ANVU® ® ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D’ITALIA ________________ Cass. Civ., sez. II , 21 gennaio – 19 marzo 2014, n. 6432 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 29-42006 N.M. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 327/2006. emesso dalla Polizia Municipale di Riace, notificatogli il 24-3-2006, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S., per eccesso di velocità, rilevato per mezzo di apparecchiatura Velomatic 512. Con sentenza in data 23-11-2006 il Giudice di Pace di Stilo accoglieva il ricorso, annullando il verbale di contestazione impugnato. La predetta decisione veniva appellata dal Comune di Riace. Il Tribunale di Locri, Sezione Distaccata di Siderno, con sentenza in data 29-9-2008 rigettava il gravame, rilevando che il verbale di accertamento era illegittimo per mancanza di contestazione immediata, in quanto l'installazione dell'autovelox sulla via (omissis) , dove era stata commessa l'infrazione, risultava in contrasto con il disposto di cui all'art. 4 primo e secondo comma del di. n. 121/2002. Il giudice di appello, inoltre, affermava che i VV.UU. del Comune appellante non erano competenti ad esercitare i poteri di polizia stradale sul tratto di strada in questione, di proprietà dell'Anas e della provincia di Reggio Calabria. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Comune di Riace, sulla base di tre motivi. N.M. non ha svolto attività difensive. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria. Motivi della decisione 1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 commi 1 e 2 del d.l. n. 121 del 2002, convertito in legge n. 168 del 2002, nonché degli artt. 142, 200 e 201 c.d.s. Deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che, ai sensi dell'art. 4 del d.l. 121V2002, il rilevamento della velocità effettuato alla presenza e ad opera di agenti di polizia con l'ausilio di autovelox, dagli stessi gestito, non possa essere esercitato sulle strade alle quali non sia applicabile la speciale disciplina prevista dalla citata disposizione, segnatamente per l'assenza del decreto prefettizio emesso ai sensi del comma 2. Sostiene che, in relazione a tali strade, restano in vita le disposizioni che consentono l'utilizzazione di dette apparecchiature alla presenza degli agenti di polizia, che hanno l'obbligo della contestazione immediata dell'infrazione ex art. 200 C.d.S., salvo le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S. ed esemplificate dall'art. 384 del relativo regolamento di attuazione; evenienza, questa, che si era verificata nel caso in esame, essendosi dato atto nel verbale di contestazione che non era stato possibile procedere a contestazione immediata dell'infrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 201, comma 1 bis, lett. e) del d.lgs. n. 285/1992. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Dica la Corte che gli agenti di polizia in servizio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di cui all'art. 4 del d.l. n. 12U2002 convertito in legge n. 168/2002, e segnatamente per Sede ANVU: via Del Rosso n° 84 ‐ 58015 Orbetello (GR) – tel. 0564/860467 ‐ fax 0564/860853 www.anvu.it ANVU® ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D’ITALIA ________________ l'assenza di decreto prefettizio ex art. 4 comma 2, possono parimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature elettroniche (autovelox) dagli stessi agenti direttamente gestite (pur con l'obbligo della immediata contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 del codice della strada ed esemplificate dall'art. 384 del suo regolamento di attuazione)". Il motivo è fondato, alla luce del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il disposto del comma 1 dell'art. 4 del d.l. 20-6-2002 n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 1-8-2002 n. 168, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti "a priori" per le autostrade e per le strade extraurbane principali- evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude per principio l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, seppure con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201, comma I-bis, cod. strada (Cass. S.U. 13-3-2012 n. 3936; Cass. 12-10-2011 n. 21021; Cass. 18-10-2011 n. 21523; Cass. 27-9-2011 n. 19755; Cass. 10-1-2008 n. 376; Cass. 29-12008 n. 1889). Ha errato, pertanto, il Tribunale, nell'affermare che l'installazione dell'autovelox sul tratto di strada in cui è avvenuta l'infrazione per cui è causa si pone in contrasto con il disposto dell'art. 4 del d.l. n. 1212002. 2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito in legge n. 168 del 2002, nonché degli artt. 142, 200 e 201 c.d.s., in relazione all'art. 384 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Sostiene che il Tribunale non ha considerato che gli artt. 201 c.d.s. e 384 regol. di attuazione del c.d.s., mai abrogati, devono trovare applicazione anche dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 121/2002, per il caso di violazioni accertate direttamente dagli agenti di polizia con l'ausilio di autovelox su strade non comprese nella previsione di cui all'art. 4 del citato d.l.. Rileva che nella specie le ragioni indicate dai verbalizzanti sono chiaramente riconducibili a quelle previste dall'art. 201 comma 1 bis c.d.s. e tipizzate dall'art. 384 del regolamento di attuazione, che consentono il differimento. Il quesito di diritto posto è il seguente: "Dica la Corte che nel caso di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo autovelox (art. 142 Codice della Strada), da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l'apparecchiatura elettronica, è consentita la contestazione differita dell'infrazione quando si verificano le situazioni di impossibilità contemplate dall'art. 201 del codice della strada; e ciò pur con l'obbligo della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a quelle tipizzate dall'art. 384 (lett. e) del regolamento divengono insindacabili". Il motivo è fondato, dovendosi ribadire in questa sede il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui la indicazione, nel verbale di contestazione notificato, di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 reg. esec. C.d.S., che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine -2- ANVU® ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D’ITALIA ________________ d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione. Ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell'opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall'altro, in quanto nessuna norma impone all'Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire la immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e in particolare di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia (Cass. S.U. 13-3-2012 n. 3936; Cass. 10-1-2008 n. 376; Cass. 18-4-2007 n. 9308; Cass. 15-112006 n. 24355; Cass. 27-1-2006 n. 1752). Nella specie, il giudice di merito non si è attenuto all'enunciato principio, nel ritenere che la mera indicazione nel verbale di contestazione per cui è causa, a giustificazione della mancata contestazione immediata, delle ragioni di cui all'art. 201 comma 1 bis lett. e) del c.d.s. non è sufficiente a giustificare la deroga all'obbligo della contestazione immediata sulla strada extraurbana secondaria de qua, non ricompresa tra le strade secondarie extraurbane individuate dal decreto prefettizio. 3) Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 12 c. 1 (lett. e) del dlt n. 285/1992, nonché dell'art. 5 della legge n. 65/1986 e dell'art. 13 della legge n. 689/1981. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, gli agenti di polizia municipale, in conformità alla previsione dell'art. 13 della L. n. 689/1981, nella materia dell'accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, poiché organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio del Comune, hanno il potere di accertare le violazioni afferenti alla circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, comprese le strade che lo attraversano. Rileva che, nel caso in esame, nella stessa sentenza impugnata si da atto che il tratto della (…) sul quale è stato effettuato l'accertamento ricade nel territorio del Comune di Riace. Il quesito di diritto viene così formulato: "Dica la Corte che gli agenti di polizia municipale, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio". Anche tale motivo è fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, in conformità della regola generale stabilita dall'art. 13 della l. n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, anche, quindi, su strade statali al di fuori del centro abitato. Ne deriva che, una volta stabilito che gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale hanno tale potere nell'ambito dell'intero territorio comunale, gli accertamenti di violazioni del codice della strada da essi compiuti in tale territorio debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell'organo accertatore, restando l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all'accertamento, ininfluenti su detta competenza (Cass. 18-10-2011 n. 21523; Cass. 12-10-2011 n. 21021; Cass. 28-4-2011 n. 9497 e 9478; Cass. 3-3-2008 n. 5771). Nel caso in esame, pertanto, il Tribunale ha erroneamente ritenuto l'incompetenza dei VV.UU. del Comune di Riace ad esercitare i poteri di polizia stradale sulla via Nazionale SS. 106, risultando dalla stessa sentenza impugnata che il tratto di strada in cui è stata commessa l'infrazione ricade nel territorio di tale Comune. -3- ANVU® ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D’ITALIA ________________ 4) Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, s'impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabra, il quale si atterrà ai principi di diritto innanzi enunciati e provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Reggio Calabria. Presidente Bucciante – Relatore Matera Fonte Corte di Cassazione -4-
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