COMUNE DI BUCCHERI Piazza Toselli n. 1 - 96010 BUCCHERI Tel. 0931880359 - Fax 0931880559 ORDINANZA SINDACALE N. A DEL2}IO5I2O14 PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI STAGIONE 2014 IL SINDACO Quale autorità comunale di protezione civile, ai sensi dell'art. '1s della Legge 24.02.1g92 n" 225, Premesso: che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o Abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni; Accertato: che, I'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovl e di sterpaglia che, per le eleva te temperature estive sono causa predominaìte di incendi; Ritenuta: al fine dj eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o ìmmediato di incendi; Visto il T.U. della Legge di P.S. 18.06..1931, n. 773: Viste le Leggi Regionali n. 16 det 06.04.1996 e n. 14 det 31.08.1998; Vista la Legge 21.11.2000 n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi,,; Visto il D.L.vo n.26712000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per I'incolumità pubblicà: visto il titolo lll' del D.L.vo n" 139 dell' 0g.03.2006 in materia di prevenzione Incendi; visto I'art 255 del D.L.vo 03.04.2006 n' 152 "Norme in materia ambientare',; Dato atto che: I'entrata in vigore del D.Lgs.3 dicembre 2010, n.205, ha rivisitato il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di riordino ambientale con il primaiio compito di tutelare I'ambiente e la salute umana, altresì che il sopra richiamaio D.Lgs. n. 2 0s12010, in particolare con l'art. 13 ha riscritto I'art. 1Bs del D.Lgs. n. js2t2o06, dìsponendo ar comma 1 lettera f) che: "...paglia, stralci e potature, nonche altro materiale agricolo o forestale non pericolosi...", se non utilizzali in agricoltura, nella selvicoltura o -per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano I'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, pertanto la combustione sul campo dei rifiuti vegetali configura il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente dall'art.256 comma 1 del D.Lgs. 15212006 Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale; ORDINA Art.'l l. Di istituire, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs n. 15212006, così come rivisitato dall'art'13 comma 1, lettera f) del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205, il divieto assoluto di accendere fuochi in agricoltura con lo scopo di bruciare scarti e stoppie derivanti dalla pulitura deì terreni, di vegetazione secca, compteso I'accensione di fuochi con altro materiale di qualsiasi genere all'esterno delle civili abitazioni. 2. Ordina-inoltre il divieto assoluto, su tutto il tenitorio comunale, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliosi, lungo le strade Statali, Comunali e Provinciali ricadenti sul territorio comunale, di: -usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville; -fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco. Art. 2 non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i agricole aree di proprietari conduttori e/o I piopiietari di villette e gli amministratòri di stabili con annesse aree a verde, iresponsabili di cantieri edili e stradàli, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con pulizia annésse aree pertinenziali, dovranno prowedere ad effettuare irelativi interventi di a propna cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per I'incolumità e l'lgiene prúnti"", in particolar modo prowedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché e alta !L t"grio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade per tutto il rimozione di rifiuti e quant'àftro possa essere veicolo di incendìo, mantenendo periodo estivo, le conàizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. e non oltre il '15 i predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro questo comune, Giugno 201a, con awertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi prowedimenti, prowedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori,.ricorrendo all'assistenza previste dalla della Forza Pubblica, con addebito delle spese ed applicazioni delle sanzioni legge Art. 3 prossimità di strade.pubbliche e La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in interclusi,di pri*t", r"ó"òr'éinirossimitàdi fabbrióatì e/oimpianti edinprossimiiàdi lotti non lunghezza di di rispetto ionfini'di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia inferiore a mt. 10,00. Art.4 per uso I concessionari di impianti esterni di gas di pretorio liquefatto in serbatoi fissi, circostante l'area domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione al serbatoio per un raggio non inferiore a mt 5,00' Art.5 destinatj ad azionare le I proprietari ed iconduttori dei motori a scoppio o a combustione superlore ir!u-ú", À"nno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità del tubo di scappamento un dispositivo parascintille' Art. 6 I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasctare intorno a dette strutture una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 10,00. SANZIONI 1. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di euro 137,55 determinata ai sensi dell'art. 2g del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornara ognr due anni in applicazione del D.L.v. n"285 del 30.04.1,9,92. 2. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di euro 150,00, ai sensi dell'art. 255 del D,L.vo n. 152/2006: 3. L'accensione di fuochi in aree esterne alla civile abitazione configura reato penale, ai sensi dell'art. 256 comma 1) del D.Lgs. 15212006, con l'arresto da tre mesi ad un anno o con I'ammenda da euro 2.600,00 ad euro 26.000,00 e si tratia di rifiuti non pericolosi. A carico degli inadempienti, verrà nel contempo ìnoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del codice penale. RICORDA 'che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche; ' che chiunque awisti un incendio che interessi o minacci I'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni: . Vigili del Fuoco . Corpo Forestale . Arma Carabinieri . Questura . Comando Polizia Municipale tel. 115 - 0931875611 tel. 1515 - 0931873093 tel. 112 - 09318801 35 tel. 113 te|.09311969093 DISPONE che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito ufficiale del Comune httD://www. comunedibuccheri. it, affissa presso I'Albo Pretorio e resa pubblica su tufio ll Grritorio comunale mediante distribuzione sui luoghi maggiormente frequentati. Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presenre Ordinanza, adottando eventuali prowedimenti sanzionatori. La presente ordinanza viene trasmessa: alla prefettura di siracusa, alla euestura di Siracusa, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale Vigìli del Fuoco di siracusa, ai Vigili del Fuoco di palazzolo A., al comando di polizia ùunicipale, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, all'lspettorato Ripartimentale delle Foreste, alla Provincia Regionale di Siracusa ed al Servizìo Regionale di protezione Civile di Siracusa. Dalla Residenza Municipale addì 2910512014 rtJòKonco <') u'G
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