FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CORTE FEDERALE D’APPELLO IIIa SEZIONE L.N.D. Comitato Interregionale COMUNICATO UFFICIALE N. 015/CFA (2014/2015) Si dà atto che la Corte Federale d’Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 dicembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni: I° COLLEGIO Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Federico Scalingi, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario. 1. RICORSO DELL’A.S.D. PATERNO’ 1908 AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 6 ALLA SIG.RA AMATO STEFANIA; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 650,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. – NOTA N. 6466/766 PF13/14/MS/VDB DELL’8.5.2014 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Sicilia – Com. Uff. n. 124/TFT del 14.10.2014) La C.F.A., rinvia, su istanza di parte, il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Paternò 1908 di Catania a data da destinarsi. 2. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA DI SIRACUSA (già A.S.D. SPORT CLUB SIRACUSA) AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. CUTRUFO GAETANO; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 650,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. – NOTE N. 5475/479 PF 13-14/MS/VDB E N. 5476/570 PF 13-14/MS/VDB DEL 3.4.2014 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Sicilia – Com. Uff. n. 150 TFT 12 del 28.10.2014) La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Città di Siracusa di Siracusa annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo. II° COLLEGIO Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Federico Scalingi, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario. 3. RICORSO DEL SIG. AMELIA STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 40 COMMI 1, 2, 3 LETT. A) ED H) REGOLAMENTO A.I.A. – NOTA 608/1153 PF 13 14/MS/VDB DEL 30.7.2014 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Lazio – Com. Uff. n. 83/LND del 7.11.2014) La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Amelia Stefano annulla la delibera impugnata. Rinvia al Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Lazio per l’esame del merito, ai sensi dell’art. 37, comma 4 C.G.S.. Dispone restituirsi la tassa reclamo. III° COLLEGIO Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Federico Scalingi, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario. 4. RICORSO PER REVOCAZIONE SIG. LAVARONI GIANCARLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4, A TUTTO IL 30.8.2009, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 5, COMMI 1 E 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 76 del 30.4.2009) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76 del 30.4.2009) La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal sig. Lavaroni Giancarlo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo. 5. RICORSO DEL PRESIDENTE F.I.G.C. AVVERSO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DAL 14.9.2019 AL 14.3.2018 INFLITTA AL SIG. PILLONI PAOLO IN RELAZIONE ALLA GARA SANLURI CALCIO/TORTOLI CALCIO 1953 DEL 14.9.2014 (Delibera della Corte Sportiva d’Appello a livello Territoriale presso C.R. Sardegna – Com. Uff. n. 20 del 9.10.2014) La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente F.I.G.C. annulla la decisione impugnata infliggendo al sig. Pilloni Paolo la sanzione dell’inibizione per anni 5. IL PRESIDENTE Pierluigi Ronzani Pubblicato in Roma il 18 dicembre 2014 IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio
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