzioni ulteriori della sanzione se i PL forniscono anche
informazioni significative riguardo ad altre ADRV o ad altre circostanze rilevanti
in termini di antidoping (Sanzioni ulteriormente ridotte).
B. AMMISSIONI DI ADRV
a. Sanzioni ridotte
44. Le seguenti Sanzioni ridotte saranno applicate dalla CIRC:
aa. Ciclisti che ammettono una o più ADRV:
i.
uso o possesso di sostanze o metodi proibiti (Articoli 21.2 e 21.6 dell'UCI ADR)
o mancate comunicazioni/localizzazioni (Articolo 21.4 dell'UCI ADR):
6 mesi di sospensione;
ii.
elusione o manomissione di test (Articoli 21.3 e 21.5 dell'UCI ADR):
6 mesi di sospensione;
iii.
altre ADRV:
12 mesi di sospensione.
bb.
i.
Meccanici, massaggiatori, assistenti, personale paramedico, autisti (Personale
d'assistenza al ciclista) che ammettono una o più ADRV:
possesso di sostanze o metodi proibiti (Articolo 21.6 dell'UCI ADR):
6 mesi di sospensione;
ii.
altre ADRV:
12 mesi di sospensione.
cc. General manager, team manager, proprietari della squadra, direttori sportivi,
allenatori (Personale di squadra senior) che ammettono una o più ADRV:
i.
possesso di sostanze o metodi proibiti (Articolo 21.6 dell'UCI ADR):
12 mesi di sospensione;
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ii.
altre ADRV:
24 mesi di sospensione.
dd. Medici della squadra o altri professionisti sanitari autorizzati (Medici) che
ammettono una o più ADRV:
i.
possesso di sostanze o metodi proibiti (Articolo 21.6 dell'UCI ADR):
18 mesi di sospensione;
ii.
altre ADRV:
36 mesi di sospensione.
b. Decorrenza del periodo di sospensione
45. L'effettivo periodo di sospensione decorrerà dalla data stabilita dalla CIRC o da
altra data successiva che quest'ultima ritiene adeguata alle circostanze.
c. Revoca
46. La CIRC ha facoltà di decidere (i) quali eventuali risultati annullare a seguito di
ADRV ammesse e (ii) l'eventuale conseguente modifica del ranking.
47. Non si applicano alle squadre le conseguenze previste all'Articolo 327 dell'UCI
ADR.
d. Premi in denaro e sanzioni economiche
48. Se il PL ammette un'ADRV alla CIRC, non sarà imposta alcuna restituzione dei
premi in denaro, anche qualora la CIRC decida, a sua discrezione, di annullare i
relativi risultati.
49. In nessun caso si applicheranno le sanzioni economiche previste all'Articolo 326
dell'UCI ADR.
e. Forma della decisione
50. La CIRC emetterà una decisione ai sensi degli Articoli 272-273 dell'UCI ADR
51. La Decisione non dovrà essere motivata. A sua discrezione, la CIRC potrà fornire
brevi motivazioni.
f. Costi
52. Le decisioni della CIRC saranno fornite senza alcun costo per il PL.
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g. Notifica, pubblicazione e appello
53. Le decisioni prese conformemente alla presente Sezione VII.B saranno notificate
secondo quanto previsto dall'Articolo 277 dell'UCI ADR e pubblicate secondo
quanto previsto dagli Articoli 353 e 354 dell'UCI ADR. Tuttavia, a sua discrezione,
la CIRC potrà decidere la pubblicazione della decisione solo al termine delle
indagini.
54. La Decisione della CIRC è definitiva e non può essere impugnata in appello.
h. Registro
55. La Decisione della CIRC sarà inclusa nel Registro dell'UCI e rappresenterà una
violazione ai sensi degli Articoli 306-311 dell'UCI ADR. Secondo quanto previsto
esplicitamente dall'Articolo 306 dell'UCI ADR, la Sanzione ridotta sarà considerata
equivalente ad una "Sanzione ridotta per negligenza o colpa non grave".
C. INFORMAZIONI SIGNIFICATIVE AGGIUNTIVE
56. Sotto la sua giurisdizione, la CIRC può proporre Sanzioni ulteriormente ridotte a
PL che forniscono una Dichiarazione del teste (DT) e/o prove documentate
contenenti informazioni significative rispetto ad altre ADRV o ad altre circostanze
rilevanti in termini di antidoping (Sanzioni ulteriormente ridotte).
