Comunicato n. 015/CFA - Federazione Italiana Giuoco Calcio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CORTE FEDERALE D’APPELLO
IIIa SEZIONE
L.N.D. Comitato Interregionale
COMUNICATO UFFICIALE N. 015/CFA
(2014/2015)
Si dà atto che la Corte Federale d’Appello, nella
riunione tenutasi in Roma il 18 dicembre 2014, ha
adottato le seguenti decisioni:
I° COLLEGIO
Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Federico Scalingi, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Paolo Tartaglia,
Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio
Metitieri – Segretario.
1. RICORSO DELL’A.S.D. PATERNO’ 1908 AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE PER MESI 6 ALLA SIG.RA AMATO STEFANIA;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 650,00 ALLA
SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S.
PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE,
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 15 C.G.S. IN RELAZIONE
ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. – NOTA N. 6466/766 PF13/14/MS/VDB
DELL’8.5.2014 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Sicilia – Com. Uff. n.
124/TFT del 14.10.2014)
La C.F.A., rinvia, su istanza di parte, il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Paternò 1908 di
Catania a data da destinarsi.
2. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA DI SIRACUSA (già A.S.D. SPORT CLUB SIRACUSA)
AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. CUTRUFO GAETANO;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 650,00 ALLA
SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.,
PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE,
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 15 C.G.S. IN RELAZIONE
ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. – NOTE N. 5475/479 PF 13-14/MS/VDB E N.
5476/570 PF 13-14/MS/VDB DEL 3.4.2014 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso
C.R. Sicilia – Com. Uff. n. 150 TFT 12 del 28.10.2014)
La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Città di Siracusa di
Siracusa annulla le sanzioni inflitte.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
II° COLLEGIO
Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Federico Scalingi, Prof. Mauro Sferrazza,
Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri –
Segretario.
3. RICORSO DEL SIG. AMELIA STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SOSPENSIONE PER ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO
DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1
C.G.S. E 40 COMMI 1, 2, 3 LETT. A) ED H) REGOLAMENTO A.I.A. – NOTA 608/1153 PF
13 14/MS/VDB DEL 30.7.2014 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Lazio –
Com. Uff. n. 83/LND del 7.11.2014)
La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Amelia Stefano annulla la
delibera impugnata.
Rinvia al Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Lazio per l’esame del merito, ai
sensi dell’art. 37, comma 4 C.G.S..
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
III° COLLEGIO
Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Federico Scalingi, Prof. Mauro Sferrazza,
Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri –
Segretario.
4. RICORSO PER REVOCAZIONE SIG. LAVARONI GIANCARLO AVVERSO LA
SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4, A TUTTO IL 30.8.2009, INFLITTAGLI A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 5, COMMI 1 E 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
presso il C.R. Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 76 del 30.4.2009) – (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76 del 30.4.2009)
La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal sig. Lavaroni
Giancarlo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
5. RICORSO DEL PRESIDENTE F.I.G.C. AVVERSO LA RIDUZIONE DELLA
SANZIONE DELL’INIBIZIONE DAL 14.9.2019 AL 14.3.2018 INFLITTA AL SIG.
PILLONI PAOLO IN RELAZIONE ALLA GARA SANLURI CALCIO/TORTOLI CALCIO
1953 DEL 14.9.2014 (Delibera della Corte Sportiva d’Appello a livello Territoriale presso C.R.
Sardegna – Com. Uff. n. 20 del 9.10.2014)
La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente F.I.G.C. annulla la
decisione impugnata infliggendo al sig. Pilloni Paolo la sanzione dell’inibizione per anni 5.
IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani
Pubblicato in Roma il 18 dicembre 2014
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano
IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio