11 febbraio 2014 COMMISSIONE INDIPENDENTE DI RIFORMA DEL CICLISMO TERMINI DI RIFERIMENTO 1 SOMMARIO ABBREVIAZIONI ................................................................................................................... 3 I. Scopo dei presenti Termini di riferimento ............................................................ 4 II. Mandato della CIRC ................................................................................................ 4 A. In generale ....................................................................................................................... 4 B. Questioni oggetto d'indagine ........................................................................................ 5 C. Rapporto della CIRC ....................................................................................................... 5 D. Periodo d'indagine .......................................................................................................... 5 E. Budget .............................................................................................................................. 6 III. Composizione e organizzazione CIRC .................................................................. 6 IV. Fonti di informazione ............................................................................................. 7 V. Assistenza UCI........................................................................................................ 7 VI. Poteri investigativi della CIRC ............................................................................... 8 VII. Provvedimenti disciplinari ..................................................................................... 8 VIII. Regole procedurali ............................................................................................... 15 IX. Disposizioni varie ................................................................................................. 17 2 ABBREVIAZIONI PRINCIPALI ADRV Violazione delle regole antidoping CADF Fondazione ciclistica antidoping CIRC Commissione indipendente di riforma del ciclismo (di seguito definita anche CI) Regolamenti CIRC Regolamenti ad hoc dell'UCI sulla CIR, adottati dal Comitato direttivo dell'UCI il 1° febbraio 2014 Rapporto CIRC Il Rapporto CIRC a cui si fa riferimento alla Sezione II C IC La CIRC Periodo d'indagine Il periodo tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 2013 (o fino a data definita dalla CIRC) PL Possessore di licenza UCI MdI Il Memorandum d'intesa tra l' UCI e la WADA, sottoscritto il 15 gennaio 2014 NADO Organizzazione antidoping nazionale NF Federazione nazionale Personale d'assistenza al ciclista Meccanici, massaggiatori, paramedico, autisti assistenti, personale Personale di squadra senior General manager, Team manager, proprietari della squadra, direttori sportivi, allenatori TR I presenti Termini di riferimento della CIRC UCI Unione Ciclistica Internazionale UCI ADR Regole antidoping dell'UCI WADA Agenzia mondiale antidoping (World Anti-Doping Agency) 3 I. SCOPO DEI PRESENTI TERMINI DI RIFERIMENTO 1. I presenti Termini di riferimento (TR) hanno lo scopo di definire il mandato della Commissione indipendente di riforma del ciclismo dell'UCI (CIRC). 2. I presenti TR sono stati redatti rispettando il Memorandum d'intesa sottoscritto dall'UCI e dalla WADA il 15 gennaio 2014 (MdI), i Regolamenti ad hoc dell'UCI sulla Commissione indipendente di riforma del ciclismo, adottati dal Comitato direttivo dell'UCI il 1° febbraio 2014 (Regolamenti CIRC), le regole antidoping dell'UCI (UCI ADR) e altri eventuali accordi in essere tra l'UCI e la WADA relativamente alla CIRC e al suo mandato. II. MANDATO DELLA CIRC A. IN GENERALE 3. La CIRC è stata costituita per condurre una serie di indagini indipendenti sulle cause dello sviluppo di un modello di doping nel mondo del ciclismo e sulle accuse di inchieste inefficaci di tali pratiche di doping da parte dell'UCI, di altri organi direttivi e di funzionari. 4. La priorità delle indagini è da attribuirsi alla comprensione e all'apprendimento degli eventi passati, per migliorare il futuro dello sport eliminando procedure e pratiche inadeguate; parimenti prioritaria è l'identificazione delle ragioni profonde e dei meccanismi del fenomeno endemico del doping nel ciclismo. Lo scopo primo delle indagini non sarà identificare e punire infrazioni all'antidoping da parte del singolo ciclista, ma piuttosto scoprire e contrastare pratiche e reti che hanno fomentato e/o agevolato il doping nel ciclismo nel Periodo d'indagine. 5. Le indagini della CIRC sfoceranno in un rapporto contenente raccomandazioni per il futuro con (e per) tutti gli attori coinvolti nel mondo del ciclismo. In particolare, l'UCI punta a conoscere e comprendere gli eventi passati e ad apportare i cambiamenti necessari per evitare di ripetere gli stessi errori in futuro. 6. Il mandato della CIRC è di natura temporanea. Si stima che la CIRC porterà a termine l'incarico entro il 31 gennaio 2015. Il Presidente dell'UCI può estendere il mandato della CIRC per un periodo massimo di 4 mesi, su ragionevole richiesta di quest'ultima. Ulteriori proroghe possono essere concesse solo dal Comitato direttivo dell'UCI. 4 B. QUESTIONI OGGETTO D'INDAGINE 7. La CIRC potrà gestire le proprie indagini a sua assoluta discrezione per essere il più efficiente possibile. La CIRC terrà in considerazione le risorse finanziarie e la scadenza temporale messa a sua disposizione. 8. La CIRC indagherà sulle seguenti questioni principali: i. l'esistenza di ragioni storiche specifiche che spiegano lo sviluppo di una cultura del doping nel ciclismo; ii. i processi e le pratiche nel ciclismo professionistico su strada che hanno permesso l'evoluzione e la diffusione della cultura del doping; iii. i principali fornitori e intermediari di sostanze dopanti nel ciclismo; iv. se e in quale misura l'UCI e/o i funzionari dell'UCI hanno contribuito in modo diretto allo sviluppo di una cultura del doping nel ciclismo, in particolare gestendo male i test e/o coprendo i test positivi. 9. La CIRC non sarà vincolata alle questioni identificate nei presenti TR e potrà ampliare il raggio d'azione della sua inchiesta ad altre questioni che considera rivelanti ai fini della sua indagine. C. RAPPORTO DELLA CIRC 10. La CIRC presenterà al Presidente dell'UCI un rapporto (Rapporto CIRC), il cui scopo principale sarà fornire raccomandazioni per il futuro con (e per) tutti gli attori coinvolti nel mondo del ciclismo. In particolare, il Rapporto CIRC punterà ad essere uno strumento utile all'UCI per conoscere e comprendere gli eventi passati e per apportare i cambiamenti necessari volti ad evitare la ripetizione degli stessi errori in futuro. 11. Come previsto dall'Articolo 1.3 dell'MdI, il Rapporto CIRC conterrà raccomandazioni mirate per l'intera comunità del ciclismo al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti nell'Articolo 10 di cui sopra. D. PERIODO D'INDAGINE 12. L'indagine della CIRC si dovrebbe concentrare, senza tuttavia limitarvisi, sul periodo tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 2013 (Periodo d'indagine). 13. La CIRC potrà, a sua discrezione, estendere la durata del Periodo d'indagine oppure scegliere un Periodo d'indagine alternativo. 5 E. BUDGET 14. L'UCI e la CIRC hanno concordato un budget il cui stanziamento sarà definito in modo indipendente dalla CIRC. 15. L'UCI e la Segretaria della CIRC si incontreranno mensilmente per la revisione del bilancio, al fine di assicurarsi che le spese siano in linea con il budget concordato. 16. La CIRC e l'UCI discuteranno e risolveranno eventuali questioni di budget secondo le regole della buona fede. III. COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA CIRC 17. Nel rispetto degli Articoli 3.1 e 3.2 del MdI, la CIRC è composta da tre persone in società semplice, secondo quanto previsto dall'Articolo 530 e seguenti del Codice delle obbligazioni svizzero, ed è libera di modificare il suo status giuridico, come ritiene opportuno, in accordo con l'UCI. 18. La CIRC è composta dai tre seguenti membri (Membri CIRC): i. ii. iii. Dott. Dick Marty (Presidente) Sig. Peter Nicholson (Vicepresidente) Prof. Ulrich Haas (Vicepresidente). 19. La remunerazione dei Membri CIRC sarà regolata da accordi separati. 20. La CIRC è libera di organizzarsi nel modo che ritiene più opportuno, entro i limiti dei presenti Regolamenti CIRC, considerando il budget effettivamente stanziato per questo progetto e i limiti temporali applicabili al lavoro di indagine. 21. La CIRC agirà in modo indipendente nel quadro dei Regolamenti CIRC. 22. Se lo ritiene opportuno, la CIRC può assumere personale rispettando i limiti del budget a sua disposizione. 23. La CIRC è libera di promulgare propri regolamenti interni e norme procedurali, posto che tali regole e regolamenti considerino e siano coerenti con i presenti TR, il MdI, i Regolamenti CIRC ed eventuali altri accordi che rappresentano la base del MdI. 24. La CIRC agirà in modo pragmatico, tenendo in considerazione le risorse disponibili, e sempre in modo corretto. 6 25. La CIRC agirà in modo indipendente, senza alcun tipo di influenza da parte dell'UCI o dei suoi funzionari e/o dipendenti, passati o attuali, e non riceverà alcun tipo di istruzione dall'UCI, dai suoi funzionari e/o dipendenti. IV. FONTI DI INFORMAZIONE 26. La CIRC potrà utilizzare ogni tipo di informazione che reputerà appropriata. 27. La CIRC potrà ascoltare la testimonianza di attuali Possessori di licenza UCI (PL) o ex-Possessori di licenza e di altre Persone di interesse (PI), inclusi i "Non-possessori di licenza", ai sensi dell'Articolo 18 dell'UCI ADR. 28. La CIRC esorterà i PL o le PI a rivelare eventuali fatti e circostanze pertinenti all'indagine antidoping, inclusi i casi di ADRV. V. ASSISTENZA UCI 29. Su semplice richiesta della CIRC, l'UCI fornirà i documenti o le informazioni in formato elettronico in suo possesso, rilevanti ai fini dell'indagine. 30. Lo staff, i membri e le commissioni dell'UCI e di altri organismi sono tenuti a fornire assistenza alla CIRC nel suo lavoro di indagine. L'UCI esorterà gli exmembri delle commissioni e di altri organismi dell'UCI a fornire assistenza alla CIRC nel suo lavoro di indagine. 31. Le Federazioni nazionali condurranno le indagini necessarie su richiesta della CIRC, secondo quanto previsto dall'Articolo 231 dell'UCI ADR. 32. L'UCI si assicurerà che le Federazioni nazionali, i funzionari e i dipendenti dell'UCI assistano la CIRC nello svolgimento del suo mandato. In particolare, se richiesto dalla CIRC, l'UCI chiederà ai dipendenti e/o funzionari di fornirle prove. L'UCI adotterà inoltre le misure necessarie per garantire la cooperazione dei dipendenti della Fondazione ciclistica antidoping (CADF) con la CIRC. L'UCI non intraprenderà alcuna azione contro dipendenti suoi e/o della CADF qualora questi abbiano fornito informazioni alla CIRC. 33. In particolare, l'UCI rinuncia a qualsiasi accordo di riservatezza eventualmente in essere con il suo staff, i suoi membri, le sue commissioni e i suoi organismi e con i dipendenti della CADF. 34. Tutti i Possessori di licenza sono tenuti a fornire assistenza alla CIRC nelle indagini relative ad ADRV, ai sensi dell'Articolo 231 dell'UCI ADR. 35. L'UCI farà ogni sforzo possibile per aiutare la CIRC ad ottenere la collaborazione di tutte le organizzazioni antidoping (NADO) e quella della WADA. 7 VI. POTERI D'INDAGINE DELLA CIRC 36. La CIRC può condurre colloqui con chiunque voglia fornirle informazioni. 37. La CIRC ha il potere di imporre sanzioni ridotte (Sanzioni ridotte) a PL che confessano alla stessa una Violazione alle regole antidoping (ADRV) e, in caso di ammissione da parte del PL, la CIRC può anche proporre sanzioni ulteriormente ridotte per il PL che fornisce informazioni significative riguardo ad altre ADRV o ad altre circostanze rilevanti in termini di antidoping (Sanzioni ulteriormente ridotte). Caso per caso, la CIRC può raccomandare una riduzione ad hoc della sanzione per un PL che sta attualmente scontando un periodo di sospensione o è attualmente coinvolto in procedimenti disciplinari. Se la CIRC possiede le prove di un'ADRV commessa entro il periodo per cui è applicabile la prescrizione da qualcuno che non è comparso al suo cospetto, può inoltrare tali prove all'UCI, affinché prenda i provvedimenti necessari, oppure invitare il PL che ha presumibilmente commesso l'ADRV ad essere ascoltato dalla Commissione stessa. Il potere disciplinare della CIRC sarà esercitato in conformità alle disposizioni contenute nei Regolamenti CIRC e nella seguente Sezione VII. La CIRC applicherà le regole procedurali contenute nei Regolamenti CIRC e nella seguente Sezione VIII. VII. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 38. Fatti salvi i Regolamenti CIRC, le seguenti regole si applicheranno a tutti gli aspetti di gestione dei risultati e ai provvedimenti disciplinari relativi ad ADRV rivelate o scoperte dalla CIRC, commesse durante il Periodo d'indagine. A. GIURISDIZIONE 39. La CIRC ha competenza esclusiva di gestione dei risultati e disciplinare (Giurisdizione) rispetto a tutte le ADRV ammesse o riferite alla CIRC entro la finestra temporale specificata al paragrafo 6. 40. La Giurisdizione della CIRC si estenderà a tutti i PL e a tutti i "Non-possessori di licenza", secondo quanto previsto dall'Articolo 18 dell'UCI ADR. 41. Le Federazioni nazionali si asterranno dall'imporre la propria giurisdizione sulle ADRV disciplinate dai Regolamenti CIRC. Le Federazioni nazionali che hanno delegato la propria giurisdizione alla NADO si assicureranno che quest'ultima non imponga la propria giurisdizione sulle ADRV disciplinate dai Regolamenti CIRC. 42. Qualsiasi decisione presa da altre ADO relativamente ad un'ADRV iscrivibile all'esclusiva giurisdizione della CIRC non sarà riconosciuta dall'UCI, ai sensi dell'Articolo 366 dell'UCI ADR. 8 43. La CIRC potrà proporre sanzioni ridotte per i PL che ammettono un'ADRV (Sanzioni ridotte) e riduzioni ulteriori della sanzione se i PL forniscono anche informazioni significative riguardo ad altre ADRV o ad altre circostanze rilevanti in termini di antidoping (Sanzioni ulteriormente ridotte). B. AMMISSIONI DI ADRV a. Sanzioni ridotte 44. Le seguenti Sanzioni ridotte saranno applicate dalla CIRC: aa. Ciclisti che ammettono una o più ADRV: i. uso o possesso di sostanze o metodi proibiti (Articoli 21.2 e 21.6 dell'UCI ADR) o mancate comunicazioni/localizzazioni (Articolo 21.4 dell'UCI ADR): 6 mesi di sospensione; ii. elusione o manomissione di test (Articoli 21.3 e 21.5 dell'UCI ADR): 6 mesi di sospensione; iii. altre ADRV: 12 mesi di sospensione. bb. i. Meccanici, massaggiatori, assistenti, personale paramedico, autisti (Personale d'assistenza al ciclista) che ammettono una o più ADRV: possesso di sostanze o metodi proibiti (Articolo 21.6 dell'UCI ADR): 6 mesi di sospensione; ii. altre ADRV: 12 mesi di sospensione. cc. General manager, team manager, proprietari della squadra, direttori sportivi, allenatori (Personale di squadra senior) che ammettono una o più ADRV: i. possesso di sostanze o metodi proibiti (Articolo 21.6 dell'UCI ADR): 12 mesi di sospensione; 9 ii. altre ADRV: 24 mesi di sospensione. dd. Medici della squadra o altri professionisti sanitari autorizzati (Medici) che ammettono una o più ADRV: i. possesso di sostanze o metodi proibiti (Articolo 21.6 dell'UCI ADR): 18 mesi di sospensione; ii. altre ADRV: 36 mesi di sospensione. b. Decorrenza del periodo di sospensione 45. L'effettivo periodo di sospensione decorrerà dalla data stabilita dalla CIRC o da altra data successiva che quest'ultima ritiene adeguata alle circostanze. c. Revoca 46. La CIRC ha facoltà di decidere (i) quali eventuali risultati annullare a seguito di ADRV ammesse e (ii) l'eventuale conseguente modifica del ranking. 47. Non si applicano alle squadre le conseguenze previste all'Articolo 327 dell'UCI ADR. d. Premi in denaro e sanzioni economiche 48. Se il PL ammette un'ADRV alla CIRC, non sarà imposta alcuna restituzione dei premi in denaro, anche qualora la CIRC decida, a sua discrezione, di annullare i relativi risultati. 