57. La CIRC può decidere di proporre una Sanzione ulteriormente ridotta solo se il PL
(i) acconsente esplicitamente all'uso di tali prove in ulteriori procedimenti
disciplinari e (ii) accetta espressamente di testimoniare in tali procedimenti, se
richiesto dalla CIRC o dall'UCI.
58. Su richiesta del PL, la CIRC può decidere che (i) la DT abbia forma anonima e (ii)
che il PL venga ascoltato come testimone segreto nei procedimenti disciplinari
successivi.
a. Sanzioni ulteriormente ridotte
59. Considerando tutte le circostanze del caso, inclusa in particolare l'importanza delle
Informazioni significative aggiuntive, la CIRC può proporre le seguenti riduzioni
massime delle Sanzioni :
aa. Ciclisti che ammettono una o più ADRV e forniscono Informazioni significative
aggiuntive:
i.
la sanzione altrimenti applicabile può essere ridotta fino a cancellare il periodo
di sospensione e non sarà considerata una violazione, ai sensi dell'Articolo 306
e seguenti dell'UCI ADR
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e, in casi eccezionali,
ii. l'ADRV ammessa non sarà resa nota pubblicamente.
bb. Personale d'assistenza al ciclista, Personale di squadra senior, e Medici che
ammettono una o più ADRV e forniscono Informazioni significative aggiuntive:
i. la sanzione altrimenti applicabile può essere ridotta fino a cancellare il periodo
di sospensione
e, in casi eccezionali,
ii. l'ADRV non sarà resa nota pubblicamente.
60.
La CIRC determina a propria discrezione in cosa consistono le "Informazioni
significative aggiuntive", consentendo l'applicazione di Sanzioni ulteriormente
ridotte. L'entità dell'ulteriore riduzione della sanzione e la decisione di non rendere
nota pubblicamente l'ADRV saranno previamente definite con (i) l'UCI e (ii) la
WADA, conformemente al meccanismo descritto nel seguente paragrafo 86.
b. Decorrenza del periodo di sospensione
61.
L'effettivo periodo di sospensione, se imposto, decorre della data stabilita dalla
CIRC o da un'altra data successiva che quest'ultima ritiene adeguata alle
circostanze.
c. Revoca
62.
Salva la decisione di non rendere pubblica l'ADRV, la CIRC decide a propria
discrezione quali risultati annullare a seguito dell'eventuale ammissione di una
ADRV.
63.
Non si applicano alle squadre le conseguenze previste all'Articolo 327 dell'UCI
ADR.
d. Premi in denaro e sanzioni economiche
64.
Non sarà imposta alcun restituzione dei premi in denaro, anche qualora la CIRC
decida, a sua discrezione, di annullare i relativi risultati.
65.
In nessun caso si applicheranno le sanzioni economiche previste all'Articolo
326 dell'UCI ADR.
e. Forma della decisione
66. Salva la decisione della CIRC di non rendere nota pubblicamente l'ADRV, la CIRC
emetterà una decisione ai sensi degli Articoli 272-273 dell'UCI ADR.
67. Se la decisione viene resa pubblica, la CIRC motiverà brevemente tale decisione.
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f. Costi
68. Le decisioni della CIRC saranno fornite senza alcun costo per il PL.
g. Pubblicazione e riservatezza
69. Se la CIRC applica una Sanzione ulteriormente ridotta e decide che l'ADRV non
deve essere resa nota pubblicamente, la Decisione della CIRC sarà notificata solo
al PL (gli Articoli 277 e 351-355 dell'UCI ADR non saranno applicabili).
h. Registro
70. La Decisione della CRIC non sarà inclusa nel Registro dell'UCI e rappresenterà
una violazione ai sensi degli Articoli 306-311 dell'UCI ADR, solo secondo quanto
previsto nel paragrafo 59(aa)(i).
