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 ANVU® ® ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D’ITALIA ________________ Cass. Civ., sez. II , 21 gennaio – 19 marzo 2014, n. 6432
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29-42006
N.M.
proponeva
opposizione avverso il verbale di
accertamento
n.
327/2006.
emesso dalla Polizia Municipale
di Riace, notificatogli il 24-3-2006,
con il quale gli era stata
contestata la violazione dell'art.
142 comma 8 C.d.S., per eccesso
di velocità, rilevato per mezzo di
apparecchiatura Velomatic 512.
Con sentenza in data 23-11-2006
il Giudice di Pace di Stilo
accoglieva il ricorso, annullando il
verbale
di
contestazione
impugnato.
La predetta decisione veniva appellata dal Comune di Riace.
Il Tribunale di Locri, Sezione Distaccata di Siderno, con sentenza in data 29-9-2008 rigettava
il gravame, rilevando che il verbale di accertamento era illegittimo per mancanza di
contestazione immediata, in quanto l'installazione dell'autovelox sulla via (omissis) , dove era
stata commessa l'infrazione, risultava in contrasto con il disposto di cui all'art. 4 primo e
secondo comma del di. n. 121/2002. Il giudice di appello, inoltre, affermava che i VV.UU. del
Comune appellante non erano competenti ad esercitare i poteri di polizia stradale sul tratto di
strada in questione, di proprietà dell'Anas e della provincia di Reggio Calabria.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Comune di Riace, sulla base di tre motivi.
N.M. non ha svolto attività difensive.
In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 commi
1 e 2 del d.l. n. 121 del 2002, convertito in legge n. 168 del 2002, nonché degli artt. 142, 200
e 201 c.d.s. Deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che, ai sensi dell'art. 4 del d.l.
121V2002, il rilevamento della velocità effettuato alla presenza e ad opera di agenti di polizia
con l'ausilio di autovelox, dagli stessi gestito, non possa essere esercitato sulle strade alle
quali non sia applicabile la speciale disciplina prevista dalla citata disposizione,
segnatamente per l'assenza del decreto prefettizio emesso ai sensi del comma 2. Sostiene
che, in relazione a tali strade, restano in vita le disposizioni che consentono l'utilizzazione di
dette apparecchiature alla presenza degli agenti di polizia, che hanno l'obbligo della
contestazione immediata dell'infrazione ex art. 200 C.d.S., salvo le eccezioni espressamente
previste dall'art. 201 C.d.S. ed esemplificate dall'art. 384 del relativo regolamento di
attuazione; evenienza, questa, che si era verificata nel caso in esame, essendosi dato atto
nel verbale di contestazione che non era stato possibile procedere a contestazione
immediata dell'infrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 201, comma 1 bis, lett. e) del
d.lgs. n. 285/1992.
Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Dica la Corte che gli
agenti di polizia in servizio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di
cui all'art. 4 del d.l. n. 12U2002 convertito in legge n. 168/2002, e segnatamente per
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ANVU® ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D’ITALIA ________________ l'assenza di decreto prefettizio ex art. 4 comma 2, possono parimenti procedere al
rilevamento della velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature
elettroniche (autovelox) dagli stessi agenti direttamente gestite (pur con l'obbligo della
immediata contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni espressamente
previste dall'art. 201 del codice della strada ed esemplificate dall'art. 384 del suo
regolamento di attuazione)".
Il motivo è fondato, alla luce del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo
cui il disposto del comma 1 dell'art. 4 del d.l. 20-6-2002 n. 121, convertito, con modificazioni,
nella legge 1-8-2002 n. 168, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 - che
indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di
individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione
immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone,
situazioni ritenute sussistenti "a priori" per le autostrade e per le strade extraurbane
principali- evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o
mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle
norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso),
tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude per
principio l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art.
4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al
di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente
alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, seppure con
l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art.
201, comma I-bis, cod. strada (Cass. S.U. 13-3-2012 n. 3936; Cass. 12-10-2011 n. 21021;
Cass. 18-10-2011 n. 21523; Cass. 27-9-2011 n. 19755; Cass. 10-1-2008 n. 376; Cass. 29-12008 n. 1889).
Ha errato, pertanto, il Tribunale, nell'affermare che l'installazione dell'autovelox sul tratto di
strada in cui è avvenuta l'infrazione per cui è causa si pone in contrasto con il disposto
dell'art. 4 del d.l. n. 1212002.