49. In nessun caso si applicheranno le sanzioni economiche previste all'Articolo 326 dell'UCI ADR. e. Forma della decisione 50. La CIRC emetterà una decisione ai sensi degli Articoli 272-273 dell'UCI ADR 51. La Decisione non dovrà essere motivata. A sua discrezione, la CIRC potrà fornire brevi motivazioni. f. Costi 52. Le decisioni della CIRC saranno fornite senza alcun costo per il PL. 10 g. Notifica, pubblicazione e appello 53. Le decisioni prese conformemente alla presente Sezione VII.B saranno notificate secondo quanto previsto dall'Articolo 277 dell'UCI ADR e pubblicate secondo quanto previsto dagli Articoli 353 e 354 dell'UCI ADR. Tuttavia, a sua discrezione, la CIRC potrà decidere la pubblicazione della decisione solo al termine delle indagini. 54. La Decisione della CIRC è definitiva e non può essere impugnata in appello. h. Registro 55. La Decisione della CIRC sarà inclusa nel Registro dell'UCI e rappresenterà una violazione ai sensi degli Articoli 306-311 dell'UCI ADR. Secondo quanto previsto esplicitamente dall'Articolo 306 dell'UCI ADR, la Sanzione ridotta sarà considerata equivalente ad una "Sanzione ridotta per negligenza o colpa non grave". C. INFORMAZIONI SIGNIFICATIVE AGGIUNTIVE 56. Sotto la sua giurisdizione, la CIRC può proporre Sanzioni ulteriormente ridotte a PL che forniscono una Dichiarazione del teste (DT) e/o prove documentate contenenti informazioni significative rispetto ad altre ADRV o ad altre circostanze rilevanti in termini di antidoping (Sanzioni ulteriormente ridotte). 57. La CIRC può decidere di proporre una Sanzione ulteriormente ridotta solo se il PL (i) acconsente esplicitamente all'uso di tali prove in ulteriori procedimenti disciplinari e (ii) accetta espressamente di testimoniare in tali procedimenti, se richiesto dalla CIRC o dall'UCI. 58. Su richiesta del PL, la CIRC può decidere che (i) la DT abbia forma anonima e (ii) che il PL venga ascoltato come testimone segreto nei procedimenti disciplinari successivi. a. Sanzioni ulteriormente ridotte 59. Considerando tutte le circostanze del caso, inclusa in particolare l'importanza delle Informazioni significative aggiuntive, la CIRC può proporre le seguenti riduzioni massime delle Sanzioni : aa. Ciclisti che ammettono una o più ADRV e forniscono Informazioni significative aggiuntive: i. la sanzione altrimenti applicabile può essere ridotta fino a cancellare il periodo di sospensione e non sarà considerata una violazione, ai sensi dell'Articolo 306 e seguenti dell'UCI ADR 11 e, in casi eccezionali, ii. l'ADRV ammessa non sarà resa nota pubblicamente. bb. Personale d'assistenza al ciclista, Personale di squadra senior, e Medici che ammettono una o più ADRV e forniscono Informazioni significative aggiuntive: i. la sanzione altrimenti applicabile può essere ridotta fino a cancellare il periodo di sospensione e, in casi eccezionali, ii. l'ADRV non sarà resa nota pubblicamente. 60. La CIRC determina a propria discrezione in cosa consistono le "Informazioni significative aggiuntive", consentendo l'applicazione di Sanzioni ulteriormente ridotte. L'entità dell'ulteriore riduzione della sanzione e la decisione di non rendere nota pubblicamente l'ADRV saranno previamente definite con (i) l'UCI e (ii) la WADA, conformemente al meccanismo descritto nel seguente paragrafo 86. b. Decorrenza del periodo di sospensione 61. L'effettivo periodo di sospensione, se imposto, decorre della data stabilita dalla CIRC o da un'altra data successiva che quest'ultima ritiene adeguata alle circostanze. c. Revoca 62. Salva la decisione di non rendere pubblica l'ADRV, la CIRC decide a propria discrezione quali risultati annullare a seguito dell'eventuale ammissione di una ADRV. 63. Non si applicano alle squadre le conseguenze previste all'Articolo 327 dell'UCI ADR. d. Premi in denaro e sanzioni economiche 64. Non sarà imposta alcun restituzione dei premi in denaro, anche qualora la CIRC decida, a sua discrezione, di annullare i relativi risultati. 65. In nessun caso si applicheranno le sanzioni economiche previste all'Articolo 326 dell'UCI ADR. e. Forma della decisione 66. Salva la decisione della CIRC di non rendere nota pubblicamente l'ADRV, la CIRC emetterà una decisione ai sensi degli Articoli 272-273 dell'UCI ADR. 67. Se la decisione viene resa pubblica, la CIRC motiverà brevemente tale decisione. 