i. ADRV successiva
71. Se il PL commette intenzionalmente o per negligenza un'ADRV concernente una
sostanza non specificata o un metodo proibito, dopo un'ammissione alla CIRC
(ADRV aggiuntiva) per cui ha ottenuto una Sanzione ulteriormente ridotta
equivalente a "nessun periodo di sospensione, nessuna restituzione del premio in
denaro, nessuna multa o costo da sostenere" e/o una decisione secondo cui
"l'ADRV non sarà resa nota pubblicamente, ai sensi dell'Articolo 306 e seguenti
dell'UCI ADR", si applicheranno i seguenti principi:
i.
se la CIRC è ancora in attività, il PL deve informare la CIRC dell'ADRV
aggiuntiva;
ii.
la CIRC non renderà nota l'ADRV ammessa a nessuna ADO che conduce
indagini o persegue l'ADRV aggiuntiva; adotterà le misure necessarie per
garantire che l'ADRV ammessa sia tutelata da riservatezza anche dopo lo
scioglimento della CIRC;
iii.
tuttavia, nel caso in cui l'ADO che persegue l'ADRV aggiuntiva scopra
autonomamente l'ADRV, la Decisione della CIRC relativa ad una Sanzione
ulteriormente ridotta perde efficacia e la relativa ADRV può (i) essere soggetta
all'azione di qualsiasi ADO con facoltà di gestione dei risultati entro il periodo
per cui è applicabile la prescrizione, ed (ii) essere presa in considerazione per
stabilire la sanzione relativa all'ADRV aggiuntiva (in altre parole, il PL non
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sarà sanzionato per l'ADRV ammessa, ma per l'ADRV aggiuntiva, in una
condizione aggravata da infrazioni multiple).
D. POSSESSORI DI LICENZA ATTUALMENTE INTERESSATI DA PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI O SOSPESI
72. La competenza della CIRC di proporre Sanzioni ridotte e Sanzioni ulteriormente
ridotte ai sensi dei Regolamenti CIRC è limitata a PL che attualmente non (i)
stanno scontando un periodo di sospensione o (ii) sono già coinvolti in
procedimenti disciplinari (ovvero che sono stati informati di una potenziale ADRV)
al momento dell'adozione dei presenti regolamenti.
73. Caso per caso, la CIRC può raccomandare una riduzione ad hoc della sanzione
per un PL che (i) sta attualmente scontando un periodo di sospensione o (ii) è
attualmente coinvolto in procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto per le
Sanzioni ridotte al paragrafo 44, se il PL in questione fornisce alla CIRC
informazioni significative relative all'antidoping.
i.
La riduzione proposta dalla CIRC è soggetta al consenso da parte: (i) dell'UCI;
(ii) dell'ADO che indaga e persegue il caso che ha causato il periodo di
sospensione attualmente in corso e (iii) della WADA.
ii.
L'identità del PL che sta attualmente scontando un periodo di sospensione sarà
rivelata. Tuttavia la CIRC avrà facoltà di decidere se, e in quale misura,
mantenere riservata l'identità del PL attualmente coinvolto in procedimenti
disciplinari. Tale decisione sarà accettata da (i) l'UCI; (ii) l'organismo
amministrativo che ha stabilito il periodo di sospensione attualmente in corso o
che sta conducendo i procedimenti disciplinari in corso e (iii) la WADA.
E. ADRV SCOPERTE DALLA CIRC
74. Se la CIRC possiede prove di un'ADRV commessa entro il periodo per cui è
applicabile la prescrizione da qualcuno che non è comparso al suo cospetto, può
(i) inoltrare tali prove all'UCI, affinché prenda i provvedimenti necessari, ai sensi
degli Articoli 229-233 dell'UCI ADR oppure (ii) invitare il PL che ha
presumibilmente commesso l'ADRV ad essere ascoltato dalla Commissione
stessa e beneficiare delle sanzioni ridotte descritte nella precedente Sezione VII.
75. Tutti i procedimenti disciplinari derivanti da informazioni inoltrate dalla CIRC
saranno condotti esclusivamente dalla Commissione disciplinare dell'UCI (l'Articolo
234 dell'UCI ADR non sarà applicabile), applicando il solo UCI ADR.
14
76. Se la CIRC ha deciso di non rendere pubbliche le prove fornite per perseguire
l'ADRV e di trattare le Informazioni significative aggiuntive in modo riservato, la
Commissione disciplinare garantirà che l'identità del PL non sarà resa nota in tali
procedimenti disciplinari.