2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 4
del d.l. n. 121 del 2002, convertito in legge n. 168 del 2002, nonché degli artt. 142, 200 e 201
c.d.s., in relazione all'art. 384 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada. Sostiene che il Tribunale non ha considerato che gli artt. 201 c.d.s. e 384
regol. di attuazione del c.d.s., mai abrogati, devono trovare applicazione anche dopo l'entrata
in vigore del d.l. n. 121/2002, per il caso di violazioni accertate direttamente dagli agenti di
polizia con l'ausilio di autovelox su strade non comprese nella previsione di cui all'art. 4 del
citato d.l.. Rileva che nella specie le ragioni indicate dai verbalizzanti sono chiaramente
riconducibili a quelle previste dall'art. 201 comma 1 bis c.d.s. e tipizzate dall'art. 384 del
regolamento di attuazione, che consentono il differimento.
Il quesito di diritto posto è il seguente: "Dica la Corte che nel caso di accertamento della
violazione dei limiti di velocità a mezzo autovelox (art. 142 Codice della Strada), da parte
degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l'apparecchiatura elettronica, è consentita
la contestazione differita dell'infrazione quando si verificano le situazioni di impossibilità
contemplate dall'art. 201 del codice della strada; e ciò pur con l'obbligo della specificazione a
verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a quelle tipizzate dall'art. 384 (lett. e) del
regolamento divengono insindacabili".
Il motivo è fondato, dovendosi ribadire in questa sede il principio, più volte affermato dalla
giurisprudenza, secondo cui la indicazione, nel verbale di contestazione notificato, di una
delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 reg. esec. C.d.S., che rendono ammissibile la
contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente
irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine
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ANVU® ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D’ITALIA ________________ d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata
della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa
riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione. Ciò, da un lato, perché non è
consentito al giudice dell'opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di
rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni
normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione; dall'altro, in quanto nessuna norma
impone all'Amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire la
immediata contestazione delle violazioni del codice della strada, e in particolare di quelle sui
limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia (Cass.
S.U. 13-3-2012 n. 3936; Cass. 10-1-2008 n. 376; Cass. 18-4-2007 n. 9308; Cass. 15-112006 n. 24355; Cass. 27-1-2006 n. 1752).
Nella specie, il giudice di merito non si è attenuto all'enunciato principio, nel ritenere che la
mera indicazione nel verbale di contestazione per cui è causa, a giustificazione della
mancata contestazione immediata, delle ragioni di cui all'art. 201 comma 1 bis lett. e) del
c.d.s. non è sufficiente a giustificare la deroga all'obbligo della contestazione immediata sulla
strada extraurbana secondaria de qua, non ricompresa tra le strade secondarie extraurbane
individuate dal decreto prefettizio.
3) Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 12 c. 1 (lett. e) del dlt n.
285/1992, nonché dell'art. 5 della legge n. 65/1986 e dell'art. 13 della legge n. 689/1981.
Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, gli agenti di polizia municipale,
in conformità alla previsione dell'art. 13 della L. n. 689/1981, nella materia dell'accertamento
delle sanzioni amministrative pecuniarie, poiché organi di polizia giudiziaria con competenza
estesa all'intero territorio del Comune, hanno il potere di accertare le violazioni afferenti alla
circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio,
comprese le strade che lo attraversano. Rileva che, nel caso in esame, nella stessa
sentenza impugnata si da atto che il tratto della (…) sul quale è stato effettuato
l'accertamento ricade nel territorio del Comune di Riace.
Il quesito di diritto viene così formulato: "Dica la Corte che gli agenti di polizia municipale, in
quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale,
hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con
sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio".
Anche tale motivo è fondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, gli agenti ed ufficiali di polizia municipale,
in conformità della regola generale stabilita dall'art. 13 della l. n. 689 del 1981 in tema di
accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria
con competenza estesa all'intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni
in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale
territorio, anche, quindi, su strade statali al di fuori del centro abitato. Ne deriva che, una
volta stabilito che gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale hanno tale potere nell'ambito
dell'intero territorio comunale, gli accertamenti di violazioni del codice della strada da essi
compiuti in tale territorio debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della
competenza dell'organo accertatore, restando l'organizzazione, la direzione e il
coordinamento del servizio elementi esterni all'accertamento, ininfluenti su detta competenza
(Cass. 18-10-2011 n. 21523; Cass. 12-10-2011 n. 21021; Cass. 28-4-2011 n. 9497 e 9478;
Cass. 3-3-2008 n. 5771).
Nel caso in esame, pertanto, il Tribunale ha erroneamente ritenuto l'incompetenza dei
VV.UU. del Comune di Riace ad esercitare i poteri di polizia stradale sulla via Nazionale SS.
106, risultando dalla stessa sentenza impugnata che il tratto di strada in cui è stata
commessa l'infrazione ricade nel territorio di tale Comune.
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ANVU® ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D’ITALIA ________________ 4) Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, s'impone la cassazione della sentenza
impugnata, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabra, il quale si atterrà ai principi di diritto
innanzi enunciati e provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al
Tribunale di Reggio Calabria.
Presidente Bucciante – Relatore Matera
Fonte Corte di Cassazione
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