12 f. Costi 68. Le decisioni della CIRC saranno fornite senza alcun costo per il PL. g. Pubblicazione e riservatezza 69. Se la CIRC applica una Sanzione ulteriormente ridotta e decide che l'ADRV non deve essere resa nota pubblicamente, la Decisione della CIRC sarà notificata solo al PL (gli Articoli 277 e 351-355 dell'UCI ADR non saranno applicabili). h. Registro 70. La Decisione della CRIC non sarà inclusa nel Registro dell'UCI e rappresenterà una violazione ai sensi degli Articoli 306-311 dell'UCI ADR, solo secondo quanto previsto nel paragrafo 59(aa)(i). i. ADRV successiva 71. Se il PL commette intenzionalmente o per negligenza un'ADRV concernente una sostanza non specificata o un metodo proibito, dopo un'ammissione alla CIRC (ADRV aggiuntiva) per cui ha ottenuto una Sanzione ulteriormente ridotta equivalente a "nessun periodo di sospensione, nessuna restituzione del premio in denaro, nessuna multa o costo da sostenere" e/o una decisione secondo cui "l'ADRV non sarà resa nota pubblicamente, ai sensi dell'Articolo 306 e seguenti dell'UCI ADR", si applicheranno i seguenti principi: i. se la CIRC è ancora in attività, il PL deve informare la CIRC dell'ADRV aggiuntiva; ii. la CIRC non renderà nota l'ADRV ammessa a nessuna ADO che conduce indagini o persegue l'ADRV aggiuntiva; adotterà le misure necessarie per garantire che l'ADRV ammessa sia tutelata da riservatezza anche dopo lo scioglimento della CIRC; iii. tuttavia, nel caso in cui l'ADO che persegue l'ADRV aggiuntiva scopra autonomamente l'ADRV, la Decisione della CIRC relativa ad una Sanzione ulteriormente ridotta perde efficacia e la relativa ADRV può (i) essere soggetta all'azione di qualsiasi ADO con facoltà di gestione dei risultati entro il periodo per cui è applicabile la prescrizione, ed (ii) essere presa in considerazione per stabilire la sanzione relativa all'ADRV aggiuntiva (in altre parole, il PL non 13 sarà sanzionato per l'ADRV ammessa, ma per l'ADRV aggiuntiva, in una condizione aggravata da infrazioni multiple). D. POSSESSORI DI LICENZA ATTUALMENTE INTERESSATI DA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O SOSPESI 72. La competenza della CIRC di proporre Sanzioni ridotte e Sanzioni ulteriormente ridotte ai sensi dei Regolamenti CIRC è limitata a PL che attualmente non (i) stanno scontando un periodo di sospensione o (ii) sono già coinvolti in procedimenti disciplinari (ovvero che sono stati informati di una potenziale ADRV) al momento dell'adozione dei presenti regolamenti. 73. Caso per caso, la CIRC può raccomandare una riduzione ad hoc della sanzione per un PL che (i) sta attualmente scontando un periodo di sospensione o (ii) è attualmente coinvolto in procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto per le Sanzioni ridotte al paragrafo 44, se il PL in questione fornisce alla CIRC informazioni significative relative all'antidoping. i. La riduzione proposta dalla CIRC è soggetta al consenso da parte: (i) dell'UCI; (ii) dell'ADO che indaga e persegue il caso che ha causato il periodo di sospensione attualmente in corso e (iii) della WADA. ii. L'identità del PL che sta attualmente scontando un periodo di sospensione sarà rivelata. Tuttavia la CIRC avrà facoltà di decidere se, e in quale misura, mantenere riservata l'identità del PL attualmente coinvolto in procedimenti disciplinari. Tale decisione sarà accettata da (i) l'UCI; (ii) l'organismo amministrativo che ha stabilito il periodo di sospensione attualmente in corso o che sta conducendo i procedimenti disciplinari in corso e (iii) la WADA. E. ADRV SCOPERTE DALLA CIRC 74. Se la CIRC possiede prove di un'ADRV commessa entro il periodo per cui è applicabile la prescrizione da qualcuno che non è comparso al suo cospetto, può (i) inoltrare tali prove all'UCI, affinché prenda i provvedimenti necessari, ai sensi degli Articoli 229-233 dell'UCI ADR oppure (ii) invitare il PL che ha presumibilmente commesso l'ADRV ad essere ascoltato dalla Commissione stessa e beneficiare delle sanzioni ridotte descritte nella precedente Sezione VII. 75. Tutti i procedimenti disciplinari derivanti da informazioni inoltrate dalla CIRC saranno condotti esclusivamente dalla Commissione disciplinare dell'UCI (l'Articolo 234 dell'UCI ADR non sarà applicabile), applicando il solo UCI ADR. 14 76. Se la CIRC ha deciso di non rendere pubbliche le prove fornite per perseguire l'ADRV e di trattare le Informazioni significative aggiuntive in modo riservato, la Commissione disciplinare garantirà che l'identità del PL non sarà resa nota in tali procedimenti disciplinari. 77. La Decisione della Commissione disciplinare dell'UCI potrà essere impugnata in appello al CAS ai sensi degli Articoli 329, 330, 332 (per analogia), 333 e 334 dell'UCI ADR. 78. Se la CIRC ha deciso di non rendere pubblica l'ADRV e di trattare le "informazioni significative relative all'antidoping" in maniera riservata, il PL sarà ascoltato dal CAS come testimone protetto. VIII. NORME PROCEDURALI A. In generale 79. Fatti salvi i presenti TR e i Regolamenti CIRC, la CIRC potrà gestire le proprie indagini a sua assoluta discrezione per essere il più efficiente possibile. La CIRC terrà in considerazione le risorse finanziarie e la scadenza temporale messa a sua disposizione. 80. Per gli aspetti non disciplinati dai Regolamenti CIRC, o per cui non è stata inclusa una norma specifica in questi TR, la CIRC avrà facoltà di condurre i procedimenti e/o gestire la materia in questione come ritiene opportuno. 81. Nell'esercitare il suo potere, la CIRC si sforzerà di agire in linea con lo scopo del suo mandato, come stabilito dai presenti TR, e di procedere sempre nel rispetto dei principi comunemente considerati validi per un processo giusto. B. RISERVATEZZA 82. La CIRC condurrà le proprie indagini su base strettamente riservata e adotterà tutte le misure procedurali che ritiene necessarie per garantire tale riservatezza. 83. I PL che accettano una Sanzione ridotta forniranno una dichiarazione contenente informazioni dettagliate relative all'ADRV ammessa. 84. I PL che accettano una Sanzione ulteriormente ridotta forniranno una DT contenente Informazioni significative aggiuntive (su cui si basa la proposta di riduzione). 85. Nel caso di un PL che ammette un'ADRV e/o fornisce informazioni aggiuntive, si applicano le seguenti norme procedurali: i. la fase iniziale di identificazione del fatto sarà assolutamente riservata; 15 ii. fin dall'inizio la CIRC chiarirà che nessuna informazione fornita dal PL sarà usata contro il PL stesso e/o contro un altro PL, senza accordo del PL che sta ammettendo un'ADRV e/o che fornisce informazioni alla CIRC; iii. fin dall'inizio la CIRC chiarirà che il nome del PL rimarrà riservato e sarà rivelato solo con il suo stesso consenso (nel momento in cui accetta una Sanzione ridotta o una Sanzione ulteriormente ridotta per cui non sono previste condizioni di riservatezza); iv. fin dall'inizio la CIRC informerà il PL in merito alla lunghezza della Sanzione ridotta applicabile che sarà proposta nel caso dovesse accettare la registrazione ufficiale dell'ADRV ammessa; v. la CIRC spiegherà che il PL che fornisce Informazioni significative aggiuntive potrà ricevere una proposta di Sanzione ulteriormente ridotta; vi. la CIRC comunicherà al PL che ha fornito Informazioni significative aggiuntive che riceverà una proposta di Sanzione ulteriormente ridotta una volta che la CIRC avrà elaborato le informazioni rilevanti; vii. la CIRC spiegherà al PL che sarà libero di accettare o rifiutare la proposta e quali saranno le conseguenze legali della sua scelta (vedi paragrafo 87). 86. Se la proposta della CIRC richiede l'accettazione dell'UCI e della WADA (vedi paragrafo 60 sopra), la CIRC, l'UCI e la WADA seguiranno la procedura stabilita dal MdI e da eventuali accordi in essere tra l'UCI e la WADA relativamente alla CIRC e al suo mandato. 87. La CIRC comunicherà la proposta al PL (se necessario, dopo aver verificato l'accettazione da parte dell'UCI e della WADA). i. Se il PL rifiuta la proposta, le informazioni fornite rimarranno riservate e non saranno intraprese ulteriori azioni contro il PL sulla base delle informazioni fornite. ii. Se il PL accetta la proposta, il procedimento non sarà interrotto e la CIRC emetterà una Decisione secondo i principi definiti sopra (vedi paragrafo 59 e seguenti). 88. Se la CIRC decide che la Sanzione ulteriormente ridotta deve contemplare la "nondivulgazione dell'ADRV", la CIRC tratterà le Informazioni significative aggiuntive in modo riservato. 16 C. OBBLIGO DI VERITÀ 89. I PL che forniscono prove alla CIRC sono vincolati dall'obbligo di verità. 90. I PL che forniscono informazioni false alla CIRC saranno dichiarati sospesi per un periodo di 8 anni una volta appurata la falsità delle informazioni. La CIRC potrà (i) accettare la giurisdizione e l'autorità di imporre tale sanzione o (ii) inoltrare tale questione alla Commissione disciplinare dell'UCI che avrà la giurisdizione e autorità di imporre tale sanzione. A seguito dello scioglimento della CIRC, solo la Commissione disciplinare dell'UCI conserverà tale giurisdizione e autorità. 91. La decisione di imporre una sanzione in base a tale disposizione può essere impugnata in appello al CAS da parte del PL entro 21 giorni. D. NORME PROCEDURALI AGGIUNTIVE 92. L'UCI e la CIRC risolveranno eventuali controversie relative ai presenti TR attraverso trattative condotte in conformità del principio della buona fede. Se necessario, i TR saranno modificati e/o integrati dall'UCI con il consenso della CIRC. 93. Al massimo entro il termine del suo mandato, la CIRC informerà il Presidente dell'UCI sui tempi di consegna del Rapporto della CIRC. Con trattative in buona fede, la CIRC e l'UCI stabiliranno, tra gli altri, i termini di consegna del Rapporto, la sua pubblicazione, la restituzione di attrezzature rimanenti della CIRC (computer portatili, stampanti ecc.) all'UCI, la pubblicazione delle informazioni relative al budget (vedi sopra Sezione III.E) o altri aspetti del mandato, l'uso delle informazioni contenute nel Rapporto da parte dei membri della CIRC e la consegna all'UCI della documentazione raccolta dalla CIRC nel corso del suo mandato. 94. Una volta terminato il mandato, la CIRC e i suoi membri non sono tenuti a conservare la documentazione raccolta nel corso dello stesso. 95. L'UCI manterrà riservato il contenuto degli accordi di cui al paragrafo 19 e gli accordi intercorsi tra la CIRC e il suo staff. IX. DISPOSIZIONI VARIE 96. La CIRC, i suoi membri e il suo staff si adoperano per svolgere al meglio il loro mandato. Sono responsabili di fronte all'UCI solo per dolo o negligenza grave. 97. L'UCI fornirà alla CIRC, ai suoi membri e al suo staff indennità completa in caso di 17 i. ingiunzioni, richieste di indennizzo e/o accuse di diffamazione presentate contro uno qualsiasi dei membri e dello staff della CIRC in relazione all'esecuzione del loro mandato secondo quanto previsto dai presenti TR; ii. azioni legali da parte di PL e/o PI relativamente ai poteri investigativi o disciplinari della CIRC e iii. qualsiasi sentenza oppure ordinanza emanata da autorità amministrative o giudiziarie, che richiedono ai membri e/o allo staff della CIRC di fornire le informazioni raccolte durante lo svolgimento del proprio mandato, secondo quanto previsto dai presenti TR. 98. Inoltre, nei casi citati al paragrafo 97, l'UCI adotterà le misure necessarie per difendere la CIRC, i suoi membri e il suo staff, partecipando e subentrando in procedimenti giudiziari intrapresi contro la CIRC, i suoi membri e il suo staff, tutelando i suoi interessi e a proprie spese. 99. Ogni controversia, sorta da o in relazione ai presenti TR, tra la CIRC, i suoi membri e il suo staff e l'UCI che non può essere risolta secondo quanto previsto dal paragrafo 92, sarà risolta dal Tribunale arbitrale dello sport di Losanna, escludendo qualsiasi tribunale statale. Per la CIRC A nome del Comitato esecutivo dell'UCI _________________________ _________________________ Dick Marty, Presidente Brian Cookson, Presidente dell'UCI _________________________ _________________________ Ulrich Haas, Membro Martin Gibbs, Direttore generale dell'UCI _________________________ Peter Nicholson, Membro _________________________ Aurélie Merle, Segretaria 18
© Copyright 2025 ExpyDoc