77. La Decisione della Commissione disciplinare dell'UCI potrà essere impugnata in
appello al CAS ai sensi degli Articoli 329, 330, 332 (per analogia), 333 e 334
dell'UCI ADR.
78. Se la CIRC ha deciso di non rendere pubblica l'ADRV e di trattare le "informazioni
significative relative all'antidoping" in maniera riservata, il PL sarà ascoltato dal
CAS come testimone protetto.
VIII. NORME PROCEDURALI
A. In generale
79. Fatti salvi i presenti TR e i Regolamenti CIRC, la CIRC potrà gestire le proprie
indagini a sua assoluta discrezione per essere il più efficiente possibile. La CIRC
terrà in considerazione le risorse finanziarie e la scadenza temporale messa a sua
disposizione.
80. Per gli aspetti non disciplinati dai Regolamenti CIRC, o per cui non è stata inclusa
una norma specifica in questi TR, la CIRC avrà facoltà di condurre i procedimenti
e/o gestire la materia in questione come ritiene opportuno.
81. Nell'esercitare il suo potere, la CIRC si sforzerà di agire in linea con lo scopo del
suo mandato, come stabilito dai presenti TR, e di procedere sempre nel rispetto
dei principi comunemente considerati validi per un processo giusto.
B. RISERVATEZZA
82. La CIRC condurrà le proprie indagini su base strettamente riservata e adotterà
tutte le misure procedurali che ritiene necessarie per garantire tale riservatezza.
83. I PL che accettano una Sanzione ridotta forniranno una dichiarazione contenente
informazioni dettagliate relative all'ADRV ammessa.
84. I PL che accettano una Sanzione ulteriormente ridotta forniranno una DT
contenente Informazioni significative aggiuntive (su cui si basa la proposta di
riduzione).
85. Nel caso di un PL che ammette un'ADRV e/o fornisce informazioni aggiuntive, si
applicano le seguenti norme procedurali:
i.
la fase iniziale di identificazione del fatto sarà assolutamente riservata;
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ii.
fin dall'inizio la CIRC chiarirà che nessuna informazione fornita dal PL sarà
usata contro il PL stesso e/o contro un altro PL, senza accordo del PL che sta
ammettendo un'ADRV e/o che fornisce informazioni alla CIRC;
iii.
fin dall'inizio la CIRC chiarirà che il nome del PL rimarrà riservato e sarà rivelato
solo con il suo stesso consenso (nel momento in cui accetta una Sanzione
ridotta o una Sanzione ulteriormente ridotta per cui non sono previste condizioni
di riservatezza);
iv.
fin dall'inizio la CIRC informerà il PL in merito alla lunghezza della Sanzione
ridotta applicabile che sarà proposta nel caso dovesse accettare la
registrazione ufficiale dell'ADRV ammessa;
v.
la CIRC spiegherà che il PL che fornisce Informazioni significative aggiuntive
potrà ricevere una proposta di Sanzione ulteriormente ridotta;
vi.
la CIRC comunicherà al PL che ha fornito Informazioni significative aggiuntive
che riceverà una proposta di Sanzione ulteriormente ridotta una volta che la
CIRC avrà elaborato le informazioni rilevanti;
vii.
la CIRC spiegherà al PL che sarà libero di accettare o rifiutare la proposta e
quali saranno le conseguenze legali della sua scelta (vedi paragrafo 87).
86. Se la proposta della CIRC richiede l'accettazione dell'UCI e della WADA (vedi
paragrafo 60 sopra), la CIRC, l'UCI e la WADA seguiranno la procedura stabilita
dal MdI e da eventuali accordi in essere tra l'UCI e la WADA relativamente alla
CIRC e al suo mandato.
87. La CIRC comunicherà la proposta al PL (se necessario, dopo aver verificato
l'accettazione da parte dell'UCI e della WADA).
i.
Se il PL rifiuta la proposta, le informazioni fornite rimarranno riservate e non
saranno intraprese ulteriori azioni contro il PL sulla base delle informazioni
fornite.
ii.
Se il PL accetta la proposta, il procedimento non sarà interrotto e la CIRC
emetterà una Decisione secondo i principi definiti sopra (vedi paragrafo 59 e
seguenti).
88. Se la CIRC decide che la Sanzione ulteriormente ridotta deve contemplare la "nondivulgazione dell'ADRV", la CIRC tratterà le Informazioni significative aggiuntive in
modo riservato.
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C. OBBLIGO DI VERITÀ
89. I PL che forniscono prove alla CIRC sono vincolati dall'obbligo di verità.
90. I PL che forniscono informazioni false alla CIRC saranno dichiarati sospesi per un
periodo di 8 anni una volta appurata la falsità delle informazioni. La CIRC potrà (i)
accettare la giurisdizione e l'autorità di imporre tale sanzione o (ii) inoltrare tale
questione alla Commissione disciplinare dell'UCI che avrà la giurisdizione e
autorità di imporre tale sanzione. A seguito dello scioglimento della CIRC, solo la
Commissione disciplinare dell'UCI conserverà tale giurisdizione e autorità.
91. La decisione di imporre una sanzione in base a tale disposizione può essere
impugnata in appello al CAS da parte del PL entro 21 giorni.
D. NORME PROCEDURALI AGGIUNTIVE
92. L'UCI e la CIRC risolveranno eventuali controversie relative ai presenti TR
attraverso trattative condotte in conformità del principio della buona fede. Se
necessario, i TR saranno modificati e/o integrati dall'UCI con il consenso della
CIRC.
93. Al massimo entro il termine del suo mandato, la CIRC informerà il Presidente
dell'UCI sui tempi di consegna del Rapporto della CIRC. Con trattative in buona
fede, la CIRC e l'UCI stabiliranno, tra gli altri, i termini di consegna del Rapporto, la
sua pubblicazione, la restituzione di attrezzature rimanenti della CIRC (computer
portatili, stampanti ecc.) all'UCI, la pubblicazione delle informazioni relative al
budget (vedi sopra Sezione III.E) o altri aspetti del mandato, l'uso delle
informazioni contenute nel Rapporto da parte dei membri della CIRC e la
consegna all'UCI della documentazione raccolta dalla CIRC nel corso del suo
mandato.
94. Una volta terminato il mandato, la CIRC e i suoi membri non sono tenuti a
conservare la documentazione raccolta nel corso dello stesso.
95. L'UCI manterrà riservato il contenuto degli accordi di cui al paragrafo 19 e gli
accordi intercorsi tra la CIRC e il suo staff.
IX. DISPOSIZIONI VARIE
96. La CIRC, i suoi membri e il suo staff si adoperano per svolgere al meglio il loro
mandato. Sono responsabili di fronte all'UCI solo per dolo o negligenza grave.
97. L'UCI fornirà alla CIRC, ai suoi membri e al suo staff indennità completa in caso di
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i.
ingiunzioni, richieste di indennizzo e/o accuse di diffamazione presentate contro
uno qualsiasi dei membri e dello staff della CIRC in relazione all'esecuzione del
loro mandato secondo quanto previsto dai presenti TR;
ii.
azioni legali da parte di PL e/o PI relativamente ai poteri investigativi o
disciplinari della CIRC e
iii.
qualsiasi sentenza oppure ordinanza emanata da autorità amministrative o
giudiziarie, che richiedono ai membri e/o allo staff della CIRC di fornire le
informazioni raccolte durante lo svolgimento del proprio mandato, secondo
quanto previsto dai presenti TR.
98. Inoltre, nei casi citati al paragrafo 97, l'UCI adotterà le misure necessarie per
difendere la CIRC, i suoi membri e il suo staff, partecipando e subentrando in
procedimenti giudiziari intrapresi contro la CIRC, i suoi membri e il suo staff,
tutelando i suoi interessi e a proprie spese.
99. Ogni controversia, sorta da o in relazione ai presenti TR, tra la CIRC, i suoi
membri e il suo staff e l'UCI che non può essere risolta secondo quanto previsto
dal paragrafo 92, sarà risolta dal Tribunale arbitrale dello sport di Losanna,
escludendo qualsiasi tribunale statale.
Per la CIRC
A nome del Comitato esecutivo dell'UCI
_________________________
_________________________
Dick Marty, Presidente
Brian Cookson, Presidente dell'UCI
_________________________
_________________________
Ulrich Haas, Membro
Martin Gibbs, Direttore generale dell'UCI
_________________________
Peter Nicholson, Membro
_________________________
Aurélie Merle, Segretaria
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